T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4587 aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato alla Regione Lazio in data 22 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre 2010, la ricorrente impugna:

– la nota con la quale, in data 16 giugno 2009, la Regione Lazio – Dipartimento Economico ed Occupazionale le ha comunicato la proposta di "non ammissibilità" del progetto dalla medesima presentato per ottenere i benefici "relativi alla misura 113 del Regolamento CE 1698/2005 Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli";

– il provvedimento prot. n. 102164 dell’11 giugno 2010 con cui la già citata Amministrazione l’ha informata che "con la Determinazione dipartimentale n. C0970 del 23/04/2010 e C1289 del 04/06/2010, in corso di pubblicazione sul B.U.R.L.", è stata formalizzata "la non ammissibilità della domanda… all’aiuto richiesto";

– "in parte qua", le già citate determinazioni;

chiedendone l’annullamento.

In particolare, la ricorrente espone che:

– in qualità di socio della "società Semplice F.O. e B.F.", presentava domanda per ottenere i benefici relativi alla misura 113 del Regolamento CE 1698/2005 "Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli";

– con nota del 16 giugno 2009 l’ADA di Rieti le comunicava la proposta di non ammissibilità della domanda di cui sopra in ragione del rilievo che "il rappresentante legale dell’azienda riportato sul MUD è B.F., mentre da una verifica effettuata all’anagrafe tributaria il legale rappresentante risulta essere F.O.";

– a tale comunicazione replicava con lettera del 2 luglio 2009;

– a seguito di ciò l’ADA annunciava il riesame dell’istanza de qua "subordinatamente alla presentazione di ulteriore documentazione.. ivi elencata";

– nonostante la produzione della documentazione richiesta, con la nota in data 11 giugno 2011 le veniva comunicato dalla Regione Lazio che, con le determinazioni n. C0970 del 23 aprile 2010 e n. C1289 del 4 giugno 2010, era stata formalizzata la non ammissibilità della domanda in quanto "il rappresentante legale della soc. semplice F.O. e B.F…. risulta essere F.O….. in pensione dal 01/06/2002… Pertanto la ditta non possiede i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dall’art. 6 comma 1 lettera a) del bando pubblico".

Avverso i provvedimenti sopra indicati la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 LETT. A) DEL BANDO PUBBLICO D.G.R. N. 412 DEL 30.5.2008; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 D.LGS. N. 99/2004 COME MODIFICATO DALL’ART. 1 D.LGS. 101/2005; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO CE N. 1257/1999; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DISPARITA" DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA, atteso che la ricorrente – anche in "qualità di socio di società" – "ha conseguito la qualifica di I.A.P. e, pertanto, ha diritto per tabulas di ottenere il beneficio previdenziale negatole".

Con atto depositato in data 11 ottobre 2010 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 27 ottobre 2010 – ha prodotto una memoria con cui ha sostenuto la legittimità del proprio operato.

Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2010 l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.

All’udienza pubblica del 24 marzo 2011 il Presidente del Collegio ha rappresentato al difensore della ricorrente – in ossequio al disposto di cui all’art. 73, comma 3, cod.proc.amm. – la possibilità di porre a fondamento della decisione l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, dandone atto a verbale.

Su istanza del patrocinatore ha, altresì, concesso un rinvio all’udienza del pubblica del 21 aprile 2011, nel corso della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto nella narrativa che precede, già nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, da individuare in uno dei soggetti indicati nell’elenco A, denominato "Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento", riportato nell’all. A, parte integrante e sostanziale della determinazione n. C0970 del 23 aprile 2010.

Nonostante la replica della ricorrente, resa nel corso dell’udienza pubblica del 21 aprile 2011, essenzialmente fondata sulla rappresentazione dell’interesse a vedersi riconosciuta la qualifica di IAP (presupponente – in definitiva – un’attività di mero accertamento, differente da quella richiesta con l’atto introduttivo del giudizio), l’avviso del Collegio non è mutato e, dunque, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, del cod.proc.amm..

