T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 17-11-2011, n. 8956

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con bando del 16/4/99, integrativo di precedente bando pubblicato sulla G.U. n. 289 dell’11/12/98, il CONI ha indetto una gara a pubblico incanto per l’attribuzione di n. 1000 concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa.

La società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla gara n. 321 – Comune di Lecce (Le), allegando tutta la documentazione richiesta dal bando.

La gara è stata espletata e la Commissione aggiudicava la gara alla A.I. di L.G. e C. s.n.c., alla Sport Betting Center di G. G.& C Snc e alla Spati Srl.

2. Con il ricorso in epigrafe l’A.I.T. di Nicola G. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di aggiudicazione della gara nei confronti delle ditte suddette, il verbale della Commissione che ha disposto l’aggiudicazione nonché la deliberazione della giunta esecutiva che ha confermato le determinazioni della Commissione e disposto l’attribuzione delle concessioni.

Questi i motivi dedotti:

1. violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria; violazione della lex specialis della gara (bando e bando integrativo) ed in particolare delle "modalità di partecipazione alla gara"; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa;

2. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto altro profilo; violazione della e dei principi inerenti l’operato della Commissione giudicatrice;

3. eccesso di potere per violazione dei principi posti a base delle procedure concorsuali e in particolare per violazione dei principi inerenti la individuazione dei criteri di valutazione; violazione dell’art. 23 del d.lgs n. 157/95; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo;

4. violazione in materia di principi concorsuali sulla composizione della Commissione giudicatrice; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per violazione del principio di uniformità del giudizio; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo;

5. violazione dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 157/95 e dei principi inerenti il procedimento di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa;

6. violazione dei principi generali in materia di appalti; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto altro profilo;

7. violazione dei principi generali in materia di appalti; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto diverso profilo;

8. violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 (in specie degli artt. 3, 7 e 8); eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per lesione del principio del giusto procedimento, perplessità, contraddittorietà dell’azione amministrativa;

La ricorrente, dopo aver ricordato tutte le disposizioni che disciplinano la gara, articola specifiche censure relativamente all’ammissione delle ditte aggiudicatarie, l’A.I. di L.G. e C. S.n.c., la Sport Betting Center di Giuseppe G. e C. S.n.c. e la Spati s.r.l., che la precedono in graduatoria, deducendo l’irregolarità della documentazione dalle stesse presentata.

Chiede quindi l’accoglimento del ricorso.

3. Il CONI si è costituito in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente e gradatamente, l’estinzione del giudizio per perenzione del ricorso, la tardività del ricorso, la prescrizione del credito e l’inammissibilità della domanda risarcitoria; ha chiesto poi il rigetto del ricorso per infondatezza.

L’A.I. di L.G. e C. s.n.c. e la Sport Betting Center di Giuseppe G. e C. s.n.c. si sono costituite in giudizio e, con rispettivi ricorsi incidentali del 7 gennaio 2000, hanno impugnato l’atto, non noto, di riammissione in gara della ricorrente – asseritamente esclusa nella seduta dell’8 luglio 1999 per mancata dimostrazione del requisito della disponibilità giuridica dell’immobile – per l’effetto deducendo l’inammissibilità del ricorso principale.

Le medesime società hanno quindi eccepito la tardività del predetto ricorso oltre che l’infondatezza nel merito, chiedendone pertanto il rigetto.

Anche la Spati s.r.l. si è costituita nel presente giudizio per resistere al ricorso, chiedendone la reiezione stante la infondatezza nel merito.

4. Con ordinanza collegiale n. 105/2000 dell’11 gennaio 2000, la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati veniva respinta.

Con ordinanza collegiale n. 2784/2011 del 10 marzo 2011 la Sezione ordinava all’Amministrazione intimata il deposito di copia dei provvedimenti di esclusione e di riammissione in gara della ricorrente unitamente ad una documentata relazione sui fatti di causa; al predetto incombente istruttorio il Coni provvedeva in data 9 maggio 2011,

5. Alla Pubblica Udienza del 3 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Deve essere esaminata, con priorità, l’eccezione di estinzione del giudizio, come introdotta dal resistente CONI, che sostiene essere intervenuta in ragione della totale mancanza di qualsiasi atto della procedura da parte della ricorrente a far data dall’ordinanza cautelare di rigetto dell’11 gennaio 2000 e fino al deposito, il 29 gennaio 2009, di una tardiva istanza di prelievo, quindi ben oltre il biennio di cui alla disciplina previgente al Codice (art. 25, l. 1034/1971).

