Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 17-10-2011, n. 37476 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza del 18.7.2003 pronunziata in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato, affermava la responsabilità penale di R.A. e V. F., e li condannava alle pene ritenute di giustizia, per i seguenti reati:

– R.: per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, quale promotore, organizzatore e capo dell’associazione stessa, operante nelle province di Novara, Verbania, Varese e Milano dalla primavera del 1997 al marzo 2000 (capo a); per varie ipotesi di cui allo stesso D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi b, c, d, z); per varie ipotesi di porto e detenzione di illegali di armi anche clandestine, compresa un’arma da guerra (capi h, i, l, m, n, o, p, q); per aver tollerato che in un locale da lui gestito venisse esercitata abitualmente la prostituzione nonchè per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (capo t); per lesioni volontarie gravi (capo u); per danneggiamento aggravato (capo v);

– V. per l’indicato delitto associativo, quale partecipe (capo a), e per alcune ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi f, g).

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28.5.2004, in parziale riforma della sentenza di primo grado:

– assolveva R. dal reato di sfruttamento aggravato della prostituzione di cui al capo t), confermando le altre ipotesi contestate nella medesima imputazione;

– escludeva, in relazione al capo a), l’aggravante del numero degli associati pari o superiore a dieci ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3) e, in relazione ai capi a) e b), l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, stesso D.P.R.;

– riduceva le pene rispettivamente inflitte a R. e a V.;

– rigettava gli appelli nel resto.

La Corte di merito – dopo aver rilevato che il presente processo si riferisce ad una parte soltanto delle vicende che hanno dato luogo ad analoghi procedimenti anche presso altre autorità giudiziarie – confermava sostanzialmente l’individuazione degli elementi di responsabilità operata dal primo giudice, che aveva accertato come i ricorrenti fossero inseriti in un gruppo criminoso (di cui R. era capo, promotore e organizzatore) che gestiva due locali notturni in Stresa e in Oleggio costituenti le basi per un traffico di cocaina importata dalla Spagna e dalla Colombia ed altresì utilizzati per un’attività di favoreggiamento della prostituzione. Gli associati disponevano di un’ingente somma di danaro e di varie armi tra cui un fucile mitragliatore kalashnikov.

Gli elementi di prova venivano individuati dalle sentenze di merito – oltre che nell’esito delle indagini svolte, nel contenuto delle conversazioni intercettate e dei verbali di sequestro – nelle dichiarazioni di C.G. (coimputato e imputato di reati connessi in separato processo), in quelle del coimputato V., attuale ricorrente, e in quelle del coimputato T. F., dei quali tutti veniva ritenuta l’attendibilità intrinseca e per le dichiarazioni dei quali si indicava l’avvenuta acquisizione di riscontri estrinseci.

Sul ricorso proposto dal R. e dal V., la 4 Sezione di questa Corte Suprema:

– con la sentenza n. 7673 del 3.3.2006 (ud. pubbl. del 12.12.2005) – annullava la sentenza 28.5.2004 della Corte territoriale, disponendo (con provvedimento di correzione di errore materiale del 27.4.2006) il rinvio ad altra sezione di quella Corte in ordine:

– al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ascritto ad entrambi al capo a) dell’imputazione;

– al reato ascritto al R. al capo d) dell’imputazione (detenzione, a fini di spaccio, di circa 500 grammi di cocaina, in concorso con il figlio G.);

– alla omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute al V. dal giudice di primo grado.

La Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 2.10.2009:

– assolveva il R., per insussistenza dei fatto ex art. 530 cpv. c.p.p., dal reato ascrittogli al capo d) dell’imputazione;

– confermava l’affermazione di responsabilità, per R. e V., in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, esclusa l’aggravante del numero delle persone e quella di cui all’art. 80, comma 2, stesso D.P.R.;

– determinava le pene: per il R., in anni 10, mesi 7 di reclusione; per il V. – riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 22.5.1998, irrevocabile il 13.10.1998 – nell’aumento di mesi 8 di reclusione della pena già inflittagli con quella sentenza (eliminando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici).

Avverso questa seconda sentenza della Corte torinese, hanno proposto nuovamente ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

– per V. sono stati eccepiti violazione della legge processuale e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, sull’assunto che la Corte territoriale, avendo riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 22.5.1998, "non ha indicato quale dei reati in contestazione abbia ritenuto più grave nè quali munenti in continuazione abbia stabilito".

– per R. sono state svolte le seguenti eccezioni:

a) Il giudice del rinvio non si sarebbe correttamente attenuto ai principi fissati dalla Corte di Cassazione, in quanto, "senza disporre alcuna rinnovazione istruttoria e senza operare alcuna nuova acquisizione probatoria, ha riproposto sostanzialmente le identiche argomentazioni di fondo esposte nella decisione di primo grado", non aggiungendo alcun elemento di novità.

