T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4625 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono proprietari di un immobile in Via della Falcognana, n. 61 (consorzio la Giostra) ricadente in zona H2 di PRG con vincolo ex L. 1497/39.

Con la determinazione dirigenziale della determinazione dirigenziale n. 4258 / 31 / 3 / 2005 n. 20766 dell’11.4.2005 con cui il Municipio XII del Comune di Roma ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di una serie di opere abusive.

In particolare, si tratta di "manufatto in muratura di m 14 x 7.30 con altezza tra 3,50 a m 4 di altezza, perimetralmente tamponato con blocchetti di tufo, coperto con travi e tavolato di legno, tetto a due falde ed intonacato esternamente, con posa della guaina bituminosa.

Internamente risultava tramezzato con forati ed intonaco con posa in opera di impianti tecnologici, soglie ed infissi esterni ai varchi finestre.

A corpo del predetto manufatto sono stati realizzati due portici stamponati, uno di m 6,50 x 4 con altezza al colmo, coperto da travi e tavolato di legno, sorretto da tre pilastri in ferro in elevazione; l’altro di m 15 x 2,60 x 2,90 di altezza, coperto da travi e tavolato in legno, sorretto da quattro pilastri in ferro verticale; la pavimentazione sottostante risulta allo stato grezzo in cemento armato gettato".

Con i motivi di ricorso gli interessati sostengono che l’ordinanza impugnata appare viziata da eccesso di potere in quanto non consente l’esatta individuazione delle opere poste in essere, in violazione delle disposizioni legislative, e che – nelle zone H2 – sussiste la possibilità di mantenere costruzioni rurali, peraltro oggetto di domanda di condono ex L. 724/94 (ancora in itinere).

Il Comune replica con la memoria depositata il 8.4.2011.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare, il Collegio osserva che:

a). diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, risulta – per tabulas – che le opere abusive sono puntualmente richiamate nel corpo del provvedimento impugnato;

b). inoltre, come precisato dal Comune, la domanda di condono, depositata nell’anno 1995, riguardava un capannone ad uso agricolo; nulla gli interessati hanno detto, negli anni successivi, con riguardo al cambio di destinazione d’uso; il loro silenzio ha vanificato la domanda proposta in quanto l’uso attuale del bene è quello di civile abitazione.

In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, l’adeguatezza dell’istruttoria svolta e la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20592 Imposta valore aggiunto

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l ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

Il Caseificio Pasquale Pettinicchio s.p.a. nel corso dell’anno 1996 stipulava con diversi intermediari – che provvedevano ad acquistare in concessione i prodotti caseari riforniti dalla predetta società che poi venivano rivenduti ai distributori finali – contratti di fornitura aventi ad oggetto tra l’altro l’impegno degli intermediari- acquirenti di commercializzare i prodotti con applicazione di sconti speciali sul prezzo (denominati "promozione 3×2").

In relazione alla attivazione di tali sconti sul prezzo, gli intermediari-acquirenti emettevano fatture nei confronti del Caseificio con la causale "contributo per la promozione vs. prodotti applicando sull’importo fatturato l’aliquota IVA del 19% che veniva portata in detrazione dal Caseificio ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza l’Ufficio finanziano competente emetteva avviso di rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla società per l’anno 1996, oltre applicazione di sanzioni, pene pecuniarie ed interessi, rilevando la indebita detrazione dell’imposta per L. 445.680.000 – relativa alle fatture predette – sostenendo che le operazioni fatturate con la indicata causale non dovevano qualificarsi come prestazioni di servizi (assoggettate ad aliquota IVA de 19%) ma come "operazioni qualificabili come "omaggi alla clientela" (assoggettate ad aliquota IVA del 4%)", oppure come "riduzioni dell’originario imponibile fatturato con le operazioni di cessione beni tra il Caseificio ed i soggetti intermediari, per le quali l’imposta poteva essere portata in detrazione secondo le forme e le modalità prescritte dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 (emissione di nota di variazione in accredito non assoggettata ad IVA e registrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 25 che la società non aveva osservato).

Il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di rettifica era accolto con sentenza CTP di Latina n. 1060/1/2002, confermata dalla sentenza 9.6.2006 n. 169 emessa dalla CTR del Lazio sez. staccata di Latina che rigettava l’appello proposto dall’Ufficio di Latina della Agenzia delle Entrate.

I Giudici territoriali, rigettata la eccezione, riproposta dalla società appellata, di nullità dell’avviso di rettifica motivato "per relationem" ritenevano che la clausola negoziale contenuta nei contratti di fornitura contemplasse "il diritto dei concessionari … di pretendere il corrispettivo delle loro prestazioni nei promuovere le vendite" e di addebitare quindi al Caseificio il compenso per la loro opera di commercializzazione e promozione dei prodotti.

