Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-02-2011, n. 2755 Procedimento civile; Divisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione notificato l’1 dicembre 2005, N.V. ha convenuto innanzi al tribunale di Lanciano N.T. per procedere alla divisione della comunione ereditaria su di un immobile sito in quella città alla (OMISSIS).

N.T. è rimasto contumace.

Con ordinanza depositata il 29.05.2006 il G.U. ha formato il progetto di divisione ed ordinato la comparizione delle parti per la discussione alla successiva udienza del 30.10.2006 disponendo che l’attore notificasse il provvedimento alla controparte contumace.

All’udienza come sopra fissata, lo stesso G.U., dato atto della regolarità della disposta notificazione e, constatata la mancata comparizione del convenuto, ha dichiarato esecutivo il progetto.

Avverso tale provvedimento N.T. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..

N.V. non ha svolto attività difensiva.

Avviato alla trattazione in Camera di consiglio con relazione del Consigliere designato cui il ricorrente ha replicato con memoria, il ricorso è stato poi rinviato alla pubblica udienza per acquisizione del fascicolo d’ufficio del merito e, quindi, trattenuto in decisione sulle conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsene l’inammissibilità.

Il Consigliere designato era pervenuto alla stessa conclusione che il Collegio comunque condivide sia pure per motivi in parte diversi.

Sostiene il ricorrente la nullità riflessa dell’impugnata ordinanza per nullità della notificazione sia dell’originario atto di citazione sia della successiva ordinanza 29.05.2006.

Quanto alla prima notificazione, ne deduce la nullità per il fatto che "… in giudico non è stata depositata la ricevuta di ritorno dell’avviso del deposito presso la casa comunale dell’atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. … poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.".

Quanto alla seconda notificazione, ne deduce la nullità per il fatto che "… nell’avviso di ricevimento della notificazione dell’ordinanza del 24.5.06 l’addetto al recapito dichiara di non aver potuto consegnare il plico per rifiuto della persona abilitata, senza indicare nè la persona, nè la qualifica della stessa in violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 1, il quale dispone che nel caso di rifiuto da parte del destinatario o di coloro cui può farsi la consegna di ricevere l’atto, l’agente postale ne fa menzione nell’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome e il cognome della persona che rifiuta di firmare nonchè la sua qualità. La indicazione è necessaria al fine di consentire al destinatario la conoscibilità del soggetto che ha rifiutato l’attore (sic n.d.e.) l’eventuale responsabilità dello stesso in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato ritiro dell’atto".

La trattazione della seconda questione ha carattere evidentemente preliminare.

Quando, infatti, viene impugnato l’atto terminale di un processo per nullità riflessa d’uno o più degli atti che in esso si sono susseguiti, occorre valutare, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, risalendo all’indietro, la legale conoscenza o meno dell’atto più prossimo a quello impugnato in capo al deducente, onde accertare se questi fosse stato messo in condizione d’impugnarlo, facendo valere le nullità precedenti, ed, ove di tale facoltà non siasi avvalso, sia decaduto dalla possibilità di farle valere.

Il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine per impugnarlo, coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto stesso è resa palese alle parti del processo e, quindi, con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.

Ora, il ricorrente deduce la nullità della notificazione nei propri confronti dell’ordinanza 29.05.2006 – notifica che il G.U. aveva disposta proprio per consentirgli di partecipare al giudizio contestando, se del caso, il progetto di divisione – perchè, come sopra riportato, nell’avviso di ricevimento della notificazione l’addetto al recapito ha dichiarato di non aver potuto consegnare il plico per rifiuto della persona abilitata, e ciò "senza indicare nè la persona, nè la qualifica della stessa in violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 1".

Tale argomento è infondato.

L’invocato della L. n. 890 del 1982, art. 8, dispone, ai primi due commi:

"Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonchè la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avulso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda". E’ chiaro come il ricorrente, dopo aver riferito, in fatto, che "… l’addetto al recapito dichiara di non aver potuto consegnare il plico per rifiuto della persona abilitata …", confonda poi, in diritto, le disposizioni dei due riportati commi, dacchè solo il primo, relativo all’ipotesi della consegna del plico regolarmente effettuata ma a mani di persona che ha rifiutato di firmare l’avviso di ricevimento, prevede l’identificazione del soggetto che quel rifiuto abbia opposto, mentre il secondo, relativo alla diversa ipotesi del rifiuto tout court di ricevere in consegna il plico da parte della o delle persone interpellate, non pone a carico dell’agente alcun onere d’identificare l’autore o gli autori del rifiuto.

La riferita ipotesi della consegna non avvenuta per rifiuto del ritiro da parte del soggetto interpellato non comportando, dunque, il detto onere, la mancata indicazione nella relata redatta dall’agente dell’identità del soggetto che aveva opposto il rifiuto non viola alcuna disposizione di legge e non determina alcuna nullità della notificazione. Ne consegue che l’odierno ricorrente risulta essere stato legalmente posto in grado d’impugnare l’ordinanza 29.05.2006, ch’egli stesso dichiara in ricorso essere stata notificata il 29.09.2006 senza che sia inficiata dall’inesistente vizio denunziato, e di far valere in tal modo l’assunta nullità dell’originaria citazione, trattandosi del primo atto successivo a quello assuntivamente nullo del quale abbia avuto legale conoscenza.

