Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 05-04-2013, n. 15860

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. A seguito di annullamento, ad opera della Corte di Cassazione, di una precedente ordinanza di rigetto, il Tribunale di sorveglianza di Roma è stato nuovamente investito, quale giudice di rinvio, dell’istanza di riabilitazione proposta da G.G. con riferimento alla condanna inflittagli dalla locale Corte d’Appello, in data 18 gennaio 1979, per i delitti di rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale, violazioni in materia di armi.

1.1. La sentenza di annullamento aveva rimproverato al giudice di merito di avere riversato sul richiedente la riabilitazione l’onere di provare l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato e l’intervenuta concessione della liberazione condizionale: il che contrastava col principio secondo cui al soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole incombe soltanto un onere di allegazione. D’altra parte il G. aveva dato prova di aver contattato le persone offese dai delitti di rapina e di furto;

inoltre era stato accertato l’avvenuto pagamento delle spese di giustizia e della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; era stata acquista la prova del provvedimento di concessione della liberazione condizionale; era ben possibile che nessun danno patrimoniale o morale fosse derivato ai soggetti passivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ingiustificato era anche il rilievo del Tribunale riguardante le "scarne informazioni" di carabinieri e polizia, che comunque non contenevano note negative.

2. Il giudice di rinvio, acquisito il provvedimento di concessione della liberazione condizionale, con ordinanza in data 25 maggio 2012 ha nuovamente rigettato l’istanza di riabilitazione.

Nella motivazione ha osservato che il provvedimento acquisito dava atto che non si era potuto accertare l’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’istante, e neanche l’impossibilità di adempiere;

ha considerato, altresì, che il risarcimento effettuato da un coimputato non poteva spiegare riflessi favorevoli al G., in quanto la riabilitazione presuppone la prova che il condannato si sia attivato per eliminare le conseguenze dannose del reato; ha rilevato, infine, che le persone offese dal reato di rapina aggravata non avevano ricevuto alcun risarcimento, mentre non era documentata un’offerta formulata a tal fine dal condannato.

3. Ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il G., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta che il giudice di rinvio non si sia conformato alle prescrizioni dettate dalla sentenza di annullamento e sia incorso in illogicità della motivazione. Ad illustrazione della doglianza osserva che, già in primo grado, egli aveva dato prova di aver contattato le persone offese dai reati di furto e di rapina; che le condizioni prescritte per la liberazione condizionale, da lui ottenuta medio tempore come accertato, sono le stesse richieste per la riabilitazione; che il risarcimento del danno effettuato dal coimputato non può non giovare al deducente, stante la solidarietà dell’obbligazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza, invero, si è attenuto alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento soltanto nella parte in cui questa lo richiamava al dovere di accertare il fondamento delle allegazioni di parte attraverso l’acquisizione del provvedimento che aveva concesso al G. la liberazione condizionale, anzichè addossare al richiedente un onere probatorio che non gli competeva; ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze che, pure, erano chiaramente scandite nella pronuncia rescindente là dove si ricordava che la liberazione condizionale ha fra i suoi presupposti l’adempimento delle obbligazioni civili, al pari della riabilitazione.

1.2. Secondo il giudice di rinvio l’acquisita ordinanza della Corte d’Appello di Roma, dando atto della mancanza di prova circa la possibilità per il G. di provvedere al risarcimento dei danni, del resto già effettuato da un coimputato, conterrebbe in sè la dimostrazione di uno stato di incertezza in ordine all’impossibilità di adempiere. Ma nel ragionamento si annida un’evidente aporia, che consiste nel non considerare che il già avvenuto risarcimento da parte del correo è di per sè impeditivo di un rinnovato adempimento da parte dell’odierno ricorrente, stante la solidarietà dell’obbligazione dal lato passivo, che determina l’estinzione, per tutti, del debito soddisfatto da un solo condebitore solidale; nè mostra il Tribunale, così argomentando, di tenere nel debito conto il fatto, già valorizzato nella sentenza di annullamento, che il G. avesse dato prova di aver contattato le persone offese dei delitti di rapina e di furto: il che doveva essere valutato ai fini di verificare se il condannato si fosse attivato per eliminare le conseguenze dannose del reato, alla stregua di un principio giurisprudenziale ricordato nella stessa ordinanza impugnata.

