T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 2761 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’associazione studentesca coordinamento per il diritto allo studio e 21 studenti iscritti all’Università di Pavia hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’ateneo ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2010. Nelle more del giudizio, sono sopraggiunti gli atti di approvazione del bilancio consuntivo, che sono stati impugnati con motivi aggiunti riproduttivi delle censure svolte con il ricorso principale.

Le doglianze investono i criteri con cui l’Università ha disciplinato gli oneri contributivi a carico dei propri studenti.

Questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 7130 del 2010, ha già definito il terzo e sesto motivo di ricorso, accogliendoli, e il secondo, quarto e quinto motivo, respingendoli. Tali profili sono perciò pregiudicati, e le motivazioni che hanno sorretto le relative decisioni sono immediatamente traslabili ai corrispondenti motivi aggiunti.

Resta da definire il primo motivo (comune al ricorso principale ed a quello per motivi aggiunti), con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997, secondo il quale "la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul fondo di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e comma 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

I ricorrenti sostengono che tale limite sia stato superato, con riferimento all’anno 2010.

Il Tribunale ha disposto una duplice verificazione, che, con accertamento esente da vizi logici e congruamente motivato, ha acclarato che l’eccedenza è pari all’1,331%.

È perciò pacifico che con gli atti impugnati l’Università abbia violato, per tale misura, l’art. 5 del d.P.R. 306/97.

La difesa dell’ateneo eccepisce, tuttavia, l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, poiché essa lederebbe l’autonomia finanziaria e contabile dell’Università, in modo manifestamente irragionevole. Difatti, a causa del progressivo taglio ai finanziamenti statali destinati a costituire il parametro di riferimento per il computo della contribuzione studentesca, quest’ultima verrebbe a ridursi progressivamente, in danno dell’efficienza stessa del servizio.

Va premesso che l’art. 5 in questione è norma di regolamento di delegificazione: posto che le censure mosse attengono non già alla scelta di delegificare operata dalla legge, ma al contenuto concreto che la norma secondaria ha assunto a seguito di ciò, la questione di costituzionalità è inammissibile, in quanto non investe un atto avente forza di legge.

Essa, peraltro, può venire convertita in doglianza di cui questo Tribunale può direttamente conoscere, ai fini dell’eventuale disapplicazione di una disposizione regolamentare applicabile in giudizio.

I rilievi formulati dalla resistente non sono tuttavia condivisibili.

È vero che la Costituzione garantisce l’autonomia finanziaria e contabile degli atenei, ma con ciò non si può pretermettere la normativa statale dalla disciplina, che è certamente di spettanza, attinente al diritto allo studio, la quale ultima include l’onere economico che viene a gravare sullo studente. È perciò di competenza dello Stato la fissazione di un tetto massimo alla contribuzione, nel rispetto del quale continua ad esercitarsi l’autonomia universitaria, tenuta a collocare il livello contributivo all’interno della forcella così indicata. Proprio la circostanza per cui l’art. 5 si limita a determinare la soglia non valicabile coniuga, in altre parole, l’autonomia finanziaria dell’Università con la prerogativa statale di assicurare l’esercizio effettivo del diritto allo studio.

Quanto alla progressiva riduzione di tale soglia, conseguente al decremento dei fondi statali, essa costituisce una circostanza di fatto, inidonea ad incidere sulla legittimità della previsione normativa contestata. Inoltre, a fronte di essa, l’Università ha comunque modo di elevare la contribuzione fino al tetto del 20%, rispetto a livelli che ben potevano essere più bassi, in presenza di un maggiore afflusso di finanziamenti erariali.

Il primo motivo di ricorso è perciò fondato, e gli atti impugnati vanno annullati, nella parte in cui hanno determinato la contribuzione studentesca oltre il limite del 20%.

Sono di conseguenza fondate le domande di condanna alla restituzione dell’indebito, ove effettivamente versato, con riferimento alla quota della contribuzione studentesca eccedente la soglia del 20%, e dunque per l’1,331%; al contributo fisso di Euro 400,00 posto a carico dei dottorandi di ricerca; al contributo di Euro 300,00 a carico degli studenti extracomunitari. Tali statuizioni, peraltro, debbono pronunciarsi a favore dei soli studenti oggi ricorrenti, fermo restano l’obbligo dell’Università di attivarsi d’ufficio anche a favore degli altri studenti che abbiano versato quanto divenuto indebito, a seguito dell’annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte resistente in Euro 3. 000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso recante motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, per la parte in cui hanno determinato la contribuzione studentesca oltre la soglia del 20%, e quindi in eccedenza dell’1,331%;

accoglie il terzo e sesto motivo aggiunto, annullando gli atti impugnati nella parte ad essi relativi;

respinge il secondo, quarto e quinto motivo aggiunto;

condanna l’Università a restituire l’indebito conseguente alla presente pronuncia, come in motivazione.

