Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-12-2011, n. 27057 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22.12.2006, la Corte di Appello di Torino accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla s.p.a. delle Poste Italiane, confermando la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 21.10.1999 con C.M., con scadenza al 11.1.2000, e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e riformando la stessa con riguardo alla condanna al risarcimento del danno, rideterminato nella minor misura delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso introduttivo, anzichè da quella della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del 5.11.2003. Rilevava la Corte che non era emerso dagli atti alcun dato in ordine alla connessione tra la posizione del lavoratore e le eventuali esigenze eccezionali connesse con la fase di ristrutturazione in corso; quanto al risarcimento del danno, affermava che l’offerta di prestazione lavorativa era stata erroneamente individuata, attesa la mancata prova di ricezione della richiesta per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Rigettava il motivo di gravame relativo alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi:

1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e ss. ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’accordo del 25.9.1997 e successivi accordi integrativi, assumendo che non vi era nessun riferimento nel testo dell’accordo collettivo alla esigenza della specificazione delle esigenze eccezionali nel singolo ufficio e che non si spiegherebbe, secondo l’interpretazione della Corte territoriale, l’imposizione all’autonomia collettiva dell’obbligo di fissare un limite quantitativo alle assunzioni a termine effettuate in base alle fattispecie pattizie; evidenziando, ancora l’errore prospettico della Corte territoriale, considerati i caratteri della delega rilasciata alle parti sociali dalla L. n. 23 del 1987, art. 23 e la censurabile lettura della L. n. 56 del 1987, art. 23 oltre che la concorrente violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss c.c. criterio letterale e comportamento delle parti posteriore alla stipulazione dell’accordo.

2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1427 e ss. e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);

rilevando l’erronea valutazione della questione della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, con riguardo ad una inerzia del lavoratore di ben quattro anni rispetto ad un rapporto lavorativo di soli due mesi ed alla circostanza del reperimento di nuova occupazione.

Il C., intimato, non ha presentato difese, laddove la società ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La Corte ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Va respinto il ricorso quanto alla prospettata questione della risoluzione per mutuo consenso, che va trattata preliminarmente in ordine di priorità logico-giuridica.

Come questa Corte ha più volte affermato, "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado sul punto, ha ribadito, con adeguata e congrua motivazione, che non potesse desumersi dal mero trascorrere del tempo, la volontà, sia pure tacita, del lavoratore di risolvere il rapporto e di rinunciare ad un suo diritto e che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto (11.1.2000) e la notifica del ricorso introduttivo era da ritenersi insufficiente a fondare qualsiasi presunzione nel senso voluto dalla società.

Peraltro, il richiamo ad ulteriori circostanze, quali il reperimento di nuova occupazione, in mancanza di specifica indicazione della relativa deduzione nella fase del merito, configura una questione nuova, non deducibile per la prima volta nella presente sede di legittimità.

Con l’ulteriore motivo del ricorso principale la società ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza impugnata si fonda sull’erroneo pregiudizio secondo cui la L. n. 56 del 1987, art. 23 non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti assunzioni a termine collegate a situazioni (oggettive o soggettive) tipicamente aziendali e che non siano direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro. La ricorrente deduce, infatti, che l’art. 8 del ccnl del 1994, così come integrato dall’accordo 25-9-97, subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda, per cui l’interpretazione di tale accordo compiuta dalla Corte torinese "risulta viziata, oltre che dall’erronea lettura della L. n. 56 del 1987, art. 23 che ha condizionato, viziandola irrimediabilmente, anche la successiva esegesi della disciplina contrattuale, anche dall’autonoma e concorrente violazione delle regole ermeneutiche legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (ed in particolare del criterio letterale e del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione)".

Il motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze dello stesso tenore (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1- 2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n, 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove, però, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo (tale considerazione è stata considerata assorbita dalla Corte di Torino in ragione della ritenuta necessità della prova del collegamento concreto della assunzione de qua con la ristrutturazione in atto). Nè a diverse conclusioni può giungersi dall’esame dell’accordo del 18.1.2001, ovvero della disposizione di cui all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, pure invocati dalle Poste a sostegno del proprio assunto.

