T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 29-07-2011, n. 6817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe E.I. ha impugnato il silenzio serbato dalla R.R.I. in ordine alla sua istanza di "ammissione proposta spazio (in) formativo" per l’attuazione di un progetto di informazione sul tema della Costituzione italiana; istanza presentata in data 14 maggio 2010.

Deduce:

violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90, in relazione all’obbligo di provvedere con provvedimento esplicito; invoca in particolare l’art. 21 della Costituzione in base al quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"; assume formatosi il silenzio inadempimento trascorsi trenta giorni dall’istanza.

Costituitasi la RAI ha eccepito: 1) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato; 2) il difetto di legittimazione passiva dovendo il ricorso essere diretto alla competente Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sui servizi radiotelevisivi; 3) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la RAI una società per azioni non operando con la forma del procedimento amministrativo; ha quindi sostenuto l’infondatezza nel merito del ricorso non sussistendo l’obbligo di provvedere sull’istanza in questione, che peraltro non risulta nemmeno pervenuta.

Tanto premesso, il Collegio osserva, in ordine alla questione preliminare della giurisdizione, come il Consiglio di Stato abbia avuto recentemente modo di affermare, in ordine al requisito soggettivo dell’ente, qualificato formalmente società per azioni, come "l’art. 7, C.p.a., dopo aver disposto, al comma 1, che "sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi" (oltre che, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni), dispone, al comma 2, che "per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono" anche, da un lato, "i soggetti ad esse equiparati", dall’altro, i soggetti "comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo";

quanto alla possibilità di considerare RAI s.p.a. soggetto "equiparato" alla pubblica amministrazione in senso classico, giova considerare che, come già osservato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, n. 1478/98; sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206), la veste societaria è neutra non essendo quindi di per sé incompatibile con il riconoscimento della natura di ente pubblico;

la natura pubblica, pertanto, non può essere esclusa con riguardo ad organismi i quali, pur presentando forma societaria, siano sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, oltre che, ancor più significativamente, dell’attrazione in orbita pubblicistica;

quanto a RAI s.p.a., numerosi sono gli elementi che attestano tanto la strumentalità della stessa rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, quanto la sua attrazione in orbita pubblicistica;

tra questi, paiono al Collegio oltre modo significative le circostanze costituite dalla prevista nomina di numerosi componenti del Consiglio di Amministrazione non già ad opera dal socio pubblico, ma dalla Commissione parlamentare di vigilanza, dalla indisponibilità dello scopo da perseguire, prefissato con atto normativo, dalla destinazione alla copertura dei costi del servizio dalla stessa gestito di un canone di abbonamento, avente natura di imposta;

la stessa Cassazione, ancorché al diverso fine di definire la questione relativa alla qualificabilità come erariale del danno cagionatole dai suoi agenti, ha di recente sostenuto che si tratti di ente sostanzialmente assimilabile ad una amministrazione pubblica (Sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092);

a tale esito le Sezioni unite sono pervenute valorizzando una pluralità di indici sintomatici dell’attrazione in orbita pubblicistica di RAI s.p.a., tra cui la sua designazione direttamente ad opera della legge quale concessionaria dell’essenziale servizio pubblico radiotelevisivo, svolto nell’interesse generale della collettività nazionale per assicurare il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione; la sua sottoposizione a penetranti poteri di vigilanza da parte di un’apposita commissione parlamentare, espressione dello Stato – comunità; la destinazione alla copertura dei costi del servizio dalla stessa gestito, di un canone di abbonamento, avente natura di imposta e gravante su tutti i detentori di apparecchi di ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, che è riscosso e le viene versato dall’Agenzia delle Entrate; la sua sottoposizione al controllo della Corte dei Conti" (Cons di St Sez. VI 24 novembre 2010 n.5379).

