Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29561

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.L., E.F., O.F. ed O. R. ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 9.7.2010 che ha confermato la responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto continuato di concorso in danneggiamento, minacce e percosse ( artt. 110, 635, 612 e 581 cod. pen. in danno di G. M., in (OMISSIS)).

Il difensore deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione avendo il Giudice di pace erroneamente non ammesso la lista di testi contraria a quella dell’accusa in violazione del disposto di cui all’art. 468 c.p.p., comma 4 e art. 495 c.p.p., comma 2, principi inclusi nell’art. 11 Cost. e nell’art. 6, par. 3, lett. D della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non avendo il giudice reso motivazione nè su una tardività (inesistente) nè sulla superfluità dei testi indicati. Rileva che la negazione del diritto alla prova contraria si riconduce ad una violazione dei diritti della difesa da cui consegue nullità delle decisioni.

Il ricorso è infondato. Vero è che il diritto alla prova contraria non è mai tardivo. L’art. 468 c.p.p., comma 4 attribuisce alle parti la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, oppure di presentarli direttamente al dibattimento. La prova contraria quindi, a differenza di quella diretta, non necessita del previo deposito nè dell’autorizzazione alla citazione, essendo sufficiente presentare i testimoni in dibattimento.

Ma il diritto alla prova deve avere un contenuto finalizzato all’esercizio concreto del diritto di difesa. Nella fattispecie in esame risulta che la difesa ha chiesto all’udienza del 20.11.07 allo stesso Giudice di pace di escutere ex art. 507 cod. proc. pen. l’amministratore del condominio M.C., effettivamente autorizzato ed escusso, mentre non è dato conoscere quali altri testi ebbe a chiedere in proprio favore, testi evidentemente non rilevanti, non essendo stati indicati nè nominativamente nè con riferimento al dato fattuale su cui gli stessi avrebbero dovuto deporre. In definitiva il ricorso sul punto è proposto in maniera generica mentre i dati processuali evidenziano che in concreto sono state ammesse le prove testimoniali ritenute dalla difesa necessarie per il proprio ministero.

Al rigetto del ricorso degli imputati segue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-09-2011, n. 7278

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti proprietari di porzioni dell’immobile sito in Ostia Lido, via degli Aldobrandini, n. 25, rappresentano che:

– con ricorso RG 5374/02 hanno chiesto (escluso il sig. E.) l’annullamento della concessione in sanatoria n. 172 del 29.11.1999, rilasciata dal Comune di Roma al sig. B.R., per la realizzazione di lavori di un cambio d’uso, manutenzione ordinaria e ripristino parziale sull’immobile sito in Roma, piazza san Michele n.6 e 7 (stabile che occupa lo stesso isolato) nonché l’annullamento della D.D. n. 708 del 19.3.2001, con la quale il Comune ha autorizzato l’ampliamento della superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso i detti locali alla società Arte e Cultura, locataria dei locali;

– con la sentenza n. 10830/2009 questo Tribunale ha accolto il ricorso annullando la concessione in sanatoria n. 172/1999 nonché D.D. n. 708 del 19.3.2001 impugnate;

– con ordinanze n. 2772/2010 e n. 2773/2010 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda incidentale proposta in appello dai controinteressati;

– parte ricorrente ha ritualmente notificato la sentenza n. 10830/2009 al Comune di Roma unitamente alle predette ordinanze pronunciate dal Consiglio di Stato;

– in data 15/10/2010 è stato notificato formale atto di diffida e messa in mora ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 10830/2009 di questo Tar, in quanto mancherebbero le necessarie autorizzazioni tecniche amministrative per il locale in questione, parimenti a qualsiasi certificato di idoneità statica non potendo trovare applicazione gli articoli 13 e 26 della Legge n. 47 del 1985. Contestualmente i ricorrenti hanno diffidato "gli Uffici competenti a rilasciare autorizzazioni anche in sanatoria relativamente all’immobile…… per l’impossibilità per i predetti locali ad ottenere e/o avere i requisiti oggettivi per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Lamentano i ricorrenti che il Comune di Roma nonostante le intervenute comunicazioni e notifiche degli atti e diffida non avrebbe ottemperato alla predetta sentenza e, pertanto, hanno proposto ricorso a questo Tribunale al fine di disporre l’ordine al Comune di Roma di compiere gli atti necessari per l’esecuzione della sentenza n. 10830/2009, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza produrre memoria difensiva.

Si sono costituiti in giudizio i signori Andrea Bianco e Riccardo Blasi per resistere al gravame e quest’ultimo ha eccepito profili di inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza attesa la natura autoesecutiva della sentenza anche per la mancanza implicita nel suo contenuto di ulteriori statuizioni.

Alla camera di consiglio del 5 maggio 2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio esamina gli aspetti pregiudiziali di rito in relazione al gravame in esame.

2.1. Innanzitutto, occorre rilevare che il presente ricorso in ottemperanza è stato introdotto oltre che dai medesimi ricorrenti che hanno proposto il ricorso RG 5374/2002, anche dal signor E., che non risulta essere stato parte del processo né destinatario degli effetti della sentenza n. 10830/2009, di cui si chiede l’ottemperanza. Pertanto, il sig. E Chiodini deve essere estromesso dal presente giudizio in ordine alla pretesa oggetto del contendere, attesa la carenza di legittimazione (cfr. T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 6 marzo 2008, n. 121; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 giugno 2009, n. 5460; idem, 2 luglio 2009, n. 6411;T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 novembre 2010, n. 3876).

