Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-01-2011, n. 701

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 aprile 2009, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando sulla richiesta del P.M. di decreto penale di condanna a carico di C.F. per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2 dichiarava non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. perchè il fatto non costituisce reato.

In particolare, il giudicante riteneva che la condotta contestata all’imputato, consistita nel circolare, in qualità di custode, con veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integrasse il solo illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 213 e non il reato di cui all’art. 334 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui occorre tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 15 e 334 cod. pen., L. n. 689 del 1981, art. 9, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

Richiama l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, decisamente schierato nel senso di escludere qualsiasi relazione di specialità tra art. 334 cod. pen. e art. 213 C.d.S., comma 4 e di riconoscere di conseguenza che la condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integri anche il delitto previsto dalla prima delle due disposizioni citate e non solo l’illecito amministrativo configurato dalla seconda, realizzando un ipotesi di concorso formale eterogeneo tra illeciti e non di concorso apparente di norme.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, con sentenza deliberata all’udienza del 28 ottobre 2010, nel procedimento n. 10939/10, accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 cod. pen. alla fattispecie di mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione, va preso atto di tale autorevole insegnamento, cui consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 214 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente ricorso, parte ricorrente, ha impugnato la propria esclusione dalla gara indetta dal Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Milano per l’affidamento del servizio di vigilanza e teleallarme presso le proprie sedi;

che nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009, con ordinanza n. 223 è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

che la CCIAA di Milano ha revocato in autotutela l’esclusione della ricorrente, riammettendola alla gara;

che con istanza depositata il 20 luglio 2010, la ricorrente, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere con contestuale condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio quantificate forfetariamente in Euro 7.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato;

Ritenuto:

che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

che le spese debbono essere poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 4.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7460 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con sentenza 6 ottobre 2003 il tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta da C.R. nei confronti di M. F., odontoiatra, diretta a ottenere risarcimento dei danni che l’attrice assumeva di aver patito a causa di errate cure mediche eseguite dal secondo tra l’aprile e il novembre 1997, danni liquidati in Euro 32.698,46 oltre accessori, rigettando – peraltro – la domanda di manleva proposta dal M. nei confronti dei suoi assicuratori per la responsabilità civile professionale Società Fondiaria s.p.a. e Meie s.p.a., atteso quanto ai rapporti tra quest’ultima e il M. che la garanzia non poteva operare per il mancato pagamento del premio alla scadenza da parte dell’assicurato M..

Gravata tale pronunzia dal M. nei confronti unicamente della Meie Assicurazioni s.p.a., quanto al rigetto della domanda di manleva, la Corte di appello di Milano, nel contraddittorio della Aurora s.p.a. (già Meie Assicurazioni s.p.a.) che, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del gravame, con sentenza 22 gennaio 2008, ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso il M., con atto 8 marzo 2009 affidato a due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la intimata.
Motivi della decisione

Nell’imminenza dell’udienza di discussione è pervenuta, nella cancelleria di questa Corte, dichiarazione sottoscritta dal difensore del ricorrente nonchè dagli avvocati Filippo Martini e Marco Ridolfi – che rappresentavano e difendevano la Meie Assicurazioni s.p.a. in grado di appello – con la quale gli stessi hanno dichiarato "che è intervenuto tra le parti accordo transattivo, onde chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere".

Preso atto di quanto sopra, osserva la Corte:

– da un lato, che la dichiarazione sopra trascritta, in quanto non sottoscritta anche dalla parte ricorrente ma dal solo difensore di questa, privo di mandato speciale a tale effetto (cfr. mandato a margine del ricorso per cassazione) non integra una "rinuncia" al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

– dall’altro, che l’interesse ad agire e, quindi, anche a impugnare deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l’azione o la impugnazione, ma anche nel momento della decisione e qualora, pertanto – successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione – le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia, dandosi atto della intervenuta e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere e conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (Cass. 15 giugno 2010, n. 14353).

Non controverso quanto precede, pacifico che nella specie, successivamente alla instaurazione di questo giudizio di legittimità le parti hanno definito, bonariamente, la controversia in essere tra di loro è palese che deve dichiararsi la inammissibilità del proposto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nessun provvedimento deve adottarsi, sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolta attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 03-03-2011, n. 8428 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17.12.2009 la Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna alla pena di anni nove di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a I.V. quale colpevole di avere commesso atti sessuali sulla nipote di 4 anni.

La conferma della statuizione era fondata sul racconto della minore, su un referto medico, su accertamenti tecnici eseguiti sugli indumenti della bimba e sulla confessione dell’imputato.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando:

– violazione dell’art. 99 cod. pen. mancando le condizioni per ritenere applicabile la recidiva reiterata stante che una delle sentenze che sarebbero passate in giudicato "sarebbe stata annullata dalla Corte d’Appello con sentenza 19.07.2007";

– violazione dell’art. 192 c.p.p. circa la valutazione della prova relativamente alla sussistenza del vizio parziale di mente che avrebbe dovuto essere riconosciuto alla stregua degli accertamenti cimici in atti;

– violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche concedibili anche in presenza di reati di elevata gravità e di negativi precedenti penali.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. E’ noto che la recidiva opera quale circostanza aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 cod. pen.), che come tale deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero in ossequio al principio del contraddittorio, ma di cui è facoltativa l’applicazione, a parte l’eccezione di cui all’art. 99 c.p., comma 4.

Pertanto, quando il giudice ritenga concretamente che la reiterazione del reato sia sintomo di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli altri effetti commisurativi.

In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che accertata nei suoi presupposti (sulla base dell’esame del certificato del casellario), ritenuta dal giudice e applicata, determinando essa l’effetto tipico di aggravamento della pena (Cassazione SU n. 35738/2010 RV. 247839).

Nel caso in esame, la censura, secondo cui mancavano le condizioni per ritenere applicabile la recidiva reiterata, è assolutamente infondata stante che la Corte d’Appello, esaminato il certificato del casellario, ha riscontrato una condanna irrevocabile il 14.7.1983 per furto e altra condanna irrevocabile il 19.11.2001 per invasione di terreni e danneggiamento ed ha correttamente ritenuto la contestata recidiva reiterata essendo stato il nuovo delitto commesso entro i cinque anni dalla data di passaggio in giudicato dell’ultima sentenza di condanna.

2. La capacità psichica dell’imputato risulta accertata e ritenuta (con riferimento all’espletata perizia psichiatrica) con motivazione adeguata e logica in ordine al mancato riscontro di una deviazione della funzione mentale che ne abbia diminuito le facoltà intellettive e volitive in dipendenza di un’alterazione patologica o borderline clinicamente accertabile.

Il ricorrente non aveva addotto un serio stato morboso psichico dell’agente ricollegabile a un’alterazione patologica nè pregressi disturbi della personalità di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di determinarsi consapevolmente e liberamente.

Nè potevano rilevare, ai fini della ricostruzione del quadro psichico dell’imputato, taluni tratti caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità, nè stati emotivi e passionali.

3. Generica è la censura sul diniego delle attenuanti generiche cui i giudici di merito sono pervenuti con discorso argomentativo logico e giuridicamente corretto agganciato alla particolare gravità dei fatti caratterizzati da totale insensibilità verso beni fondamentali della sfera morale altrui e ai negativi precedenti penali.

Grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.