Si ha riguardo ad un accordo – stipulato ad oltre due anni di distanza dall’ultima proroga – che non potrebbe coprire mai il "vuoto" normativo creatosi nel periodo precedente, rendendo legittimi comportamenti posti in essere in contrasto con norme imperative di legge. Ed in ogni caso il nuovo accordo non potrebbe mai travolgere diritti già acquisiti nel patrimonio di terzi nel periodo intermedio (cfr. in termini Cass. n. 15331 del 7.8.2004).

Risulta, dunque, irrilevante il richiamo all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, sia perchè esso si riferisce chiaramente alle sole assunzioni da effettuare dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto, sia perchè la possibilità di procedere ad assunzioni a termine "per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione" è subordinata all’esito di confronto con la controparte sindacale a livello nazionale ovvero a livello regionale, il che, a ben vedere, conferma l’inesistenza di qualsiasi pregresso accordo generale per tale tipo di assunzioni.

In tal senso, quindi, va respinto il ricorso, in parte correggendosi, come sopra detto, la motivazione dell’impugnata sentenza, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie, benchè, con sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011 siano state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1.

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, essendo il C. rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28867 Atto costitutivo di società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 3.12.90, il Fallimento Ortofrutticola Serinese S.p.A., premesso che, con assemblea ordinaria del 23.7.87, la società Ortofrutticola aveva deliberato, considerate disponibili le riserve in bilancio, di acquistare, per il periodo di sei mesi, azioni proprie per un numero massimo di 38.302 azioni,superiore al 10% di quelle in circolazione, per il prezzo unitario di L..26.100, con una variazione in più o in meno del 10% e, per gli obblighi di legge, aveva vincolato ex art. 2357 c.c. i fondi di riserva disponibili per l’importo pari a quello dell’effettivo acquisto nei limiti massimi di L. 1.000.000.000; che aveva deliberato, poi, sempre all’unanimità, di vendere l’intera partecipazione tenuta nella S.p.A. "La Serena"; che il 30.7.87 il Consiglio dì Amministrazione aveva deliberato di acquistare azioni proprie nel numero di 38.302, pari al 44,19% del capitale sociale, con il pagamento del corrispettivo all’atto del trasferimento; che al 13.10.87, sul libro giornale risultava annotato l’acquisto di n. 38.302 azioni proprie al prezzo di L. 10.000, oltre L. 16.108 per sovrapprezzo, per complessive L. 1.000.000.000; che, precisamente, risultavano acquistate: da I.V., I.A. ed I.E. n. 6.700 azioni ciascuno a L. 26.108 per complessive L. 174.923.600, da C.F. e da V.S. n. 9.101 azioni ciascuno per L. 26.108 per complessive L. 237.608.908, operazioni annotate sul libro soci; che il corrispettivo del trasferimento era stato pagato utilizzando il credito di L. 665.999.434 vantato nei confronti de "La Serena" e con il trasferimento agli alienanti della propria partecipazione nella stessa società già iscritta nel bilancio della Ortofrutticola per L. 427.742.206 (ma valutata ai fini del pagamento in L. 334.000.500); che tra i documenti societari risultava una dichiarazione di quietanza sottoscritta senza data dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a "La Serena" per la somma di cui al detto credito, ma che detta somma quietanzata non risultava entrata nelle casse sociali; che la residua somma, per coprire il complessivo prezzo di L. 1.000.000.000, doveva ritenersi pagata con una datio in solutum, con la consegna del pacchetto azionario de "La Serena"; che, intanto, con scrittura privata del 23.7.87, i soci della Ortofrutticola, sigg. I.V., E., A., C. F. e V.S., avevano ceduto le proprie azioni, in numero complessivo di 28.302, agli altri soci Ab.Bo.

M., B.A., G., E. e P. M. per il prezzo di L. 300.000.000; che, a loro volta, i B. ed il P. avevano venduto agli I., a C. e V., sempre per il prezzo di L. 300.000.000, n. 598.500 azioni de "La Serena"; che il pagamento era avvenuto per compensazione; che successivamente, nell’ottobre 87, con altra scrittura privata, le stesse parti avevano assunto reciproco impegno di liberare le fidejussioni già prestate particolarmente a favore delle società di cui si era dismessa la partecipazione e che tale obbligo era stato assunto anche dalla società; che doveva ritenersi nullo, perchè contrario a norme imperative, il contratto di acquisto di azioni proprie da parte della Ortofrutticola, essendo stata violata una serie di divieti per la tutela di interessi di carattere pubblico e generale, avendo l’acquisto operato una violazione delle norme che tutelano l’integrità del patrimonio sociale a garanzia dei creditori; che la vendita era nulla anche per l’illiceità del motivo comune ad entrambe le parti, essendo stato utilizzato l’acquisto per attuare una convenzione tra soci, tendente al trasferimento tra loro di pacchetti azionari, facendo aggravare il costo della società;

