Cons. Stato Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 4531 Destituzione e dispensa dall’impiego Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 30 novembre 2007 e depositato il 18 dicembre seguente il Ministero dell’interno ha appellato la sentenza 23 agosto 2007 n. 8049 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima ter, non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’agente in prova della Polizia di Stato A. N. D., è stato annullato il decreto in data 10 dicembre 1999 del Capo della Polizia, di destituzione dal servizio della medesima a decorrere dal 20 dicembre 1999, in esito a procedimento disciplinare.

Premesso che la destituzione trae origine dal furto di una bevanda dal bar interno di un Istituto dell’Amministrazione, ritenuto in stridente contrasto dei doveri assunti col giuramento, nonché evidenziante mancanza di senso morale, e che la pronunzia appellata ha condiviso la censura di mancata applicazione del principio di proporzionalità, a sostegno dell’appello ha dedotto, in sintesi, erroneità della stessa pronunzia per giudicato l’episodio di tenue disvalore, senza tener conto del grave pregiudizio recato all’Amministrazione, discrezionalmente apprezzato dalla medesima pur nella considerazione di tutti gli elementi prescritti dall’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981, e da essa reputato inconciliabile con la prosecuzione del servizio, comportante compiti delicati e peculiari, avuto riguardo anche al fatto che all’epoca la ricorrente era agente in prova, quindi oggetto di particolare attenzione sotto il profilo dell’idoneità a permanere nei ruolo della Polizia di Stato; d’altra parte, qualsiasi apprezzamento sulla proporzionalità e gradualità della sanzione da parte del giudice esorbiterebbe dai limiti del sindacato di legittimità.

L’appellata non si è costituita in giudizio.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.

Ciò posto, la Sezione condivide la contestata pronuncia e le considerazioni che la sorreggono. In particolare risulta decisiva l’argomentazione secondo cui, pur dandosi atto dell’ampiezza del potere discrezionale dell’amministrazione pubblica nell’apprezzare le varie ipotesi disciplinari, tuttavia tali apprezzamenti non sono del tutto insindacabili, dovendo essi tener conto del principio di proporzionalità delle sanzioni, dal momento che la gradualità delle stesse in relazione agli addebiti è diretta emanazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione.

Nella specie, inoltre, il predetto principio di proporzionalità è espressamente enunciato dall’art. 1, co. 2, del regolamento in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, approvato con d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, pur dichiaratamente applicato col provvedimento impugnato in primo grado, il quale prescrive appunto che le sanzioni elencate al precedente comma siano applicate graduandone la misura "in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l’Amministrazione o per il servizio".

E mentre, oltre all’astratta riprovevolezza ed inconciliabilità con le funzioni proprie dell’agente – in prova – di polizia, non v’è traccia nell’indicato provvedimento di un pregiudizio concreto subito dall’Amministrazione o dal servizio a causa dell’infrazione accennata innanzi, appare ictu oculi evidente l’abnorme sproporzione tra l’irrogata destituzione e la tenuità della medesima infrazione, in sé ed in relazione al valore del bene sottratto, oltretutto senza che in appello sia contestato l’assunto del primo giudice in ordine alla sussistenza di dubbi sulla ricostruzione dei fatti.

Pertanto l’appello non può che essere respinto.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del grado, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 7257 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in data 22 aprile 2011 e depositato in data 10 maggio 2011, l’odierno ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. cron. 235 e rep. 215 del 5.12.2001/15.1.2002, reso dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione, e sul decreto n. cron. 5369 e rep. 4607 del 25.5/15.7.2005, reso dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione, con i quali il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento a favore del ricorrente, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, della somma di euro 15.000, con il decreto n. cron. 235 e rep 215 del 5.12.2001/15.1.2002, e della somma di euro 20.000, oltre interessi legali dalla data della domanda, con il decreto n. cron. 5369 e rep. 4607 del 25.5/15.7.2005.

Precisa parte ricorrente che con provvedimento del 15.2.2010 è stata rilasciata, per smarrimento dell’originale, nuova copia esecutiva del decreto decreto n. cron. 235 e rep. 215 del 5.12.2001/15.1.2002, il quale era stato registrato l’8 febbraio 2002 al n. 645.