1.1. La disamina della documentazione agli atti e, in particolare, la determinazione di cui sopra rivela che:

– lo stanziamento previsto nel bando per la Misura 113 di Euro 3.679.188,00 è risultato insufficiente alla copertura totale delle domande ritenute ammissibili;

– è stata, pertanto, necessaria la predisposizione di una graduatoria unica regionale "in base al punteggio riconosciuto ed alle priorità assolute in applicazione di quanto previsto dal bando";

– per l’ipotesi della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie per la Misura 113, è stata comunque prevista l’opportunità di procedere al finanziamento "delle domande di aiuto ammissibili e non finanziabili secondo l’ordine di graduatoria".

In sintesi, risultano approvati tre elenchi:

– il primo contempla le "domande di aiuto ammissibili e finanziabili per un totale di aiuto" di "Euro 3.673.150,38 per tutto il periodo di programmazione 2007/2013";

– il secondo riporta le "domande di aiuto ammissibili e non finanziabili";

– il terzo ed ultimo ricomprende le "domande non ammissibili", tra cui figura anche il nominativo della ricorrente.

1.2. Ciò premesso, appare evidente che nella determinazione n. C0970 del 23 aprile 2010 – oggetto di impugnativa, seppure "in parte qua", e, in verità, unico provvedimento lesivo della situazione soggettiva della ricorrente – figurano controinteressati, ossia soggetti portatori di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione della ricorrente (cd. interesse sostanziale), nominativamente indicati (c.d. elemento formale), titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.

Tali soggetti sono da individuare nei beneficiari del finanziamento, indicati nell’elenco A, i quali – per effetto del riconoscimento del sostegno previsto anche alla ricorrente nonché tenuto conto dell’insufficienza dello stanziamento – vedrebbero ridotto (o, addirittura, annullato) il proprio contributo e, quindi, risulterebbero inequivocabilmente svantaggiati dall’eventuale buon esito dell’impugnativa proposta.

In altre parole, sussistono le condizioni per affermare che, nel caso in esame, ricorre un procedimento di tipo concorsuale, in ragione del quale – fissato uno stanziamento complessivo "insufficiente alla copertura totale delle domande di aiuto" – l’inserimento nella graduatoria delle "domande di aiuto ammissibili e finanziabili" di un nuovo aspirante non può che comportare, come conseguenza ed effetto necessario, l’esclusione o la riduzione dell’importo per soggetti già collocati in graduatoria.

E’, pertanto, evidente che, rispetto a detti soggetti, sussiste l’interesse alla conservazione dell’atto nei medesimi termini in cui lo stesso risulta adottato e, pertanto, i soggetti in questione vanno qualificati come controinteressati.

Del resto, anche in giurisprudenza è stato ripetutamente affermato che:

– in una procedura di concessione di aiuti finanziari, allorché la stessa comporti la formulazione di una graduatoria e l’assegnazione degli aiuti medesimi solo ai soggetti utilmente collocati, non è possibile individuare soggetti controinteressati ove si contesti la mera esclusione e/o la non ammissione dalla selezione prima della formazione della graduatoria;

– al contrario, ove si contesti – come nel caso di specie – la non ammissione al "sostegno" economico dopo la redazione della graduatoria, sussiste l’obbligo di evocare in giudizio i beneficiari del sostegno (i quali verrebbero a perdere il finanziamento per effetto dell’esaurimento delle risorse disponibili e, dunque, rivestono la posizione di controinteressati), pena l’inammissibilità del ricorso (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5460; C.d.S., Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2453; C.d.S., Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4107; C.d.S., Sez. VI, 1 luglio 2003; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 marzo 2011, n. 414; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 gennaio 2010, n. 16)

Da quanto esposto necessariamente consegue che la ricorrente avrebbe dovuto procedere alla notifica del ricorso anche ad almeno uno dei controinteressati, così come sopra individuati, in applicazione dell’art. 41 cod. proc. amm..

