T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 62

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Svolgimento del processo
Con istanza 27.6.2000 l’odierno ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "depressione acuta maggiore".
Con determinazione 3.8.2001, successivamente confermata in data 3.10.2001, la X di Padova giudicava l’interessato affetto dall’infermità "grave disturbo depressivo cronicizzato", ritenendola dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla IV categoria.
Con domanda 23.11.2001, pertanto, il ricorrente chiedeva la concessione dell’equo indennizzo.
Con parere 6.6.2003 n. 15252, però, il CVCS riteneva la predetta infermità "non dipendente da causa di servizio".
Ciò stante, con provvedimento 3.2.2004 n. 57 l’Amministrazione delle Finanze respingeva l’istanza dell’interessato intesa ad ottenere l’equo indennizzo.
Avversava tale determinazione il ricorrente denunciandone l’illegittimità per violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1094/70 e 64 del DPR n. 1092/73 e per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione, e chiedendone l’annullamento.
Resisteva in giudizio il Ministero delle Finanze opponendo l’infondatezza del gravame, del quale conseguentemente chiedeva la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione
1.- Ritiene preliminarmente il Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso – formulata dalla resistente Amministrazione sotto il profilo della mancata corrispondenza tra le censure sviluppate dall’odierno ricorrente in sede di ricorso gerarchico e quelle esposte nel presente gravame -, stante la manifesta infondatezza nel merito del ricorso stesso.
2.- In punto di diritto il Collegio deve innanzitutto chiarire che con l’entrata in vigore del DPR n. 461/01 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l’esistenza del nesso causale e/o concausale della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal dipendente (cfr., ex multis, CdS, IV, 26.5.2008 n. 2507).
Il suddetto DPR n. 461/01 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all’organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell’adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (CdS, IV, 10.7.2007 n. 3911).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, non sussiste un obbligo dell’Amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato – che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente – di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo: di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnicoamministrativo e/o medicolegale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato (cfr. CdS, IV, 15.5.2008 n. 2243).
È altresì orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale analogamente non sussistono elementi per discostarsi, che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili (cfr. CdS, IV, 14.4.2010 n. 2099; VI, 31.3.2009 n. 1889).
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l’ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito, che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consente in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico, in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnicodiscrezionale (cfr., tra le più recenti, CdS, IV, 8.6.2009 n. 3500).
3.- Ciò premesso in diritto, e passando all’esame della fattispecie concreta oggetto di giudizio, il Collegio ritiene che il parere reso nell’adunanza del 6.6.2003 dal Comitato di verifica, dopo aver esaminato tutta la documentazione amministrativa e sanitaria trasmessa, non possa che riconoscersi congruamente motivato.
Il Comitato ha descritto puntualmente l’infermità e la sua eziologia, ed ha giudicato – per quanto qui interessa – che "l’infermità "grave disturbo depressivo cronicizzato" non può riconoscersi dipendente da causa di servizio in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante".
Il Comitato, dunque, ha escluso che nella fattispecie qui scrutinata potesse ravvisarsi quantomeno la sussistenza di un rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata: ed è pervenuto alle suddette conclusioni, come espressamente affermato nel parere, "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".
Secondo il ricorrente tale giudizio sarebbe contrastante con le valutazioni medicolegali effettuate anche dal X, e produce specifica documentazione volta a comprovare il rilievo asseritamente svolto dalle condizioni e dall’ambiente di lavoro sulle riscontrate affezioni.
Siffatta specificazione deve essere disattesa perché la documentazione acquisita nel procedimento non dimostra – a giudizio del Collegio – che il servizio prestato dal ricorrente a seguito del cambio al vertice del Comando della Compagnia di Padova, pur nella sua obiettiva gravosità, sia effettivamente assurto, per averlo impegnato in termini presumibilmente eccedenti i limiti di tollerabilità normali, al ruolo di fattore genetico della contratta infermità.
Per quanto poi riguarda il contrasto tra i giudizi della X di Padova da una parte, e quello del CVCS dall’altra, è doveroso rilevare che i predetti pareri non sono da considerare pariordinati, in quanto la normativa di settore impone all’Amministrazione di seguire il giudizio del Comitato, costituendo questo – anche per la particolare e qualificata composizione di tale organo – un momento di sintesi finale della intera complessa procedura (cfr. CdS, IV, 13.3.2008 n. 1081).
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, 11, 14 e 18 del DPR n. 461/01, le Commissioni ospedaliere si pronunciano in merito alla diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicazione eziopatogenica, nonché del momento della conoscibilità delle patologie, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica e sensoriale e sull’idoneità al servizio, mentre spetta al Comitato di verifica per le cause di servizio di accertare in via esclusiva la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione (cfr. CdS, IV, 26.5.2008 n. 2507 cit.).
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, il giudizio del Comitato non sembra esibire profili di inattendibilità percepibili in questa sede.
Né, peraltro, sussistono i presupposti per l’espletamento di una consulenza tecnica, tenuto altresì conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l’utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi.
In effetti, nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (cfr., ex pluribus, CdS, IV, 7.7.2008 n. 3380).
Per completezza, va altresì specificato che il parere medicolegale sulla dipendenza da causa di servizio, in quanto espresso da organi tecnici imparziali e dotati di specifica competenza tecnica, non può essere contraddetto da pareri sanitari di parte – come quello allegato dal ricorrente -, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti, esclusa nel caso di specie da quanto sopra esposto.
4.- Conclusivamente, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese, avuto riguardo alla natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15271

