Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 26-07-2012, n. 13338

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, L. P. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.EL.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio dinanzi alla Sezione Veneto della Corte dei Conti, definito nel 2007;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, ha liquidato in favore del ricorrente il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di sette anni e sei mesi in Euro 3.800,00 (pari a Euro 500,00 circa per anno) oltre interessi legali e metà delle spese, trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerose altre persone, con notevole affievolimento della partecipazione emotiva del ricorrente;

che avverso tale decreto il L. ricorre per cassazione sulla base di un motivo;

che il Ministero dell’Economia e Finanze resiste con controricorso;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 C.E.D.U.) nonchè vizio di motivazione per essersi la Corte di merito, nel liquidare l’indennizzo, discostata irragionevolmente dai parametri applicati comunemente dalla Corte Europea e da questa Corte; ritenuto che il ricorso è fondato, atteso che la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, peraltro motivata dalla inapprezzabile presunzione di una sofferenza fortemente affievolita dalla partecipazione al giudizio insieme con un gran numero di altri ricorrenti, non rispetta l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento;

che invero la Corte E.D.U. (le cui pronunce costituiscono come noto un fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nella interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.), in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative nei quali gli interessati – come nella specie – non risultavano aver sollecitato per lungo tempo la trattazione e/o definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 per anno (cfr. procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore; che alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato dieci anni e sei mesi, in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 6.250,00;

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito alla stregua dei criteri indicati, liquidando in favore del ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 6.250,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo;

che, quanto alle spese del giudizio di merito, la compensazione in misura pari alla metà – quota che si liquida come in dispositivo – merita conferma tenendo presente il sensibile ridimensionamento della pretesa;

le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito, compensata tra le parti la residua quota, spese liquidate per l’intero in complessivi Euro 1.140,00 – di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, e delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 965,00 – di cui Euro 865,00 per onorari, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Anna Rita Moscioni che se ne è dichiarata antistataria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15316

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che D.G.P., con ricorso dell’8 febbraio 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 12 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D.G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem e del ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando che, nel caso in esame, la procura conferita su un foglio a parte non pare riferibile in termini convincenti proprio alla procedura in oggetto, trattandosi di un autonomo mandato, rilasciato, con diversi caratteri di stampa, su distinto foglio, di diversa consistenza, senza timbro di congiunzione col ricorso, privo di numerazione, ed inoltre che nella procura non è indicata l’autorità territorialmente competente, con la conseguenza che la procura medesima non si può ragionevolmente considerare apposta "in calce" all’atto introduttivo, cioè specificamente diretta proprio all’introduzione della domanda di equa riparazione, potendo ipotizzarsi invece che in astratto sia stata rilasciata a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio di risarcimento.

Considerato che, con il motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. ed anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad litem è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi al Giudice adito;

che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi: a) il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo – in relazione al quale la L. 24 novembre 2001, n. 89, art. 3, comma 2, richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale – deve ritenersi che, allorchè la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del 2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);

che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem in questione è sostanzialmente generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;

che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce già un serio indice di riferimento di essa al processo in questione, indice supportato sia dalla sottoscrizione del ricorrente certificata autografa dal difensore sia dallo specifico richiamo alla L. n. 89 del 2001 ed al "presente atto";

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15655 VOLONTARIATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1.2/29.3.2006 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta da A.G. e F.R. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 30.3.2003, confermava i decreti ingiuntivi emessi, su istanza dei predetti, per il pagamento del TFR nei confronti dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) – Sezione di Napoli, alle cui dipendenze gli stessi avevano lavorato prima del trasferimento alla ASL (OMISSIS).

Osservava la corte territoriale che il trasferimento alle unità sanitarie locali del personale dipendente o convenzionato dei centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato, previsto dalla L. n. 107 del 1990, art. 19, non poteva qualificarsi come trasferimento in senso tecnico, e, quindi, come mero mutamento della titolarità del rapporto, ma come nuova assunzione, prevedendo la norma la necessità della proposizione di una domanda ed il superamento di apposito concorso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’AVIS con due motivi.

