Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-02-2011, n. 2744 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Bari, con decreto del 6 marzo 2008 ha respinto la domanda di B.M. di indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per la durata irragionevole di un giudizio intrapreso davanti al TAR Puglia con ricorso del 29 ottobre e definito con sentenza 21 giugno 2007 perchè vi era la prova che il B. non avesse sofferto alcun pregiudizio per la durata di detto processo,avendo egli stesso tramite il suo difensore dichiarato di non avervi più interesse (avendo conseguito il provvedimento favorevole già in sede cautelare nel 1996);sicchè il giudice amministrativo aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

Che il B. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 3 motivi, con i quali ha insistito nella richiesta di indennizzo sia perchè vi era la prova del pregiudizio subito, sia perchè quest’ultimo poteva essere liquidato con valutazione equitativa; e che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, osserva:

Questa Corte, nella elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto, del quale deve essere corredato ciascun motivo di ricorso per il disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ha ripetutamente affermato, anche a sezioni unite, che i quesiti di diritto rispondono alla esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie; sicchè gli stessi devono costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una "regula iuris" che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire, da un lato che il quesito di diritto deve rappresentare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale; e dall’altro che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

Consegue che ove tale articolazione logico – giuridica manchi, il quesito si risolve in un’ astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica; per cui esso non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo. Ed a maggior ragione risolversi in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso "sub iudice" (Cass. 28536/2008); nè per converso nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, essendo ciascuna di queste formulazioni del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Nessuno di questi principi è stato osservato dal ricorrente,che con i primi due motivi si è limitato a chiedere alla Corte con due quesiti, peraltro di tenore identico, se nell’accertare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sia vincolata al rispetto dei parametri elaborati dalla CEDU, che già presuppongono la risposta tuttavia del tutto estranea al thema decidendum svolto dalla sentenza impugnata (Cass. 11650/2008). Il tutto senza osservare il principio che in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell’art. 366-bis cod. proc. civ., tali motivi cumulativi debbono concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati (Cass. sez. un. 5624/2009, 1906/2008).

Il terzo motivo difetta invece di autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.) non avendo il ricorrente dedotto a quali precedenti giudizi intendesse fare riferimento,nè quale oggetto avessero nè le ragioni per cui sarebbe stata accolta la domanda di equa riparazione in ciascuno di essi fatta valere.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile ed il soccombente B. condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero in complessivi Euro 1000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-09-2010) 31-01-2011, n. 3355 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Assise di Milano aveva dichiarato S. P. colpevole del reato di omicidio preterintenzionale di M.I. e lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione, e al risarcimento dei danni, mentre aveva assolto dallo stesso reato S.A.A. per non avere commesso il fatto.

In seguito ad appello dell’imputato e delle parti civili la Corte di Assise di Appello ha confermato la sentenza impugnata.

Era avvenuto che due gruppi familiari, due cugini, figli di fratelli, Si.Pa. figlio di S.A.A. e S.P.M. figlio di S.G., avevano avuto una colluttazione alla presenza della madre del secondo, M.I., nel corso della quale costei cadeva a terra e trasportata all’Ospedale (OMISSIS) di Milano decedeva in seguito ad un trauma commotivo, stato comatoso e emorragia sub aracnoidea bilaterale e ematoma bilaterale estracerebrale.

2.- La Corte di Assise aveva evidenziato che nessuno dei soggetti presenti aveva saputo riferire del come e perchè la M. fosse caduta ad eccezione di S.P.M. secondo cui era stato il cugino S.P. ad aggredire la madre del primo con colpi al petto ed in faccia e poi con un bastone, forse il manico di una pala, agli avambracci, mentre la M. cercava di difendersi, e poi in testa che la aveva fatta cadere e, dopo la caduta, che era stato S.A.A. a sferrarle tre calci al capo.

La Corte di Assise ha dato credibilità alle dichiarazioni del teste circa la responsabilità del Si.Pa., perchè suffragate da elementi obiettivi, avendo la TAC evidenziato sulla M., prima dell’intervento chirurgico eseguito all’Ospedale, focolai contusivi presenti in sede frontale in modo più accentuato a sinistra, ematoma sotto durale acuto fronto-temporale sinistra, tumefazione delle parti molli emicraniche in sede fronto temporale sinistra sintomo del colpo inferto che aveva provocato la caduta e conseguenti lesioni craniche, mentre in relazioni ai calci osservati dal teste come sferrati da S.A.A., non vi fosse riscontro obiettivo di quelli e dell’eventuale nesso causale tra essi e la morte.

3.- La Corte di Assise di Appello, nel confermare la sentenza, ha evidenziato che il punto rilevante era che la M. aveva riportato un ematoma sottogaleale, il c.d. bernoccolo, riscontrato dai periti sulla fronte della M., spiegabile solo con la versione dei colpi ricevuti al capo, in seguito ai quali era caduta sbattendo il cranio con violenza tale da deformarlo e da provocare la morte.

