Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 16-03-2011, n. 10951

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.B.S., soggetto agli arresti domiciliari per il reato di detenzione di stupefacenti ha ottenuto, a seguito di appello proposto avverso provvedimento di rigetto del GIP, la revoca del provvedimento cautelare, avendo rilevato il Tribunale della Libertà di Palermo con ordinanza del 7 settembre 2010, facendo puntuale applicazione della regola di giudizio dettata da questa Corte al giudice del rinvio con la sentenza n. 602 del 22 aprile 2010 emessa su ricorso del coindagato I.V., che le intercettazioni telefoniche che avevano fornito la base indiziaria per l’emissione del provvedimento cautelare, erano inutilizzabili perchè non risultava con chiarezza dove fossero state effettuate, se cioè presso la Procura della Repubblica con gli impianti ivi installati, o presso i Carabinieri.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo – deducendone l’erroneità, atteso che a suo avviso il Tribunale del Riesame era incorso in errore, perchè contrariamente a quanto aveva ritenuto questa Corte con la sentenza 602/010, seguita dai giudici del rinvio, la documentazione in atti avrebbe dovuto consentire di rilevare come le registrazioni fossero state effettuate presso i locali della Procura, mentre solo l’ascolto successivo e la trascrizione erano avvenuti presso gli uffici dei carabinieri, e ciò a suo avviso risultava chiaramente dai decreti pronunciati di urgenza dal P.M., dai verbali di trascrizione integrale delle conversazioni, dai verbali di inizio e fine delle operazioni, nei quali tutti si dava atto della correttezza e ritualità delle operazioni di intercettazione avvenute con il sistema del riascolto remotizzato.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che lo stesso suo testo conferma che agli atti non era allegato il verbale di "inizio operazioni", al quale non può ritenersi equivalente, come aveva correttamente osservato l’ordinanza impugnata, la "comunicazione di inizio del servizio" effettivamente prodotta dall’ufficio requirente, perchè si riferiva ad attività da porre in essere e non già in atto, di modo che, come aveva osservato questa Corte con la sentenza 602/010, restava impregiudicata la questione relativa al luogo della registrazione, e permaneva l’incertezza costituita dalla contraddizione tra le risultanze dei verbali di chiusura delle operazioni e le note dei carabinieri e della ditta "Area", successive di due anni, con le quali veniva precisato che presso la caserma erano state effettuate le sole operazioni di ascolto.

Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 04-04-2011, n. 13522

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Foggia in data 18.10.2005 con la quale P.D. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 610 cod. pen., così modificata l’originaria imputazione di cui all’art. 611 cod. pen.; commesso in (OMISSIS) afferrando per un braccio Po.An.Ra., conducendolo fuori dal di lui esercizio commerciale e colpendolo con un pugno allo stomaco per costringerlo a ritirare le denunce presentate contro il P..

Il ricorrente deduce:

1. violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato;

2. violazione di legge e carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del reato ai sensi dell’art. 611 cod. pen. piuttosto che dell’art. 610 cod. pen.;

3. violazione di legge e carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del reato come consumato piuttosto che come tentato;

4. violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. in ordine alla ritenuta inapplicabilità dei termini prescrizionali previsti dalla più favorevole L. n. 251 del 2005 e conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è inammissibile.

Il ricorrente, premesso che le dichiarazioni della persona offesa devono essere necessariamente riscontrate, lamenta che la motivazione della sentenza impugnata si sia sottratta a tale adempimento a fronte dei rilievi proposti sul punto con l’appello.

Dall’esame dell’atto di appello non risulta tuttavia che la carenza di riscontri sull’attendibilità della persona offesa sia stata specificamente dedotta in quella sede; malgrado ciò, la Corte territoriale motivava adeguatamente in tema, osservando che la deposizione della parte offesa, oltre a non essere smentita da risultanze contrarie, era confermata dal referto sulla constatazione delle lesioni e dall’assenza nel soggetto passivo di ragioni di risentimento, evidenziata dalla remissione della querela.

Il motivo di ricorso si risolve pertanto in una censura generica e priva di effettivi contenuti.

2. Palesemente inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione del reato ai sensi dell’art. 611 cod. pen. piuttosto che dell’art. 610 cod. pen.. Detta derubricazione, come riferito in premessa, veniva pertanto già adottata con la sentenza di primo grado; inconferente e generico è pertanto il rilievo del ricorrente per il quale la motivazione della sentenza impugnata avrebbe individuato il reato come oggetto della coercizione.

