T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-11-2011, n. 8911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la dottoressa P.V. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – l’atto col quale la Commissione medica di II istanza (confermando la diagnosi formulata "in prime cure") l’ha giudicata temporaneamente inabile al servizio d’istituto.

Nella Camera di Consiglio (del 12.7.2011) fissata per la delibazione della suindicata istanza incidentale, il Collegio (in sede di esame dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione) constata come la presente controversia sia relativa al rapporto d’impiego (pacificamente "privatizzato") intercorrente tra la V. e l’Azienda USL RM/D. (Che ne ha, appunto disposta la sottoposizione alla contestata visita psichiatrica).

Nel rilevare come ciò sia sufficiente ad escludere in radice la "potestas decidendi" di questo Tribunale, il Collegio (che, in considerazione della scusabilità dell’errore procedurale in cui è incorsa la V. stessa, ritiene di dover far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può – pertanto – che concludere per un’immediata declaratoria di inammissibilità della proposta impugnativa, mediante una sentenza in forma semplificata. (Evenienza, questa, della cui possibilità la ricorrente era – del resto – stata ritualmente preavvertita).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rilevato, d’ufficio, il proprio difetto di giurisdizione

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 04-11-2011, n. 39795

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Svolgimento del processo

1. Il 5 aprile 2011 il Tribunale di Genova, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da B.A. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 marzo 2011 dal giudice per le indagini preliminari in relazione al delitto di tentato omicidio in danno di K.A..

Il Tribunale osservava che gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato erano costituiti dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa che effettuava in termini di certezza il riconoscimento del suo aggressore, che l’aveva aggredita, cagionandole lesioni da taglio all’emitorace sinistro, alla coscia e alla mano, dall’esito degli accertamenti medico legali, evidenzianti la reiterazione dei colpi inferti anche in regioni vitali quale l’emitorace sinistro, dalle riprese video filmate da cui risultava che l’indagato, al momento del fatto, non indossava un casco integrale, bensì un copricapo che lasciava libera la visuale del volto.

Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo dell’art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto della gravità del fatto, della pericolosità sociale dimostrata anche mediante il possesso di armi da taglio, della intensità del dolo sotteso alla condotta, della futilità della causale.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’indagato, il quale lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria, tenuto conto, in particolare, della inattendibilità del riconoscimento operato dalla parte offesa, avvenuto a distanza di qualche tempo dal fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, dall’esito degli accertamenti medico legali, evidenzianti la reiterazione dei colpi inferti anche in regioni vitali quale l’emitorace sinistro, dalle riprese video filmate da cui risultava che l’indagato, al momento del fatto, non indossava un casco integrale, bensì un copricapo che lasciava libera la visuale del volto e, quindi, ne rendeva possibile il riconoscimento.

Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica, ha messo in luce l’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, che hanno trovato puntuale conferma nel complesso delle indagini svolte e nella tipologia e nel numero delle lesioni riscontrate.

Ha, infine, evidenziato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali, la volontà omicida sottesa alla condotta, tenuto conto della reiterazione dei colpi, delle parti del corpo della parte offesa attinte dai colpi, della tipologia dell’arma usata (un coltello da cucina con lama affilata), della posizione reciproca tra aggressore e vittima.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di tentato omicidio a lui contestato.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

In conclusione, risultando manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 22-11-2011, n. 42980

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 15.3.2010 il Tribunale del Riesame di Torino dichiarava inammissibile l’appello presentato da D.D., indagato per violazione dell’art. 644 c.p. nella parte in cui contestava la reiezione dell’istanza di dissequestro delle autovetture sottoposte a sequestro probatorio e confermava nel resto l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto l’istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 644 c.p., u.c..