In particolare, non sarebbero stati indicati elementi concreti per la individuazione di un vincolo associativo con carattere di stabilità e di permanenza tra i membri del sodalizio, costituente l’affectio societatis scelerum, e di una struttura organizzativa avente propria autonomia e funzionalità rispetto all’attuazione di un numero tendenzialmente indeterminato di reati concernenti il traffico di stupefacenti.

Sarebbero rimaste perciò prive di adeguata valutazione critica le argomentazioni difensive riferite:

– all’assenza di elementi di prova in ordine a fonti stabili, sistematiche e precostituite di approvvigionamento dello stupefacente dall’estero, non essendo stato in alcun modo individuato il canale di fornitura spagnolo nè quello colombiano;

– alla mancanza della necessaria sodalità tra i pretesi partecipi all’associazione criminale, non essendo stata individuata una qualsiasi suddivisione di ruoli ed essendo emersa, invece, la presenza di contrapposizioni personali;

– alla carenza di una materiale organizzazione di mezzi, tenuto anche conto che il danaro rinvenuto è stato trovato nella materiale ed esclusiva disponibilità del R., sì da avvalorare la configurazione di un’autonomia gestionale e di una iniziativa esclusivamente personalistica dello stesso nella commissione di singoli reati, nei quali altri soggetti erano stati coinvolti in modo occasionale, eteronomo e comunque privo di continuità e sistematicità;

– alla mancanza di rapporti tra il R. e la maggior parte dei pretesi associati;

– alla equivocità dimostrativa degli ulteriori elementi valutati in chiave accusatoria, essendo invece essi "pienamente compatibili con altre alternative ricostruzioni dei fatti". b) Il giudice del rinvio, in violazione dell’art. 238-bis c.p.p., avrebbe illegittimamente utilizzato a fini probatori, nel presente giudizio, altra sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 10.5.20O2 e divenuta irrevocabile: mancherebbe, infatti, la specifica indicazione di singoli fiuti materiali, accertati in quella decisione, ritenuti idonei ad assumere, in presenza di conferme corroboranti, valore probatorio nel presente giudizio.

La difesa del R. ha ulteriormente illustrato gli anzidetti motivi di ricorso con memoria del 24.6.2011.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, perchè infondati.

1. Infondato è, anzitutto, il ricorso del V..

La Corte territoriale, infatti, nel riconoscere il vincolo della continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 22.5.1998 (irrevocabile il 13.10.1998), ha ritenuto ad evidenza "più gravi" le violazioni già giudicate e deve altresì ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale, in tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti per i diversi reati satelliti – sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perchè rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l’aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene – tuttavia non è prevista nè richiesta dalla legge; sicchè l’indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell’aumento di pena per i reati satellite non provoca nullità od irregolarità di alcun genere (vedi Cass.:

sez. 5, 24.2.20U, n. 7164, De Felice; sez. 2, 1.9.2010, n. 32586, Ben Ali; sez. 1, 26.1.2010, n. 3100, Amatrice ed altri; sez. 3:

7.12.2004, n. 47420, Cutarelli).

Questa Corte ha pure affermato che la possibilità, per il giudice di merito, di calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello più grave, anzichè in modo unitario, in quantità correlative a ciascuno di tal reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce una semplice facoltà e non un obbligo, dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l’autonoma loro individualità a tutti gli altri effetti (Cass., Sez. 6, 16.1.1991, n. 403, Marra ed altri).

2. In riferimento alle eccezioni formulate nel ricorso del R. circa la configurabilità del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (ascrittogli nella qualità di promotore, organizzatore e capo), appare opportuno premettere che, per quanto riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese, nel presente processo, dai coimputati o imputati in procedimenti connessi ( C. G., T.F. ed il coimputato V.), la 4^ Sezione di questa Corte, con la precedente sentenza di annullamento con rinvio, ha già affrontato e risolto le questioni poste dalla difesa attinenti alla credibilità soggettiva dei dichiaranti, all’attendibilità delle loro dichiarazioni e all’esistenza di riscontri esterni.

3. Deve rilevarsi, quindi, che il GIP. del Tribunale di Torino aveva ritenuto la sussistenza reato associativo, richiamando le dichiarazioni di C. e V., il contenuto delle conversazioni intercettate, i controlli e altri atti di polizia giudiziaria che, secondo la sentenza di primo grado, dimostravano resistenza di una stabile struttura organizzata diretta al traffico di stupefacenti con approvvigionamenti in Spagna e Colombia e importazione in Italia, avvalendosi pure della complicità di due agenti di polizia che fornivano assistenza anche attraverso l’agevolazione dell’ingresso dei corrieri in Italia.

Il giudice di primo grado aveva individuato altresì la ripartizione dei ruoli tra gli associati e aveva indicato le ragioni che consentivano di attribuire al R. la qualità di capo del sodalizio criminoso, spiegando pure i motivi che inducevano a ritenere che l’ingente somma di danaro (quasi 500 milioni di lire) rinvenuta nella sua abitazione costituisse il provento e la somma disponibile per lo svolgimento ulteriore dell’attività di spaccio.