3. Inammissibile è ancora il terzo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione del reato come minaccia o come reato consumato piuttosto che come tentato.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia risposto ai rilievi proposti con l’appello; rilievi che dall’esame dell’atto di appello risultano tuttavia limitati al non aver la parte offesa percepito costrizione o minaccia dalla condotta dell’imputato. A fronte di ciò a sentenza impugnata osservava che il reato di violenza privata era stato correttamente ravvisato in primo grado quale delitto consumato nella condotta consistita nell’afferrare per il braccio la parte offesa, costringendola ad uscire dall’esercizio commerciale dell’imputato, sulla base di pertinenti richiami agli indirizzi giurisprudenziali in materia; per i quali effettivamente il reato in esame si consuma in presenza di qualsiasi violenza che impedisca il libero movimento del soggetto passivo (Sez. 5, n. 41311 del 15.10.2008, imp. La Rocca, Rv. 242328), quale deve essere senza dubbio considerato l’accompagnare forzosamente quest’ultimo all’esterno di un negozio. Questa compiuta motivazione sull’oggettiva sussistenza del reato rispondeva adeguatamente all’irrilevante riferimento dell’appellante alla percezione soggettiva della persona offesa; ed a fronte di ciò il ricorso è generico in quanto privo di ulteriori elementi di critica.

4. Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, relativo alla ritenuta inapplicabilità dei termini prescrizionali previsti dalla più favorevole L. n. 251 del 2005 ed alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. L’applicazione della normativa sopravvenuta, peraltro esclusa nel caso di specie dalla pronuncia della sentenza di primo grado in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 251 ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 3, della stessa legge, a seguito della nota declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (Corte Cost., n. 393 del 2006) e della nozione di pendenza del giudizio di appello definita da questa Corte (Sez. U, n. 47008 del 29.10.2009, imp. D’Amato, Rv. 244810), porterebbe comunque ad individuare il termine prescrizionale massimo nella stessa misura determinata dalla legislazione precedente, pari ad anni sette e mesi sei; il che individua la data di decorso della prescrizione al 19.12.2009, successiva dunque alla sentenza di secondo grado. L’inammissibilità dei motivi di ricorso fin qui esaminati preclude a questo punto la pronuncia sulla richiesta di declaratoria di estinzione del reato, di per sè sola non proponibile quale motivo di ricorso. Il gravame deve pertanto essere dichiarato integralmente inammissibile, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile l ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-07-2011, n. 15737 Contratto a termine

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ento per quanto di ragione.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 1314 del 10 dicembre 2008 la Corte d’Appello di Milano, statuiva sull’impugnazione proposta da Poste Italiane spa avverso le sentenze n. 14821/06 e n. 1515/06 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo lombardo che aveva ritenuto illegittimi i contratti di lavoro interinali stipulati rispettivamente da G.A.M. e L.S. con la società Ali spa per prestazioni di lavoro temporaneo a favore di Poste Italiane spa, e aveva pronunciato la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Poste Italiane dal 10 febbraio 2003 per la G., e dal 14 febbraio 2003 per la L..

2. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane s.p.a che affidano l’impugnazione a due motivi di censura.

3. Resistono con controricorso G.A.M. e L. S..

4.Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

4.1. Poste Italiane, nella suddetta memoria, in via subordinata, qualora si ritenesse l’illegittimità dei contratti in questione, ha dedotto l’applicazione al caso di specie dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 per quanto attiene alle conseguenze giuridiche ed economiche in capo ad essa ricorrente.
Motivi della decisione

A) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, artt. 1 e 3 dell’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2011, nonchè dell’art. 3 dell’accordo interconfederale Confindustria del 16 aprile 1998 e dell’accordo sindacale del 4 dicembre 2002 in connessione con gli artt. 115 e 116 c.p.c. e con l’art. 2697 c.c..

In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se ai fini della legittimità delle assunzioni effettuate in applicazione della L. n. 196 del 1997, artt. 1 e 3 dell’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2011, nonchè dell’art. 3 dell’accordo interconfederale Confindustria del 16 aprile 1998 e dell’accordo sindacale del 4 dicembre 2002 è sufficiente la prova, da parte della società, della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nella causale dei contratti individuali, senza che sia necessario fornire la dimostrazione del nesso causale tra dette esigenze generali ed ogni singola assunzione.

B) Con il secondo motivo ci si lamenta della violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227 e 2697 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3); omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e si pone il seguente quesito:

se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 e segg. c.p.c.; in ogni caso se il preteso diritto al pagamento delle retribuzioni perdute si riferisca anche al periodo successivo alla data di lettura del dipositivo della sentenza.

1. Osserva la Corte che il primo articolato motivo di ricorso impone la disamina della disciplina del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, cosiddetto lavoro interinale, come disciplinato dalla L. n. 196 del 1997, comunemente nota come Legge Treu, disciplina applicabile nella fattispecie in esame "ratione temporis".

Attraverso tale istituto il legislatore introduceva nell’ordinamento una ipotesi di flessibilità che si differenziava in modo netto dallo schema di lavoro subordinato delineato dall’art. 2094 c.c. e dalla L. n. 1369 del 1960.

