Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-12-2011, n. 26830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con due distinti atti di citazione P.S., agente monomandatario della Ausonia Assicurazioni, successivamente incorporata da La Previdente Assicurazioni s.p.a., agiva contro quest’ultima per l’accertamento negativo del recesso per giusta causa manifestato dalla preponente in seguito al mancato versamento di rimesse per L. 328.287.212, relative ai mesi di luglio e agosto 1992, e si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Milano nei suoi confronti, su ricorso de La Previdente Assicurazioini s.p.a. e La Previdente Vita s.p.a., per il pagamento delle somme di L. 167.871.000 e di L. 9.913.123, sempre in dipendenza delle vicende del medesimo rapporto.

A sostegno dell’una e dell’altra causa il P., che domandava altresì il risarcimento del danno e il pagamento delle somme spettantegli a termini degli istituti di fine rapporto, sosteneva che il mancato versamento delle rimesse era dipeso dall’essere stato egli vittima di reati di estorsione ed usura commessi da tale B.U., funzionario di un’azienda di credito presso cui intratteneva un rapporto di c/c, il quale sin dal 1986 aveva cominciato a finanziarlo, e che, avendo accesso diretto ai terminali della banca, dal mese di aprile del 1992 aveva preso ad operare direttamente sul conto di lui, effettuando sia le operazioni di bonifico necessarie per la gestione dell’agenzia assicurativa, sia i prelievi di denaro destinati al soddisfacimento delle pretese usurarie. Ascriveva, pertanto, il mancato versamento delle rimesse all’illecita condotta posta in essere dal B., e sosteneva di non aver nè dolosamente, nè colposamente ritardato il pagamento delle rimesse.

Le società di assicurazioni resistevano in entrambe le cause, e La Previdente proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di risoluzione del rapporto di agenzia per giusta causa.

Riunite le due cause, il Tribunale riteneva insussistente la giusta causa di recesso da parte della compagnia di assicurazioni, trattandosi non di un ammanco irrecuperabile, ma di un mero ritardato adempimento, e operate le compensazioni dei rispettivi controcrediti delle parti condannava le predette società di assicurazione al pagamento in favore del P. della somma di L. 83.301.958, rigettando ogni altra domanda.

Tale sentenza era parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, che decidendo sull’impugnazione principale della Milano Assicurazioni s.p.a. (incorporante La Previdente Assicurazioni e La Previdente Vita) e incidentale del P., accertava in favore della società appellante la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia, e, operate le compensazioni del caso, condannava P.S. al pagamento in favore della Milano Assicurazioni della somma complessiva di Euro 71.067,12.

Ricostruita diacronicamente la vicenda, la Corte territoriale riteneva la gravità dell’inadempimento del P., che di fronte alla richiesta di spiegazioni fattagli dagli ispettori della società mandante aveva temporeggiato, esibendo documentazione bancaria apparentemente attestante l’avvenuta disposizione del bonifico delle somme, documentazione che, in realtà, non corrispondeva agli effettivi addebiti sul c/c aperto presso la Banca di credito agrario bresciano, che il P. utilizzava per i movimenti dell’agenzia assicurativa. Osservava, inoltre, che quest’ultimo non aveva effettuato alcun immediato chiarimento dei fatti, e che, anzi, egli aveva ammesso che per un lungo periodo di tempo sul medesimo c/c erano stati movimentati sia i premi versati dagli assicurati, sia i prelievi di denaro in favore del B., sicchè, in tale contesto, la reazione delle compagnie di assicurazione era da ritenersi proporzionata alla gravità dell’inadempimento e al fatto che il P. era stato ben consapevole che il conto corrente fosse destinato a prelievi del tutto estranei all’attività dell’agenzia. In particolare, era emerso il collegamento tra il mancato versamento dei premi alle scadenze decadali e la situazione di soggezione del P. alle richieste usurarie protrattesi nel tempo e soddisfatte con il ricorso anche a fondi di pertinenza dell’agenzia.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.S., che propone sette motivi di annullamento.

Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a., che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con la prima censura del primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme degli artt. 1218, 1362, 1418, 1751, 2119 e 1455 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale non abbia considerato i principi generali in materia di obbligazioni e di responsabilità contrattuale, che si fondano sull’imputabilità al debitore dell’inadempimento. In particolare, la condotta del B. costituisce fatto del terzo e rileva all’interno del rapporto delle parti del contratto d’agenzia sub specie di caso fortuito, da intendersi come fatto non prevedibile al momento del suo nascere e sul quale il P. non aveva alcun potere.

Lamenta, inoltre, l’eccessiva apoditticità del giudizio valutativo operato dalla Corte d’appello in punto di gravità dell’inadempimento su cui si è basata l’affermata giusta causa di recesso, sia per quanto riguarda il profilo fattuale dell’entità dell’inadempimento, sia in ordine all’incidenza di esso ai fini dell’adozione della misura di autotutela del recesso.

1.1. – Con la seconda censura del primo motivo si deduce la violazione dell’onere della prova, perchè la Milano Assicurazioni non ha in alcun modo provato che il P. abbia dolosamente simulato il versamento delle rimesse, nè ha provato il pregiudizio che avrebbe sofferto per effetto della condotta del suo agente.

Inoltre, la Corte d’appello ha palesemente errato lì dove ha utilizzato come fonte del proprio convincimento le deposizioni dei testi Bu. e Pa., i quali non hanno mai affermato di aver avuto prova della responsabilità di P., ma si sono limitati a riferire che il loro collega M. aveva asserito di aver appreso dalla Banca di credito agrario di Brescia che il bonifico non era stato effettuato per mancanza di provvista; nè la Milano Assicurazioni ha prodotto alcun documento attestante il mancato accredito delle somme.

2. – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce il vizio di motivazione per omessa considerazione di prove fondamentali prodotte dalla difesa del P., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2721 c.c..