che, laddove poteva essere ritenuto valido il contratto, esso aveva comunque arrecato pregiudizio alla società, per cui era esperibile l’azione revocatoria; tutto ciò premesso, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino I.E., V., A., C.F. e V.S. chiedendo: 1) la declaratoria di nullità dell’acquisto delle azioni proprie da parte della Ortofrutticola S.p.A.; 2) in via gradata, la revoca ex art. 67, comma 1, L. Fall., di detto acquisto; 3) in via più gradata, l’inefficacia dell’acquisto ai sensi dell’art. 2901 c.c.; 4) la condanna comunque dei convenuti in solido e/o pro quota in relazione al numero di azioni alienate a restituire la somma di L. 26.108 per ciascuna azione acquistata dalla Ortofrutticola, oltre interessi a far data dal 13.10.87 e maggior danno derivante alla Società dalla mancata disponibilità delle somme, con anatocismo e con vittoria, in ogni caso di spese di lite. Tutti i convenuti si costituivano in giudizio.

C.F. contestava la fondatezza della domanda adducendo che l’inosservanza dell’art. 2537 c.c. non comportava la nullità degli atti, pur esponendo gli amministratori a conseguenze penali, e che la revocatoria fallimentare non era esperibile non sussistendo, all’epoca dell’operazione, il richiesto stato di insolvenza, mentre non sussistevano i presupposti di quella ordinaria.

I.V. deduceva che l’acquisto di azioni proprie da parte della Ortofrutticola era avvenuta nel pieno rispetto della normativa in vigore, senza alcuna lesione del patrimonio sociale, aggiungendo che non sussistevano i presupposti della proposta azione revocatoria.

Anche I.E., A. e V.S. contestavano la fondatezza dell’azione sulla base delle medesime argomentazioni.

All’esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio ed era rigettata la richiesta di sequestro conservativo proposta dal Fallimento, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 234/03, dichiarava la nullità dell’acquisto delle proprie azioni da parte della Ortofrutticola Serinese e condannava i convenuti a restituire al Fallimento quanto da ognuno di essi ricavato dalla vendita, da rivalutarsi secondo indici ISTAT dal 13.10.87, oltre interessi, ponendo a carico degli stessi le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza, non notificata, proponevano appello gli originari convenuti, i quali eccepivano la nullità della sentenza di primo grado ex artt. 50 bis, 50 quater e 161 c.p.c. e, nel merito, lamentavano l’erroneità della affermata nullità dell’acquisto per contrasto con norme imperative, sostenendo l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’espletamento dell’azione revocatoria;

chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio.

Il Fallimento resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1873/06, in riforma dell’impugnata sentenza; rigettava la domanda principale di nullità della vendita delle azioni; accoglieva la domanda subordinata e, per l’effetto, dichiara inefficace la vendita effettuata a favore della Ortofrutticola Serinese S.p.A. di 6.700 azioni da I.V., di n. 6.700 azioni da I.A., di n. 6.700 azioni da I. E., di n. 9.101 azioni da C.F. e n. di 9.101 azioni da V.S.; condannava I.V. alla restituzione in favore del Fallimento "Ortofrutticola Serinese" S.p.A. della somma di Euro 90.340,50, I.A. di quella di Euro 90.340,50, I. E. di quella di Euro 90.340,50, C.F. di quella di Euro 122.714,76 e V.S. di quella di Euro 122.714,76, oltre per tutti interessi legali dal 5.12.90.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione I.E., I.V., I.A., C.F. e V. S. sulla base di sei motivi cui resiste con controricorso il fallimento della Ortofrutticola Serinese che propone a sua volta ricorso incidentale articolato su due motivi cui resistono con controricorso i ricorrenti principali. Hanno depositato memorie C.F. ed il fallimento della Ortofrutticola Serinese.