3.1 La 4^ Sezione di questa Corte, però, con la sentenza n. 7673/2006, aveva rilevato che la decisione allora sottoposta all’esame di legittimità era "sostanzialmente silente" sulle censure formulate contro l’affermazione di responsabilità per il reato associativo, in quanto nella motivazione:

– ci si limitava a richiamare l’esito di altri filoni investigativi e processuali conclusisi con sentenze di cui neppure si specificava se fossero o meno passate in giudicato e neppure si indicavano i nomi delle persone che erano state ritenute far parte dell’associazione;

– nel richiamare le altre sentenze si ometteva, però, di indicare in quali punti di quelle decisioni potessero tranci elementi di prova;

– nulla si diceva sulla esistenza della struttura organizzata, sia pure di natura rudimentale, nè sulla stabilità del vincolo che legava i partecipi, sì da avere conferma che non di concorso nei singoli reati si trattava ma di un sodalizio i cui appartenenti erano legati da un vincolo stabile. Si era dunque in presenza di mancanza di motivazione sulle censure formulate dal ricorrente in merito alla configurazione delle caratteristiche indispensabili perchè potesse affermarsi l’esistenza dell’associazione criminosa.

Ricorreva inoltre la violazione dell’art. 238-bis c.p.p., perchè erano state utilizzate, ai fini della prova dei fatti, sentenze delle quali neppure era stato accertato l’eventuale passaggio in giudicato (potendosi dedurre dalla sentenza di primo grado che solo la sentenza 10 maggio 2002 della Corte di appello di Torino sarebbe divenuta definitiva).

Le eccezioni riferite alla qualità di promotore, organizzatore e capo dell’associazione attribuita al R. erano state ritenute assorbite nella decisione di annullamento, osservandosi che, solo in caso di accertamento positivo sull’esistenza dell’associazione e sull’averne il R. fatto parte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare, sulla scorta dei motivi di appello, quale ruolo in ipotesi rivestisse quell’imputato all’interno del sodalizio criminoso.

3.2 L’annullamento della sentenza nei confronti del R., relativamente all’esistenza dell’associazione (non alla partecipazione) ha comportato – in virtù del disposto dell’art. 587 c.p.p., comma 1, – l’annullamento della statuizione in essa contenuta anche nella parte riferita alla posizione di V., che è stata demandata alla valutazione dei giudici del rinvio "quanto all’esistenza dell’associazione, non diversamente da quanto sarà necessario per la posizione R.". 4. A fronte delle anzidette statuizioni della sentenza n. 7673/2006, osserva il Collegio che il giudice di rinvio si è correttamente uniformato ai criteri di valutazione delle prove indicati da questa Corte Suprema nella decisione di annullamento ed ha giustificato il proprio convincimento secondo lo schema ivi esplicitamente enunciato.

La Corte di merito in particolare – quanto all’esistenza di una "stabile organizzazione" tra i membri del sodalizio (sì da escludere la prospettazione difensiva di un R. autoreferente, che avrebbe fatto tutto da solo o si sarebbe avvalso di collaborazioni occasionali) – ha razionalmente evidenziato che i locali notturni "Caprice" di Oleggio e "Paon Dorè" di Stresa si ponevano come le basi logistiche della stessa e, per la loro gestione, era stata anche formalmente costituita una società tra R., C. e M.B. ("nucleo di base" intorno al quale si è avuta l’aggregazione degli altri soggetti). Esauriente deve ritenersi, al riguardo, l’esame delle chiamate in correità e delle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite.

Coerentemente è stata ritenuta sintomatica, in particolare, la intercettata conversazione intercorsa tra R. e P. R.J.H., nell’ufficio del "Paon Dorè", la notte del 18 giugno 1999 (integralmente trascritta nella sentenza di primo grado), nel corso della quale il R. evidenzia all’interlocutore l’intendimento di continuare a lavorare soltanto "con gli amici che dispongono subito di contante", che "non parlano" e dimostrano affidabilità nei pagamenti: con ciò evidenziando di avere acquisito da tempo una rete di spacciatori fidati su cui poter contare. Con riferimento, poi, alle vendite delle sostanze stupefacenti, egli parla al plurale ("la vendiamo per contanti") e si riferisce anche al cambio di valuta in moneta americana (necessario per pagare la cocaina importata) usando l’espressione "porto tre, quattro persone a ritirarle" (persone il cui reperimento era stato affidato al C. allo scopo di evitare le segnalazioni previste dalle disposizioni valutarie). Emergono pure, in quella conversazione, la affermata necessità di "mirata" programmazione degli acquisti e la indispensabilità di effettuare le comunicazioni con il sistema delle schede telefoniche "vergini" per eludere i controlli.

Secondo le ammissioni del V., egli e Ma.Ez.Ma.

(coimputato non appellante) provvedevano alla custodia ed alla vendita al dettaglio di quantitativi di cocaina, forniti con cadenza settimanale nelle zone di Arona, Castelletto, Sesto Calende e Dormelletto.

