Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 22-07-2011, n. 29500 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto, deliberato il 3 febbraio 2011 e depositato l’8 febbraio 2011, la Corte di appello di Bari ha confermato il decreto del Tribunale di quella stessa sede, 18 dicembre 2008, di modificazione – su richiesta formulata dal Questore il 15 ottobre 2008 di elevazione da due a tre anni della durata della misura di prevenzione – del provvedimento, 25 febbraio 2004, di applicazione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza a carico del sorvegliato S. D., motivando: effettivamente il sorvegliato ha subito dal 18 febbraio 2005 al 15 aprile 2008, nelle more della sorveglianza speciale (più volte interrotta), custodia cautelare in carcere per delitto dal quale è stato assolto giusta sentenza della Corte di appello di Bari 15 aprile 2008 (irrevocabile dal 29 luglio 2008); ed effettivamente il Tribunale di Bari con provvedimento del 3 febbraio 2010, "pur dichiarando la revoca del decreto impositivo del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di fatto cessata – alla data del 21 maggio 2006 – la misura di prevenzione genetica per naturale scadenza del termine biennale di durata in ossequio al principio di fungibilità, dovendosi computare nel calcolo del biennio il periodo di custodia cautelare sofferta dal S. pari a complessivi tre anni e due mesi"; tuttavia l’aggravamento è stato disposto (ed eseguito il 24 novembre 2009) "in epoca successiva alla cessazione" della custodia cautelare in carcere, patita sine titulo, e, pertanto, tale periodo di restrizione "non può essere computato per il residuo di anni uno e mesi due sul disposto aggravamento applicatogli"; nel merito l’aggravamento trova fondamento nelle reiterate violazioni commesse dal sorvegliato delle prescrizioni del giudice della prevenzione, nell’arresto del S., eseguito il (OMISSIS) nella flagranza di furto in abitazione e, dunque, nella "persistente pericolosità" del sorvegliato, comprovata dal più recente arresto avvenuto il (OMISSIS) per furto aggravato e per resistenza a un pubblico ufficiale, delitti per i quali il sorvegliato è, in atto sottoposto, alla misura coercitiva degli arresti domiciliali.

2. – Ricorre per cassazione l’interessato, personalmente, mediante atto, s.d., depositato il 4 marzo 2011, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 11 e 12 censurando: illegittimamente il 9 maggio 2008 è stata ripristinata la sorveglianza speciale (originariamente disposta) quando già era intervenuta la assoluzione, sicchè, risultando la custodia cautelare subita sine titulo, la misura di prevenzione doveva considerarsi "già integralmente espiata in regime di fungibilità" e, pertanto, "ex lege cessata"; conclusivamente, tenuto conto della fungibilità della misura cautelare, "il complessivo periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione patito, è ben superiore alla sommatoria dei periodi indicati nell’originario decreto impositivo e nel successivo provvedimento di aggravamento", considerato, in relazione al provvedimento impugnato, che per effetto della "risottoposizone del 9 maggio 2008" alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, colla illegittima "reviviscenza della misura ex lege cessata", anche quella disposta "in sede di aggravamento deve ritenersi integralmente espiata". 3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 28 aprile 2011, rileva: la misura di prevenzione, originariamente applicata, interrotta più volte per i ripetuti arresti di S., era in corso di esecuzione nel momento in cui fu disposto l’aggravamento; pertanto la "successiva valutazione di fungibilità" non rileva ai fini del periodo residuo della misura da scontare.

4. – Il ricorso è infondato.

4.1 – Le doglianze del ricorrente circa il ripristino, in data 9 maggio 2008, della esecuzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, in forza del decreto (originario) del 25 febbraio 2004, non sono pertinenti nella sede del presente scrutinio di legittimità che concerne l’impugnazione della conferma del successivo decreto 17 dicembre 2008 di modifica (nel senso del prolungamento) della durata dalla misura di prevenzione.

Il sorvegliato avrebbe dovuto dar valere, davanti al giudice della prevenzione, mediante tempestivo incidente di esecuzione la ritenuta illegittimità del ripristino.

La sopravvenuta declaratoria della cessazione di efficacia della misura, giusta provvedimento del 3 febbraio 2010, rende orami superata la questione.

4.2 – Ai fini dell’accertamento del profilo della (accresciuta) pericolosità del sorvegliato, posto a base dell’aggravamento della misura, nel senso del prolungamento della durata, il giudice della prevenzione ha considerato anche la condotta successiva alla applicazione della misura coercitiva non seguita dalla condanna, negativamente caratterizzata dal furto commesso il (OMISSIS).

Non può, pertanto, trovare applicazione il regime della fungibilità che presuppone che la condotta che da luogo alla applicazione della sanzione da considerare espiata sia anteriore alla espiazione sine titulo.

Tale requisito cronologico trova applicazione anche nella materia delle misure di prevenzione in relazione alla previsione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12, comma 2, dalla quale a contrariis si evince che il "periodo trascorso in custodia preventiva" non "seguita da condanna" deve essere computato ai fini della durata dalla misura di prevenzione.

