T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2279 vincoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, con istanza del 9/12/04 ha chiesto il rilascio della sanatoria ai sensi della L. 326/03 con riferimento ad un immobile di sua proprietà realizzato nel Comune di Cerveteri sul terreno distinto in catasto al foglio 11, part. 274, destinato in parte ad abitazione ed in parte a magazzino per un totale di circa mq. 85 per una cubatura di mc. 252 circa.

L’area sulla quale ricade il manufatto abusivo è gravata da vincolo ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) e g) del D.Lgs. n. 42/04.

Il ricorrente ha quindi chiesto al Comune di Cerveteri il rilascio dell’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04.

Con il provvedimento del 4/3/08 n. 16 il Comune di Cerveteri ha rilasciato il parere favorevole ai fini della sanatoria.

Detto provvedimento è stato annullato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo con decreto del 26/6/09.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Lamenta il ricorrente la violazione della suddetta disposizione.

2. Illegittimità per difetto di presupposti, difetto di motivazione, violazione dei limiti posti dalla legge al riesame da parte della Soprintendenza.

Sostiene il ricorrente che l’istruttoria eseguita dal Comune sarebbe stata completa ed infatti il parere favorevole sarebbe stato rilasciato dopo aver accertato che il fabbricato sarebbe di modestissima entità, che il fosso si troverebbe in fondo ad un vallone profondo e a notevole distanza dal luogo ove si trova la costruzione, che – peraltro – sorgerebbe al di fuori della zona boscosa; inoltre l’attuale fabbricato sarebbe stato realizzato al posto di un rudere che costituiva un ben più grave vulnus all’ambiente circostante.

L’annullamento sarebbe stato disposto sulla base di una motivazione stereotipata e dopo aver svolto valutazioni di merito.

3. Violazione di legge.

Rileva, infine, il ricorrente che il provvedimento impugnato non potrebbe fondarsi neppure sulla disposizione di cui all’art. 32 comma 27 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03 e dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 12/04, in quanto il divieto di sanatoria per i manufatti edificati in zone vincolate non riguarderebbe i casi di costruzioni conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, situazione che ricorrerebbe nel caso di specie, essendo egli un imprenditore agricolo e dunque autorizzato a realizzare manufatti a servizio delle attività agricole ai sensi dell’art. 55 della L.R. Lazio n. 38/99.

4. Illogicità manifesta.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dopo una frettolosa istruttoria che non avrebbe tenuto conto dello stato dei luoghi e dell’esistenza di molti altri edifici a ridosso del fosso, come risulterebbe dalla documentazione prodotta in giudizio.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione il ricorrente ha prodotto documenti e una memoria ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con domanda del 9/12/04, il ricorrente ha presentato al Comune di Cerveteri domanda di sanatoria ai sensi della L. 326/03 relativamente ad un immobile da lui realizzato in zona agricola del Comune di Cerveteri sottoposta a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) e g) del D.Lgs. 42/04.

Con la determinazione n. 16/08 del 4 marzo 2008, il Comune di Cerveteri ha rilasciato il parere favorevole ex art. 159 del D.Lgs. 42/04 avendo ritenuto che non ricorressero ragioni di contrasto tra le opere ed il contesto paesistico vincolato a condizione che fossero osservate talune prescrizioni ivi indicate relative alla tinteggiatura, alla copertura, agli infissi, alla conservazione delle alberature esistenti e così via.

Con il decreto del 26/6/09, la Soprintendenza ha annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Cerveteri con provvedimento n. 16 del 4/3/08 rilevando:

– che l’intervento ricade in zona vincolata ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. c) e g) del D.Lgs. 42/04;

– che l’Autorità comunale non avrebbe spiegato come e perché l’intervento sarebbe compatibile con le esigenze di tutela ambientale;

– che l’intervento non sarebbe autorizzabile ai sensi del combinato disposto della lett. d) comma 27, art. 32 della L. 326/03 e della lett. b) dell’art. 3 della L.R. n. 18/04;

– che l’autorizzazione, qualora attuata, comporterebbe l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta e che quindi attraverso l’autorizzazione paesistica si consentirebbe la modifica del provvedimento di vincolo;

– che, quindi, il provvedimento comunale sarebbe viziato da eccesso di potere per carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con le norme richiamate.

Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

La censura è infondata in quanto la disposizione non è applicabile al procedimento in questione.

La giurisprudenza, anche della sezione, ha chiarito che l’annullamento da parte della Soprintendenza del nulla osta paesaggistico non può essere considerato come la conclusione negativa di un complesso iter procedimentale nel quale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, quanto piuttosto alla stregua di una fase ulteriore (ovvero di secondo grado, secondo la terminologia utilizzata al riguardo dalla Corte Costituzionale – sentenza 5 novembre 1996 n. 383) la quale, determinando la caducazione del precedente nulla osta comunale, non potrebbe essere in alcun modo assimilata alla reiezione di un’istanza di parte la quale costituisce, invece, l’oggetto della disciplina di cui all’art. 10 bis citato

(cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 23 aprile 2008, n. 3505; T.A.R. Puglia sez. Lecce I 7/6/06 n. 3288; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 13 ottobre 2009, n. 5407; T.A.R. Campania Sez. II Salerno, 25/6/09 n. 3316).

Ne consegue l’infondatezza della censura.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato.

Deduce infatti il ricorrente – in estrema sintesi – che il provvedimento di annullamento sarebbe stato adottato dopo un’istruttoria frettolosa che non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi essenziali:

– il fabbricato oggetto di sanatoria avrebbe sostituito un preesistente manufatto in lamiera (del quale ha allegato le fotografie) che avrebbe arrecato sicuramente un maggior danno all’ambiente circostante;

– il fabbricato non ricadrebbe nel divieto di sanatoria ai sensi del comma 27 dell’art. 32 della L. 326/03 e dell’art. 3 della L.R. n. 12/04 in quanto sarebbe conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti;

– l’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Cerveteri avrebbe tenuto conto della reale situazione dei luoghi ed il Comune avrebbe reso il parere favorevole in presenza dei vincoli di cui all’art. 142 lett. c) e g) dopo aver verificato che il manufatto si trova a notevole distanza dal fosso che è collocato in un profondo vallone e che il fabbricato non ricade in zona boscata; lo stesso Comune avrebbe poi dato specifiche prescrizioni al fine di garantire la migliore armonizzazione del manufatto con il contesto vincolato;

– il provvedimento della Soprintendenza sarebbe quindi viziato per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione.

Le doglianze del ricorrente sono fondate nei limiti in seguito precisati.

Deve essere innanzitutto esaminata la questione relativa alla sanabilità delle opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo.

Secondo la giurisprudenza, la presenza del vincolo non comporta automaticamente l’insanabilità dell’opera in quanto "ai sensi dell’art. 32 comma 27 d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, il condono delle opere realizzate su aree vincolate è comunque ammissibile in due ipotesi, previste disgiuntamente, costituite a) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli b) dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 febbraio 2010, n. 940; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 febbraio 2010, n. 199), e che quindi "è legittima l’esclusione dal condono dei cosiddetti abusi sostanziali, essendo sanabili esclusivamente quelli meramente formali e cioè gli interventi di cui al punto d) del comma 27 dell’art. 32, d.l. n. 269 del 2003, realizzati in conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003" (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 07 gennaio 2010, n. 4).

E’ stato quindi ritenuto che l’art. 3 comma 1 lett. b) della L.R. Lazio 12/04 fa salvi dal divieto di sanatoria i manufatti, pur realizzati su immobili soggetti a vincoli ambientali, che siano peraltro conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II bis 8/1/07 n. 52).

Secondo il ricorrente l’abuso da lui realizzato sarebbe conforme alla disciplina urbanistica dovendosi applicare nel caso di specie la norma dell’art. 55, comma 3 della L.R. Lazio n. 38/99 che consente la demolizione e ricostruzione di manufatti al servizio di attività agricole realizzati in zona agricola da imprenditori agricoli.

Detti presupposti ricorrerebbero nel caso di specie: egli, infatti, in possesso della qualità di imprenditore agricolo, proprietario di circa cinque ettari di terreno coltivati a vigneto, avrebbe ricostruito in zona agricola un fabbricato destinato in parte a residenza ed in parte a magazzino, dopo aver demolito un preesistente manufatto fatiscente destinato a servizio dell’attività agricola.