Sostiene parte ricorrente che nella sentenza impugnata vi è una clamorosa svista, lì dove il convincimento dei giudici d’appello si basa sul fatto che lo stesso P. ha affermato davanti alla polizia giudiziaria che i bonifici erano stati eseguiti anche se ciò non era vero, senza considerare che tale dichiarazione era stata rilasciata dal P. quasi due mesi dopo aver denunciato il B., ed ovviamente dopo aver avuto contezza del mancato trasferimento delle somme a favore della compagnia di assicurazioni.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2907, 2908 e 2909 e della L. n. 48 del 1979, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, costituito dalla valenza del provvedimento della Commissione Albo Agenti, che ha concluso il procedimento disciplinare a carico del P., ritenendo non doloso il comportamento di lui, tenuto conto del fatto che il mancato accredito delle somma dovute alla compagnia mandante è conseguenza dell’azione criminosa posta in essere nei confronti dello stesso agente dal funzionario della Cassa di credito agrario di Brescia, B.U., tratto successivamente in arresto. La Corte territoriale non ha tenuto in alcuna considerazione tale provvedimento, la cui decisività ben può essere ravvisata nella considerazione che se si ritiene non più superabile la statuizione effettuata in sede ministeriale sulla condotta addebitata al P., il titolo di recesso non potrà certamente essere quello riconosciuto dalla Corte d’appello nell’impugnata sentenza.

4. – Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nel senso che, riconosciuta la mancanza di responsabilità del P., deve ritenersi esistente una responsabilità extracontrattuale della società preponente.

5. – Con il quinto motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte territoriale riconosciuto alcuni crediti vantati dal P., emersi in sede di c.t.u. contabile e riferiti al momento della risoluzione del rapporto. E sebbene la Milano Assicurazioni non abbia accettato il contraddittorio su tale domanda ed abbia, in subordine, eccepito la prescrizione, tali crediti non fuoriescono dallo scibile processuale, con tutte le conseguenze in relazione alla buona fede e alla compensazione.

6. – Con il sesto motivo è dedotta la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2721 c.c.. La Corte territoriale, afferma parte ricorrente, ha considerato fondante il proprio convincimento la testimonianza de relato dei funzionari della compagnia di assicurazioni, per affermare che la comunicazione di recesso fu redatta il 18.9.1992 a seguito dei colloqui tra il dirigente dell’ufficio contabilità della compagnia con i funzionari della Banca di credito agrario di Brescia. In realtà è emerso dalle stesse testimonianze che i testi non hanno mai conferito con i funzionari di banca per accertare quanto invece la Corte da per scontato. Non solo, ma la Corte territoriale afferma che il P. allegò le dichiarazioni della Banca da cui si evinceva che i versamenti erano stati eseguiti, sostenendo, tuttavia, nel passaggio successivo che il ricorrente non fornì alcuna spiegazione a fronte della contestazione di ammanco in sede ispettiva. Inoltre la Corte d’appello non ha considerato neppure sussistenti un documento di prova scritta rilasciato da una banca in originale che attesta l’avvenuto bonifico, una prova scritta che attesta che sull’estratto del conto del P. sono stati addebitati gli importi di cui ai bonifici, un documento di prova scritta ove sono indicati gli ordini di bonifico, altro documento proveniente dal Ministero che attesta l’assenza di responsabilità del P., mentre ha considerato esistenti, valide ed efficaci le deposizioni de relato di due funzionari della stessa compagnia di assicurazioni, e un verbale di sommarie informazioni testimoniali dove lo stesso P. afferma non essere vero che i bonifici siano stati eseguiti, ma ovviamente riferendosi al fatto che egli aveva scoperto non essere vera la circostanza.

7. – Il settimo motivo denuncia, con una prima censura, la violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 96 c.p.c., assumendo che la Milano Assicurazioni ha agito e resistito in giudizio nella piena consapevolezza che le proprie ragioni erano infondate, non considerando che operate le opportune compensazioni il P. era comunque ed ampiamente creditore. Allo stesso modo è di mala fede la condotta della Milano Assicurazioni, che ha notificato al P. il decreto ingiuntivo dopo la notifica dell’atto di citazione, e si è opposta alle richieste istruttorie e alle produzioni di lui. Di tutto ciò dovrà tenersi conto sia ai fini della soccombenza, sia a quelli della liquidazione del danno esistenziale, ex art. 96 c.p.c..

7.1. – Con un’ulteriore censura, infine, sostiene che nell’intera vicenda sia ravvisabile un fumus persecutionis ai danni del P..

8. – La prima censura del primo motivo e il terzo motivo – da esaminare congiuntamente in quanto diretti in maniera consimile a negare fondamento giuridico o, comunque, sufficiente e logica base motivazionale alla ritenuta esistenza dell’elemento psicologico doloso o colposo del P. – sono infondati.

8.1. – Reclama priorità logica l’osservare che la decisione della Commissione Albo Agenti, che ha concluso il procedimento disciplinare in senso favorevole al P., escludendo che questi avesse intenzionalmente omesso di accreditare alla compagnia mandante le somme dovute, non ha efficienza decisiva in causa, trattandosi di statuizione che non soltanto non è opponibile alla società preponente, terza rispetto al procedimento disciplinare, ma che inoltre, riguardando profili di carattere deontologico, non coinvolge il diverso tema della responsabilità contrattuale che è alla base del recesso per giusta causa, tutto interno ad un rapporto di esaustivo rilievo privatistico.

8.2. – E’ manifestamente infondata la tesi che alimenta in maniera trasversale i motivi in esame, ossia che l’evento posto a base del recesso per giusta causa in quanto dipendente dal fatto illecito di un terzo non possa essere attribuito all’agente nè a titolo di dolo, nè a titolo di colpa. E ciò per due ragioni fra loro interattive.

8.2.1. – La prima è che il caso fortuito, cui appartiene la sottospecie del fatto del terzo, è insieme con la forza maggiore causa di esclusione della responsabilità da fatto illecito (art. 2043 e ss. c.c.) nelle ipotesi previste dalla legge, mentre nell’ambito della responsabilità contrattuale vige il diverso criterio dell’impossibilità, nel senso che il debitore è tenuto ad adempiere fino al limite estremo della possibilità della prestazione (secondo la prescrizione generale dell’art. 1218 c.c.). Pertanto, il fatto del terzo può assurgere a causa di esclusione della responsabilità contrattuale non ex se, ma solo in quanto sia altrimenti e ulteriormente caratterizzato da elementi che ne evidenzino la sostanziale corrispondenza (non ontologica, bensì) effettuale a una situazione di impossibilità non imputabile.