2.2. Altro aspetto preliminare da esaminare riguarda l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato sig. R., secondo cui dalla natura autoesecutiva della sentenza e dalle specifiche doglianze di cui alla diffida inoltrata al Comune emergerebbe una omissione di attività materiale e giuridica da parte della PA, a seguito della pronuncia giurisdizionale.

Al riguardo, la sentenza n. 10830/2009 di cui si chiede l’esecuzione ha disposto l’annullamento della concessione in sanatoria n. 172/CS del 1999 – richiesta dal sig. Blasi per regolarizzare il cambio di destinazione d’uso e della categoria catastale di una porzione dell’immobile e per regolarizzare opere di demolizione interne, già eseguite – nonché l’annullamento della D.D. n.708/2001 con cui è stato disposto di ripristinare la precedente superficie di somministrazione da mq. 95 a mq.130.

La sentenza in questione dispone l’annullamento dei due atti impugnati e non reca ulteriori statuizioni volte ad ordinare alla P.A. il compimento di conseguente attività materiale o giuridica per attribuire ai destinatari della decisione ulteriore utilità effettiva da conseguire a seguito della stessa.

Risulta, quindi, che la sentenza in questione con il suo effetto demolitorio ha ripristinato le posizioni lese senza necessità che l’Amministrazione esprima alcuna attività successiva per eliminare gli atti gravati (in disparte gli adempimenti eseguiti sulla base del disposto della sentenza del giudice civile adito).

Del resto, va rilevato che non emerge dal ricorso in ottemperanza in esame né dalla diffida inoltrata al Comune dai ricorrenti l’indicazione di specifica tipologia di attività materiale e giuridica omessa conseguente alla sentenza in ottemperanza: da un lato, con il ricorso in esame si chiede il generico compimento degli atti necessari per la messa in esecuzione della sentenza, dall’altro e in modo specifico, con l’atto di diffida – premesso che "al locale de quo, alla luce delle sentenze…..non possono essere concesse né autorizzazioni in sanatoria né autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande" – viene intimato agli Uffici a non "rilasciare autorizzazioni anche in sanatoria……per l’impossibilità per i predetti locali ad ottenere e/o avere i requisiti oggettivi per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande", richiedendo così, con profili di ingerenza nell’attività amministrativa, l’astensione del Comune dall’ordinario svolgimento di attività autorizzatoria, rientrante invece nelle valutazioni e competenze procedimentali specifiche dell’Ente medesimo, a seguito di riscontro di richiesta formulata da parte dell’interessato.

In definitiva, il Collegio, alla luce dei pregiudiziali profili di rito, previa estromissione dal giudizio del sig. E. Chiodini, dichiara inammissibile il ricorso in esame.

L’andamento del giudizio e la materia del contendere giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio del sig. E., lo dichiara inammissibile.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-01-2012, n. 843 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 3 aprile 2003 condannava in solido il comune di Roma e la cooperativa edilizia 5 giugno s.r.l. al pagamento di Euro 38.391,00 oltre accessori in favore della s.r.l.

Iniziativa Granai di Nerva per l’avvenuta occupazione espropriativa nell’anno 1983, di un terreno di proprietà di quest’ultima avente natura edificatoria, già oggetto di occupazione temporanea disposta con Delib. Giunta 7 novembre 1978. Dichiarava inoltre il comune tenuto a garantire la cooperativa nonchè a rimborsarle quanto quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere al proprietario in forza della sentenza.

In parziale accoglimento dell’appello della società, la Corte di appello di Roma con sentenza del 14 luglio 2008, ha elevato l’importo dell’indennizzo dovutole ad Euro 83.602 corrispondente al valore venale del fondo aumentato della rivalutazione monetaria, nonchè all’indennità di occupazione temporanea; ha respinto le domande della società espropriata nei confronti della Cooperativa in quanto non delegata al compimento dell’espropriazione, cui era rimasta estranea; ed ha infine respinto sia la richiesta di manleva avanzata dal comune che quella della società rivolta ad ottenere una valutazione del fondo più elevata di quella accertata dal c.t.u. con il metodo sintetico-comparativo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.p.a. Beni Stabili, incorporante la s.p.a. Sviluppi Immobiliari, a sua volta incorporante la Iniziativa Granai, affidandolo a 4 motivi; cui resistono con controricorso sia il comune di Roma che la Cooperativa;

l’ente pubblico ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo. I ricorsi sono stati riuniti.

Motivi della decisione

2. Il Collegio deve, anzitutto, dichiarare inammissibili: a) il profilo del ricorso incidentale con cui il comune (pag. 13) si duole della propria condanna a rivalere la cooperativa di quanto era stata condannata a pagare alla società espropriata, poichè la sentenza impugnata non contiene siffatta statuizione, anche per aver respinto la richiesta risarcitoria della società nei confronti della cooperativa: dichiarata esente da qualsiasi responsabilità in ordine alla procedura ablativa; b) il profilo dedicato alla prescrizione, del tutto privo di autosufficienza non contenendo alcun riferimento in fatto, e non corredato dal quesito di diritto prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ..