L’assunto non può essere condiviso.

Giova ricordare che nel processo amministrativo la lite cautelare costituisce una fase autonoma e distinta rispetto al giudizio di impugnazione e non è idonea ad esplicare effetti sul rapporto processuale principale; deve quindi escludersi che la fissazione della camera di consiglio per la discussione della richiesta di sospensiva, e la relativa decisione, possano consumare la domanda di fissazione d’udienza presentata per la discussione della causa nel merito.

Pertanto, dopo la decisione cautelare, non sussisteva alcun obbligo o necessità di rinnovare l’istanza di fissazione d’udienza per la discussione della causa nel merito, essendo ancora valida ed efficace quella depositata dalla parte ricorrente nel termine biennale decorrente dal deposito del ricorso (10 dicembre 1999).

Deve essere, peraltro, considerato che il mancato compimento, nel corso di due anni, di alcun atto di procedura (art. 25 L. 1034/71) non comporta ex se la perenzione del procedimento giurisdizionale.

Ed invero, l’effetto estintivo si produce solo ove siano stati consumati gli effetti dell’istanza di fissazione d’udienza presentata e non qualora, per le ragioni esposte, l’istanza validamente proposta debba ancora spiegare i suoi effetti (non potendo costringersi le parti a presentare nuova istanza se la precedente non sia ancora esaurita).

Con riferimento al caso che ne occupa, peraltro, deve essere aggiunto che, a seguito di apposito avviso della segreteria, ai sensi dell’art. 9, legge n. 205/2000, la parte ricorrente ha presentato nel 2010 una nuova istanza di fissazione di udienza, trattandosi di ricorso ultraquinquennale, il che ha impedito la declaratoria di perenzione.

2. Una volta verificata l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria della perenzione, occorre individuare l’ordine delle questioni da trattare per la definizione nel merito della presente controversia.

2.1 E invero, con il ricorso introduttivo l’A.I.T. impugna il provvedimento di aggiudicazione e gli atti della procedura di gara per l’attribuzione di concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive, mentre con ricorsi incidentali le aggiudicatarie, A.I. di L.G. e Sport Betting Center di Giuseppe G., impugnano l’atto di riammissione in gara della ricorrente, contestandone la stessa legittimazione a ricorrere.

2.2 A tal proposito la giurisprudenza amministrativa, pur rilevando che, in linea generale, il ricorso incidentale opera come una eccezione processuale in senso tecnico e pertanto va esaminato dopo quello principale e solo in caso di riconosciuta ed astratta fondatezza di quest’ultimo, ha individuato talune fattispecie in cui l’esame del ricorso incidentale può, o deve, precedere la valutazione del ricorso principale.

In particolare, nel caso in cui sia proposto un ricorso incidentale tendente a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, si è tradizionalmente ritenuto che il giudice debba dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, quali sono le questioni che incidono sull’esistenza della legittimazione o dell’interesse a ricorrere del ricorrente principale, perché esse, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito (Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1367; id., sez. VI, 6 marzo 1992, n. 159).

Da ultimo il Supremo Consesso ha chiarito che "il giudice ha il dovere di decidere gradualisticamente la controversia secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione" (A.p., 31 aprile 2011, n. 4).

Da ciò discende che "qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. E la sua accertata fondatezza preclude, al giudice, l’esame del merito delle domande proposte dal ricorrente" (A.p. n. 4/2011, cit.).

2.3 In virtù delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene che l’esatto ordine di trattazione delle questioni, e quindi l’iter logico del processo decisionale nell’odierno giudizio, debba determinarsi nel senso della priorità delle questioni poste con il ricorso incidentale, perché presentano carattere di pregiudizialità rispetto a quelle proposte con il ricorso principale.

3. Nella presente controversia le ricorrenti incidentali denunciano l’illegittimità dell’atto di riammissione in gara della ricorrente principale, già esclusa dalla procedura a causa della mancata dimostrazione della disponibilità giuridica del locale proposto quale sede dell’agenzia in caso di aggiudicazione, sia per la mancata indicazione del suddetto atto nel verbale di gara, sia per la inidoneità della prova fornita dall’interessata in ordine alla disponibilità dell’immobile.

Le censure sono destituite di fondamento e vanno pertanto disattese.

