Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19732 Accertamento

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del 3^ e il 4^ motivo, assorbimento altri motivi.
Svolgimento del processo

Nell’aprile del 2004 il tribunale di Milano rigettò l’opposizione proposta da R.E. ed G.E. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti (rispettivamente, nella qualità di debitore principale e di fideiussore) dalla s.p.a.

Finleasing Lombarda, parte concedente di un contratto di leasing avente ad oggetto attrezzature e arredi destinati alla ristorazione.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dai due debitori, lo ha rigettato.

La sentenza è stata impugnata da entrambi gli opponenti con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi (erroneamente rubricati come 6 nell’atto di impugnazione dinanzi a questa Corte) e corredato da memoria illustrativa. Resiste con controricorso la Finleasing Lombarda.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Con il primo motivo, (articolato in due sub-motivi) si denuncia violazione dell’art. 1526 c.c.; contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ossia la spettanza dei canoni a scadere dopo la risoluzione del contratto e/o la liquidazione di equo compenso per il godimento dei beni – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 1375 c.c..

Il motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto:

– Dica la Corte di Cassazione se, in tema di leasing traslativo, in caso di risoluzione anticipate ancorchè imputabile ad inadempimento dell’utilizzatore;

– questi non abbia diritto alla restituzione dei canoni corrisposti ex art. 1526 c.c. (salvo riconoscimento di un equo compenso per l’utilizzo) e sia tenuto a corrispondere i canoni a scadere maggiorati degli interessi convenzionali;

– Dica la Corte di Cassazione se, in tema di obbligazioni contrattuali, il creditore sia tenuto a condotte (anche positive) nei limiti dell’ordinaria diligenza e dell’apprezzabile sacrificio, finalizzate a non rendere più gravoso l’adempimento da parte del debitore e a non aggravare le conseguenze dannose dell’eventuale inadempimento dello stesso.

Al primo dei quesiti la risposta affermativa si impone.

Dopo aver correttamente inquadrato nell’alveo del leasing traslativo la convenzione negoziale in esame e dopo aver altrettanto correttamente evocato la giurisprudenza di questa corte regolatrice sulla conseguente applicabilità della norma di cui all’art. 1526 c.c., – con altrettanto conseguente declaratoria di nullità della clausola n. 12 del contratto, contenente la previsione dell’obbligo di pagamento in unica soluzione, da parte dell’utilizzatore, dei canoni non ancora scaduti -, il giudice territoriale erroneamente opinerà in sentenza – sulla premessa secondo la quale la mancata restituzione dei beni da parte dell’utilizzatele avrebbe realizzato "una situazione con effetti analoghi a quella di regolare esecuzione del contratto" (f 10 della motivazione) – che l’equo compenso dovuto dall’utilizzatore potesse "essere quantificato nella entità del debito, compresi gli interessi convenzionali (conteggiati, questi ultimi, entro e non oltre il limite di legge)".

Evidente appare l’error iuris in cui è incorso la corte territoriale, atteso che, alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui poc’anzi si è detto, non sarebbe poi potuto conseguire un decisum funzionale nella sostanza a riesumarne gli effetti, onde rendere le conseguenze della dichiarata risoluzione contrattuale del tutto analoghe a quelle previste dalla clausola de qua, in aperto contrasto con quanto lo stesso giudice di appello mostra di ritenere (f. 8 della motivazione) nell’affermare il (corretto e condivisibile) principio di diritto secondo il quale il concedente, in caso di risoluzione contrattuale, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può e non deve conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità (somma dei canoni e residuo valore del bene)… in contrasto con lo specifico dato normativo di cui all’art. 1526 c.c., norma di carattere inderogabile.

Ne consegue che la disciplina applicabile alla fattispecie è proprio quella dettata dalla menzionata norma di cui all’art. 1526, che prevede la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo indennizzo per il godimento da parte dell’utilizzatore in ragione, appunto, dell’utilizzo dei beni, tale remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi.

