T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 920 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con atto notificato a mezzo servizio postale in data 89 giugno e depositato il successivo giorno 21, la società M. s.r.l. – gestore dal 2003 dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel comune di Roccasecca in località Cerreto – ha proposto ricorso ai sensi degli articoli. 117 e 31 D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del comune di Roccasecca di provvedere sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 22.12.2010 al n. 12401, contenente la richiesta della presa d’atto dell’avvenuto rilascio, con determinazione della regione Lazio n. C 2099 dell’8.9.2010, della Autorizzazione Integrata Ambientale concernente la discarica in argomento, nonché dell’avvenuto mutamento della destinazione d’uso agricola dei terreni su cui la predetta discarica insiste rispetto a quanto formalmente previsto dal PRG, per effetto dei provvedimenti del Commissario Delegato all’Emergenza Rifiuti nella Regione Lazio succedutisi nel tempo, che hanno impresso all’area la destinazione d’uso di Zona F – servizi comprensoriali.

2) Con atto depositato il 7 luglio 2011, si è costituito in giudizio il Comune di Roccasecca, eccependo l’insussistenza dell’obbligo di provvedere del Comune sulla istanza della ricorrente, in ragione della mancata partecipazione della stessa al procedimento di approvazione della variante generale al PRG, riguardante anche l’area in questione e concluso con delibera G.R. Lazio n. 181 del 27.3.2009, della insistenza sull’area di vincoli di natura paesaggistica e idrogeologica sottratti alla potestà dell’Ente, e della cessazione del regime emergenziale (dalla data del 30.6.2008) che aveva giustificato l’adozione di norme inidonee a giustificare varianti agli strumenti urbanistici in via definitiva, in ragione della loro natura di misure non definitive a efficacia temporalmente limitata (in particolare l’ordinanza n. 2 del 28.11.2002 del presidente della Regione Lazio nella qualità di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi per il superamento dell’emergenza nel settore dei rifiuti urbani).

3) In data 15 settembre si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4) Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

5) Il ricorso è inammissibile.

6) Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, non sussiste nella fattispecie un obbligo di provvedere del Comune di Roccasecca e, conseguentemente alcun silenzio inadempimento.

7) La ricorrente con l’istanza del 22.12.2011 ha chiesto al Comune resistente la presa d’atto della Autorizzazione Integrale Ambientale e dell’avvenuta variante al P.R.G. per diversa destinazione d’uso impressa dai provvedimenti del commissario delegato all’emergenza rifiuti sull’area destinata a discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto.

La tesi della ricorrente è che i titoli autorizzativi a essa rilasciati (decreti e le ordinanze del Commissario Straordinario), emessi nel periodo di emergenza rifiuti, avrebbero impresso irrevocabilmente all’area interessata dalla discarica le caratteristiche di un’area a valenza produttiva, in contrasto con l’attuale destinazione agricola prevista nel PRG.

La ricorrente, quindi, chiede al Comune di prendere atto dell’avvenuta variante.

8) Di fatto, quindi, la ricorrente chiede al Giudice un giudizio preventivo di declaratoria di legittimità della propria pretesa, ma tale tipo di azione non è ammissibile nell’ambito del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., che riguarda l’accertamento della sussistenza o meno dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, cioè di esercitare un proprio potere.

Più in generale, l’art. 34 comma 2 del c.p.a. stabilisce che "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

9) Incidentalmente, peraltro, va affermato che "la destinazione di un’area a zona agricola consente l’insediamento su di essa di una discarica, essendo in tale zona consentiti di regola interventi edilizi di vario genere" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7243).

10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti necessari per proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione.

11) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 637/2011, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 04-11-2011, n. 39782

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Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’8.2.2011 il Tribunale di Caltanissetta, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa confronti di O.S. dal Gip del tribunale di Enna, in data 26.1.2011, in relazione ai reati di detenzione illegale di arma e di detenzione di arma clandestina.

Preliminarmente il tribunale evidenziava che a seguito di perquisizione effettuata dalla polizia all’interno della masseria dell’ O. veniva rinvenuto nella camera da letto un fucile da caccia, marca Beretta calibro 12, con matricola che presentava evidenti segni di alterazione, nonchè, una cartucciera con dodici cartucce calibro 12. Nell’azienda agricola di pertinenza dell’indagato venivano trovati due mezzi agricoli risultati di provenienza furtiva ed un terzo mezzo con matricola cancellata.