Pertanto, essendo l’intervento conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, non sussisterebbe l’automatico diniego di sanatoria previsto dal comma 27 dell’art. 32 della L. 326/03 e dall’art. 3 della L.R. n. 12/04 con riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesistico.

Ritiene il Collegio che la questione – così come rappresentata dal ricorrente – non sia stata oggetto di disamina da parte della Soprintendenza: l’Amministrazione, infatti, si è limitata a rilevare che in base alla L. 326/03 e alla L.R. 12/04 in zona vincolata non è ammissibile il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ma non ha provveduto ad approfondire la questione relativa alla possibile conformità urbanistica dell’intervento in applicazione della speciale disciplina recata dalla L.R. n. 38/99, che – ove riscontrata – comporterebbe il venir meno del divieto di sanatoria ai sensi dello stesso comma 27 dell’art. 32 della L. n. 326/03 e dell’art. 3 della L.R. 12/04.

Risulta quindi fondata la doglianza di difetto di istruttoria.

Altrettanto fondata è la censura di difetto di motivazione, tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza secondo cui, in sede di annullamento del nulla osta paesistico, l’Amministrazione è tenuta a motivare esternando le specifiche ragioni per le quali ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, provvedendo ad individuare specificatamente gli elementi di contrasto, non potendo limitarsi a richiamare valutazioni generiche di incompatibilità ambientale (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Sez. II Quater 8/10/08 n. 8829).

Nel caso di specie – come ha correttamente rilevato il ricorrente – il giudizio di incompatibilità ambientale è stato reso usando una formula comune a tutti i provvedimenti di annullamento di autorizzazione paesistica senza che l’Amministrazione abbia concretamente formulato rilievi che tengano conto della concreta situazione dei luoghi, tanto da poter definire la motivazione come "di stile".

In simili casi la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vizio di difetto di motivazione (cfr. Cons. Stato Sez. VI 24/2/09 n. 1077).

Ne consegue la fondatezza delle proposte doglianze con il conseguente annullamento – nei limiti in precedenza indicati – del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato così come precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 490 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25.112010 e depositato il 17.12.2010 F.S.C. Onlus ha cumulativamente proposto una serie di domande nei confronti dell’Amministrazione comunale di Bonate Sopra:

A) ha chiesto "l’annullamento previa sospensiva" della delibera del consiglio comunale di Bonate Sopra n. 26 del 30.9.2010 di adozione (dalla ricorrente erroneamente indicata come "approvazione") del PGT nella parte in cui "reitera il vincolo espropriativo in capo alla ricorrente per l’area ubicata in via Carlo Carsana s.n. – Frazione Ghiaie – Comune di Bonate Sopra (BG) censita al foglio 10 mapp. 4008 sub 701 (ex mapp. 314/b), confermandola nuovamente negli "ambiti per verde attrezzature sportive di uso pubblico"";

B) ha impugnato "il conseguente silenzio rifiuto" "sulla "domanda per il rilascio del permesso di costruire ex art. 10 DPR 380/2001 per ristrutturazione edilizia ed ampliamento", depositata in data 14.1.2010, antecedentemente l’adozione del PGT di cui sub a) – per la realizzazione di una "ristrutturazione con ampliamento ex art. 9) DPR 380/2001 di immobili già esistenti in loco per edificare un "Centro di preghiera ed accoglienza dei pellegrini intitolato a Maria Regina della Famiglia" in località Ghiaie di Bonate Sopra (BG), via Carlo Carsana s.n., contraddistinti al foglio 10 mapp. 4008 sub 701, nel periodo in cui il precedente vincolo di esproprio quinquennale da PRG era decaduto fin dalla data 15/4/2009";