Precisa, altresì, parte ricorrente, di aver proposto impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione avverso il decreto registrato il 15 gennaio 2002, e che in accoglimento del ricorso, il decreto è stato cassato ed il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Roma la quale, con decreto n. cron. 5369 e rep. 4607 del 25.5/15.7.2005, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 20.000, oltre alla somma già liquidata con il decreto depositato in data 15 gennaio 2002, a titolo di risarcimento del danno biologico.

Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione a tali decreti, chiede, quindi, parte ricorrente che venga ordinato al Ministero della Giustizia di darvi esecuzione, provvedendo alla corresponsione a proprio favore della somma di euro 42.709,46 oltre ulteriori interessi maturati, entro un termine all’uopo fissato, nominando, per il caso di persistente inadempienza, un Commissario ad Acta che provveda all’esecuzione del giudicato.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con formula di stile.

Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Tanto precisato, il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è sopra dato atto, va dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.

Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività dei provvedimenti giurisdizionali di cui è chiesta l’esecuzione.

Avuto riguardo alla natura del provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione, l’ammissibilità dell’azione risiede nelle previsioni dettate dall’art. 112 del codice del processo amministrativo, ai sensi del quale "L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

In punto di competenza territoriale, dispone l’art. 113 del codice del processo amministrativo, per quanto qui interessa, che "…Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.", dovendo pertanto affermarsi la competenza del TAR adito.

Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle statuizioni recate dai citati decreti da parte dell’Amministrazione a tanto condannata.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero della Giustizia di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 35.000 (trentacinquemila), di cui euro 15.000 stabiliti dal decreto n. cron. 235 e rep 215 del 5.12.2001/15.1.2002, ed euro 20.000 stabiliti decreto n. cron. 5369 e rep. 4607 del 25.5/15.7.2005, oltre gli interessi legali dalla data della domanda.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione della Giustizia abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato quale Commissario ad Acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di deroga.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3981/2011 R.G., lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di provvedere all’esecuzione dei decreti indicati in epigrafe mediante pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila) oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere Generale dello Stato, nominato sin da ora quale Commissario ad Acta, o funzionario da questi delegato, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario alla esecuzione del decreto in questione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’istanza.

Condanna l’Amministrazione della Giustizia al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida forfetariamente in euro 500,00 (cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-01-2012, n. 877 Onorari

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Svolgimento del processo

Decidendo su contrapposte domande, l’ima di accertamento negativo, l’altra di condanna, il Tribunale di Lodi revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’arch. G.R. nei confronti della società Meridiana s.a.s., che tuttavia condannava al pagamento in favore del predetto professionista della somma di Euro 19.698,79, quale residuo corrispettivo di un contratto di prestazione d’opera professionale consistente nella redazione di un progetto di ristrutturazione edilizia di un fabbricato.