Al secondo quesito, di converso, non può essere fornita alcuna risposta attesane la patente inammissibilità: la questione (negli ultimi tempi, assi complessa e altrettanto dibattuta: da ultimo, funditus, Cons. Stato ad. plen. 23.3.2011, n. 3) della condotta cui è tenuto il creditore, nei limiti dell’ordinaria diligenza e dell’apprezzabile sacrificio, finalizzata a non rendere più gravoso l’adempimento da parte del debitore e a non aggravare le conseguenze dannose dell’eventuale inadempimento dello stesso, difatti, non risulta oggetto di dibattito in sede di giudizio di merito (di essa non v’è traccia nella motivazione della sentenza impugnata) nè i ricorrenti, in aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso, indicano, in seno al motivo, in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata ed illegittimamente pretermessa dalla corte territoriale.

Con il quarto motivo (in realtà terzo, essendo omessa, nella numerazione, un motivo recante il n. 3), si denuncia omessa o comunque insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (dispensa dall’obbligo di riconsegna dei beni da parte dell’utilizzatore). Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., viene indicato come controverso il fatto che, secondo il giudice di appello, il concedente non avrebbe dispensato l’utilizzatore R. dall’obbligo di riconsegna delle cose concesse in leasing. Anche tale motivo è fondato, come risulta dal contenuto delle missive di diffida inviate dalla concedente all’utilizzatore e testualmente riportate in seno al motivo in esame in ossequio al principio di autosufficienza (f. 17 del ricorso per cassazione), e va pertanto accolto, con conseguente riesame, da parte del giudice del rinvio, della complessiva vicenda afferente la (non) restituzione dei beni sotto il profilo della corretta individuazione del quantum risarcibile (rectius, indennizzabile). Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1421 c.c..

Il motivo è concluso con la formulazione del seguente quesito di diritto:

– Dica la Corte di Cassazione se la nullità di una clausola solve et repete In un contratto sia rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello.

Al quesito deve fornirsi risposta negativa, dovendosi, per giurisprudenza consolidata di questa corte regolatrice, coordinare i principi dettati in tema di rilevabilità officiosa della nullità negoziale (o infranegoziale) con quelli della domanda e del giudicato (Cass. 16621/08 ex permultis).

Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1815 c.c..

Viene formulato il seguente quesito di diritto:

– Dica la Corte di Cassazione se, in caso di pattuizione di interessi in misura ultralegale, il creditore possa domandare e ottenere decreto di ingiunzione al pagamento della somma capitale maggiorata degli interessi ricondotti in misura legale, ovvero se la nullità della clausola comporti la non debenza degli interessi.

Il motivo è inammissibile, non risultando svolta, in sede di appello, alcuna specifica domanda in merito alla pretesa illegittimità degli interessi sì come disciplinati in sede di giudizio di merito, nè i ricorrenti, in violazione del già sopra ricordato principio di autosufficienza, indicano alla corte in quale atto del giudizio la questione sia stata tempestivamente proposta ed illegittimamente trascurata dalla corte territoriale.

Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo e quarto motivo (il primo limitatamente al primo quesito di diritto con esso formulato).

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata in parte qua, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano in altra composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 07-06-2011, n. 22703 Misure alternative

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza pronunciata il 10.3.2009 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva la richiesta di concessione della liberazione condizionale avanzata da F.G.. Valutava il tribunale che il F.G. era stato ammesso alla detenzione domiciliare, ai sensi della L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies con ordinanza del 6.2.2009 e che, pur dando atto della condotta corretta e collaborativa sempre mantenuta, il procuratore nazionale antimafia si era espresso sfavorevolmente la concessione del beneficio, ritenuto prematuro rispetto alla concessione della detenzione domiciliare da appena un anno. Riteneva, quindi, il tribunale che il buon comportamento e la condotta processuale sono requisiti indispensabili perchè sia mantenuta la detenzione domiciliare, peraltro connotata da ampi permessi orari, ma da soli non giustificano la concessione di una misura così ampia come quella della liberazione condizionale.

