Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-06-2013, n. 26815

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 02/07/2012 il GIP del Tribunale di Napoli applicava ad M.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari siccome indagato di partecipazione al un’associazione per delinquere organizzata dai titolari delle imprese funebri e dai loro dipendenti e partecipata dai medici necroscopici nonchè da infermieri per lo più addetti alle sale mortuarie, finalizzata alla realizzazione di reati di falso e corruzione, tesi ad ottenere una maggiore celerità nelle operazioni cimiteriali di competenza delle imprese funebri; e dei reati-fine specificamente indicati.

In particolare, era chiamato a rispondere del reato di cui al capo 3), ai sensi dell’art. 416 c.p., comma 1, 2 e 3, per avere partecipato assieme ad altri medici legali ASL, nell’esercizio delle sue funzioni ad un’associazione per delinquere finalizzata alle falsità in atti, tese ad agevolare, mediante la commissione di un numero imprecisato di atti corruttivi, la celerità delle operazioni funerarie compiuta delle imprese funebri "committenti", attestando falsamente, nella formazione delle certificazioni microscopiche di avere constatato personalmente il decesso, constatazione mai di fatto avvenuta, così da procurarsi un ingiusto profitto costituito da somme di danaro, ed "mazzette", o da altre utilità loro non spettanti, ciò in danno di privati cittadini che comunque ne sostengo nel relativo onere economico. e dei reati di cui ai capi da 19) a 31) ai sensi degli artt. 81 cpv., 319, 321 e 479 cod. pen. per aver redatto, nella sua qualità di medico ASL, incaricato, tra l’altro della formazione dei certificati necroscopici, un falso certificato attestante falsamente di avere constatato di persona il decesso di persone specificamente indicate, in cambio di non meglio quantificate somme di danaro che avrebbe ricevuto da I. V., titolare di un’impresa di un funebre; e del reato di cui al capo 35) per corruzione.

2. Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, annullava l’impugnata ordinanza con riferimento al solo reato di cui al capo 35), limitatamente alla fattispecie corruttiva, in ordine alla quale disponeva la formale liberazione dell’indagato;

confermava nel resto l’impugnata ordinanza nella misura degli arresti domiciliari nelle more applicata all’indagato.

3. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’indagato, avv. Vincenzo Maria Siniscalchi, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b.

Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 328 e 479 cod. pen. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b), sul rilievo dell’insussistenza del contestato reato di falso ideologico e della configurabilità, semmai, della fattispecie dell’art. 328 cod. pen. per omissione di atti di ufficio.

Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’art. 275 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione in punto di parziale ammissione dei fatti e del recesso del M. dal contesto associativo, a riprova dell’insussistenza di ogni ragione di cautela.

2. All’esame delle ragioni di censura è pregiudiziale il rilievo che, con la nota indicata in premessa, l’indagato ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, posto che – come da allegato provvedimento di revoca della misura degli arresti domiciliari per decorso dei termini di cui all’art. 303 c.p.p. – l’indagato ha riacquistato la libertà.

La rinuncia ritualmente manifestata comporta inammissibilità dell’impugnazione a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Non resta che prenderne atto e provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013
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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 929

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104, l’esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma 30 settembre 2009 n. 14572 avente ad oggetto il riconoscimento, in loro favore, della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal marzo 2000 ed il conseguente pagamento delle differenze retributive spettanti in forza dell’inquadramento degli stessi al sesto livello (parametro 158), sul presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia;

– che, sebbene i ricorrenti affermino che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009 sia passata in giudicato (in ragione della notifica avvenuta in data 16 novembre 2009), la società resistente ha rappresentato, dopo aver precisato che la notifica della predetta pronuncia è stata effettuata irritualmente (ovvero alla sede legale della società A. e non al domicilio eletto presso il difensore), di aver proposto appello avverso la sentenza in data 30 settembre 2010 (RG n. 8916/2010 della Corte di Appello di Roma) e che la prima udienza è fissata per il 22 ottobre 2012;

– che, a fronte di quanto documentato dalla società resistente, i ricorrenti non hanno dedotto alcunché, né può essere rimessa al Collegio la soluzione circa l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009, trattandosi di questione sottoposta al giudizio del giudice ordinario (nel caso di specie, Corte di Appello di Roma) presso il quale è pendente l’appello avverso la predetta pronuncia del Tribunale civile;

