Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5052 Risarcimento del danno

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/7/2009 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto dal sig. C.P. nei confronti della pronunzia Trib. Busto Arsizio 18/6/2007 di rigetto, per ritenuto decorso della prescrizione, della domanda proposta contro il sig. D.R. e la di lui compagnia Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. nonchè contro il sig. C.F. e la di lui compagnia Mediolanum Assicurazioni s.p.a., di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resistono con separati controricorsi le compagnie Mediolanum Assicurazioni s.p.a. ed Ina Assitalia s.p.a. (incorporante la Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.).

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., "in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Si duole che la corte di merito abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello erroneamente ravvisando generici i motivi di appello, laddove "i motivi di impugnazione contrastano con sufficiente puntualità e determinatezza le argomentazioni e il fondamento logico- giuridico della sentenza impugnata".

Con il 2 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 324 c.p.c., art. 2909 c.c., "in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Lamenta che nel dichiarare prescritto il diritto azionato la corte di merito ha evidentemente compreso quale fosse la censura mossa alla sentenza di prime cure, a conferma della specificità delle censure mosse con l’atto di appello.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, e a tal fine l’onere di specificità dei motivi di impugnazione (da valutarsi in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata) deve considerarsi integrato in sufficiente grado quando emerge la contrapposizione dell’appellante alle argomentazioni ivi esposte in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi argomentativi, sicchè la sussistenza del carattere di specificità dei motivi di gravame è ben ricavabile dell’esame dello snodo motivazionale decisivo ai fini della raggiunta decisione impugnata (cfr. Cass., 24/11/2005, n. 24817).

Orbene, nell’affermare che "l’atto di appello incorre nella sanzione dell’inammissibilità, non essendo state sufficientemente specificate le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’appellante insiste nella riforma della sentenza" di primo grado, in quanto "l’appellante si è limitato a dedurre l’errore del Giudice adducendo semplicemente che "per le ragioni già illustrate nel corso del giudizio di primo grado che qui si richiamano, il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie è quello quinquennale" e che anche a voler seguire l’impostazione adottata dal giudice di prime cure risulta documentalmente che il termine prescrizionale non è maturato nel caso di specie, avendo il Sig. C.P. tempestivamente provveduto ad interromperne il corso", pervenendo quindi a dichiarare (in termini tra l’altro pure intrinsecamente contraddittori) "il rigetto dell’inammissibile appello principale", altresì osservando che la "ritenuta inammissibilità dell’appello sui motivi concernente la prescrizione dichiarata dal tribunale, è assorbente, e non lascia spazio per alcun altro accertamento" sicchè "anche in questa sede … ogni domanda inerente alla responsabilità dell’incidente ed ai danni … resta preclusa dal giudicato sulla prescrizione dichiarata dal tribunale, reso intangibile dalla evidenziata inammissibilità dei motivi di appello", la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

A parte il rilievo che la specificità dei motivi di impugnazione richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. è invero verificabile dal giudice di legittimità direttamente, riconducendo la censura nell’ambito degli errores in procedendo, attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello (v. Cass., 21/1/2009, n. 9760; Cass., 15/1/2009, n. 806; Cass., 24/11/2005, n. 24817; Cass., 21/1/2004, n. 967, Contra v. peraltro Cass., 1/2/2007, n. 2217; Cass., 22/02/2005, n. 3538), consentito anche in ossequio al precetto costituzionale sul giusto processo (v. Cass., 14/8/2008, n. 21676), va osservato che diversamente da quanto nell’impugnata sentenza affermato i motivi recati dall’atto di appello si appalesano non essere affatto generici.

La contrapposizione dell’appellante in ordine alla ritenuta applicabilità nel caso della prescrizione biennale anzichè quella più lunga ex art. 2947 c.c., comma 3, emerge infatti chiaramente, come sintomaticamente si coglie anche alla stregua di quanto riportato nella stessa sentenza.