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Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3492 del 2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta da C.S. nei confronti della xxx Assicurazioni s.r.l., diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato il 24-6-2005, per riduzione di personale a conclusione di procedura di mobilità.
La C., con ricorso del 3 3-6-2008, proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La xxx Assicurazioni s.r.L, in liquidazione si costituiva e resisteva al gravame.
Nel giudizio di appello interveniva anche la xxx xxx &
xxx s.n.c..
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 25-1-2010 rigettava l’appello.
In sintesi la Corte territoriale, ritenuto inammissibile l’intervento della xxx xxx & xxx s.n.c. e considerata la mancata censura da parte dell’appellante della legittimità dei criteri di scelta adottati e dell’individuazione di due impiegati di 2^ livello del reparto INA tra i licenziandi, rilevava, che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che, "essendo la C., quale impiegata di 2^ livello del reparto INA, certamente rientrante nel programma (per altro verso non contestato) di mobilità, non aveva interesse a dolersi del mancato licenziamento anche di un impiegato di 3^ livello". Del resto era stato accertato che (a fronte della comunicazione iniziale di un esubero, in relazione al reparto INA, di un impiegato di secondo livello ed uno di terzo livello) la sostituzione (di un impiegato di 3^ livello con altro di secondo livello) era avvenuta a seguito di una rimodulazione de personale in esubero come emerso in sede di incontri con le OO.SS., e sul punto nulla aveva dedotto l’appellante.
La Corte affermava, infine, che il carattere discriminatorio del licenziamento era rimasto soltanto adombrato e del tutto sfornito di fondamento.
Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso con due motivi.
La xxx Assicurazioni s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.
La C., dal canto suo, ha resistilo con controricorso al ricorso incidentale di controparte.
La xxx xxx & xxx s.n.c. è rimasta intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, premesso che l’appellante aveva lamentato che la sentenza di primo grado aveva considerato corretta la procedura di licenziamento collettivo nonostante che, avviata indicando in relazione al reparto INA un dipendente di secondo livello e uno di terzo, fosse stata poi attuata con riguardo a due impiegati di secondo livello, ha affermato che la C., impiegata di 2^ livello nel detto reparto, certamente rientrante nel programma di mobilità, non avrebbe avuto interesse a dolersi del mancato licenziamento di un impiegato di 3^ livello che "alla stregua di non meglio indicati criteri di scelta" avrebbe potuto essere licenziato al suo posto, aggiungendo che la detta sostituzione avvenne a seguito di una rimodulazione del personale da licenziare emerso in sede di (non meglio identificati) incontri sindacali.
In particolare la ricorrente principale deduce che una cosa è prevedere in un reparto la cessazione del rapporto di due lavoratori collocati in posizioni differenziate e altra cosa è attuare quello stesso licenziamento collettivo coinvolgendo, in relazione a quella specifica unità produttiva, due lavoratori di identica posizione funzionale.
La C. aggiunge, poi, che essa aveva non solo interesse ma un vero e proprio diritto soggettivo "a controllare come singola lavoratrice la coerenza e la correttezza procedimentale del licenziamento posto in essere" e che erroneamente la Corte di merito ha attribuito su di essa lavoratrice l’onere dimostrare "di avere più titoli rispetto ad altri per conservare il posto di lavoro", laddove, in relazione alla contestazione del lavoratore circa l’osservanza dei criteri di scelta, gravava sul datore di lavoro l’onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei suddetti criteri.
Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando vizio di motivazione al riguardo, in sostanza deduce che la Corte territoriale non ha considerato che i compiti della ricorrente costituivano parte essenziale del reparto INA (essendo la stessa in grado di sostituire i colleghi e di smaltire lavoro arretrato, per cui non si comprendeva – fermo restando il fatto che la modificazione unilaterale della qualità e dell’inquadramento del personale licenziato rispetto a quello dichiarato originariamente eccedente costituisce vizio che comporta la inefficacia del licenziamento, stante il mancato accordo con cui si è conclusa la procedura – quale fosse la ragione oggetti va e/o tecnico produttiva che potesse aver determinato il licenziamento di una dipendente esperta e addetta ad un settore nevralgico rispetto ad un’altra che si occupava di un settore sostanzialmente marginale.
I detti motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, vanno accolti come di seguito.
In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, questa Corte ha più volte chiarito che "la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione (ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso)" (v. fra le altre Cass. 6-10-2006 n. 21541, Cass. 3-3-2009 n. 5089, Cass. 12-10- 1999n. 11455).
In particolare tra l’altro questa Corte (v. Cass. 22-6-2012 n. 10424) ha affermato che, "in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell’ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l’accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento".
Peraltro come pure è stato precisato (v. Cass. 8-8-2005 n. 16629, Cass. 29-7-2003 n. 11651), "il lavoratore, il quale voglia far valere l’inefficacia o l’annullamento del licenziamento intimatogli, giusta quanto disposto dalla L. 23 luglio 3991, n. 223, art. 5, comma 3 e art. 24, comma 1, in materia di "iter" procedurale per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto – a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalle suddette norme – ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità addebitate e su cui fonda il "petitum", in osservanza del disposto dell’art. 414 cod. proc. civ., ed in ragione dei criteri caratterizzanti il processo del lavoro. Solo quando il lavoratore che propone l’impugnativa abbia sufficientemente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata in relazione alla contestazione della mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità grava sul datore di lavoro l’onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei suddetti criteri".
Orbene nella fattispecie, rispetto alla chiara allegazione della ricorrente (licenziamento di due dipendenti di secondo livello del reparto INA, a fronte della indicazione iniziale del personale in esubero presso il detto reparto, in due unità, una di secondo e l’altra di terzo livello) incombeva sul datore di lavoro la dimostrazione della regolarità della procedura nel suo complesso.
Sul punto la Corte di merito da un lato ha rilevato che la C. non aveva interesse a dolersi del mancato licenziamento "anche di un impiegato di terzo livello", dovendo semmai dedurre che altro dipendente di secondo livello doveva essere licenziato al suo posto, e dall’altro ha affermato che, come accertato dal Tribunale, la sostituzione di un impiegato di terzo livello con altro di secondo livello era avvenuta a seguito di una rimodulazione del personale da licenziare, conseguente ad una riduzione da 12 a 9 del personale in esubero, come emerso in sede di incontri sindacali.
Osserva il Collegio in primo luogo che la affermazione della carenza di interesse risulta illogica e inconsistente e che nessun ulteriore onere di allegazione incombeva sulla lavoratrice.
Quest’ultima, infatti, seppure non fosse interessata direttamente al licenziamento "anche di un dipendente di terzo livello", era senz’altro interessata a che il licenziamento, nel reparto de quo, restasse limitato al numero e ai profili professionali indicati ed aveva il diritto di controllare la regolarità della procedura nel suo complesso, riguardo alla quale l’onere probatorio incombeva sul datore di lavoro, null’altro dovendo essere allegato da essa lavoratrice, oltre la dedotta modifica degli esuberi programmati.
Peraltro, in mancanza della verifica di uno specifico accordo sindacale che contemplasse a detta modifica, al riguardo alcuna rilevanza sanante poteva attribuirsi alla "riduzione da 12 a 9 del personale in esubero" emersa in sede di incontri con le OO.SS..
In tali sensi va quindi accolto il ricorso principale, restando assorbito il ricorso incidentale, riguardante il capo delle spese.
La impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Ord., 02-07-2010, n. 15813 AVVOCATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