Resistono con controricorso A.G. e F.R..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 107 del 1990, art. 19 e all’art. 12 disp. gen., osservando che, sulla base del tenore letterale della disposizione, al trasferimento doveva assegnarsi il significato tecnico giuridico proprio dell’espressione e che, pertanto, sia la domanda dell’interessato che lo svolgimento del concorso riservato dovevano considerarsi condizioni sospensive del trasferimento, che una volta verificatesi rendevano lo stesso operante ab initio.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 107 del 1990, art. 19 dell’art. 2112 c.c., dell’art. 177 del Trattato CEE e della direttiva n. 77/187, rilevando come l’art. 19 cit. configurasse un trasferimento di azienda, con conseguente applicabilità della direttiva comunitaria, atteso che, sulla base dell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia, il trasferimento di impresa risulta sussumibile nel campo di applicazione della medesima, ancorchè risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni, a condizione che le persone coinvolte in tale trasferimento siano state inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al diritto nazionale.

Il ricorso, i cui motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, è infondato.

Per come già affermato da questa Suprema Corte in analoga fattispecie (v. Cass. n. 17499/2006), conferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali (ai sensi della L. 4 maggio 1990, n. 107, art. 19, comma 4, Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmoderivati) non è configurabile come successione del cessionario nel rapporto di lavoro – in quanto è subordinato ad una nuova assunzione, all’esito (favorevole) di concorso riservato esterno- e, peraltro, non è applicabile alla stessa fattispecie la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112), che garantisce il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali, all’atto del trasferimento del personale in questione, erano soggetti allo statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro privato, con conseguente inoperatività della direttiva, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sentenza 14 settembre 2000, causa C- 343/98, punti 36-40 ed i precedenti conformi ivi richiamati).

In particolare, merita di essere ribadito come la normativa in esame in esame (L. n. 107 del 1990, art. 19) detta una disciplina affatto differenziata per il trasferimento dei beni (comma 3) e per il trasferimento del personale in servizio alla data del 31.12.1988 (comma 4), prevedendo, con riferimento al trasferimento dei beni, che lo stesso avvenga in conformità alle disposizioni della L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66, con riferimento al trasferimento del personale, che sia effettuato "a domanda dell’interessato", con l’osservanza di specifici criteri, e subordinatamente al superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami (concorso espressamente qualificato come "concorso di assunzione" nel profilo professionale e nella posizione funzionale risultanti da specifica tabella di equiparazione).

Ne deriva che, con riferimento al trasferimento dei beni ed in virtù della normativa richiamata (L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66), si realizza il trasferimento e la successione del cessionario nella titolarità dei "rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti (cedenti) …", mentre, con riferimento al trasferimento del personale, in assenza di analogo riferimento ed in presenza, anzi, di una espressa regolamentazione, si realizza una evidente soluzione di continuità nel rapporto di lavoro dei dipendenti dei centri trasfusionali, con una netta diversificazione rispetto al personale degli enti mutualistici e delle gestione sanitarie soppresse, nonchè degli enti locali, per i quali la medesima legge (artt. 67 e 68) prevede il trasferimento "alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell’ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall’art. 47, comma 3, numero 3".

Tabelle di equiparazione che, nel caso del trasferimento del personale dei centri trasfusionali, assolvono la funzione di individuare il concorso di assunzione al quale lo stesso personale può essere ammesso, se in possesso dei prescritti requisiti, mentre, nel caso di trasferimento alle stesse Unità Sanitarie Locali del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, nonchè degli enti locali, assolvono la funzione affatto diversa di individuare la posizione giuridica e funzionale di inquadramento dei dipendenti all’interno dell’ente subentrante nel rapporto di lavoro. Ne resta confermata la specialità della disciplina esaminata che, per come già osservato da questa Suprema corte, appare idonea, proprio per la sua specificità, a derogare alla disciplina generale del nostro ordinamento nazionale (art. 2112 c.c.), nè si pone in contrasto con la disciplina comunitaria (v.

Cass. n. 17499/2006 cit.).

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 14,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. III 21-02-2006, n. 3676 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – Lastrico solare di proprietà esclusiva – Mancata manutenzione – Danni derivati a terzi

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6.2.02. Po.Gi. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Palombara Sabina On.Pa. per ottenere che detto convenuto venisse riconosciuto responsabile dell’infiltrazione di acqua che dal suo appartamento di via De.Co. in Pa.Sa. arrivava all’appartamento sottostante di proprietà dell’attore, e condannato al risarcimento dei danni subiti dal Po. e quantificabili in lire 400.000, pari a E. 206,58 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia; il tutto espressamente ricompreso nella competenza per valore del Giudice Adito.

Resisteva in giudizio il convenuto.

