Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 16-03-2011, n. 10678

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Ferrara che, in data 16.11.2005 ha affermato la penale responsabilità di B.E. per il reato di ricettazione e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 410,00 di multa, riconosciutegli le attenuanti generiche, ricorre la difesa di B.E. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

-con il primo motivo il vizio di motivazione perchè la Corte avrebbe attribuito alla condotta tenuta dall’imputato una erronea rilevanza penale basandosi solo sulle dichiarazioni rese dalla L. (sic), che certamente costituiscono un indizio, ma non grave, come invece richiede l’art. 192 c.p.p., comma 2;

-dolendosi con un secondo motivo dell’ingiustificata reiezione della richiesta di qualificare i fatti come furto ed infine;

-lamentandosi della eccessività della pena.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Nessuno dei motivi di ricorso è sviluppato secondo la prescrizione dell’art. 591 c.p.p., comma 1 sicchè questa Corte non è posta nelle condizioni di valutare compiutamente quanto dedotto in ricorso.

A tal proposito è d’uopo ricordare che questa Corte, per formulare le proprie valutazioni, che comunque vanno circoscritte alla motivazione del provvedimento impugnato, non può autonomamente prendere visione degli atti del fascicolo e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, gli atti che il ricorrente vuole indicare a sostegno dei motivi di impugnazione, devono essere allegati all’atto di impugnazione ovvero in quest’ultimo integralmente trascritti.

2.2 Nel caso in esame il ricorso,invece, per un verso, e ci si riferisce al primo motivo, attraverso la pretestuosa deduzione di un asserito vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, (nonchè degli elementi considerati dai giudici del secondo grado per l’applicazione in concreto della pena), che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

2.3 Per altro verso , con riguardo agli altri due motivi, il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere ad alcuni punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

3. Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 29-03-2011, n. 500 Collocamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Premesso che il provvedimento impugnato in via principale scaturisce dalla ravvisata, da parte dell’Amministrazione, falsità della dichiarazione prodotta dal sig. R. al fine dell’avviamento al lavoro "di non aver svolto attività lavorativa, né autonoma dal 29.12.2006".

4. Considerato che, nel sostenere l’illegittimità del medesimo (nonché degli atti successivi), parte ricorrente ha dedotto:

4.1. violazione degli artt. 7 e segg. Legge 241/90. Il Centro per l’Impiego di Crema ha aperto il procedimento notificando l’avviso il 3 settembre ed emesso il provvedimento che comporta la perdita dello stato di disoccupazione dopo 3 giorni, quello di Cremona ha adottato il provvedimento il 13 settembre, a seguito dell’avviso del 9 settembre. I tempi strettissimi con cui l’Amministrazione ha concluso i due procedimenti avrebbero impedito un’adeguata partecipazione all’odierno ricorrente, il quale avrebbe potuto rappresentare che esso non avrebbe inteso omettere di dare atto degli impieghi, tutti saltuari e a tempo determinato, svolti dal 29 dicembre 2006 alla fine del 2008.

A tale proposito sarebbe rilevante il fatto che, sebbene nelle successive adesioni alle chiamate in alcuni casi non è stata inserita la data di cessazione del rapporto di lavoro, in quella relativo alla chiamata del marzo 2009 si legge, scritta di pugno dal ricorrente, la data del 19 dicembre 2008.

La successiva indicazione del 29.12.2006, anziché del 19.12.2008, quindi, non potrebbe che essere un lapsus calami, considerato che il sig. R. era pienamente cosciente del fatto che la propria scheda anagrafica, se adeguatamente aggiornata, avrebbe dovuto dare conto dell’effettiva data da cui risultava essere disoccupato. Non vi sarebbe stato comunque dolo, come sarebbe dimostrato dal precedente inserimento della data corretta in un’altra dichiarazione di adesione;

4.2. carenza di motivazione laddove si afferma che il ricorrente non avrebbe correttamente rappresentato la propria situazione familiare, posto che l’Amministrazione da anni era al corrente della situazione familiare del ricorrente, che vedeva e vede il proprio nucleo familiare composto dalla moglie invalida al 100 %, convivente, pur avendo conservato la residenza in Sicilia.

5. Si è costituita in giudizio la Provincia di Cremona, eccependo l’infondatezza di quanto dedotto in giudizio.

6. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare il giorno 13 gennaio 2011, il Collegio ha ravvisato l’opportunità di acquisire motivati chiarimenti dall’Amministrazione in ordine al procedimento seguito.