Deve pertanto in primo luogo escludersi che la natura giuridica di società per azioni possa incidere in modo determinante sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

Tuttavia la richiesta qui avanzata dal privato afferisce ad una attività di programmazione delle trasmissioni televisive di specifica competenza dell’editore, sotto la vigilanza della Commissione parlamentare competente, che non s’inquadra in una procedura amministrativa alla quale applicare la normativa contenuta nella legge n. 241/90. In particolare l’art. 2 invocato dal ricorrente riguarda procedimenti amministrativi che conseguono obbligatoriamente ad una istanza di parte ovvero che debbano essere iniziati d’ufficio, e nel caso in esame è di tutta evidenza in primo luogo che la scelta dei programmi non avviene attraverso un procedimento amministrativo, che essa comunque non consegue obbligatoriamente ad iniziativa di una parte privata, né che debba essere obbligatoriamente iniziata d’ufficio. E’ attività di natura imprenditoriale rimessa alle scelte dell’imprenditore, anche pubblico, nei limiti del controllo dell’attività di vigilanza.

Di fronte quindi ad un privato che chiede alla RAI di inserire una propria iniziativa nell’ambito della programmazione della rete non sussiste alcun obbligo della stessa RAI di provvedere, sia perché nessuna specifica disposizione lo prevede, sia soprattutto perché nella fattispecie non appare applicabile l’invocata normativa della legge n. 241/90.

E’ appena il caso di soggiungere come la libertà di pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione non possa essere letta nel senso che ogni cittadino vanti una posizione giuridica qualificata nei confronti di qualsiasi testata giornalistica o televisiva (ancorché concessionaria di un servizio pubblico) per l’inserimento e la diffusione del suo pensiero; il suddetto principio costituzionale deve essere ovviamente contemperato con altri (tra i quali l’art. 41) e detto contemperamento può essere assicurato solo dalla legge.

Per i suddetti motivi il ricorso deve essere respinto.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della R.R.I. delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-09-2011, n. 7283

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Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 febbraio 2011 e depositato il successivo 22 febbraio 2011, i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale in data 16 dicembre 2010 la Commissione Centrale ex art. 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, ha deliberato di "non prorogare le speciali misure di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia C.D. e dei familiari", chiedendone l’annullamento.

In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:

– su proposta della D.D.A. di Catanzaro, la Commissione Centrale ammetteva il sig. C.D., in qualità di collaboratore di giustizia, a beneficiare dello speciale programma di protezione, dapprima in via provvisoria e poi, a far data dal 16 giugno 2005, in via definitiva, in ragione del fondamentale contributo alla giustizia apportato dal predetto, riconosciuto anche di recente dalla Procura di Catanzaro – D.D.A. (cfr. nota del 6 ottobre 2009);

– nonostante tale circostanza, con la delibera indicata in epigrafe la Commissione in esame decideva di non prorogare il suddetto programma.

Avverso tale delibera i ricorrenti insorgono deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 15 MARZO 1991 N. 82 E S.M.I., SEGNATAMENTE DEGLI ARTT. 9 E 13QUATER. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.M. 23.04.1006, N. 161. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA" E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INCOMPLETEZZA DELL’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA. Il provvedimento è stato adottato sulla base dell’erroneo convincimento che gli impegni giudiziari del sig. C. fossero terminati. Ciò non corrisponde a verità, come risulta anche dalla già citata nota della Procura di Catanzaro. La particolare rilevanza della collaborazione finora resa e non ancora terminata rende, poi, del tutto immanente la sussistenza di una situazione di pericolo, ma la ponderazione di quest’ultima è stata del tutto pretermessa dalla Commissione, in spregio del disposto dell’art. 13 quater. L’attualità del pericolo è comprovata anche dal ricevimento da parte del C. nell’aprile 2010 di una busta contenente proiettili, chiaro segno di minaccia di morte. In ogni caso, la presenza di familiari, alcuni minori, avrebbe dovuto imporre una valutazione autonoma della posizione degli stessi, indipendentemente dalle condotte ascritte al C..