Tuttavia, è bene ricordarlo, in conformità alla "ratio legis" di protezione dei lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, cioè fra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui della L. n. 1369 del 1960, art. 1, non veniva eliminato dalla disciplina, di cui alla suddetta Legge n. 196 del 1997, che anzi espressamente lo richiamava all’art. 10 (Cass., n. 23569 del 2007).

2. E’ nota la definizione che la L. n. 196 del 1997, art. 1 offre del suddetto contratto, individuando una fattispecie complessa alla quale partecipano tre soggetti: l’impresa fornitrice, il prestatore di lavoro temporaneo e l’impresa utilizzatrice.

Infatti, tale norma stabilisce che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (denominata impresa fornitrice), iscritta all’albo previsto dall’art. 2, comma 1, pone uno o più lavoratori (denominati prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti col contratto previsto dall’art. 3 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo), a disposizione di un’impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa (denominata impresa utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

E’, altresì, acquisito, per quel che riguarda il contratto di fornitura, che l’art. 1, comma 2, lett. a), affida alla contrattazione collettiva l’individuazione dei limiti o dei contenuti che condizionano l’ambito di applicazione della legge. Così, si può ricorrere al lavoro interinale nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi (gli altri casi di cui alle lett. b) e c) riguardano, rispettivamente, le ipotesi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4).

3. Ebbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha spiegato che nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo intercorso tra il lavoratore e la società fornitrice Ali spa, che aveva, a sua volta, concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo con la spa Poste Italiane per la necessità di quest’ultima di sopperire ad un rilevante numero di assenze per malattia, ferie ed altro, erano solo genericamente richiamati i casi in cui era possibile ricorrere al lavoro temporaneo a tempo determinato in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, nella fattispecie la spa Poste Italiane, per cui non risultava rispettata la disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. a), da intendere come norma posta a tutela dell’esigenza della puntualizzazione della causale contrattuale nell’ottica di prevenzione dal rischio di un abusivo ricorso allo strumento eccezionale del lavoro interinale.

La norma di cui all’art. 3, comma 1, stabilisce, infatti, che il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto col quale l’impresa fornitrice assume il lavoratore a tempo determinato – corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice (ipotesi contemplata dalla lett. a);

da tempo indeterminato (ipotesi contemplata dalla lett. b).

Lo stesso art. 3, comma 2 prevede, inoltre, che col contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell’interesse nonchè sotto la direzione ed il controllo dell’impresa medesima, mentre nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato rimane a disposizione dell’impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un’impresa utilizzatrice.

Infine, l’art. 3, comma 3 prescrive che il contratto di lavoro temporaneo deve essere stipulato in forma scritta ed indica analiticamente gli elementi che devono entrare a far parte del contenuto dello stesso contratto, tra i quali prevede espressamente alla lett. a) i motivi del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

4. Orbene, la Corte d’Appello, facendo riferimento alla violazione di quest’ultima disposizione (art. 3, comma 3, lett. a), piuttosto che all’applicazione della L. n. 1369 del 1960 richiamata dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, ha tratto la conclusione che nella fattispecie doveva ritenersi instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti reali, impresa utilizzatrice e lavoratore, sin dall’origine, date le modalità concrete del rapporto, che si caratterizzavano per la prestazione dell’attività resa in favore di Poste spa e la soggezione al potere direttivo e organizzativo della stessa.

In effetti, il giudice d’appello è pervenuto a tale convincimento dopo aver constatato che l’art 1, comma 5, nell’indicare i requisiti formali ed il contenuto del contratto di fornitura che intercorre tra l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice, non vi comprende la specificazione della causale d’utilizzazione dei dipendenti, per cui ha ritenuto di poter individuare lo strumento del necessario raccordo tra la causale astratta e la situazione concreta nella previsione della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. a), disposizione per la quale, come si è visto, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, con cui l’impresa fornitrice assume il lavoratore, contiene, tra l’altro, i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Tale soluzione finisce, però, per essere ristretta all’ambito dei rapporti intercorrenti tra il prestatore di lavoro temporaneo e l’impresa fornitrice, perdendo di vista, in tal modo, l’importanza effettiva ricoperta dalle norme sanzionatorie di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10 che coinvolgono la responsabilità diretta anche dell’impresa utilizzatrice, per cui occorre soffermarsi sulla disciplina contenuta in tale disposizione normativa.

5. L’art. 10, comma 1, come si è accennato, stabilisce che continua a trovare applicazione la L. n. 1369 del 1960 sia nei confronti dell’impresa utilizzatrice che si avvalga di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 2, oppure violi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, sia nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all’albo di cui all’art. 2, comma 1.