1.3. Sotto il profilo da ultimo esaminato, l’affermazione secondo cui l’istante non avrebbe documentato di aver formulato alcuna concreta offerta risarcito ria alle persone offese dal reato di rapina aggravata ( P. e L.) si pone apparentemente in inammissibile contrasto con un presupposto fattuale della pronuncia di annullamento, che per l’appunto emerge dalla motivazione di quel deliberato ove si rileva che "il ricorrente ha dato prova di aver contattato le persone offese dei delitti di rapina e di furto": onde il Tribunale avrebbe dovuto meglio chiarire le ragioni per cui le prove documentali fornite dal G., già positivamente vagliate nella fase procedimentale pregressa, non possono a suo avviso considerarsi idonee per il fine dianzi indicato.

2. L’ordinanza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44347

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 11/3/2013 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna pronunciava, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere nei confronti di: 1) xxx Soc. Coop. in persona del legale rappresentante C.M. nato a (OMISSIS) per l’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, comma 1, con riferimento al reato di cui all’art. 640 bis c.p.. 2) xxx Soc. Coop. Agricola in persona del legale rappresentante D.P.S. nato a (OMISSIS) per gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 29 e 30 comma 1 in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, in relazione al reato di cui all’art. 640 bis c.p., per essere gli illeciti estinti per prescrizione.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione della legge penale nonchè o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22. Evidenzia, al riguardo, che il giudice è incorso nell’errore che la contestazione si riferisse esclusivamente alla truffa commessa per l’ottenimento del contributo di Euro 1.000.000,00 dalla Regione consumata in data 9/10/2006 e non anche all’ulteriore episodio, legato al primo dal vincolo della continuazione, consumato in data (OMISSIS); e rappresenta al riguardo che il capo d’imputazione faceva proprio riferimento ad una condotta consumata alle date del (OMISSIS) e (OMISSIS).
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come correttamente argomentato dal P.M. ricorrente il Giudice, nel dichiarare la prescrizione degli illeciti amministrativi contestati alle due società cooperative ha valutato esclusivamente la responsabilità amministrative dei suddetti enti con riferimento alla truffa commessa per l’ottenimento del contributo di Euro 1.000.000 dalla Regione, reato venuto a consumazione in data 9/10/2006, omettendo di prendere in considerazione che dal capo di imputazione si faceva riferimento a condotte commesse alle date del (OMISSIS). E quanto a questa seconda data, dalla lettura del capo di imputazione a) relativo alla truffa aggravata, richiamato espressamente nella contestazione della violazione amministrativa, si evince chiaramente che il P.M. aveva contestato due distinti episodi di truffa con eventi differenti: il primo, appunto, era quello relativo alla liquidazione del contributo di Euro 1.000.000,00 conseguito fraudolentemente dalla xxx Soc. Coop consumato in data (OMISSIS) ed in relazione al quale, correttamente, il giudice dichiarava la prescrizione dell’illecito amministrativo contestato;
ed un secondo episodio, analiticamente descritto nella richiamata imputazione di cui al capo a), avente ad oggetto lo svincolo della garanzia fideiussoria rilasciata, ugualmente in modo fraudolento, in relazione al medesimo contributo, reato questo consumatosi in data 29/2/2008 ed in relazione al quale non era maturato il termine di prescrizione del corrispondente illecito amministrativo.
Certo sulla base della descritta prospettazione accusatoria il Giudice avrebbe potuto operare le valutazioni di propria competenza, precluse in sede di legittimità, ritenendo essersi trattato di un fatto unico, costituendo il secondo episodio relativo allo svincolo della fideiussione un post factum non punibile o, in alternativa, ravvisando l’ipotesi del reato continuato come ipotizzato dal P.M. Ma ciò dalla lettura della sentenza impugnata non risulta essere stato effettuato e, pertanto, si impone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame sullo specifico punto relativo agli illeciti amministrativi ascritti alle due società connessi con il reato di cui all’art. 640 bis c.p., consumato in (OMISSIS) in seguito allo svincolo della fideiussione rilasciata dalla compagnia assicuratrice per conto della xxx Soc. Coop. a copertura dell’intero contributo erogato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’illecito amministrativo correlato al reato ex art. 640 bis c.p., consumato il (OMISSIS) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22080 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

In data 16.3.2002 il Dott. M.M. assumeva le funzioni di Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, dichiarando – come prescritto dall’art.7, lett.f del D.Lgs 31.12.1992 n.545 – che avrebbe stabilito la sua residenza nella predetta Regione.