Il Giudice di Pace, con sentenza 14.12.2002 – 27.1.2003, definitivamente pronunciando, decideva come segue:

"accoglie la domanda proposta e condanna il convenuto On.Pa. al pagamento nei confronti di Po.Gi. della somma di Euro 260,00 (ducentosessanta/OO), con gli interessi legali dalla domanda ed al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 700,00 (settecento/00) di cui Euro 200/00 per esborsi, compreso il rimborso della metà della somma anticipata per il C.T.U. ed Euro 500 per diritti ed onorari oltre IVA e CAP, come per legge.".

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione On.Pa.

Po.Gi. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo di ricorso On.Pa. denuncia "VIOLAZIONE DELL’art. 102 C, C. In RELAZIONE ALL’art. 360 COMMA PRIMO N. 4 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Con il presente motivo si chiede all’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione che voglia annullare la sentenza impugnata in quanto emessa all’esito di un giudizio inficiato da nullità per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. Il Giudice di primo grado, nonostante fosse stato sottoposto allo stesso il problema, riteneva di superarlo senza addurre alcuna motivazione limitandosi a dire "Preliminarmente viene respinta sia l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e sia quella di nullità dell’atto di citazione per difetto di integrità del contraddittorio sollevate dal convenuto poiché manifestamente infondate". Ebbene, come di già fatto rilevare con la comparsa di costituzione prima e con la comparsa conclusionale poi, a seguito anche della espletata C.T.U. la quale faceva rilevare che "la cucina della terrazza del Sig. Po. è coperta dalla terrazza a livello dell’appartamento soprastante di proprietà del Sig. On.", il procedimento era viziato sin dall’origine da una improcedibilità della domanda per difetto e/o grave violazione di fondamentale presupposto processuale attinente la regolare instaurazione del contraddittorio. Costituisce jus receptum del nostro ordinamento che il terrazzo a livello del condominio sia giuridicamente equiparabile al lastrico solare e, come tale, costituisca uno di quei beni di cui all’elencazione contenuta nell’art. 1117 c.c.; pertanto, qualora il proprietario dell’immobile sottostante il predetto terrazzo a livello abbia a lamentarsi per l’infiltrazione promanante dal terrazzo nell’immobile di sua proprietà la relativa azione va proposta non già nei riguardi del proprietario in via esclusiva del predetto lastrico, ma nei riguardi dell’intero condominio posta la ineliminabile funzione di copertura dell’intero edificio svolta dal predetto terrazzo. Venivano altresì indicati anche i nomi dei ritenuti litisconsorti necessari al fine di assolvere al dovere gravante su chi propone eccezione di regolarità del contraddittorio.

Con il secondo motivo di ricorso On.Pa. denuncia "NULLITÿ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL’art. 360 COMMA PRIMO N. 5 c.p.c. PER CONTRADDITTORIETÿ DELLA MOTIVAZIONE E MERA APPARENZA DELLA STESSA" esponendo le seguenti doglianze. Il giudice di Pace, dapprima prende atto di quanto riferito dal C.T.U. sostenendo testualmente: "dalla C.T.U. espletata risulta incontrovertibile che nell’ambiente cucina si è prodotta un’infiltrazione di acqua piovana proveniente dal soprastante terrazzo a livello dell’appartamento del Sig. On.Pa. che ha prodotto un modestissimo distacco di intonaco dal soffitto". Aggiunge poi " Risulta pertanto evidente la responsabilità del convenuto nella causazione dell’evento per cui è causa". Ebbene delle due l’una. O il danno è stato provocato da infiltrazioni di acqua piovana o è stato provocato dal Sig. On. con un suo atteggiamento diretto o indiretto. Infatti, se il danno è stato provocato da infiltrazioni di acqua piovana, e se il terrazzo da cui queste si sono verificate è un terrazzo a livello, non si comprende perché la relativa spesa per la riparazione del danno debba gravare unicamente sul Sig. On. nei confronti del quale veniva emessa una pronuncia di responsabilità aquiliana in totale difetto dei presupposti legittimanti l’azione stessa così come meglio specificato sul punto nella memoria conclusionale alla quale il ricorrente si riporta integralmente.