Com’è noto la L. n. 1369 del 1960, all’art. 1, nel vietare l’intermediazione e l’interposizione di manodopera, sancisce che i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti previsti, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

La L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2 prevede, inoltre, sia l’ipotesi in cui manchi la forma scritta del contratto di fornitura, nel qual caso il lavoratore si considera assunto dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia quella in cui difetti la forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo tra il lavoratore e l’impresa fornitrice, nel qual caso il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato con quest’ultima.

Comunque, è interessante osservare come nessun riferimento esplicito sia effettuato dal citato art. 10 all’art. 3, comma 3, lett. a), norma, quest’ultima, considerata, invece, di raccordo dal giudice d’appello.

6. In ragione di quanto esposto, in riferimento ai motivi di ricorso, punto centrale della fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Corte sono le conseguenze derivanti dall’accertamento svolto dal giudice d’appello in ordine alla riscontrata genericità, nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo intercorso tra l’impresa fornitrice e il lavoratore, del richiamo ai casi in cui era possibile ricorrere al lavoro temporaneo a tempo determinato in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice.

Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi sono fondati quanto alla doglianza concernente la contraddizione della pronuncia d’appello che, da un lato, esclude di fare applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1 mentre, dall’altro, applica la misura della costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore. Tuttavia la fondatezza sotto tale profilo non comporta la cassazione della sentenza impugnata, perchè il suo dispositivo è conforme a diritto sulla base di una diversa motivazione che questa Corte provvedere ad enunciare ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Ritiene questa Corte che deve essere data, invece, prevalenza alla L. n. 1369 del 1960 che è richiamata dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1.

Tale comma, come si è accennato, prevede la sanzione a carico dell’impresa utilizzatrice, tra l’altro, per le violazioni di cui alla stessa L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

Quest’ultima norma stabilisce che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Pertanto non è sufficiente, come sostenuto dal giudice d’appello, il solo richiamo, nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore, alle causali generali dei suddetti contratti collettivi per farne discendere la instaurazione a carico dell’impresa utilizzatrice di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, trattandosi di fattispecie complessa voluta dal legislatore per attenuare la rigidità del precedente impianto di divieto di intermediazione di mano d’opera, occorre che l’utilizzatore si faccia carico di dimostrare, sussistendo la contestazione in proposito, l’avvenuto rispetto, nello svolgimento del rapporto diretto con il prestatore di lavoro, delle causali previste dai contratti collettivi nazionali della sua categoria di appartenenza, a loro volta trasfuse nel contratto di fornitura intercorso con l’impresa fornitrice ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a.

In tal modo, non solo si perviene ad una lettura logica e coerente, in armonia con la norma di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della disposizione sanzionatoria di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, ma si supera, altresì, la visione parcellizzata, estranea agli intenti del legislatore, dei tre rapporti in esame, vale a dire quello di fornitura tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice, quello di prestazione del lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore e quello finale tra impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro temporaneo, essendo preminente la esigenza di valutare l’effettiva attuazione, nel corso di esecuzione del rapporto ultimo tra prestatore di lavoro ed impresa utilizzatrice, delle causali indicate nel contratto di fornitura.

In pratica si impone una lettura unitaria dei rapporti tra i soggetti della complessa fattispecie in considerazione del collegamento che non può non sussistere tra la causale del rapporto di fornitura (quello tra l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice) ed il rapporto di lavoro temporaneo intercorso tra l’utilizzatrice ed il prestatore di lavoro, nel quale deve persistere la ragione giustificatrice che aveva indotto la prima ad avvalersi della fornitura di lavoro ex lege n. 196 del 1997. La verifica della persistenza di tale causa giustificatrice non può che passare attraverso la prova che in concreto l’impresa utilizzatrice dovrà fornire in giudizio della sussunzione del rapporto di lavoro temporaneo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di cui alla cit. L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, lett. a. Solo in tal modo potrà ritenersi rispettata la finalità enucleabile dal richiamo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, alla L. n. 1369 del 1960, vale a dire quella di evitare il ricorso a forme elusive del divieto di intermediazione di mano d’opera, come quelle che potrebbero discendere, ad esempio, dalla divaricazione tra causale del contratto di fornitura ed effettiva ragione dell’utilizzazione del lavoro temporaneo.

In definitiva, può ritenersi che si è in presenza di un collegamento negoziale che costituisce fenomeno incidente direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali – il contratto di fornitura e il contratto per prestazione di lavoro temporaneo – quest’ultimo venendo dalla società fornitrice concluso allo scopo, noto all’utiiizzatore, di soddisfare l’interesse di quest’ultimo ad acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro -rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Tale collegamento, in particolare, acquisisce autonoma rilevanza giuridica, tenuto conto che le parti contrattuali, diverse, sono consapevoli del nesso teleologico tra i più atti negoziali, e lo stesso si palesa all’esterno proprio in ragione dell’obiettivo della flessibilità. 7. A ciò consegue che i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), vale a dire quelli del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo lavoratore, hanno una valenza autonoma e concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) sulla possibilità che il contratto di fornitura tra l’impresa utilizzatrice e quella fornitrice sia concluso nei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, il tutto nell’ottica di una visione dei rapporti tra loro collegati.