In particolare là dove si da atto che "Secondo l’appellante la sentenza era errata nella parte in cui aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del proprio diritto al risarcimento per il decorso di due anni decorrenti dallo spirare del termine per proporre querela, quando questa non era stata proposta, dovendosi applicare il termine quinquennale, e comunque avendo C.P. tempestivamente provveduto ad interrompere il termine, come risultante documentalmente. Inoltre, la corresponsione da parte di Assitalia della somma risarcitoria di Euro 82.000,00 era una condotta incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione".

Un tanto a fortiori ove si consideri che all’epoca della proposizione dell’appello (21/12/2007) la questione costituiva oggetto di annoso contrasto interpretativo, poi risolto da Cass., Sez. Un., 18/11/2008, n. 27337 nel senso dell’applicabilità all’azione risarcitoria, ove l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, dell’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato giusta il disposto dell’art. 2947 c.p.c., comma 3.

A tale stregua, a fronte di una chiaramente espressa censura su questione di diritto di centrale rilevanza ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo esame la corte di merito avrebbe dovuto non sottrarsi alla sollecitata relativa disamina.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, va pertanto disposta la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano perchè, in diversa composizione, in applicazione dei suindicati principi faccia luogo alla non compiuta disamina.

Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 ed il 2 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-12-2011, n. 9602

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Pomezia di cui al prot. n. 74295 del 13.9.2010 avente ad oggetto l’intimazione di pagamento per indennizzo da occupazione abusiva di area demaniale marittima.

L’amministrazione comunale ha dedotto, in via preliminare, al momento della costituzione in giudizio l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di censure di contenuto meramente patrimoniale, e, nella medesima direzione, si è mossa la difesa dei ministeri intimati e dell’Agenzia del demanio

L’eccezione merita condivisione.

Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 822 c.c. e 28 e 35 cod. nav. in quanto l’amministrazione non avrebbe adeguatamente comprovato la demanialità della particella catastale sulla quale insiste parte della corte interna di pertinenza dell’immobile di proprietà della ricorrente; anzi, al contrario, si sostiene, nonostante l’incertezza ravvisabile al riguardo, sulla base della documentazione versata in copia agli atti nonché della normativa specifica nella materia come puntualmente richiamata, sarebbe possibile desumere che la suddetta particella sia invece di proprietà privata esclusiva della medesima ricorrente.

Nella sostanza con il detto primo motivo di censura è messa in serio dubbio la demanialità del bene in questione, ritenendosi che lo stesso più probabilmente dovrebbe ritenersi di proprietà privata; pertanto, si tratta di una controversia che, pur avendo formalmente come oggetto la richiesta di annullamento di un’ingiunzione di sgombero di suolo demaniale marittimo, si risolve essenzialmente nell’accertamento del carattere demaniale o meno del suolo stesso.

Al riguardo la consolidata giurisprudenza in materia ha avuto modo di rilevare come – atteso che la giurisdizione, a norma dell’articolo 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto "petitum" sostanziale (consistente, nello specifico, nella declaratoria dell’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affermare la demanialità delle aree di proprietà della ricorrente), da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. "petitum" formale) ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio -, le questioni di questo tipo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata, sono di pertinenza del giudice ordinario, in quanto la posizione che fa valere il soggetto che assume di essere proprietario dell’immobile è di diritto soggettivo, ancorché l’impugnazione sia rivolta contro il provvedimento ingiuntivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4016; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 1985, n. 450; TAR LazioRoma, sez. II, 3 luglio 2008, n. 6378; T.A.R. CalabriaCatanzaro, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 18; T.A.R. CalabriaReggio Calabria, 8 settembre 2005, n. 1399).

Nel caso in esame, infatti, il privato occupante insorge avverso tale ordinanza al fine sostanziale di sentire negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà.