che l’Avv. C.M.C. – che aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale il collaboratore di giustizia G. F. – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 11 dicembre 2008, con cui la Corte d’appello di Catanzaro, sezione penale, ha respinto l’opposizione sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di rigetto di liquidazione del compenso professionale;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 2 febbraio 2009;

che il ricorso è affidato a un motivo, il quale – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denuncia violazione di legge.

Motivi della decisione

che l’orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte al momento della introduzione del presente ricorso per cassazione – formatosi sia nel vigore della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e della L. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – era basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l’opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l’opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile (Cass., sez. un. pen., 26 maggio 1989-11 luglio 1989, Medea; Cass., sez. un. pen., 24 novembre 1999-6 dicembre 1999, Di Dona; Cass., sez. un. civ., 14 giugno 2000, n. 434; Cass., sez. 2^ civ., 25 maggio 2001, n. 7136;

Cass., Sez. 2^ civ., 26 novembre 2001, n. 14934; Cass., Sez. 1^ civ., 15 novembre 2003, n. 15377; Cass., Sez. 3^ civ., 28 febbraio 2008, n. 5301; Cass., sez. 4^ pen., 17 febbraio 2009-7 aprile 2009, Caminiti);

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che: (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che: (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, visto dalla parte di chi ha già fatto ricorso al giudice di cassazione, l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione;

che allorchè si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa;

che in questa direzione orienta il principio costituzionale del "giusto processo", la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2 (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’"effetto espansivo" dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto);

che il Collegio ritiene contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di accedere alla corte di cassazione e di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall’impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività "concretizzatrice" della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale;

che il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement, è rappresentato dall’istituto della rimessione in termini;

che viene in rilievo l’art. 184 bis cod. proc. civ., introdotto con la L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 19, e successivamente modificato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 6, convertito dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534;

che l’art. 184 bis cod. proc. civ., è la disposizione ratione temporis applicabile: esso è stato bensì abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 3 (ed al suo posto è stato aggiunto, dall’art. 45, comma 19, della medesima legge, un ulteriore comma all’art. 153 cod. proc. civ.), ma l’abrogazione ha effetto per i soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1), mentre nella specie la litispendenza è anteriore al 4 luglio 2009;

che il Collegio non condivide l’orientamento secondo cui l’art. 184 bis cod. proc. civ., per sua collocazione sotto la rubrica della "trattazione della causa" e per il riferimento al "giudice istruttore", non sarebbe invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all’introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione (tra le tante, Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2000, n. 5778; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2000, n. 9178; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2006, n. 5474;

Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2008, n. 2946);

che detto indirizzo – benchè tralaticiamente ribadito, anche di recente, in alcune pronunce di questa Corte (v., ad esempio, Cass., Sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4356) – non è in linea con le aperture presenti nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (14 gennaio 2008, n. 627; 4 febbraio 2008, n. 2520), la quale, raccogliendo gli auspici della dottrina, ha messo in luce come la lettura restrittiva non tiene conto nè delle innovazioni apportate all’art. 184 bis cod. proc. civ., dalla novella del 1995 "con la soppressione del riferimento alle sole decadenze previste negli artt. 183 e 184 cod. proc. civ.", nè delle "esigenze di certezza ed effettività delle garanzie difensive nel processo civile", nè del "difetto di situazioni di incompatibilità tra la norma in questione e le peculiarità del giudizio di cassazione", ed è pervenuta alla conclusione secondo cui "la regola della improrogabilità dei termini perentori posta dall’art. 153 cod. proc. civ., non può costituire ostacolo al ripristino del contraddittorio quante volte la parte si vedrebbe dichiarare decaduta dall’impugnazione, pur avendo ritualmente e tempestivamente esercitato il relativo potere, per un fatto incolpevole che si collochi del tutto al di fuori della sua sfera di controllo e che avrebbe, altrimenti, un effetto lesivo del suo diritto di difesa";

che in direzione del riconoscimento della rimessione in termini in relazione al potere di impugnare la giurisprudenza delle Sezioni Unite si era già orientata con l’ordinanza 21 gennaio 2005, n. 1238, la quale – nello statuire che qualora la notificazione del ricorso per cassazione diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., non si sia perfezionata per la morte del destinatario, di cui la parte venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, si deve assegnare un ulteriore termine perentorio per rinnovare la notificazione – ha affermato (sulla scia della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale) che un effetto di decadenza non può discendere da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità della parte, così inaugurando una linea che valorizza la tecnica di assumere i precetti costituzionali quali "fonte diretta di regolamentazione dei rapporti giuridici" (Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15783) al fine di non addebitare alla parte incolpevole le conseguenze di atti e circostanze del procedimento che siano di ostacolo all’esercizio di poteri processuali esterni;

che – assodato che la rimessione in termini è riferibile anche al potere di impugnare per cassazione e che questa estensione, oltre ad essere coerente con la portata dell’art. 184 bis (che è quella di rappresentare una valvola di sicurezza rivolta a porre rimedio a tutte le ipotesi in cui sia intervenuta una decadenza a causa di un impedimento non imputabile), rinviene la propria ragione giustificatrice nell’impegno costituzionale di garantire l’effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo – si tratta di stabilire se è di ostacolo alla applicazione, nella specie, del rimedio restitutorio la circostanza che la parte ricorrente (non presente all’udienza di discussione e notiziata della sua celebrazione con avviso notificato in cancelleria) non abbia avanzato una apposita istanza in tal senso;

che il Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa;

che nell’art. 184 bis cod. proc. civ., la necessità di una apposita istanza di parte indirizzata al giudice è strettamente legata all’onere della parte interessata di allegare, con essa, i fatti che hanno determinato la decadenza e di offrire la prova della loro non imputabilità: l’istanza di rimessione, in altri termini, si giustifica con la necessità che la parte profili i fatti che integrano il presupposto della causa non imputabile, dimostrando che la decadenza è dipesa da un impedimento non evitabile con il grado di diligenza a cui essa, il suo rappresentante processuale o il suo difensore sono rispettivamente tenuti;

che la vicenda all’esame del Collegio presenta alcune particolarità:

(a) la parte ha compiuto, entro il termine di decadenza (stabilito dal codice di procedura penale), un’attività processuale la quale, pur se carente rispetto allo schema legale previsto dal codice di rito civile, manifesta la non acquiescenza al provvedimento impugnato; (b) la causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell’onere di allegazione e di dimostrazione ad opera della parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul rito da seguire provenienti dalla consolidata giurisprudenza del tempo del promosso ricorso, solo ex post rivelatesi non più attendibili;