7. In esito a tale ordine istruttorio è stato possibile desumere – dalla relazione prodotta dal Centro per l’Impiego di Crema e dalla correlata documentazione già in atti – che, nel corso del 2009, il ricorrente ha aderito a 3 diverse richieste di enti pubblici ed in tali occasioni ha dichiarato la permanenza dello stato di disoccupazione sin dal 29 dicembre 2006. Proprio in ragione di tale dichiarazione allo stesso è stata riconosciuta un’anzianità di iscrizione nella misura massima di 24 mesi, che gli è risultata utile per l’avviamento a selezione delle suddette tre offerte.

Il 20 maggio 2010 il ricorrente ha ripetuto tale dichiarazione anche in occasione della propria candidatura in relazione alla richiesta di avviamento presso il Comune di Pescarolo ed Uniti ed in ragione del punteggio in graduatoria così ottenuto esso è stato assunto.

Nel corso di quest’ultimo procedimento, però, il Centro per l’impiego di Cremona – competente per la gestione dell’offerta di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Pescarolo, ha incidentalmente rilevato come il lavoratore risultasse aver svolto attività lavorativa, almeno fino all’anno 2008 e come il suo nucleo familiare risultasse composto dal solo sig. F.R., mentre lo stesso aveva dichiarato, quale familiare fiscalmente a carico, la moglie invalida.

In ragione di tale rilievo, il Centro per l’Impiego di Crema ha provveduto ad un controllo della veridicità di quanto attestato dal sig. R., indagando, presso il Centro di San Donato Milanese, ultima sede di lavoro, circa l’effettiva sussistenza di rapporti di lavoro dallo stesso instaurati dopo il dicembre 2006. Ha così appreso che il sig. R. aveva mantenuto rapporti di lavoro, in forza di due proroghe di rapporto di lavoro in regime di somministrazione a tempo determinato presso Adecco, dal 30 dicembre 2006 al 29 marzo 2008, e aveva instaurato – dal 7 aprile 2008 – un nuovo rapporto con la Work & Service coop., trasformatosi in tempo pieno ed indeterminato dall’8 ottobre 2008 e risoltosi in data 31 marzo 2009.

Accertata la falsità di quanto dichiarato, i Centri per l’Impiego coinvolti hanno automaticamente adottato gli atti di revoca dello status di disoccupato e quelli conseguenti, in ragione di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/00. Ciò varrebbe, secondo le Amministrazioni coinvolte, ad escludere la lamentata violazione delle norme sul procedimento.

Peraltro, ha evidenziato ancora il Centro per l’Impiego, la normativa prevede la possibilità di mantenere lo status di disoccupato anche nel caso in cui il lavoratore abbia instaurato rapporti di lavoro, purchè, però, il reddito percepito nel corso dell’anno sia inferiore al minimo tassabile (8.000,00 Euro per il lavoro dipendente).

È onere del disoccupato, oltre che dichiarare l’intervenuta instaurazione del rapporto di lavoro, dimostrare anche il mancato superamento di tali limite massimo. Il ricorrente non ha fatto né l’uno, né l’altro, per cui, considerato che si trattava di rapporto di lavoro a tempo pieno è presumibile ritenere che per tutto l’anno 2007 il limite (allora di 7.500 Euro) sia stato superato.

Attraverso una puntuale esposizione del funzionamento del sistema operativo "Sintesi" attraverso cui le Province lombarde gestiscono l’avviamento al lavoro dei soggetti disoccupati, infine, il Centro per l’impiego di Crema ha cercato di dimostrare come il lavoratore non avrebbe potuto errare sulla data da cui decorreva il suo stato di disoccupazione. Ciò, a maggior ragione, tenuto conto che non solo deve presumersi che il 20 maggio 2010, al fine dell’integrazione della candidatura per l’offerta di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Pescarolo, il Centro per l’impiego di Crema abbia verificato le informazioni presenti nella banca dati in presenza dell’utente, interrogando anche quest’ultimo, ma anche che il 23 marzo 2009 lo stesso sig. R. ha chiesto il certificato dello "Stato occupazionale", senza però evidenziare alcunché in ordine ai rapporti di lavoro instaurati dopo il 29 dicembre 2006. Nessuna osservazione è pervenuta dal sig. R. anche quando, il 3 febbraio 2010, allo stesso è stato rilasciato il duplicato del modello C "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro" nella quale, ancora una volta, non risultava evidenziato alcun rapporto di lavoro dopo il 2006.

