T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 80 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in esame, successivamente integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, la F.C. s.p.a. ha impugnato, unitamente agli atti indicati in epigrafe, il provvedimento del Prefetto di Caserta del 10 luglio 2009 prot. n. 2429/12.b.16/ANT/AREA 1^, trasmesso all’A. s.p.a. con nota di pari protocollo e data, con cui è stata affermata la sussistenza nei confronti dell’impresa ricorrente e del suo amministratore unico F.N. delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. dell’8 agosto 1994, n. 490, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché ha gravato il conseguente provvedimento del Capo Compartimento della Viabilità per l’Umbria, prot. n. CPG – 0024857 – I del 19 novembre 2009 con cui l’A. s.p.a. ha disposto il recesso dal contratto rep. n. 116550 del 5 maggio 2009 stipulato con la F.C. per lavori di manutenzione stradale con incameramento della relativa cauzione definitiva.

La ricorrente deduce l’illegittimità dell’informativa antimafia per carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché per inesistenza di qualunque forma di condizionamento malavitoso, invocando le pronunce con cui questa Sezione ha in precedenza annullato o sospeso analoghi provvedimenti resi nei suoi confronti dalla stessa Prefettura di Caserta.

Hanno resistito in giudizio il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A. s.p.a.

La domanda cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta con ordinanza n. 83 del 13 gennaio 2010.

L’A. s.p.a. ha proposto regolamento di competenza, dichiarato improcedibile con ordinanza del C.d.S., sez. IV, n. 2257 del 21 aprile 2010.

In vista dell’udienza di discussione sono stati depositati scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che il provvedimento interdittivo antimafia in questa sede impugnato (nota del 10 luglio 2009 prot. n. 2429/12.b.16/ANT/AREA 1^) richiama nel preambolo i medesimi atti istruttori posti a base delle informative antimafia interdittive di pari data emesse a carico della F.C. s.p.a. dal Prefetto di Caserta ed annullate da questa Sezione con sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010 e con sentenza in forma semplificata n. 1357 dell’11 marzo 2010.

Ne consegue che, per le stesse ragioni esposte nelle predette sentenze (cui può farsi sinteticamente rinvio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.) con riferimento ai vizi istruttori e motivazionali concernenti gli elementi addotti come rivelatori di una contiguità degli esponenti societari con la criminalità organizzata, è fondata anche la domanda di annullamento del provvedimento interdittivo in questa sede impugnato e che i vizi di tale provvedimento si riflettono in vizi di invalidità derivata delle conseguenti determinazioni dell’A. s.p.a.

Può aggiungersi, peraltro, che il giudizio di permeabilità della società ricorrente agli interessi della criminalità organizzata non appare adeguatamente supportato neppure ex post da quanto riferito, successivamente al provvedimento impugnato, dalle Forze dell’ordine in riscontro a richieste di approfondimento formulate dall’U.T.G. di Caserta.

Nelle succitate decisioni, invero, la Sezione aveva ritenuto che la segnalazione a carico dell’amministratore della società ricorrente di frequentazioni con elementi asseritamente contigui ad un noto sodalizio criminale fosse formulata in termini generici, risolvendosi in affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risultavano richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A. della riunione del 3 luglio 2009.

Nel corso del presente giudizio è stata depositata agli atti una nota della Questura di Napoli – Divisione anticrimine – Sez. 6 Misure di prevenzione antimafia del 18 febbraio 2010 in cui, quanto alle predette frequentazioni, ci si limita a rappresentare "che le stesse si sono evidenziate in attività di indagine di questi organi investigativi tuttora in corso ed in quanto tali non ancora formalizzate in atti".

Sennonché, come già ripetutamente osservato dalla Sezione, l’emanazione di provvedimenti antimafia non può basarsi su affermazioni (quali il richiamo ad elementi "non ancora formalizzati") incapaci di offrire elementi di giudizio, ancorché indiziari, o su fonti confidenziali idonee al più ad indirizzare ulteriori indagini, ma che non possono costituire mezzi di prova utilizzabili nel procedimento amministrativo od in sede giurisdizionale (TAR Campania, Napoli, sez. I, sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010; n. 1357 del 11 marzo 2010; n. 16889 del 20 luglio 2007; ordinanza n. 1917 del 22 settembre 2010).