3. Con il 4 motivo del ricorso principale la soc. Beni Stabili deducendo violazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. censura la sentenza impugnata per aver respinto le proprie domande nei confronti della cooperativa, ritenuta priva di legittimazione passiva, senza considerare: a) la contraria giurisprudenza di legittimità del tutto consolidata in termini opposti; b) la circostanza che era stata proprio la cooperativa ad apprendere il fondo e ad operarne la irreversibile trasformazione, perciò impedendone la restituzione; c) che nell’ipotesi di delega al compimento di opere nonchè della procedura ablativa la corresponsabilità di tutti gli enti che avevano preso parte alla vicenda, non completando il procedimento ablativo, costituiva un principio ormai fermo in dottrina e giurisprudenza.

Analoghe censure ha svolto il comune con il primo profilo del ricorso incidentale proposto.

Tutte queste doglianze sono infondate.

Costituiscono punti fermi della controversia accertati nei due gradi del giudizio di merito e non contestati da alcuna delle parti: a) che il comune nel 1978 ha proceduto all’occupazione temporanea e d’urgenza del fondo della società, autorizzata fino al 29 dicembre 1983: momento in cui non essendo stato emesso il decreto di espropriazione, ma essendo stata realizzata l’opera edilizia, se ne è verificata l’acquisizione a titolo originario all’amministrazione comunale (dichiarata dal Tribunale); b) che quest’ultima ha concesso alla cooperativa il diritto di superficie sul terreno per la costruzione di un programma di edilizia economico-popolare, secondo lo schema della L. n. 865 del 1971, art. 35, senza tuttavia delegarle il compimento di alcun atto della procedura ablativa, nè tanto meno il potere di acquisire direttamente l’area sia pure in nome e per conto dell’ente pubblico ( L. n. 865, art. 60); c) che l’opera edilizia è stata interamente realizzata -e quindi la delega assolta- nel periodo dell’occupazione temporanea.

Al lume di queste circostanze fattuali, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi ripetutamente enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10922/1995; 24397/2007; nonchè da ultimo: 7198/2011) secondo cui: 1) qualora l’amministrazione espropriante avvalendosi dello schema di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, affidi ad altro soggetto, anche mediante una concessione, la realizzazione di un’opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato ( L. n. 458 del 1988, art. 3), è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale ( artt. 40 e 41 cod. pen.), senza possedere un titolo autorizzativo:

in tal caso, il fatto che l’opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera definitivamente il delegato da responsabilità, ricadendo su di lui l’onere di armonizzare l’attività amministrativa con l’attività materiale, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità; 2) ove invece agli enti ed istituti indicati dal menzionato art. 35 sia stato delegato soltanto il compimento dell’opera, ne può essere affermata la responsabilità nella illegittima vicenda ablativa soltanto se l’irreversibile trasformazione dell’immobile si sia verificata in pendenza di occupazione illegittima (o perchè tale originariamente o perchè tale divenuta per decorso del termine); 3) nell’ipotesi, invece, in cui quest’ultima unitamente alla realizzazione dell’opera siano compiute durante il periodo in cui ne è consentita l’occupazione, non appare possibile configurare, a carico del delegato neppure una situazione di corresponsabilità posto che la delega si esaurisce, per il cessare del suo oggetto, con l’ultimazione dell’opera, senza altri doveri per costui; e che d’altra parte la fattispecie di danno viene in essere, invece, con lo spirare del periodo di occupazione legittima senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione, di cui non spetta al delegato occuparsi. Per cui risulta assorbente, cioè "da solo sufficiente a determinare l’evento" (secondo la formula dell’art. 41 c.p.), il comportamento omissivo dell’ente delegante, che ha trascurato di azionare e-o sollecitare la procedura espropriativa in violazione del dovere "di coordinare i tempi dell’attività materiale e della attività amministrativa". Poichè nel caso si è verificata proprio quest’ultima fattispecie, è corretta l’esclusione di una responsabilità solidale della Cooperativa tanto per il verificarsi della illegittima espropriazione; quanto, ed a maggior ragione, per l’obbligazione indennitaria conseguente all’occupazione temporanea del fondo, che grava esclusivamente sull’ente territoriale a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il provvedimento ablatorio (Cass. 11768/2010; 12153/2007; 539/2004).

Resta assorbito da questa statuizione il ricorso incidentale della cooperativa espressamente subordinato alla condizione non verificatasi del suo accoglimento e del suo coinvolgimento nella proceura ablativa, invece escluso.

4. Con il primo motivo del ricorso principale, la società espropriata, deducendo violazione dell’art. 37 cit. T.U. espr.; L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, nonchè dei principi contenuti nella sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale, si duole che la Corte di appello dopo quest’ultima pronuncia e la nuova normativa della legge finanziaria del 2007 abbiano mantenuto ferme le valutazioni della consulenza tecnica che si discostavano dal valore reale dell’area mentre invece occorreva rinnovarla, anche per rispondere alle contestazioni contenute nei motivi di impugnazione, onde ricercarne il valore effettivo, idoneo a ristorare il danno subito, come richiesto dalla Consulta.