Tenuto conto che ciò non è avvenuto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della Regione Lazio in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8465/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20609 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. P.S. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 7 maggio 2008, che – in relazione a controversia promossa per il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo di una lettera inviata da R.A.P. alla Prefettura di Pavia – ha confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo, osservando che: a. nella diffamazione, l’illecito istantaneo si perfeziona ed il danno alla reputazione si verifica nel momento in cui la comunicazione lesiva dell’altrui reputazione raggiunga un secondo soggetto, in tale momento sorgendo sia il diritto di querela per il reato che quello al risarcimento dei danni per l’illecito civile, sicchè il Tribunale aveva correttamente individuato il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento in quello in cui la lettera del R., già lasciata in copia presso lo studio del geom. C. era pervenuta alla Prefettura (21.12.1993), restando irrilevante l’eventuale ulteriore propalazione della comunicazione diffamatoria;

nè assumeva rilievo che il P. ignorasse l’esistenza della lettera, posto che il danno alla reputazione, anche se da lui non conosciuto, si era già prodotto; b. nè poteva trovare applicazione l’art. 2947 c.c., comma 3, ed assumere rilievo la data di morte del R., posto che il termine quinquennale per l’esercizio del diritto al risarcimento si era già consumato all’atto della proposizione della denuncia querela e del conseguente avvio dell’azione penale, nè essi avrebbero potuto rimettere in termini il danneggiato facendo decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Gli eredi del R. resistono con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2935 e 2724 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, ai fini dell’impossibilità dell’esercizio del diritto al risarcimento, rilevino solo le cause giuridiche che l’ostacolino, non gli impedimenti di mero fatto e, in genere, quelli relativi alla sfera soggettiva del titolare del diritto, senza tenere conto che avrebbe dovuto assumere, invece, rilievo il momento in cui la produzione del danno si fosse manifestata all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Chiede alla Corte se "in caso di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito altrui deve ritenersi indispensabile, ai fini della prescrizione quinquennale, che il danneggiato venga posto in condizione di conoscere e percepire l’esistenza e la gravità del danno prodotto dall’azione del terzo responsabile sia per dolo che per colpa, non potendo diversamente la prescrizione estintiva iniziare a decorrere legittimamente nei suoi confronti". 3. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, per non avere la Corte territoriale tenuto conto che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla morte del R. o dalla data della pronuncia di estinzione del reato per tale causa e chiede alla Corte se "in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione accertata in sede penale, il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’indicata norma si prescriva nel termine di cinque anni con decorrenza dalla data di estinzione del reato, anche se dovesse eventualmente risultare nella causa civile risarcitoria che il reato si sia estinto per prescrizione". 4. Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 92 c.p.c. e chiede alla Corte se "in materia di spese di lite debba essere valutata in favore della parte soccombente, oltre alla condotta moralmente apprezzabile dalla stessa tenuta, anche il comportamento processuale della parte vittoriosa che appaia in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza previsti dall’art. 88 c.p.c. e tali da costituire, in caso di soccombenza, motivo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata". 5. La censura di cui al primo motivo è fondata, nei termini di seguito precisati.

5.1. La Corte territoriale ha affermato che "nella diffamazione, l’illecito istantaneo si perfeziona ed il danno alla reputazione si verifica nel momento in cui la comunicazione lesiva dell’altrui reputazione raggiunga un secondo soggetto, in tale momento sorgendo sia il diritto di querela per il reato che quello al risarcimento dei danni per l’illecito civile". L’affermazione – che può condividersi quanto all’individuazione del momento in cui si consuma il reato di diffamazione – non è corretta per quanto riguarda il momento di verificazione del danno risarcibile civilmente, specie ove si ponga mente che nella fattispecie è controversa l’attribuzione del "danno morale" conseguito all’indicato reato (come da conclusioni ed esposizione in fatto della sentenza impugnata). Del pari, l’affermazione della Corte di merito non è condivisibile quanto alla decorrenza del termine per la proposizione della querela.

5.2. Questa Corte ha avuto modo di affrontare la questione dell’interpretazione del concetto di "verificazione del danno" ai sensi dell’art. 2947 c.c. in rapporto alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali. In argomento, ha affermato che è vero che l’art. 2947 c.c., comma 1, prevede che "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato", per cui, in base al tenore letterale di detta norma il dies a quo della prescrizione dovrebbe decorrere dalla data del fatto. Tuttavia, detta norma va coordinata con le norme cardini sulla responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e sulla decorrenza della prescrizione in generale (art. 2935 c.c.). L’art. 2043 c.c. prevede che "qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Il diritto al risarcimento del danno sorge non per effetto della sola esistenza del fatto illecito, e quindi della condotta (commissiva o omissiva) dell’agente, ma per l’effetto del danno che questa condotta ha causato. Nel danno patrimoniale tipico (art. 2043) vi sono, quindi più componenti: il "comportamento", ovvero l’atto in sè riconducibile alla volontà dell’agente, "l’evento naturalistico", legato da un nesso causale al comportamento, e "le conseguenze dannose patrimoniali", in senso proprio, a loro volta connesse con l’evento. Sono proprio le conseguenze dannose che vanno risarcite a norma dell’art. 2043. Pertanto, nella struttura della responsabilità civile, ai sensi di detta norma, non c’è risarcimento se non c’è perdita e, perchè vi sia perdita, occorre che essa sia conseguenza di una lesione giuridica soggettiva (Corte Cost. 27.10.1994, n. 372).