Motivi della decisione

Il ricorso principale è anzitutto ammissibile poichè contiene una adeguata narrazione dei fatti processuali.

I ricorrenti principali deducono con il primo motivo la violazione degli artt. 50 bis, 50 quater e 161 c.p.c. perchè la sentenza di primo grado è stata emanata dal Tribunale in composizione monocratica anzichè collegiale.

Il motivo è infondato.

L’art 50 bis c.p.c., comma 1, n. 5 prevede che il Tribunale decide in composizione collegiale nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, ma non è questo il caso che ricorre nella presente controversia. La domanda proposta dal fallimento resistente riguarda, infatti, esclusivamente la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto delle azioni proprie e non investe in alcun modo la delibera assembleare che la stipula di tale contratto ha autorizzato (arg. ex Cass. 9194/04). Nel caso di specie pertanto il Tribunale ha del tutto correttamente deliberato in composizione monocratica.

Il secondo motivo con cui si deduce il vizio motivazionale sotto il profilo della contraddittorietà per avere la sentenza affermato in un primo momento che la società ortofrutticola aveva acquistato azioni proprie da essi ricorrenti e, in una passaggio successivo, per avere affermato al contrario che essi ricorrenti avevano ceduto le proprie azioni ad altri soci facenti parte del cd. gruppo Bonardi, è inammissibile perchè manca il quesito sotto forma di sintesi della questione proposta.

Al ricorso per cassazione in questione devono infatti essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis del c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez. un 20603/07).

Il terzo motivo ,con cui si deduce il difetto di legittimazione attiva del fallimento, prima ancora che infondato in ragione della pronuncia d’inammissibilità del motivo che precede, è anch’esso inammissibile essendo costituito da una mera apodittica affermazione sprovvista di alcun corredo argomentativo e dunque totalmente generico.

Il quarto motivo con cui si lamenta l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistere la scientia decoctionis è infondato e per certi versi inammissibile. La Corte d’appello ha correttamente osservato che nel caso di specie,trattandosi di azione revocatoria ex art. 67, comma 1, L. Fall., la conoscenza dello stato d’insolvenza era presunta ex lege e che gli odierni ricorrenti non avevano fornito alcuna prova in ordine alla loro inscientia decoctionis.

In particolare, ha ritenuto che non poteva considerarsi elemento probatorio atto a dimostrare la non conoscenza dello stato d’insolvenza il fatto che il bilancio del 31.12.86 risultasse in attivo e ciò in ragione della considerazione che i bilanci degli anni precedenti si erano tutti chiusi in pesante passivo e che, quindi, i ricorrenti, in quanto soci, non potevano non essere a conoscenza di siffatte circostanze e che inoltre le stesse modalità di acquisto delle proprie azioni da parte della società alla cui delibera assembleare effettuata in parti data di quella di approvazione del bilancio, essi ricorrenti avevano partecipato faceva escludere che il dato della positività del bilancio del 1986 fosse di per sè tale da provare la non conoscenza dello stato d’insolvenza. Trattasi di motivazione adeguata e logicamente argomentata ove si consideri che un singolo bilancio in attivo non vale ad escludere di per sè lo stato d’insolvenza, che è costituito come è noto da una situazione di impossibilità a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento,e ciò in particolare quando, come rilevato dalla Corte d’appello, vi erano stati in precedenza diversi bilanci fortemente passivi.

La censura a tale motivazione risulta pertanto inammissibile avendo questa Corte ripetutamente espresso il principio che l’accertamento effettuato dal giudice di merito sull’esistenza della "inscientia decotionis" nonchè sulla concludenza della prova offerta a tal fine dal terzo, involgendo un’apprezzamento di fatto, è incensurabile in cassazione, quando il giudizio sia giustificato da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto. (Cass. 11948/03; Cass. 6192/05; Cass. 14676/07). Il quinto motivo, con cui si contesta un vizio motivazionale nonchè di violazione dell’art. 67, L. Fall., non essendo riportata nella sentenza la data della pronuncia di fallimento, è inammissibile.