Con il secondo, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non avere fornito alcuna risposta alle contestazioni rivolte alle risultanze della c.t.u,, limitandosi a recepirla acriticamente nonchè a rinviare alla motivazione di altra decisione della stessa Corte (peraltro sottoposta a ricorso per cassazione).

Con il terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 115, 116 e 196 cod. proc. civ. , nonchè vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata: a) per avere proceduto al calcolo del valore venale dell’area, pacificamente ritenuta edificabile, con il metodo-sintetico comparativo, invece che con quello analitico ricostruttivo, assai più affidabile, e nel caso più rispondente alla qualità di imprenditore di essa società; senza peraltro applicare la giurisprudenza di legittimità che aveva più volte escluso quello sintetico perchè fondato sulla fluttuazione della moneta nel tempo piuttosto che sui diversi elementi che concorrono a determinare lo sviluppo edilizio di una zona ed a fornire il prezzo di mercato degli immobili in essa compresi; b) per avere il c.t. omesso del tutto di determinare il danno ad essa provocato che doveva comprendere tanto quello emergente, quanto il lucro cessante; e perciò di personalizzare il criterio di calcolo in funzione delle proprie qualità imprenditoriali, necessariamente diverse dalla fattispecie in cui il bene appartiene ad una persona fisica; e)per non avere considerato i numerosi errori e le altrettanto gravi omissioni in cui era incorso il c.t.u. nel determinare i valori anche di aree limitrofe concesse ad altre cooperative, e nel non valutare altri atti di comparazione specificamente indicati o prodotti: come accertamenti di valori, stime dell’UTE, consulenze che avevano determinato indennità di espropriazioni, atti dello stesso comune, tutti pervenuti a valori assai più elevati, non inferiori a L. 150.000-160.000 mq. ed inconciliabili con quello di L. 90.000 mq. su cui aveva insistito il c.t..

5. Le suesposte censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

A) Con la prima di queste, infatti, la società mostra di non aver compreso ratio e contenuto della sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale che (unitamente alla coeva decisione 348/2007), lungi dall’aver interferito sui meccanismi estimativi per la ricerca del prezzo in comune commercio dei suoli, ha inciso sui criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto secondo il precetto contenuto nell’art. 42 Cost., all’espropriato in entrambe le ipotesi di ablazione -legittima ed illegittima- degli immobili per la realizzazione di opere di p.u.: dichiarando (per quanto qui interessa) incostituzionale per contrasto con il menzionato precetto e con quello dell’art. 117 Cost., il parametro riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, per le aree edificatorie la cui irreversibile trasformazione si era consumata prima del 30 settembre 1996, che ne aveva stabilito la stima in misura sostanzialmente non superiore al 55% del loro valore venale effettivo. E perciò ripristinando la regola (ora recepita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 sub 2e, che ha in tal modo modificato l’art. 55 del T.U.) che nelle espropriazioni illegittime detto indennizzo quale che sia la natura e la destinazione del bene espropriato deve essere liquidato in misura corrispondente al suo valore venale: salvi perciò restando i criteri di estimo più opportuni per accertarlo in concreto (la cui utilizzazione resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice del merito).

B)Egualmente erronea è la lettura dell’art. 42 Cost., comma 3, prospettata dalla società che nell’ipotesi di espropriazioni illegittime ha rivendicato una sorta di sdoppiamento dell’indennizzo costituito da due distinte poste, l’una comprendente il valore di mercato dell’immobile, e l’altra ogni ulteriore pregiudizio arrecato all’espropriato, comprensivo ex art. 2043 cod. civ. sia del danno emergente che del lucro cessante, e variabile in funzione delle sue qualità; che perciò nel caso avrebbe dovuto tener conto dell’attività imprenditoriale esercitata.

Al contrario la giurisprudenza tanto della Corte Costituzionale quanto di legittimità ha costantemente tratto dal ricordato precetto costituzionale i seguenti principi: a) l’indennità per l’esproprio, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, è unica e non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione (il valore cioè che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato della L. n. 2359 del 1865, ex art. 39), e nelle singole fattispecie, neppure quello derivante dal criterio di valutazione posto dalla legge applicabile per determinarlo; 2) il termine di riferimento dell’unica indennità è quindi rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle: essa non può peraltro essere rapportata (all’infuori delle ipotesi previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 15) al pregiudizio che il proprietario risente come effetto del non potere ulteriormente svolgere mediante l’uso dello stesso immobile la precedente o altre attività (industriali o commerciali); 3) a questo regime non si sottrae la c.d. occupazione espropriativa, pur essa appartenente alla materia delle espropriazioni per p.u. considerate dal precetto dell’art. 42 Cost., (cfr. art. 5 bis, comma 6) che d’altra parte riserva al legislatore il potere discrezionale di modulare contenuto, ampiezza e denominazione dell’indennizzo nelle varie fattispecie, disciplinate;

sicchè proprio in forza di questa norma lo stesso assume nell’espropriazione illegittima la fisionomia di un risarcimento del danno integrale, corrispondente al valore venale pieno dell’immobile espropriato ( L. n. 2359 del 1865, art. 39), sì da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale, "la sua massima estensione consentita" in luogo del "massimo di contributo di riparazione che nell’ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all’espropriato" nell’ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procediraentale stabilita dalla legge (Corte Costit. 188/1995;

179/1999; 349/2007; Cass. 10560/2008).

