Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 19774

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bergamo ricorrono avverso il provvedimento del giudice di pace di Bergamo del 18 marzo 2009 con il quale è stato annullato il decreto di espulsione emesso il 3 novembre 2008 emesso dal Prefetto di Bergamo nei confronti del cittadino albanese P.E. perchè l’opposizione sarebbe tempestiva in quanto il termine di sessanta giorni dovrebbe decorrere dalla data del provvedimento di convalida e non da quello della notifica del decreto di espulsione e l’unico precedente penale esistente a carico dello straniero è un decreto penale di condanna per guida in stato d’ebbrezza e pertanto non sussisterebbero le condizioni che giustificano l’espulsione.

Il P. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno perchè proposto da organo statuale non legittimato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13 bis (T.U. immigrazione), introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 4, che attribuisce al Prefetto l’esclusiva legittimazione processuale a contraddire l’opposizione dello straniero anche con riferimento al giudizio di cassazione.

2. Il primo motivo con il quale si censura l’affermazione secondo la quale l’impugnazione del decreto di espulsione sarebbe tempestiva decorrendo il termine per proporla dalla data della convalida e non da quella del provvedimento di espulsione è infondato.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, nel testo risultante dalle successive modificazione e applicabile ratione temporis, prevede che avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Nella specie tale data è quella del 3 novembre 2008 che coincide con quella della notifica del decreto stesso, pertanto, il ricorso, presentato il 5 gennaio 2009 è intempestivo perchè il termine di sessanta giorni scadeva il 2 gennaio 2009.

Assorbito il secondo motivo che attiene al merito del provvedimento impugnato, lo stesso deve essere cassato senza rinvio.

Le spese possono essere compensate attesa la parziale soccombenza.
P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Interno e accoglie il ricorso del Pretetto di Bergamo; cassa il provvedimento impugnato. Condanna il P. al pagamento delle spese con Euro 910,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22752 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.E. avverso la sentenza in data 16 novembre 2009 con la quale, ex art. 444 c.p.p. gli è stata applicata dal Tribunale di Tivoli la pena concordata ed altresì gli è stata inflitta la condanna alla rifusione delle spese della parte civile.

Oggetto del ricorso è per l’appunto, la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, limitatamente alla parte in cui risulta liquidato il compenso per il consulente della stessa parte civile, nella misura oltretutto non indicata con il conforto di un riscontro documentale.

Deduce la falsa applicazione degli artt. 153 disp. att. c.p.p. e dell’art. 541 c.p.p..

Alla parte civile spetta il rimborso delle spese processuali e non quelle sostenute per ottenere una consulenza di parte, dovendo, queste ultime, essere annoverata nell’ambito del danno patrimoniale da far valere, nella specie, in sede civile.

In subordine la parte ricorrente chiede che il capo della sentenza sia annullato perchè il giudice ha provveduto in assenza di prova del pagamento al consulente o quantomeno della assunzione della relativa obbligazione.

Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Non vi è dubbio che le spese sostenute dalla parte civile per la consulenza tecnica di parte sono liquidabili come tali, analogamente a quelle sostenute per la difesa, posto che lo stesso art. 87 c.p.c. prevede che la parte possa farsi assistere sia dall’avvocato che dal consulente tecnico.

La giurisprudenza civile della Cassazione, d’altra parte, non ha mai dubitato della liquidabilità del compenso del consulente a titolo di spesa sostenuta dalla parte non soccombente, limitandosi ad osservare che la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 25/03/2003 (Rv.

561381). E’ interdetto, in altri termini, al giudice provvedere solo in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa (Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006 (Rv. 586818).

Ha infatti osservato il supremo Collegio che non sarebbe possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese "eventuali" di consulenza di parte poichè, in mancanza di prova documentale dell’esborso sostenuto dalla parte vittoriosa e nella impossibilità di controllare la congruità della somma esposta nella nota delle spese depositata in atti, non è ipotizzabile una condanna al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della consulenza di parte, che debbono perciò ritenersi destituite di prova.

Nel caso di specie vi è, però, in sentenza, il solo riferimento alla richiesta della parte civile relativa alle spese sostenute per consulenza, mentre non è chiarito – anche ai fini dell’apprezzamento della congruità – quale sia il fondamento documentale dell’eventuale esborso effettivo in favore del consulente: prova che deve consistere, oltretutto, non in un mero progetto unilaterale di parcella ma quantomeno in un progetto approvato dalla parte interessata con conseguente assunzione della relativa obbligazione.