Razionalmente poi la ingente somma di 500 milioni di lire (rinvenuta in un vano posto sotto il letto in casa del R., chiuso da sportello con dispositivo telecomandato) è stata considerata disponibilità finanziaria proveniente dall’attività delittuosa organizzata ed utilizzabile per perseguire ancora le finalità associative, tenuto conto che lo stesso R. operava su normali conti correnti in relazione ai proventi delle proprie attività che non dovevano essere celate.

Quanto alle fonti di approvvigionamento, deve ricordarsi che si è formato il giudicato in ordine all’affermazione della responsabilità del R. (in concorso con il figlio G. e C.) circa l’acquisto e l’importazione di cocaina dalla Colombia e dalla Spagna (capo b della rubrica).

Risulta fornita, in conclusione, la dimostrazione di: una sistematica attività di importazione e successiva distribuzione di cocaina in Piemonte ed in Lombardia; un’azione effettiva di direzione e di raccordo posta in essere dal R. nell’organizzazione del traffico e delle modalità di pagamento della sostanza stupefacente importata; l’affidamento ad accoliti fedeli di metodiche attività di distribuzione per lo spaccio in ambiti territoriali definiti; una notevole disponibilità finanziaria alla quale poteva attingersi prontamente e senza lasciare traccia; una presenza di più armi, anche clandestine, tra le quali un fucile mitragliatore kalashnikov.

Nella sentenza impugnata viene specificato, infine – con perfetta adesione a quanto può verificarsi in concreto – che la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 10.5.2002 e divenuta irrevocabile, deve ritenersi richiamata "solo in quanto di convergente rilievo in aggiunta ai plurimi elementi di prova acquisiti" nel presente processo.

5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-05-2012, n. 7072 Disoccupazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 6 ottobre 2010, D.P.M., operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza n. 2457 pubblicata il 15 giugno 2010, con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda del 13 dicembre 2005, di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 2001, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla più recente contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Foggia, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore dei lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio. Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 nonchè il vizio di motivazione al riguardo (vizio quest’ultimo, peraltro irrilevante, riguardando l’interpretazione data alle norme di legge indicate: arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 cod. proc. civ., e segg..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.

Con il successivo art. 6, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, venne poi stabilito:

"1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con l’art. 4, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, i commi 2 e 3 del citato art. 47 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’u.c., art. 4 ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al quarto comma che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491-, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione è stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbero viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui all’art. 38, comma 1, lett. d) del recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio dell’inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-06-2012, n. 8964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da C.A., dipendente della BNL fino al 30 giugno 1998, intesa ad ottenere la differenza di indennità di anzianità e di TFR, calcolato fino all’entrata in vigore del CCNL del 1987, derivante dal diritto alla inclusione, nelle predette indennità, delle somme pari al del 4% della retribuzione, che la Banca versava sul conto di previdenza integrativa.

La Corte territoriale, affermata la natura retributiva dei contributi versati dal datore per la previdenza complementare, ne affermava la inclusione nella indennità di anzianità, maturata fino al 31 maggio 1982 e nel TFR, quanto a quest’ultimo però, fino all’entrata in vigore de CCNL del 1987.

Avverso detta sentenza la Banca Nazionale del Lavoro spa ricorre con quattro motivi.

Resiste il lavoratore con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, a cui la BNL ha risposto con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione, perchè la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nell’affermare la natura retributiva degli accantonamenti, che il fondo erogatore della pensione integrativa era dotato di personalità giuridica, mentre la giurisprudenza di legittimità cui la sentenza si era richiamata, riguardava i fondi non dotati di autonoma soggettività.

Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. in versione originaria, come sostituiti dalla L. n. 297 del 1982 si duole la ricorrente che sia stata affermata la natura retributiva degli accantonamenti effettuati presso il fondo di previdenza complementare.

Con il terzo mezzo si denunzia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.Lgs. n. 103 del 2001, art. 9 bis perchè, riconoscendo la natura retributiva degli accantonamenti, la sentenza impugnata avrebbe violato le regole che ne governano l’aspetto previdenziale, ossia il loro esonero dalla contribuzione Inps.

Con il quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 1362 e 1365 cod. civ., nonchè dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 414 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, si imputa alla sentenza erronea interpretazione delle disposizioni dello statuto del fondo di previdenza complementare.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta errata interpretazione del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito del 1987, del 1990 e del 1995, nonchè violazione dei canoni interpretativi.

Il ricorso principale va accolto con assorbimento di quello incidentale.

E’ sufficiente, per addivenire all’accoglimento del ricorso, affermare la fondatezza del secondo motivo, in cui si sostiene la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti, nonchè del terzo, concernente il regime previdenziale degli accantonamenti.