Sull’appello principale proposto dalla predetta società (e anche dalla sua amministratrice, D.M., in proprio), e incidentale dell’arch. G., la Corte d’appello di Milano riconosceva in favore di quest’ultimo il minor importo di Euro 2.324,06, quale rimanente corrispettivo per l’opera prestata, e compensava integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Riteneva la Corte milanese che, pacifico l’iniziale contratto scritto concluso fra le parti per il corrispettivo di lire 15.000.000 per il progetto di ristrutturazione, non fosse provato, stando soprattutto ad una deposizione (teste B.), l’incarico per il secondo e più ampio progetto di recupero edilizio, ex lege n. 457 del 1975, di talchè il preventivo di lire 42.898.465 (sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo) non aveva alcun valore nei confronti della società Meridiana.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre G.R., formulando quattro motivi di annullamento, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Meridiana s.a.s..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1335, 1175, 1375 e 1366, in relazione all’art. 2230 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., in connessione con la censura di omessa motivazione su fatti decisivi, non avendo, ad avviso del ricorrente, analizzato e motivato su tutte le risultanze istruttorie, ignorando condotte delle parti aventi efficacia concludente circa la stipulazione in maniera tacita dell’accordo sull’ampliamento dell’incarico, quali il compimento da parte del G. di rilievi e di misurazioni, e l’esame dei nuovi disegni redatti per l’ampliamento dei lavori, elementi, questi, da cui si desume che la D. non aveva considerato cessato l’incarico ed anzi aveva consentito l’ampliamento dello studio progettuale. Altro dato rilevante ai fini dell’accertamento quanto meno tacito del consenso al nuovo progetto, non considerato dalla Corte d’appello, è costituito dal fatto che la società non aveva rinunciato al recupero del fabbricato, tant’è che una volta che la commissione edilizia aveva scoperto che erano errate le misure del sottotetto, in realtà troppo basso per consentirne la richiesta destinazione abitativa, si orientò per un nuovo progetto che prevedesse l’abbassamento dei solai dei piani inferiori per recuperare al sottotetto l’altezza mancante. Ed il fatto che la Meridiana si sia poi rivolta ad altro professionista, dimostra che la società non aveva rinunciato al recupero del fabbricato, ma che sperava di ottenerlo in maniera tale da evitare il pagamento di ulteriori oneri di concessione.

Parte ricorrente conclude il motivo formulando quesiti (superflui, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza d’appello emessa prima del 2.3.2006, data di entrata in vigore dell’art. 366-bis c.p.c. che, pertanto, è inapplicabile alla fattispecie) con i quali chiede se il professionista, incaricato di raggiungere un dato risultato postogli dal cliente, possa o debba, per i suoi obblighi di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, compiere tutte le attività professionali necessarie, "anche se tramite un iter nuovo rispetto a quello originariamente previsto"; se violi il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede il cliente che non si opponga o impedisca tale ulteriore attività, ma l’agevoli o la consenta, salvo rifiutare, poi, di remunerarla; se costituisca elemento concludente e sufficiente a dimostrare il conferimento o l’ampliamento dell’originario incarico il comportamento del cliente che consenta e agevoli l’attività del professionista, ulteriore a quella dell’originario incarico, esaminandone e valutandone gli elaborati tecnici frutto di tale aggiuntiva condotta professionale.

Lamenta, infine, che la decisione impugnata si sia fondata su di una deposizione (teste B.), senza considerare il più articolato e concludente complesso dei fatti dedotti, che comprendono gli accessi per il rilievo delle esatte misure dell’immobile, la redazione del progetto ampliato e varie sessioni con la cliente.

1.1. – Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S.U. n. 5802/98 e successive conformi tra cui, da ultimo, Cass. n. 15264/07). In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. nn. 2272/07 e 14084/07).

1.1.1. – Nello specifico, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato la propria persuasione affermando che ciò che non è provato "è che l’incarico relativo al secondo e più ampio progetto di recupero ex L. n. 457 del 1975 sia mai stato conferito da Meridiana all’architetto G., mancando una qualsiasi documentazione o testimonianza in questo senso in grado di attestare la conclusione del contratto. Infatti la teste B. ha parlato della prospettazione alla D. della necessità di un più ampio progetto, senza formulare però alcuna dichiarazione dalla quale si possa desumere la volontà di Meridiana di commissionare il nuovo progetto. Se dunque pare provato il fatto (…) che in seguito alle contestazioni del Comune e alle successive integrazioni apportate dal professionista, il progetto acquisì dimensioni più vaste, non si può, però, assumere che l’incarico di realizzare un tale e più vasto progetto sia mai stato affidato all’architetto G., di talchè il preventivo di L.. 42.898.465 non ha alcun valore impegnativo per la committente".

Tale motivazione, non essendo isolabile al suo interno alcuna aporia logica, non è aggredibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e resta, dunque, immune dalla censura in esame.

1.1.2. – Va da sè che, assente la prova di un ulteriore o diverso rapporto contrattuale, nessuna delle denunciate violazioni di norme sostanziali può configurarsi, che l’adempimento estingue obblighi, ma non costituisce fonte di creazione negoziale.