La particolare disposizione dell’art. 657 c.p.p., comma 4 in materia di pena detentiva e di custodia cautelare costituisce, infatti, espressione del basilare principio dell’ordinamento giuridico della esclusione della "precostituzione di ogni riserva" di impunità o di sottrazione alla sanzione, nonchè corollario indefettibile della essenza stessa della sanzione giuridica la quale postula che la medesima necessariamente "segua e non preceda" il fatto pel quale è irrogata (v. per tutte Cass., Sez. 1, 18 febbraio 1994, n. 876, De Angelis, massima n. 196831).

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 04-08-2011, n. 31150

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- M.S. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, del 30 dicembre 2010, che ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento del Gip del Tribunale di Rovigo, del 14.12.2010, con il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere in relazione alle imputazioni: 1) ex artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5, – capo A) – per essersi impossessato, in concorso con altri, della somma di Euro 3.145,00 contenuta nella cassaforte del punto vendita "Eurospin" sito in (OMISSIS), con le aggravanti del numero di persone e di avere usato violenza sulle cose (consistita nel provocare l’apertura della cassaforte mediante deflagrazione con danneggiamento della stessa, del locale ove la stessa si trovava e dei relativi arredi), 2) ex art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2, – capo B) dell’imputazione – per avere detenuto il congegno esplosivo utilizzato per eseguire il furto descritto sub capo A).

I giudici del riesame hanno ritenuto significativo il quadro indiziario, essenzialmente costituito dai contenuti delle conversazioni intercettate, e necessario il ricorso alla più afflittiva misura custodiate in considerazione della gravità dei fatti e della personalità dell’indagato. Hanno altresì respinto gli stessi giudici la richiesta declaratoria di nullità dell’ordinanza restrittiva, per il presunto mancato rilascio di copie dei nastri contenenti le conversazioni intercettate, rilevando che tale materiale era stato, in realtà, posto a disposizione della difesa dell’indagato.

Avverso detta ordinanza propone, dunque, ricorso il M. che deduce:

a) nullità dell’ordinanza del Gip di custodia cautelare per carenza di motivazione, vizio rilevato anche nell’ordinanza impugnata;

b) insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, mancando la prova della presenza dell’indagato, al momento del furto, nel luogo ove lo stesso è stato consumato;

c) violazione del diritto di difesa per il mancato rilascio di copie dei nastri contenenti le intercettazioni telefoniche ed ambientali, inutilmente richieste;

d) violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura rispetto alle concrete esigenze cautelari, che avrebbero potuto esser salvaguardate anche imponendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di uscire dall’abitazione nelle ore serali.

-2- Il ricorso è infondato.

In realtà, ritiene la Corte che le osservazioni, poste dal ricorrenti a sostegno del ricorso in tema di gravità indiziaria e di esigenze di cautela, peraltro in termini di assoluta genericità, non valgono a porre in discussione la decisione dei giudici del riesame, caratterizzata dalla analitica e precisa ricostruzione dei fatti e dalla corretta e compiuta valutazione degli elementi probatori acquisiti, nei quali essi hanno legittimamente ravvisato, con motivazione del tutto logica e coerente sul piano logico, un contesto indiziario certamente grave, tale da legittimare l’emissione del provvedimento custodiale nella sua forma più afflittiva.

In punto di gravità indiziaria, i giudici del riesame hanno rilevato che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza erano stati tratti dai contenuti delle conversazioni telefoniche e dei messaggi sms intercettati tra il 28 maggio ed il 1 giugno 2010, intercorsi tra l’utenza del M. e quelle dei coindagati D.D. A. e D.P., nonchè dall’esame del tracciato del sistema di rivelazione satellitare GPS installato sull’autovettura in uso al D.D.. Proprio grazie a tale tracciato, ha sostenuto il giudice del riesame, è stato possibile seguire i movimenti dell’auto nella notte del furto, dalla partenza della stessa dal luogo di residenza del D.D. all’arrivo in Legnare, sulla strada ove si trovava l’abitazione del M., e quindi in (OMISSIS), località ove è sito l’esercizio commerciale che ha subito il furto; con successiva partenza da (OMISSIS) e rientro nelle località di residenza dei coindagati.

Gli orari, i tragitti, gli spostamenti, le soste segnalate nel tracciato sono stati ritenuti del tutto coincidenti con le diverse fasi, anche precedenti e successive al furto, e dunque significativi del coinvolgimento dei prevenuti nell’azione delittuosa, posta in essere, peraltro, ha aggiunto il giudice del riesame, con modalità del tutto simili a quelle utilizzate per eseguire altri furti perpetrati dal gruppo criminale al quale appartenevano gli stessi coindagati, coinvolti in altro procedimento che li vede imputati ex art. 416 c.p..

Circostanze che certamente legittimano il giudizio di gravità indiziaria espresso dai giudici del merito.