8. Non appare, quindi, revocabile in dubbio che il ricorrente abbia dichiarato – sia nella dichiarazione di disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di Crema il 3 febbraio 2010, sia nella dichiarazione di disponibilità per l’avviamento presso il Comune di Pescarolo ed Uniti del 20 maggio 2010 – la permanenza dello stato di disoccupazione sin dal 29 dicembre 2006, nonostante nel periodo intercorrente tra tale data e il 31 marzo 2009 lo stesso abbia intrattenuto una pluralità di rapporti di lavoro.

9. Tale falsità della dichiarazione impone, ex art. 75 del DPR 445/00, la caducazione dai benefici acquisiti in ragione della dichiarazione medesima, non essendo possibile ravvisare, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, alcuna buona fede del ricorrente, che, anche qualora fosse incorso in un errore materiale, era in possesso di tutti gli elementi per avvedersi delle erronee attestazioni rilasciate dall’Amministrazione e, quindi, per ravvisare la necessità di rendere edotto il Centro per l’impiego della necessità di aggiornare la banca dati in relazione alla realtà della situazione lavorativa dell’odierno ricorrente tra il 2006 e il 2009.

10. Ne risulta accertata la legittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare di quello con cui è stato disposto l’annullamento dell’atto n. 64439 del 21 maggio 2010, di avviamento a selezione per quanto attiene allo specifico profilo dell’anziantià di servizio.

11. Per quanto attiene, invece, al diverso aspetto connesso alla ravvisata violazione dei principi che sottendono alla valutazione del nucleo familiare del disoccupato, si deve in primo luogo evidenziare come parte ricorrente non abbia uno specifico interesse concreto ed attuale all’accertamento dell’errore in cui il Centro per l’impiego è incorso, nel caso di specie: la Giunta Regionale della Lombardia, infatti, nel disciplinare le procedure di avvio a selezione, ha previsto l’attribuzione di un apposito punteggio per nucleo monoparentale con familiare disabile fiscalmente a carico. Il Collegio ritiene che il ricorrente avrebbe dovuto rientrare in tale categoria, anche in considerazione del fatto che la moglie deve presumersi convivente, non essendo intervenuta la separazione e non ostandovi il semplice fatto che la stessa abbia conservato una diversa residenza rispetto a quella del marito. Se, infatti, il principio richiamato anche dalla Giunta Regionale nella modifica alla propria delibera n. 4890/07 (in cui si dà atto che sono a carico anche i figli non conviventi, nei limiti in cui lo sono ritenuti fiscalmente), è quello per cui debbono considerarsi a carico tutti quei soggetti che sono fiscalmente qualificabili come "a carico", allora, per quanto riguarda il coniuge, la condizione necessaria non può essere rappresentata dalla identità della residenza, quanto dal fatto che non sia legalmente ed effettivamente intervenuta la separazione e, conseguentemente, lo si possa qualificare come fiscalmente a carico.

Ciononostante i provvedimenti impugnati si fondano in primo luogo sulla perdita dello stato di disoccupazione conseguente alla ravvisata falsità nella dichiarazione relativa all’anzianità di disoccupazione, con la conseguenza che a nulla rileva, nel caso di specie, il riferimento – ancorchè erroneo – anche al diverso profilo della composizione del nucleo familiare.

In ragione di ciò, però, nonché della particolarità della materia, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15783 Reato continuato e concorso formale

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ilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.G. ricorre tramite difensore di fiducia avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Monza nella qualità di Giudice dell’esecuzione il 16 febbraio 2010, pronunciata in sede di rinvio da questa Corte, che ai sensi dell’art. 671 c.p.p. aveva negato la sussistenza del nesso della continuazione tra le condanne pronunciate a suo carico dalla Corte di Appello di Milano nel 1999 e dal Tribunale di Monza nel 2007 per il reato di spaccio di stupefacenti.

Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione sulla base del mero dato temporale, costituito dall’intervallo notevole tra le due condanne, senza considerare che la sua condizione di tossicodipendenza dimostrava la sussistenza di medesimo disegno criminoso, costituito dalla necessità di procurarsi lo stupefacente. Il ricorso è inammissibile, atteso che il GIP ha fatto puntuale applicazione della regola di giudizio dettata da questa Corte con la sentenza del 5 novembre 2009, osservando che non solo il notevole lasso di tempo tra i due episodi criminosi era di ostacolo ad una valutazione di continuazione tra i reati, ma anche le relative diverse modalità di consumazione, che in un caso contemplavano la detenzione di stupefacente in abitazione, nell’altro la detenzione di analoga sostanza già confezionata in dosi singole pronte per lo spaccio.