– che, nella fattispecie in esame, non sussiste, peraltro, la giurisdizione del giudice amministrativo posto che la questione oggetto del giudizio proposto dai ricorrenti dinanzi al giudice ordinario (ovvero la retrodatazione della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il conseguente pagamento delle differenze retributive) non concerne l’esercizio di una potestà autoritativa e non è comunque connessa, nemmeno strumentalmente, alla gestione del pubblico servizio di cui è titolare la società A., bensì si tratta una questione di carattere privitatistico tra lavoratori dipendenti e un soggetto – come noto – di diritto privato (sebbene gestore di un pubblico servizio);

– che, pertanto, il ricorso proposto dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs n. 104 del 2010, va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione comunque dei dubbi emersi sulla sussistenza o meno del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15781 FALLIMENTO

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17.3.2000 il Tribunale di Palermo dichiarava l’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, dei versamenti effettuati fra il (OMISSIS) sul conto di corrispondenza n. (OMISSIS) intrattenuto presso il Banco di Sicilia dalla D.M.T. F. & G. s.r.l., condannando l’istituto di credito convenuto al pagamento della somma di L. 316.501.542, oltre interessi, in favore della curatela del fallimento D.M.T., nel frattempo dichiarato. La Corte di Appello di Palermo, adita dal Banco di Sicilia, confermava la sentenza di primo grado rilevando in particolare: a) l’infondatezza dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza, essendo ravvisabile detto vizio soltanto nell’ipotesi di assoluta incertezza del "petitum", ipotesi non verificatasi nel caso di specie;

b) la natura solutoria delle rimesse oggetto di giudizio;

c) l’effettiva conoscenza da parte della banca della situazione di insolvenza in cui versava la D.M.T. all’epoca dell’effettuazione delle rimesse in contestazione.

Avverso la decisione il Banco di Sicilia proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3.6.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il Banco di Sicilia ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, per il fatto che l’atto di citazione non consentirebbe di individuare con certezza le rimesse oggetto di revocazione, l’importo, la data, le causali;

2) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata natura solutoria delle rimesse in questione e alla consapevolezza dello stato di insolvenza della società poi fallita, da parte della banca convenuta.

Segnatamente, sul primo punto la Corte di Appello avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico, il cui elaborato era stato tuttavia oggetto di censura, in particolare sotto i due seguenti profili:

a) nel computo delle rimesse revocabili sarebbero state a torto considerate anche quelle effettuate con assegni rimasti insoluti;

b) sarebbero state analogamente conteggiate quelle per L. 123.762.226, poste in essere, tuttavia, non dalla società correntista ma dagli utilizzatori di carta di credito a ciò autorizzati, e rispetto alle quali la questione della revocabilità sarebbe astrattamente configurabile esclusivamente per le convenzioni autorizzatorie e non già per i singoli versamenti. Sul secondo, il giudicante avrebbe valorizzato circostanze non dedotte dal fallimento, quali la consultazione della Centrale Rischi e la trasmissione di circolare inviata dalla D.M.T. a varie banche, documenti inidonei ad offrire la dimostrazione della consapevolezza dell’insolvenza.

3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè le spese del primo giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico del fallimento, la cui domanda era stata accolta in misura più contenuta, mentre quelle del secondo grado avrebbero dovuto essere compensate. Il ricorso è infondato. Prendendo dapprima in esame il primo motivo, si osserva che già in sede di merito il Banco di Sicilia aveva dedotto la nullità dell’atto di citazione in quanto generico, deduzione che la Corte di Appello aveva disatteso richiamando i principi indicati al riguardo da questa Corte, secondo i quali la nullità ex art. 164 c.p.c., comma 4 si determina quando l’oggetto della domanda, da interpretare nella sua complessiva formulazione e alla luce della documentazione prodotta, risulti assolutamente incerto, ed escludendo che nella specie fosse ravvisabile la denunciata genericità. In particolare la Corte territoriale ha rilevato come fin dall’atto introduttivo del giudizio il curatore avesse indicato le rimesse solutorie nell’ammontare complessivo e in un elenco contenuto in un prospetto appositamente allegato (pp. 7, 8), rappresentativo dei singoli versamenti e del saldo debitore, e come pertanto la prospettazione dell’attore fosse chiara e sufficientemente determinata.

Si tratta dunque di valutazione di merito adeguatamente motivata, per di più censurata in modo del tutto generico, essendosi l’attore sostanzialmente limitato a reiterare le doglianze già rappresentate, senza confortare il proprio assunto con l’esposizione di argomenti idonei a sostenere l’affermata erroneità della pronuncia contestata.