Il giudice, in sede di rinvio, ferma la statuizione sul patteggiamento della pena, dovrà procedere ad adeguata motivazione con riferimento alla sola statuizione relativa alle spese di parte civile, attenendosi al principio di diritto enunciato.

La nota spese presentata per il procedimento dinanzi a questa Corte è devoluta alla fase del merito.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, con rinvio al Tribunale di Tivoli per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22959 Consulenza tecnica

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Svolgimento del processo

Il Dott. F.B. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento di liquidazione di competenze a lui spettanti quale CTU nella procedura fallimentare della Basket Viola spa, provvedimento emesso in data 29.11.2005, a seguito di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dal Tribunale di Reggio C. in composizione monocratica. Il predetto giudice, in accoglimento dell’opposizione in questione, ed in riforma del decreto di liquidazione impugnato, dichiarava che la consulenza svolta dal Dott. F. era qualificabile come consulenza tecnica in materia contabile da liquidarsi, quindi, non con il criterio degli onorari a tempo (a vacazioni, come in precedenza ritenuto), ma secondo i parametri prescritti dal D.M. 30 maggio 2002, art. 2 (onorario a percentuale), con riferimento però alla somma dovuta a titolo degli interessi calcolati dal perito e non in base all’intera somma rappresentata dal mutuo bancario oggetto della vertenza; il tribunale inoltre non riteneva dovuta la richiesta maggiorazione di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 51, pertinente a prestazioni di eccezionale importanza e complessità, ritenendo che la prestazione resa dall’ausiliare non aveva le predette connotazioni ed inoltre che tale valutazione fosse correlata solo alla determinazione dell’onorario a tempo.

Il ricorso per cassazione si basa su 2 mezzi; resiste con controricorso la curatela del Fallimento, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 2; sostiene che in caso di consulenza contabile, il compenso spettante al CTU dev’essere commisurato al valore della causa e che tale valore dev’essere stabilito con riferimento alla domanda avanzata dalla parte ex art. 10 c.p.c.. Di contro il tribunale di Reggio C. avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda doveva essere frazionata e che il valore da prendere a base della liquidazione fosse quello desumibile da alcuni accertamenti svolti dallo stesso CTU, come, nella fattispecie, dal calcolo degli interessi sulla somma dovuta.

La doglianza non ha pregio, essendo corretta e conforme alla giurisprudenza di questa S.C. la soluzione prescelta dal tribunale.

Ed invero, secondo questa S.C. "ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all’intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica (Cass. Sez. 2, n. 3061 del 04/03/2002)".

Con il secondo motivo l’esponente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, e la motivazione illogica tanto da essere "inesistente", in relazione alla richiesta maggiorazione di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 51, pertinente a prestazioni di eccezionale importanza e complessità, negata dal giudice, secondo il quale la prestazione del perito non aveva le predette connotazioni e complessità e che inoltre essa era prevista solo per la liquidazione a tempo.

La doglianza non ha pregio. Trattandosi di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., possono formare oggetto di denuncia solo le violazioni di legge nel cui ambito non rileva il vizio di motivazione, ma solo la sua totale inesistenza; non è questa l’ipotesi in esame in quanto il tribunale ha congruamente motivato il suo provvedimento con riguardo ad un’attività riferita "a questioni ormai consuete e comunemente acquisite al patrimonio di conoscenza del consulente tecnico, nei giudizi in cui si debba valutare le esposizioni debitorie addebitate alla banca correntista, si che esse risultano prive d’implicazioni particolari difficoltà e non consentono di poter qualificare l’incarico come particolarmente ponderoso ed implicante soluzioni di questioni controverse". Ciò posto, ogni ulteriore questione rimane dunque assorbita.