8.2.2. – La seconda ragione risiede in ciò, che il fatto del terzo, sebbene costituisca una categoria riconducibile al caso fortuito e dunque, di regola, al settore della responsabilità per fatto illecito, in tanto può valere quale causa di esclusione della responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto renda impossibile l’adempimento ovvero, per le obbligazioni aventi ad oggetto un facere connotato in senso tecnico, esaurisca le possibilità di adempimento diligente secondo i parametri di esigibilità tipologici o basati sugli obblighi collaterali di buona fede. Ciò può verificasi soltanto ove il fatto del terzo consista in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare e soverchiare la diligenza del debitore, salvo questi, in virtù di previsione legislativa o convenzionale, debba sopportarne il rischio (cfr. su quest’ultimo periodo, Cass. nn. 1192/80 e 2189/75).

8.3. – Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto ravvisabile la giusta causa di recesso da parte della società preponente non solo e non tanto nella condotta – ritenuta omissiva, fuorviante o, ad ogni modo, non collaborativa – dell’agente di fronte alle richieste di chiarimenti formulate dagli ispettori in merito alle rimesse, ma anche e soprattutto per il fatto, giudicato "indiscusso", che il P. era "comunque a conoscenza dell’inserimento del tutto improprio del B. nei flussi di denaro attinenti al rapporto di agenzia al fine di ricavare da tali flussi l’importo di L. 12 milioni mensili" (v. pag. 23 sentenza impugnata), e che egli "risulta(va) aver tollerato per un rilevante periodo di tempo l’ingerenza impropria di un terzo nei movimenti contabili relativi al rapporto di agenzia" (v. pag. 25 detta sentenza).

Detto accertamento di fatto non è investito da censura quanto al suo substrato motivazionale (le doglianze che il ricorrente ha proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 riguardano, semmai, la valutazione operata dalla Corte d’appello circa le risultanze istruttorie relative ai mancati versamenti dei premi dei mesi di luglio e agosto 1992, e alla condotta dello stesso P. durante e dopo l’ispezione disposta dalla società preponente); e del resto trova conferma nelle stesse affermazioni contenute nel ricorso per cassazione, lì dove si legge che "dall’aprile in avanti, l’estorsore (…) avendo accesso ai terminali dell’istituto (…), con lo scopo di finanziare la propria attività (…) provvedeva ad effettuare direttamente tutte le operazioni di bonifico delle somme che dovevano essere accreditate sul conto corrente della Compagnia", e che "Per P. si pose il problema di decidere se attendere oltre o meno: egli decise di attendere allo scopo di incastrare il funzionario della Banca e comunque di non pregiudicare irreparabilmente la propria immagine oltre alla tranquillità dei suoi familiari" (v. pag. 16 ricorso).

8.3.1. – L’aver ritenuto non scriminante tale fatto del terzo, costituisce un accertamento congruo, logico e non in contrasto con i superiori principi di diritto indicati, e dunque va esente da censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Così come accertato dalla Corte lombarda, tale fatto non si presenta come evento esterno, improvviso ed imprevedibile, tale da inscrivere la fattispecie nell’ambito dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, perchè deriva da quella che, con terminologia penalistica, può definirsi un’actio libera in causa, tale essendo la condotta di chi in maniera inizialmente libera e cosciente si ponga in condizioni di perdere il controllo dell’agire nella propria sfera giuridica. Ed è per l’esattezza quanto è avvenuto nella specie, avendo il P. dapprima contratto debiti usurari, e poi tollerato che lo stesso usuraio gestisse, per le proprie finalità illecite, le movimentazioni del c/c su cui transitavano le somme destinate alle rimesse periodiche da effettuare in favore della società mandante.

9. – La reiezione delle censure anzidette assorbe l’esame della seconda doglianza del primo motivo, nonchè del secondo, del quarto e del sesto motivo, giacchè vale a consolidare una delle due anzidette rationes decidendi, restando del tutto irrilevante stabilire se sia sufficiente e logica la trama motiva della sentenza impugnata in punto di consapevolezza del P. circa il mancato accredito delle rimesse, e in generale in ordine alla condotta di lui durante l’indagine ispettiva disposta dalla società mandante.

10. – Anche il quinto motivo è infondato, giacchè la mancata accettazione del contraddittorio su una domanda nuova comporta, nel rito ordinario civile ante lege n. 353 del 1990, che non possa tenersi conto della pretesa neppure a fini diversi, che, altrimenti, su di essi si formerebbe quel medesimo effetto di giudicato che l’espressa ricusazione del contraddittorio mira legittimamente ad evitare.

11 – Infine, il settimo motivo è assorbito dalla reiezione di tutti gli altri, quanto alla prima doglianza, mentre è inammissibile nella sua seconda articolazione giacchè non contiene alcuna specifica e intelligibile censura della sentenza impugnata.

12. – In conclusione il ricorso va respinto.

13. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio secondo tariffa professionale, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-09-2011, n. 5126 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – A.G.E.A.- Agenzia generale per le erogazioni in agricoltura – ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso del signor G. A. C. inteso all’annullamento dei seguenti atti con i quali è stato avviato il procedimento per la valutazione della revoca dei contributi per ovicaprini relativi alle campagne 2002, 2003 e 2004 e con i quali è stata disposta anche la sospensione dei contributi ai sensi dell’art. 333, comma 1, del D.lgs. n. 228/01: a) nota del Settore prodotti animali dell’AGEA prot. n. DPAU.2006.4261 in data 19 dicembre 2006; b) provvedimento prot. n. DPAU.2006.3643 in data 7 novembre 2006 del dirigente dell’AGEA; c) processo verbale di constatazione in data 30 maggio 2005 del comando della compagnia di Locri della Guardia di Finanza.

2. – Il T.A.R. ha ritenuto fondate le censure prospettate sotto vari profili dalla parte ricorrente in ordine alla asserita illegittimità di alcuni tra gli atti impugnati. In via preliminare, il T.A.R. ha ritenuto sussistere la competenza del giudice amministrativo in materia di erogazione di contributi comunitari all’agricoltura ed in particolare nel caso di specie nel quale non vi è dubbio che l’ Autorità amministrativa accerti la violazione degli obblighi connessi alla pianificazione della brucellosi, esercitando poteri autoritativi a tutela di un interesse pubblico di carattere generale, nei confronti del quale si configurano posizioni soggettive di interesse legittimo.

