Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-01-2011, n. 696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15 aprile 2009, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando sulla richiesta del P.M. di decreto penale di condanna a carico di D.A. per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2, dichiarava non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In particolare, il giudicante riteneva che la condotta contestata all’imputato, consistita nel circolare, quale proprietario e custode, con un veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, configurasse il solo illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 213 e non il reato di cui all’art. 334 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui occorre tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 15 e 334 cod. pen., L. n. 689 del 1981, art. 9, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

L’Ufficio ricorrente richiama l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, decisamente schierato nel senso di escludere qualsiasi relazione di specialità tra art. 334 cod. pen. e art. 213 C.d.S., comma 4 e di riconoscere di conseguenza che la condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integri anche il delitto previsto dalla prima delle due disposizioni citate e non solo l’illecito amministrativo configurato dalla seconda, realizzando un ipotesi di concorso formale eterogeneo tra illeciti e non di concorso apparente di norme.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, con sentenza deliberata all’udienza del 28 ottobre 2010, nel procedimento n. 10939/10, accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 cod. pen. alla fattispecie di mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione, va preso atto di tale autorevole insegnamento, cui consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5076 Imposta reddito persone fisiche

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Svolgimento del processo

Il 22 maggio 2006 la commissione tributaria regionale di Roma ha rigettato l’appello di F.R. nei confronti dell’agenzia delle entrate, confermando l’accertamento notificato il 22 giugno 2000 (IRPEF 93). Ha motivato la decisione ritenendo che, nell’ambito di una s.r.l. a ristretta base sociale, quale era pacificamente la fallita soc. Fema Costruzioni, operava la presunzione di percezione di utili da parte dei soci, tenuto conto anche dell’assenza di scritture contabili obbligatorie e di redditi per l’esercizio 1993, a fronte di redditi d’impresa accertati per l’esercizio 1992. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il contribuente; l’avvocatura erariale si è costituita ai fini dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

A. Con il primo motivo (e relativo quesito), il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. Fall., art. 42, dubitando che sia legittimo, senza le risultanze di apposita indagine penale, presupporre che gli ex soci della società, fallita in data 23 luglio 1993, abbiano prelevato denaro o altre utilità dalla massa. Il motivo non è fondato.

B. In primo luogo, va ribadito il principio di diritto secondo cui:

"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nè la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando nè accantonati nè investiti, siano stati distribuiti ai soci" (Cassazione civile sez. trib., 24 luglio 2009, n. 17358 – D&G 2009).

C. Si aggiunga che trattandosi di accertamento nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, la disponibilità delle scritture contabili e dei beni del soggetto fallito da parte della curatela ( L. Fall., ex artt. 88 e 42) giustifica, ad esempio, la richiesta da parte dell’Ufficio finanziario di notizie al curatore fallimentare, ma resta fermo che il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria per il periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data di dichiarazione del fallimento è e rimane la parte fallita, e non il curatore del fallimento (Cass. 8594/1993), tenuto – per quanto qui rileva – all’adempimento degli obblighi di dichiarazione ( D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 10, applicabile ratione temporis; cfr. D.P.R. n. 917 del 1986, art. 125 e D.P.R. n. 597 del 1973, art. 73) (Cassazione civile sez. trib., 27 novembre 2002, n. 16793 – Fallimento 2003, 638).

D. Quindi, mentre il curatore fallimentare deve presentare dichiarazione per il reddito d’impresa relativo a tutti gli anni ricompresi nell’intera procedura, resta fuori dalle attribuzioni della curatela ciò che riguarda la disponibilità di cespiti non compresi nel fallimento (Cassazione civile sez. trib., 20 settembre 2006, n. 20391 – Giust. civ. Mass. 2006, 10), ivi compresi gli eventuali utili extracontabili ripartiti e le responsabilità fiscali come sopra delineate.

E. Dunque, la censura del ricorrente non coglie nel segno quando invoca a discarico la L. Fall., art. 42, sia perchè immotivamente disconosce la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, sia perchè trascura la ripartizione legale degli obblighi fiscali.

F. Infine, va osservato che l’amministrazione può accertare il tributo evaso nei confronti del soggetto passivo del rapporto tributario, senza che occorra il previo accertamento di eventuali responsabilità penali Cass. 13694/2006, in generale.

G. Con il secondo motivo (e relativo quesito), il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 7 e 45 ( T.U.I.R.), asserendo che i redditi sottosti a tassazione erano stati "sicuramente non percepiti nell’anno solare accertato, ma in ipotesi percepiti nell’anno precedente".

H. Anche questa censura non coglie nel segno. Dalla lettura della sentenza impugnata si comprende che gli utili extracontabili recuperati a tassazione erano relativi all’esercizio 1993, nel corso del quale si era verificato il fallimento della società (luglio 1993). Come si è detto, nelle società di capitali a ristretta base sociale, una volta accertato maggior reddito, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

Essa, infatti, non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cassazione civile sez. trib., 22 aprile 2009, n. 9519 – Giust. civ. Mass. 2009, 4, 660).

I. Nè, occorre che l’accertamento degli utili extracontabili in capo alla società sia definitivo, stante l’indipendenza del giudizio relativo all’accertamento del reddito del socio (Cassazione civile sez. trib., 11 novembre 2003, n. 16885 – D&G, 2003, 44, 107);

definitività che, in ogni caso, ricorre nella specie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (pag. 4).

J. Restava salva, per il socio, la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi erano stati accantonati o reinvestiti, ma nulla di ciò è stato addotto in ricorso o emerge dalla sentenza impugnata.

K. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato con condanna del ricorrente alle ulteriori spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo a favore della sola agenzia delle entrate.

L. Va, infatti, rilevata la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado, non è stato evocato in cassazione dal ricorrente ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. L’intervento ministeriale va, dunque, dichiarato inammissibile; esso non ha inciso concretamente sul presente giudizio di legittimità e dunque le relative spese possono essere compensate tra le parti interessate.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle ulteriori spese del presente giudizio di legittimità, liquidate a favore dell’agenzia delle entrate in Euro 1200,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara inammissibile l’intervento ministeriale e compensa le spese.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 18-02-2011, n. 6223 falsità

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ratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il D., tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, emessa dalla Corte di Appelli de L’Aquila, di inammissibilità, per genericità dei motivi, dell’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Lanciano.

2. – Il ricorrente precisa che nella specie l’impugnazione non era generica in quanto la richiesta di riduzione della pena era basata sulla condizione di tossicodipendenza di esso D..

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte legittimamente ha ritenuto del tutto generici i motivi di impugnazione per avere il D. dedotto solo lo stato di tossicodipendenza, che era ininfluente per i reati per i quali era stato condannato – truffa e falso- senza specificare come tale stato avrebbe influito nella commissione dei delitti.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-02-2011, n. 1772 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 14 febbraio 2009, l’istante chiedeva l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del 22 settembre 2003 emesso dal Giudice di Pace di Roma, con cui veniva condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 506,64, oltre interessi e spese del procedimento, che liquidava in Euro 164,33 oltre spese successive.

L’amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio, ha prodotto tardivamente taluni documenti.

Altra documentazione è stata esibita direttamente dal Ministero della Salute.

Peraltro il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

L’atto di rinuncia risulta tuttavia irrituale, non essendo sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente.

Poiché dall’atto stesso si evince comunque che l’istante non ha più intenzione di proseguire nella controversia, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono comunque ragioni per dichiarare irripetibili le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Dichiara irripetibili le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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