Ad analoga conclusione di infondatezza deve poi pervenirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

In proposito si rileva che la carenza dell’elemento oggettivo dell’azione proposta, secondo il Banco di Sicilia, sarebbe desumibile in quanto: a) la natura solutoria delle rimesse sarebbe stata affermata con il semplice richiamo alle conclusioni del consulente tecnico; b) la Corte non avrebbe tenuto conto degli importi risultanti da assegni insoluti; c) non avrebbe escluso le rimesse dipendenti dagli incassi tramite POS, affluite sul conto della società convenzionata a seguito dell’utilizzazione di carta di credito. I rilievi sono tuttavia privi di pregio, poichè la Corte di appello ha correttamente enunciato i principi elaborati da questa Corte in tema di revocabilità delle rimesse bancarie (pp. 14, 20), ritenendo poi di aderire alle conclusioni formulate sul punto dal consulente tecnico.

D’altra parte va considerato che le censure rappresentate al riguardo dal Banco sono generiche, non essendo indicate le ragioni per le quali le conclusioni del consulente tecnico non sarebbero condivisibili (il seguito criterio del saldo disponibile depone per di più in senso contrario).

Ugualmente deve poi dirsi per l’omessa sottrazione dal computo delle rimesse revocabili degli importi desunti da titoli di credito protestati, non essendo fornita alcuna indicazione in ordine al loro numero ed ai rispettivi valori.

Quanto ai pagamenti effettuati con carta di credito (POS) la Corte di Appello, cui era stata sottoposta la relativa questione, ha diffusamente motivato sul mancato accoglimento della richiesta, sostenendo in particolare che la provenienza del versamento da parte del terzo "determina comunque l’acquisizione della rimessa da parte della banca e non muta il carattere solutorio della rimessa" (p. 23), statuizione che non è stata censurata, essendosi il Banco limitato a riproporre la medesima doglianza senza indicare i profili di erroneità riscontrabili nella decisione adottata.

Comunque anche nel merito la censura appare infondata, ove si consideri che il detto modulo operativo ("point of sale") consente ai correntisti di far affluire sul proprio conto corrente pagamenti effettuati da clienti, circostanza che determina il verificarsi di un pagamento (nella specie su conto scoperto), in quanto tale potenzialmente oggetto di revocatoria (sulla revocabilità di bonifico effettuato da terzo, C. 07/4762, C. 05/19640, C. 02/9494, C. 00/12489).

In ordine all’affermata insussistenza dell’elemento soggettivo occorre poi rilevare che la Corte di Appello ha adeguatamente motivato la propria decisione, richiamando in particolare: la pluralità di conti correnti presso diversi istituti bancari, tutti in sofferenza; il meccanismo operativo della centrale rischi della Banca di Italia per il quale, fra l’altro, vi è l’obbligo di segnalare ai singoli istituti interessati le posizioni in sofferenza;

l’aggiornamento dei dati conoscitivi in occasione dei singoli rinnovi degli affidamenti; la lettera circolare in data 14.2.1994 trasmessa dalla società a diverse banche, in cui veniva rappresentata la "gravissima situazione finanziaria" esistente; la lettera del 26.5.1993 e la nota del 12.7.1993, con le quali veniva proposta la rateizzazione del debito "in relazione alle sue difficoltà finanziarie"; l’avvenuta elevazione di protesti; le risultanze dei bilanci.

La detta motivazione è immune da vizi logici, ed è pertanto insindacabile in questa sede di legittimità. Resta infine la doglianza concernente la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali dei giudizi di merito, doglianza inconsistente, atteso che la detta statuizione è stata correttamente emessa (art. 91 c.p.c.), sulla base dell’affermata soccombenza del Banco di Sicilia.

Il ricorso conclusivamente deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. I 20-01-2006, n. 1198 FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – EFFETTI – ABITAZIONE – Separazione e divorzio – Coniuge separato o divorziato convivente con figlio maggiorenne

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Svolgimento del processo

1.- Con sentenza depositata il giorno 11/10/2001, il Tribunale di Rimini dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario fra i signori c.c. e P.I. e, per quanto ancora interessa, riconobbe a quest’ultima un assegno di divorzio di L. 250.000 mensili, rivalutabili, condannando l’ex coniuge anche al pagamento di un quarto delle spese di lite.

2.- Propose appello c.c. per chiedere, in riforma della sentenza impugnata, la revoca della condanna al pagamento dell’assegno di divorzio e di quella sulle spese.