Quanto alla configurabilità dei reati contestati, nell’ordinanza impugnata si precisava che il fucile non risultava censito alla banca dati delle armi legalmente detenute e che il tentativo di alterazione della matricola, consistente in una manomissione mediante azione meccanica di limatura delle lettere e dei numeri e nella impressione delle ultime due cifre con caratteri difformi dagli altri, consentiva di ritenere il reato di detenzione di arma clandestina. Del resto, l’indagato in sede di convalida dell’arresto aveva ammesso gli addebiti.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale sottolineava la gravità del fatto e la personalità dell’indagato alla luce di quanto accertato (armi e mezzi di illecita provenienza). L’inadeguatezza della misura meno afflittiva richiesta veniva ritenuta in ragione della predetta pericolosità e tenuto conto che la documentazione sanitaria prodotta non attestava, allo stato, una condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, l’indagato.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione In ordine alla sussistenza del reato di detenzione di arma clandestina, piuttosto che di arma comune da sparo. Lamenta, quindi, il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui alla L. n. 365 del 1937, art. 5.

Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alle sussistenza della esigenze cautelari ed alla valutazione in ordine alla inadeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva di quella applicata. Il tribunale, infatti, avrebbe dovuto valutare che trattandosi di persona sostanzialmente incensurata l’indagato potrebbe ottenere il beneficio della sospensione condizionale.

Inoltre, la documentazione sanitaria prodotta dimostra una condizione di salute del ricorrente incompatibile con il regime carcerario.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Le dedotte violazioni si sostanziano nella mera riproposizione delle doglianze poste a fondamento del riesame sulle quali il tribunale ha compiuto una valutazione approfondita nella quale ha preso ampiamente in considerazione le argomentazioni difensive alle quali ha risposto con un percorso argomentativo esente dai vizi dedotti.

Quanto alla sussistenza del reato di detenzione di arma clandestina, invero, nell’ordinanza impugnata ha evidenziato come il tentativo di alterazione della matricola consistente nella azione meccanica di limatura delle lettere e dei numeri e nella impressione delle ultime due cifre con caratteri difformi dagli altri, consentisse di ritenere il reato di detenzione di arma clandestina, rilevando, altresì, che la circostanza che si trattasse di canne intercambiabili con eventuale numero di matricola diverso da quello della bascula, non poteva elidere la rilevanza dei segni evidenti di manomissione della matricola della bascula.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 cod. proc. pen., per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle vantazioni riservate al giudice di merito.

Per quel che riguarda la valutazione delle esigenze cautelari, come è noto, il giudizio prognostico relativo al pericolo di recidiva deve avere riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell’indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all’ambiente in cui il delitto è maturato, nonchè alla vita anteatta dell’indagato, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell’art. 133 cod. pen.. A detti elementi, all’evidenza, il giudice può fare riferimento congiuntamente o alternativamente.

Deve essere, altresì, ricordato che l’insussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795, 06/02/1996, rv. 204014).

Orbene, la motivazione della ordinanza impugnata sullo specifico punto contestato dal ricorrente si sottrae alle censure che le sono state mosse perchè ha ampiamente esplicitato, con argomenti logici e coerenti, le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura, nonchè, l’adeguatezza della misura della custodia in carcere in considerazione della gravità dei fatti accertati. Inoltre, il tribunale ha considerato, anche ai fini della possibilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale, che la diminuente del fatto di lieve entità di cui alla L. n. 865 del 1967, art. 5, non è applicabile in ipotesi di arma clandestina richiamando l’orientamento di questa Corte secondo il quale la clandestinità costituisce una qualità dell’arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l’ordine pubblico – attesa l’impossibilità di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di acquisizione, ai suoi trasferimenti – cui consegue la inapplicabilità della diminuente in parola (Sez. 1, n. 14624, 06/03/2008, Vespa, rv. 239905).Del resto, tanto rappresenta una specificazione del più generale principio per il quale l’attenuante della lieve entità del fatto, di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, dovendo essere commisurata a tutti i parametri di un potere discrezionale, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto diverse da quelle della qualità e quantità delle armi (Sez. 1, n. 7927, 02/07/1997, Martino, rv. 208266).

Peraltro, la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (S. U., n. 1235, 28/10/2010, Giordano, rv. 248866).

Sul punto relativo alla valutazione delle condizioni di salute il ricorso non è autosufficiente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 22-11-2011, n. 43065

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata il 21 febbraio 2011, ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, ha applicato la pena di mesi dieci di reclusione a B.A.E., imputato dei delitti previsti dagli artt. 588 e 337 cod. pen. e dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, unificati con il vincolo della continuazione, per avere partecipato ad una rissa ed usato violenza e minaccia nei confronti dei verbalizzanti intervenuti a seguito di essa, e perchè si tratteneva nel territorio dello Stato, senza giustificato motivo, in violazione dell’ordine del Questore di Verona, notificatogli il 10 novembre 2010, con il quale gli veniva intimato di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla data predetta (fatti accertati in (OMISSIS)).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, il quale denuncia, con unico motivo, la mancanza di motivazione in relazione all’omessa esplicitazione delle ragioni di ritenuta non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. e al mancato vaglio dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. in sede di applicazione della pena.