Dopo aver ritenuto impugnabile il provvedimento Agea prot. n. DPAU.2006.4261 in data 19 dicembre 2006, ancorché atto istruttorio, ritiene invece inammissibile il ricorso avverso il verbale della Guardia di Finanza, che costituisce solo presupposto dei provvedimenti adottati dall’AGEA.

Quanto al merito, il T.A.R. ritiene che i provvedimenti di revoca dei contributi siano illegittimi in quanto a carico dell’allevatore non risultano inadempimenti che li giustifichino. L’allevatore è infatti tenuto ad assolvere solo obblighi di comunicazione e di collaborazione con le autorità sanitarie alle quali spetta di compiere le operazioni di eradicazione, mentre non può essere imputata all’allevatore l’inerzia dell’amministrazione sanitaria. Nel caso di specie si osserva che l’allevatore risulta regolarmente censito con il codice 001RC133 nell’apposito registro della A.S.L. mentre, per quanto concerne il 2004, la comunicazione è stata effettuata in data 30 gennaio 2004.

3. – L’appellante, dopo aver dato prova dell’avvenuta notificazione dell’appello alla controparte e alla A.S.L. intimata e aver comunque proceduto alla rinnovazione della notificazione dell’appello, censura la sentenza impugnata sotto diversi profili:

(a) ripropone in primo luogo la questione di giurisdizione già sollevata in primo grado e non accolta in questa sede, sostenendo che spetti al giudice ordinario l’accertamento del diritto soggettivo alla percezione dell’aiuto comunitario mentre i poteri amministrativi di carattere autoritativo e discrezionale attengono esclusivamente alla pianificazione delle operazioni di profilassi relative alla eradicazione della procellosi;

(b) ritiene inconferente e comunque non provata la inerzia dell’amministrazione nello svolgimento delle operazioni in assenza delle prescritte comunicazioni;

(c) rileva, al riguardo, la violazione delle norme dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 453/1992 che obbligano l’allevatore a procedere specifiche comunicazioni annuali relative alla consistenza del proprio allevamento, che, nel caso di specie, non sono state effettuate negli anni 2002 e 2003, mentre per il 2004 risulta una comunicazione tardiva e non interamente veritiera. La sentenza del T.A.R. al riguardo si limita a constatare la iscrizione dell’allevatore in questione nell’apposito registro della A.S.L., che non offre alcun elemento informativo in ordine all’adempimento dell’obbligo di comunicazione annuale. La stessa sentenza non rileva la contraddizione nel ricorso di controparte tra la documentazione dell’avvenuta comunicazione per il 2004 e la mancanza di analoga documentazione per gli anni 2002 e 2003;

(d) sostiene che la erogazione dell’aiuto comunitario è subordinata alla effettiva sottoposizione del bestiame alle operazioni di eradicazione della brucellosi atteso che le norme in materia vietano la commercializzazione dei prodotti lattiero caseari derivanti dagli animali non trattati (art. 27, comma 2 del D.M. n. 453/1992).

4. – L’ appellato non si è costituito.

5. – L’istanza cautelare presentata dall’appellante è stata respinta con ordinanza della VI Sezione n. 5983 del 2 dicembre 2009, motivata dal mancato deposito della cartolina di ricevimento dell’appello notificato all’appellato come richiesto da precedente ordinanza istruttoria.

6. – La causa è passata in decisione all’udienza del 10 giugno 2011.

7. – Il Collegio prende atto preliminarmente delle circostanze verificatesi nel corso della procedura di notificazione e ritiene di considerare scusabile l’eventuale errore compiuto al fine della riammissione nei termini e di considerare, in ogni caso, validamente effettuata la rinnovazione della notifica dell’appello in modo da salvaguardare i diritti di tutte le parti del processo.

8. – Il Collegio, confermando la sentenza del T.A.R. sulla questione preliminare sulla giurisdizione del giudice amministrativo, giudica fondato nel merito l’appello nei limiti della seguente motivazione.

8.1. – La sentenza del T.A.R. è condivisibile nella parte in cui afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti relativi allo svolgimento di un programma complessivamente finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico di carattere generale quale la eradicazione della brucellosi.

8. 2. – Passando al merito, agli atti non risulta che l’interessato abbia provveduto negli anni 2002 e 2003 alle comunicazioni sulla consistenza dell’allevamento obbligatorie per ciascun anno, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n.453/1992, in quanto egli stesso fornisce documentazione al riguardo solo con riferimento al 2004, facendo per il resto riferimento al diverso e preliminare adempimento riguardante l’ iscrizione dell’allevamento con il codice n. 001RC133 presso il registro della A.S.L., previsto dal D.P.R. n. 317 del 1996, concernente l’attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali.

8.3. – Va considerata la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 453/1992 – che disciplina la procedura da applicare al caso in esame -, sottolineando che esso reca il titolo "regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi", titolo che chiarisce la finalità a cui deve essere diretta l”intera procedura. E’ anche rilevante che l’articolo 21, comma 2, del successivo analogo regolamento – DM n. 592/1995 in materia di eradicazione della tubercolosi – vieti agli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi: a) la commercializzazione dei prodotti lattiero caseari per l’alimentazione umana; b) l’accesso a qualsiasi forma di contribuzione erogata da pubbliche amministrazioni comprese quelle di origine comunitaria.

8.4. – Alla luce della normativa, appare incontestabile che lo scopo dell’intera procedura e, in particolare, del conferimento dell’aiuto comunitario sia la eradicazione della brucellosi ai fini della tutela della salute dei consumatori dei prodotti lattiero caseari.

La stessa sentenza del T.A.R. riconosce l’interesse pubblico generale cui è finalizzata l’intera procedura nella parte in cui motiva la giurisdizione in materia del giudice amministrativo, anche se poi, nel merito, non ne trae la necessaria conseguenza che il contributo va revocato quando le operazioni di eradicazione non siano effettuate, salvo agire per risarcimento danni verso le amministrazioni eventualmente responsabili.

8.5. – Dalle precedenti considerazioni si deduce la insussistenza di un autonomo diritto al contributo, in assenza di comportamenti adeguati alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alla procedura in esame.