Proprio al dettato di queste pronunce si è attenuta la sentenza impugnata che, ha riformato quella del Tribunale laddove aveva applicato il meccanismo riduttivo della L. n. 662, art. 3, comma 65, dichiarato incostituzionale; ha determinato l’indennizzo dovuto alla società nella misura di L. 29.172.583, corrispondente al valore venale del fondo stimato al 29 dicembre 1983, data della sua acquisizione al patrimonio del comune; ed infine sul presupposto della natura risarcitoria dell’indennizzo nella fattispecie appropriativa, ne ha rivalutato l’importo alla data della decisione, tenendo conto della svalutazione intervenuta dal dicembre 1983, come è peculiare dei debiti di valore.

6. Egualmente inconsistenti sono le censure rivolte dalla società al criterio di valutazione del terreno utilizzato dalla Corte territoriale.

A) l’accertamento del relativo valore, infatti, può avvenire indifferentemente sia con metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad individuare quello di trasferimento del fondo; sia con metodi sintetico-comparativi, volti invece a desumere dall’analisi del mercato il valore commerciale del fondo: oggi più non potendosi stabilire dopo il sopravvenire del principio dell’edificabilità legale di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, tra i due criteri un rapporto di regola/eccezione, come era in passato allorchè si attribuiva valore preminente a questi ultimi perchè era sufficiente l’edificabilità di fatto per liquidare l’indennità. Da qui la regola, del tutto pacifica nella giurisprudenza, che rientra tra i compiti del giudice di merito, la scelta del criterio di stima improntato per quanto possibile a criteri di effettività -anche secondo le indicazioni della Corte costituzionale (Cass. l3182/2006;

3034/2005; Corte Costit. 305/2003): e quindi la facoltà di stabilire in base alle peculiarità del caso concreto (anche avvalendosi delle indicazioni del consulente tecnico d’ufficio), e senza necessità di motivazione, se sussistono gli elementi occorrenti per la ricerca del presumibile valore comparativo dell’area; se privilegiare quest’ultimo metodo, ovvero i criteri di stima c.d. analitici- ricostruttivi, o ancora metodi diversi da questi; ed infine se utilizzarli entrambi (Cass. 7200/2011; 9639/2010; 12771/2007;

1161/2007; 4885/2006).

Pertanto tutte le doglianze rivolte a contestare le sentenze di merito per aver privilegiato il criterio sintetico-comparativo risultano inammissibili anche perchè la società non ha dimostrato che quello analitico invocato, ove correttamente applicato alla situazione di mercato del 1983 nella specifica zona del PEEP, avrebbe condotto ad una valutazione più elevata del fondo.

B) D’altra parte è errato anche l’altro presupposto da cui la soc. Beni Stabili muove per contestare la validità del criterio suddetto, che si fondi sulle inaffidabili fluttuazioni della moneta nel tempo, e/o sugli indici calcolati dall’ISTAT per l’aumento del costo della vita:essendo invece incentrato sulla ricognizione di prezzi storici e certi che, in ragione della loro rappresentatività, si porgono come idonei parametri di determinazione del valore da attribuire al bene oggetto della stima. E siffatta rappresentatività si configura solo allorquando i prezzi di confronto riguardino terreni "omogenei" con riferimento non solo agli elementi materiali – quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili – e temporali, ma anche alla condizione giuridica urbanistica cui sono soggetti (Cass. 3175/2008; 6122/1990; 4583/1990).

Consegue che la Corte di appello correttamente non ha preso in alcuna considerazione gli elementi comparativi offerti dalla società quanto meno per la disomogeneità del dato temporale cui essi si riferiscono, riguardando la maggior parte di essi terreni e fabbricati, stimati nel triennio 1995-1998 (taluno nel periodo immediatamente antecedente); laddove la valutazione del terreno espropriato è stata correttamente compiuta nell’anno 1983, in cui se ne è verificata l’acquisizione da parte del comune. Ed in cui, come ha finito per riconoscere la stessa società, il mercato immobiliare inerente al piano edilizio ancora da realizzare per la gran parte non era sotto alcun profilo comparabile con quello del decennio successivo durante il quale erano stati realizzati servizi ed opere di urbanizzazione di ogni genere; e la zona era stata interamente edificata. Senza considerare che di nessuno degli immobili indicati sono state prospettate la disciplina urbanistica nonchè le altre caratteristiche che dovevano renderle analoghe a quelle proprie dell’immobile da valutare, mentre alcuni di detti atti, come l’avviso di accertamento del dicembre 1997, contiene soltanto una proposta di valutazione di cui la società non ha riferito neppure se sia divenuta o meno definitiva, pur essendo di essa destinataria la dante causa Granai di Nerva.