Pertanto, il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), in quanto la mancanza o la genericità dello stesso spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso (citato art. 1, comma 2, lett. a). A ciò consegue che trova applicazione il disposto di cui all’art. 10 e, dunque, quanto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, u.c., per cui il contratto di lavoro col fornitore "interposto" si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore "interponente". 8. Resta da superare, a questo punto, la questione che si pone in ordine alla connotazione temporale che viene ad assumere il rapporto che si instaura con l’utilizzatore interponente.

Come si è visto, la L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2 prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi specifica della mancanza di forma scritta del contratto.

Occorre, in pratica, verificare se, nei casi diversi da quello della mancanza di forma scritta del contratto, operi egualmente la sanzione della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore interponente.

La risposta a tale questione è, secondo il giudizio di questa Corte, affermativa.

Invero, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere che la suddetta sanzione si applichi anche nell’ipotesi generale di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1. 8.1. Anzitutto, il richiamo generalizzato ed indifferenziato contenuto in tale comma alla L. n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro non può avere altro significato, nell’intenzione del legislatore, che quello di veder applicate le conseguenze sanzionatorie di tale disciplina alle ipotesi di violazione della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a) vale a dire la violazione alla regola, normativamente contemplata, di conclusione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Non bisogna, infatti, dimenticare che, allorquando era vigente la L. n. 1369 del 1960, la normalità era rappresentata dalla figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui alla sostituzione soggettiva del reale datore di lavoro interponente, quale effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa oggetto dell’operazione di intermediazione o di interposizione, al fittizio datore di lavoro interposto si accompagnava l’instaurazione di un rapporto lavorativo normalmente a tempo indeterminato, non essendo, ovviamente, possibile costituire un rapporto a termine che rappresentava all’epoca l’eccezione.

8.2. Nè vale ad escludere una tale interpretazione il fatto che la sanzione della instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato è prevista espressamente dall’art. 10, comma 2 per l’ipotesi della mancanza di forma scritta del contratto: invero, è agevole osservare che se una tale sanzione è prevista per l’ipotesi meno grave del vizio formale della mancanza della forma scritta dell’accordo, a maggior ragione essa non può non essere applicata a quella più grave, in quanto ingiustificata, della violazione sostanziale dell’inosservanza della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a) vale a dire della regola che il contratto di fornitura sia concluso per i casi prefigurati dalla contrattazione collettiva espressione dei sindacati comparativamente più rappresentativi.

8.3. Egualmente, non va sottaciuto l’insuperabile argomento sistematico per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine:

invero, una volta costituito con l’impresa fornitrice interposta il contratto a termine, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura "ex lege" con l’impresa utilizzatrice interponente debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità dell’apposizione del termine, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione del divieto di interposizione di mano d’opera consentirebbe all’interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.

8.4. Va da sè che il termine apposto al contratto di lavoro temporaneo col fornitore interposto può essere salvato, nella imputazione "ex lege" del contratto all’utilizzatore interponente, solo se il negozio concluso è di per sè stesso conforme alla disciplina del lavoro a termine, avendone l’utilizzatore fornito la prova, in quanto diversamente sarebbe esclusa in radice la legittimità del ricorso al contratto di fornitura.

8.5. D’altra parte, un avallo alla ricostruzione fin qui operata discende anche dalla sentenza n. 58 del 16 febbraio 2006 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale, per irragionevolezza e contrarietà al principio di tutela del lavoro, l’intervento legislativo ( L. n. 388 del 2000, art. 117, comma 1,) col quale la trasformazione del contratto prevista dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, secondo periodo (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3 mancante della forma scritta ovvero degli elementi di cui all’art. 3, comma 3, lett. g) era stata sancita a tempo "determinato" invece che "indeterminato", Infine, va osservato che, la Corte d’Appello, con motivazione congrua esente da vizi, ha ritenuto che Poste Italiane, indicando che l’utilizzo della L. e della G. con ripetute proroghe era intervenuta per far fronte a numerose assenze di dipendenti nel CPM di (OMISSIS), aveva fornito dati generici di assenze che non consentivano la verifica della correlazione tra assenze e prestazione effettuata dalle appellanti.

Pertanto, il primo motivo del presente ricorso è da considerare infondato.

9. Egualmente è infondato il secondo motivo di ricorso che pone una questione concernente le pretese economiche delle resistenti e la loro decorrenza, che la ricorrente ricollega in via alternativa alla riammissione in servizio del lavoratore o alla effettiva offerta delle prestazioni lavorative con la relativa messa in mora della datrice di lavoro, contestando che la "mora accipiendi" potesse coincidere, come ritenuto dal giudice d’appello, con la notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione, in modo da riconoscere il diritto al pagamento delle retribuzioni con tale decorrenza e fino all’effettiva ricostituzione del rapporto.