C) ha proposto azione "per la fondatezza dell’istanza e la nomina di un commissario" richiedendo che "si pronunci codesto tribunale sulla fondatezza dell’istanza di cui sub B ex art. 2), comma 5), della legge 7 agosto 1990 n. 241, considerata la decadenza del vincolo espropriativo ed il suo reitero a posteriori e del caso, in subordine, provveda ex art. 21) bis comma 2) L. 1034/1971 TAR, per la constatata prolungata inadempienza dell’amministrazione de quo, protrattasi oltre ogni ragionevole termine ex art. 97) Costituzione, considerati i precedenti tre ricorsi amministrativi dell’istante, sulla materia del contendere e gli oltre tre anni di attesa, alla nomina di un Commissario";

D) "per il risarcimento del danno" "conseguente all’impossibilità di poter esercitare da parte dell’ente, per questi tre anni, alcuna attività istituzionale benefica sul luogo a favore dell’infanzia e delle famiglie dissestate, nonostante le ingenti spese sostenute sia per l’acquisto che per la bonifica del terreno ed anche a titolo di rimborso degli onorari per l’attività tecnica e legale espletata per operare la giusta difesa degli interessi della ricorrente e delle persone disagiate che potevano essere assistite (pubblica utilità)".

Premessa un’analitica ricostruzione dei fatti antecedenti, la ricorrente deduce:

"Violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 T.U. edilizia; Violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla Legge Lombardia 12/2005; Violazione e falsa applicazione del disposto di cui al vigente regolamento edilizio comunale di Brembate Sopra;

Violazione e falsa applicazione del disposto di cui alla Legge 241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi, specificatamente in relazione all’immotivato silenzio sulla pratica edilizia depositata nel periodo di decadenza del vincolo.

Difetto di forma, istruttoria e di motivazione, eccesso ed abuso di potere, totale assenza di motivazione ed inesistenza dei presupposti di applicazione del reitero quinquennale di un vincolo espropriativo.

Violazione del disposto di cui all’art. 19) della Costituzione in relazione agli scopi di devozione religiosa della ricorrente (Ente laicale cattolico), che con il continuo reitero dei vincoli ha sostanzialmente evidenziato una discriminazione e la violazione del dettame costituzionale."

Il ricorso è stato fissato alla camera di consiglio del 12.1.2011 per la trattazione dell’istanza cautelare sulla domanda d’annullamento nonché per la disamina dell’azione ex art. 21 bis L. n. 1034/71 (ora art. 117 del c.p.a.).

All’esito di tale camera di consiglio – con ordinanza collegiale n. 34/11 del 13.1.2011 – è stato ordinato al non costituito Comune di Bonate Sopra di "depositare una relazione di chiarimenti sui fatti di causa con allegata la relativa documentazione", assegnando il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell’ordinanza stessa o dalla sua notifica e con rinvio alla c.c. del 23.2.2011.

In data 16.2.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Bonate Sopra, dispiegando le proprie difese e depositando la documentazione relativa alle procedure in contestazione, richiesta con la predetta ord. N. 34/11.

In data 22.2.2011 la ricorrente ha presentato memoria (oltre il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio stabilito dall’art. 55 c. 5 del c.p.a. di cui al D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), con la quale eccepisce l’inammissibilità della costituzione del Comune in quanto avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’ordinanza collegiale e contestando le argomentazioni svolte dal Comune, in particolare evidenziando di avere depositato all’UTC in data 4.3.2010 la documentazione integrativa richiesta con la nota 29.1.2010.

Alla c.c. del 23.2.2011 è stato disposto il rinvio alla successiva c.c. del 9.3.2011 onde fare verificare – da parte del Comune – quanto affermato dalla ricorrente, con la memoria del 22.2.2011, riguardo all’avvenuto deposito della documentazione integrativa richiesta dall’UTC in relazione alla domanda di permesso di costruire.

Con memoria depositata in data 5.3.2011, la resistente Amministrazione contesta, sulla base di certificazione dell’UTC, la completezza della documentazione integrativa prodotta all’UTC in data 4.3.2010.

Alla c.c. del 9.3.2011 il ricorso è dunque passato in decisione in relazione all’istanza cautelare (respinta con ord. n. 229 depositata il 10.3.2011) e alla azione ex art. 117 del c.p.a.
Motivi della decisione

Con il presente ricorso la F.S.C. Onlus ha cumulativamente introdotto quattro distinte domande – individuate con le lettere da A a D ed analiticamente descritte, riportando le dizioni usate dalla ricorrente, nella parte in fatto che precede.