5.3. Secondo l’art. 2935 c.c. "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Ne consegue che: se non c’è (ancora) il danno, non c’è (ancora) il diritto al risarcimento e, di conseguenza, non decorre alcuna prescrizione, anche se l’agente abbia già compiuto il fatto illecito. Pertanto, allorchè la norma di cui all’art. 2947 prevede che il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla data del fatto, essa va intesa nel senso che detta prescrizione decorre dalla data del danno, per il necessario coordinamento con gli artt. 2043 e 2935 c.c. Solo in questa maniera si evita l’assurdo per cui se tra il fatto ed il danno intercorre un periodo superiore ai cinque anni, il danneggiato in effetti sarebbe privo di tutela, in quanto, prima del danno non avrebbe diritto a risarcimento, proprio per l’assenza del danno, nonostante il fatto illecito, e dopo l’insorgenza del danno, egli si troverebbe con il diritto al risarcimento già estinto per prescrizione (Cass. n. 5913 del 9.5.2000, in motivazione).

5.4. Ricollegato, quindi, il dies a quo della decorrenza della prescrizione, anche ai sensi dell’art. 2947, al momento in cui il diritto al risarcimento può essere esercitato, cioè al momento in cui si è verificato il "danno" (patrimoniale) nel senso sopra definito, va specificato cosa si intenda per il "verificarsi del danno". Come è stato già osservato da questa Corte (Cass. 5.7.1989, n. 3206; Cass. 4.1.1993, n. 13; Cass. 12.8.1995, n. n. 8845; Cass. 28.7.2000 n. 9927), la legge riconnette il sorgere di una responsabilità extracontrattuale ad una modificazione dannosa della realtà esteriore in rapporto di causalità con l’azione del danneggi ante e che si renda causa, quale conseguenza immediata e diretta, di una diminuzione della sfera patrimoniale altrui. Non è quindi sufficiente una semplice oggettiva realizzazione del danno, ma è necessaria una sua esteriorizzazione, conoscibilità o percepibilità, nonchè acquisto di rilevanza giuridica, momento questo al quale l’ordinamento ricollega la nascita del diritto al risarcimento e quindi la facoltà di esercitare i poteri connessi.

Diverse, poi, possono essere le conseguenze del comportamento illecito, a seconda che questo perduri nel tempo o si esaurisca in un solo atto, con conseguenze che possono essere temporanee o permanenti. In ogni caso, è la manifestazione del danno che assume rilievo, non solo la sua ontologica esistenza, iniziandosi soltanto con essa la lesione della sfera giuridica altrui (Cass. 1716/1979;

Cass. 1442/1983; 3206/1989; 3691/1995; 12666/2003; 0493/2006;

12699/2010; si veda anche Cass. S.U. n. 576/08).

5.5. Questo principio deve essere, comunque, coordinato con quello – posto a base della sentenza impugnata – secondo cui la semplice ignoranza del proprio diritto non preclude il decorso della prescrizione nè l’interrompe (Cass. n. 2406/1975; 21496/2005;

14576/2007). Pertanto, secondo detto indirizzo, non è la semplice ignoranza del danneggiato sull’esistenza di un danno da lui subito a precludere il decorso della prescrizione, in quanto gli stati di ignoranza soggettiva in cui versi il titolare del diritto costituiscono un mero impedimento di fatto. Ma, sulla base di quanto si è osservato nei precedenti punti, ciò che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione è, in rapporto ai danni materiali, l’oggettiva non percepibilità e riconoscibilità all’esterno del danno e cioè l’oggettiva sua mancata esteriorizzazione (Cass. n. 5913/2000, in motivazione, cit.).

