T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4610 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso l’interessato impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Frascati gli ha ingiunto la demolizione, su un piccolo manufatto già esistente di "un porticato in legno che ne interessa tutti i lati. I lavori hanno comportato la posa in opera di blocchetti di cemento precompresso autoportante per una altezza di circa ml. 1,00 collocati al di sopra del perimetro del solaio in piano del manufatto esistente. Su questa cordonatura si sono istallati travetti in legno ospitanti le partenze delle strutture orizzontali del porticato, sostenute nelle parti anteriori da 12 travi in legno infisse nel terreno, risultandone 4 per ogni lato. Le opere,…risultano incomplete, con una parte della copertura mancante della posa del tavolato. Il manufatto sottostante, ad esclusione della cordonatura suddetta non è interessato da lavori edili.", il tutto non ultimato ed in assenza di titolo abilitativo;

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato deduce l’eccesso di potere, il difetto di motivazione, la violazione di legge, in buona sostanza lamentando che l’ordinanza fa una inopinata applicazione dell’art. 26 della legge regionale del Lazio n. 15 del 2008 la quale, nel riferirsi all’art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004, sancisce la demolizione di abusi realizzati senza titolo su beni paesaggistici, senza tuttavia specificare nè chiarire quale sia il vincolo gravante sul fabbricato del ricorrente;

RILEVATO ancora che secondo le prospettazioni dell’interessato l’applicazione dell’art. 26 della L.R. Lazio n. 15 del 2008 è illegittima anche perché richiede la necessità di un titolo abilitativo, laddove, invece, trattandosi esclusivamente di lavori di manutenzione del preesistente pergolato deteriorato ed ammalorato, si è trattato di un intervento che lascia del tutto immutati la struttura, l’area di sedime, la sagoma ed i materiali usati; il ricorrente completa la censura osservando pure che i lavori di manutenzione realizzati non richiederebbero neppure la DIA posto che la norma di cui all’art. 26 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008 non tiene conto della più recente modifica apportata all’art. 6, comma 4 del d.P.R. n. 380 del 2001 dall’art. 5 della legge 22 maggio 2010, n. 73 che consente di far rientrare nell’attività edilizia libera o, comunque soggetta a semplice comunicazione di inizio lavori la manutenzione del ridetto porticato;

CONSIDERATO che l’interessato conclude osservando che, comunque, pur classificando l’intervento realizzato o come manutenzione ordinaria o come manutenzione straordinaria, secondo il disposto dell’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 essi non richiedono l’autorizzazione paesistica;

OSSERVATO che non può essere condivisa l’argomentazione fondamentale secondo la quale la ricostruzione del porticato rientrerebbe nell’attività edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 come modificato dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nella considerazione che, quand’anche detto intervento potesse essere considerato manutenzione ordinaria del porticato asseritamente preesistente dal 1972, come risulta dalla relazione tecnica del 21 marzo 2011, redatta dopo l’ingiunzione a demolire da un tecnico abilitato, comunque doveva essere rispettato il d.lgs. n. 42 del 2004, e l’ingiunzione a demolire, col riferimento all’art. 26 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008 richiama espressamente tale disposizione, mentre parte ricorrente non ha rispettato tali disposizioni;

RILEVATO infatti a tal proposito che il nuovo testo dell’art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001 reca: "1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," e segue l’elencazione degli interventi da eseguire senza alcun titolo abilitativo, tra i quali alla lettera a) vi sono quelli di manutenzione ordinaria, che quindi devono rispettare, tra le altre, le prescrizioni recate dalle norme vincolistiche, ancorché effettuabili senza titolo abilitativo;

RILEVATO che neppure può essere condiviso l’altro aspetto della stessa censura, secondo il quale finanche per gli interventi di manutenzione straordinaria il medesimo art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 come modificato dal d.l. n. 40 del 2010 prevede che non sia più necessaria la DIA, ma possa essere effettuata una "comunicazione di inizio lavori", nella considerazione che la norma testualmente stabilisce che per i lavori di cui al comma 2, tra i quali rientrerebbe l’asserito lavoro di manutenzione straordinaria del porticato, è necessaria la ridetta comunicazione di inizio lavori, "nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1" e, "limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori" oltre che da "una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato," laddove tutto ciò è mancato nel caso in esame, non rendendosi noto al Collegio né se, ritenendosi la detta sostituzione del porticato quale lavoro rientrante nel comma 2, lett. a) e cioè appunto manutenzione straordinaria, il ricorrente abbia presentato le autorizzazioni di rito e laddove, infine, la relazione tecnica allegata al ricorso è successiva alla ordinanza di demolizione, come sopra accennato;