2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2234 e 1285 c.c. in relazione al principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari professionali, nonchè la violazione degli artt. 18 e 23 della tariffa degli architetti e delle tabelle di cui all’all. B della L. n. 143 del 1949, nonchè il mancato riconoscimento delle spese come diritto autonomo rispetto al compenso professionale, e il vizio di motivazione.

La Corte d’appello, sostiene parte ricorrente, pur dando atto che le parti avevano concordato il compenso espressamente condizionandolo al rispetto dei minimi tariffari, non ne ha verificato, però, l’effettiva osservanza. Se tale attività fosse stata compiuta, i giudici di secondo grado avrebbero constatato che a) il compenso per la progettazione nelle sue tre fasi è pari allo 0,37% del costo dell’opera, e che la direzione dei lavori comporta un compenso dello 0,25% dello stesso costo, sicchè è evidente l’errore della Corte che ha valutato quest’ultima attività come equivalente a quella di progettazione, limitando al 50% del compenso inizialmente pattuito la liquidazione della fase di progettazione; b) la tariffa degli architetti per le voci di progettazione e direzione dei lavori prevede un compenso costituito dalla somma di tutte le percentuali previste per ogni prestazione, a condizione che tutte siano commissionate ed eseguite; poichè è pacifico che la prestazione in origine commessa integralmente all’arch. G. è stata, poi, limitata alla progettazione (esclusa la direzione dei lavori, la fase di collaudo e quella di liquidazione), consegue che la Corte d’appello ha completamente omesso il relativo calcolo originario per il rispetto della tariffa; c) l’art. 2234 c.c. nonchè l’art. 23 della tariffa professionale prevedono, oltre al compenso, la rifusione delle spese in misura percentuale sul compenso stesso sino alla misura massima del 60% degli onorari a percentuale; nella specie, l’arch. G. ha applicato il 40%, per cui è ovvio che, anche in caso di completamento dell’accordo iniziale, il credito del professionista sarebbe stato di lire 15 milioni più 6 milioni di spese, oltre il 2% e l’IVA; è dunque innegabile, sostiene il ricorrente, l’errore della Corte, che ha liquidato solo il compenso, omettendo le spese, che costituiscono una componente necessaria ed importante del corrispettivo; infine, d) la tariffa all’art. 9, in conformità al disposto dell’art. 1282 c.c., prevede che sull’importo della parcella del professionista maturino dal 61 giorno gli interessi moratori; questi, sebbene richiesti in giudizio, non sono stati presi in considerazione dalla Corte, che ha omesso di pronunciarsi al riguardo.

Quindi, il ricorrente sintetizza le suddette censure in un quesito con il quale chiede se il giudice di merito, di fronte alla riconosciuta inderogabilità della tariffa e dovendo pronunciarsi sul compenso richiesto, debba verifìcare anche d’ufficio se quest’ultimo sia conforme alla tariffa stessa e se siano dovuto il rimborso delle spese e il pagamento degli interessi moratori di cui all’art. 9 della tariffa medesima.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.1.1. – Quanto ai profili sunteggiati nelle lett. a), b) e c), perchè introduce una questione nuova (il rispetto di tariffe minime inderogabili), che a stregua della sentenza impugnata non risulta dedotta e trattata nel giudizio d’appello, e di cui parte ricorrente non ha dimostrato (e in realtà neppure allegato) la previa introduzione, non di meno, in quel giudizio (sull’inammissibilità di questioni nuove in sede di ricorso per cassazione, cfr. e pluribus e per tutte, Cass. n. 25546/06).

2.1.2. – Al profilo sub d), invece, osta il giudicato interno, non risultando impugnata in punto interessi la sentenza di primo grado, la quale, revocato il decreto ingiuntivo, si limitò a quantificare la residua somma capitale dovuta.

3. – Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè l’omesso esame di un’eccezione, consistente in ciò, che la difesa dell’odierna parte ricorrente aveva sempre contestato che l’assegno di lire 3 milioni versatogli dal marito della D., socio con lei nella società Meridiana, ma anche cliente diretto e in proprio del G., fosse relativo all’incarico per cui è causa; tale contestazione era stata ribadita anche in secondo grado, nella comparsa conclusionale, sicchè viola le risultanze agli atti l’affermazione opposta, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe pacifico che l’acconto in parola si riferisca al rapporto professionale per cui è causa.