Ha osservato anche l’ordinanza impugnata,che l’asserita necessità dello S. di procurarsi il denaro necessario per soddisfare il bisogno dello stupefacente necessario al suo stato di tossicodipendenza, non poteva valere ad integrare il medesimo disegno criminoso che consentirebbe di unificare due distinti episodi distanziati tra loro di ben nove anni, senza che nell’intervallo il ricorrente fosse incorso in altri illeciti.

La motivazione è logica e ragionevole, e ciò stesso preclude in questa sede di legittimità il riesame del merito.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 17623

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à del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 504 del 2009 (depositata il 15 aprile 2009) la Corte di appello di Firenze, decidendo sull’appello proposto, nei confronti della S.I.E.M. s.r.l. e del Condominio di (OMISSIS), da A.T. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1420/2005 (relativa a riconoscimento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un locale seminterrato ricavato da una struttura condominiale ed adibito a garage), respingeva il gravame, confermando l’impugnata decisione di rigetto della domanda, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellata costituita.

Nei riguardi della suddetta sentenza di appello A.T. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 31 maggio 2010 e depositato il 17 giugno successivo), basato su cinque motivi, riguardo al quale si è costituita in questa fase con controricorso la sola intimata S.I.E.M. s.r.l. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge delle norme in materia di usucapione, sul presupposto che la Corte territoriale aveva escluso il suo possesso sullo scannafosso condominiale in relazione all’esclusione di un correlato diritto di servitù di passaggio sul piazzale annesso.

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 sotto il profilo del necessario collegamento individuato dalla Corte fiorentina tra l’esercizio del possesso dello scannafosso condominiale e quello del possesso della servitù sul cortile adiacente.

Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per assunta violazione di legge in relazione alle norme in materia di prova, avuto riguardo, in particolare, alla valutazione degli elementi presuntivi.

Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato un’ulteriore violazione di legge in relazione all’art. 1157 c.c. e segg. e all’art. 2943 c.c..

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in ordine al principio dell’onere della prova ed al relativo bilanciamento.

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutti e cinque i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e "ratione temporis" applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 15 aprile 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, riferito genericamente alla violazione delle norme in materia di usucapione, non risulta inserita alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alla supposta violazione di legge, la cui formulazione avrebbe dovuto assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009);

– con riguardo al secondo motivo – inerente, in modo altrettanto generico, un vizio di motivazione – non si evince alcuna sintesi dello stesso vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione fosse insufficiente, così come anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse ritenersi inidonea a supportare la decisione;

– in ordine al terzo motivo, concernente la violazione di norme in materia di prove, al di là del rilievo che, nel contesto della doglianza, non viene posto alcuno specifico riferimento alle disposizioni normative effettivamente assunte come violate (così incorrendosi nell’inosservanza anche dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), difetta qualsiasi specifica enucleazione, in modo strutturalmente e funzionalmente autonoma, del quesito di diritto in modo tale da evidenziare un riferimento riassuntivo relativo all’oggetto del motivo e correlato al punto della decisione impugnata;

– con riferimento al quarto motivo, relativo ad altra violazione di legge ricondotta agli artt. 1157 e 2943 c.c., manca il richiamo, nei termini innanzi precisati, ad un quesito di diritto in grado di evidenziare il nucleo essenziale della dedotta violazione, da rapportare allo specifico errore da imputare alla Corte territoriale nel percorso argomentativo della sentenza impugnata e tale da implicare l’enucleazione di un principio generale ricollegabile alla eventuale fondatezza della doglianza stessa;

– con riguardo al quinto motivo, riferito ad un’assunta violazione di legge in tema di principio dell’onere della prova e al suo necessario bilanciamento, valgono le stesse considerazioni operate in ordine al quarto motivo, non desumendosi alcuno specifico quesito di diritto tale da assolvere la funzione ad esso demandata dall’art. 366 bis c.p.c..

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della società controricorrente, senza che si debba far luogo ad ulteriore pronuncia sul punto in ordine al rapporto processuale tra il ricorrente e l’intimato Condominio, non avendo quest’ultimo svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.