Con atto notificato in data 4.7.2007 presso il domicilio eletto dal contribuente, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo quale unico motivo la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ha resistito la società intimata depositando controricorso con contestuale ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è inammissibile.

L’onere della formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) nonchè l’analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ("chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello stesso decreto (e fino al 4.7.2009. data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett., d)).

Nella specie la sentenza della CTR del Lazio sez. staccata di Latina n. 169/39/2006 oggetto di ricorso per cassazione risulta pubblicata mediante deposito in segreteria in data 9.6.2006, ricadendo pertanto il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata.

A corredo della illustrazione del motivo dedotto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la Agenzia delle Entrate non ha svolto la "sintesi conclusiva" dei rilievi critici mossi alla sentenza impugnata attraverso la quale avrebbe dovuto evidenziare in modo immediato – ed autonomo rispetto allo svolgimento degli argomenti in fatto e diritto: Corte cass. 3 sez. 8.7.2007 n. 16002; id. 3 sez. 7.4.2008 n. 8897; id. li sez. 20.5.2010 n. 12421 – l’elemento o gli elementi del fatto controverso assunti come decisivi per dimostrare i vizi della argomentazione logica svolta dai Giudici di merito e sostituire ad essa quella asseritamente corretta (cfr. Corte Cass. SU 18.6.2008 n. 16528).

Il motivo è, comunque, inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Costituisce massima consolidata di questa Corte che "il ricorso per cassazione – in ragione del principio di "autosufficienza" – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità, l’insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti e di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso – e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, inclusa la sentenza impugnata – di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti" (cfr. Corte cass. 3 sez. 24.5.2006 n. 12362; id. 3 sez. 28.6.2006 n. 14973 ; id. 1 sez. 17.7.2007 n. 15952;

id. sez. lav. 27.2.2009 n. 4849; id. 2 sez. 14.10.2010 n. 21224).

La parte ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere, infatti, di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Corte cass. 6 sez., ord. 30.7.2010 n. 17915. Cfr. sull’onere di integrale trascrizione del documento: Corte cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. 6 sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3 sez. 4.9.2008 n. 22303; id. 3 sez. 31.5.2006 n. 12984; id. 1 sez. 24.3.2006 n. 6679;

id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388).

Il ricorso, relativamente al dedotto vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), risulta del tutto carente sotto il profilo della autosufficienza in quanto la critica motivazionale è interamente incentrata sulla interpretazione di clausole contrattuali, ma la ricorrente ha omesso del tutto di riportare per esteso il contenuto dei contratti (peraltro neppure specificamente individuati), rendendo in conseguenza impossibile (non avendo accesso diretto la Corte agli atti e documenti del giudizio di merito, in relazione a tipo di vizio denunciato) la verifica della erronea valutazione del documento da parte dei Giudici di appello in ordine alla qualificazione giuridica delle clausole pattizie.

2. Il controricorso ed il ricorso incidentale debbono essere dichiarati inammissibili in quanto il difensore della parte resistente, nei predetti atti, ha formulato le proprie deduzioni difensive ed ha impugnato un provvedimento giurisdizionale (sentenza in data 30.8.005 n. 268 della Commissione tributaria della regione Lazio sez. distaccata di Latina – concernente avviso di rettifica – emesso nei confronti della Pettinicchio s.p.a. – per maggiore imposta di L. 75.866.000 relativa ad IVA anno 1997) del tutto diverso da quello depositato in giudizio e nei confronti del quale ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate (sentenza della CTR del Lazio sez. staccata di Latina in data 9.6.2006 n. 169, concernente avviso di rettifica parziale – emesso nei confronti della medesima società – per il maggior importo di L. 993.744.000 dovuto a titolo di IVA anno 1996 oltre sanzioni pecuniarie).

3. In conseguenza il ricorso principale, il controricorso ed il ricorso incidentale debbono essere dichiarati inammissibili, sussistendo in ragione della reciproca soccombenza giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE – dichiara inammissibile il ricorso, il controricorso ed il ricorso incidentale, compensando interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 1687

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con bando del 16.7.2010, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 (di seguito ASL), ha indetto una procedura di gara "per l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti della RSA "S.Pertini", del CDI di Garbagnate Milanese e della RSD "Beato Papa Giovanni XXIII" di Limbiate. Periodo 48 mesi" cui partecipavano 3 concorrenti.

Nella seduta di gara del 3.9.2010 la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e nella seduta del 7.10.2010, effettuate le operazioni di valutazione dei profili tecnici, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche.