Ciò però non avveniva.

Oltre due anni dopo, con nota circolare prot. 11802/2004/CDP del 30.9.2004 il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria invitava tutti i Magistrati Tributari che non avessero sanato la propria posizione residenziale, a provvedere entro tre mesi.

Poiché a distanza di oltre tre anni dalla presa di possesso delle funzioni e non ostante il sollecito sopra richiamato, il Dott. M.M. non ottemperava all’obbligo di assumere la propria residenza nella Regione Lombardia, con delibera n.50 del 16.6.2005 il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avviava il procedimento volto alla pronuncia della sua decadenza dall’incarico.

Nel corso del procedimento il Dott. M.M. ha formulato le proprie difese, sia in forma scritta che mediante osservazioni orali.

Al termine del procedimento, con la delibera impugnata (n.63 del 21.3.2006), il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha pronunciato la decadenza del Dott. M.M. dalla carica di Giudice Tributario, e la sua immediata esclusione dai Collegi giudicanti.

Con il ricorso in esame l’interessato la ha impugnata e ne chiede l’annullamento, per le conseguenti statuizioni reintegratorie e con vittoria di spese, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.7, lett.f, e 12 del D.Lgs. n.545 del 1992 e dell’art.1 della L. n.241 del 1990, nonché incompetenza ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ordinanza n.7040 del 21.12.2006 la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avanzata dal ricorrente, è stata respinta.

In pendenza del giudizio, il Ministro dell’Economia ha adottato il definitivo provvedimento di decadenza.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente lo ha impugnato, riproponendo i medesimi motivi sui quali si basa la precedente impugnativa.

Nell’ulteriore corso del giudizio le parti hanno presentato ulteriori scritti difensivi.

Infine, all’udienza del 26.5.2010, uditi conclusivamente i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Con l’unico articolato mezzo di gravame del ricorso principale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.7, lett.f, e 12 del D.Lgs. n.545 del 1992 e dell’art.1 della L. n.241 del 1990, nonché incompetenza ed eccesso di potere sotto svariati profili, deducendo:

che la normativa citata non obbliga il magistrato a trasferirsi, ma (lo obbliga) semplicemente a "dichiarare" la sua intenzione di farlo; e che, comunque, non prescrive alcun termine – e men che mai perentorio – per l’adempimento;

che, pertanto, "la risoluzione n.11 del 1997 e la successiva nota prot. 11802 del 30 settembre 2004, con le quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha fissato in tre mesi prima e sei mesi dopo i termini per l’assunzione della residenza dei giudici tributari… (omissis)… si pongono in aperta violazione delle norme innanzi indicate";

che, in ogni caso, il predetto Organo non aveva il potere, né la competenza, di regolamentare l’assunzione della residenza dei Magistrati;

che i termini per l’assunzione della residenza (tre e sei mesi) sono incongrui ed ingiustificati;

che il ricorrente ha dimostrato di svolgere il suo lavoro senza ritardo pur non risiedendo nella Regione ove ha sede la Commissione Tributaria presso cui svolgeva servizio;

che erroneamente il Consiglio di Presidenza ha assunto che il ricorrente non fosse disponibile a spostare la sua residenza nella Regione ove ha sede la Commissione Tributaria presso cui svolgeva servizio;

che il provvedimento definitivo avrebbe dovuto essere adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Nessuno dei profili di doglianza merita condivisione.

1.1. Con il primo profilo di doglianza il ricorrente deduce che la normativa sopra citata non obbliga il magistrato a trasferirsi, ma (lo obbliga) semplicemente a "dichiarare" la sua intenzione di farlo; e che, comunque, non prescrive alcun termine – e men che mai perentorio – per l’adempimento.

L’argomentazione si appalesa inconsistente.

Nella fattispecie in esame è evidente che l’intenzione di conformarsi alla prescrizione deve poi trovare compiuta attuazione, non potendo restare a livello puramente congetturale e/o virtuale.

Diversamente opinando, dovrebbe giungersi alla conclusione – invero assurda – che il Magistrato sia facultato a restare, in buona sostanza, sciolto dal precetto normativo.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la norma in esame (l’art.7, lett.f, e 12 del D.Lgs. n.545 del 1992) introdurrebbe non già una vera e propria prescrizione, ma una sorta di "consiglio a carattere deontologico" volto ad innescare un obbligo esclusivamente morale e giuridicamente incoercibile.