La natura previdenziale e non retributiva degli accantonamenti e quindi la loro "irriducibilità" a fungere da corrispettivo della prestazione lavorativa che ne meriti l’inclusione nelle indennità spettanti alla fine del rapporto, rende inutile esaminare anche le argomentazioni di cui al primo e quarto motivo del ricorso principale, concernenti la regolamentazione del Fondo di previdenza integrativa.

1. Recita l’art. 2120 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che, L. n. 297 del 1982, art. 5 è pur sempre in vigore per l’anzianità maturata prima del maggio 1982, a cui si aggiunge il TFR per il periodo successivo, che "L’ammontare dell’indennità è determinato … in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro". L’art. 2121 precisa ancora che l’indennità deve essere computata "calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese." Pertanto la nozione di retribuzione delineata dal queste norme ("ultima retribuzione" e "compenso") presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar di somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio per questo motivo queste indennità vengono denominate come "retribuzione differita".

2. La indennità di anzianità e il TFR, devono quindi "rispecchiare" il trattamento economico "corrisposto" durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere d’ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il rapporto di lavoro, viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicchè sarebbe incongrua la inclusione di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai goduto.

Ebbene, i versamenti effettuati dalla Banca a favore del Fondo, mai sono stati "corrisposti" ai dipendenti, nè dovevano esserlo, pena, ovviamente, la impossibilità di funzionamento del Fondo medesimo.

3. Trattandosi, ed è pacifico, di fondo di previdenza integrativa, i versamenti erano preordinati non certo all’immediato soddisfacimento del lavoratore, ma. proprio in coerenza con la loro funzione, sono stati, e dovevano essere, accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell’art. 2117 cod. civ..

Vero è infatti che ai diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria.

Questo ulteriore rapporto costituisce un indubbio beneficio per il lavoratore, il quale però non altera, nè modifica, nè si compenetra con i diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, ed in particolare, non incide sulle modalità di erogazione delle indennità ricollegate alla fine del rapporto medesimo.

4. Il beneficio, che al lavoratore apporta il rapporto di previdenza integrativa, non è costituito dai "Versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita.

La contribuzione infatti, data la funzione del Fondo, per sua natura, non può entrare nel patrimonio dei lavoratori interessati, i quali possono solo pretendere che venga versata al soggetto indicato nello Statuto. Il lavoratore non la riceve nè nel corso del rapporto, nè alla sua cessazione, essendo solo il destinatario di una aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, che si concreterà esclusivamente al maturarsi di certi requisiti e condizioni.

Il rapporto di previdenza integrativa ha certamente come necessario presupposto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma ha poi regole proprie, tra le quali quella essenziale è certamente l’obbligo del versamento, a carico del datore di una contribuzione, ed a favore non certo del lavoratore ma, necessariamente, a favore del soggetto onerato della prestazione integrativa.

Questo obbligo non può quindi "rifluire" sul rapporto di lavoro ed alterarne la fisionomia, perchè non è in nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa.

La prova evidente della autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare emerge considerando che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa, perchè non si sono verificati i requisiti prescritti, il dipendente nulla ha diritto di ricevere.

L’obbligazione che il datore assume con il sistema di previdenza integrativa, inoltre, non è "monetizzabile" direttamente nei confronti del lavoratore, a differenza di altri benefit, come il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore può scegliere o di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente.

Ed ancora, mentre questi benefit vengono erogati durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il trattamento integrativo, ossia la pensione di anzianità o di vecchiaia, o anche quella di invalidità, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

La natura previdenziale e non retributiva vale, per le considerazioni sopra espresse, qualunque sia il soggetto destinatario della contribuzione, sia che questo abbia una personalità giuridica autonoma, sia che si tratti, come accadeva talvolta per i fondi preesistenti al D.Lgs. n. 124 del 1993, di una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro.

5. Il carattere non retributivo dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa è avvalorato dal regime previdenziale che li governa.

L’annosa vicenda è nota e si può riassume come segue: sull’obbligo (invero da molti contestato), previsto dalla L. 12 aprile 1969, n. 153, art. 12 di includere nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da regolamenti, il legislatore intervenne con il D.L. n. 103 del 1991, art. 9 – bis introdotto in sede di conversione dalla L. n. 166 del 1991.

5.1. Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si stabili: a) che l’art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso che fossero escluse, dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale, le contribuzioni e somme versate o accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali; b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della legge; c) che dal primo periodo di paga successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui erano iscritti i lavoratori.

5.2. Fu sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1 del citato D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui disponeva che per i contributi versati anteriormente all’entrata in vigore di tale norma valesse il principio della soluti retentio in favore delle gestioni degli istituti ed enti previdenziali esercenti la previdenza e l’assistenza obbligatorie.

Con la sentenza n. 421 del 1995, la Corte Costituzionale, nel motivare la statuizione di accoglimento, individuò i principi costituzionali cui il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi nel disciplinare la materia.