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti impugnati.

Nella natura degli interessi coinvolti si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura di Caserta soccombente, come per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in epigrafe (n. 7182/10), lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento informativo antimafia (nota prot. 2429/12.b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 del Prefetto della Provincia di Caserta) e le conseguenti determinazioni dell’A. s.p.a. (provvedimento del Capo Compartimento della Viabilità per l’Umbria, prot. n. CPG – 0024857 – I del 19 novembre 2009) di recesso dal contratto rep. n. 116550 del 5 maggio 2009 stipulato con la ricorrente e di incameramento della cauzione definitiva. –

Spese compensate. –

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-03-2011, n. 5092 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda del dottor L.D., già dipendente della ULSS n. (OMISSIS) "Veneziana" di Venezia in qualità di dirigente amministrativo responsabile del servizio personale e del dipartimento risorse umane dell’azienda, diretta, per ciò che ancora interessa, a far accertare che egli non si era dimesso, avendo solo manifestato l’intenzione di farlo, e che pertanto il rapporto di lavoro non si era risolto, o, in subordine, che la risoluzione era intervenuta in data 27 febbraio 2002 a seguito di recesso da parte dell’azienda, con condanna di quest’ultima, nella prima ipotesi, al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni e nella seconda al pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

La Corte d’Appello dopo aver riferito circa le premesse della controversia, ed il vario scambio di missive tra il L. e l’amministrazione dell’azienda circa la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto, non accettata dall’azienda, ha concentrato la propria indagine sulla lettera inviata dal L. all’azienda in data 8 ottobre 2001 e sulla risposta dell’azienda il successivo 11 ottobre 2001.

La Corte d’appello ha ritenuto la missiva del L. chiarissima sul piano letterale nel senso che essa conteneva una precisa e netta declaratoria di recesso per una data che, con il richiamo alle comunicazioni precedenti, era fatta coincidere con la fine del periodo di recupero da parte del L. delle ferie e dei riposi pregressi, ed era indicata nel 10 aprile 2002.

La Corte ha quindi affermato che non vi era necessità di ricercare un significato diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole usate e che, pertanto, mentre nelle precedenti dichiarazioni il L. aveva espresso l’intenzione di recedere nel caso di non accoglimento della sua proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, nella lettera dell’ottobre 2001 egli aveva formulato in modo univoco le proprie dimissioni indicando l’esatta data di scadenza del rapporto stesso.

La Corte ha altresì messo in rilievo che alla accettazione delle dimissioni da parte dell’azienda, esplicitamente formulata nella risposta dell’11 ottobre 2001, dove era anche formalizzata la concessione del recupero dei riposi arretrati fino al 10 aprile 2002, non era seguita alcuna opposizione o reazione da parte del L., il che confermava che egli era cosciente di aver effettivamente manifestato l’incondizionata volontà di dimettersi indicando peraltro un termine preciso di cessazione del rapporto.

La Corte ha quindi esaminato anche le circostanze che, secondo il L., avrebbero dovuto indurre a non interpretare la sua lettera dell’8 ottobre 2001 come una dichiarazione di recesso, ed ha osservato in proposito anzitutto che la dicitura "riservata personale" apposta sulla missiva non aveva alcun rilievo in tal senso perchè il destinatario della lettera era il dottor P.A. ma nella sua veste di direttore generale della USLL, chiaramente precisata.

Quanto all’assenza di indicazioni sul preavviso, la Corte ha osservato che non ne derivava l’invalidità delle dimissioni, risultandone solo conseguenze di carattere economico a carico del dimissionario, e che, considerata l’accettazione pura e semplice delle dimissioni da parte dell’azienda, doveva ritenersi che al preavviso le parti avessero reciprocamente rinunziato.

