Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2733 Concordato tributario

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Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale delle Puglie dep. il 10/03/2000 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Bari che aveva rigettato la richiesta dell’Ufficio di revoca della ordinanza presidenziale di estinzione del giudizio promosso da D. F., D.G.A. e D.G.D. e D. G.R., parti nella compravendita di un immobile in (OMISSIS), che avevano chiesto contestualmente l’attribuzione della rendita catastale a norma della L. n. 154 del 1988, art. 12 e avverso la determinazione e liquidazione avevano proposto ricorso e successivamente chiesto la definizione della lite fiscale pendente a norma della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies.

La CTR aveva ritenuto non essere d’ostacolo alla condonabilità la circostanza che la pretesa fiscale non derivava da un accertamento dell’Ufficio, ma dalla differenza tra il valore dichiarato e il valore risultante dalla rendita catastale attribuita dall’Ufficio. I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione di legge.

I contribuenti non hanno resistito.

La causa, dal procedimento in Camera di consiglio, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. della questione se l’impugnazione della liquidazione ^^ d’imposta in base a rendita catastale attribuita, in caso di opzione del contribuente di avvalersi della valutazione automatica di cui all’art. 12 predetto, renda pendente la lite sì che possa ritenersi definibile a norma dell’art. 2 quinquies sopracitato, ed è stata poi rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo i ricorrenti deducono violazione del D.L. n. 664 del 1994, art. 2 quinquies convertito in L. n. 656 del 1994, assumendo che la liquidazione dell’imposta in esito all’opzione di cui all’art. 12 predetto non costituisce accertamento, nè la controversia muta per il fatto che si contesti anche l’attribuzione della rendita catastale.

Le SS.UU. di questa Corte, decidendo la superiore questione con sentenza n. 5289/2010, hanno ritenuto che "In tema di condono fiscale, la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell’attribuzione della rendita ad un immobile non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato, in sede di compravendita, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (conv. nella L. n. 154 del 1988), nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, conosciuto solo con la notifica del predetto avviso, ha un duplice oggetto: uno derivante dall’impugnazione dell’atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di "lite fiscale pendente", ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 definibile, quindi, in base a tale disposizione, ed un altro, che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale e che, non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa.

Successivamente Cass. n. 18526/2010 ha seguito il medesimo orientamento, che viene fatto proprio anche dal presente collegio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, avendo la CTR legittimamente ritenuta definibile la controversia. Non si provvede sulle spese non essendosi contribuenti difesi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 5156 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 6.03.2008, V.D. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con Decreto del 20.10-14.11.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti ed in parziale accoglimento del ricorso, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante la somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè la metà delle spese processuali, liquidata in complessivi Euro 297,00, di cui Euro 20,00 per esborsi, 117,00 per diritti ed Euro 150,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese distratte in favore del difensore antistatario e compensate per la residua parte. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il V. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo introdotto dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 4.05.2000, ed ancora pendente in primo grado, nonostante la presentazione, avvenuta il 4.04.2002, di un’istanza di prelievo;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo, di ordinaria complessità, poteva essere fissata in anni tre, secondo anche l’orientamento CEDU;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 5 anni, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato all’attualità nella misura di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo, avuto riguardo alle peculiarità del caso;

– che in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, della particolare materia della controversia e della natura seriale del giudizio, sussistevano giusti motivi per compensare la metà delle spese processuali.

Avverso questo decreto il V. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9.07.2009, I Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificatori 1.09.2009.
Motivi della decisione

Riassuntivamente, con il ricorso il V. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 5) ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno dei 92 mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi 6 e 7) alla compensazione parziale delle spese, avversata soltanto per essere stata erroneamente ed illegittimamente disposta in ragione della mancata opposizione dell’Amministrazione e/o sul presupposto della irripetibilità delle spese. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Il primo motivo del ricorso si rivela inammissibile per genericità del relativo quesito, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta. Del pari privi di pregio sono:

il secondo ed il terzo motivo del ricorso, giacchè generici nella parte in cui contestano l’attuato argomentato richiamo al parametro indennitario minimo CEDU e giacchè per il resto la Corte di merito ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2 comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714;

200723844;200803716) il quarto ed il quinto motivo del ricorso inerenti alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non specificamente dedotti nè altrimenti evincibili (in tema cfr cass. 20086808; 200917684;

200922869; 201001893; 201019054) il sesto ed il settimo motivo del ricorso, relativi alla compensazione parziale delle spese, in quanto i quesiti si rivelano non pertinenti, involgendo ragioni dell’avversata statuizione (mancala opposizione dell’Amministrazione e/o sul presupposto della irripetibilità delle spese) diverse da quelle espressamente indicate dalla Corte di merito a sostegno della decisione.

Il V., soccombente, va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il V. al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6169 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Rogliano ha assolto G.S. dal reato di cui all’art. 81 c.p., art. 595 c.p., commi 1 e 3 (perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a seguito della richiesta di restituzione di alcuni testi della biblioteca comunale, rivolta ai cittadini del Comune di (OMISSIS), da parte del C.G., in qualità di Sindaco, comunicando, tramite varie missive che inviava, per conoscenza, a più persone, pronunciava frasi diffamatorie lesive ella reputazione del predetto C. affermando: "i due volumi sono stati custoditi meglio di quanto abbia fatto l’amministrazione comunale", "visto che le vostre lettere sono spesso piene di errori di grammatica e di sintassi vi consiglio di usufruire dei testi della biblioteca così per il futuro eviterete di pronunciare la parola problema che in italiano si scrive problema" "invece di usare paroloni di cui sono sicuro ne sconosce il significato si limiti a dare una ripassatimi alle regole più elementari della lingua italiana e ancora continua a sbagliare la parola purtroppo che in italiano si scrive purtroppo") con la formula perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso la decisione anzidetta il PM di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione il PM ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge, su rilievo che, erroneamente, era stato ritenuta l’esimente del diritto di critica, seppure in chiave putativa, senza considerare che, nella specie, faceva difetto l’ineludibile presupposto della continenza, giacchè le espressioni usate si risolvevano in gratuito attacco alla persona.