Pertanto, il contributo deve essere revocato relativamente agli anni 2002 e 2003, quando le operazioni di eradicazione non sono state effettuate, e può essere confermato per il 2004, quando queste operazioni, sia pure con ritardo, sono state effettuate, non sembrando rilevanti le irregolarità riscontrate ai fini della revoca del contributo, salvo ogni altro provvedimento che l’Amministrazione ritenga di assumere al riguardo.

9. – In conclusione, il ricorso in appello risulta fondato limitatamente alla conferma della legittimità dei provvedimenti di revoca del contributo comunitario con riferimento agli anni 2002 e 2003, nei quali non risulta che l’allevatore abbia compiuto la prescritta comunicazione e nei quali il bestiame non è stato sottoposto alle operazioni di eradicazione.

10. – In relazione all’andamento della vicenda processuale sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso presentato in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese per entrambi i gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-01-2012, n. 893 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 16 maggio 2003 condannava in solido il comune di Roma e la cooperativa edilizia Tekila s.r.l. al pagamento di Euro 9757,00 oltre accessori in favore della s.r.l.

Iniziativa Granai di Nerva per l’avvenuta occupazione espropriativa nell’anno 1983, di un terreno di proprietà di quest’ultima avente natura edificatoria, già oggetto di occupazione temporanea disposta con Delib. Giunta 7 novembre 1978. Dichiarava inoltre il comune tenuto a garantire la cooperativa nonchè a rimborsarle quanto quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere al proprietario in forza della sentenza.

In parziale accoglimento dell’appello della società, la Corte di appello di Roma con sentenza del 3 marzo 2008, ha elevato l’importo dell’indennizzo dovutole ad Euro 17.873,28 corrispondente al valore venale del fondo aumentato della rivalutazione monetaria, nonchè all’indennità di occupazione temporanea; ha respinto le domande della società espropriata nei confronti della Cooperativa in quanto non delegata al compimento dell’espropriazione, cui era rimasta estranea; ed ha infine respinto sia la richiesta di manleva avanzata dal comune che quella della società rivolta ad ottenere una valutazione del fondo più elevata di quella accertata dal c.t.u. con il metodo sintetico-comparativo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.p.a. Beni Stabili, incorporante la s.p.a. Sviluppi Immobiliari, a sua volta incorporante la Iniziativa Granai, affidandolo a 4 motivi, illustrati da memoria; cui resistono con controricorso sia il comune di Roma che la Cooperativa, quali hanno formulato a loro volta ricorso incidentale rispettivamente per un motivo. I ricorsi sono stati riuniti.

Motivi della decisione

2. Il Collegio deve, anzitutto, dichiarare inammissibili: a) il profilo del ricorso incidentale con cui il comune i (pag. 13) si duole della propria condanna a rivalere la cooperativa di quanto era stata condannata a pagare alla società espropriata, poichè la sentenza impugnata non contiene siffatta statuizione, anche per aver respinto la richiesta risarcitoria della società nei confronti della cooperativa: dichiarata esente da qualsiasi responsabilità in ordine alla procedura ablativa; b) il profilo dedicato alla prescrizione, del tutto privo di autosufficienza non contenendo alcun riferimento in fatto, e non corredato dal quesito di diritto prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ..

3. Con il 4 motivo del ricorso principale la soc. Beni Stabili deducendo violazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver respinto le proprie domande nei confronti della cooperativa, ritenuta priva di legittimazione passiva, senza considerare: a) la contraria giurisprudenza di legittimità del tutto consolidata in termini opposti; b) la circostanza che era stata proprio la cooperativa ad apprendere il fondo e ad operarne la irreversibile trasformazione, perciò impedendone la restituzione; c) che nell’ipotesi di delega al compimento di opere nonchè della procedura ablativa la corresponsabilità di tutti gli enti che avevano preso parte alla vicenda, non completando il procedimento ablativo, costituiva un principio ormai fermo in dottrina e giurisprudenza.

Analoghe censure ha svolto il comune con il primo profilo del ricorso incidentale proposto.

Tutte queste doglianze sono infondate.

Costituiscono punti fermi della controversia accertati nei due gradi del giudizio di merito e non contestati da alcuna delle parti: a) che il comune nel 1978 ha proceduto all’occupazione temporanea e d’urgenza del fondo della società, autorizzata fino al 29 dicembre 1983: momento in cui non essendo stato emesso il decreto di espropriazione, ma essendo stata realizzata l’opera edilizia, se ne è verificata l’acquisizione a titolo originario all’amministrazione comunale (dichiarata dal Tribunale); b) che quest’ultima ha concesso alla cooperativa il diritto di superficie sul terreno per la costruzione di un programma di edilizia economico-popolare, secondo lo schema della L. n. 865 del 1971, art. 35, senza tuttavia delegarle il compimento di alcun atto della procedura ablativa, nè tanto meno il potere di acquisire direttamente l’area sia pure in nome e per conto dell’ente pubblico ( L. n. 865, art. 60); c) che l’opera edilizia è stata interamente realizzata -e quindi la delega assolta- nel periodo dell’occupazione temporanea.

Al lume di queste circostanze fattuali, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi ripetutamente enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10922/1995; 24397/2007; nonchè da ultimo: 7198/2011) secondo cui: 1) qualora (l’amministrazione espropriante avvalendosi dello schema di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, affidi ad altro soggetto, anche mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato ( L. n. 458 del 1988, art. 3), è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale ( artt. 40 e 41 cod. pen.), senza possedere un titolo autorizzativo:

in tal caso, il fatto che l’opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera definitivamente il delegato da responsabilità, ricadendo su di lui l’onere di armonizzare l’attività amministrativa con l’attività materiale, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità; 2) ove invece agli enti ed istituti indicati dal menzionato art. 35 sia stato delegato soltanto il compimento dell’opera, ne può essere affermata la responsabilità nella illegittima vicenda ablativa soltanto se l’irreversibile trasformazione dell’immobile si sia verificata in pendenza di occupazione illegittima (o perchè tale originariamente o perchè tale divenuta per decorso del termine); 3) infine, nell’ipotesi in cui quest’ultima, unitamente alla realizzazione dell’opera, siano compiute durante il periodo in cui ne è consentita l’occupazione, non appare possibile configurare, a carico del delegato neppure una situazione di corresponsabilità posto che la delega si esaurisce, per il cessare del suo oggetto, con l’ultimazione dell’opera, senza altri doveri per costui; e che d’altra parte la fattispecie di danno viene in essere, invece, con lo spirare del periodo di occupazione legittima senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione, di cui non spetta al delegato occuparsi. Per cui risulta assorbente, cioè "da solo sufficiente a determinare l’evento" (secondo la formula dell’art. 41 c.p.), il comportamento omissivo dell’ente delegante, che ha trascurato di azionare e-o sollecitare la procedura espropriativa in violazione del dovere "di coordinare i tempi dell’attività materiale e della attività amministrativa". Poichè nel caso si è verificata proprio quest’ultima fattispecie, è corretta l’esclusione di una responsabilità solidale della Cooperativa tanto per il verificarsi della illegittima espropriazione; quanto, ed a maggior ragione, per l’obbligazione indennitaria conseguente all’occupazione temporanea del fondo, che grava esclusivamente sull’ente territoriale a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il provvedimento ablatorio (Cass. 11768/2010; 12153/2007; 539/2004).