Infine, la mancata utilizzazione degli appositi moduli per le dimissioni non valeva a superare il carattere chiaro ed univoco della dichiarazione di recesso contenuta nella missiva, considerato che per recedere dal rapporto di lavoro non erano richieste formule sacramentali o formulari prestampati.

L.D. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo, illustrato anche da memoria.

La parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso denunzia insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

Le affermazioni formulate in proposito dal ricorrente sono, per l’essenziale, le seguenti.

L’indagine condotta dal giudice di merito sull’effettiva sussistenza delle dimissioni è del tutto insufficiente e non rispettosa di quel grado di rigorosità che deve presiedere secondi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 2001/6727) la verifica dell’effettiva incondizionata volontà del lavoratore di porre fine rapporto.

L’indagine della Corte di Appello si è limitata a talune proposizioni assertive che non hanno indagato in maniera approfondita sul complessivo quadro di elementi che erano stati proposti al giudice di primo grado ed erano stati riproposti in sede di gravame.

11 giudice di appello ha valutato erroneamente il richiamo al precedente scambio epistolare contenuto ella lettera 8 ottobre 2001 mentre proprio il riferimento alle precedenti comunicazioni intervenute in forma personale e riservata con il dottor P. doveva condurre il giudicante a rilevare che anche la lettera dell’8 ottobre 2001, lungi dall’esprimere la precisa e incondizionata volontà di recesso, confermava l’intenzione già manifestata nelle precedenti comunicazioni di risolvere il rapporto di lavoro, che è cosa diversa dal risolverlo effettivamente.

La Corte d’appello ha quindi errato ritenendo che la lettera dell’8 ottobre 2001 avesse comportato la trasformazione dell’intenzione in effettiva realizzazione, stante la mancanza di una esplicita ed inequivoca dichiarazione in tal senso. Il richiamo alla precedente corrispondenza contenuto nella lettera dell’8 ottobre 2001 doveva invece essere correttamente interpretato come conferma della intenzione di formalizzare il recesso.

La Corte ha erroneamente valutato la circostanza della mancata opposizione o reazione del L. alla lettera con cui il dottor P. gli aveva comunicato l’accettazione delle dimissioni,Infatti la Corte ha omesso di considerare che proprio il fatto che il dottor L. non avesse immediatamente replicato nè alla lettera del P. nè a quella di qualche giorno successivo del direttore amministrativo dimostra l’assunto contrario, ossia che il dottor L. fosse veramente convinto di aver espresso con la lettera dell’8 ottobre 2001 la volontà di formalizzare e cioè di rendere effettiva ed incondizionata la volontà di recedere dal rapporto solo dopo aver interamente usufruito delle ferie e dei riposi ma nel rispetto dei diritti e doveri inerenti il recesso e, in particolare, con riferimento al diritto e obbligo di preavviso. Anzi, in coerenza con tale prospettazione, il L. aveva reagito con lettera del 25 febbraio 2002 solo dopo aver ricevuto comunicazione del contenuto dell’ordinanza n. 74 del 12 febbraio 2002 dalla quale aveva appreso che l’amministrazione aveva ritenuto che egli avesse effettivamente dichiarato di voler recedere.

Quindi la Corte ha valutato in modo erroneo anche i fatti intervenuti dopo la lettera dell’8 ottobre 2001 e non ha considerato l’assoluta inverosimiglianza ed illogicità del mancato rispetto da parte del L., dirigente con lunga esperienza professionale, del termine di preavviso delle cui conseguenze economiche non avrebbe potuto non essere consapevole, e ciò senza considerare anche che la rinuncia al preavviso da parte dell’azienda, assoggettata a specifiche rigorose regole in materia finanziaria, tenuto conto delle conseguenze economiche derivanti dal mancato rispetto del preavviso era egualmente inverosimile ed illogica.

In definitiva, la mancata indicazione al termine di preavviso da parte del ricorrente nella lettera di presunte dimissioni all’8 ottobre 2001 costituiva ulteriore, decisiva conferma della volontà del L. di non recedere in quel momento ma di formalizzare il recesso solo successivamente utilizzando il preavviso lavorato.