che, in una situazione siffatta, nella quale l’affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce chiara ed evidente spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la causa non imputabile è determinata e, al contempo, conosciuta dallo stesso arbitro; sicchè l’art. 184 bis cod. proc. civ., viene in considerazione, non già come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale ed oggettiva, ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia – coessenziale alla garanzia costituzionale dell’effettività della tutela processuale – che vede nel rimedio restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore nella proposizione dell’impugnazione indotto dalla stessa giurisprudenza di cassazione;

che, del resto, significativa in questa direzione è l’esperienza dell’errore scusabile nel processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36; della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 34), nella quale la giurisprudenza del Consiglio di stato (Ad. plen., 19 aprile 1996, n. 2; Sez. 6^, 20 gennaio 2000, n. 257; Sez. 4^, 29 luglio 2003, n. 4352; Sez. 5^, 28 maggio 2004, n. 3451) esclude che l’assenza della domanda della parte interessata sia di ostacolo alla concessione del rimedio;

che, conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto: "Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili";

che, pertanto, in applicazione dell’enunciato principio, la parte va, d’ufficio, rimessa in termini, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte assegna alla parte ricorrente:

(a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;

(b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 449 del 2005 DIRITTO INTERNAZ. PRIV. E PUBBL. REGIONE Competenza della Regione, Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dei commi 43 e 75 dell’art. 3 della suddetta legge.

1.1. – Con riferimento al censurato comma 43 dell’art. 3, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione e la lesione dell’autonomia amministrativa e finanziaria attribuitale dagli articoli 118 e 119 Cost.

Secondo la stessa ricorrente, la norma denunciata – la quale prevede che il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni, «sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative» – sarebbe formulata in modo tale da comprendere, potenzialmente, anche le attività svolte dalle Regioni. Se interpretata in tal senso, la norma dovrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima, in quanto interverrebbe nella materia, di competenza legislativa concorrente, dei «rapporti internazionali delle Regioni», attribuendo al Ministro degli affari esteri, in violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., il potere di emettere un atto ministeriale sostanzialmente regolamentare. La ricorrente lamenta, inoltre, che tale ultimo atto lederebbe la sua autonomia amministrativa e finanziaria, avendo per oggetto la razionalizzazione dei flussi di erogazione finanziaria e la semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.

Precisa peraltro la ricorrente che, qualora la norma impugnata dovesse intendersi riferita alle sole attività di cooperazione internazionale svolte dallo Stato e alle relative procedure finanziarie e amministrative, le ragioni di doglianza verrebbero meno.

1.2. – Con riferimento al censurato comma 75 dell’art. 3, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

Ad avviso della Regione, il comma denunciato – il quale stabilisce che, «ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’àmbito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica» – interverrebbe nella materia del coordinamento della finanza pubblica, recando non un principio fondamentale, ma una «minutissima norma di dettaglio, palesemente lesiva dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni». In virtù della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato potrebbe stabilire parametri generali di contenimento della spesa, ma non sostituirsi alla Regione nel determinare, in relazione alla propria struttura, alla distribuzione delle responsabilità e alla situazione di bilancio, «a quali dipendenti rimborsare quale classe di viaggio nei diversi mezzi di trasporto».

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando l’inammissibilità della doglianza relativa al comma 43 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003, in quanto formulata in forma ipotetica, e rinviando ad una successiva memoria l’esame di quella riguardante il comma 75 dell’art. 3 della stessa legge.

3. – Con memoria depositata il 24 dicembre 2004, la difesa erariale, nel ribadire le ragioni di inammissibilità già esposte, rileva altresì che il regolamento ministeriale adottato in attuazione del censurato comma 43 del medesimo art. 3 si riferisce, come risulterebbe dal suo art. 1, alle sole attività di cooperazione internazionale svolte dallo Stato.