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 07-07-2011, n. 26619 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Con provvedimento del 29/6/2010, depositato il 2/7/2010, la Corte di Appello di Catania, decidendo quale Giudice dell’esecuzione sulla opposizione proposta dalla Curatela del fallimento della B.M.C. Bitumi Manufatti Cemento s.r.l., ha dichiarato inopponibile alla Curatela dell’indicato fallimento la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del complesso societario (già sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) disposta ai sensi dell’art. 240 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies dal Tribunale di Caltagirone con sentenza 15/5/2003, divenuta irrevocabile in data 6/12/2006, regolarmente trascritta presso la Conservatoria RR.II. La Corte di merito -precisato che il sequestro preventivo della società era intervenuto in data 23/5/2000 e che il fallimento era stato dichiarato in data 28/7/2000- ha argomentato in ordine ai rapporti tra bene confiscato a seguito di misura di sicurezza o prevenzione e concomitante procedura concorsuale, ricordando le tesi e le soluzioni in proposito formulate (prevalenza dei provvedimenti adottati nell’ambito del procedimento di prevenzione; prevalenza del fallimento; criterio della cd. prevenzione temporale); ha quindi rilevato che nel caso in esame trattavasi di una ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, che i giudici del sequestro e della successiva confisca non avevano dato conto delle eventuali ragioni di prevalenza sottese alla misura di sicurezza rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare, che il provvedimento di sequestro, pur anteriore alla dichiarazione di fallimento, non era stato trascritto, che in ragione di tutte le considerazioni fatte si imponeva l’accoglimento della richiesta avanzata dalla Curatela ed in via adesiva o diretta dagli altri soggetti intervenuti nel procedimento. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’amministratore dei beni confiscati R. G. deducendo: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza con riguardo alla non riconosciuta tardività delle opposizioni; errata applicazione di legge attesi il carattere obbligatorio della confisca di sicurezza di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, l’impossibilità di una coesistenza di tale confisca (determinante l’assoggettamento del bene confiscato al regime patrimoniale proprio dei beni demaniali od almeno dei beni indisponibili) con la parallela procedura fallimentare, la conseguente inapplicabilità del principio del "prior in tempore potior in iure".

Motivi della decisione

Deve in premessa affermarsi, in dissenso dal parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, la legittimazione dell’amministratore dei beni confiscati a proporre impugnazione avverso il provvedimento adottato dalla Corte di Catania in funzione di Giudice dell’esecuzione. Al proposito va infatti tenuto presente che, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 4 bis, nei casi di confisca previsti da tale articolo trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 475 del 1965, art. 2 septies (come modificato dal D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 5) che facoltizza l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – e per essa l’amministratore finanziario, ove autorizzato – a stare in giudizio per la tutela degli interessi amministrati; sicchè, risultando in atti l’autorizzazione de qua, non può dubitarsi della legittimazione dell’amministratore finanziario R.G. a proporre ricorso avverso il provvedimento adottato dalla Corte di Appello di Catania.

In ordine, poi, all’eccezione di intempestività delle opposizioni, disattesa dalla Corte di Catania e reiterata dall’attuale ricorrente, si rileva come quest’ultimo, dopo aver convenuto sulla esattezza della statuizione di diritto in proposito enunciata dalla Corte di merito, ne infici la rilevanza sottolineando che nella specie trattavasi di procedimento camerale, senza peraltro nulla esplicitare rispetto all’impugnazione del curatore fallimentare che, in base allo svolgimento dell’incidente di esecuzione quale riportato nel provvedimento qui impugnato, risulta aver dato corso all’incidente di esecuzione e che, ai sensi del dispositivo, risulta essere stata accolta dalla Corte di Catania. Da un lato appaiono dunque di totale irrilevanza le considerazioni relative alla Aspra Finance s.p.a. ed alle non meglio precisate "memorie" presentate in seno al procedimento di cassazione; dall’altro lato la censura risulta priva di specificità non investendo l’impugnazione accolta.

Quanto alle questioni relative ai rapporti tra misure di sicurezza e di prevenzione da una parte e le procedure fallimentari dall’altra parte, ritiene il Collegio di aderire a quell’indirizzo già tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.29951/2004, condiviso da altre pronunzie di legittimità (cfr. ex multis: Cass. sent. n.20443/2007), per il quale:

– gli interessi perseguiti dalla procedura fallimentare presentano rilievi pubblicistici che si diversificano, prevalendo su di essi, da quelli dei singoli creditori;

– tale riconosciuto rilievo pubblicistico avvicina e pone in un piano di sostanziale parità siffatti interessi con gli interessi pubblici perseguiti con la confisca penale e le misure patrimoniali di prevenzione e sicurezza ad essa finalizzate;

– al fine di una corretta impostazione della questione che qui rileva (rapporti tra misure di sicurezza e di prevenzione e procedure fallimentari), vanno distinte le ipotesi di confisca di cose aventi di per sè natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, in relazione alle quali i provvedimenti ablatori sono imposti dal fatto che trattasi di cose che non possono essere lasciate nella disponibilità dei privati e, quindi, dalla "esigenza preventiva di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente ed oggettivamente pericoloso, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato" (cfr. sent. cit. n. 29951/2004), e le ipotesi di confisca di beni la cui pericolosità non deriva dalla natura della cosa ma dal collegamento con il reo o con un determinato reato;