Sottolinea il Tribunale del Riesame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indirettamente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso. Evidenzia che gli esiti della consulenza sull’attuale valore di mercato degli immobili non determinano un’eccedenza rispetto al quantum degli interessi usurari considerato che, come affermato dallo stesso difensore in udienza, l’immobile di via (OMISSIS) risultava gravato da plurime ipoteche, circostanza che ne riduceva ampiamente il valore di mercato. Ritiene irrilevante la circostanza dell’avvenuto risarcimento, comunque non provato, trattandosi di confisca obbligatoria.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge sotto vari profili:

1. il valore dei beni immobili, secondo quanto stimato dal consulente del P.M., è superiore al valore degli interessi usurari;

2. il principio solidaristico in materia di sequestro per equivalente considerata la natura sanzionatoria e non recuperatoria della confisca in argomento non doveva essere applicato;

3. i beni confiscati superano il profitto;

4. ha utilizzato una regola di esperienza per contestare il dato tecnico dell’eccedenza del sequestrato;

5. non ha tenuto conto dell’avvenuto risarcimento.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi sottoposti al Tribunale del Riesame. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi di impugnazione senza alcun riferimento alla motivazione della decisione, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della ordinanza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di un provvedimento, come quello in esame, che ha fornito una risposta specifica a tutti i motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale.

Con riguarda al problema della commisurazione della confisca al solo profitto individuale del reato piuttosto che a quello globalmente ritratto da tutti i concorrenti nel medesimo reato, deve essere ribadito l’insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 5A, sent. n. 15445 dep. il 1 aprile 2004, Sez. 2, Sentenza n. 31989 del 14/06/2006 Cc.; Sez. 2, Sentenza n. 10838 del 20/12/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 21/02/2007 Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008) secondo cui "E’ legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’art. 316 bis c.p.p., per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall’altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha rilievo penale".

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11193

Svolgimento del processo

M.C., proprietaria di un immobile, comprensivo di tre solai, nello stabile del condominio di (OMISSIS), con atto notificato in data 21.6.99 citò quest’ultimo al giudizio del locale tribunale; al fine di sentir dichiarare legittima l’avvenuta trasformazione, poi oggetto di condono edilizio, dei solai in abitazione, previa pronuncia di prescrizione di eventuali limiti ostativi a tale utilizzo, risalente al 1961.

Si costituì il condominio e chiese il rigetto della domanda, opponendo una clausola del regolamento contrattuale, l’art. 13, che vietava siffatto uso e, comunque, contestando che lo stesso, nella fattispecie, risalisse all’epoca assunta dall’attrice.

A sostegno della domanda di quest’ultima intervenne in giudizio S.M.G., dante causa dell’attrice per averle venduto l’immobile con atto pubblico del 27.6.96.

Con sentenza n. 12346/03 l’adito tribunale accolse la domanda, condannando il condominio alle spese nei confronti delle controparti.

Tale decisione, impugnata dal condominio, nella resistenza di ambo le appellate, venne confermata, con condanna del condominio alle ulteriori spese, con sentenza del 3/11.11.05, dalla Corte di Milano, che, ribadendo sostanzialmente le ragioni esposte dal primo giudice, ritenne che, non risultando la clausola limitativa de qua specificamente riportata nella nota di trascrizione in data 21.5.56 dell’atto di assegnazione delle unità abitative ai soci della cooperativa edificatrice, che aveva predisposto il regolamento, nè in quelle dei successivi atti, a seguito dei quali l’immobile era pervenuto alla M., risultando menzionato soltanto il regolamento nel suo complesso, nè essendo stata espressamente accettata o riportata negli atti in questionerà stessa fosse inopponibile all’attrice, non posta in grado di conoscere la limitazione dall’incompleto adempimento pubblicitario.

Avverso tale sentenza il condominio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con rispettivi controricorsi la M. e la S..

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile, non avendo il ricorrente prodotto la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, pur avendo, nell’epigrafe del ricorso, dedotto essere quest’ultima avvenuta in data 21.2.2006.

Al riguardo costituiscono principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, dai quali il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, quelli della rilevabilità di ufficio dell’omissione di siffatta produzione, al più tardi eseguibile, nel rispetto delle forme di cui all’art. 372 c.p.c., entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto funzionale al riscontro della tempestività del ricorso, nonchè dell’irrilevanza sia di ogni contestazione, da parte del controricorrente, sull’osservanza del termine breve, sia della eventuale possibilità (peraltro nella specie non sussistente) di acquisire aliunde la prova della tempestività dell’impugnazione (v.in part., Cass. nn. 25070/10, 11376/10, 15232/08, 9654/04, S.U. n. 9005/09). Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione sia dell’avvenuto rilievo di ufficio dell’improcedibilità, sia dell’obiettiva controvertibilità della principale questione dibattuta in sede di merito, riproposta nell’unico motivo di ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile ed interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012