Conclude il motivo chiedendo se adempia l’obbligo di decidere iuxta alligata et probata il giudice che affermi pacifico un fatto controverso, atteso che pacifico è solo il fatto espressamente o implicitamente ammesso in quanto posto a base della difesa della parte stessa.

3.1. – Il motivo è fondato.

Invero, la sentenza impugnata, mentre in parte narrativa richiama, ad illustrazione del gravame incidentale, l’affermazione della parte appellata secondo cui non vi sarebbe ragione valida per detrarre dal debito complessivo l’acconto di lire 3.000.000, in quanto si trattava di una somma versata da un soggetto estraneo al contratto, in parte motiva sostiene che a nulla rileva che detta somma fosse stata versata dal coniuge della legale rappresentante della società Meridiana, essendo rilevante e pacifico che tale acconto si riferisse al rapporto professionale in questione.

Tale affermazione contraddice la premessa di fatto, atteso che il senso evidente della censura mossa dall’appellato non era l’irrilevanza del pagamento in quanto effettuato da un soggetto terzo rispetto al rapporto in causa, ma la terzietà del solvens quale indice sintomatico di una diversa imputazione di pagamento; e, così decidendo, la Corte territoriale ha sostanzialmente eluso ogni risposta al motivo d’impugnazione, dando erroneamente per pacifica l’imputazione del pagamento al debito in questione, mentre pacifica era solo la provenienza di esso dal coniuge della legale rappresentante della società Meridiana.

4. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame della quarta censura, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. e la carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di compensazione delle spese.

5. – Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, respinti il primo e il secondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2872

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Svolgimento del processo

1. B.F., con ricorso del 28 aprile 1998, conveniva avanti il Giudice del Lavoro la s.p.a. Negri Industria Alimentare, esponendo di essere agente di commercio e come tale regolarmente iscritto nel relativo albo tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma; che il 1 giugno 1995 aveva ricevuto mandato di agenzia dalla s.p.a. Negri per la zona sud di Roma, con una provvigione del 4% sul dettaglio e del 2% sull’ingrasso, cui veniva aggiunta con lettera integrativa in pari data la somma di L. 3.000.000 per integrazione provvigionale; che nel maggio 1996 il sig. N.G., amministratore della s.p.a. Negri, gli proponeva l’incarico di agente generale per le provincie di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo, facendogli presente che la società aveva necessità di espandersi nel Lazio, dove aveva una presenza insufficiente; che nel corso di tale colloquio il Negri assicurava ad esso B. la provvigione fissa di L. 9.000.000 mensili ed un incremento da concordare se il fatturato fosse aumentato; che essa Negri avrebbe provveduto a sistemare il contratto secondo tali accordi; che il ricorrente, a conclusione degli accordi, riceveva in data 1 giugno 1996, lettera con la quale gli veniva conferito il mandato di agente generale per il Lazio, con il riconoscimento di una provvigione dell’1% sugli affari andati a buon fine e la ulteriore provvigione dello 0,50% per la riscossione dei crediti; che la s.p.a.