La Corte d’appello ha accertato in fatto che la vendita delle azioni era avvenuta nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La mancanzanza di specificazione della data di pronuncia del fallimento costituisce una mera omissione che non consente di inficiare la validità della pronuncia. Il ricorrente avrebbe a questo proposito dovuto dedurre che l’atto era stato compiuto oltre il biennio, adeguatamente documentando che siffatta affermazione era già stata avanzata nella fase di merito, ma nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso.

Con il sesto motivo, si sostiene essersi verificato il giudicato relativamente al C. nei cui confronti la sentenza di primo grado aveva omesso la condanna alla restituzione, non essendo stata tale omessa pronuncia impugnata dal fallimento.

Il motivo è infondato sotto diversi profili.

Risulta dalla parte motiva della sentenza del tribunale che la pronuncia di nullità dell’acquisto delle proprie azioni da parte della Ortofrutticola Serinese riguardava tutte le parti venditrici onde la mancata indicazione del C. nel dispositivo circa l’ordine di restituzione costituisce piuttosto un mero errore materiale e,comunque, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto sarebbe stato impedito dallo stesso C. che ha proposto appello avverso la sentenza in questione censurando la pronuncia intervenuta nei suoi confronti.

A ciò deve aggiungersi che la pronuncia del tribunale era basata sull’accoglimento della domanda di nullità del contratto,avendo ritenuto assorbita la domanda subordinata di revocatoria della vendita, mentre la pronuncia della Corte d’appello è basata sull’accoglimento proprio di quest’ultima domanda in relazione alla quale nessuna pronuncia vi era stata in primo grado onde nessun giudicato si era verificato in relazione a tale domanda. Il settimo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono della carenza o insufficenza della motivazione della sentenza, laddove avrebbe fatto proprie senza adeguate spiegazioni le conclusioni della Ctu, è inammissibile oltre che infondato . La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese. (Cass. 7806/98; Cass. 12630/95; Cass. 3519/01 Cass. 6882/02; Cass. 3191/06).

Nel caso di specie la sentenza appare rispettosa del citato criterio, essa ha infatti dato conto della correttezza del calcolo effettuato dal CTU in relazione alle doglianze avanzate dai ricorrenti chiarendo che il consulente si era attenuto nel valutare la sproporzione del prezzo delle azioni alla situazione patrimoniale del 31.10.87 e che aveva applicato un criterio di valutazione immune da vizi. Ha poi ulteriormente argomentato che la sproporzione del prezzo accertata dal consulente d’ufficio era tale che qualunque metodo si fosse adottato vi sarebbero state comunque le condizioni per l’accoglimento della domanda revocatoria. In tal modo il giudice di seconde cure ha risposto in modo adeguato, sia pure sintetico, alle critiche svolte alla CTU senza che vi fosse necessità di entrare nel dettaglio delle singole contestazioni da intendersi implicitamente respinte.

Il ricorso principale va quindi respinto.

Venendo all’esame del ricorso incidentale se ne rileva l’inammissibilità.

Il fallimento è risultato infatti vittorioso nel giudizio di secondo grado in virtù dell’accoglimento dell’azione revocatoria.

Lo stesso, che ha presentato un ricorso incidentale non condizionato, avrebbe dunque dovuto addurre l’esistenza di un proprio interesse a vedere accolta la domanda di nullità per violazione dell’art. 2357 c.c. rispetto all’accoglimento della domanda revocatoria. In particolare avrebbe dovuto dedurre che le azioni della società "La Serena" cedute ai resistenti nonchè il credito verso tale ultima società sempre ceduto ai resistenti dalla Ortofrutticola Serinese spa in pagamento dell’acquisto delle azioni proprie, di cui otterrebbe la restituzione in caso di accoglimento della domanda di nullità della vendita, sarebbe comunque superiore alla complessiva somma corrispondente al prezzo delle azioni della Ortofrutticola Serinese spa, stabilito in sede di vendita delle stesse, che i resistenti sono stati condannati a versare al fallimento in accoglimento della azione revocatoria.