5.6. Della fattispecie dell’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c. – integrante una norma generale che pone principi non derogati in caso di non patrimonialità delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima (art. 2059 c.c.) – costituisce elemento strutturale il danno, sicchè il diritto al risarcimento non è configurabile se il danno non si sia verificato. Quando il danno di cui si chiede il risarcimento consista – come nella specie – nella sofferenza morale soggettiva conseguita alla lesione della reputazione (discredito), la consapevolezza del fatto lesivo da parte della vittima ne costituisce lo stesso presupposto. Invero, in tanto può sussistere un turbamento psichico da intervenuta lesione della propria reputazione, in quanto il diffamato abbia avuto contezza dell’atto diffamatorio.

5.7. Ne deriva che, ove il danno morale soggettivo si verifichi – come nella specie – solo a seguito della conoscenza della diffamazione acquisita dalla persona offesa, prima di detto momento il diritto al risarcimento neppure esisteva. E, non esistendo il diritto, ovviamente, neppure poteva iniziare a decorrere il termine di prescrizione, posto che un diritto (al risarcimento) può essere fatto valere solo dopo che sia sorto (e presupponendo il risarcimento la verificazione del danno).

5.8. In ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale da reato, è ormai consolidato l’orientamento che afferma il pieno potere del Giudice civile di accertare astrattamente la sussistenza degli estremi del reato al solo fine di quantificare la lesione subita Cass. n. 17980/07; 729/05). Per quanto concerne, in particolare, il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza d’animo a seguito del reato di diffamazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza (Cass. 9 agosto 2001 n. 10980; Cass. 10 marzo 1993 n. 24919. Con la conseguenza che, per l’individuazione del momento a partire dal quale (sorga e) possa essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione rileva la percepibilità, da parte del soggetto offeso, della lesione dell’onore e del relativo discredito della reputazione (non essendo sufficiente la "percepibilità oggettiva" di detta lesione).

5.9. Solo così, peraltro, può essere correttamente instaurato un parallelismo tra diritto a proporre querela ed esercitabilità del diritto al risarcimento del danno, restando altrimenti non giustificato un diverso trattamento nell’azionabilità della medesima pretesa risarcitoria in sede civile o in quella penale. Infatti, diversamente da quanto ha sostenuto impropriamente la Corte territoriale, il termine (di tre mesi) per la proposizione della querela decorre dal giorno della "notizia" del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), e che tale momento, rispetto al reato di diffamazione, è inteso in sede penale da questa S.C. come "quello in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi" Cass. pen., sez. 5^, n. 14660 del 1999;

confermata, rispetto ad altri reati fino a Cass. pen., 5^, n. 33466 del 2008, secondo cui detto termine decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto – reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi").

6.1. Pertanto, e per quello che qui rileva, va fissato il seguente principio "l’art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione (commessa, nell’ipotesi, a mezzo di corrispondenza epistolare) inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza". 6.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questo principio, osservando che, in caso di diffamazione, il danno alla reputazione si verifica nel momento in cui la comunicazione lesiva dell’altrui reputazione raggiunga un secondo soggetto. Invece, per quanto innanzi esposto, non rilevava in questo caso il momento consumativo del reato, ma la conoscenza della diffamazione acquisita dalla persona offesa, in quanto, prima di detto momento, il diritto al risarcimento neppure esisteva e non poteva, quindi, essere esercitato.

7. Il primo motivo va, pertanto, accolto e tale accoglimento assorbe ogni decisione in ordine al secondo – non essendo ulteriormente necessario, ai fini della tempestività dell’azione (sussistente già in base all’applicazione alla fattispecie dell’indicato principio di diritto), l’esame della prescrizione ai sensi dell’art. 2947 c.c., u.c. – ed al terzo, relativo al governo delle spese dei pregressi gradi, che dovrà comunque essere nuovamente condotto, in rapporto all’esito globale della controversia, una volta terminato il giudizio di rinvio.