3.1 Come chiaramente risulta dalla documentazione versata in atti dal Coni in esecuzione degli incombenti istruttori, e segnatamente dal verbale n. 9/1999 dell’8 luglio 1999, alla gara n. 321 venivano ammessi sei concorrenti, tra i quali figura incontestabilmente l’A.I.T. di Nicola G. & Co. S.n.c., odierna ricorrente.

Non consta pertanto che la suddetta A. fosse stata esclusa dalla gara, come invece si sostiene dalle ricorrenti incidentali che ne contestano la riammissione in gara.

E’ dunque evidente che, mancando un previo atto di esclusione dell’A. ricorrente, non si dava luogo ad alcuna riammissione della medesima alla gara; i ricorsi incidentali, in quanto impugnano un atto di esclusione che non sussiste, sono pertanto inammissibili.

4. Venendo all’esame del ricorso principale, si ritiene doversi prescindere dallo scrutinio delle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Coni e dalle controinteressate, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.

La ricorrente, quinta classificata nella gara de qua, in primo luogo, articola specifiche censure in ordine all’ammissione delle ditte aggiudicatarie, l’A.I. di L.G. e C. s.n.c., la Sport Betting Center di Giuseppe G. e C. S.n.c. e la Spati s.r.l., nonché della quarta graduata SGAI s.r.l., deducendo l’irregolarità della documentazione dalle stesse presentata; essa contesta pertanto la non esclusione e, in ogni caso, il punteggio attribuito alle predette concorrenti; più in generale, contesta le regole di gara, in tema di valutazione delle offerte, composizione della Commissione, cauzione provvisoria, articolando specifiche censure relativamente all’ammissione delle due ditte aggiudicatarie.

4.1 Con il primo motivo, in relazione all’aggiudicataria A.I. di L.G., la ricorrente ne lamenta la mancata esclusione dalla gara, in primo luogo, per avere la stessa presentato un contratto di locazione del locale, nel quale intendeva svolgere l’attività oggetto di concessione, in cui l’immobile non risulterebbe esistente ai numeri civici indicati, in tal modo disattendendo la lexspecialis di gara che imponeva di dimostrare la disponibilità giuridica del locale.

La censura è priva di pregio e smentita dai documenti agli atti del presente giudizio, da cui si evince che sia il contratto preliminare di locazione depositato in sede di gara, sia il contratto definitivo prodotto ai fini della stipulazione del contratto di concessione, indicavano i dati catastali dell’immobile.

4.2 In merito all’ulteriore doglianza, secondo la quale l’A. aggiudicataria sarebbe incorsa nella violazione del bando poiché la sottoscrizione dell’offerta economica non sarebbe leggibile né apposta per esteso su ogni facciata, si osserva quanto segue.

La censura è innanzitutto incomprensibile, atteso che la firma del legale rappresentante della società, sig. L.G., risulta leggibile e apposta per esteso su entrambi i fogli di cui si compone il modulo contenente l’offerta economica, anche considerando l’esemplare in fotocopia che figura allegato al ricorso.

In ogni caso, la censura si appalesa inconferente, ove si consideri che la prescrizione dell’obbligo di sottoscrizione dell’offerta economica su ogni facciata – da interpretarsi alla stregua del canone di ragionevolezza – non poteva ritenersi prevista a pena di inammissibilità, perché, come osservato dalla giurisprudenza proprio con riferimento alla procedura in esame, "i dati mancanti si evincono comunque dalla documentazione presentata, e dunque, la clausola di esclusione deve essere interpretata in modo da evitare vacui formalismi" (così, T.A.R. Lazio, Roma n. 221/06; cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari n. 1473/03; T.A.R Toscana n. 1989/02 e 1990/02); lo schema stesso prevedeva poi l’apposito spazio con la dicitura "firma per esteso" solo sulla seconda facciata, regolarmente sottoscritta del legale rappresentante della società controinteressata.

Peraltro, la firma di quest’ultimo, essendo accompagnata dal timbro della società, in ogni caso soddisfa pienamente la prescrizione della lettera di invito, non potendo di certo disporsi l’esclusione dalla gara soltanto perché la firma del legale rappresentante non risultava chiaramente leggibile, in presenza di identica sottoscrizione apposta in tutti gli atti prodotti nella gara, ed accompagnata dal timbro della società con l’indicazione della qualifica del sottoscrittore.

La prescrizione della lex specialis di gara in ordine alla leggibilità della sottoscrizione assolve, infatti, all’unica funzione di rendere certa l’imputabilità, al legale rappresentante della società offerente, dell’impegno assunto con la firma dell’atto: nel caso di specie, non pare sussistere alcun dubbio circa l’identità e la qualità del sottoscrittore dell’offerta economica.