Ciò non avendo fatto, è decaduto, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dal diritto di far valere la nullità della notificazione dell’originaria citazione introduttiva del giudizio di divisione così come, essendo ampiamente decorso il termine lungo tra la valida notificazione dell’ordinanza (29.09.2006) e quella del ricorso (06.12.2007), lo è anche dal diritto di proporre avverso la stessa ricorso per cassazione ove il ricorso in esame fosse a tal fine inteso e, pertanto, inammissibile.

Il ricorso in esame, poi, in quanto inteso ad impugnare l’ordinanza resa all’udienza del 30.10.2006, è da respingere, dacchè, attesa la funzione recuperatoria dell’impugnazione proposta onde far valere la nullità, estesa all’atto impugnato, di nullità inficianti pregressi atti del processo, ove tali nullità non sussistano o non siano più deducibili ed all’atto impugnato in sè non siano mosse censure in rito o nel merito, esso risulta evidentemente infondato.

Parte intimata non avendo svolto difese, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 237

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto condannato per reati concernenti gli stupefacenti.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 5 c. 5 del D. Lg.vo 286/1998 in quanto l’amministrazione non avrebbe valutato che al ricorrente è stata concessa la sospensione condizionale della pena e non avrebbe effettuato una valutazione in merito all’attualità della pericolosità sociale del ricorrente.

II) Violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/90 in quanto l’atto sarebbe stato adottato nonostante l’affidamento creato dal comportamento dell’amministrazione.

III) Violazione delle garanzie procedimentali stabilite dalla L. 241/90.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso occorre evidenziare che i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale; b) la disponibilità di un alloggio; c) lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

Il primo requisito secondo l’art. 4 comma 3 del T.U. Immigrazione viene a mancare, in particolare, quando lo straniero risulti condannato per reati inerenti gli stupefacenti. In merito la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, ha stabilito che non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. In tale ordine di idee, la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata – non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi, al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automatica all’accettazione dello straniero nel territorio dello Stato.

Né in contrario può valere la giurisprudenza citata dal ricorrente in quanto riferita a fatti anteriori alle modifiche alla legislazione in materia introdotte dalla legge BossiFini.

Per quanto riguarda il riconoscimento della sospensione condizionale della pena la giurisprudenza (Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 maggio 2008, n. 1460) ha chiarito che non possono essere valutati dalla stessa p.a. come "nuovi elementi" le considerazioni espresse dal giudice penale nella sentenza di condanna (in ordine, ad esempio, alla gravità del reato, alle conseguenze risarcitorie e restitutorie, agli elementi circostanziali e così via), perché quelle considerazioni rappresentano la motivazione della sentenza e non "circostanze sopravvenute ai fatti decisi in sede penale"; allo stesso modo non assumono rilievo le determinazioni accessorie del Giudice Penale come quelle relative alla sospensione condizionale della pena. Difatti, è la stessa sentenza di condanna, per la qualità del reato ascritto e sanzionato, che è di per sé ostativa ad una valutazione favorevole da parte dell’autorità amministrativa.

Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto nessun affidamento legittimo può fondarsi sul mero decorso del tempo per l’adozione di un provvedimento amministrativo ma è all’uopo necessario che esso trovi la sua scaturigine in un comportamento attivo, non bastandone uno omissivo; in un atto formale, non essendo sufficienti meri facta conludentia; in un atto efficace e vincolante, non essendo idoneo un atto endoprocedimentale ed impotente.

Il terzo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancanza del preavviso di rigetto in quanto, trattandosi di atto vincolato, la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 octies comma 2 della legge 241/90, secondo il quale il provvedimento amministrativo non e" comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento o per mancanza del preavviso di rigetto qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7444 animali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.G. propose appello innanzi al Tribunale di Viterbo avverso la sentenza in data 22 maggio 2003 che, in accoglimento della domanda proposta da D.M. l’aveva condannato al pagamento della somma di Euro 1.960,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’autovettura dell’attore, a seguito dello scontro con un daino.

Sostenne l’appellante che l’avversa pretesa doveva essere rigettata, per mancanza di prova di una relazione di fatto tra lui e l’animale che, – attraversando improvvisamente la strada, aveva cagionato all’attore i pregiudizi lamentati in citazione.

La controparte, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del gravame.

Con sentenza in data 25 ottobre 2005 il giudice adito, in riforma della impugnata decisione, ha respinto la domanda.

2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D. M., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso B.G., che propone altresì ricorso incidentale affidato a un solo mezzo, al quale ha a sua volta replicato il D..

