Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con provvedimento del 29/6/2010, depositato il 2/7/2010, la Corte di Appello di Catania, decidendo quale Giudice dell’esecuzione sulla opposizione proposta dalla Curatela del fallimento della B.M.C. Bitumi Manufatti Cemento s.r.l., ha dichiarato inopponibile alla Curatela dell’indicato fallimento la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del complesso societario (già sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) disposta ai sensi dell’art. 240 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies dal Tribunale di Caltagirone con sentenza 15/5/2003, divenuta irrevocabile in data 6/12/2006, regolarmente trascritta presso la Conservatoria RR.II. La Corte di merito -precisato che il sequestro preventivo della società era intervenuto in data 23/5/2000 e che il fallimento era stato dichiarato in data 28/7/2000- ha argomentato in ordine ai rapporti tra bene confiscato a seguito di misura di sicurezza o prevenzione e concomitante procedura concorsuale, ricordando le tesi e le soluzioni in proposito formulate (prevalenza dei provvedimenti adottati nell’ambito del procedimento di prevenzione; prevalenza del fallimento; criterio della cd. prevenzione temporale); ha quindi rilevato che nel caso in esame trattavasi di una ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, che i giudici del sequestro e della successiva confisca non avevano dato conto delle eventuali ragioni di prevalenza sottese alla misura di sicurezza rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare, che il provvedimento di sequestro, pur anteriore alla dichiarazione di fallimento, non era stato trascritto, che in ragione di tutte le considerazioni fatte si imponeva l’accoglimento della richiesta avanzata dalla Curatela ed in via adesiva o diretta dagli altri soggetti intervenuti nel procedimento. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’amministratore dei beni confiscati R. G. deducendo: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza con riguardo alla non riconosciuta tardività delle opposizioni; errata applicazione di legge attesi il carattere obbligatorio della confisca di sicurezza di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, l’impossibilità di una coesistenza di tale confisca (determinante l’assoggettamento del bene confiscato al regime patrimoniale proprio dei beni demaniali od almeno dei beni indisponibili) con la parallela procedura fallimentare, la conseguente inapplicabilità del principio del "prior in tempore potior in iure".
Motivi della decisione
Deve in premessa affermarsi, in dissenso dal parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, la legittimazione dell’amministratore dei beni confiscati a proporre impugnazione avverso il provvedimento adottato dalla Corte di Catania in funzione di Giudice dell’esecuzione. Al proposito va infatti tenuto presente che, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 4 bis, nei casi di confisca previsti da tale articolo trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 475 del 1965, art. 2 septies (come modificato dal D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 5) che facoltizza l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – e per essa l’amministratore finanziario, ove autorizzato – a stare in giudizio per la tutela degli interessi amministrati; sicchè, risultando in atti l’autorizzazione de qua, non può dubitarsi della legittimazione dell’amministratore finanziario R.G. a proporre ricorso avverso il provvedimento adottato dalla Corte di Appello di Catania.
In ordine, poi, all’eccezione di intempestività delle opposizioni, disattesa dalla Corte di Catania e reiterata dall’attuale ricorrente, si rileva come quest’ultimo, dopo aver convenuto sulla esattezza della statuizione di diritto in proposito enunciata dalla Corte di merito, ne infici la rilevanza sottolineando che nella specie trattavasi di procedimento camerale, senza peraltro nulla esplicitare rispetto all’impugnazione del curatore fallimentare che, in base allo svolgimento dell’incidente di esecuzione quale riportato nel provvedimento qui impugnato, risulta aver dato corso all’incidente di esecuzione e che, ai sensi del dispositivo, risulta essere stata accolta dalla Corte di Catania. Da un lato appaiono dunque di totale irrilevanza le considerazioni relative alla Aspra Finance s.p.a. ed alle non meglio precisate "memorie" presentate in seno al procedimento di cassazione; dall’altro lato la censura risulta priva di specificità non investendo l’impugnazione accolta.