A ciò si aggiungevano le dichiarazioni di Si.Pa. che all’arrivo del marito della M., tremando si era affettato a dire "zio non ho fatto niente, zio non ho fatto niente, il fatto che i parenti avevano allontanato subito il Si.Pa., la frase pronunciata subito dal S.P.M. "mamma ti hanno ammazzata".

La Corte di Assise di Appello ha confermato l’assoluzione di S.A.A. sul rilievo che non vi era prova certa dei calci, mancando un riscontro obiettivo.

Ricorrono le parti civili e l’imputato.

4.- Le parti civili, in merito all’assoluzione di S.A. A., deducono che la Tac aveva rilevato sulla vittima anche minute aree escoriative rinvenute lungo il bordo della narice compatibili con i calci sferrati dal S.A.A..

Ciò confermerebbe la testimonianza di S.P.M. che aveva riferito dei calci sferrarti al capo della M. dopo la caduta da quello.

Tale testimonianza sarebbe riscontrata da quella di S. A. che aveva constatato la presenza sui luoghi dello stesso S.A.A. e da quella di S.R., fratello dell’imputato che aveva dichiarato di esserselo tirato.

Comunque la parte civile rileva che la presenza del S.A. A. non si era mantenuta in termini di passività, tenuto conto che egli, allorchè la M. giaceva a terra, rivolta al figlio e riferendosi al S.P.M. aveva detto "adesso facciamo nero anche lui". 5.- Il Si.Pa. deduce:

a.- vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di motivare o comunque per avere illogicamente motivato in ordine alla valutazione delle consulenze medico legali. b.- vizio di motivazione per avere illogicamente motivato in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dal Si.Pa.. c- inutilizzabilità delle dichiarazioni del Si.Pa., in quanto, pur essendo imputato in reato connesso, era stato sentito senza gli avvertimenti di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3. 6.- Per motivi di ordine logico va esaminato per primo il motivo concernente la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del Si.Pa..

La censura è fondata.

Va anzitutto evidenziato che la Corte di Assise, confermata sul punto da quella di Appello, aveva puntualizzato che i consulenti, avevano chiarito che la vittima era deceduta per le complicazioni conseguenti a un trauma cranico, in seguito ad un impatto violento in zona occipitale del cranio contro la superficie dura del pavimento, dimostrato anche dalla rima della frattura cranica e delle lesioni lacerative sulla convessità frontale rostrale e dall’escoriazione occipitale.

Gli stessi giudici del merito avevano anche precisato che la caduta era stata determinata da un colpo di bastone inferto alla vittima dal Si.Pa. come risultava dalla reiterata e chiara testimonianza di S.P.M., confermata anche dall’ematoma sottogaleale tempo-parietale sinistro, un cosiddetto "bernoccolo", riscontrato alla vittima dalla TAC. Dalla sentenza della Corte di Assise di Appello risulta che il S.P.M. era un testimone assistito in quanto indagato in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 497 c.p.p., per un reato commesso nello stesso contesto temporale, ma che tuttavia non aveva ricevuto l’avviso ex art. 64 c.p.p., comma 3, lett. C).

Orbene, le sezioni unite di questa Corte (17 dicembre 2009, n. 12067) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale affermando il principio che "non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del "teste assistito", il soggetto che cumuli in sè le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. e) o relativo a un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b)".

Di conseguenza risultano inutilizzabili le dichiarazioni del teste S.P.M. che aveva riferito circa la presenza della propria madre, della presenza di un bastone o di un manico di pala in mano al Si.Pa. e dell’uso dell’arma impropria da parte del Si.Pa. sulla M. che la aveva fatta cadere, provocando, in seguito all’urto sul pavimento, le lesioni nella parte occipitale del cranio che la avevano portato a morte.

Viene, quindi, a mancare, in seguito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del S.P.M., l’attribuzione delle lesioni subite dalla M. alla condotta del S. P., per averla fatta cadere.

Nè la prova può essere ricavata aliunde.

I giudici del merito hanno precisato che la teste C. aveva dichiarato che il bastone era stato impugnato dalla M., che Ca.Ca. era giunta sul posto quando la vittima era già a terra e che nessuno dei soggetti presenti, ad eccezione di S. P.M., aveva saputo riferire del come e del perchè la M. fosse caduta per terra.

Di conseguenza neanche aliunde può essere collegata la caduta della vittima al Si.Pa..

La sentenza impugnata va pertanto annullata non risultando la responsabilità dell’imputato.

L’annullamento, però, deve essere disposto con rinvio.