condanna l’Università a rifondere le spese, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 04-11-2011, n. 40015 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, con sentenza emessa il 18/03/010, dichiarava A.A.M. e R.A. colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, commi 2 e 4, e li condannava alla pena di Euro 250,00 di ammenda ciascuno.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano:

1) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale;

2) che la pena inflitta era stata indicata erroneamente nel dispositivo nella misura di Euro 250,00 di ammenda ciascuno, mentre nella motivazione della sentenza era stata determinata in Euro 200,00 di ammenda ciascuno;

3) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione nei confronti di A.A.M..

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/09/2011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale – quanto alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare, il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che A.A.M. e R.A., il primo quale rappresentante legale della "RI.RE" srl, il secondo quale direttore tecnico della predetta società – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano violato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione concessa in data 04/01/06 dalla Provincia di Rieti per le emissioni diffuse in atmosfera in relazione all’attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti. Nella specie erano state violate le seguenti prescrizioni; a) non era stato istituito il registro previsto nell’autorizzazione; b) non era stato comunicato alla Provincia il risultato delle analisi effettuate dall’azienda de quo.

Ricorrevano, pertanto, nel caso in esame gli elementi costitutivi dei reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, commi 2 e 4.

Per contro le censure dedotte sul punto sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di Rieti/Poggio Mirteto. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5, Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5, Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Al Parimenti va disattesa la censura inerente alla mancata concessione del beneficio della non menzione nei confronti di A.A.M.. Trattasi di richiesta proposta per la prima volta in sede di legittimità e comunque generica, non essendo indicate in concreto le ragioni specifiche a sostegno del beneficio de quo.

Per quanto attiene, poi, alla doglianza relativa alla determinazione della pena, la stessa attiene nella sostanza ad errore materiale.

Invero, il Tribunale, pur avendo computato nella motivazione della decisione la pena nella misura di Euro 200,00 di ammenda ciascuno (così determinata: pena base Euro 250,00, aumentata ex art. 81 c.p. ad Euro 300,00; ridotta per la diminuente di rito di cui all’art. 442 c.p.p. ad Euro 200,00), indicava nel dispositivo rammenda nella misura di Euro 250,00.

Trattasi di evidente errore materiale per cui la sentenza impugnata va corretta sul punto in esame con determinazione della pena in Euro 200,00 di ammenda ciascuno, anche nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Corregge l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza nel senso che ove è scritto Euro "duecentocinquanta" leggasi Euro "duecento".

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43028

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 26-5-2008 a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava Z.G. colpevole per quattro episodi di furto pluriaggravato consumato concernenti un’autovettura Alfa Romeo, due motocicli, una banconota riposta nell’abitacolo di un autoveicolo di marca Suzuki; per numerosi tentativi di furto pluriaggravato di oggetti contenuti in bauletti di motocicli; nonchè per il porto ingiustificato di due coltelli.

Concedeva le circostanze attenuanti genetiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva reiterata e, ritenuta la continuazione tra tutti i delitti di furto, lo condannava alla pena di anni uno mesi cinque giorni dieci di reclusione ed Euro 934,00 di multa appunto per i delitti; nonchè lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed Euro 100,00 di ammenda per la contravvenzione L. n. 110 del 1975, ex art. 4. 2. Proposta impugnazione dall’imputato in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello di Genova, con decisione in data 13-12-2010, confermava la sentenza di primo grado. Osservava che il trattamento sanzionatolo disposto dal Tribunale appariva equo, essendosi tenuto conto del comportamento processuale positivo del prevenuto, pur a fronte di ripetuti fatti criminosi gravi e di una personalità fortemente negativa per i precedenti già gravanti su di lui. La Corte rilevava pure la non ricorrenza delle condizioni per riconoscere l’ipotesi attenuata della contravvenzione contestata, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3. Parimenti, non era configurabile la continuazione tra i delitti e la contravvenzione, non sussistendo alcun nesso tra l’ideazione dei plurimi reati di furto ed il porto dei coltelli.

3. Z.G. proponeva ricorso per cassazione. Si doleva per il mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti delinquenziali oggetto d’imputazione, che, invece, erano legati da un unico vincolo delittuoso.