TUTTO ciò considerato pure se non si volesse ritenere necessaria la prodromica disciplina regionale in materia, atteso che il nuovo comma 6 del medesimo articolo 6 stabilisce che: "Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.", nella valutazione della efficacia immediata delle disposizioni dettate dal Governo col decreto legge convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73;

RILEVATO, conclusivamente che se è vero che il comma 7 del più volte citato art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente a chi non ha presentato la comunicazione di inizio lavori o non l’ha corredata della relazione tecnica di pagare la sanzione pecuniaria di Euro 258,00, tuttavia la sanzione pecuniaria non tiene luogo delle necessarie autorizzazioni richieste dal comma 1 della citata norma data la portata prescrittiva della stessa e che non consente una interpretazione estensiva in base al principio ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, data la novità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1453 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha chiesto alla Questura di Como in data 10 giugno 2010 il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con cittadina italiana, senza aver ottenuto, alla data odierna alcuna risposta.

Ha quindi proposto ricorso contro il silenzio inadempimento, notificato in data 25 gennaio 2011, con il quale ha chiesto che fosse ordinato alla Questura di emanare l’ordine di emettere il permesso richiesto.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 29 marzo 2011 n. 860 è stato comunicato al ricorrente la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per motivi di giurisdizione.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Dagli atti risulta che ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

L’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 prevede che "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta…. ".

Le questioni inerenti i diritti l’unità familiare, vertendo in materia di diritti soggettivi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

In materia la giurisprudenza è ferma nell’affermare che è inammissibile il ricorso ex art. 31 c.p.a., diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi su un’istanza allorché il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si tratti comunque di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 24 marzo 2011, n. 227).

In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Al riconoscimento del difetto di giurisdizione seguono le conseguenze stabilite dall’art. 11 del Codice del processo amministrativo.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24932

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a V. M. la pena concordata dalle parti (anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e riconosciuta altresì la continuazione, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 624- bis c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 5 perchè, in concorso con altri, aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di valori, beni ed effetti personali di F. F., sottraendoli dall’abitazione dello stesso, in particolare introducendosi in tale abitazione previo sfondamento di un vero di una finestra e forzatura del relativo infisso e rivoltando all’interno dei mobili; evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà, e del reato di cui agli artt. 110 e 707 c.p. perchè, già condannata per delitto determinato da motivi di lucro, era stata trovata in possesso di un grosso cacciavite e di una tenaglia; con l’aggravante della violenza sulle cose e del fatto commesso da quattro persone riunite.

Avverso la decisione anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa, parte ricorrente denuncia violazione di legge, con riferimento all’erronea interpretazione dell’art. 99 c.p., comma 4, come modificato dalla L. n. 251 del 2005.

La Corte Costituzionale aveva dichiarato facoltativa la recidiva prevista dalla norma anzidetta, mentre era stata ritenuta obbligatoria l’ipotesi di recidiva di cui al comma 5 della stessa disposizione sostanziale. Erroneamente il giudice aveva ritenuto che il giudizio di equivalenza delle generiche fosse limitato alla sola recidiva, senza estenderlo alle altre aggravanti contestate. La pena avrebbe dovuto essere determinata in relazione al reato autonomo di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 e quindi nella misura di mesi quattro di reclusione; il giudicante aveva invece ritenuto che fosse da individuarsi in quello di cui all’art. 56 c.p..

2. – La censura è palesemente infondata. Ed invero, al di là dell’erronea indicazione delle parti e del riferimento in dispositivo, non v’è dubbio, anche in ragione dell’entità della pena applicata, che il giudizio di equivalenza sia stato di fatto esteso a tutte le contestate aggravanti. Di talchè, la pena in concreto inflitta all’imputata (anni uno di reclusione ed Euro 400 di multa) non è illegale in quanto ricompresa nei limiti edittali previsti per la fattispecie del reato tentato ai sensi degli artt. 56 e 624 bis (minimo legale tra mesi quattro e mesi otto e mesi di reclusione e quello massimo tra anni due ed anni quattro di reclusione; mentre il minimo della multa va da Euro 103 a Euro 206;

mentre il massimo va da Euro 344 a Euro 688).

3. – Per quanto precede il ricorso è inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4180 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, giusta richiesta formulata dalla società ricorrente con atto depositato in data 31 maggio 2011.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.