Senonchè, tale tesi è insostenibile.

Per averne conferma è sufficiente osservare che la prescrizione in questione è stata inserita fra quelle volte a stabilire i "requisiti" (e cioè gli elementi essenziali) per l’assunzione e per la conservazione della carica, il che è di per sé sufficiente ad escludere in radice che con essa il Legislatore abbia inteso introdurre una mera facoltà (o un obbligo derogabile per semplice decisione della parte onerata).

1.2. Dalla infondatezza del primo profilo di doglianza consegue automaticamente la infondatezza del secondo.

Posto, infatti, che con l’art.7 del D.Lgs. 31.12.1992 n.545 il Legislatore non si è limitato a dare un semplice "suggerimento etico" a contenuto deontologico, ma ha introdotto una vera e propria norma giuridica (come tale precettiva e sanzionabile), ne consegue che l’Organo di autogoverno e di disciplina dei Giudici Tributari aveva il potere di (e bene ha fatto ad) esercitare la vigilanza sull’adempimento, da parte dei singoli Magistrati, dell’obbligo da essa scaturente.

1.3. Il terzo profilo di doglianza, secondo cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non avrebbe il potere di regolamentare l’assunzione della residenza dei Magistrati Tributari non merita di essere condiviso.

Il potere regolamentare in questione è connaturato alla funzione istituzionale che l’Organo di autogoverno dei Giudici Tributari è chiamato a svolgere.

Appare evidente, inoltre, che nella fattispecie, il predetto Organo non ha fatto altro che attuare (o concorrere ad attuare, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza) una norma di legge, conformando ad essa – com’è corretto – la sua condotta.

1.4. Con il quarto profilo di doglianza il ricorrente deduce che i termini per l’assunzione della residenza (tre e sei mesi), stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sarebbero incongrui ed ingiustificati

Ma a ben guardare è la stessa doglianza a peccare di genericità, posto che il ricorrente non spiega la ragione dell’assunto.

Considerato che un termine andava pur fissato, non sembra affatto che quelli fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria siano eccessivamente rigorosi e talmente "stretti" da rendere impossibile l’adempimento dell’onere ad essi connesso.

D’altro canto il ricorrente ha avuto a disposizione un tempo ben più lungo (oltre due anni se si tiene conto del primo sollecito) che non gli è stato comunque sufficiente. Il che dimostra che qualsiasi termine può essere considerato incongruo (o eccessivamente rigido) da chi non abbia intenzione di utilizzare il tempo concesso (per adempiere alla prescrizione).

1.5. Con il quinto profilo di doglianza il ricorrente deduce di aver svolto il suo lavoro senza ritardo pur non risiedendo nella Regione ove ha sede la Commissione Tributaria presso cui svolgeva servizio.

L’osservazione è irrilevante.

La norma in questione è congegnata come prescrizione introduttiva di un c.d. "illecito di mera condotta" e cioè di un illecito che si perfeziona con la semplice violazione del precetto, a prescindere dal danno effettivamente prodotto (e dunque in considerazione del solo pericolo che esso possa verificarsi).

1.6. Con il sesto motivo di gravame il ricorrente deduce che il Consiglio di Presidenza avrebbe assunto erroneamente che egli non era disponibile a spostare la sua residenza.

La doglianza appare inconsistente.

Per oltre tre anni il ricorrente non ha spostato la sua residenza, non ostante la prescrizione della norma e l’invito ad adempiere.

E poiché, come già osservato, la mera disponibilità – predicata, ma non attuata – ad adempiere non poteva (e non può) essere equiparata ad adempimento, l’intera argomentazione si appalesa comunque irrilevante.

1.7. Con il settimo profilo di doglianza, il ricorrente deduce che il provvedimento definitivo avrebbe dovuto essere adottato dal competente Ministro.

Nella parte relativa a tale doglianza, la domanda giudiziale appare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ed infatti, pendente judicio è sopravvenuto il definitivo provvedimento di decadenza, adottato dal Ministro dell’Economa e delle Finanze, provvedimento che il ricorrente ha impugnato con il ricorso per motivi aggiunti del quale si passa a trattare.

2. Con motivi aggiunti ritualmente notificati il ricorrente ha impugnato anche il sopravvenuto provvedimento con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha definitivamente confermato e decretato la sua decadenza dalle funzioni di Giudice Tributario.