8. Pertanto, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza va cassata e la causa rimessa, per nuovo esame del merito della domanda alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 23-06-2011, n. 5604 Ricercatori universitari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è stata nominata ricercatrice universitaria ed ha preso servizio il 2381993 presso l’Università degli studi della Tuscia, Facoltà di conservazione dei beni culturali.

Al termine del primo triennio è stata sottoposta al giudizio di conferma previsto dall’art 31 del d.p.r. n° 382 del 1980.

A seguito del giudizio ampiamente positivo del Consiglio di Facoltà, il giudizio della Commissione appositamente nominata ex art 31 del d.p.r. n° 382 del 1980 per la valutazione dell’attività scientifica e didattica della dott.ssa R. si concludeva in termini negativi.

Con il presente ricorso è stato impugnato il giudizio negativo espresso dalla Commissione nominata per la conferma in ruolo della dott.ssa M.E.R., formulando le seguenti censure:

eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà;

violazione dell’art. 2 della legge n° 241 del 1990; degli artt 8 e 12 del d.p.r. n° 487 del 1994.

Alla camera di consiglio del 12111997 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 1852011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato

Ai sensi dell’art 31 del d.p.r. n° 382 del 1980, i ricercatori universitari, dopo tre anni dall’immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l’attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento.

Da tale norma risulta evidente che il giudizio della Commissione debba riguardare sia l’attività scientifica che didattica del ricercatore confermando.

Un importante elemento di riferimento per la valutazione della Commissione è costituito, altresì, dalla relazione del Consiglio di Facoltà o di dipartimento sull’attività triennale del ricercatore.

Nel caso di specie, la relazione del Consiglio di Facoltà dà atto di una costante attività didattica (attività seminariali per tutti gli anni oggetti di valutazione) e scientifica(varie pubblicazioni) e partecipazione ad attività istituzionali della Università (commissioni di concorso, rappresentanza dei ricercatori nel consiglio di Facoltà); in particolare, nel verbale del Consiglio di facoltà del 17101996, che ha approvato e fatto propria la relazione, è stato fatto espresso apprezzamento "dell’operosità didattica e scientifica della dott.ssa R.".

Di tali valutazioni, in base al disposto legislativo, la Commissione avrebbe dovuto tener conto; invece, nel giudizio espresso da quest’ultima non vi è alcuna motivazione su elementi che potessero condurre ad un giudizio radicalmente contrario. Dal tenore testuale della valutazione espressa dalla Commissione risulta che il giudizio negativo è stato basato solo su una considerazione critica di alcune pubblicazioni, in particolare ritenendo alcune monografie della confermanda di carattere "essenzialmente compilativo".

A seguito di tale giudizio sulle pubblicazioni, è stato espresso un giudizio complessivo negativo.

E’, quindi, evidente il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione della valutazione della Commissione, che, in primo luogo, non ha tenuto conto del giudizio positivo della facoltà espresso sia sull’attività scientifica che sull’attività didattica e sulla complessiva partecipazione alle attività istituzionali della Facoltà. Inoltre, la Commissione ha valutato solo l’attività scientifica ed anche in maniera parziale: il giudizio appare riferito, infatti, non al complesso della attività di ricerca ma solo ad alcune pubblicazioni, mentre non è stata oggetto di valutazione l’attività didattica.

La giurisprudenza, da cui questo Tribunale non ritiene sussistano elementi per discostarsi nel caso di specie, ha affermato che il giudizio sul triennio di attività dei ricercatori, previsto dall’art. 31 d.P.R. 382 del 1980, si configura non come una revisione delle valutazioni svolte dalla Commissione di concorso, ma come una verifica del modo in cui sono stati adempiuti i doveri accademici nel triennio successivo alla nomina, di modo che deve ritenersi illegittimo il giudizio negativo formulato da una Commissione per la conferma nel ruolo che, invece di limitarsi ad una verifica dell’attività scientifica e didattica dimostrata nel triennio, abbia esteso le proprie valutazioni alla capacità di ricerca del candidato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 09 maggio 2008, n. 3849, per cui il legislatore affida alla commissione la valutazione dell’attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore ed il termine " attività " – secondo il suo significato letterale – induce ragionevolmente ad escludere che il medesimo abbia voluto introdurre una duplicazione di accertamenti in ordine ai requisiti di conoscenza scientifica e di capacità didattica del docente, già effettuati nella sede di valutazione comparativa per l’accesso alla qualifica in esame).