Motivi della decisione

2. Le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e quater, che puniscono la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine, rispettivamente, iniziale e reiterato di allontanamento impartito dal questore ai cittadini di paesi terzi illegalmente entrati o soggiornanti nel territorio dello Stato, ancorchè poste in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, devono considerarsi non più applicabili nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità della predetta direttiva e, in particolare, degli artt. 15 e 16 di essa con la normativa di uno Stato membro, come quella di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, cit., che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, permanga in esso senza giustificato motivo, determinando pertanto effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione -per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (c.f.r., in termini, Sez. 1^, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

Il recente decreto L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito nella legge 2/08/2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha novato la fattispecie, sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis.

La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e quater, introdotta con l’intervento legislativo suindicato, non realizza, infatti, una continuità normativa con le precedenti disposizioni, sia per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, sia per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia delle condotte necessarie ad integrare gli illeciti delineati. Sul punto è sufficiente ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE).

La più recente normativa ha, dunque, istituito nuove incriminazioni, applicabili solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis impone di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena sull’accordo delle parti, con motivazione che, ancorchè succinta, sarebbe in astratto adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che l’abrogazione è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi riconducibili all’art. 2 cod. pen..

La nozione di condanna ricavabile da quest’ultima norma, in combinato con l’art. 673 cod. proc. pen., deve essere, infatti, ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fino a quando esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale (conformi: Sez. 5, n. 39767 del 27/09/2002, dep. 26/11/2002, Buscemi, Rv. 225702, relativa proprio ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta; Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, dep. 16/06/2003, Giordano, Rv. 224606, con riguardo ad un più complesso caso di successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo del reato oggetto di condanna).

Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’imputazione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

3. Risultando la decisione in esame pertinente anche ad altri delitti, previsti dagli artt. 337 e 588 cod. pen., si impone per essi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale monocratico di Verona per il necessario giudizio anche sulla base di nuovo accordo delle parti sulla pena ex art. 444 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per il giudizio in ordine ai residui reati contestati.

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T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 13-01-2011, n. 85

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato riconosciuto al figlio degli odierni ricorrenti, disabile con necessità di assistenza continua, iscritto per l’anno scolastico 2009/2010, alla classe 1/C, presso l’Istituto Comprensivo Statale "G.L. Radice" di Massa di Somma (NA) un sostegno per sole 12,5 ore settimanali.

I ricorrenti deducono l’illegittimità dell’impugnato provvedimento con vari motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili (essenzialmente, in base alla considerazione secondo cui la vigente normativa prevederebbe, in tal caso, un numero di ore di sostegno pari all’orario effettivo di frequenza), chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Essi hanno inoltre chiesto la declaratoria del diritto dell’alunno disabile all’assegnazione di un numero di ore di sostengo pari all’intera frequenza scolastica anche per gli anni futuri ed infine hanno formulato specifica istanza di risarcimento dei danni subìti per il ritardo nell’attribuzione del sostegno scolastico.

2. Si sono costituite in giudizio, con controricorso di forma, le intimate amministrazioni statali, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.

3. Con ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, questa Sezione ha disposto il riesame dei provvedimenti impugnati, all’esito del quale l’intimata amministrazione ha assegnato al minore ulteriori ore 22,50 di sostegno, per un totale di 35 ore settimanali.

4. Alla pubblica udienza del 22/12/2010, il procuratore dei ricorrenti ha insistito per le altre due domande svolte in ricorso (assegnazione per anni futuri e risarcimento danni).

5. In relazione alla prima domanda (concernente l’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2009/2010), il ricorso in esame è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie, l’interesse fatto valere dai ricorrenti con l’atto introduttivo del presente giudizio in relazione all’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2009/2010 è stato integralmente soddisfatto in corso di causa e quindi è ormai inesorabilmente venuto meno.

6. Deve invece essere respinta la domanda riguardante il riconoscimento del diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza anche per gli anni scolastici futuri, in quanto la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili non può essere fatta a priori in questa sede (opererà difatti, al riguardo, il meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l’elaborazione periodica del P.E.I., nei termini in precedenza indicato, che terrà conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative e di sostegno: cfr., ex plurimis, TAR Campania, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054).

7. Deve parimenti essere respinta la domanda risarcitoria, in quanto generica e comunque non sorretta da alcuna prova in ordine alla colpa della P.A. ed all’entità del danno (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972).

8. Il presente gravame deve quindi, in parte essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e nella residua parte respinto.

7. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e nella residua parte lo respinge.

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.