Anche in punto di esigenze di cautela, la decisione impugnata si presenta coerentemente motivata e perfettamente in linea con le norme di riferimento e con i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di pericolo di reiterazione, legittimamente ritenuto sussistente dai giudici del riesame in considerazione, non solo della gravità dei fatti e del contesto nel quale essi sono stati commessi, ma anche della negativa personalità dell’odierno ricorrente, in ragione dei reiterati e specifici precedenti penali registrati a carico dello stesso e del suo inserimento in ambienti di criminalità organizzata. Gravità, precedenti, contesto criminale di riferimento che hanno legittimamente indotto il tribunale del riesame a ribadire la scelta di applicare all’indagato la misura custodiale più afflittiva, unica ritenuta idonea ad evitare il pericolo di reiterazione.

Infondata è, altresì, la censura relativa all’asserito mancato rilascio delle copie dei nastri contenenti le conversazioni, alla luce delle approfondite, condivisibili e non contraddette (dal ricorrente) argomentazioni sul punto elaborate dai giudici del riesame, i quali hanno ricordato che nessuna conseguenza aveva patito il ricorrente dal mancato rilascio delle copie, poichè il materiale in questione era stato tempestivamente posto a disposizione della difesa dallo stesso tribunale, che aveva anche manifestato la disponibilità a rinviare la trattazione della richiesta di riesame per consentire alla stessa difesa un approfondimento degli atti.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7705 Concorsi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso dalla commissione per lo svolgimento degli accertamento psicofisici per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi.

Il ricorrente è stato giudicato in possesso di un profilo non compatibile con quello previsto dal bando e dalla normativa di riferimento in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: "Note di insicurezza".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)il ricorrente già in passato era stato sottoposto a valutazione di idoneità psicofisica ed attitudinale, con esiti positivi (VFB);

b)il giudizio contrasta con la perizia di parte.

In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato relazione di esame psicologico e psicodiagnostico mentre l’intimata amministrazione ha depositato relazione e documenti.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente è stato giudicato inidoneo, non già sulla base di un deficit psichiatrico bensì, per riscontrate "note di insicurezza" (relativamente alla specificità del concorso ed ai requisiti richiesti), profilo psicosomatico ritenuto non compatibile con l’arruolamento.

Il coefficiente pari a 2) del parametro PS era stato indicato nel bando come insufficiente a raggiungere la soglia di compatibilità (cfr art. 10 c. 4).

Il giudizio è stato reso all’esito dell’iter valutativo condotto secondo la corretta scansione metodologica.

Nel corso del colloquio con l’ufficiale psichiatra, il ricorrente ha riferito di "situazioni in cui per paura di fallimento ha rinunciato ad intraprendere e proseguire nelle scelte". L’ufficiale medico ha riscontrato che tale "insicurezza… porta (il ricorrente) ad avere difficoltà relazionali rendendolo poco propositivo e vulnerabile".

Tale giudizio non contrasta con le risultanze interne. Dalle risposte fornite dal ricorrente emerge, senza entrare nel merito della valutazione, uno stato di obiettiva – ovvero motivata e sufficientemente supportata quanto al rapporto fattopoterenorma – incertezza, emotività ed indecisione.

Il ricorrente contrasta le conclusioni della visita medico legale con relazione psicologicapsichiatrica.

Il Collegio non coglie sostanziali divergenze tra i due accertamenti riscontrando, anche nella relazione di parte, elementi di sufficiente inidoneità laddove il perito di parte conclude, con indubitabile onestà professionale, nel senso di ravvisare nel soggetto "lievi note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere…".

Ebbene, il profilo delineato dal perito di parte è ascrivibile, de plano, al codice 02 dell’elenco generale relativo alle imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali di cui alla D.T. 5/12/2005 con l’attribuzione del profilo sanitario 2).

Tale profilo sanitario è incompatibile con l’arruolamento in quanto contrasta con i requisiti indicati nell’art. 10, c. 4 del bando di concorso secondo cui i candidati devono possedere un PS minimo pari a 1).

Sotto questo profilo, del tutto inconferenti s’appalesano le conclusioni rassegnate dal perito medesimo secondo cui tale profilo è "comunque tale da non pregiudicare l’adattamento alla vita militare". Innanzitutto, perché, la presenza di lievi note di introversione, insicurezza ed iperemotività del carattere sono vincolata causa di attribuzione del coefficiente 2 all’apparato PS (giusta D.T. 5/12/2005); in secondo luogo, perché si tratta di un giudizio di valore non sovrapponibile a quello della commissione medico legale.

Il ricorrente riferisce, infine, di una sua precedente idoneità VFB.

Si tratta di un elemento sintomatico che tale resta in quanto non in grado, per la sua diversità ontologica e funzionale, di confutare l’attendibilità del divisato giudizio riferendosi, esso, a concorsi e situazioni ambientali non comparabili, né sovrapponibili alla specificità e caratteristica del ruolo di carabiniere effettivo.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso è infondato e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-10-2011, n. 8299 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.