Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19571 diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

– N.M. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Genova che aveva riconosciuto in soli 5 anni la durata irragionevole della procedura fallimentare (iniziata nel 1992 e ancora in corso al momento della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001), nella quale risultava titolare di un credito ammesso al passivo;

– La ricorrente si affida a sei motivi di impugnazione illustrati con memoria. Con il primo deduce la violazione dell’art. 6 C.E.D.U. e dei parametri fissati dalla Corte E.D.U. in materia di ragionevole durata del processo nonchè la violazione della L. n. 89 del 2001. La ricorrente lamenta che la Corte genovese abbia fissato la durata ragionevole della procedura fallimentare in 12 anni (di cui tre per la procedura in se stessa e 9 per il contenzioso civile collegato alla procedura) violando così gli stessi parametri seguiti dalla giurisprudenza di legittimità;

– Con il secondo motivo deduce le stesse violazioni di legge oltre quella dell’art. 2697 c.c., ritenendo che fosse onere della ricorrente provare la durata ragionevole della procedura;

– si difende con controricorso il Ministero;

– la Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

– I primi due motivi del ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento dei successivi;

La determinazione della durata ragionevole della procedura fallimentare in dodici anni è eccessiva anche a voler considerare, come è avvenuto nella specie, la presenza di contenzioso collegato alla procedura. Anche in questo caso, salvo circostanze eccezionali che non sono emerse in questo giudizio, la durata di una procedura fallimentare, cui accedano una o più controversie, non può superare i nove anni (necessari per l’espletamento della procedura in sè e per l’espletamento del normale corso di una procedura ordinaria) senza determinare una lesione del diritto degli interessati a una ragionevole durata della procedura;

Per quanto concerne la liquidazione dell’indennizzo spettante alla ricorrente si deve tenere conto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di una minor sofferenza legata ai primi tre anni di eccessiva durata del procedimento che viene ad aumentare con il protrarsi di esso. Conseguentemente l’indennizzo va liquidato in 2.250 Euro per i primi tre anni e in 5.000 per i successivi cinque anni di durata irragionevole della procedura e così in complessivi 7.250 Euro, oltre interessi dalla domanda al saldo ; Le spese del giudizio di merito e di cassazione vanno poste a carico del Ministero.
P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di 7.250 Euro con interessi dalla domanda al saldo. Condanna l’amministrazione controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in Euro 600 per diritti, 500 per onorari e 50 per esborsi e del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000 per onorari e 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-06-2011, n. 22502 Violazioni tributarie

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so.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 21/12/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., confermava il provvedimento di sequestro preventivo di due computer, adottato, il 23 novembre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale in danno di C.A., indagata in ordine al reato di cui all’art. 314 cod. pen., per essersi appropriata, nella qualità di addetta alla biglietteria della società "Vela spa", di somme di denaro per un ammontare complessivo di circa Euro 60.000,00.

Il Giudice del riesame, dopo avere premesso che il fumus commissi delicti era evidenziato dalle indagini espletate, riteneva che la cautela reale era giustificata, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2 bis, in relazione all’art. 322 ter cod pen., in funzione della confisca per equivalente dei detti beni, il cui valore era corrispondente (per difetto) al "profitto" o al "prezzo" del reato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagata, lamentando la violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 2 bis, e art. 322 ter cod pen., sotto il profilo che il sequestro preventivo in funzione della confisca per equivalente non era consentito per il "profitto" del reato di peculato; nè poteva parlarsi di "prezzo" di tale illecito, considerato che per "prezzo" del reato deve intendersi il compenso dato o promesso a una determinata persona per indurla o istigarla al reato.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Illegittima è la misura cautelare reale adottata in danno della C..

Ed invero, secondo il dato testuale dell’art. 321 c.p.p., comma 2 bis e art. 322 ter c.p., comma 1, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato (Sez. U. n. 38691 del 25/6/2009. dep. 6/10/2009, imp. Caruso).

E’ indubbio che le somme di cui l’indagata, nella qualità di incaricata di pubblico servizio, si appropriò rappresentano il "profitto" del reato di peculato. E’ consentita la confisca diretta di tali somme (cd. confisca di proprietà), ma non la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente a detto profitto (cd. confisca di valore). La confisca per equivalente e, quindi, la cautela reale ad essa funzionale sono consentite solo con riferimento al "prezzo" del reato: nell’ipotesi di peculato formulata a carico della C., non è concettualmente apprezzabile il "prezzo" del reato.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod proc. pen..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen..

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22992 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

G.A., quale erede di G.R., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 22 giugno 2009, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha rigettato, in quanto prescritta, la domanda di equa riparazione da lui proposta iure hereditatis, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal dante causa davanti alla Corte di conti con ricorso del 25 febbraio 1982 e definito con sentenza del 2008, dopo che il menzionato de cuius era deceduto il (OMISSIS).

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente per inidoneità del quesito di diritto, formulato nei seguenti termini:

"Può il giudice, in materia di giudizi ex L. n. 89 del 2001, applicare l’eccezione di prescrizione, li dove vi è uno specifico riferimento normativo all’istituto della decadenza?". Infatti il quesito di diritto articolato nel ricorso soddisfa i requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto indica con sufficiente chiarezza la regola di diritto posta a base del decreto impugnato e la diversa regola ritenuta applicabile da parte ricorrente.

Con un unico motivo la ricorrente censura l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Milano.

Il ricorso è fondato.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 2009/27719; 2011/478).