La censura deve essere pertanto respinta.

4.3 Priva di pregio è anche la censura per la quale l’A. aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi del punto c) delle "modalità di partecipazione alla gara" stabilite dal Coni, in ragione della sua partecipazione, in quanto socio SNAI, in una società sportiva di cui all’art. 10 della legge n. 91/1981.

Va rilevato in proposito che lo SNAI non è una società di capitali né una società sportiva ma una associazione tra agenzie ippiche, con la conseguenza che l’agenzia aggiudicataria poteva essere, tutt’al più, "associata" allo SNAI, e non già "socia" in senso proprio e tecnico; per il tramite del rapporto associativo, pertanto, l’odierna aggiudicataria non poteva conseguire la partecipazione al capitale di altra società, neanche sportiva, circostanza, quest’ultima, della quale la ricorrente non ha peraltro fornito alcuna prova.

5.1 Neanche i motivi concernenti la mancata esclusione dalla gara della aggiudicataria Sport Betting Center di G. G. & C. sono meritevoli di positivo apprezzamento.

In primo luogo, è infondata la censura di parte ricorrente concernente l’asserito "intreccio tra gli organi amministrativi" delle due ditte aggiudicatarie.

Si osserva a tal riguardo che secondo le "modalità di partecipazione alla gara" stabilite dal Coni (pag. 3), nei comuni in cui era prevista l’attribuzione di una pluralità di concessioni, come nel caso in esame, si consentiva ai singoli interessati di presentare fino a tante offerte quante fossero le concessioni in gara; alla luce di tali disposizioni, non si comprende la ragione per la quale le società in questione, che si sono limitate a presentare una sola offerta ciascuna per lo stesso ambito comunale, avrebbero dovuto essere escluse per il fatto di avere uguale compagine sociale e stessi amministratori.

5.2 Con ulteriore censura si lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria per avere essa presentato un contratto di locazione che non documentava effettivamente la disponibilità giuridica dell’immobile.

La censura è priva di pregio. Al riguardo è sufficiente osservare, da un lato che ai sensi del punto 3) della lettera di invito, era sufficiente che l’offerente depositasse un atto attestante la disponibilità giuridica del locale nel quale intendeva svolgere l’attività oggetto di concessione, nell’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario della gara, e a tal fine l’aggiudicataria produceva copia del contratto di locazione, titolo idoneo in astratto a dimostrare la disponibilità giuridica del bene; dall’altro, che secondo la giurisprudenza, non può attribuirsi valenza probatoria piena (ma solo indiziaria) alla diversa intestazione catastale del bene (Cass. Sez. II 15/6/01 n. 8152; 10/5/00 n. 5983; Cons. Stato Sez. V 29/3/04 n. 1631), e comunque alla stazione appaltante non competeva alcun onere di verifica al riguardo.

6.1 Anche le censure concernenti la mancata esclusione dalla gara della aggiudicataria SPATI s.r.l. sono palesemente infondate.

In primo luogo, la ricorrente deduce che non sarebbe stata prodotta in originale la dichiarazione, da rendersi dal legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 20 della L. 15/68 e che avrebbe dovuto recare il contenuto di cui al punto 1 lett. c) della lettera di invito; detta dichiarazione, peraltro, non sarebbe stata resa dal legale rappresentante della SPATI S.r.l. neppure con le modalità di cui all’art. 20 della L. n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, non essendo stata la sottoscrizione autenticata; inoltre detta dichiarazione recherebbe l’attestazione di inesistenza di titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona a società sportive, laddove la controinteressata sarebbe socia della SISAL, società che ha partecipazioni in società sportive.

La censura non è meritevole di adesione, in quanto, da un lato, la controinteressata ha negato di essere socia della SISAL mentre la ricorrente non ha fornito alcuna prova a confutazione; dall’altro la SISAL è una società di servizi e non una società sportiva.

6.2 Con altra censura si contesta che la società SPATI abbia depositato in fotocopia la documentazione di gara nella procedura in contestazione, avendo invece depositato gli originali nel plico relativo alla gara n. 1 – città di Milano, non essendo prevista questa possibilità nel bando di gara.

Al riguardo, occorre tener presente che la società SPATI concorreva a circa 150 gare, e quindi ha chiesto al CONI delucidazioni sulle modalità di presentazione della documentazione di gara.