C) Per converso, la sentenza impugnata non si è limitata a recepire gli accertamenti e le risultanze della c.t., ma: a) ha individuato gli atti di riscontro utilizzati per la valutazione del fondo espropriato nel 1983, correttamente rilevando che per il loro ingente numero – ben 14 – nonchè per le loro caratteristiche analoghe a quelle del fondo espropriato, soprattutto con riguardo alla comune disciplina urbanistica, tanto che ben 10 di essi si riferivano proprio ad un Piano di zona, gli stessi dovevano considerarsi pienamente rappresentativi dei prezzi del mercato immobiliare del tempo: senza alcuna contestazione al riguardo della società; b) ha spiegato anche le ragioni per cui era stato necessario ridurre il valore di alcuni di essi inclusi in zona E ed aventi possibilità di sfruttamento edilizio solo a distanza di un rilevante intervallo temporale; c) ha indicato quale ultimo e decisivo riscontro della congruità della stima compiuta dal consulente, sicuramente favorevole alla società, un atto di compravendita di una vasta area ubicata nella zona da parte della Iniziativa Granai che vi aveva attribuito nello stesso mese di dicembre 1983 il valore assai più modesto di L. 8135 mq. Con ciò esprimendo le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire il controllo del processo logico adottato per pervenire ad esso, ed esaurendo l’obbligo della motivazione non tenuta ad esaminare particolarmente tutte le deduzioni della società (di cui si è detto avanti) incompatibili con le argomentazioni accolte: perchè implicitamente disattese.

La ricorrente principale ed il comune vanno condannati alla refusione delle spese processuali nei confronti della cooperativa, in aderenza al criterio legale della soccombenza; e per il medesimo principio la Bene Stabili va condannata a rimborsare quelle sostenute dal comune, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta, condanna il comune e la soc. Beni Stabili al pagamento delle spese processuali nei confronti della cooperativa, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorario; nonchè la Beni Stabili a rifondere quelle sostenute dal comune che liquida in favore dell’ente pubblico nel medesimo importo; il tutto oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2840

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 11.3.2010 è stato notificato a M.L. un ricorso del Consorzio di Bonifica Val D’Era per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 2.3.2009), che ha rigettato l’appello del Consorzio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 39/06/2007, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso cartella di pagamento avente ad oggetto contributi di bonifica relativi all’anno 2004.

La parte intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 20.12.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Il contribuente, membro del consorzio qui ricorrente, ha impugnato avanti alla Commissione Provinciale competente la cartella esattoriale concernente la corresponsione dei contributi di bonifica relativi all’anno 2002, pretesi dal Consorzio in riferimento ad immobili di proprietà del contribuente e ricadenti nel comprensorio consortile, contestando sia il difetto del potere impositivo in capo al Consorzio, sia il difetto di indicazione del beneficio diretto e specifico procurato all’immobile di sua proprietà dall’attività del Consorzio, sia il difetto dei criteri di ripartizione della quota tra i consorziati in ragione dei coefficienti di vantaggio.

La Commissione di primo grado ha accolto l’impugnazione e ha dichiarato nulla la cartella di pagamento per non avere l’ente impostore fornito la prova sia che il singolo immobile oggetto della pretesa abbia tratto beneficio dall’opera di bonifica, sia che il contributo richiesto fosse contenuto nei limiti del 25% della spesa complessiva per l’opera effettuata; ed infine per il non corretto riparto del contributo tra i vari cespiti immobiliari.

L’appello proposto dal Consorzio avverso la sentenza del giudice di primo grado è stato disatteso dall’adita Commissione Regionale.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che da un canto – non fosse ragione di nullità della sentenza il "mero errore materiale" con cui il giudice di primo grado aveva evidenziato che il consorzio non si era costituito nel giudizio; e nel senso che – d’altro canto – il beneficio di cui godeva il fondo appartenente al consorziato sia esso di bonifica ovvero idraulico, sia esso specifico e diretto ovvero indiretto, presente o futuro – deve comunque sussistere effettivamente, con onere di prova in ordine a detta sussistenza in capo all’ente impositore, che non vi aveva debitamente assolto, a fronte delle contestazioni del contribuente in merito ai reali benefici sia della sussistenza del beneficio sia della congruità del contributo richiesto.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre distinti motivi d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite in Euro 175,94 – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, e con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.

Motivi della decisione

5. Premessa all’esame dei motivi di ricorso.

Atteso che in proposito, sia la sentenza impugnata sia i motivi di ricorso in rassegna, presentano, quanto a richiami normativi e giurisprudenziali e riferimenti fattuali, profili di non appagante coerenza e perspicuità, il collegio reputa opportuno delineare, in premessa, il quadro disciplinare di riferimento.

In tale prospettiva, va rilevato che, rientrando la materia dei consorzi di bonifica nella competenza della legislazione regionale (cfr. l’art. 117 Cost.), nella specie viene in rilievo la L.R. Toscana 34 del 1994 e successive modificazioni (largamente ispirata alla corrispondente normativa statale: R.D. n. 215 del 1933).

Dal richiamato dato normativo emerge che – allo scopo della realizzazione di "un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturale (art. 1, comma 1) – tutto il territorio regionale è suddiviso in comprensori, tendenzialmente rispondenti ai diversi bacini idrografici (art. 5), con istituzione in ciascuno di essi, con deliberazione del consiglio regionale (art. 14), di un consorzio di bonifica – eretto in persona giuridica pubblica (art. 12) – costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra- agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali (art. 15, comma 1).

Nell’ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun consorzio svolge attività di bonifica, secondo le previsioni del piano generale di bonifica, adottato per quel comprensorio (art. 8), così concorrendo, con Regione ed enti locali, alla realizzazione delle finalità indicate dall’art. 1, attraverso l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 12 della legge (ivi comprese quelle dei soppressi consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria e dei consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale: art. 59).