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

3. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

4. I due motivi del ricorso principale, con i quali il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine all’asserita mancanza di prova di qualsiasi relazione, di proprietà o di uso, tra il B. e il daino, pur dopo il riconoscimento che l’attività faunistica all’interno del parco era esercitata, al momento del sinistro, esclusivamente dal convenuto; malgoverno della documentazione in atti e segnatamente del registro di carico e scarico degli animali, del verbale d’inventario in data 14 ottobre 1994 e del fax trasmesso alla USL di Viterbo il 3 giugno 1998 (primo e secondo motivo); omessa motivazione in relazione alla dedotta utilizzazione dei daini da parte del B., indipendentemente dalla sussistenza di un suo diritto di proprietà sugli animali (terzo motivo), sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondati.

5. Sotto il primo profilo rileva il collegio che non risulta assolto l’onere di specifica indicazione dei documenti su cui si fondano i motivi di ricorso, in violazione del principio per cui il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, deve sia produrlo agli atti, sia indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto specificando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendone o riassumendone il contenuto. Ed è giurisprudenza costante di questa Corte che la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303).

6. Per altro verso va poi evidenziato che il Tribunale ha motivato il suo convincimento in ragione dell’accertata presenza, nella riserva naturale, al cui interno era ubicato lo zoo gestito dal B., sia di daini allo stesso appartenenti, sia di daini di cui erano titolari gli aventi causa di G.F., proprietario dell’intero parco e della conseguente mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere, con la certezza necessaria alla pronuncia di una sentenza di condanna, che il convenuto fosse il proprietario, o comunque l’utilizzatole, di quello che aveva danneggiato l’autovettura dell’attore.

7. A giudizio del collegio tale motivazione applica correttamente i principi giuridici che governano la materia ed è immune da vizi, in quanto esente da aporie, da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento, completa e logicamente congruente, e ciò tanto più che la documentazione asseritamente dimostrativa dell’appartenenza al B. del contestato daino, contrariamente all’assunto dell’impugnante, è stata attentamente valutata dal decidente: il che rende insindacabile in questa sede il relativo apprezzamento.

8. Pure infondato è l’unico motivo di ricorso incidentale, col quale B.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., e segg., per avere il Tribunale compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, in violazione del principio della soccombenza. E’ sufficiente ai riguardo considerare che il regolamento delle spese processuali, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (confr. Cass. civ., 2 luglio 2008, n. 18173). A ciò aggiungasi che, con riguardo al regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), le ragioni giustificatrici del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" – come, nella fattispecie, l’oggettiva difficoltà di dimostrare l’appartenenza di un animale vagante – ben possono essere desunte dal complesso della motivazione (confr. Cass. civ., 31 luglio 2009, n. 17868).

9. Entrambi i ricorsi sono dunque respinti.

Spese compensate in ragione del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2011, n. 9621 Efficacia della legge nel tempo e nello spazio Fondi e casse di previdenza Pensione di anzianità e vecchiaia Reato continuato

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del PG dott. De Santis Fausto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.03.2010 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello del PG, ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e la continuazione tra i reati ascritti a F.L., ha determinato la pena in anni 7 mesi 6 di reclusione Euro 30.200 di multa ridotta per il rito abbreviato per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando:

– erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. per avere la corte territoriale erroneamente individuato la pena base sulla quale applicare l’aumento di pena prevista per il reato satellite. La pena stabilita dal Tribunale era di anni 6 mesi 3 di reclusione Euro 30.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e di anni 1 mesi 9 di reclusione Euro 900 di multa per il reato sulle armi, mentre, ritenuta la continuazione tra i reati, la corte aveva stabilito la pena detentiva base in anni 6 mesi 6;

– erronea applicazione dell’art. 99 c.p., u.c. per l’applicazione di un aumento di pena, per effetto della recidiva, superiore al cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo nella specie pari ad anni uno mesi due di reclusione;

– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 99 c.p., comma 4.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il primo motivo è fondato.

Per la rideterminazione della pena in sede d’appello, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati disconosciuto nel giudizio di primo grado, la pena base sulla quale operare l’aumento di pena, non può, in mancanza d’impugnazione del PM sul punto, superare quella inflitta per il reato ritenuto più grave nella specie anni sei mesi tre di reclusione, sicchè erronea è la pena base detentiva stabilita in anni sei mesi sei.

Gli altri motivi sono infondati sia perchè l’aumento di pena, per effetto della recidiva, non ha superato il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione dei nuovi reati sia perchè, avendo i giudici d’appello rilevato che era stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ritualmente contestata e sussistente sulla base dei precedenti penali, non occorreva ulteriore motivazione per apportare l’aumento di pena ex art. 99 c.p., u.c. che è obbligatorio.

Pertanto, potendo, ex art. 619 c.p.p., essere rettificato, in sede di legittimità, l’errore di calcolo ravvisato nella sentenza impugnata, la stessa va annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena così rifissata: PB anni 6 mesi 3 Euro 30.000, aumentata per la recidiva qualificata ad anni 10 mesi 5 Euro 45.000, aumentata di mesi 7 Euro 300 per la continuazione = anni 11 Euro 30.200, diminuita per il rito = anni 7 mesi 4 Euro 45.200.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che fissa in anni sette mesi quattro di reclusione Euro 30.200 di multa.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.