In relazione al comma 75 dell’art. 3, la stessa difesa evidenzia che esso stabilisce un principio generale di ovvia ragionevolezza da applicarsi “a regime” ed a tutte le amministrazioni. Precisa ancora che, «se tutte le amministrazioni pubbliche avessero seguito criteri di normale buongoverno ed anche di “stile” rispettoso del danaro prelevato dai contribuenti, la disposizione sarebbe stata persino superflua». Quanto al fatto che la disposizione non conterrebbe un principio fondamentale, ma una norma di dettaglio ed in quanto tale sarebbe lesiva dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’Avvocatura ribatte che, diversamente da quanto affermato dalla Regione, si tratterebbe di un «principio generale di oculato buon andamento» e che in ogni caso non sarebbe ravvisabile in capo alla Regione un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ.

4. – Nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza fissata per il 19 aprile 2005, la Regione Emilia-Romagna ribadisce l’ammissibilità della censura avente ad oggetto il menzionato comma 43 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003, osservando che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe chiarito che nei giudizi in via principale è ammessa la prospettazione di censure in relazione ad una interpretazione possibile della disposizione impugnata. Nel merito, insiste nel motivo di ricorso, prendendo atto dell’interpretazione restrittiva della norma proposta dall’Avvocatura dello Stato, la quale, se accolta dalla Corte, farebbe effettivamente venire meno ogni ragione di doglianza.

Quanto al censurato comma 75 dello stesso art. 3, la ricorrente rileva che esso non può essere ricondotto ai princípi di coordinamento della finanza pubblica che lo Stato ha competenza a determinare sulla base dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché tali princípi dovrebbero avere altro contenuto rispetto a quello dell’art. 3, comma 75, della legge n. 350 del 2003. Sostiene al riguardo la ricorrente che dalla giurisprudenza della Corte in materia emerge con chiarezza «la necessità costituzionale che i principi di coordinamento lascino un congruo spazio decisionale alle Regioni», spazio che, sempre secondo la Regione, il “minutissimo vincolo” derivante dalla norma impugnata non sembrerebbe lasciare.

Ad avviso della stessa Regione, l’incostituzionalità della norma sarebbe confermata anche dalle difficoltà di applicazione diretta che essa incontrerebbe, dal momento che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 38 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), «la funzione dirigenziale è ordinata in un’unica qualifica», mentre la differenziazione avverrebbe soltanto attraverso il conferimento degli specifici incarichi dirigenziali.

Secondo la Regione sarebbe quindi arbitrario ritenere che solo i pochi dirigenti ai quali è attribuito l’incarico di direttore generale costituiscano figure equiparabili ai dirigenti di prima fascia. Più in generale, per la ricorrente, dovrebbe essere lasciata alla Regione la valutazione dell’importanza delle diverse missioni e la possibilità, per esempio, di rimborsare la business class quando non ci fossero posti in classe economica e la presenza del funzionario regionale alla riunione in ambito europeo fosse ritenuta importante.

Considerato in diritto

1. – La Regione Emilia-Romagna censura i commi 43 e 75 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), deducendo, in relazione al primo, la violazione degli articoli 117, sesto comma, 118 e 119 della Costituzione e, in relazione al secondo, la violazione degli articoli 117 e 119 Cost.

Il denunciato comma 43 attribuisce al Ministro degli affari esteri la competenza ad emanare disposizioni per «razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative».

Il denunciato comma 75 stabilisce che al «personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (compreso, quindi, il personale delle Regioni), che si reca all’estero per ragioni di servizio nell’ambito dell’Unione europea o per conto dell’Unione europea, «ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili», spetta il pagamento delle sole spese di viaggio aereo nella classe economica.

1.1. – Ad avviso della ricorrente, il comma 43 disciplinerebbe anche la materia, di competenza legislativa concorrente, dei «rapporti internazionali delle Regioni», attribuendo al Ministro degli affari esteri, in violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., la potestà di adottare un atto ministeriale di natura regolamentare, senza limitarne esplicitamente l’applicazione alle sole amministrazioni statali. Sempre ad avviso della ricorrente, tale atto lederebbe altresì l’autonomia amministrativa e finanziaria attribuitale dagli articoli 118 e 119 Cost., avendo per oggetto la razionalizzazione dei flussi di erogazione finanziaria e la semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale anche di pertinenza delle Regioni, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.