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento del giudizio negativo impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-11-2011, n. 24901 Mercedi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7.11.2006/1.3.2007 la Corte di appello di Roma confermava la decisione resa da Tribunale di Roma il 30.11.2001, che aveva accolto il ricorso proposto da P.R. nei confronti del Ministero della Giustizia per far condannare quest’ultimo alla restituzione della somme trattenute dall’amministrazione penitenziaria sulla mercede dovuta per il lavoro carcerario.

Osservava in sintesi la torte territoriale, quanto all’eccezione di prescrizione dei crediti azionati, che la stessa doveva escludersi alla luce del principio, sancito nell’art. 2935 c.c., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, momento nel caso coincidente con la pronuncia di incostituzionalità della L. n. 354 del 1975, art. 23 nella parte in cui stabiliva una decurtazione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti; nonchè, ed ulteriormente, per effetto della sospensione del decorso dei termini, trattandosi di lavoro privo di stabilità reale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero della Giustizia con due motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, P.R..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Ministero ricorrente, prospettando violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, si duole che la Corte territoriale abbia esteso il thema decidendum, prendendo in esame una questione, quella della decorrenza della prescrizione, che non aveva formato oggetto di esame in prima istanza.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’amministrazione ricorrente lamenta violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., nonchè della L. n. 354 del 1995, art. 20 ed, al riguardo, osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso che la prescrizione del diritto potesse decorrere durante lo stato detentivo, sebbene il lavoro svolto durante l’esecuzione della pena sia sorretto da garanzia di stabilità, tanto per il carattere obbligatorio dello stesso, quanto per la sua organizzazione ed i suoi metodi, che devono riflettere quelli del lavoro nella società libera.

Il primo motivo è infondato.

Con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero ricorrente,in primo grado, la corte territoriale ha testualmente dato atto "che il primo giudice l’ha ritenuta destituita di fondamento richiamando il principio sancito dall’art. 2935 c.c. a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Al riguardo ha richiamato l’intervento della Corte Costituzionale del 1992, la n. 49, che ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 354 del 1975, art. 23 nella parte in cui stabiliva una decurtazione della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti…Tale statuizione che individua la possibilità dell’esercizio del diritto e quindi la decorrenza della prescrizione del diritto al recupero delle trattenute eseguite dall’amministrazione dal momento della dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta norma, non è oggetto di specifica censura da parte del Ministero". Ha soggiunto la Corte romana che "l’appellante si è infatti limitato a prospettare l’erroneità della ritenuta sospensione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenuta dal primo giudice sulla base dell’assimilazione della prestazione di lavoro carcerario al lavoro subordinato privo della stabilità reale" ed ha, quindi, osservato come entrambe le ragioni della decisione siano "idonee a sorreggerla". A fronte di tale accertamento, era onere del ricorrente documentare, in coerenza con il canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto della sentenza di primo grado, nonchè dell’atto di appello (che, peraltro, nemmeno risultano indicati, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con riferimento alla loro esatta collocazione nei fascicoli di causa) che sono stati richiamati nella decisione impugnata, e che si assume abbiano formato oggetto di indagine ultra petita da parte dei giudici di merito, provvedendo alla relativa trascrizione.

Ed, al riguardo, deve ribadirsi che, se in presenza di un error in procedendo, come quando si alleghi un vizio riconducibile nell’ambito dell’art. 112 c.p.c., e, quindi, al principio per cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e al canone tantum devolutum quantum appellatum, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere- dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui chiede il riesame, e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutti i riferimenti e le precisazioni necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (v. ad es. Cass. n. 20405/2006; Cass. n. 6225/2005; Cass. n. 1170/2004).

Nel caso, l’amministrazione ricorrente ha omesso di indicare in ricorso gli atti su cui l’impugnazione si fonda ed ha, altresì, omesso di specificare, attraverso apposita trascrizione, le difese svolte nei precedenti gradi del giudizio, oltre che il contenuto della decisione oggetto di contestazione; ragion per cui la censura deve ritenersi inammissibile.

Il ricorso, assorbito l’ulteriore motivo, va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.