Il Giudice delle leggi definì la norma non di interpretazione autentica, bensi innovativa "con efficacia retroattiva" e rilevò che non era la retroattività a determinarne l’illegittimità, quanto piuttosto l’aver essa stabilito per gli inadempienti l’esonero totale dal versamento dei contributi senza alcuna "contropartita", in contrasto con il principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.) coordinato con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) col quale deve integrarsi l’interpretazione dell’art. 38 Cost., comma 2.

5.3. Con tale pronuncia, chiarita dalla successiva sentenza n. 178/2000, la Corte ha affermato che, per rendere la normativa esaminata conforme alla Costituzione, sarebbe stata necessaria l’istituzione anche per il passato di una contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare ragione dell’esonero dalla contribuzione in favore della previdenza obbligatoria. In ottemperanza alla suindicata decisione, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194 hanno nuovamente disciplinato la materia. Con la prima delle citate disposizioni è stato riprodotto, privandolo della definizione di interpretazione autentica, del D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1; con la seconda è stato istituito per il passato il richiesto contributo di solidarietà.

5.4. In conclusione la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale.

5.5. Va così definitivamente stabilito che i versamenti effettuati dal datore ai fondi di previdenza complementare, quali che siano i lineamenti del Fondo – e quindi ciò vale anche per i fondi costituiti all’interno stesso del datore di lavoro, non aventi soggettività giuridica autonoma – non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà (valido a regime e riferito anche al passato ma solo per gli anni dal primo settembre 1985 al 30 giugno 1991), cosi escludendosi che questi abbiano natura retributiva.

Si badi poi che l’esonero dalla contribuzione AGO non vale solo per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 103 del 1991, ma anche anteriormente, fin dall’inizio della istituzione di detti fondi, stante il carattere retroattivo di questa disposizione. Quindi i predetti contributi hanno, ed hanno sempre avuto, natura previdenziale e non retributiva, onde è infondata la pretesa al loro inserimento nelle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Va ancora considerato che i versamenti effettuati dal datore alle forme pensionistiche complementari non concorrono neppure a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 2, lett. a).

6. E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso contrario, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 974/97 (seguita da numerose altre, cfr. da ultimo Cass. 13558/2001).

Con dette pronunzie si è fatto riferimento ad un’ampia nozione di retribuzione che consentirebbe di distinguere fra le erogazioni corrispettive in senso stretto, adeguate perciò inderogabilmente alla quantità e qualità di lavoro, e quelle con funzione previdenziale o assistenziale.

Ma la evoluzione della legislazione successiva, in specie appunto l’esonero dalla contribuzione ordinaria dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa, esonero che vale anche per il passato stante il suo carattere retroattivo, convince della necessità di superare questo orientamento, considerato anche il rilievo sempre maggiore attribuito dal legislatore alle forme integrative di previdenza, che si considerano ormai rientrare nell’alveo dell’art. 38 Cost.. Detta evoluzione, attraverso le numerose norme emanate (D.Lgs. n. 124 del 1993, e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) ha ormai marcato irreversibilmente la distinzione tra trattamenti retributivi e accreditamenti per la previdenza integrativa.

E d’altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retributiva, tale quindi da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, a somme mai erogate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, su cui non si versa la contribuzione previdenziale obbligatoria, e che non entrano neppure tra i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali.

7. Mette conto infine di segnalare la recente legislazione sul rapporto tra previdenza complementare e TFR che si compendia alla Legge Finanziaria n. 296 del 2006, articolo unico, commi 755 e 756.

Si tratta delle disposizioni che prevedono il conferimento del TFR alla previdenza complementare: all’esito della parabola sopra illustrata non sono dunque i versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel TFR, ma è quest’ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare.

Ai sensi di questa norme le quote di TFR che matureranno dal primo gennaio 1997 verranno versate presso le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Più precisamente ciò accadrà ove i lavoratori manifestino detta opzione, mentre, in mancanza di opzione, nelle aziende con meno di 50 addetti, il TFR maturando resterà come prima presso i datori di lavoro, mentre nelle aziende con almeno 50 addetti, le quote di TFR non destinate alle forme pensionistiche complementari, confluiranno nell’istituito "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.", che è un fondo a ripartizione, gestito dall’Inps per conto dello Stato.

8. In definitiva il ricorso principale va accolto con assorbimento dell’incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo, enunciandosi il principio di diritto per cui "Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano nè nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) nè nel trattamento di fine rapporto".

Il mutamento di giurisprudenza induce alla compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte appellata, dipendente della Regione Autonoma della Sardegna assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti, di cui all’art. 36 di detto D.P.G.R., e dell’acconto salario di anzianità, di cui all’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dal momento dell’assunzione, che non era stato riconosciuto dalla Amministrazione nell’assunto che gli importi stipendiali spettanti al personale regionale erano "quelli risultanti nell’art. 7, commi 1 e 2, del vigente accordo contrattuale nel testo coordinato pubblicato nel supplemento straordinario n° 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Sarda n° 38 del 19 dicembre 1997".