Non coglie nel segno la censura laddove pretende di far decorrere il diritto alle retribuzioni, come forma risarcitoria, dalla effettiva riammissione in servizio delle lavoratore o laddove ritiene che la notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione non possa equipararsi, ai fini della messa in mora della parte datoriale, all’offerta delle prestazioni lavorative.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 15515 del 2/7/2009), "nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convertiti dal giudice in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazioni delle disposizioni della L. n. 1369 del 1960, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione dal momento della sospensione del lavoro al termine dell’ultimo contratto, ma soltanto da quando abbia provveduto a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio o per "facta concludentìa", determinandosi, da tale momento una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi dell’art. 1206 e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell’ingiustificato rifiuto della prestazione. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso incidentale del lavoratore, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dalla data della richiesta di assunzione formulata dal lavoratore in sede di tentativo di conciliazione)".

In maniera ancora più specifica si è affermato (Cass. sez. lav. n. 23756 del 10/11/2009) che nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, la disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica al dipendente la scadenza del termine illegittimamente apposto, configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell’esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Ne consegue l’inapplicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 6 e della L. n. 300 del 1970, art. 18 benchè la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia al dipendente il diritto al ripristino del rapporto di lavoro e, ove negato, il diritto alla tutela risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, acclarato che il contratto a termine di formazione e lavoro era stato stipulato da datore di lavoro diverso da quello convenuto in giudizio senza che tra i due datori fosse intervenuto trasferimento del rapporto di lavoro ad alcun titolo, aveva attribuito alla disdetta comunicata alla lavoratrice valore meramente ricognitivo dell’avvenuta scadenza del termine apposto al contratto di formazione e lavoro nell’erroneo presupposto della validità dello stesso e ne aveva tratto le conseguenze in termini di persistenza del rapporto per il periodo successivo e di diritto al risarcimento dei danno pari alle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro con l’offerta della prestazione lavorativa, identificata con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio).

Da ultimo, (Cass. Sez. lav. N. 2460 del 2/2/2011) si è ribadito che "in tema di risarcimento del danno subito dal dipendente a seguito di licenziamento per trasferimento aziendale nullo, la notifica del ricorso giudiziario vale a costituire in mora il datore di lavoro ove il bene della vita richiesto sia identificabile nella prosecuzione del rapporto e nella corresponsione delle retribuzioni passate".

Per quanto attiene alla censura relativa al riconoscimento da parte del giudice di primo grado del diritto alle retribuzioni fino alla effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, occorre rilevare che non è stato prospettato che la Corte d’Appello sia stata chiamata a pronunciarsi sul punto, omettendo di statuire in merito o rigettando l’eventuale motivo d’impugnazione, ragione per la quale il suddetto profilo di censura esula dalla ratio decidendi della sentenza di secondo grado medesima.

L’inesistenza di un valido motivo di censura in ordine al risarcimento del danno rende estranea al presente giudizio la questione dell’applicabilità della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, cui la società ricorrente ha fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c..

10. Ne consegue il rigetto del ricorso.

11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro 40 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 3973 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, premesso di essere tutti dipendenti di ruolo del Corpo della Guardia di Finanza distaccati presso le istituzioni interforze o presso gli enti specificamente indicati in ricorso, e di avere prestato servizio presso i predetti enti od organismi per più di 184 gg. nell’anno 2002 conseguendo qualifiche non inferiori a "nella media", e di non versare in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 9 del D.M. 7.11.2003, assumono di avere diritto a percepire il c.d. compenso incentivante previsto dall’art. 53 del D.P.R. del 18 giugno 2002 n. 164, conforme alla disciplina del pregresso d.p.r. n. 254 del 16 marzo 1999, il quale, al fine del raggiungimento di qualificati obiettivi e di promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali, prevede che ogni forza di polizia ad ordinamento militare dispone di risorse economiche per l’attribuzione di compensi finalizzati al perseguimenti degli scopi specificamente indicati dall’art. 53 stesso.