Né ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che afferma la giurisdizione amministrativa qualora il ricorso proposto contro una ingiunzione di sgombero di area demaniale lamenti lo scorretto esercizio dei poteri di autotutela dell’autorità marittima, in particolare sotto il profilo della omessa effettuazione della delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell’articolo 32 cod. nav. e dell’articolo 58 del relativo regolamento di esecuzione, atteso che risulta in atti che la delimitazione degli arenili del Comune di Pomezia è stata redatta ai sensi del regolamento di cui al R.D. 20 novembre 1879, in data 30.9.1926 ed approvata in data 19.9.1932 dal competente Ministero delle comunicazioni e registrato a Civitavecchia in data 8.10.1932 (cui è stata allegata la planimetria dalla quale emergono i limiti di confine tra le proprietà private ed il pubblico demanio dello Stato).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito; si ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio, atteso che nell’impugnato provvedimento è stato indicato proprio questo tribunale come competente a provvedere sull’eventuale impugnazione.

Infine, in applicazione del principio della "translatio iudicii", affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77, recentemente disciplinato dall’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ora regolato dall’articolo 11 c.p.a., il processo, proposto dinanzi a giudice carente di giurisdizione, può essere riassunto dinanzi al giudice fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-12-2011, n. 10250

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dà atto d’intervenuta rinuncia al ricorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 13-12-2011, n. 46201 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza 28 ottobre 2010, ha ritenuto F. M.G. responsabile del reato previsto dall’art. 40 c.p., comma 2 e art. 609 bis cod. pen. perchè, nella qualità di madre della minore C., venuta a conoscenza degli atti sessuali compiuti dal padre sulla figlia, ometteva di intervenire pur avendone l’obbligo giuridico; l’imputata, con la concessione delle attenuanti generiche, è stata condannata alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.

A sostegno della conclusione, la Corte di Appello (dopo avere disatteso la eccezione di nullità della prima sentenza perchè redatta con grafia illeggibile) ha precisato come non si ponesse la questione della commissione dei reati, per i quali il padre era stato condannato in separato giudizio.

Indi, i Giudici hanno evidenziato gli elementi dai quali hanno tratto la conclusione che l’imputata fosse edotta del comportamento antigiuridico ai danni della figlia. La donna aveva avvertito una zia dello anormale atteggiamento del marito, ne aveva parlato con una assistente sociale ed aveva constatato personalmente alcuni episodi di abuso; pur in tale contesto, si era arroccata su posizioni di strenua difesa del coniuge venendo meno al suo dovere di tutelare la figlia. Infine, i Giudici hanno escluso che i residuati di un lontano incidente stradale patito dall’imputata influissero sulle sue capacità percettive dei comportamenti del coniuge e che vi fossero gli estremi per applicate la speciale attenuante del fatto di minore gravità.

Per l’annullamento della sentenza, la F. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che la sentenza di primo grado è nulla per la grafia non intelligibile dello estensore;

– che la conoscenza degli abusi è stata successiva alla loro perpetrazione e, quindi, la sua omissione non ha determinato l’evento: antecedentemente, nutriva solo un sospetto ed aveva tenuto un doveroso atteggiamento di cautela;

– che, comunque, non è stata inerte perchè si è confidata con una parente ed ha segnalato i fatti ad una assistente sociale: poi, si è allontanata dal marito e si è costituita parte civile nel processo a suo carico;

– che vi erano gli estremi per applicare l’art. 609 bis c.p., u.c. anche in considerazione della circostanza l’attenuante è stata concessa all’imputato;

– che la motivazione sulla esclusione della seminfermità mentale non tiene conto del danno cognitivo causatole dall’incidente stradale;

– che necessitava un supplemento istnittorio per espletare una perizia psichiatrica dell’imputata e sentire l’assistente sociale depositaria della sua confidenza;

– che le attenuanti generiche potevano essere valutate nella massima espansione e pena ridotta.

La censura sulla nullità della sentenza del Tribunale per l’infelice grafia dello estensore è pretestuosa dal momento che l’imputata ed il suo difensore hanno perfettamente compreso il contenuto della prima decisione come si evince dal puntuale atto di appello proposto.

Nel merito la Corte osserva quanto segue.

Perchè la omissione non impeditiva sia equiparata alla azione causale necessita che il soggetto abbia una posizione di garanzia in base ad una fonte formale di rilevanza giuridica; l’imputata aveva tale posizione, sancita dall’art. 30 Cost., art. 147 cod. civ., che le imponeva di agire a tutela della figlia per adempire al suo obbligo genitoriale. E’ certo nel caso concreto che la minore C. avesse subito attenzioni sessuali da parte del padre e che l’imputata fosse notiziata della situazione in cui versava la figlia;

in tale senso, depongono varie testimonianze agli atti, ben messe in luce nella impugnata sentenza, e la censura della ricorrente su questo tema è priva di ogni consistenza.