Il gravame è stato accolto con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto, perché la tesi dell’Amministrazione che i successivi incrementi apportati ai successivi contratti potevano essere corrisposti esclusivamente a coloro che detto salario percepivano a partire dal contratto valevole per il triennio 19851987 non poteva essere condivisa, sia perché non sorretta dalle disposizioni emanate al riguardo e sia perché avrebbe determinato una evidente disparità di trattamento a danno dei dipendenti assunti dopo la vigenza dell’accordo contrattuale 19851987.

Il T.A.R. ha quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento in favore di essa parte delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione di legge; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti, avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, erroneamente ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al richiamo di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995 e che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

Le disposizioni di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero, invero, suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché la circostanza che colleghi della parte appellata di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità.

Con memoria depositata il 18.10.2010 parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 01314 del 2008, di accoglimento del ricorso proposto dalla parte appellata in epigrafe indicata, dipendente regionale assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 e dell’acconto salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dichiarando il diritto della suddetta parte ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

2.- A sostegno del gravame è stata dedotta violazione di legge, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

La decisione impugnata sarebbe fondata su di una erronea interpretazione dell’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, nonché della norma di rinvio di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995.

In base alle sopra indicate disposizioni può affermarsi che originariamente il salario di anzianità è stato inserito come voce salariale aggiuntiva alla retribuzione tabellare in base alla applicazione di criteri di calcolo basati sulla anzianità di servizio dei dipendenti al 31.12.1986; l’ammontare di detto salario ha poi subito due variazioni in aumento, in base alla previsione che se il nuovo accordo collettivo non fosse stato stipulato entro i termini di scadenza dell’accordo che lo prevedeva, ai dipendenti sarebbe stato versato un acconto sui futuri miglioramenti a titolo di salario di anzianità.

Detto acconto, se confermato da una nuova norma del contratto collettivo, veniva conglobato nel salario, facendone aumentare l’ammontare, ma conservando una natura diversa dal salario di anzianità, che aveva la funzione di remunerare l’anzianità maturata al 31.12.1986, mentre l’acconto aveva una finalità risarcitoria del danno dipendente dalla vacanza contrattuale.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al disposto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, stabiliva che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto", nonché che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

La tesi che, poiché tutte le norme di cui agli accordi collettivi recepiti con D.P.G.R. hanno validità temporale limitata nel tempo e che avendo valore di legge non possono essere eliminate dall’ordinamento se non con abrogazione espressa o tacita a mezzo di una successiva disposizione (con applicabilità di detta disposizione sull’acconto salario di anzianità anche a coloro che erano stati assunti sotto la vigenza di un accordo diverso da quello che lo aveva istituito anche se non lo riproduce espressamente), sarebbe incompatibile con il disposto della L. R. n. 33 del 1984, che ha disciplinato il pubblico impiego alle dipendenze della Regione Sardegna in conformità alla L. n. 93 del 1983, prevedendo che gli accordi hanno efficacia limitata nel tempo di tre anni e che la disciplina contenuta negli accordi stessi conserva provvisoriamente efficacia fino all’entrata in vigore della nuova normativa.

Conseguentemente le disposizioni di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, come dimostrato dalla circostanza che quando in sede di rinnovo contrattuale il legislatore regionale ha voluto riproporre l’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti già previsto dal precedente accordo lo ha fatto espressamente.

Dalla circostanza che il D.P.G.R. n. 385 del 1995 non ha previsto autonomamente disposizioni assimilabili ai benefici concessi con detti precedenti DD.P.G.R. dovrebbe quindi dedursi che la parte appellata non aveva diritto ai benefici stessi.

Né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché (premesso che non è veritiera la circostanza che i dipendenti regionali assunti prima di essa parte e percipienti il salario di anzianità abbiano goduto nel periodo di vacanza contrattuale iniziata l’1.1.1997 di un ulteriore aumento del 5% dello stesso a titolo di acconto sui futuri miglioramenti) la circostanza che colleghi della parte ricorrente di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità. Il trattamento "peggiorativo" rispetto a quanto previsto dai precedenti accordi, dovuto al mancato riconoscimento con l’accordo di cui al D.P.G.R. n. 385 del 1995 di un beneficio economico per la vacanza contrattuale verificatasi dall’1.1.1997, avrebbe quindi prodotto i suoi effetti indifferentemente su tutti i dipendenti regionali in servizio a detta data e non ha comportato alcuna disparità di trattamento.

2.1.- Osserva il Collegio che sono fondate le censure rivolte alla sentenza impugnata, con la quale è stato ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto.

Non può invero condividersi in primo luogo la tesi fatta propria dal Giudice di prime cure che il diritto della parte appellata (assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990) all’acconto sul salario di anzianità previsto dall’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e dall’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, sussisteva perché dette disposizioni dovevano considerarsi ancora in vigore, dopo la scadenza dei periodi di validità temporale dei contratti collettivi approvati con detti DD.P.G.R., in base al contenuto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto".