Negri, con lettera integrativa del 3 giugno 1996, comunicava al ricorrente che il rapporto di agenzia sarebbe stato regolato dalle ulteriori e seguenti condizioni: concorso spese mensile L. 5.000.000, oltre l’ulteriore provvigione extra di 1% – 0,50% per il fatturato sviluppato nelle zone assegnate contrattualmente per i canali dettaglio ed ingrosso; che la Negri rinnovava le condizioni fino al 31 dicembre 1997 e, con lettera 13 marzo 1997, riconosceva al ricorrente l’ulteriore provvigione del 2% sul fatturato netto sviluppato dal Gruppo Panorama; che la Negri, nel mese di aprile 1997, assumendo che alcuni agenti non erano stati produttivi, annullava loro il concorso spese mensile e le ulteriori condizioni specificate in due lettere integrative, assumendo che le stesse condizioni erano revocabili ad nutum e senza alcun preavviso; che il ricorrente, che aveva provveduto a suo tempo a reperire gli agenti, riceveva dagli stessi le proteste più vibrate, dal momento che aveva assicurato che, secondo quanto riferitogli dall’azienda, le condizioni integrative erano fisse; che il ricorrente, poichè la Negri non intendeva recedere da tale presa di posizione, si preoccupava anche del proprio rapporto e con lettera 22 dicembre 1997, chiedeva una chiarificazione della propria posizione, pretendendo la conferma che la propria provvigione minima era di L. 9.000.000 mensili e che anche le provvigioni per la grande distribuzione non avevano carattere di precarietà; che la Negri, con lettera 7 gennaio 1998, contestava le richieste del ricorrente, confermando il carattere di precarietà di tutte le condizioni integrative e sospendendo il pagamento delle provvigioni che esso B. aveva maturato per i mesi di novembre e dicembre 1997; che il ricorrente, con lettera 23 gennaio 1998, contestava il mancato pagamento delle provvigioni e comunicava alla Negri di essere pronto a riprendere la propria attività, non appena fosse stata inserita nel proprio contratto la clausola che il c.d. concorso spese e le provvigioni extra erano in realtà parte della provvigione concordata e la stabilità del rapporto con la grande distribuzione; che la Negri, con lettera 29 gennaio 1998, confermava la sua posizione, considerando il ricorrente dimissionario.

Il B., tanto premesso, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della s.p.a. Negri, nel presupposto che la stessa gli aveva sospeso il pagamento delle provvigioni solo perchè esso ricorrente aveva richiesto chiarimenti sulla reale natura del concorso spese ed integrazioni provvigionali, chiedendo la condanna della stessa società al pagamento, oltre che delle provvigioni maturate, per le quali era stata richiesta ingiunzione di pagamento, del preavviso di mesi sei in L. 57.600.000, della indennità per lo scioglimento del contratto in L. 2.980.000 e della indennità per la perdita della clientela in L. 7.500.000, per un totale di L. 68.080.000, con rivalutazione ed interessi. Lo stesso ricorrente, come detto per le provvigioni ed il c.d. concorso spese maturati nei mesi di novembre e dicembre 1997, richiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento.

2. La Negri proponeva opposizione al decreto di ingiunzione, non contestando le provvigioni che il ricorrente doveva ricevere, ma chiedendo, in via riconvenzionale, declaratoria di risoluzione del contratto per colpa del B. e la sua condanna al pagamento della indennità per il preavviso in L. 49.455.000 ed al risarcimento del danno nella misura di L. 50.000.000, mentre si costituiva nel giudizio ordinario, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice adito riteneva di non dover ammettere le prove testimoniali articolate dalle parti e, con sentenza n. 11412 del 2001, respingeva l’opposizione al decreto di ingiunzione ed in parziale accoglimento della avversa domanda riconvenzionale condannava il B. al pagamento della indennità per il mancato preavviso in L. 49.455.000, con gli interessi.

3. Avverso tale decisione proponeva appello il B..

Nel giudizio si costituiva il Fallimento della s.p.a. Negri, chiedendo il rigetto dello appello.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6 ottobre 2006 – 17 ottobre 2008, da una parte ha rigettato la doglianza dell’appellante quanto al cosiddetto concorso spese; d’altra parte ha accolto la censura avente ad oggetto il computo dell’indennità di preavviso in favore della società; pertanto ha riformato la sentenza di primo operando limitatamente alla condanna dell’appellante in favore della società appellante che ha contenuto nella minor somma di Euro 12.624,79; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il B..