Costituiscono "attività di bonifica" – ove previsti nei piani generali di bonifica di cui all’art. 8 della legge – "il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d’acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonchè ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate" (art. 2, comma 1) ed altresì, se finalizzati ad attività di bonifica, "gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili (art. 2, comma 2).

I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione "delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse" solo qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza e in misura (comunque non superiore al 25% del totale) proporzionale a questa (art. 3).

Le spese relative alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica dopo il loro compimento, sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate (art. 4).

Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il "perimetro di contribuenza", di cui è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58, teso ad individuare le proprietà immobiliari che presentano i due requisiti prescritti ai fini della contribuzione: a) l’insistenza sul comprensorio b) il conseguimento attuale o potenziale di benefici dall’attività di bonifica già realizzata o programmata.

L’iscrizione delle proprietà immobiliari nel "perimetro di contribuenza" comporta l’acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al consorzio ed ai relativi oneri, che è obbligatoria (art. 15, commi 2 e 3).

I consorziati "sono tenuti al pagamento del contributo consortile, pari alla quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’art. 3, comma 2 (concorso alle spese di realizzazione delle opere di bonifica) e all’art. 4, comma 1, lett. b (spese di manutenzione e di esercizio) nonchè per le spese di funzionamento dal consorzio (art. 16, comma 1).

L’ammontare del contributo consortile, che costituisce onere reale sugli immobili (art. 16, comma 4), è determinato, con la deliberazione annuale di "riparto della contribuenza", in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile (art. 16, comma 2).

A tal fine il consorzio elabora un "piano di classifica" degli immobili, che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l’"indice di contribuenza" di ciascun immobile. Sia il "perimetro di contribuenza" sia il "piano di classifica" degli immobili sono approvati dal consiglio dei delegati, per due terzi eletti dai consorziati (artt. 20, 23).

Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine d’individuare tutti gli immobili situati nell’ambito del comprensorio (art. 18).

Dal riportato dato normativo, emerge, dunque, che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l’esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso: a) l’inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l’ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide suìVan dell’obbligo contributivo; b) l’elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell’"indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell’obbligo contributivo.

Con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) – la giurisprudenza di questa Corte ha, d’altro canto, precisato che il beneficio che costituisce, unitamente all’ubicazione dell’immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell’obbligo di contribuzione e del corrisponde potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all’immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u. 8960/96) e che "perimetro di contribuenza" e "piano di classifica" configurano atti amministrativi (cfr. Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva di disapplicazione.

Quanto al regime probatorio, si è, peraltro, puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica" comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in tal caso, sul consorzio, in difetto di specifica contestazione; mentre, in assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell’ambito del "piano di classifica" grava sul consorzio, in base agli ordinar criteri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2967 c.c., l’onere di provare la qualità de contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell’immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08, 19509/04, 8960/96).

Ai fini considerati nessun rilievo riveste, peraltro, il "catasto consortile" di cui alla L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 18, che, come reso evidente dallo dato testuale della disposizione (oltre che dal complessivo testo normativo) presenta mere finalità repertorialì, ed inoltre – ancorchè indicazioni in contrario appaiano emergere da Cass. 4513/09 – la trascrizione del "perimetro di contribuenza", prevista dall’art. 15, comma 2, della legge regionale in rassegna (e dalla corrispondente norma statale: R.D. n. 215 del 1933, art. 10, ult. parte). L’incombente deve, infatti, ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini dell’opponibilità ai terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile (cfr. art. 16, comma 4, della L.R.); mentre la circostanza che "perimetro di contribuenza" (come il "piano di classifica") promani dall’assemblea dei delegati degli stessi consorziati (artt. 20, 23) rende superflue forme di pubblicizzazione, che ne subordinino l’efficacia nei loro confronti.

Tutto ciò chiarito, è il momento di passare all’esame degli specifici motivi di ricorso che attengono alle questioni controverse nel presente procedimento.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 26 e dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Il Consorzio ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia disatteso l’eccezione di nullità della sentenza per avere la Commissione Provinciale giudicato dopo avere premesso che esso Consorzio non si era costituito in giudizio e ciò sulla scorta della sola considerazione che detta affermazione aveva integrato un "mero errore materiale".

In realtà, dall’erronea considerazione del dato di fatto concernente la costituzione in giudizio era derivato un grave nocumento al diritto di difesa di esso Consorzio, atteso che la CTP non aveva mai fatto riferimento alle precise e dettagliate argomentazioni difensive proposte dalla parte convenuta in corso di causa e negli atti difensivi.

Il motivo di impugnazione appare inammissibilmente formulato.

Ed invero la parte ricorrente richiama genericamente a sostegno della censura (rubricata come violazione di legge) gli articoli dianzi menzionati, senza però precisare quale specifica disposizione contenuta in detti articoli sia stata violata e senza specificare quale concreta rilevanza abbia avuto (ai fini dell’esito del giudizio di secondo grado, e cioè della decisione contenuta nella pronuncia che è qui impugnata) il fraintendimento del primo giudice in ordine all’avvenuta costituzione in giudizio della parte allora convenuta.