Quanto alle questioni relative ai rapporti tra misure di sicurezza e di prevenzione da una parte e le procedure fallimentari dall’altra parte, ritiene il Collegio di aderire a quell’indirizzo già tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.29951/2004, condiviso da altre pronunzie di legittimità (cfr. ex multis: Cass. sent. n.20443/2007), per il quale:
– gli interessi perseguiti dalla procedura fallimentare presentano rilievi pubblicistici che si diversificano, prevalendo su di essi, da quelli dei singoli creditori;
– tale riconosciuto rilievo pubblicistico avvicina e pone in un piano di sostanziale parità siffatti interessi con gli interessi pubblici perseguiti con la confisca penale e le misure patrimoniali di prevenzione e sicurezza ad essa finalizzate;
– al fine di una corretta impostazione della questione che qui rileva (rapporti tra misure di sicurezza e di prevenzione e procedure fallimentari), vanno distinte le ipotesi di confisca di cose aventi di per sè natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, in relazione alle quali i provvedimenti ablatori sono imposti dal fatto che trattasi di cose che non possono essere lasciate nella disponibilità dei privati e, quindi, dalla "esigenza preventiva di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente ed oggettivamente pericoloso, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato" (cfr. sent. cit. n. 29951/2004), e le ipotesi di confisca di beni la cui pericolosità non deriva dalla natura della cosa ma dal collegamento con il reo o con un determinato reato;
– in relazione alle prime ipotesi di confisca (di cose aventi di per sè natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa) la procedura fallimentare non esplica e non può esplicare alcun effetto, non potendo -con tutta evidenza- essa assolvere le funzioni del provvedimento adottato in sede penale, volto alla neutralizzazione della pericolosità del bene attraverso la sua eliminazione dalla circolazione e la sua esclusiva riconduzione allo Stato;
in relazione alle altre ipotesi di confisca (di beni la cui pericolosità deriva dal collegamento con il reo o con un determinato reato) le funzioni del provvedimento adottato in sede penale, volto ad "evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, e che quindi potrebbero mantenere viva l’idea del delitto commesso e stimolare la perpetrazione di nuovi reati" (cfr. sent. cit. n. 29951/2004), ben possono essere assolte altrimenti, senza la definitiva eliminazione del bene dalla circolazione ed il suo incameramento da parte dello Stato, sempre che si assicuri lo spossessamento di esso da parte del reo, e quindi anche mediante l’acquisizione del bene alla massa fallimentare; non rileva dunque, al fine di regolare i rapporti tra confisca (e misure ad essa finalizzate adottate in sede penale) e procedura fallimentare, il carattere obbligatorio o facoltativo della confisca ma la natura delle cose confiscate o confiscabili e le finalità proprie della confisca come sopra precisate;
l’Autorità giudiziaria, peraltro, deve vagliare attentamente la possibilità di realizzare altrimenti, in luogo delle misure proprie della sede penale, le esigenze sottese a tali misure e le finalità dalle stesse perseguite, accertando "caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l’ammontare di questo, al fine di considerare le possibilità che l’imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato" (cfr. sent. cit. n.29951/2004).
Tutto ciò premesso e considerato, deve rilevarsi come nella specie la Corte di merito, pur richiamandosi alla sentenza n.29951/2004 resa a Sezioni Unite da questa Corte e sostanzialmente condividendone le argomentazioni, abbia poi omesso di procedere a quella essenziale disamina che costituisce la necessaria e preventiva condizione per attribuire prevalenza agli interessi tutelati nella procedura fallimentare rispetto a quelli sottesi alle adottate misure penali, limitandosi a rilevare come non vi fosse traccia in atti (nè nel provvedimento di sequestro 23/5/2000 del GIP del Tribunale di Caltagirone, nè nella sentenza -che ha disposto la confisca – 15/5/2003 del Tribunale di Caltagirone, nè negli ulteriori provvedimenti di rilievo adottati) di qualsivoglia valutazione circa la eventuale prevalenza delle ragioni sottese alle misure penali rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare, ovvero di "notazioni riconducibili al bene amministrato o alle persone dei creditori che possano essere considerate elementi tangibili ai fini di ritenere prevalenti le ragioni del sequestro rispetto a quelle della procedura fallimentare" (cfr. provvedimento impugnato), nonchè esplicitamente negando un proprio obbligo motivazionale in merito. Ebbene la Corte di Appello di Catania non ha tenuto conto: che una motivazione sui punti appena sopra indicati non si rendeva certo necessaria in sede di adozione dei provvedimenti ablativi (e ciò è ancor più evidente ove si consideri che il provvedimento di sequestro preventivo del complesso societario è intervenuto prima del fallimento della società B.M.C. Bitumi Manufatti Cemento s.r.l.); che la questione dei rapporti tra confisca e procedura fallimentare è stata posta solo con l’incidente di esecuzione; che, imponendosi solo in tale sede l’esigenza di una corretta conciliazione degli interessi prospettati dalle parti, spettava al Giudice dell’esecuzione -in applicazione dei principi di diritto enunciati in materia (e quali sopra esplicitati)- dare motivatamente conto della ritenuta prevalenza degli uni sugli altri e, soprattutto, esercitare un attento controllo al fine di evitare che le finalità del sequestro preventivo e della confisca siano pregiudicate da un possibile surrettizio ritorno dei beni confiscati nella disponibilità diretta od indiretta del condannato. Alla stregua di quanto sopra si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato; gli atti devono essere trasmessi per nuovo esame alla Corte di appello di Catania per nuova e più completa disamina.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.