Resta assorbito da questa statuizione il ricorso incidentale della cooperativa espressamente subordinato alla condizione non verificatasi del suo accoglimento e del suo coinvolgimento nella procedura ablativa, invece escluso.

4. Con il primo motivo del ricorso principale, la società espropriata, deducendo violazione dell’art. 37 T.U. espr.; L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, nonchè dei principi contenuti nella sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale, si duole che la Corte di appello dopo quest’ultima pronuncia e la nuova normativa della legge finanziaria del 2007 abbiano mantenuto ferme le valutazioni della consulenza tecnica che si discostavano dal valore reale dell’area mentre invece occorreva rinnovarla, anche per rispondere alle contestazioni contenute nei motivi di impugnazione, onde ricercarne il valore effettivo, idoneo a ristorare il danno subito, come richiesto dalla Consulta.

Con il secondo, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non avere fornito alcuna risposta alle contestazioni rivolte alle risultanze della c.t.u., limitandosi a recepirla acriticamente nonchè a rinviare alla motivazione di altra decisione della stessa Corte (peraltro sottoposta a ricorso per cassazione).

Con il terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 115, 116 e 196 cod. proc. civ., nonchè vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata: a) per avere proceduto al calcolo del valore venale dell’area, pacificamente ritenuta edificabile, con il metodo-sintetico comparativo, invece che con quello analitico ricostruttivo, assai più affidabile, e nel caso più rispondente alla qualità di imprenditore di essa società; senza peraltro applicare la giurisprudenza di legittimità che aveva più volte escluso quello sintetico perchè fondato sulla fluttuazione della moneta nel tempo piuttosto che sui diversi elementi che concorrono a determinare lo sviluppo edilizio di una zona ed a fornire il prezzo di mercato degli immobili in essa compresi; b) per avere il c.t. omesso del tutto di determinare il danno ad essa provocato che doveva comprendere tanto quello emergente, quanto il lucro cessante;e perciò di personalizzare il criterio di calcolo in funzione delle proprie qualità imprenditoriali, necessariamente diverse dalla fattispecie in cui il bene appartiene ad una persona fisica; c) per non avere considerato i numerosi errori e le altrettanto gravi omissioni in cui era incorso il c.t.u. nel determinare i valori anche di aree limitrofe concesse ad altre cooperative, e nel non valutare altri atti di comparazione specificamente indicati o prodotti: come accertamenti di valori, stime dell’UTE, consulenze che avevano determinato indennità di espropriazioni, atti dello stesso comune, tutti pervenuti a valori assai più elevati, non inferiori a L. 150.000-160.000 mq. ed inconciliabili con quello di L. 90.000 mq. su cui aveva insistito il c.t..

5. Le suesposte censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

A) Con la prima di queste, infatti, la società mostra di non aver compreso ratio e contenuto della sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale che (unitamente alla coeva decisione 348/2007), lungi dall’aver voluto interferire sui meccanismi estimativi per la ricerca del prezzo in comune commercio dei suoli, ha inciso sui criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto secondo il precetto contenuto nell’art. 42 Cost., all’espropriato in entrambe le ipotesi di ablazione -legittima ed illegittima- degli immobili per la realizzazione di opere di p.u.: dichiarando (per quanto qui interessa) incostituzionale per contrasto con il menzionato precetto e con quello dell’art. 117 Cost., il parametro riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, per le aree edificatorie la cui irreversibile trasformazione si era consumata prima del 30 settembre 1996, che ne aveva stabilito la stima in misura sostanzialmente non superiore al 55% del loro valore venale effettivo. E perciò ripristinando la regola (ora recepita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 sub 2e, che ha in tal modo modificato l’art. 55 del T.U.) che nelle espropriazioni illegittime detto indennizzo quale che sia la natura e la destinazione del bene espropriato deve essere liquidato in misura corrispondente al suo valore venale: salvi perciò restando i criteri di estimo più opportuni per accertarlo in concreto (la cui utilizzazione resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice del merito).

B) Egualmente erronea è la lettura dell’art. 42 Cost., comma 3, prospettata dalla società che nell’ipotesi di espropriazioni illegittime ha rivendicato una sorta di sdoppiamento dell’indennizzo costituito da due distinte poste, l’una comprendente il valore di mercato dell’immobile, e l’altra ogni ulteriore pregiudizio arrecato all’espropriato, comprensivo ex art. 2043 cod. civ., sia del danno emergente che del lucro cessante, e variabile in funzione delle sue qualità; che perciò nel caso avrebbe dovuto tener conto dell’attività imprenditoriale esercitata.

Al contrario la giurisprudenza tanto della Corte Costituzionale quanto di legittimità ha costantemente tratto dal ricordato precetto costituzionale i seguenti principi: a) l’indennità per l’esproprio, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, è unica e non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione (il valore cioè che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato della L. n. 2359 del 1865, ex art. 39), e nelle singole fattispecie, neppure quello derivante dal criterio di valutazione posto dalla legge applicabile per determinarlo; 2) il termine di riferimento dell’unica indennità è quindi rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle: essa non può peraltro essere rapportata (all’infuori delle ipotesi previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 15) al pregiudizio che il proprietario risente come effetto del non potere ulteriormente svolgere mediante l’uso dello stesso immobile la precedente o altre attività (industriali o commerciali); 3) a questo regime non si sottrae la c.d. occupazione espropriativa, pur essa appartenente alla materia delle espropriazioni per p.u. considerate dal precetto dell’art. 42 Cost.