Provvedendo alla qualificazione giuridica delle suddette domanda – che per consolidato orientamento giurisprudenziale spetta al giudice (principio ora espressamente enunciato dall’art. 32, c. 2 del c.p.a.) – va rilevato che le azioni proposte sono in realtà tre:

1) la prima (indicata con la lett. A) è quella di annullamento della delibera del consiglio comunale di Bonate Sopra n. 26 del 30.9.2010 di adozione del PGT (nella parte in cui ha impresso all’area di proprietà della ricorrente la destinazione "ambiti per verde attrezzature sportive di uso pubblico",

2) la seconda è quella volta a far accertare l’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione sulla domanda di rilascio di permesso di costruire depositata in data 14.1.2010, dovendosi così qualificare e riunire le due domande contraddistinte con le lett. B) e C);

3) la terza è la domanda di condanna al risarcimento del danno conseguente all’impossibilità di edificazione sull’area in questione (indicata in epigrafe con la lett. D).

Invero, occorre rilevare che l’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che ha previsto che le domande di permesso di costruire debbano essere esaminate e definite entro termini ben definiti, trascorsi i quali, in base al disposto del comma 9, "sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto", va interpretato (cfr. ex multis T.A.R. Campania, sez. II, 31 marzo 2009 n. 1693, T.A.R. Lecce, sez. III, 26 ottobre 2010 n. 2296) nel senso che, trascorso tale termine, non si è di fronte ad un silenzio reso significativo dalla legge in termini di diniego implicito della pretesa avanzata, ma ad un silenzioinadempimento (un silenzio, cioè, che esprime piuttosto l’inerzia dell’Amministrazione quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso; il che comporta da un lato che l’Amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire, e dall’altro che la parte privata può ricorrere ai sensi dell’art. 21 bis della l. n. 1034 del 1971.

Ciò premesso, va previamente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dal resistente Comune.

Invero, va rilevato che il c.p.a. (di cui al D.Lgs. 2.7.2010 n. 104) ha innovato rispetto al pregresso prevalente orientamento giurisprudenziale che escludeva la possibilità del cumulo di azioni. Si richiama, in proposito, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010 n. 773, secondo cui: è inammissibile il ricorso che propone contestualmente un’azione avverso il silenziorifiuto dell’Amministrazione e un’altra volta all’annullamento di specifici provvedimenti, non potendosi introdurre due distinti mezzi, disciplinati da differenti riti ed aventi diverso oggetto e contenuto, attesa l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto (sostitutivo anche di ogni pronunzia cautelare) con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo di detti procedimenti giurisdizionali (silenziorifiuto) non può essere convertito, operando soltanto sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza).

Ora, l’art. 32, c. 1 del c.p.a. consente espressamente che nello stesso giudizio avvenga la proposizione congiunta (il cumulo) di domande connesse.

Nella fattispecie all’esame invero le domande cumulativamente avanzate si basano sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e sono riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto.

Va pertanto chiarito che il ricorso all’esame è stato portato in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare sulla domanda d’annullamento e per quella di accertamento del silenzio, nel mentre la domanda risarcitoria potrà essere trattata solamente nella fase di merito.

L’istanza cautelare è stata respinta con ord. n. 229 depositata il 10.3.2011.

Con la presente sentenza non definitiva (ex art. 36, c. 2 c.p.a.) viene definita la domanda ex art. 117 c.p.a., mentre le domande di merito (quella di annullamento e quella risarcitoria) saranno esaminate in prosieguo allorché verrà fissata l’udienza di discussione.

Ciò premesso, va rilevata l’infondatezza della domanda sul silenzio.

Sotto il profilo processuale, vanno innanzi tutto rigettate le eccezioni delle parti circa il mancato rispetto dei termini di deposito delle rispettive memorie (in particolare la ricorrente sostiene che il Comune, non avendo rispettato il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso e neppure il termine di 20 giorni fissato dall’ ord. n. 34/11 del 13.1.2011, non avrebbe più potuto costituirsi e controdedurre, mentre la resistente contesta l’ammissibilità della memoria di controdeduzioni depositata dalla ricorrente il 22.2.2011, per mancato rispetto dl termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio stabilito dall’art. 55 c. 5 del c.p.a.).