La imputata non era attinta da un vago sospetto che consigliava cautela, come sostiene nell’atto di ricorso, ma era consapevole della condotta antigiuridica del marito per avere assistito personalmente ad episodi di abuso; questa circostanza è motivatamente accertata nella decisione in esame.

Per rendere compatibile la responsabilità penale ex art. 40 c.p., comma 2 con i principi costituzionali, necessita che il garante, oltre alla conoscenza delle situazione di pericolo, abbia la capacità ed i mezzi per neutralizzarla.

Ora nessuna emergenza processuale è in sintonia con la prospettazione che la F. avesse un deficit intellettivo che le inibisse di agire. Sul punto, la tesi difensiva sulla incapacità di intendere della donna e conseguente seminfermità mentale (sostenuta con documenti medici del (OMISSIS) inerenti ad un lontano incidente stradale) è già stata sottoposta all’esame dei Giudici di merito e disattesa con argomentazione congrua, completa, corretta che sfugge al sindacato di legittimità; nei motivi di ricorso non vengono enucleati altri argomenti oltre quelli puntualmente confutati dalla Corte di Appello.

Di conseguenza, nessun impedimento è reperibile per giustificare l’inerzia della donna che era in grado di capire quali fossero le iniziative da prendere per fronteggiare la situazione ed impedire gli abusi sessuali sulla figlia (denunciare il marito, separarsi oppure inibire che l’uomo venisse in contatto con C.).

Nulla di tutto ciò ha fatto la F. che con la sua inattività ha contribuito al protrarsi delle azioni delittuose e ad esporre la bambina ad ulteriori violenze.

La imputata non ha usato mezzi idonei per inibire i reati (che conosceva fin dai primi mesi del 2000), ma si è limitata – come già rilevato dalla Corte territoriale – a confidarsi con una parente (non seguendo il suo consiglio di allontanare da casa il marito) ed una assistente sociale.

Solo nel 2002, dopo avere in giudizio difeso l’abusante, si è decisa – e tardivamente – a chiedere la separazione personale.

In merito al regime sanzionatorio, si rileva che le attenuanti generiche sono state applicate in misura molto prossima al massimo legale e che l’incremento a titolo di continuazione è particolarmente mite.

La residua censura sulla applicabilità dell’art. 609 bis c.p., u.c. è meritevole di accoglimento.

E’ appena il caso di osservare come la speciale attenuante del fatto di minore gravità sia concedibile in tutti i casi nei quali – avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – la libertà sessuale della vittima sia stata compromessa in modo non particolarmente lesivo; a tale fine, rilevante è l’indagine sulla qualità dell’atto sessuale compiuto e sulla entità del danno causato alla vittima, anche in termini psichici.

Su questo argomento, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che la bambina, nello incidente probatorio, aveva fissato nella memoria le violenze patite "per cui basterà il loro ricordo per segnarne pesantemente lo sviluppo psicologico"; la Corte ha ritenuto che i reati lasceranno tracce profonde ed irreversibili nella vittima anche perchè l’abusante era il padre, persona di cui aveva fiducia. Ora queste considerazioni sono in astratto puntuali e plausibili, ma nessuna motivazione è stata fornita sulla loro attualità nel caso concreto. La conclusione avrebbe dovuto essere ancorata a dei dati fattuali inerente allo sviluppo psicofisico di C. (ad esempio alla perizia psicologica effettuata per sondare la sua capacità a testimoniare o al parere di esperti che hanno seguito la bambina). Solo in esito a tale analisi, parametrata alla peculiare situazione in esame, si poteva motivatamente valutare l’incidenza della conseguenze e dei danni psicologici, eventualmente permanenti e non emendabili, causati alla piccola dagli abusi sessuali. Per questa lacuna motivazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia sul punto. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.