2.- Propone ricorso per cassazione il difensore di F. G., avvocato Sante Foresta, adducendo quale motivo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 176 c.p., e L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies nonchè manifesta contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione rispetto alle risultanze processuali inerenti alla richiamata normativa speciale.

Sostiene il ricorrente che il tribunale non ha valutato tutte le condizioni per l’ammissione alla liberazione condizionale previste dalla L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies che non ha considerato la complessiva osservazione della condotta post delictum quale risultante dalle relazioni degli istituti penitenziari nei quali il condannato era stato detenuto, del servizio centrale di protezione, e quale sottintesa nei provvedimenti di concessione della liberazione anticipata, dei permessi premio e della detenzione domiciliare, dai quali si poteva pienamente ritenere provato il ravvedimento del F.. Infatti il tribunale, pur dando atto che sussistevano tutti gli elementi richiamati dalla normativa speciale, e pur considerando sussistenti gli elementi positivi relativi alla complessiva condotta del soggetto, rigettava la domanda adducendo motivazioni che contrastano con la normativa applicabile. Inoltre, il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’istante ha praticamente quasi espiato la pena comminatagli, peraltro in relazione a illeciti commessi nel (OMISSIS).

2.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Enrico Delehaye, con atto depositato il 21.7. 2007, ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.- Con memoria difensiva di replica, depositata il 23 settembre 2010, il ricorrente ribadisce che la doglianza prospettata in ricorso attiene alla mancata compiuta valutazione del principio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari che, pur non espressamente codificato, rappresenta uno dei pilastri sui quali deve fondarsi il ponderato, rigoroso giudizio di meritevolezza. Sottolinea che, come dedotto nei motivi di impugnazione, l’interessato ha già percorso tutte le tappe intermedie dell’iter trattamentale, in ossequio al principio di gradualità sancito dalla corte suprema.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato nei limiti di cui alle seguenti ragioni.

1.2. – Osserva il Collegio che dalla lettura della L. 15 luglio 1991 n., art. 16 nonies, commi 1 e 4 emerge che la liberazione condizionale può essere disposta per collaboratori di giustizia "avuto riguardo all’importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva … anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’art. 176 c.p.".

Presupposti per la concessione del beneficio, alla luce del contenuto dell’art. 16 nonies citato, sono:

a) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis;

b) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell’art. 11 della citata Legge o del procuratore nazionale antimafia; c) che il condannato abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante; d) che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere l’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; e) che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall’art. 16 quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; 7) che sia stato espiato almeno un quarto della pena inflitta o, qualora vi sia stata condanna all’ergastolo, che siano stati espiati almeno dieci anni di pena.

Nel caso di specie ricorrono tutti questi presupposti, compreso il criterio della gradualità, non consacrato dalla legge ma ragionevolmente suggerito dall’esperienza trattamentale, avendo il ricorrente ottenuto già la detenzione domiciliare.

A fronte della suddetta situazione di fatto il tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio della detenzione liberazione condizionale, domandato dal F., sul rilievo che il buon comportamento e la condotta collaborativa sono requisiti indispensabili perchè sia mantenuta la detenzione domiciliare, peraltro connotata da ampi permessi orari, ma da soli non giustificano la concessione di una misura così ampia come quella della liberazione condizionale.

In sostanza, quindi, richiamando il parere del Procuratore Nazionale Antimafia, che si era espresso valutando prematura la ammissione alla liberazione condizionale, il tribunale si è conformato, sic et simpliciter, al suddetto parere senza, peraltro, formulare alcun giudizio in relazione alla sussistenza o meno di un reale e concreto ravvedimento dell’istante.

E’, infatti, sempre necessaria da parte del tribunale di sorveglianza che sia chiamato a decidere sulla ammissione del condannato alla liberazione condizionale, la valutazione della complessiva condotta serbata dal soggetto, al fine di verificare se l’azione rieducativa globalmente svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento (Cass., Sez. 1, sent. 16 gennaio 2007, n. 3675,Rv.