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA" DELLA MOTIVAZIONE ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, in quanto la Commissione ha deciso di non prorogare il programma di protezione ritenendo prevalente "l’assioma che gli impegni giudiziari del C. risultassero terminati", senza correttamente considerare lo stato di pericolo.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA, tenuto conto che la sussistenza di un pericolo grave ed attuale per il ricorrente si evince anche dalla circostanza che il sig. C. è stato, nell’attualità, concretamente minacciato.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’INGIUSTIZIA MANIFESTA, in quanto il provvedimento gravato mina il legame di fiducia che intercorre tra lo Stato ed i collaboratori/testimoni di giustizia.

Con atto depositato in data 4 marzo 2011 si è costituito il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza presidenziale in data 30 marzo 2011 è stato chiesto all’Amministrazione resistente di produrre documenti, specificamente indicati.

A ciò l’Amministrazione ha provveduto in data 22 aprile 2011 ed in data 15 giugno 2011, depositando anche una nota della Segreteria della Commissione Centrale ex art. 10 legge n. 82/1991, il cui contenuto può essere così sintetizzato: – il sig. C. ed i suoi familiari hanno commesso gravi violazioni comportamentali, direttamente incidenti sulla "sicurezza", specificamente indicate in apposite note; – in relazioni a tali violazioni, in data 5 novembre 2009 ed in data 30 ottobre 2010, la Direzione Nazionale Antimafia ha espresso pareri favorevole alla revoca, da ritenere indiscutibilmente prevalenti a quelli resi dalla Direzione Distrettuale Antimafia; – il provvedimento impugnato risulta, dunque, adottato in adesione a detti pareri, previa comparazione degli interessi in gioco.

In data 28 giugno 2011 i ricorrenti hanno prodotto una memoria, insistendo sull’apporto fornito alla giustizia e sull’attualità degli impegni giudiziari del sig. C.D. e sulla sussistenza di un concreto pericolo di gravi ritorsioni a loro danno.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento con il quale, in data 16 dicembre 2010, la Commissione centrale ex art. 10 della legge n. 82 del 1991 ha deliberato di non prorogare il programma speciale di protezione a cui in precedenza erano stati ammessi.

A tale fine denunciano violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, rappresentando – in particolare – la persistenza degli impegni giudiziari del collaboratore di giustizia e l’attualità dello stato di pericolo.

Tali censure non sono meritevoli di positiva valutazione.

2. Al riguardo, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 13 quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), introdotto dall’art. 8 della legge n. 45/2001, "le speciali misure di protezione sono a termine e, anche si di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 3, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge", con espressa previsione dell’obbligo di procedere a "verifiche sulla modifica o sulla revoca" entro il termine de quo (comma 3) e della possibilità di proroga solo nell’eventualità in cui "permangano i presupposti che ne hanno giustificato l’adozione" (art. 10, comma 11, D.M. n. 161 del 2004).

In ragione di tale prescrizione è evidente che – con le modifiche apportate nel 2001 – il legislatore ha inteso fissare il principio della temporaneità delle misure speciali di protezione e la loro mutabilità.

Stante il disposto del successivo comma 2, è poi possibile distinguere tra ipotesi di revoca automatica e casi di revoca discrezionale, con l’elencazione di "fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione".

In relazione ai casi di revoca discrezionale – da ritenere di sicura rilevanza in questa sede, tenuto conto della formulazione del provvedimento impugnato – la giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che sussiste la possibilità di procedere alla revoca della protezione pur in assenza della commissione di illeciti penali da parte del soggetto tutelato, in quanto ha riconosciuto che, a tale fine, è sufficiente la tenuta di un comportamento che non solo renda superflue le speciali misure di protezione accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla legge (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I, 21 dicembre 2010, n. 37834).

Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che:

– "l’eventuale attualità dello stato di pericolo non giustifica…., di per sé sola, la fruibilità di uno speciale programma di protezione da parte degli interessati" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2008, n. 6627), attesa la rilevanza di ulteriori fattori, tra cui anche l’inosservanza degli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione del programma medesimo, specie qualora quest’ultima si presti a determinare l’inutilità delle misure adottate;

– il vaglio sulla condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sulla eventuale incompatibilità del comportamento da questi tenuto con il permanere del sistema di tutela rientrano comunque nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, mentre al giudice permane unicamente il compito di vagliare se l’esercizio di tale potere discrezionale sia stato rispondente a criteri di logica e razionalità, censurandolo eventualmente ove emergono profili di abnormità valutativa o travisamento del fatto (cfr. C.d.S., già citata).

3. Ciò detto, il Collegio ritiene di dover evidenziare che il provvedimento impugnato risulta sicuramente adottato anche a causa delle gravi violazioni comportamentali commesse dal sig. C.D. (e non certo esclusivamente in ragione dell’esaurimento degli impegni giudiziari di quest’ultimo, come invece sostenuto a pag. 4 del ricorso).

Come rappresentato dall’Amministrazione ma desumibile anche dal provvedimento impugnato, la Commissione Centrale non ha, infatti, ravvisato motivi per discostarsi dai pareri resi dalla Direzione Nazionale Antimafia, sfavorevoli alla revoca in esito alla valutazione di condotte "non più episodiche ma ripetute nel tempo", ritenute "incompatibili con lo status di collaboratore".

Premesso tale rilievo, diviene doveroso osservare quanto segue:

– le condotte in esame si rivelano di per sé sufficienti a supportare la delibera adottata dalla Commissione Centrale;

– in relazione a tali condotte, i ricorrenti si astengono del tutto dal sollevare censure, incentrando i propri rilievi esclusivamente sul presupposto dell’esaurimento degli impegni giudiziari del sig. C.D., di cui pure si fa menzione nel provvedimento.

In ragione di tale constatazione, il Collegio ritiene di dover richiamare l’orientamento giurisprudenziale – ormai consolidato – secondo il quale, allorché un atto è fondato su una pluralità di motivi, l’eventuale illegittimità di uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 551 del 1998; TAR Lazio, Sez. I, n. 7134/2005).

Posto che il provvedimento impugnato è da ritenersi basato sull’esaurimento degli impegni giudiziari del ricorrente ma anche – come già precisato – sulla condotta tenuta da quest’ultimo e che tale condotta si rivela autonomamente sufficiente a supportare la decisione adottata, appare evidente che la positiva valutazione delle censure formulate in relazione al primo dei profili indicati non varrebbe comunque ad inficiare la validità del provvedimento e, dunque, a comportare l’annullamento richiesto.

Ciò detto, il Collegio ritiene di soprassedere sulle censure formulare in relazione agli impegni giudiziari in quanto le stesse di profilano inammissibili per carenza di interesse.

4. Tenuto conto di quanto sopra riportato, permangono da valutare le censure riguardanti l’attualità della situazione di pericolo.

Tali censure sono infondate.

Come già osservato, il persistere della situazione di pericolo non giustifica di per sé sola la fruibilità del programma speciale di protezione da parte degli interessati, allorché il comportamento di quest’ultimi non solo renda superflue le misure accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla stessa legge n. 82/1991.

Nel caso in esame, la disamina del provvedimento e degli atti presupposti rivela che il sig. C. ha posto in essere comportamenti in palese violazione degli obblighi assunti, effettivamente atti a vanificare "le esigenze di protezione e la caratterizzazione funzionale del programma" (così come espressamente affermato a pag. 3 della delibera della Commissione Centrale).

Ciò detto, lo stato di pericolo non può che assumere carattere recessivo.