La signora P., costituendosi in giudizio, chiese il rigetto dell’impugnazione proposta ex adverso e spiegò appello incidentale per domandare l’assegnazione della casa coniugale.

3.- on la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Bologna, accogliendo entrambi i gravami, revocò la disposizione relativa all’assegno di divorzio, ma attribuì a P.I., convivente con figlia maggiorenne, l’abitazione nella casa familiare; e compensò integralmente fra le parti le spese di giudizio.

4.- Per la cassazione di tale sentenza c.c. propone ricorso, con un solo motivo, illustrato da memoria, cui resiste P.I. mediante controricorso e proponendo altresì ricorso incidentale, pure con un solo motivo.

Motivi della decisione

5.- Devesi disporre preliminarmente la riunione, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., del ricorso principale e dell’incidentale, siccome proposti contro la stessa sentenza.

6.- Con l’unico motivo del ricorso principale, c.c. censura la sentenza impugnata per violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 11, nonchè per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di documenti e circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all’attribuzione della casa coniugale alla ex moglie.

6.1.- Afferma, in particolare, che non sussisterebbe alcun diritto della donna all’assegnazione della casa di proprietà comune di esse parti, sia perchè tale immobile è diverso da quello, tolto in locazione, in cui la famiglia abitò finchè rimase unita sia perchè la figlia ultraventenne convivente con la madre devesi considerare autosufficiente sotto il profilo economico, tanto da non essere destinataria di alcun assegno di mantenimento a carico del padre, come già motivatamente disposto dal Tribunale con decisione coperta dal giudicato.

6.2.- Il motivo di censura suesposto è fondato, sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

6.2.1.- La sentenza impugnala, premesso che l’abitazione nella casa familiare "spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età", e rilevato che, nel caso di specie, la P. e la figlia maggiorenne Simona – cui il Tribunale non ha riconosciuto alcun diritto al mantenimento da parte del padre – convivono nell’appartamento di proprietà comune degli ex coniugi, ha ritenuto sussistente il presupposto giuridico per l’assegnazione di detta abitazione all’appellata.

6.2.2.- La premessa da cui muove l’argomentazione del Giudice a quo, e la surriferita conclusione, non sono giuridicamente esatte.

Per costante giurisprudenza di questa suprema corte, condivisa dal collegio, sono requisiti imprescindibili, per l’assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito – nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri – e l’affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre).

6.2.3.- La corte bolognese non fornisce alcuna motivazione in ordine alla necessaria sussistenza del primo requisito (carattere di casa "familiare" dell’abitazione assegnata) e, pur notando che il Tribunale aveva respinto la domanda proposta dalla P., diretta ad ottenere dall’ex coniuge un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne convivente, omette di motivare il suo convincimento circa l’esistenza dell’altro presupposto (mancanza incolpevole di autosufficienza economica) per l’assegnazione dell’abitazione.

6.2.4.- Si deve pertanto riaffermare che, al fine dell’assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finchè era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica.

7.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’impugnata sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, (e successive modificazioni), nonchè per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nella revoca dell’assegno di divorzio, già stabilito dal Tribunale a favore della P. nella misura di L. 250.000 (pari ad Euro 129,11) mensili.

Sostiene, in definitiva, la ricorrente incidentale che l’applicazione corretta dei criteri legali avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a confermare il modesto assegno di divorzio riconosciutole dal Tribunale.

7.1.- La corte d’appello asserisce, in merito alla (non) spettanza di detto assegno, che la posizione economica di entrambe le parti era peggiorata in epoca posteriore al divorzio; che, comunque, il diritto ad un pur modesto assegno, astrattamente riconoscibile a favore della P., verrebbe meno in considerazione della condizione economica e patrimoniale dell’obbligato, prossima alla soglia minima di sopravvivenza.

7.2.- Osserva il collegio che l’accoglimento del ricorso principale, relativo all’assegnazione della casa, influisce sulla sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, nella parte in cui questa esclude la spettanza dell’assegno di divorzio, dovendo il Giudice del rinvio, nel decidere anche a questo proposito, rivalutare l’intera situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce della decisione sulla casa.

7.3.- Il ricorso incidentale è, pertanto, assorbito.

8.- Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere accolto e l’incidentale resta assorbito.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, che giudicherà uniformandosi ai principi di diritto suespressi (par. 6.2.4, 7.2) e vorrà anche provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

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