Lamentano che, nonostante l’art. 41 del d.p.r. citato stabilisca che esso si applica a tutto il personale della Guardia di Finanza, di cui ovviamente fa parte anche il personale distaccato, e pur essendo tutti loro in possesso dei requisiti previsti dall’art. 53 (prestazione del servizio per più di 184 giorni nell’anno 2002, conseguendo qualifiche non inferiori a "nella media"), il Ministero dell’Economia e Finanze con il decreto attuativo li ha illegittimamente discriminati, attribuendo loro un trattamento incentivante peggiorativo rispetto sia a quello riservato al personale impiegato presso il Corpo della Guardia di Finanza, sia a quello riservato al personale distaccato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con il ricorso deducono poi diversi vizi di legittimità del decreto ministeriale impugnato, sotto il profilo della violazione del d.p.r. 164/02 e dell’art. 97 Cost., del difetto di motivazione, dell’ingiustizia e dell’irragionevolezza manifeste, nonché della disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 23 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
Motivi della decisione

La pretesa azionata dagli odierni ricorrenti è volta al riconoscimento del loro diritto a percepire il compenso incentivante di cui all’art. 53 del d.p.r. 164/2002, conforme alla corrispondente previsione del d.p.r. n. 254 del 1999, per l’anno 2002, nella stessa misura riconosciuta al personale militare in servizio presso il Corpo della Guardia di Finanza.

Assumono i ricorrenti, tutti militari della Guardia di Finanza, distaccati presso enti ed organismi vari, che la disposizione normativa citata, in combinato disposto con quella del precedente art. 41, per il quale i benefici previsti dal d.p.r. citato si applicano a tutto il personale della Guardia di Finanza, non consentirebbe alcuna diversa determinazione discriminatoria nei confronti del solo personale distaccato, cosicchè illegittimamente il decreto ministeriale attuativo avrebbe riconosciuto a detto personale, per l’anno in parola, il beneficio economico del c.d. compenso incentivante la produttività in misura minore di quanto invece attribuito al personale in servizio presso il Corpo o presso lo stesso Ministero dell’Economia..

In proposito il Collegio osserva quanto segue.

Il D.P.R. 18.6.2002 n. 164, come il precedente D.P.R. 1631999 n. 254, reca il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 20022005 ed al biennio economico 20022003.

Dispone, in particolare, l’art. 53, intitolato "Efficienza dei servizi istituzionali", che le risorse ivi individuate (primo comma) vengano utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

"a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

b) incentivare l’impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza;

c) compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l’incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi"(secondo comma);

f) compensare, per quanto riguarda il personale dell’Arma dei Carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale della Guardia di Finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico finanziaria.

E’ poi demandato ai competenti Ministeri, all’epoca della Difesa e delle Finanze, l’adozione di distinti decreti contenenti la determinazione annuale dei criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse economiche individuate dal primo comma, così come risultanti al 31 dicembre di ciascun anno, corredati delle disposizioni applicative concernenti l’attribuzione dei compensi previsti.

Con norma di chiusura – particolarmente rilevante nel caso di specie – è infine stabilito che "Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata".

Fermo restando quindi il principio generale per cui la distribuzione delle risorse economiche disponibili al 31 dicembre di ciascun anno non potrà avvenire in misura indifferenziata, secondo lo stesso accordo sindacale recepito nel d.p.r. citato l’attribuzione al personale appartenente alle Forze di Polizia delle indennità finalizzate al raggiungimento di obiettivi qualificati ed al miglioramento dell’efficienza dei servizi doveva essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti, anno per anno, dai Ministeri richiamati e secondo le modalità prefissate, tenuto conto di quanto indicato dal secondo comma.

Veniva, in sostanza, per determinazione convenzionalmente assunta, rimesso ai Ministeri interessati il compito di individuare, via via, i criteri di distribuzione del fondo accantonato per il compenso incentivante, in base agli apprezzamenti discrezionali in ordine agli obiettivi da perseguire ed al loro ordine di priorità.

Ciò premesso, alla luce di quanto previsto dalla normativa richiamata, non sono ravvisabili i profili di illegittimità denunciati sia con riguardo alla violazione dell’art. 53 del d.p.r. 164/02 che ai vizi di eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento.

L’art. 53 infatti non attribuisce la titolarità di alcun diritto economico in capo al personale militare, limitandosi ad introdurre, nei limiti della disponibilità finanziaria esistente ogni anno a tale titolo, un beneficio finalizzato al conseguimento di determinati obiettivi istituzionali e di produttività, indicati dal d.p.r. solo per tipologia, e la cui concreta individuazione è rimessa – lo si ribadisce, in virtù dello stesso accordo sindacale oggetto di recepimento – alle determinazioni unilaterali dell’autorità amministrativa, chiamata quindi anche, tenuto conto delle effettive disponibilità economiche sussistenti a tale titolo, a effettuare scelte, o a introdurre ordini di priorità, fra i diversi obiettivi istituzionali possibilmente rilevanti e meritevoli di incentivazione.

Per tale motivo, proprio in considerazione della natura e della finalità dell’emolumento preteso, non è possibile rilevare i profili di illegittimità denunciati con riguardo ai decreti ministeriali impugnati, che nel corso degli anni hanno diversamente valutato i compiti assegnati ai vari appartenenti alle Forze di Polizia, stabilendo, anno per anno ed in ragione delle risorse economiche disponibili, i criteri di distribuzione delle stesse.