La ricorrente prospetta le proprie censure in base ad una interpretazione della disposizione impugnata nel senso che questa si riferirebbe anche alla cooperazione internazionale delle Regioni, precisando peraltro che, «qualora invece la disposizione del comma 43 dovesse intendersi come riferita esclusivamente alle attività di cooperazione internazionale svolte dallo Stato ed alle relative procedure finanziarie ed amministrative, le ragioni di doglianza verrebbero meno».

1.2. – Sempre ad avviso della Regione, il citato comma 75 – nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi diverse da quella economica ai funzionari regionali di livello inferiore a quello di dirigente di prima fascia e qualifiche equiparabili – conterrebbe non un principio fondamentale e, quindi, un parametro generale di contenimento della spesa, ma una «minutissima norma di dettaglio», violando così l’autonomia legislativa e finanziaria regionale, di cui agli articoli 117 e 119 Cost.

2. – Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene separata da quella delle altre sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.

3. – La questione relativa al comma 43 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003 non è fondata.

3.1. – La difesa erariale eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della censura, perché questa sarebbe stata sollevata in via meramente ipotetica, in relazione, cioè, ad una soltanto delle interpretazioni della disposizione impugnata prospettate come possibili dalla stessa ricorrente.

L’eccezione va respinta.

Questa Corte ha infatti già chiarito che, «a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale […] può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili. Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose» (sentenza n. 228 del 2003; v., ex plurimis, anche le sentenze n. 412 del 2004, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 242 del 1989).

Poiché nella specie il testo della disposizione impugnata consente, fra le altre, l’interpretazione censurata dalla ricorrente, non v’è ostacolo allo scrutinio nel merito della questione.

3.2. – Quanto al merito, la questione non è fondata.

I dubbi di costituzionalità sollevati dalla ricorrente riguardano l’interpretazione per cui la disposizione censurata si riferirebbe non soltanto alla cooperazione internazionale dello Stato, ma anche a quella delle Regioni.

Ritiene questa Corte che tale disposizione, non contenendo alcun riferimento testuale alle Regioni quali soggetti attivi della cooperazione internazionale, ben può essere intesa nel senso che il potere del Ministro degli affari esteri di emanare un regolamento per razionalizzare i flussi finanziari e per semplificare le procedure di gestione riguarda soltanto l’attività di cooperazione internazionale dello Stato, e non anche quella delle Regioni. Tale interpretazione è del resto idonea a rendere conforme a Costituzione la disposizione impugnata: questa infatti, ove riguardasse anche l’attività di cooperazione internazionale delle Regioni, lederebbe l’autonomia regolamentare di tali enti nella materia – di legislazione concorrente – dei rapporti internazionali delle Regioni, con conseguente violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.

Lo stesso decreto ministeriale 15 settembre 2004, n. 337 (Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative), adottato in attuazione della disposizione impugnata, si pone nel solco della suddetta interpretazione. Il decreto, infatti, non contiene alcun riferimento alle Regioni e fa anzi espresso richiamo, nel preambolo, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo), il cui art. 1 stabilisce che «la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell’Italia», ascrivendo, quindi, tale tipo di cooperazione ad una materia riservata alla legislazione statale.

Così interpretata, la disposizione impugnata va ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., con conseguente infondatezza delle censure relative alla lesione dell’autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria delle Regioni (articoli 117, sesto comma, 118 e 119 Cost.).

4. – La questione relativa al comma 75 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003 è invece fondata.

Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione, da parte della legge statale, di limiti all’entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.), perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (v., ex multis, sentenze n. 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004).

Premesso che questa Corte è chiamata a scrutinare la norma censurata esclusivamente sotto il profilo del riparto di competenze legislative, va rilevato che detta norma stabilisce un vincolo puntuale di spesa alle Regioni, e, pertanto, alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza costituzionale, contrasta con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost. e deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art 3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui si applica al personale delle Regioni;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 3, comma 43, della legge n. 350 del 2003, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.