La carenza di collaborazione dell’interessato, idonea a comportare la superfluità delle misure accordate oppure un notevole aggravio di spese da parte dello Stato (per la necessità, ad esempio, del trasferimento in altre località protette), ben vale, infatti, a supportare la revoca o, comunque, la cessazione del programma speciale di protezione, atteso che un soggetto non può pretendere di fruire di un determinato regime di tutela ove, proprio a causa del proprio comportamento, non consenta a tale regime di raggiungere le finalità per le quali lo stesso è stato accordato.

In ragione dei presupposti di fatto elencati nel provvedimento impugnato, la decisione adottata si rivela, pertanto, coerente, ragionevole e non certo ingiusta.

La stessa decisione appare, altresì, ben supportata, tenuto conto che le condotte contestate, indiscutibilmente numerose, si profilano gravi.

In definitiva, l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale è stata "pretermessa" la doverosa ponderazione della "situazione di pericolo" non è condivisibile: la formulazione del provvedimento dimostra che l’Amministrazione ha considerato la situazione del sig. C. nel suo complesso (senza trascurare alcun elemento ed – in particolare – tenendo conto anche dell’episodio relativo alla consegna del plico contenente i proiettili – cfr. nota DNA del 30 ottobre 2010), per poi procedere ad una valutazione comparativa dei diversi interessi in gioco – così come si trae dalle asserzioni riguardanti le esigenze di protezione e la loro vanificazione, i quali si pongono come elementi strettamente correlati al "pericolo" – nel rispetto delle prescrizioni di legge.

In ultimo, anche la censura riguardante i familiari non è condivisibile.

Il Collegio ritiene, infatti, di condividere l’orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dall’Amministrazione, secondo il quale la posizione dei familiari è derivata da quella del collaboratore di giustizia, con la conseguenza che, se vengono meno le condizioni per il mantenimento delle misure di protezione nei confronti di quest’ultimo, vengono automaticamente meno anche le ragioni per il mantenimento delle stesse misure in favore familiari (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 243 del 2008).

5. In conclusione, il ricorso va respinto.

Considerate le peculiarità della vicenda prospettata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter respinge il ricorso n. 1631/2011.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-01-2012, n. 859 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata del 20 aprile 2006 la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata l’opposizione proposta dalla Sima Società Italiana Mense Aziendali srl avverso il decreto ingiuntivo concernente contributi dovuti all’Inps per il periodo dal 1.8.1981 al 30.12.88. Infatti nel corso di una visita ispettiva era emerso che non era stata pagata la contribuzione per la dipendente S.L. dal 1.8.81 al 28.4.82, per la dipendente P.G. dal 1.12.82 al 15.3.83 e per D.B. dal 1.12.88 al 31.12.88. Gli ispettori avevano raccolto le deposizioni delle lavoratoci in ordine all’inizio del loro rapporto di lavoro e nel ricorso in opposizione la società non aveva formulato alcuna contestazione in merito alle risultanze di quell’accertamento. Pertanto a fronte del dettagliato rapporto ispettivo, valevole ad offrire elementi di giudizio anche nel processo di merito, delle dichiarazioni delle lavoratrici e in assenza di puntuali contestazioni, la Corte territoriale riteneva accertata l’omissione contributiva, considerando in ogni caso tardiva la deduzione, fatta in appello sulla insussistenza del credito in forza del condono, ed affermava essere generica quella relativa alle compensazioni dovute.

Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione, per non avere la Corte considerato che i verbali ispettivi erano stati depositati solo in appello.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere ammesso in appello il deposito dei verbali ispettivi.

Con il terzo motivo si denunzia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, per non avere applicato il regime più favorevole.

Il ricorso è inammissibile e va quindi rigettato, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.. Infatti con il primo motivo, pur essendo stato dedotto difetto di motivazione, manca il momento di sintesi prescritto da questa disposizione; è stato infatti affermato (Cass. Sez. U, n. 20603 del 01/10/2007, seguita da numerose altre conformi) che "In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità";

In ogni caso la sentenza resiste alle critiche sulla base della considerazione che nell’atto di opposizione a DI la esistenza del debito non era stata contestata, il che riceve conferma dal tenore dell’opposizione come riportato nel presente ricorso.