In tale sede, il seggio di gara rilevata, con riferimento all’offerta dell’odierna controinteressata, una discrasia nell’indicazione dell’importo offerto, non corrispondente alla somma delle due voci che concorrevano a determinarlo (prezzo del servizio ristorazione e servizio ritiro dei carrelli), è pervenuto alla conclusione di assumere l’importo di Euro 3,80, risultante dalla somma delle due citate componenti quale valore da considerare ai fini della valutazione dell’offerta economica, in luogo degli Euro 3,75, erroneamente indicati.

A conclusione del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta la gara veniva aggiudicata ad E..

Parte ricorrente, previa comunicazione ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006, ha impugnato gli atti di gara in epigrafe specificati, deducendo:

1. la violazione della lex specialis di gara e dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 per omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni da parte di tutti i soggetti tenuti;

2. la violazione dell’art. 97 della Costituzione, della lex specialis, dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924 e dei principi di par condicio e buon andamento in relazione alla, ritenuta illegittima, "manipolazione" dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto proposto avverso un provvedimento non ancora efficace in quanto soggetto ad ulteriori controlli e, quindi, non suscettibile di ledere la posizione della ricorrente.

Nel merito, al pari della controinteressata, anch’essa costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle avverse censure chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 é stata respinta l’istanza di sospensione con ordinanza n. 122, riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, con propria ordinanza n. 793 del 18 febbraio 2011.

All’esito della pubblica udienza dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

In disparte ogni considerazione circa la menzionata eccezione preliminare, per la quale è evidente l’interesse dell’istante ad evitare la sottoscrizione del contratto, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo P. S.p.A. deduce l’illegittimità della mancata esclusione dalla procedura di gara della controinteressata che avrebbe omesso la produzione delle prescritte dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) per tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

Il format di domanda (Allegato A al Disciplinare di gara) in conformità ai contenuti della norma richiamata, prevedeva la produzione delle dichiarazioni in questione "per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico" da specificare nel medesimo modulo.

La società aggiudicataria, in tale sede, indicava i soli nominativi del Sig. C.T., quale legale rappresentante, e del Sig. G.O., quale amministratore delegato, ma non anche del Sig. L.M. e del Sig. A.B., rispettivamente, institore in virtù di procura datata 28.7.2005 e procuratore speciale, in virtù di atto di nomina del 16.6.2008.

Secondo la ricorrente, con riferimento alla figura dell’institore, in quanto preposto all’esercizio di impresa commerciale ex art. 2203 c.c., l’obbligo di produrre le dichiarazioni ex art. 38 costituirebbe uno ius receptum della giurisprudenza (ex multis Cons. St. Sez. V, 15 gennaio 2008, n. 375; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 3 maggio 2010, n. 9132).

A conclusioni analoghe dovrebbe pervenirsi anche con riferimento al procuratore speciale in quanto munito di incisivi poteri rappresentativi fra i quali, si evidenziano, il potere di stipulare contratti, di rappresentare la società in giudizio, nonché di esercitare i poteri anche decisionali e di spesa connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori.

La disciplina di gara, deduce ulteriormente la ricorrente, non consentiva l’assolvimento di detto obbligo con dichiarazione del solo legale rappresentante anche per conto terzi se non con riferimento ai soli soggetti cessati dalle cariche qualora irreperibili.

Il motivo è infondato.

Con riferimento al Sig. L.M., i poteri conferiti risultano dalla procura institoria del 28.4.2005 e sono ristretti alla gestione "di tutti gli esercizi pubblici gestiti dalla società per l’attività di bar, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande…" nonché all’inoltro al Comune competente della "richiesta finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione amministrativa per la gestione degli esercizi della Società.

Con riferimento al Sig. A.B., la procura rilasciata è relativa alle mansioni di delegato alla sicurezza per l’anno 2008 come risulta dalla procura deposita in atti dalla controinteressata.

Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, l’art. 38, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, individua i soggetti tenuti a rilasciare la prescritta dichiarazione negli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o nel direttore tecnico.

E’ noto al Collegio che, sul punto, parte della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 375/2009), ispirata dalla ratio sottesa alla norma di verificare l’affidabilità complessivamente considerata dell’operatore economico che andrà a stipulare il contratto di appalto con la stazione appaltante individuando coloro che effettivamente sono in grado di manifestare all’esterno al volontà dell’azienda, ha ricercato, in via interpretativa, di ampliare l’ambito di applicazione della disposizione includendo nel novero dei dichiaranti anche soggetti che, pur non ricoprendo le specifiche cariche indicate, siano, tuttavia, titolari di ampi poteri decisionali tali da consentire di determinare gli indirizzi di gestione dell’impresa.