(cfr. art. 5 bis, comma 6) che d’altra parte riserva al legislatore il potere discrezionale di modulare contenuto, ampiezza e denominazione dell’indennizzo nelle varie fattispecie: disciplinate;

sicchè proprio in forza di questa norma lo stesso assume nell’espropriazione illegittima la fisionomia di un risarcimento del danno integrale, corrispondente al valore venale pieno dell’immobile espropriato ( L. n. 2359 del 1865, art. 39), sì da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale, "la sua massima estensione consentita" in luogo del "massimo di contributo di riparazione che nell’ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all’espropriato" nell’ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge (Corte Costit. 188/1995;

179/1999; 349/2007; Cass. 10560/2008).

Proprio al dettato di queste pronunce si è attenuta la sentenza impugnata che, ha riformato quella del Tribunale laddove aveva applicato il meccanismo riduttivo della L. n. 662, art. 3, comma 65, dichiarato incostituzionale; ha determinato l’indennizzo dovuto alla società nella misura di L. 29.172.583, corrispondente al valore venale del fondo stimato al 29 dicembre 1983, data della sua acquisizione al patrimonio del comune; ed infine sul presupposto della natura risarcitoria dell’indennizzo nella fattispecie appropriativa, ne ha rivalutato l’importo alla data della decisione, tenendo conto della svalutazione intervenuta dal dicembre 1983, come è peculiare dei debiti di valore.

6. Egualmente inconsistenti sono le censure rivolte dalla società al criterio di valutazione del terreno utilizzato dalla Corte territoriale.

A) l’accertamento del relativo valore, infatti, può avvenire indifferentemente sia con metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad individuare quello di trasferimento del fondo; sia con metodi sintetico-comparativi, volti invece a desumere dall’analisi del mercato il valore commerciale del fondo: oggi più non potendosi stabilire dopo il sopravvenire del principio dell’edificabilità legale di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, tra i due criteri un rapporto di regola/eccezione, come era in passato allorchè si attribuiva valore preminente a questi ultimi perchè era sufficiente l’edificabilità di fatto per liquidare l’indennità. Da qui la regola, del tutto pacifica nella giurisprudenza, che rientra tra i compiti del giudice di merito, la scelta del criterio di stima improntato per quanto possibile a criteri di effettività -anche secondo le indicazioni della Corte costituzionale (Cass. 13182/2006;

3034/2005; Corte Costit. 305/2003): e quindi la facoltà di stabilire in base alle peculiarità del caso concreto (anche avvalendosi delle indicazioni del consulente tecnico d’ufficio), e senza necessità di motivazione, se sussistono gli elementi occorrenti per la ricerca del presumibile valore comparativo dell’area; se privilegiare quest’ultimo metodo, ovvero i criteri di stima c.d. analitici- ricostruttivi, o ancora metodi diversi da questi; ed infine se utilizzarli entrambi (Cass. 7200/2011; 9639/2010; 12771/2007;

1161/2007; 4885/2006).

Pertanto tutte le doglianze rivolte a contestare le sentenze di merito per aver privilegiato il criterio sintetico-comparativo risultano inammissibili anche perchè la società non ha dimostrato che quello analitico invocato, ove correttamente applicato alla situazione di mercato del 1983 nella specifica zona del PEEP, avrebbe condotto ad una valutazione più elevata del fondo.

B) D’altra parte è errato anche l’altro presupposto da cui la soc. Beni Stabili muove per contestare la validità del criterio suddetto, che si fondi sulle inaffidabili fluttuazioni della moneta nel tempo, e/o sugli indici calcolati dall’ISTAT per l’aumento del costo della vita: essendo, al contrario, incentrato sulla ricognizione di prezzi storici e certi che, in ragione della loro rappresentatività, si porgono come idonei parametri di determinazione del valore da attribuire al bene oggetto della stima. E siffatta rappresentatività si configura solo allorquando i prezzi di confronto riguardino terreni "omogenei" con riferimento non solo agli elementi materiali – quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili – e temporali, ma anche alla condizione giuridica urbanistica cui sono soggetti. Consegue che la Corte di appello correttamente non ha preso in alcuna considerazione gli elementi comparativi offerti dalla società quanto meno per la disomogeneità del dato temporale cui essi si riferiscono, riguardando la maggior parte di essi terreni e fabbricati, stimati nel triennio 1995-1998 (taluno nel periodo immediatamente antecedente), laddove la valutazione del terreno espropriato è stata correttamente compiuta nell’anno 1983, in cui se ne è verificata l’acquisizione da parte del comune. Ed in cui, come ha finito per riconoscere la stessa società, il mercato immobiliare inerente al piano edilizio ancora da realizzare per la gran parte non era sotto alcun profilo comparabile con quello del decennio successivo durante il quale erano stati realizzati servizi ed opere di urbanizzazione di ogni genere; e la zona era stata interamente edificata. Senza considerare che di nessuno degli immobili indicati sono state prospettate la disciplina urbanistica nonchè le altre caratteristiche che dovevano renderle analoghe a quelle proprie dell’immobile da valutare, mentre alcuni di detti atti, come l’avviso di accertamento del dicembre 1997, contiene soltanto una proposta di valutazione di cui la società non ha riferito neppure se sia divenuta o meno definitiva, pur essendo di essa destinataria la dante causa Granai di Nerva.

C)Per converso, la sentenza impugnata non si è limitata a recepire gli accertamenti e le risultanze della c.t., ma: a) ha individuato gli atti di riscontro utilizzati per la valutazione del fondo espropriato nel 1983, correttamente rilevando che per il loro ingente numero -ben 14- nonchè per le loro caratteristiche analoghe a quelle del fondo espropriato, soprattutto con riguardo alla comune disciplina urbanistica, tanto che ben 10 di essi si riferivano proprio ad un Piano di zona, gli stessi dovevano considerarsi pienamente rappresentativi dei prezzi del mercato immobiliare del tempo: senza alcuna contestazione al riguardo della società; b) ha spiegato anche le ragioni per cui era stato necessario ridurre il valore di alcuni di essi inclusi in zona E ed aventi possibilità di sfruttamento edilizio solo a distanza di un rilevante intervallo temporale; c) ha indicato quale ultimo e decisivo riscontro della congruità della stima compiuta dal consulente, sicuramente favorevole alla società, un atto di compravendita di una vasta area ubicata nella zona da parte della Iniziativa Granai che vi aveva attribuito nello stesso mese di dicembre 1983 il valore assai più modesto di L. 8135 mq. Con ciò esprimendo le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire il controllo del processo logico adottato per pervenire ad esso, ed esaurendo l’obbligo della motivazione non tenuta ad esaminare particolarmente tutte i le deduzioni della società (di cui si è detto avanti) incompatibili con le argomentazioni accolte: perchè implicitamente disattese.