Invero, la costituzione dell’Amministrazione oltre il termine non è sanzionata da alcuna inammissibilità. Nel processo amministrativo, i termini di costituzione delle parti diverse dal ricorrente hanno natura ordinatoria e pertanto la loro violazione non determina alcuna decadenza.

In relazione alla violazione del termine di cui all’art. 55 c. 5 c.p.a. da parte della ricorrente, va rilevato che – una volta intervenuto il rinvio della camera di consiglio a quella successiva – siffatta violazione dei termini vie a perdere qualsiasi significato.

Sotto il profilo sostanziale va rilevata l’insussistenza dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione.

Infatti, l’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che ha previsto che le domande di permesso di costruire debbano essere esaminate e definite entro termini ben definiti, prevede al c. 5 che: "Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.".

Analoga previsione reca l’art. 38 della L.R. 11.3.2005 n. 12.

Nella fattispecie all’esame, dalla documentazione agli atti risulta che dopo la presentazione, in data 14.1.2010, da parte della odierna ricorrente della domanda di rilascio di permesso di costruire (doc. n. della ricorrente e doc. n. 4 del Comune) è intervenuta, il 29.1.2010 (doc. n. 5 del Comune) la richiesta (prot. N. 1600) da parte dell’UTC di procedere all’ integrazione dei documenti.

In particolare, con tale nota venivano richiesti i seguenti documenti mancanti:

" – tavole progetto: planimetria con indicata la strada di accesso, estratto mappa e di PRG con individuazione del lotto oggetto di istanza; standard urbanistici previsti; schema di fognatura;

– deposito Vigili del fuoco, o dichiarazione di esenzione,

– deposito progetto impianti DM 22.1.2008 n. 37;

– progettazione energetica. Documentazione di cui al punto 5 della delib. GR 31/10/2007 n. 8/5773 di modifica della delib. GR n. 8/5018 del 2007;

– elaborati grafici di cui all’art. 14 LR 6/1989 (eliminazione delle barriere architettoniche);

– dimostrazione del rispetto della superficie drenante di cui all’art. 3.2.3 del RLI Regione Lombardia;

– scheda ASL relativa a prevenzione rischi cadute dall’alto;

– elaborati grafici relativi a prevenzione rischi cadute dall’alto;

– documentazione di previsione di impatto acustico."

Va rilevato che la predetta nota comunale conteneva l’espressa informativa che i termini di cui all’art. 20 c. 3 del DPR 380/2001 sarebbero rimasti sospesi sino al deposito di tutta la documentazione integrativa richiesta.

La ricorrente sostiene (cfr. la memoria depositata il 22.2.2011 a pag. 3) di aver provveduto – con raccomandata ricevuta dal Comune il 5.3.2010 – a trasmettere tutta la documentazione richiesta (cfr. allegato 2).

Al fine di verificare tale circostanza, il Collegio ha disposto il rinvio dalla c.c. del 23.2.2011 a quella del 9.3.2011, invitando il Comune ad effettuare tale riscontro.

Con memoria depositata il 5.3.2011, il Comune ha evidenziato che con il predetto deposito del 5.4.2010 sono stati effettivamente trasmessi parte dei documenti richiesti, ma che risultano ancora mancanti il progetto impianti D.M. 22.1.2008 n. 37, la progettazione energetica (Documentazione di cui al punto 5 della delib. GR 31/10/2007 n. 8/5773 di modifica della delib. GR n. 8/5018 del 2007) e la documentazione di previsione di impatto acustico.

La mancata presentazione di tali documenti risulta invero confermata dalla stessa nota di trasmissione della Fondazione, nella quale si comunicava che detti documenti sarebbero stati prodotti "a seguito dell’approvazione del progetto, prima dell’inizio dei lavori".

In tale contesto fattuale va quindi rilevato che la mancata ottemperanza alle richieste istruttorie del Comune ha mantenuto in atto la sospensione del termine ex art. 20 c. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sicché nessuna inadempimento è stato posto in essere da parte del Comune.