Il secondo motivo eccepisce nullità della sentenza per erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 59 c.p., comma 4 Ingiustamente, il giudicante aveva affermato che il G. avesse ritenuto, per errore scusabile, di agire nell’esercizio del diritto di critica, in quanto l’operatività dell’esimente presupponeva che l’errore non fosse determinato da colpa. Nel caso di specie, l’erroneo convincimento di esercitare il diritto di critica non poteva escludere la prova dell’elemento psicologico del reato, non risultando compiuta alcuna verifica dell’eventuale radice colposa di tale supposizione. In particolare, nessuna seria verifica della veridicità del proprio assunto è stato posto in essere dall’imputato.

2. – La prima censura è destituita di fondamento.

E’, infatti, ineccepibile l’insieme motivazionale in virtù del quale il giudice a quo ha dato conto della pronuncia assolutoria, reputando che il G. avesse ragionevolmente ritenuto di esercitare il diritto di critica, idoneo a scriminare il tenore lesivo delle espressioni usate. La ragionevolezza dell’errore, integrante l’esimente putativa, ha portato a motivata pronuncia assolutoria. Si tratta di apprezzamento squisitamente di merito, che, in quanto adeguatamente argomentato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Infondata è anche la seconda censura.

Ed infatti, al di là dell’erronea affermazione, secondo cui la distorta convinzione di esercitare il diritto di critica escludeva la prova certa dell’elemento psicologico del dolo nel reato contestato, deve ritenersi comunque corretta e pienamente operante – per quanto si è detto – la riconosciuta efficacia scriminante dell’esimente putativa, a mente della menzionata disposizione sostanziale di cui all’art. 59 c.p., comma 4, che, come è noto, anche in tale forma, spiega i suoi effetti sul piano oggettivo dell’esclusione dell’antigiuridicità del fatto-reato, e non soltanto in dimensione soggettiva.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1903 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la società P.A.C. srl. agisce in giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe con cui l’amministrazione è stata condannata al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto dell’atteggiamento "di protratta inerzia dell’Amministrazione, che ha determinato un’interruzione dell’iter procedimentale alle soglie del doveroso rinnovamento della fase istruttoria", che, come precisato nella decisione in parola, ha "determinato un danno alla impresa di produzione cinematografica ricorrente, consistente nelle spese inutilmente sostenute in vista della realizzazione del film, costi che la società non avrebbe affrontato ove l’istanza di concessione del finanziamento in contestazione fosse stata tempestivamente, o almeno entro termini ragionevoli, decisa con l’adozione di un provvedimento espresso di diniego, conclusivo del procedimento, illegittimamente interrotto".

Per quanto concerneva la quantificazione del pregiudizio ristorabile, la predetta sentenza invitava, ai sensi dell’art. 35 co.2 del d.lvo n. 80 del 31.3.1998, l’Amministrazione a sottoporre alla parte ricorrente una proposta di accordo, formulata "in base alla documentazione dei costi sostenuti in vista della produzione del film in contestazione".

Con ordinanza collegiale n. 1201 del 30.7.2010 sono stati disposti incombenti istruttori eseguiti con nota prot. 11714 del 11.10.2010, con la quale l’amministrazione resistente, previo contraddittorio con la società ricorrente, ha elaborato un prospetto di liquidazione in cui venivano analiticamente indicate le voci di spesa di cui riconosceva l’integrale risarcimento, per un ammontare complessivo di Euro 93.138,22, evidenziando altresì le voci oggetto di perdurante contestazione, riportando, per ciascuna voce, le ragioni che inducevano la PA a considerare le specifiche spese come non risarcibili, accompagnato da specifiche ed analitiche controdeduzioni dell’interessata

Con atto del 15.11.2010 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad ogni contestazione relativamente alle voci di spesa non riconosciute, insistendo nella condanna della PA al pagamento delle somme dalla stessa riconosciuta come dovute, oltre che alle spese relative alla presente fase di giudizio, come confermato con dichiarazione presa a verbale all’udienza pubblica odierna.

Tanto premesso, al Collegio non resta che prendere atto di quanto sopra rappresentato e condannare la PA al pagamento delle somme dalla stessa espressamente riconosciute come spettanti, nell’ammontare totale di Euro 93.148,22.

Su detta somma compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 2 marzo 2005 (data della proposizione del ricorso) fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno altresì gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.

Le spese della presente fase di ottemperanza, come di norma, vanno poste a carico della parte che vi ha dato causa e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, dà atto della rinuncia della ricorrente alla pretesa ad ottenere il rimborso delle voci di spesa non riconosciute ammissibili dal Ministero; per il resto, accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, condanna la resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno dalla stessa riconosciute con nota prot. 11714 del 11.10.2010 oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione.

Condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese della presente fase di giudizio nella misura di Euro 2.000,00 + IVA e CPA:

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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