235796; Cass., Sez. 1, sent. 1 febbraio 2007, n. 9887, Rv. 236548;

Cass. Sez. 1, sent. 26.9.2007, n. 37330, Rv. 237504); ravvedimento da vagliare attraverso la verifica della esistenza di una reale revisione critica da parte del condannato delle sue precedenti condotte di vita e di una sua effettiva aspirazione ad uniformarsi, per il futuro, all’osservanza delle leggi e delle regole condivise del vivere sociale.

Ne consegue, ferma restando la discrezionalità del tribunale nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio, la necessità di una esplicita e puntuale verifica in ordine alla sussistenza in capo al richiedente del requisito del ravvedimento, che nell’ordinanza gravata è carente.

L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22927 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G., R.F., R.U., R. A. e R.M.C. hanno proposto quali eredi di Ru.Ar. ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte d’appello di Napoli, depositato in data 24.2.09, con cui veniva dichiarata improponibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 la loro domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per non essere stata proposta istanza di prelievo nel giudizio presupposto innanzi al Tar Campania.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

La Corte ha optato in camera di consiglio per la motivazione semplificata Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe applicato nel caso di specie il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 applicabile ratione temporis sulla base del testo modificato risultante dalla Legge di Conversione n. 133 del 2008.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti assumono che la normativa di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 risulta rispettata nel caso di specie in cui a seguito di avviso L. n. 205 del 2000, ex art. 9 essa ricorrente aveva presentato nuova istanza di fissazione di udienza.

Con il terzo motivo deducono che nel caso di specie la normativa di cui al D.L. n. 122 del 2008, art. 54 non era applicabile riferendosi la stessa ai soli procedimenti amministrativi infraquinquennali.

Il primo motivo è infondato e per certi versi inammissibile.

La Corte d’appello infatti, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, ha fatto applicazione nel caso di specie non già dell’art. 54, comma 2 risultante dalla Legge di Conversione n. 133 del 2008 bensì del citato art. 54, comma 2 nel testo risultante dal D.L. n. 122 del 2008 applicabile ratione temporis osservando però che la parte finale di tale disposizione laddove recitava "nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett b)" era assolutamente inapplicabile e doveva ritenersi tamquam non esset poichè non era possibile dedurre a quale Legge il citato art. 4 fosse riferibile.

La Corte d’appello ha in altri termini interpretato l’art. 54 del Decreto Legge in esame e sotto tale profilo nessuna critica viene avanzata dal ricorrente essendo questa limitata all’assunto erroneo che il giudice di merito avesse fatto applicazione del testo dell’art. 54 risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Conversione n. 133 del 2008.

Il secondo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che l’istanza di prelievo disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 e l’istanza di fissazione d’udienza, regolata dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 assolvono a funzioni distinte, avendo la prima la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d’impedire mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza, la perenzione del giudizio.

Ne consegue che dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 133, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative, la preventiva formulazione dell’stanza di prelievo, costituisce una condizione di proponibilità non fungibile con l’istanza di fissazione d’udienza. (Cass 25572/10).

Nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso che la ricorrente ebbe a depositare in data 12.9.08 il ricorso ex lege n. 89 del 2001 innanzi alla Corte d’appello mentre non risulta la presentazione anche dell’istanza di prelievo ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51. Quest’ultima, in base a quanto in precedenza detto, ben poteva essere proposta, anche in assenza dell’avviso della Segreteria del Tar ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9 e della conseguente istanza di fissazione di udienza, dovendosi ,tra l’altro, osservare che l’istanza di prelievo avrebbe avuto anche la funzione di sollecitare la Segreteria del Tar ad emettere l’avviso di cui alla citata L. n. 205 del 2000, art. 9.

Dall’infondatezza del secondo motivo discende quella del terzo.