Il CONI, con nota prot. n. 0036 del 1/6/99, ha espressamente autorizzato la controinteressata a depositare una sola volta la documentazione in originale nella busta relativa alla gara con il numero progressivo più basso (gara n. 1 – Milano), inserendo, nelle altre buste, copie con l’indicazione del numero della gara dove erano stati inseriti gli originali.

Pertanto, nel depositare le fotocopie dei documenti, la SPATI ha dato specifica esecuzione alle disposizioni del CONI, tese ad agevolare la sua partecipazione ad un numero assai numeroso di gare, evitandole l’inutile moltiplicazione della documentazione in originale già in possesso dell’Ente, senza che da ciò sia derivato alcun nocumento né al CONI (che ha specificatamente autorizzato detta modalità di presentazione dell’offerta, in linea, peraltro, con le disposizioni della lex specialis previste nel caso di presentazione di una pluralità di offerte nell’ambito dello stesso Comune), né alle altre concorrenti, sotto il profilo della lesione al principio della par condicio.

6.3 Per quanto riguarda la censura relativa alla mancata sottoscrizione della prima pagina dello schema contenente l’offerta, e sottoscrizione illeggibile della seconda facciata, è sufficiente rinviare alle osservazione già svolte sub 4.2.

6.4 Quanto infine alla censura con cui si lamenta la mancata esclusione della terza aggiudicataria pur avendo la stessa presentato un contratto preliminare di comodato relativo ad un immobile non esistente ai numeri civici indicati, si rimanda alle considerazioni svolte sub 4.1.

7. L’infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente nei confronti dell’aggiudicazione in favore delle prime tre classificate in graduatoria esime il Collegio dall’esame dei rilievi mossi nei confronti dell’ammissione alla gara della quarta classificata, la SGAI s.r.l.

8 Destituito di fondamento si appalesa anche il secondo motivo di gravame,con cui si deduce che i presunti vizi delle offerte delle prime classificate avrebbero comportato anche una erronea valutazione tecnica dei progetti presentati da tali concorrenti: l’insussistenza dei vizi lamentati col primo mezzo comporta anche la infondatezza del secondo.

9. Con il terzo mezzo la ricorrente lamenta la circostanza che la Commissione di aggiudicazione avrebbe determinato i criteri di valutazione delle offerte solo dopo la presentazione delle stesse.

La censura non è meritevole di adesione, in quanto il criterio generale di valutazione delle offerte veniva stabilito dalla lex specialis di gara, con l’attribuzione all’offerta economica di un punteggio pari al 75% del totale (con l’attribuzione del punteggio massimo alla migliore offerta e di un punteggio calcolato in proporzione per le altre offerte) e al progetto tecnico del restante 25%, a seguito di confronto a coppie di tutti i progetti tecnici.

Invero, come risulta dal verbale della riunione dell’8 luglio 1999, il presidente della commissione comunicava ai presenti " i criteri cui la commissione nella precedente riunione del 15 giugno 1999 ha deciso di attenersi per effettuare il confronto a coppie" previsto dal bando di gara per l’attribuzione del punteggio relativo al progetto tecnico; la riunione del 15 giugno, peraltro, era stata indetta ad hoc e si era tenuta il giorno successivo a quello fissato per la presentazione delle offerte, ma prima dell’apertura dei plichi che le contenevano.

10. Con il quarto motivo si censura l’operato della Commissione giudicatrice che, avendo svolto le attività di gara "alla presenza di componenti sempre diversi ad eccezione del presidente della commissione e di qualche altro membro", avrebbe violato il principio secondo cui la commissione giudicatrice di una gara costituisce un "collegio perfetto" e, per l’effetto, la par condicio dei concorrenti.

La doglianza non è meritevole di favorevole apprezzamento.

In proposito, è pacifico che la Commissione di gara sia un "collegio perfetto", vale a dire un collegio che deve operare al completo nelle fasi della gara in cui la commissione sia chiamata a formulare giudizi conclusivi, ma è altrettanto incontestabile che i membri dei collegi perfetti possano farsi sostituire dai membri supplenti, i quali vengono nominati proprio per sopperire ad eventuali assenze dei membri effettivi. Il collegio è pertanto al completo quando è presente l’intero numero dei membri che lo deve comporre, siano essi i membri effettivi o quelli supplenti, intervenuti in sostituzione dei primi.