Resiste con controricorso la parte intimata – fallimento della società Negri industrie alimentari che ha proposto anche ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è costituito da un unico motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1749 cod. civ., nonchè dell’art. 112 c.p.c., con omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Il ricorrente lamenta che l’appello non avrebbe tenuto conto del mancato pagamento delle provvigioni maturate per i mesi di novembre e dicembre 1997. Sussiste pertanto omessa pronuncia su fatto controverso e decisivo per la decisione, che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di risoluzione del mandato di agenzia per grave inadempimento della società. Il ricorrente formula quindi, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto "se sussiste violazione di legge ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia ed in particolare violazione dell’art. 112 c.p.c., ove il Giudice ometta di motivare sulla domanda introdotta da una parte sotto tutti i profili esposti e rappresentati. Se il Giudice, ove siano proposte due distinte e contrapposte richieste di risoluzione dello stesso contratto, deve valutare, a norma degli artt. 1453 e 1455, chi ha alterato per primo ed in maniera grave il sinallagma contrattuale e soprattutto deve valutare sotto tutti i profili esposti le domande". 2. Il ricorso incidentale proposto dal fallimento della società, è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il fallimento deduce la nullità della notifica dell’atto d’appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Deduce altresì l’improcedibilità dell’appello in ragione della forza attrattiva del foro fallimentare.

Con il secondo motivo il fallimento deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai criteri di quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso lamentando la violazione ed errata applicazione dell’art. 9 della contrattazione collettiva per gli agenti commerciali delle imprese industriali,. 3. I giudizi promossi rispettivamente con il ricorso principale e con il ricorso incidentale devono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il ricorso principale è infondato.

La sentenza impugnata, seppur in termini molto sintetici, ha preso posizione in ordine all’addebitabilità per colpa della risoluzione del rapporto di agenzia. Infatti ha affermato che l’agente aveva preteso la corresponsione del concorso spese senza che ciò fosse giustificato dai termini del contratto di agenzia. Aveva quindi sospeso la sua attività talchè a lui era imputabile la fine del rapporto. Non vi è stata quindi alcun omessa pronuncia e pertanto la censura in tal senso formulata dal ricorrente è priva di fondamento.

Per il resto l’apprezzamento compiuto dalla corte d’appello della condotta dell’agente, comparata con quella della società che aveva sospeso il pagamento delle provvigioni per i mesi di novembre e dicembre 1997, implica una tipica valutazione di merito devoluta alla corte territoriale e, essendo sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. 5. Anche ricorso incidentale non può essere accolto.

5.1. Il primo motivo del ricorso incidentale nella parte in cui deduce la nullità della notifica dell’atto d’appello è inammissibile per genericità della sua formulazione. Comunque non è contestato che il procedimento notificatorio sia stato avviato tempestivamente dalla parte appellante, sicchè deve escludersi che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato. La costituzione del fallimento della società appellante ha in ogni caso comportato la sanatoria della eventuale irritualità della notifica.

Lo stesso motivo poi, nella parte in cui il ricorso incidentale deduce la forza attrattiva del foro fallimentare, è infondato.

La L. Fall., art. 95, comma 3, nel testo vigente all’epoca dell’atto d’appello (e quindi prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006) prevedeva che se il credito risultava da sentenza non passata in giudicato, era necessaria l’impugnazione se non si voleva ammettere il credito. Di tale disposizione la giurisprudenza ha accolto un’interpretazione estensiva: cfr. Cass., sez. lav., 28 dicembre 1991, n. 13974, che ha affermato che la norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 95, comma 3 – la quale, in tema di formazione dello stato passivo nel procedimento fallimentare, stabilisce che, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l’impugnazione per escluderne l’ammissione al passivo – va interpretata estensivamente e trova perciò applicazione (oltre che nel caso di pronuncia affermativa del credito) anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento del debitore successivamente a tale decisione, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria, al pari del curatore del fallimento (in ipotesi di sentenza di riconoscimento – anche solo parziale – del credito), proseguendo il giudizio nei confronti dello stesso (conf. Cass., sez. lav., 6 aprile 1998, n. 3528; 1 giugno 2005, n. 11692).

5.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale in realtà si fa valere la violazione di una norma contrattuale collettiva senza che venga prodotto il contratto collettivo, sicchè il motivo è improcedibile cfr. Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075, che ha affermato che l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.

6. Pertanto entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno rigettati.

Le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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