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Al riguardo va preliminarmente disattesa la tesi esposta dal Pubblico Ministero, secondo il quale nella specie andrebbe esclusa la sussistenza del danno non patrimoniale, avendo la ricorrente riassunto in proprio il giudizio a distanza di molti anni, così dimostrando disinteresse all’esito del giudizio stesso e mancanza di patema d’animo per il protrarsi della sua durata. Infatti nel caso di specie la ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione esclusivamente nella sua qualità di erede, facendo così valere il diritto già maturato in capo al de cuius e non il diritto proprio conseguente alla sua riassunzione del giudizio, potendo semmai tale non sollecita riassunzione incidere sulla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo.

Quanto alla decisione nel merito – rilevato che il giudizio presupposto è stato promosso con ricorso del 25 febbraio 1982 e che il de cuius della ricorrente è deceduto il (OMISSIS) – la durata complessiva del giudizio presupposto va stabilita in quindici anni, con conseguente superamento nella misura di dodici anni del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione.

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo la G. riassunto il giudizio presupposto solo nel 2007, alla ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 7.500,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 7.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26661 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

P.K. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 18.06.2010, della Corte d’Appello di Genova di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 25.11.2009 dal Tribunale dello stesso capoluogo in ordine a più delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Con un primo motivo si denuncia vizio di motivazione in punto della ritenuta responsabilità di cessione a terzi di sostanze stupefacenti. Si rappresenta che la condanna si fonda essenzialmente su due fonti di prova: la chiamata di correità del coimputato V. F. da un lato e le intercettazioni telefoniche dall’altro.

Relativamente alla chiamata in correità, si sostiene, mancano i riscontri esterni, nè possono ritenersi tali le telefonate intercettate attese che le pochissime conversazioni tra il ricorrente ed il dichiarante non hanno mai avuto ad oggetto la cessione di stupefacenti, neppure sotto la forma cd. criptata. Quanto alle censure relative alla portata accusatoria delle intercettazioni si evidenzia che le poche telefonate che hanno come interlocutore il P. non sono intelligibili, e, comunque, non possono da sole ritenersi prova sufficiente del fatto delittuoso oggetto della conversazione laddove non è stato acquisito un minimo di riscontro esterno, e per la inverosimiglianza del loro contenuto. Inoltre non si ritiene che le stesse siano state valutate in un contesto "associativo" laddove sarebbe stato importante valutare la frequenza dei contatti telefonici tra gli adepti anche alla luce dei rapporti interpersonali tra gli interlocutori. Con un secondo motivo si denuncia altro vizio di motivazione con riferimento alla affermata insussistenza delle condizioni per la richiesta riduzione della pena, stante, comunque, una mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena comminata.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si evidenzia che il primo motivo di ricorso eccepisce genericamente una violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, sia pure sotto il denunciato vizio di motivazione, indicando alcuni profili privi di qualsivoglia correlazione con la decisione impugnata e manchevoli della dimostrazione per cui alcune circostanze di fatto costituirebbero indice della asserita violazione della richiamata norma processuale.

Con il secondo profilo del primo motivo, poi, a sostegno della censura di manifesta illogicità e carenza di motivazione, si introducono circostanze di fatto palesemente estranee all’ambito del giudizio di legittimità. Si osserva ancora che comunque le censure appaiono manifestamente infondate, dato che la sentenza impugnata ha effettuato una attenta ed esaustiva disamina delle risultanze processuali, e, in primo luogo, in essa viene evidenziata l’attendibilità della chiamata in correità, osservandosi che le dichiarazioni rese dal V. sono state ritenute attendibili dai giudici del merito perchè circostanziate e coerenti, ribadite alla stessa maniera in varie sedi ed anche nel corso dell’incidente probatorio, e perchè, infine, riscontrate dall’attività di P.G. e dalle intercettazioni telefoniche e, soprattutto, dalle dichiarazioni di S.P., cognato del V., che ha confermato le accuse di quest’ultimo a carico del ricorrente. La Corte di merito, nel valutare sul punto la motivazione del Tribunale, alla luce delle censure formulate con il gravame di merito, ha applicato i principi giurisprudenziali affermati in materia da questa Corte secondo cui:

a) i riscontri debbono essere indipendenti dalla chiamata, e cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della "circolarità", da evitare, cioè, che sia la stessa chiamata a convalidare, in definitiva, se stessa; b) non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perchè, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità; c) per riscontro si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchè può consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e può consistere anche in un’altra chiamata in correità, a condizione che la stessa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima.

Dunque, la Corte di appello ha esaminato tutti gli elementi indiziari considerati dalla sentenza di primo grado, giungendo alla conclusione, non censurabile in sede di legittimità con i motivi esposti, in quanto si propone una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, della piena attendibilità del dichiarante le cui dichiarazioni hanno avuto un sicuro e serio riscontro esterno.

Quanto al secondo motivo e terzo motivo, la cui trattazione può farsi contestualmente, parimenti sono manifestamente infondati, ricordando che, in tema di valutazione dei vari elementi per la quantificazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. sez. 6^ 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6^ 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative, effettuate in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3^ 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298).

Certamente, per il caso di specie, non può sostenersi che la pena come determinata dal Tribunale, e ritenuta, anzi, non congrua, quanto alla gravità dei fatti contestati (è rimasto provato che egli ha ricevuto e spacciato notevoli quantitativi di cocaina, 20-30 grammi alla volta, ogni settimana, secondo il rapporto intercorso con S., e una o due volte al mese secondo il rapporto intercorso con il V., ma anche per la loro durata nel tempo), dalla Corte del merito, sia frutto di arbitrio. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del P.K. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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