Infatti, questa Corte ha già affermato che è legittima la rinnovazione in appello dell’istruzione dibattimentale disposta con l’esame della persona imputata o giudicata in procedimento connesso o per un reato collegato che abbia assunto l’ufficio di testimone le cui dichiarazioni rese in primo grado siano inutilizzabili in quanto assunte senza la presenza del difensore (Cass. sez. 1^, 9 aprile 2009, n. 16908).

Di conseguenza, in sede di rinvio può essere disposta la rinnovazione della testimonianza.

S.- Il ricorso delle parti civili è infondato.

A prescindere dalla inutilizzabilità delle dichiarazioni del S.P.M., sia la Corte di Assise che quella di Appello hanno evidenziato che i periti e i consulenti tecnici avevano dato risposta negativa circa l’esistenza di segni sul corpo della M., dai quali dedurre che fossero stati inferti calci e che, comunque, se gli stessi fossero esistiti, non avrebbero avuto alcun rilievo in senso causale, nell’aggravamento, delle lesioni, in relazione alla morte, in quanto questa era intervenuta esclusivamente in seguito al trauma cranico originato dal violento impatto del capo con il suolo.

Le parti civili, poi, non evidenziano una specifica attribuzione da parte dei periti delle minute aree escoriative lungo il bordo delle narici e della tumefazione delle parti molli in sede fronto-temporale proprio ai calci e il rapporto di causalità con il decesso.

Pertanto, è logica l’esclusione della responsabilità del S. A.A. non essendovi segni obbiettivi di calci inferti sulla M., stante il concorde accertamento dei periti e consulenti non smentito dalle parti civili, nè un eventuale nesso causale con la morte.

Infatti, i consulenti avevano ritenuto che neanche il colpo con il bastone aveva potuto provocare da solo la morte, se non avesse determinato la caduta.

I giudici del merito hanno anche escluso un concorso morale da parte di S.A.A..

I giudici del merito hanno logicamente argomentato che l’avere detto l’ S.A.A. al figlio Si.Pa.

"facciamo nero anche lui", non aveva alcuna valenza causale, in quanto a quel punto la violenza era cessata, perchè i contendenti erano stati divisi da S.A., la M. era già a terra, e l’incitamento non era accolto dal Si.Pa. che "tremava come una foglia".

Ne consegue il rigetto dei ricorsi delle parti civili nei confronti di S.A.A. e la condanna di ciascuno di questi ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra il S.A. A. e le parti civili ricorrenti le spese di questo grado.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di Si.

P. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise di Milano.

Rigetta il ricorso delle parti civili nei confronti di S. A.A. e condanna ciascuno di detti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Dichiara interamente compensate tra i ricorrenti medesimi e il S.A.A. le spese del presente grado.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-02-2011, n. 1384

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dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo

il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento in Grecia per la disamina della sua domanda di protezione internazionale, deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
Motivi della decisione

– il gravame attiene ad una questione che è già stata affrontata in senso favorevole alle aspettative del ricorrente, essendosi la Sezione fin dall’udienza camerale del 14 luglio 2009 adeguata all’orientamento cautelare del Consiglio di Stato sulla materia in esame (ord. n. 3428 del 14.7.2009; ex plurimis sent. n. 8508 del 26 aprile 2010).

– le violazioni da parte della Grecia dei diritti dell’uomo – accertate da vari organismi internazionali ed in particolare dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. sent. cit.) – devono indurre l’Amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente in quanto richiedente asilo, chiarendo per quale ragione, nonostante le predette contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso la Grecia debba ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilità di fare applicazione, nel caso in esame, dell’art. 3 comma 2, regolamento CE n. 343 del 2003(v. anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 giugno 2010, n. 15857);

– in conclusione il ricorso è fondato, seguendo le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, la regola della soccombenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez. II quater

ACCOGLIE

Nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n. 9272/2010 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00.= (cinquecento), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-03-2011, n. 1894 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il signor S.M.D.D. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento – comunicatogli il 29.7.2010 – con cui lo si è escluso dal concorso pubblico indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s. s., n.34, del 30.4.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 2.2.2011: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato nuovamente sottoposto al vaglio collegiale, si ritiene – dandone rituale preavviso alle parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Risulta, infatti, "per tabulas"

che il provvedimento impugnato è la naturale conseguenza di un giudizio di inidoneità fisica, formulato a seguito di accertamenti sanitari (ai quali l’interessato era stato sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore): che hanno evidenziato come il soggetto in questione non raggiungesse la statura minima (di cm. 165) richiesta (ai fini di cui è causa) dallo specifico bando;

che gli esiti di questi accertamenti hanno trovato sostanziale conferma in occasione della "revisione" (effettuata il 7.1.2011), appositamente disposta da questo giudice.

In presenza di tale situazione, il Collegio (rilevato che il D.D. misura, in realtà, cm.164) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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