Se l’istanza di fissazione d’udienza, anche nella sua reiterazione ai sensi della L. n. 205 del 2000, e l’istanza di prelievo svolgono come dianzi evidenziato funzioni diverse e non sono tra loro fungibili, è evidente che la proposizione dell’istanza di prelievo è sganciata da qualsiasi limite temporale e prescinde comunque dalla proposizione della istanza di fissazione d’udienza.

Ne consegue che per l’istanza di prelievo non rileva il termine quinquennale di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9 che si riferisce alla sola istanza di fissazione d’udienza.

Il ricorso va in conclusione respinto.

I ricorrenti vanno di conseguenza condannati al pagamento in solido delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 25160

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Svolgimento del processo

Unicomm s.r.l. formulava istanza di ammissione al passivo del Fallimento Frigonova s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Venezia nell’ottobre 2007, con riferimento al credito per risarcimento danni per la eliminazione della eccessiva rumorosità dei frigoriferi ad essa forniti ed installati dalla società fallita in un punto vendita gestito da essa società istante.

Il giudice delegato respingeva l’istanza, perchè sfornita di prova in ordine alla responsabilità della società fallita.

Il Tribunale di Venezia, investito della opposizione proposta dalla Unicomm srl, la respingeva osservando – per quanto qui ancora rileva – che la fornitura dei frigoriferi in questione si configura dagli atti prodotti, quale vendita, non già appalto come erroneamente dedotto in opposizione; e che la causa della rumorosità, anche secondo le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo, era da ravvisare non già nei refrigeratori in sè stessi, bensì nell’inidoneità dei locali dove i macchinari erano stati installati su indicazione della società acquirente, e quindi costituiva problematica di esclusiva pertinenza della medesima.

Avverso tale provvedimento, depositato il 16 dicembre 2008 e comunicato via fax il successivo 19 dicembre, Unicomm s.r.l. ha, con atto notificato il 19 gennaio 2009, proposto ricorso per cassazione L. Fall., ex art. 99, u.c., basato su quattro motivi. Resiste il Fallimento Frigonova con controricorso e memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con i primi tre motivi, la società, ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione: con il primo, circa la natura del contratto intercorso tra le parti, con il secondo circa l’impegno di Frigonova di eliminare a proprie spese i problemi di rumorosità degli impianti, con il terzo circa la ricorrenza di una vendita di aliud pro alio e di un obbligo di Frigonova di fornire impianti funzionanti a regola d’arte nel sito destinato ad accoglierli. 2.

Deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (da applicarsi nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel dicembre 2008 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione; di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, l’illustrazione di ciascuno dei tre motivi in esame non espone una sintesi adeguata che, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza citata, riassuma le ragioni per le quali la motivazione sarebbe insufficiente o i fatti non considerati sarebbero decisivi. L’inammissibilità dei motivi in esame ne deriva quindi di necessità. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 cod. civ. Lamenta che il Tribunale, facendo implicito riferimento al preventivo Frigonova e alla fattura, che reca l’indicazione "fornitura e posa in opera di impiantistica TN e BT", non avrebbe rispettato i. disposto normativo suddetto, in quanto (cfr. quesito) avrebbe "qualificato il negozio come di compravendita (in luogo di appalto): statuendo che fosse comune intenzione delle parti quella di dotare un’azienda di costosi impianti (di refrigerazione e condizionamento) a prescindere dal fatto che detti impianti potessero essere utilizzati nel luogo destinato ad ospitarli; e senza tener conto della qualità delle parti del contratto e del comportamento tenuto dalle parti prima e dopo la conclusione del contratto (risultando che il convenuto promise al ricorrente l’esecuzione di interventi di insonorizzazione sugli impianti installati)". 4.1 Anche tali doglianze non possono trovare ingresso, risultando dirette ad un riesame, non consentito in questa sede di legittimità, del merito della valutazione espressa dalla Corte d’appello, piuttosto che alla evidenziazione della violazione delle regole legali in tema di interpretazione negoziale.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in Euro 2.500,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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