La contraddittorietà della motivazione della sentenza che si impugna emerge ancora in maniera più evidente nel momento in cui con la stessa il Giudice di Pace sostiene: "la domanda attorea, tra l’altro, può qualificarsi alla stregua delle deduzioni complessive dell’attore, quale azione ex art. 2043 c.c. per responsabilità di atto illecito, consistito nel non avere il Sig. On. provveduto a porre rimedio per i disagi e i danni lamentati dal Po. per il verificarsi delle infiltrazioni nel suo appartamento. Infatti il convenuto non si attivò, benché ripetutamente sollecitato, come risulta dalla corrispondenza in atti, ad eseguire le necessarie riparazioni per la eliminazione delle infiltrazioni esistenti, accertate anche dai testi escussi". Se il Giudice avesse effettivamente esaminato la corrispondenza intercorsa avrebbe rilevato che non appena On. (19.06.2000) seppe dell’infiltrazione in questione, si dichiarò immediatamente disponibile alle riparazioni (27.06.2000). La risposta del Po. arrivava dopo ben otto mesi cui seguiva l’atto di citazione originario della presente controversia. Non viene assolutamente specificato in cosa sia consistita la responsabilità custodiale dell’On. Anche in ordine alla quantificazione del danno del danno il Giudice dapprima richiama la C.T.U. espletata in ordine alla rilevata infiltrazione e alla quantificazione del danno relativo per poi addebitarla unicamente al Sig. On. non tenendo in alcuna considerazione ciò che lo stesso C.T.U. riferiva circa la finizione di terrazza a livello svolta appunto dalla terrazza di proprietà dell’appartamento soprastante del Sig. On. cosa che comporta il concorso nella spesa di quel condomini che traggono utilità dalla copertura.

I due motivi non possono essere accolti.

Va anzitutto rilevato che nella seconda facciata della sentenza il Giudice di Pace, nel citare il contenuto della comparsa di risposta, osservava che veniva eccepita la carenza di legittimazione passiva "in quanto la terrazza a livello, pur essendo di proprietà esclusiva di un solo condomino."; in altri termini detto Giudice (sulla base dello stesso assunto del convenuto) considerava come circostanza pacifica che il terrazzo in questione era di proprietà esclusiva della parte convenuta.

Tale punto non è stato oggetto di rituali e specifiche doglianze da parte del ricorrente. Vengono pertanto a perdere rilevanza tutte le argomentazioni basate sulla presunzione di proprietà comune ("?se il contrario non risulta dal titolo?") ex art 1117 c.c.

Va a questo punto ricordato che in tema di condominio di edifici l’obbligo di provvedere alla riparazione o ricostruzione del lastrico solare grava su tutti i condomini sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto al condomino che ne abbia la proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 00642 del 17/01/2003: "In tema di condominio di edifici il lastrico solare – anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini – svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ. Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. – in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo – risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 cod. civ.").

Nella specie, come giustamente rilevato dal P.M. "Il Giudice di pace ha accertato la responsabilità del ricorrente nella determinazione del danno per cui è causa, imputando il distacco dell’intonaco dal soffitto della cucina del Po. a ritardi nella esecuzione delle necessarie riparazioni del sovrastante terrazzo di proprietà esclusiva dell’On?.? attribuendo il danno (distacco intonaco) alla colpevole inerzia dell’On?.", in altri termini detto Giudice ha ritenuto che le infiltrazioni derivassero da un fatto imputabile solo all’On.; ed ha quindi (implicitamente) ritenuto sussistente la legittimazione passiva del medesimo ed insussistente la necessità di integrare il contraddittorio (proprio in quanto detto condomino doveva ritenersi l’unico responsabile).

Una volta assodato che l’impugnata desione è immune dai vizi lamentati quanto alla predetta legittimazione ed al predetto contraddittorio, va rilevato che anche le ulteriori doglianze non possono essere accolte.

Infatti nella specie la motivazione sussiste e (se considerata anche nei punti in cui appare espressa in modo implicito) appare immune dai vizi logici denunciati (ritualmente). Né sussistono i vizi giuridici affermati dal ricorrente.

In particolare, con riferimento al sopra citato rilievo concernente la corrispondenza ("?Se il Giudice avesse effettivamente esaminato la corrispondenza intercorsa avrebbe rilevato?), si osserva che si è di fronte ad una doglianza inammissibile (prima ancora che priva di pregio) perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene ritualmente esposto il contenuto della corrispondenza medesima (come questa Corte ha osservato più volte (v. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; cfr. anche Cass. n. 05608 del 04/05/2000; cfr. per ipotesi assimilabili: Cass. n. 16132 del 02/08/2005; Cass. n. 10357 del 17/05/2005; e Cass. n. 00376 dell’11/01/2005) ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell’autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative; inoltre l’indicazione della risultanza che si assume non valutata (o non logicamente valutata), non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza ed in particolare la sua decisività, deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima).

Il ricorso deve dunque ritenersi manifestamente infondato.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.