– in relazione alle prime ipotesi di confisca (di cose aventi di per sè natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa) la procedura fallimentare non esplica e non può esplicare alcun effetto, non potendo -con tutta evidenza- essa assolvere le funzioni del provvedimento adottato in sede penale, volto alla neutralizzazione della pericolosità del bene attraverso la sua eliminazione dalla circolazione e la sua esclusiva riconduzione allo Stato;

in relazione alle altre ipotesi di confisca (di beni la cui pericolosità deriva dal collegamento con il reo o con un determinato reato) le funzioni del provvedimento adottato in sede penale, volto ad "evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, e che quindi potrebbero mantenere viva l’idea del delitto commesso e stimolare la perpetrazione di nuovi reati" (cfr. sent. cit. n. 29951/2004), ben possono essere assolte altrimenti, senza la definitiva eliminazione del bene dalla circolazione ed il suo incameramento da parte dello Stato, sempre che si assicuri lo spossessamento di esso da parte del reo, e quindi anche mediante l’acquisizione del bene alla massa fallimentare; non rileva dunque, al fine di regolare i rapporti tra confisca (e misure ad essa finalizzate adottate in sede penale) e procedura fallimentare, il carattere obbligatorio o facoltativo della confisca ma la natura delle cose confiscate o confiscabili e le finalità proprie della confisca come sopra precisate;

l’Autorità giudiziaria, peraltro, deve vagliare attentamente la possibilità di realizzare altrimenti, in luogo delle misure proprie della sede penale, le esigenze sottese a tali misure e le finalità dalle stesse perseguite, accertando "caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l’ammontare di questo, al fine di considerare le possibilità che l’imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato" (cfr. sent. cit. n.29951/2004).

Tutto ciò premesso e considerato, deve rilevarsi come nella specie la Corte di merito, pur richiamandosi alla sentenza n.29951/2004 resa a Sezioni Unite da questa Corte e sostanzialmente condividendone le argomentazioni, abbia poi omesso di procedere a quella essenziale disamina che costituisce la necessaria e preventiva condizione per attribuire prevalenza agli interessi tutelati nella procedura fallimentare rispetto a quelli sottesi alle adottate misure penali, limitandosi a rilevare come non vi fosse traccia in atti (nè nel provvedimento di sequestro 23/5/2000 del GIP del Tribunale di Caltagirone, nè nella sentenza -che ha disposto la confisca – 15/5/2003 del Tribunale di Caltagirone, nè negli ulteriori provvedimenti di rilievo adottati) di qualsivoglia valutazione circa la eventuale prevalenza delle ragioni sottese alle misure penali rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare, ovvero di "notazioni riconducibili al bene amministrato o alle persone dei creditori che possano essere considerate elementi tangibili ai fini di ritenere prevalenti le ragioni del sequestro rispetto a quelle della procedura fallimentare" (cfr. provvedimento impugnato), nonchè esplicitamente negando un proprio obbligo motivazionale in merito. Ebbene la Corte di Appello di Catania non ha tenuto conto: che una motivazione sui punti appena sopra indicati non si rendeva certo necessaria in sede di adozione dei provvedimenti ablativi (e ciò è ancor più evidente ove si consideri che il provvedimento di sequestro preventivo del complesso societario è intervenuto prima del fallimento della società B.M.C. Bitumi Manufatti Cemento s.r.l.); che la questione dei rapporti tra confisca e procedura fallimentare è stata posta solo con l’incidente di esecuzione; che, imponendosi solo in tale sede l’esigenza di una corretta conciliazione degli interessi prospettati dalle parti, spettava al Giudice dell’esecuzione -in applicazione dei principi di diritto enunciati in materia (e quali sopra esplicitati)- dare motivatamente conto della ritenuta prevalenza degli uni sugli altri e, soprattutto, esercitare un attento controllo al fine di evitare che le finalità del sequestro preventivo e della confisca siano pregiudicate da un possibile surrettizio ritorno dei beni confiscati nella disponibilità diretta od indiretta del condannato. Alla stregua di quanto sopra si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato; gli atti devono essere trasmessi per nuovo esame alla Corte di appello di Catania per nuova e più completa disamina.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.