La mancanza di tale deduzione rende indimostrato l’interesse al ricorso del fallimento con conseguente non scrutinabilità in questa sede del ricorso stesso.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-09-2011, n. 34263

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. L.E. e C.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 10-5-10, la Corte di Appello di Milano, sez. 2 penale, ritenuti assorbiti i fatti di cui ai capi 13) e 14) nel capo 11) con riferimento alle carte scadenti dopo il novembre 2002 e ritenuta quanto al capo 17) l’ipotesi del tentativo, ha ridotto la pena inflitta al L. a anni 4 e mesi 8 di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione in ordine ai reati ascritti al L. ai capi 21), 22) e, limitatamente alle condotte sino al novembre 2002, al capo 11); ha confermato la condanna del C. per i reati di minacce aggravate di cui al capo 2) e per quello di tentata concussione di cui al capo 8) alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.

In particolare, la Corte di Appello ha confermato la affermazione della penale responsabilità di L. e C. in riferimento al capo 2) (minacce gravi commesse nei confronti di A. e B.) e al capo 8) (tentata concussione ai danni di P. M.), del solo L. per indebita utilizzazione di carte di credito scadenti dopo il novembre 2002 (capo 11), in esso assorbiti i capi 13) e 14), per il tentativo di truffa di cui al capo 17) e per la truffa di cui al capo 16).

L.E. deduce:

– Vizio di motivazione in ordine alla idoneità degli atti posti in essere in riferimento al tentativo di concussione di cui al capo 8), non essendosi verificato alcuno stato di intimidazione nella persona offesa.

– Violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’art. 323 bis c.p..

– Violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 339 c.p. in ordine al capo 2).

– Violazione di legge in ordine al reato di cui all’art. 640 c.p. di cui ai capi 13), 14), 16) e 17).

– Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

C.M. denuncia:

– Vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal teste B. all’udienza dibattimentale del 22-4-08 in ordine al reato di cui al capo 2) delle imputazioni, dichiarazioni che sarebbero state travisate dai Giudici di merito, in quanto detto teste si sarebbe in realtà limitato a riferire che il ruolo del C. era stato unicamente quello di tranquillizzare le persone offese.

– Violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 612 c.p., del quale risulterebbero mancanti gli elementi costitutivi.

– Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 8), avendo il C. chiaramente agito senza l’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 317 c.p..

2 .-. I ricorsi presentati nell’interesse di L. e C. sono inammissibili, in quanto basati su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Si tratta, infatti, di doglianze che attengono alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso una verifica completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

Quanto alla doglianza che riguarda le attenuanti generiche, occorre ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale del Giudice, il cui esercizio – positivo o negativo che sia – deve essere sì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso Giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Il Giudice del merito non è perciò tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ricavabili dagli atti del procedimento nè a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell’arT. 133 c.p., ma può assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad indicare anche in forma estremamente sintetica – come è avvenuto nel caso di specie attraverso il riferimento alla gravità e reiterazione delle condotte ed ai negativi precedenti, anche specifici, del L. – le ragioni che l’hanno indotto al rigetto della richiesta.

La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., da ultimo, Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999, Piepoli).

3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35821 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/admin/

Svolgimento del processo
1- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina propone ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico dello stesso tribunale, del 29 ottobre 2007, che ha assolto S. R. dal delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di G.L., non essendo stata raggiunta la prova che il fatto costituisce reato.

Rileva il ricorrente che, in esito al dibattimento, il giudice (nel frattempo deceduto) ha pronunciato il dispositivo della sentenza impugnata ma non ha poi redatto la motivazione. Chiede, quindi, che la sentenza venga annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.

Il ricorso ha preso avvio dal provvedimento in data 23 giugno 2009 con il quale il Presidente del Tribunale di Latina, dato atto del decesso del giudice che ha emesso la sentenza, ha disposto la formazione ed il deposito di un documento contenente l’intestazione della stessa, le generalità dell’imputato, il capo d’imputazione, l’indicazione delle parti e la copia del dispositivo, nonchè l’inoltro alle parti degli avvisi con l’indicazione dell’avvenuto deposito.

Motivi della decisione
Occorre in proposito osservare che, in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha pronunciato il dispositivo, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo cui; "Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall’art. 426 c.p.p., comma 2, e art. 599 c.p.p., comma 4, non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monocratico" Cass. 27.11.08 rv 244117).

Alla stregua di tale principio, dunque, il provvedimento sopra richiamato del Presidente del Tribunale Latina deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi allo stesso per la redazione della motivazione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento del Presidente del Tribunale di Latina del 23.6.2009 e dispone la trasmissione degli atti allo stesso per la redazione della motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.