Secondo il richiamato orientamento occorrerebbe quindi "avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto, più che alle qualifiche formali, altrimenti la ratio legis potrebbe venire agevolmente elusa e dunque vanificata". (Cons. Stato, Sez. VI n. 523/2007).

L’elemento formale dell’investitura nella carica sociale dovrebbe, quindi, essere integrato da un’analisi nel concreto dei poteri effettivamente conferiti al fine di individuare e considerare sottoposti ai prescritti oneri dichiarativi anche i soggetti che, indipendentemente dalla carica ricoperta, risultino essere titolari di poteri decisionali al pari di un amministratore o di un direttore tecnico.

La questione, in relazione alla quale il dibattito giurisprudenziale è tuttora aperto, a parere del Collegio, non è tuttavia rilevante ai fini del presente giudizio in quanto la natura dei poteri conferiti ai sei procuratori non disvela quella pienezza decisionale che, sola, potrebbe consentire l’assimilazione invocata da parte ricorrente.

Come affermato, infatti, dalla stessa giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Cons. Stato, sez. V, n. 375/09), ai fini in esame, assume valore dirimente la titolarità del potere decisionale in ordine alla partecipazione alla gara ed alla formulazione dell’offerta: potere che non risulta essere stato delegato ai suindicati procuratori. (TAR Lombardia, Sez. I, 15 ottobre 2009, n. 4802).

Ne deriva che, a fronte di una previsione di gara che richiedeva (Allegato A del Disciplinare) l’indicazione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico la concorrente non poteva essere esclusa.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente rileva l’illegittimità della "manipolazione" dell’importo offerto dalla controinteressata ad opera della Commissione che avrebbe valutato l’offerta economica della controinteressata riferendosi ad un valore differente da quello indicato.

In particolare, E. avrebbe compilato l’allegato D "Scheda offerta economica" indicando quale prezzo unitario del "pranzo ospiti RSA e Centro Diurno", l’importo di Euro 3,75, mentre la Commissione avrebbe rettificato il valore in Euro 3,80 determinando un incremento dell’importo complessivo offerto da Euro 4.106.793,00 a Euro 4.123.396,80 (valori entrambi IVA esclusa).

La circostanza risulterebbe documentata nel verbale riferito alle operazioni compiute nella seduta del 7.10.2010 laddove la Commissione ha verbalizzato che "nel campo Prezzo unitario offerto servizio di ristorazione comprensivo del servizio trasporto carrelli ai piani + ritiro carrelli dai piani e trasporto al centro lavaggio (dato dalla somma dei prezzi riferiti alle voci prezzo unitario offerto solo servizio di ristorazione e prezzo unitario offerto solo servizio trasporto carrelli ai piani + ritiro carrelli dai piani e trasporto al centro lavaggio) viene riportata una somma dei due addendi errata (euro 3,75 anziché 3,80 come effettivamente originerebbe dalla somma corretta degli importi unitari offerti). Il calcolo che tiene conto della somma corretta, determinerebbe un nuovo complessivo importo che da Euro 4.106.793,00 IVA esclusa passa a Euro 4.123.396,80 IVA escl."

Il motivo è infondato.

La "Scheda di offerta economica", relativamente ai "Prezzi unitari offerti (IVA esclusa)" in relazione alle differenti voci di spesa riportava tre seguenti tre colonne:

– (B); "Prezzo unitario offerto solo servizio di ristorazione";

– (C); "Prezzo unitario offerto solo servizio trasporto carrelli ai piani + ritiro carrelli dai piani e trasporto al centro lavaggio";

– (D) (D = B + C); "Prezzo unitario offerto servizio di ristorazione comprensivo del servizio trasporto carrelli ai piani + ritiro carrelli dai piani e trasporto al centro lavaggio".

Con riferimento al profilo in contestazione nel presente giudizio, ovvero il "pranzo ospiti RSA e Centro Diurno", E. indicava gli importi di Euro 3,68 in corrispondenza della colonna "B", Euro 0,12 in corrispondenza della colonna "C" e, in corrispondenza della colonna "D" che, come specificato nello stesso modulo, doveva contenere la somma dei valori già specificati nelle colonne "B" e "C", indicava l’importo di Euro 3,75.

A fronte di tale discrasia, che la ricorrente ritiene comportasse l’indeterminatezza dell’importo offerto, Amministrazione, con valutazione già condivisa dal Collegio in sede cautelare, ha ritenuto che l’aggiudicataria avesse correttamente indicato i valori in corrispondenza delle colonne "B" e "C" commesso un errore nel procedimento di sommatoria.