Va considerato al riguardo che la attribuzione della voce retributiva in questione era disciplinata dall’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986 (che ha recepito l’accordo contrattuale 19851987), che, con riguardo all’acconto del salario di anzianità, prevedeva che "qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo apri al cinque per cento dell’iniziale livello, da considerarsi quale salario di anzianità", nonché dall’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 (di recepimento dell’accordo 19881990), che prevedeva, con riferimento all’acconto sui futuri miglioramenti, che "qualora il rinnovo del prossimo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo pari al 5% del livello tabellare, da considerarsi quale salario di anzianità".

Detti benefici erano quindi da considerarsi quali componenti del salario volte ad indennizzare i dipendenti dal mancato tempestivo adeguamento retributivo a seguito del ritardo nella stipulazione del nuovo contratto per il successivo triennio, espressamente qualificati quali acconti sui futuri miglioramenti.

Successivamente essi benefici sono entrati a far parte della retribuzione e qualificati come salario di anzianità in base all’art. 13, comma III, del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha confermato i benefici economici del salario di anzianità, disponendo che: "Il salario di anzianità previsto dalla disposizione del punto 5.3 del D.P.G. 5 dicembre 1986 n. 193 è confermato con l’incremento corrisposto a titolo di acconto, ai sensi della disposizione del punto 5.5 dello stesso D.P.G. n. 193/1986", nonché in base all’art. 7, V c., dei DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto",

La circostanza che dette disposizioni affermano che detto salario, collegato alla anzianità di servizio, era confermato non può che essere intesa nel senso che i dipendenti cui era stata riconosciuta continuavano a beneficiarne e non nel senso che il beneficio poteva essere esteso a tutti i dipendenti regionali.

Né può ritenersi che ciò comportasse disparità di trattamento perché la situazione di fatto di colleghi di pari qualifica della parte appellata, ma con maggiore anzianità, che hanno continuato a beneficiare degli acconti sui futuri miglioramenti economici per pregressi periodi di vacanza contrattuale, è sicuramente diversa da quella della suddetta parte che all’epoca non era in servizio e ha quindi minore anzianità, sicché la circostanza deve considerarsi quale non irrazionale conseguenza della diversità delle situazioni di fatto suddette; ciò considerato che in base ai DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996) a nessun dipendente è stato riconosciuto un beneficio economico simile a quello riconosciuto con i precedenti accordi contrattuali per un futuro eventuale periodo di vacanza contrattuale.

Neppure condivide il Collegio la tesi del T.A.R. che il riconoscimento del diritto al beneficio in questione a partire dalla data di ingresso in servizio e limitatamente all’acconto ascrivibile al ritardo nella stipulazione del contratto di lavoro per il periodo di pertinenza sarebbe conforme al principio generale sulla successione delle leggi nel tempo (perché le disposizioni sull’acconto salario di anzianità in questione avrebbero natura normativa derivante dal fatto che il contratto è stato approvato con D.P.G.R., con la conseguenza che la loro eliminazione poteva avvenire unicamente per effetto di una abrogazione espressa o implicita da parte di una successiva disposizione capace di incidere su di essa).

Tale tesi è da considerare infatti, come condivisibilmente dedotto con l’atto di appello, incompatibile con l’art. 4 della L. R. Sardegna n. 33 del 1984, di disciplina del pubblico impiego (sulla base dei principi generali di cui alla legge quadro nazionale sul pubblico impiego n. 93 del 1983), che, nel prevedere che gli accordi contrattuali di norma hanno durata triennale e che la disciplina in essi contenuti conserva provvisoriamente efficacia fino alla entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva, ha quindi espressamente previsto e stabilito la efficacia triennale degli accordi stessi, sicché non era necessaria la loro abrogazione espressa o tacita in sede di stipulazione di un nuovo accordo per far venir meno i loro effetti, a prescindere dalla loro natura normativa.

In conclusione le considerazioni che precedono comportano che non spettano, alla parte appellata, gli incrementi tabellari a suo tempo previsti dai vecchi contratti cui prima si è fatto cenno con riferimento a pregressi periodi di vacanza contrattuale, trattandosi di periodi antecedenti alla sua immissione in ruolo e che avevano lo scopo di indennizzare coloro che erano in servizio a quell’epoca, del tardivo rinnovo del contratto; tali benefici non possono, pertanto, essere applicati a coloro che non hanno subito alcun danno dalla ritardata stipula del contratto.

Si tratta, in sostanza, di un assegno "ad personam" attribuito ad una certa data e confermato, nei suoi incrementi, per un periodo di tempo limitato dai contratti successivi e del quale non è stata prevista l’estensione ai dipendenti che, all’epoca, non erano in servizio (Consiglio Stato Sezione V, 18 agosto 2010, n. 5800).

3.- L’appello deve essere quindi accolto e deve essere conseguentemente respinta la domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto di cui trattasi e di condanna della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, formulata con il ricorso di primo grado.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. della Sardegna dalla parte appellata.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
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