La ricorrente principale rimasta soccombente va condannati alla refusione delle spese processuali nei confronti sia della cooperativa che del comune, mentre sussistono giusti motivi per compensare quelle tra comune e cooperativa.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile l’incidentale del comune, assorbito l’incidentale della cooperativa, condanna la Beni Stabili al pagamento delle spese processuali nei confronti della comune in complessivi Euro 2.700, 00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa; nei confronti della cooperativa in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra il comune di Roma e la cooperativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2888 Trattamento economico Vigili urbani

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 20.11.2009, rigettava l’appello dei dipendenti – vigili urbani del Comune di San Pancrazio Salentino – diretto ad ottenere, in riforma della pronunzia di primo grado, le maggiorazioni previste dall’art. 24, comma 2 del c.c.n.l. comparto Regioni autonomie Locali 14.9.2000 per il lavoro organizzato in turni e prestato nei giorni festivi infrasettimanali, in aggiunta alle indennità di cui all’art. 22 dello stesso c.c.n.l.. Rilevava la Corte territoriale che la interpretazione della normativa fornita dal primo giudice era conforme alla costante giurisprudenza, che aveva evidenziato che l’art. 24 c.c.n.l. si riferiva ad esigenze particolari di servizio durante i giorni festivi e che come tale la maggiorazione dallo stesso prevista non era applicabile ai servizi che ordinariamente devono essere svolti in turni, con possibile non fruizione del riposo festivo ordinario, come è quello degli addetti alla polizia municipale.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori, con due motivi di impugnazione. Resiste, con controricorso, il Comune intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 24, comma 2, ( D.P.R. n. 268 del 1987, art. 17) e 22, comma 5 ( D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, comma 7) del c.c.n.l. dei comparto del personale delle Regioni -Autonomie Locali stipulato il 14.9.2000, in relazione all’art. 12 disp. att. c.c. e all’art. 1362 c.c., assumendo la possibilità del cumulo della indennità e delle maggiorazioni previste rispettivamente dagli artt. 22 e 24, attesa la funzione diversa delle stesse, delle quali le prime idonee a compensare interamente il disagio derivante dalla articolazione del lavoro per il personale turnista e le seconde il disagio del lavoro erogato in giorno festivo infrasettimanale e per la mancata fruizione del riposo compensativo. Rilevano che, in particolare, l’art. 24, comma 2 espressamente fa riferimento alle sole festività che cadono in giorni festivi infrasettimanali e solo in tali giorni riserva ai dipendenti un trattamento diverso dalla festività domenicale, la quale deve essere ricompensata con le sole maggiorazioni previste dall’art. 22, comma 5 c.c.n.l. e richiamano, a conforto di tali deduzioni, la sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite, numero 9097 del 2007.

Con il secondo motivo, i dipendenti lamentano la violazione degli artt. 36 e 3 Cost., in relazione agli artt. 24, comma 2 ( D.P.R. n. 268 del 1987, art. 17, comma 2) e 22 comma 5 ( D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, comma 7) del c.c.n.l. del comparto del personale delle regioni Autonomie Locali di cui sopra, nonchè il difetto di motivazione sul punto, osservando che le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale sono ore aggiuntive, che non vengono in alcun modo remunerate neanche con la possibilità di fruire dei riposo compensativo e che l’indennità di cui all’art. 22, comma 5 ccnl compensa solo il disagio per la particolare articolazione dell’orario di lavoro.

Il Collegio ritiene che l’interpretazione letterale delle norme contrattuali è tale da condurre alle conclusioni adottate nella sentenza impugnata, in conformità a precedente di questa Corte – relativo a caso analogo di dipendenti della Polizia Municipale – (cfr. Cass. 9.4.2010 n. 8458) le cui argomentazioni, relativamente ai motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, vanno integralmente condivise e richiamate.

Viene dai ricorrenti rivendicato il compenso previsto dall’art. 24, comma 2 del contratto (Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), il cui testo dispone:

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta a retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la maggiorazione dovuta è del 30%. Nella sentenza di questa Corte sopra richiamata (Cass 8458/2010 cit.) è stato osservato che "le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione)"; che "resta perciò′ escluso che nell’ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro", che, "invero, i primi tre commi dell’art. 24, prendono in considerazione l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicchè’, proprio perchè individua situazioni non ordinane, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nei rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro". E’ stato affermato che "del resto, la clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) del CCNL del 6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando così come t’articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni". In conclusione, conformemente alle osservazioni riportare, per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2. Ed, infatti l’art. 24 contempla, ai primi tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda i normale orario di lavoro (v. in tali termini, Cass. 8458/2010 cit.).

Quando la prestazione dei turnisti ecceda l’orario normale, la indennità richiesta, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, si cumula, invece, con il compenso di cui all’ari 22 ccnl, in conformità a quanto previsto dalla sentenza a ss. uu. n. 9097/2007 richiamata dai ricorrenti. La fattispecie esaminata ricade nella prima delle ipotesi considerate, onde la decisione impugnata si sottrae alle censure prospettate.

Nè ha fondamento la censura evidenziata con riferimento all’asserita violazione dei precetti costituzionali indicati, atteso che come innanzi precisato, non si verifica alcuna disparità di trattamento coni lavoratori ordinari, per la sostanziale differenza delle situazioni, regolamentate, come sopra detto, da distinte disposizioni che tengono conto delle differente articolazione del lavoro per ciascuna delle categorie, e perchè alcuna prestazione al di là dell’orario normale di lavoro viene nella sostanza resa, salva la possibilità che nel turno ricada una giornata di festività infrasettimanale che non da per quanto detto titolo a riposo compensativo.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in ROMA, il 27 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.