Deve a tal proposito rilevarsi che tanto i valori indicati in colonna "B" che quelli indicati in colonna "C" sono gli unici del modulo di offerta espressione di una libera determinazione dell’offerente mentre gli altri, compresi quelli indicati in colonna "D", non sono che il risultato di mere operazioni di calcolo.

La rettifica pertanto non poteva che operarsi su quest’ultimo valore che palesava un evidente errore di calcolo nella sommatoria dei primi due.

La censura, peraltro, non risulta essere sorretta da alcun apprezzabile interesse in quanto la rettifica operata dall’Amministrazione ha determinato una variazione in aumento dell’importo richiesto e, in ultima analisi, una penalizzazione della aggiudicataria in termini di punteggio rispetto ad una offerta parametrata ad un costo di Euro 3,75 in luogo di Euro 3,80.

Tal circostanza era, del resto, già stata evidenziata dalla Commissione che, già nella seduta del 7.10.2010, aveva verbalizzato che "il ricalcolo del punteggio, tenendo conto della suddetta correzione, non altera la graduatoria generatasi con l’attribuzione dei punteggi definitivi".

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 25178 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18.07.2008, E.M. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 15.07-7.09.2009, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante la somma di Euro 8.865,00, con interessi legali dalla domanda, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè la metà delle spese processuali, liquidata in complessivi Euro 785,00 (di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari), spese distratte in favore dei difensori antistatari e compensate per la residua parte. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che la E. aveva chiesto l’equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di indennità sostitutiva di mensa per il biennio 1984-1986 e di indennità di vestiario dal 1990 al 1993, precesso da lei introdotto, quale dipendente di ASL, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 15.06.1994 ed ancora pendente, nonostante che in pari data fosse stata presentata istanza di fissazione dell’udienza e successivamente istanze di prelievo in data 26/11/99, 10/9/01, 23/5/05, 5/9/05 e 15/2/06;

– che la durata fisiologica del primo grado di detto processo amministrativo protrattosi per anni 14 e mesi 1 sino al deposito del ricorso per equa riparazione, poteva essere fissata in anni tre, data la natura delle questioni trattate;

– che il chiesto indennizzo per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 11 anni, e 1 mese, doveva essere limitato al sofferto danno non patrimoniale e liquidato in Euro 800,00 ad anno di ritardo ingiustificato, falcidiando l’ammontare annuo di Euro 1.500,00, astrattamente riconoscibile in siffatte tipologie processuali, in ragione della ritardata presentazione dell’istanza di prelievo, e con esclusione del bonus forfetario;

– che il parziale accoglimento delle pretese del ricorrente giustificava la compensazione della metà delle spese processuali.

Avverso questo decreto l’ E. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi e notificato il 15-18.03.2010 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso l’ E. denuncia:

1. "Violazione o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 4 dell’art. 6 par. 1 e dell’art. 13 della CEDU ( L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Sostiene conclusivamente ..che i giudici di merito non hanno considerato che l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze nel costituirsi non aveva nè allegato nè provato la presenza nel caso si specie di qualsivoglia eccezione dalla quale potesse discendere l’insussistenza del diritto all’equa riparazione. Anzi la Corte ha ridotto in radice la possibilità che dall’eventuale ritardo siano conseguite sofferenze psichiche per il ricorrente, atteso il mancato utilizzo di strumenti sollecitatori.

2. "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.". La ricorrente si duole per vizi motivazionali, del rilievo secondo cui il mancato utilizzo da parte sua di strumenti sollecitatori aveva impedito il verificarsi delle ansie e dei turbamenti connessi a procedimenti eccessivamente lunghi, del fatto che non si sia considerato che aveva presentato varie istanze di prelievo e conclusivamente della omessa considerazione della necessità di adeguato ed analitico apprezzamento di circostanze e specifici elementi atti a denotare la insussistenza di qualsivoglia patema d’animo e/o sofferenza psicologica e quindi ad escludere il lamentato pregiudizio.

I due motivi, che essendo connessi consentono esame unitario, sono inammissibili.

Le censure che la E. deduce si rivelano non pertinenti rispetto al decisum ed alle relative ragioni ed argomentazioni, giacchè la ricorrente risulta averle riferite a pronuncia di diniego d’indennizzo del danno non patrimoniale, quando, invece, la Corte distrettuale ha accolto la sua domanda e liquidato l’indennizzo in misura ridotta rispetto al richiamato parametro indennitario CEDU, espressamente enunciando le ragioni, rimaste incensurate, del discostamento peggiorativo, essenzialmente ricondotte alla tardiva presentazione dell’istanza di prelievo.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, dato il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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