Il secondo e terzo motivo sono inammissibili per mancanza del quesito di diritto, nonostante le censure riguardino la violazione di legge;

l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez, un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.

Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle Sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 50,00 per esborsi e tremila Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2856 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 184/33/09, depositata il 13 ottobre 2009, con la quale, rigettato il suo appello contro quella della commissione tributaria provinciale circa l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap per il 2004 da parte della società TLC Spa, essa affermava che i costi portati in deduzione, e costituiti dal c.d. "fee d’ingresso" e dal contributo di avviamento non potevano essere compresi in quello di acquisto dei punti commerciali di (OMISSIS) e di (OMISSIS), giacchè si trattava di oneri sostenuti dopo che il Gruppo cedente Eldo aveva alienato i relativi rami di azienda. Inoltre il finanziamento operato a favore di società controllata non costituiva mutuo, bensì erogazione in conto capitale, e quindi infruttifera, giusta anche la preventiva delibera assembleare, prodotta in copia. La soietà Eldo Italia Spa, nuova ragione sociale della già società TLC Spa., resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione "ex art. 360 c.p.c., n. 3", in quanto il giudice di appello non pronunciava in ordine alla indeducibilità dei costi attinenti alle prestazioni della SMS Engineering; a quelle della Socodir; alle sopravvenienze passive e alle prestazioni professionali dell’avv. Pane, dal momento che essi erano stati tutti contestati in base alla verifica della polizia tributaria, senza che si potesse dare rilevo pregnante alle affermazioni della contribuente, peraltro non sorrette da idonea prova.

Il motivo è fondato, posto che il giudice di appello non specificava le ragioni, in virtù delle quali riteneva deducibili i costi relativi alle varie voci riprese a tassazione dall’agenzia, sulla scorta della amnicolata verifica della polizia tributaria, e che erano stati contestati in ordine all’inerenza e all’annualità di competenza con elementi aventi, efficacia presuntiva, costituita dalla verifica stessa e di cui al relativo verbale, senza che a fronte fossero stati acquisiti, o quanto meno indicati, dati probanti di segno opposto da parte della contribuente.

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè la CTR non considerava che le quote di ammortamento dell’avviamento per i due punti vendita di (OMISSIS) non potevano sfuggire alla tassazione, atteso che era stato specificamente stabilito che anche tale voce, oltre alle rimanenze, ai beni mobili, a quelli immateriali e ai marchi, essi tutti erano compresi nell’atto di cessione, mentre invece il secondo giudice acriticamente condivideva l’assunto dell’appellata in base a documentazione indicata genericamente, e smentita dalla verifica della Guardia di finanza. Inoltre le somme conferite alla società controllata Itaca Spa. costituivano mutuo fruttifero, senza che la semplice indicazione della delibera assembleare potesse smentire l’assunto, occorrendo invece quella precisa riportata in bilancio.

La censura va condivisa, dai momento che il giudice di seconde cure riteneva sufficiente la indicazione dell’erogazione il conto futuro aumento di capitale contenuta nella copia del verbale di assemblea, senza tuttavia considerare invece che in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43, esige, affinchè si possa escludere che la somma erogata dal socio alla società sia ricollegabile ad un rapporto di mutuo produttivo di interessi, che il diverso titolo risulti dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi dalla società medesima e, quindi, non possono ritenersi sufficienti a tal fine la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento ad incremento del capitale e l’assenza di dimostrazione contraria, nè la diversa indicazione nella delibera dell’assemblea stessa, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 6093 del 13/03/2009, n. 11042 del 1998).

4. Quindi anche in rapporto a tali non corrette valutazioni giuridiche, le doglianze della ricorrente riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame sul punto, onde queste non vanno complessivamente condivise, con il conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, che si uniformerà anche al suindicato principio di diritto in tema di erogazione di fondi alla società. 5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame.

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