Siffatta censura contrasta anzitutto con il noto principio secondo cui i motivi di impugnazione non possono consistere in mere enunciazioni di violazioni di legge o in pure affermazioni apodittiche che non consentano, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di identificare la violazione della regola nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (si vedano Cass. Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007).

Ma contrasta anche con il noto principio per cui le censure di nullità si tramutano in appello in motivi di impugnazione. In termini si veda, esemplificativamente: "Nei procedimenti in cui sia prescritto l’intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all’albo dei praticanti giornalisti), l’omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado da luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell’appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello, nè dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione".

In nessun caso perciò il giudice di appello avrebbe potuto dichiarare la semplice "nullità" della sentenza, dovendo invece – come ha fatto – pronunciare sul merito delle questioni controverse.

7. Il secondo motivo d’impugnazione Il secondo motivo d’impugnazione è rubricato come segue: "Violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della bonifica:

violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3", ed è assistito da idoneo quesito.

La parte ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia addossato ad esso Consorzio l’onere della dimostrazione della sussistenza del beneficio ritratto dall’immobile di proprietà del consorziato, per quanto le pacifiche circostanze dell’avvenuta adozione da parte del Consorzio del "piano di classifica" e dell’avvenuta delimitazione del perimetro di contribuenza avrebbero dovuto indurre il giudicante a ravvisare i presupposti utili per l’inversione dell’ordinario riparto dell’onus probandi, sicchè sarebbe spettato al consorziato -che detto piano e detto perimetro non aveva impugnato e specificamente contestato- fornire la prova dell’insussistenza del beneficio fondiario.

Il motivo di impugnazione è fondato e deve essere accolto.

Ed invero, il giudice di secondo grado ha evidenziato che nel corso del giudizio era emerso che la determinazione del contributo a carico del consorziato qui intimato era avvenuta sulla scorta di un piano di classifica debitamente adottato (che non era stato specificamente impugnato dal consorziato medesimo) oltre che in ragione della pacifica circostanza che rientrava nel perimetro di contribuenza anche l’immobile appartenente all’anzidetto consorziato, il quale ultimo si era limitato a contestare che nella cartella di pagamento non fosse stato indicato lo specifico beneficio procurato all’immobile e neppure fossero stati determinati i criteri di ripartizione del contributo.

A fronte di siffatta ricostruzione degli antefatti processuali e della vicenda processuale, deve essere senz’altro applicato alla specie qui in considerazione il principio di diritto recentemente insegnato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 11722 del 2010 secondo cui:"Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l’accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio".

Nella motivazione di detta pronuncia le sezioni unite di questa Corte hanno chiaramente evidenziato -in conformità alle indicazioni già contenute in Cass. Sez. U, Sentenza n. 26009 del 30/10/2008, già menzionata in premessa- che la contestazione del piano di classifica e del suo contenuto, per essere rilevante ai fini della regolazione del riparto dell’onere di prova non può che avvenire in termini specifici, ed altrettanto è stato poi ribadito da questa sezione nella più recente pronuncia n. 17066 del 2010 nella quale è stato debitamente posto in evidenza che in presenza del piano di classifica nessun onere probatorio grava sul consorzio in ordine alla esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica.

L’ inversione dell’onere probatorio che la esistenza del piano di classifica genera (proprio perchè conseguenza di presunzione "iuris tantum" e non "iuris ed de iure") implica però che il contribuente – indipendentemente da una specifica impugnazione del predetto piano nella competente sede giudiziaria- è ammesso a provare in giudizio la insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della inesistenza dello stesso (con conseguente illegittimità del piano che al contrario la contempla in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso), sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato.

Così correlandosi il riparto degli oneri probatori in capo alle parti di siffatto genere di liti, ai fini di giustificare la declaratoria di nullità della cartella esattoriale adottata sulla base dei parametri individuati nel piano di classifica degli immobili situati nel perimetro di contribuenza non può perciò certamente bastare la generica contestazione della correttezza e congruità di detti atti presupposti ma occorre che il contribuente -anche al solo fine di sollecitare l’esercizio da parte del giudicante dei poteri istruttori officiosi- formuli specifiche contestazioni e si oneri della prova dell’insussistenza del beneficio fondiario, con l’ulteriore conseguenza che -in difetto di specifica emergenza istruttoria a siffatto riguardo- non può il giudicante regolare la lite facendo applicazione della regola dell’art. 2697 cod. civ. e perciò addossando in capo al Consorzio l’onere della dimostrazione dell’esistenza di uno specifico beneficio.

Poichè nella specie di causa la Commissione di appello si è limitata a fare erronea applicazione della menzionata regola di riparto dell’onus probandi, senza soffermarsi a considerare se gli elementi istruttori acquisiti al processo potessero consentire di apprezzare se fosse stato o meno integrato l’onere di prova incombente sul consorziato, ed anzi negando espressamente che una consulenza tecnica potesse costituire adeguato strumento ai fini dell’apprezzamento del presupposto impositivo, non resta a questa Corte che cassare la pronuncia impugnata, che non si è attenuta alla regola di giudizio emergente dai principi dianzi enucleati e rinviare la causa alla medesima CTR Toscana che -in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sull’appello proposto dal Consorzio oltre a regolare le spese di lite anche di questo grado.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR Toscana che, in diversa composizione, provvederà anche alla regolazione delle spese di questo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.