La Corte osserva che le censure proposte nel motivo potrebbero trovare ingresso solo nel caso in cui il giudice di merito avesse omesso di indagare su elementi decisivi sottoposti al suo esame o avesse espresso punti di vista contraddittori o altrimenti illogici.

Ma così non è perchè su ciascuna delle questioni qui proposte dal ricorrente la Corte d’Appello ha motivatamente espresso il proprio convincimento, sicchè le censure in esame si risolvono in definitiva nella prospettazione, qui inammissibile, di una diversa ricostruzione delle vicende controverse, e in particolare del significato della lettera 8 ottobre 2001, anche alla luce dei comportamenti del L. successivi ad essa.

In particolare, quanto alla questione della missiva indirizzata al P. la sentenza ha specificamente motivato. Del resto, il carattere riservato di una missiva diretta all’organo che deve rendere decisioni o che comunque è destinatario di una dichiarazione di recesso non altera minimamente il contenuto della dichiarazione stessa e non può condurre ad interpretarla come dichiarazione non ancora definitiva non destinata ad essere resa pubblica. Infatti, il tentativo di valorizzare il carattere riservato della lettera per escludere che essa avesse fini ufficiali è stato confutato dalla Corte di merito con il rilievo, tutt’altro che illogico o insufficiente, che ciò evidentemente contrastava con il fatto che essa fosse indirizzata all’organo di vertice dell’azienda.

Il richiamo fatto nella lettera 8 ottobre 2001 alle precedenti comunicazioni ha poi formato oggetto, nella sentenza, di specifica valutazione, evidentemente non condivisa dal ricorrente, ma non perciò viziata da insufficienza o illogicità.

La critica alla ricostruzione del significato del comportamento del L. successivo alla ricezione dell’accettazione delle sue dimissioni si risolve nella pura e semplice proposta di leggere i medesimi fatti in modo esattamente contrario a quello ritenuto corretto dalla Corte di merito, anche in tal caso senza alcuna reale denunzia di illogicità o contraddittorietà della motivazione.

La medesima contrapposizione fra due diverse interpretazioni della vicenda si manifesta, infine, anche nella censura di illogicità della ritenuta rinunzia al preavviso. Ma l’interesse di un dirigente a non proseguire nemmeno per breve periodo in una collaborazione, divenuta per lui non più soddisfacente, come era pacifico in causa, rientra perfettamente, in termini di possibilità, nella comune esperienza. Quindi aver ritenuto sulla base degli atti di causa che entrambe le parti avessero rinunciato al preavviso non è affatto affermazione illogica. Nè questa illogicità può derivare dal fatto che la stessa rinunzia avrebbe espresso l’azienda, potendo anche quest’ultima avere interesse a non proseguire nel rapporto, senza che si possa dire, per ciò solo essa, abbia posto in essere comportamenti contrari all’interesse pubblico.

In conclusione, l’unico motivo di ricorso contiene censure inammissibili, sicchè il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 21,00 oltre ad Euro 3.000,00 per onorari, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 18-02-2011, n. 6198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G., unitamente a M.F. e C. L., veniva condannato, con sentenza emessa in data 26 giugno 2008, dal GUP presso il Tribunale di Napoli, all’esito del rito abbreviato, alle pene ritenute di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata anche dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di F.F. e di lesioni volontarie in danno di F.R..

Secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado gli imputati con minacce a F.F. e violenza sul fratello di questi F.R. avevano preteso la corresponsione della somma di Euro 50.000,00 da F.F., somma che a dire degli imputati sarebbe stata regalata alla parte lesa da tale P.V. in cambio della non partecipazione del F.F. a una asta giudiziaria di beni immobili.

Alla udienza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, che decideva con sentenza del 10 febbraio 2009, i coimputati M. e Ca. ammettevano le proprie responsabilità e rinunciavano a tutti i motivi di impugnazione con eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena, che venivano in parte accolti. Quanto al C. la Corte di merito confermava l’affermazione di responsabilità, dopo avere rigettato la richiesta dell’appellante di qualificare il fatto come violazione dell’art. 393 c.p..