Tenuto conto del fatto che le risorse di cui all’art. 53 sono espressamente destinate al fine di raggiungere qualificati obiettivi e di promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali disimpegnati dal personale appartenente anche alla Guardia di Finanza, nel corso dei diversi anni considerati è stata diversamente valutata la posizione dei militari distaccati, come i ricorrenti, presso enti od organismi diversi, risultando essi per alcuni anni esclusi dall’attribuzione del beneficio, per altri anni destinatari di benefici connessi alla produttività in base alle diverse opzioni assunte alla stregua di una valutazione ponderata dei diversi obiettivi complessivamente perseguibili in base alla disponibilità finanziaria sussistente.

Il D.M. 7.11.2003, oggi impugnato, che, a differenza di quelli relativi agli anni precedenti, che avevano escluso il personale distaccato dal conseguimento del beneficio in questione, contiene diversa determinazione, in ordine all’attribuibilità del compenso incentivante anche al personale militare distaccato, conferma proprio l’ambito della discrezionalità degli apprezzamenti rimessi all’autorità amministrativa, che può condurre, di anno in anno, ad una diversa individuazione degli obiettivi perseguibili e del loro ordine di priorità, alla luce delle disponibilità economiche sussistenti.

Ciò in quanto – lo si ribadisce – l’introduzione del beneficio in questione non è finalizzata a consentire una mera integrazione del trattamento retributivo di tutto il personale, legato cioè alla mera posizione di stato o alla titolarità del rapporto di impiego, ma assume prioritariamente funzione strumentale rispetto al perseguimento di determinati obiettivi di miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali, indicati solo per generica tipologia dall’art. 53 del d.p.r. 164, e la cui concreta determinazione è rimessa ai decreti ministeriali attuativi.

Il potere discrezionale attribuito ai Ministeri di individuare autonomamente i criteri e le modalità per l’attribuzione del compenso connesso al miglioramento dell’efficienza, non può quindi essere sindacato in ordine alle valutazioni annualmente effettuate, tenuto conto del fatto che detti apprezzamenti possono mutare in ragione del diverso ordine di priorità riferibile agli obiettivi di produttività ed alle diverse disponibilità finanziarie sussistenti.

In questa prospettiva si comprende chiaramente perché, secondo la normativa in esame, l’indennità de qua non può mai tradursi in una distribuzione generalizzata delle risorse disponibili per le finalità indicate dal comma 1 dell’art. 53; essendo una distribuzione generalizzata illogica alla luce dello scopo della norma che è quello di garantire il perseguimento di specifici obiettivi di miglioramento dei servizi istituzionali e di produttività.

L’attribuzione del compenso in maniera indistinta a tutto il personale militare impedirebbe una adeguata articolazione degli obiettivi perseguiti secondo quella che è invece la reale ratio della disposizione in parola e la caratterizzazione finalistica del c.d. compenso incentivante.

Né può in alcun modo ritenersi la piena assimilabilità delle mansioni svolte dal personale militare distaccato presso enti od organismi diversi a quelle del personale impiegato per il perseguimento di finalità istituzionali proprie della Guardia di Finanza, così da potere ipotizzare una manifesta irrazionalità delle scelte di cui al decreto ministeriale impugnato; essendo infatti evidente la diversa finalizzazione delle mansioni svolte dal personale distaccato, risulta ragionevole una possibile diversa considerazione di dette mansioni nell’ambito della strategia di incentivazione di anno in anno programmata dall’autorità amministrativa.

Alla base della soluzione distributiva del fondo per l’incentivazione adottata con il citato D.M. si rintraccia, infatti, una valutazione articolata in ordine ai diversi obiettivi istituzionali perseguiti dal personale militare della Guardia di Finanza ed alle mansioni svolte presso il Corpo o in posizione di distacco presso altri enti e, in quest’ultimo caso, a seconda che si tratti di distacco presso il Ministero dell’economia ovvero presso altri Ministeri o altri organismi; valutazione coerente, secondo quanto fin qui esposto, con la logica del beneficio in parola, affatto differente rispetto alla pretesa di parte ricorrente di ipotizzarne un’applicazione indiscriminata ed in pari misura per tutto il personale.

Una diversa interpretazione, peraltro, risulterebbe, da un lato, non rispettosa dei termini dell’accordo sindacale al cui recepimento è volto il D.P.R. n. 164/02 e delle finalità perseguite e, per altro verso, porrebbe la questione dell’assenza di copertura finanziaria per mancata indicazione delle risorse necessarie a far fronte all’ipotizzata spesa aggiuntiva non preveduta dalla legge, in contrasto con il canone fondamentale di cui all’art.81 della Costituzione.

Conclusivamente il ricorso va rigettato perché infondato.

Appare comunque equo, anche in considerazione della natura della controversia, disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.