Ribadiva, altresì, che l’episodio contravvenzionale presentava caratteri di lieve entità.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che la Corte di merito ha correttamente motivato in ordine alla non ricorrenza dell’istituto della continuazione tra i delitti di furto contestato, consumati e tentati, e la contravvenzione per il porto dei coltelli, reato quest’ultimo che non presentava alcuna connessione nè ideativa nè operativa con gli anzidetti delitti.

Parimenti, il Giudice di Appello ha argomentato in modo adeguato in ordine alla non riconoscbilità dell’ipotesi lieve della contravvenzione, non ravvisatale a fronte del porto di più coltelli di cui uno a serramanico con lama di cm 7,5. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-07-2012, n. 11168 Contributi omesso versamento

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 18 dicembre 2007, la Corte d’Appello di Venezia, accogliendo l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 810/2004, ha dichiarato estinto il processo di primo grado relativo alla causa n. 770/2001 e ha rigettato le opposizioni proposte da B.M. avverso due cartelle esattoriali (cause n. 544/2002 e 752/2003).

La Corte d’appello, a fondamento delle conclusioni raggiunte, ha rilevato: a) che era fondata l’eccezione di estinzione del processo n. 770/01, dal momento che parte ricorrente, cui era stato assegnato un termine per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo, non vi aveva provveduto; b) che il criterio della prevalenza di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si riferisce all’ipotesi in cui un soggetto eserciti in un’unica attività lavori di diversa natura, mentre l’iscrizione nella Gestione commercianti e l’iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, trovano fondamento in presupposti diversi e si riferiscono a redditi distinti.

Avverso tale sentenza il B. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso. Il B. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il B. lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., assumendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti riguarda quanti svolgono attività commerciale nell’ambito di una dimensionalità ridotta e dunque non può riguardare il socio di s.r.l. in capo al quale non possono sussistere "tutti gli oneri relativi alla gestione" nè "la piena responsabilità dell’impresa".

2. Con il secondo motivo di ricorso, il B. lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, per avere la Corte territoriale omesso di fare applicazione del criterio della prevalenza indicato dalla norma citata.

3. Con il terzo motivo, il B. lamenta violazione degli artt. 307 e 415 c.p.c., con riferimento alla dichiarata estinzione del processo, assumendo che, nella specie, pur non essendo stato rispettato il termine ordinatorio concesso per provvedere al rinnovo della notifica, era stato osservato quello di trenta giorni di cui all’art. 415 c.p.c., comma 5.

4. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Per quanto riguarda il rilievo che il requisito della "prevalenza" menzionato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, può assumere, va sottolineato che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 17076 del 2011, hanno esaminato le questioni sollevate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".

A sua volta la disposizione interpretata prevede nel suo primo periodo: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, vane attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente".

Quindi il criterio dell’attività "prevalente", quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell’INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell’attività prevalente per individuare l’unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all’attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe riscrizione in un’altra gestione assicurativa;

ciò nel concorso con l’assenso dell’INPS che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo art. 1, comma 208 cit., è chiamato a "decidere" sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente.

Siffatto criterio dell’"attività prevalente" non opera invece – prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata – per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest’ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (T.U. imposte sui redditi), nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo T.U. e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’"attività prevalente";

rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell’art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio – dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un’unica attività d’impresa – quella "prevalente" – con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione – perchè nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all’artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un’attività di vendita al minuto) – ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perchè il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un’unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un’altra.

4.1. In tale cornice normativa di riferimento, la Corte territoriale ha preso atto del fatto che lo stesso B. aveva dichiarato il 20 ottobre 1997 di essere socio d’opera della Benbolts di Bencini s.r.l. e di esercitare la propria attività con carattere di abitualità e di prevalenza e ne ha tratto la conseguenza, non oggetto di censura quanto alla intrinseca logicità e coerenza, che risultava dimostrata la sua partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, ossia i presupposto normativo per l’iscrizione nella Gestione commercianti.

5. Con riferimento al terzo motivo, esso è infondato.

In coerenza con il condiviso orientamento di questa Corte (v., ad es., Cass. 30 maggio 2001, n. 7360), deve ritenersi applicabile anche nel rito del lavoro l’art. 291 c.p.c., che espressamente qualifica come perentorio il termine assegnato dal giudice per rinnovare la notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Ne discende che correttamente la Corte territoriale, preso atto che parte ricorrente non aveva provveduto a rinotificare nel termine assegnato il ricorso, ha accolto l’eccezione di estinzione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 307 c.p.c..

6. Tenuto conto delle incertezze interpretative e delle innovazioni normative intervenute nel corso del procedimento, ritiene la Corte di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.