Con il ricorso per Cassazione C.G. deduceva:

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p. sotto il profilo della carenza di motivazione. Il ricorrente, dopo avere sottolineato che in realtà si trattava di una motivazione per relationem alla decisione di primo grado, segnalava che la Corte di merito non aveva tenuto conto dei motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2009 ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4;

2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 546 e 192 c.p.p. sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente censurava in particolare la valutazione di attendibilità delle due parti lese, anche per una insoddisfacente individuazione degli elementi di riscontro al loro narrato. Inoltre il ricorrente segnalava che della prima richiesta estorsiva che, secondo il racconto di F.F., sarebbe avvenuta mentre il C. era a bordo di una smart, non vi era traccia nelle intercettazioni ambientali, che erano state disposte nella predetta automobile.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da C.G. sono infondati.

E’ infondato, infatti, il primo motivo di impugnazione, ed anzi lo stesso è ai limiti della ammissibilità.

Il ricorrente in buona sostanza si è doluto del fatto che la Corte di merito abbia motivato per relationem alla sentenza di primo grado e che non abbia tenuto conto dei motivi di appello aggiunti presentati ai sensi e nei termini di cui all’art. 585 c.p.p., comma 4.

Quanto al primo rilievo va detto che la oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte ritiene legittima la motivazione per relationem ad altro atto conosciuto e conoscibile dalla parte quando l’atto di impugnazione non contiene sostanziali elementi di novità.

Ed in questo caso l’atto di appello non conteneva elementi di novità, specialmente con riguardo alla ricostruzione dei fatti, essendosi limitato l’impugnante a censurare le valutazioni compiute dal giudice di primo grado. Ma il ricorrente ha denunciato che la Corte di rinvio non aveva tenuto conto dei motivi aggiunti.

E’ vero che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è un esplicito riferimento a tali motivi aggiunti, ma è altresì vero che con tale atto si riproponevano le questioni già poste con la originaria impugnazione con l’aggiunta di alcuni argomenti difensivi.

Cosicchè non solo non è possibile affermare che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto di tale documento soltanto perchè non ne ha fatto esplicita menzione, ma, anzi, una attenta lettura della motivazione del provvedimento impugnato consente di ritenere che la Corte di merito abbia tenuto conto dei nuovi argomenti esposti dall’appellante.

In conclusione la denunciata carenza motivazionale non è ravvisabile.

E’ infondato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente si è doluto essenzialmente della valutazione di attendibilità delle parti lese, anche per una insoddisfacente individuazione degli elementi di riscontro al loro narrato.

Premesso che una sentenza di condanna può fondarsi anche soltanto sulle dichiarazioni accusatorie della parte lesa, a condizione che sia valutata con rigore l’attendibilità del narrato, e che non vi è necessità di riscontri oggettivi, perchè il testimone – parte lesa non può essere parificato alle persone di cui all’art. 210 c.p.p., va detto che nel caso di specie i giudici del merito hanno ricostruito i fatti in base alle dichiarazioni delle due parti lese, dopo avere compiuto un attento esame delle loro dichiarazioni ed avere valutato con molto rigore la loro attendibilità.

Del resto anche il ricorrente ha dato atto del rigore giuridico dei giudici del merito.

Pur non essendovene la necessità i giudici del merito hanno posto in evidenza i numerosi riscontri esistenti in atti al racconto delle due parti lese, quali i referti medici prodotti dalle stesse.

Ma – fatto ancor più significativo – il racconto delle due parti lese è stato pienamente convalidato dalla integrale confessione resa in sede di appello dai due coimputati M.F. e Ca.Lu., che hanno rinunciato ai motivi di gravame concernenti la responsabilità.

Di fronte a tali elementi – il ricorrente non ha detto nulla in ordine alle dichiarazioni dei due coimputati – appare davvero superfluo insistere sul problema della attendibilità delle parti lese F..

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1819 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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