Resta riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia sulle altre domande, così come sulla liquidazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’istanza di accertamento del silenzio inadempimento (di cui ai capi B e C dell’epigrafe) sull’istanza di rilascio di permesso di costruire.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 20-04-2011, n. 15680 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 25.2.2010 con la quale la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione 19.3.2008 del Tribunale di Lucca – sezione distaccata di Viareggio, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione e 100,00 Euro di multa per la violazione degli artt. 81 cpv. 640 c.p..

La difesa dello imputato ricorre per Cassazione chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e deducendo:

p.1.) violazione della legge penale, perchè le querele sono state proposte tardivamente e conseguentemente il giudice del merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. p.2.) erronea applicazione dell’art. 640 c.p., perchè in difetto degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, il fatto doveva essere diversamente qualificato come ipotesi di violazione dell’art. 641 c.p.;

p.3.) mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 640 c.p..

Dalla lettura della sentenza impugnata, in fatto si apprende che in epoca compresa tra il gennaio e il giugno del 2004, l’imputato, affermando di essere un procacciatore di affari, attraverso tale G. prendeva contatto con V.M. e T.A. ai quali prospettava la possibilità dell’acquisto di orologi Rolex, dal prezzo assai conveniente. Le persone suddette, convinte dalla bontà dell’affare pagavano rilevanti somme di denaro, con assegni che lo stesso imputato provvedeva ad incassare, promettendo loro la successiva consegna della merce nel giro di un mese.

Trascorso il tempo, il P. non consegnava la merce promessa, rassicurando di volta in volta le vittime con false affermazioni circa la avvenuta spedizione della merce.

Passando quindi alla disamina delle questioni prospettate, il Collegio osserva pertanto quanto segue. p.1.) Con il primo motivo di ricorso, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la estinzione dei reati di cui ai capi A) e B) essendo tardiva la proposizione delle rispettive querele.

La doglianza è formulata in modo generico. Infatti la difesa non fornisce alcun elemento dal quale sia desumibile la tardività della proposizione della querela, poichè non indica quale sia il momento nel quale le parti offese hanno avuto piena e completa conoscenza del fatto illecito compiuto a loro danno. Come già affermato in precedenti pronunce, il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la parte offesa ha conoscenza certa e completa (sulla base di elementi seri) del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Cass. pen., sez. 5, 9.7.2008, n. 33466, Ladogana). Pertanto, perchè la difesa possa dedurre efficacemente la tardività della proposizione della querela, è necessario che, sulla base di specifici elementi di fatto, desumibili dagli atti del procedimento, da indicarsi in modo puntuale, metta in evidenza l’esatto momento in cui le parti offese hanno avuto contezza di tutti gli elementi costitutivi del fatto-reato. In difetto della suddetta indicazione (come nel caso di specie), che è specifico onere di chi la deduce, la doglianza ha carattere di genericità e come tale è inammissibile (v. in tal senso: Cass. pen., 22.6.1988, Artioli; Cass. pen. (ord.), sez. 4, 1.7.1992, Pasta; Cass. pen., sez. 5, 14.1.1994, Yallop; Cass. pen., sez. 5, 10.11.1998, Poli; Cass. pen., sez. 1, 21.1.1999, Batzella; Cass. pen., sez. 5, 21.2.2006, De Arcangelis).

La decisione della Corte territoriale è pertanto corretta sul piano giuridico e il motivo dedotto è manifestamente infondato.

Con il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, la difesa denuncia la erroneità della qualificazione giuridica del fatto, perchè, secondo il deducente, la condotta integrerebbe il diverso reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p. e non quello di truffa, di cui mancherebbero gli elementi costitutivi.

La Corte territoriale, investita della questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, ha evidenziato come lo imputato non avesse dissimulato una propria condizione di "insolvenza", elemento qualificante il reato di cui all’art. 641 c.p., ma ha rappresentato una realtà negoziale non vera con susseguente induzione in errore delle parti offese. La Corte territoriale ha applicato in modo corretto il principio di diritto per il quale: "Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perchè nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Cass. pen., sez. 2, 11.11.2009, n. 45096 in Ced Cass., rv. 245695).