Nel ricorso per motivi aggiunti il provvedimento ministeriale viene censurato per i medesimi motivi sui quali si fonda il ricorso principale.

Non resta pertanto che rinviare ai precedenti capi ed alle osservazioni in essi svolte.

3. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso in epigrafe va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura e secondo le modalità indicate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. I 03-02-2006, n. 2417ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – T.U. immigrazione – Permesso di soggiorno – Rilascio o rinnovo

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Svolgimento del processo

Il 18/11/2002 il Prefetto di Pescara disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino algerino K.O. per non essere in possesso di titolo per rimanere in Italia per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante il TAR Abruzzo sezione distaccata di Pescara, avesse dichiarato irricevibile l’impugnazione del K. In quanto tardiva.

Osservava il Tribunale che il mancato rinnovo del permesso di soggiorno si fondava sulla mancata disponibilità da parte del K. Di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento.

Peraltro al momento in cui era stato pronunciato oil decreto l’opponente risultava assunto a tempo indeterminato a far tempo dal 15/7/2002 e dunque da circa quattro mesi presso una ditta di Torre dei Passeri quale operaio comune.

Ad avviso del Tribunale la disciplina vigente (artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5 D.lgs. 286/98) nel prevedere che all’atto dell’ingresso in Italia o al momento del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero debba dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza, si riferiva ad un requisito avente carattere di attualità.

Non era pertanto rilevante che il K. Non avesse dimostrato il possesso di redditi per l’anno 2001.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Pescara con un unico motivo.

Il K. Non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il Prefetto di Pescara deduce violazione degli artt. 13, comma 2, 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, D.Lgs. 286/98 e difetto di motivazione.

l’art. 5 del D.lgs. 286/98 prevede che il permesso di soggiorno debba essere rifiutato quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l’ingresso in Italia, tra cui anche la disponibilità di mezzi di sussistenza.

Lo stesso principio è affermato anche dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/98.

Ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo l’ingresso in Italia dello straniero è subordinato al visto del Consolato Italiano presso lo Stato di origine, previa esibizione dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della Questura competente.

Nel caso del K. questi, entrato irregolarmente in Italia, aveva beneficiato della sanatoria di cui al DPCM 16/10/1998, che era subordinata alla dimostrazione della possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Egli peraltro aveva poi lavorato soltanto per quattro mesi, non dimostrando per tutto il 2001 e per buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro subordinato.

Il ricorso non è fondato.

Va premesso che in questo caso non viene in esame, perchè non è oggetto dei motivi di ricorso, la questione dei limiti del potere del giudice ordinario in sede di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero, ed in particolare se il Tribunale potesse sindacare nel merito il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno al fine di stabilire l’illegittimità del decreto di espulsione.

Il Tribunale di Pescara ha ritenuto di disapplicare il provvedimento di diniego dal permesso di soggiorno ed ha conseguentemente affermato l’illegittimità del provvedimento di espulsione, perché il K., pur risultando privo di adeguati mezzi di sussistenza per l’anno 2001, all’atto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, era invece titolare di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 15/7/2002 (il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato scadeva il 18/9/2002).

l’Amministrazione ricorrente osserva in senso contrario che non è sufficiente il possesso attuale di un reddito di lavoro, requisito che deve invece sussistere sin dal momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, perché la ratio della disciplina dettata dagli artt. 4, comma 3 e 5 del D.Lgs. 286/98, è di impedire l’ingresso o la permanenza in Italia a soggetti privi di adeguati mezzi di sussistenza, che potrebbero pertanto essere dediti a traffici delittuosi o ad attività illecite in generale.

Osserva la Corte che ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98 il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo l’ingresso in Italia è consentito allo straniero che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

Dal complesso di queste disposizioni risulta evidente che la disponibilità di mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo.

Il legislatore ha tuttavia previsto che si debba tener conto dei nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98).

Di conseguenza la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso, ma al momento in cui l’Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi.

In altri termini occorre fare riferimento non alla situazione pregressa dello strani0ero, ma alle sue condizioni attuali.

Era pertanto illegittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno in favore del K., nel momento in cui questi aveva potuto dimostrare di svolgere una regolare attività lavorativa, sia pur riferita al 2002 e non al 2001, vale a dire all’anno in cui era stata presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato esime dalla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.