La fattispecie concreta ritenuta dalla Corte territoriale appare corretta sul piano giuridico astratto e in relazione al fatto; la difesa, invece, non pone in evidenza nè errori specifici nella applicazione della fattispecie astratta nè tantomeno vizi specifici della motivazione, ma formula una serie di affermazioni (il P. non ha cercato le persone offese; il P. non ha posto in essere alcuna scena; il P. svolge effettivamente la attività di procacciatore di affari, il P. acquistava presso le gioiellerie Ungheria e Morini) che riguardano aspetti di fatto nel tentativo di prospettare una diversa ricostruzione della vicenda. Le censure sono pertanto inammissibili perchè tese ad introdurre un inammissibile (in questa sede) giudizio di merito, senza introdurre e sviluppare argomenti che nell’alveo della fattispecie processuale di cui all’art. 606 c.p.p., consentano di cogliere aspetti di erroneità nella decisione impugnata.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ex art. 616 alla Cassa delle Ammende, attesa la pretestuosità delle ragioni di gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-08-2011, n. 17661 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.M.M.R., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per l’accertamento del suo diritto a conseguire l’inquadramento nella qualifica professionale riconosciutagli con decorrenza dall’1.1.1983 anzichè dall’1.1.1985. Giudizio iniziato nel novembre 1987 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 17 febbraio 2009, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, liquidava il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di diciassette anni circa la somma di Euro 8.500,00 (pari ad Euro 500 per anno di ritardo) oltre a interessi legali ed alle spese del procedimento.

Avverso tale decreto il D.M. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 7 ottobre 2009, formulando cinque motivi. Resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con i primi tre motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi. applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte Europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000,00/1.500,00 per anno (motivi 1 e 2);

nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3).

1.1.- I motivi quarto e quinto denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 794 del 1942, art. 24, artt. 91 e 92 c.p.c. e normativa sulle tariffe professionali) in relazione alla liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito in misura difforme dalla nota spese depositata, nonchè vizio di motivazione sul punto ( art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel P. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono in parte fondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla legge n. 89/2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte Europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

2.2- Quanto alla somma liquidata in concreto per il danno non patrimoniale, le doglianze del ricorrente sono fondate, nei limiti delle considerazioni che seguono.

E’ noto che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, delle quali deve dar conto. Nel caso in esame la Corte di appello ha puntualmente evidenziato la modestia della posta in gioco, e soprattutto l’inerzia dimostrata dal ricorrente che non ha mai presentato l’istanza di prelievo per ottenere la trattazione del ricorso: considerazioni queste sulle quali il ricorso non espone alcuna censura, lamentando soltanto genericamente "la modestia" dell’indennizzo liquidato nella misura di Euro 500 per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole.

Ciò posto, deve d’altra parte osservarsi come la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando sostanzialmente di non avervi interesse, abbia liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore (cfr.procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03;

11965/03). Alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato circa venti anni, in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 10.000,00. La liquidazione, da parte della Corte di merito, della somma di Euro 8.500,00 non rispetta dunque quell’obiettivo di assicurare un serio ristoro al quale si è fatto riferimento.

3.- I motivi indicati nel p. 1.1 restano assorbiti in quanto il decreto dovrà essere cassato, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

4.- Il decreto è cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. Il Ministero della Economia e Finanze è condannato a pagare la somma di Euro 10.000,00 – detratta quella eventualmente già corrisposta – con gli interessi legali dalla data della domanda. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, se ne ritiene giustificata la compensazione per due terzi tra le parti tenuto conto che il ricorso è stato accolto solo parzialmente; la residua quota di un terzo, che si liquida come in dispositivo, va posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione (al pari delle spese del giudizio di merito) in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della economia e delle finanze al pagamento in favore di D.M. M.R. della somma di Euro 10.000,00 per indennizzo, degli interessi legali su detta somma dalla domanda e delle spese del giudizio: che determina, per il giudizio di merito, nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 560,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. A. L. Marra antistatario; che compensa in misura di due terzi per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione della residua quota di un terzo, e che determina per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per eborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dell’avv. A. L. Marra antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.