Nel caso di specie, la ricorrente non dimostra che la gara sia stata aggiudicata da un collegio che difettava della presenza di taluno dei suoi componenti, effettivi o supplenti, e pertanto la censura va disattesa. Inoltre, la circostanza che taluni membri della commissione non avrebbero partecipato a tutti i precedenti lavori della commissione stessa, si manifesta in conferente, se solo si considera la numerosità delle gare indette dal Coni con lo stesso bando (mille) con conseguente necessaria autonomia funzionale delle medesime.

11. Con il quinto mezzo la ricorrente censura il fatto che il bando di gara abbia attribuito all’elemento prezzo un valore ponderale di tre volte superiore al progetto tecnico, in contrasto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 23, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 157/1995.

La censura, in quanto pretende di sindacare decisioni di merito relative al valore ponderale da attribuire a ciascun elemento di valutazione delle offerte e come tali rimesse alla esclusiva discrezionalità della stazione appaltante, risulta inammissibile, non venendo in rilievo, nella specie, una scelta discrezionale manifestamente irrazionale.

12. Con il successivo motivo si contesta il fatto, peraltro indimostrato, che la commissione abbia provveduto prima all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, "facendo seguire ad essa l’esame e la valutazione del progetto tecnico attraverso criteri automatici di valutazione".

Come affermato anche dalla ricorrente, la commissione di aggiudicazione si era data, nella riunione preliminare del 15 giugno, criteri automatici di valutazione dei progetti tecnici, con esclusione pertanto di determinazioni discrezionali. E’ quindi inconferente, nel caso di specie, il richiamo che l’odierna deducente opera alla giurisprudenza che si occupa della diversa ipotesi in cui la valutazione degli elementi tecnici dell’offerta comporta un apprezzamento discrezionale.

13.1 Con ulteriore motivo la ricorrente censura, in primo luogo, la mancata determinazione da parte dell’Ente intimato del prezzo base dell’appalto, che i concorrenti avrebbero dovuto assumere come elemento di riferimento della loro offerta e che, nel contempo, avrebbe consentito all’Amministrazione di valutare la serietà delle offerte stesse.

La censura, oltre che tardiva perché investe una scelta operata dall’amministrazione già con il bando di gara, è anche priva di pregio, in quanto la procedura selettiva non riguardava un appalto comportante una spesa per l’Amministrazione, bensì l’attribuzione di concessioni comportanti entrate per il concessionario e, proquota, per l’Ente concedente.

In ogni caso, trattandosi di concessioni aventi per oggetto un’attività di impresa, correttamente è stato rimesso alle autonome valutazioni imprenditoriali delle concorrenti la determinazione dell’utile atteso dell’attività e dell’importo da offrire al Coni quale minimo garantito. A sostegno di tali valutazioni, l’Ente non mancava peraltro di fornito alle concorrenti utili elementi, mettendo a disposizione i dati in suo possesso circa il volume d’affari delle agenzie ippiche che, al 31 dicembre 1999, avevano gestito in via provvisoria le scommesse sportive sul territorio nazionale.

13.2 Sempre con lo stesso motivo la ricorrente contesta altresì la scelta del Coni di richiedere una cauzione provvisoria e una cauzione definitiva dello stesso importo per tutte le concessioni, ritenendo di contro più congrua la fissazione di una cauzione in misura percentuale rispetto ad un prezzo base di partenza. La censura è inammissibile in quanto volta a sindacare decisioni di merito rimesse alla esclusiva discrezionalità della stazione appaltante, le quali, nella specie, risultano tutt’altro che irragionevoli, specie se poste in relazione con l’interesse dell’Ente alla funzione della cauzione quale valido deterrente di possibili inadempimenti da parte di tutti i concessionari.

14. Con l’ultimo motivo, infine, parte ricorrente censura la violazione dei principi di partecipazione nel procedimento concorsuale in esame, lamentando che la commissione giudicatrice non avrebbe proceduto alla verbalizzazione delle contestazioni mosse dal legale rappresentante della ricorrente in sede di apertura dei plichi, con ciò, negando la piena partecipazione al procedimento.

La doglianza non merita adesione.

La circostanza fattuale che è oggetto di allegazione, ma non anche di prova, da parte dell’agenzia ricorrente è smentita dalla prassi della Commissione di allegare ai verbali di gara, quale parte integrante di essi, i fogli contenenti le contestazioni e osservazioni formulate dai soggetti presenti all’apertura dei plichi in rappresentanza dei concorrenti; tale prassi veniva seguita anche nella riunione dell’8 luglio 1999, che aggiudicava la gara relativa al Comune di Lecce.

14. Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso in epigrafe è infondato nella sua interezza e pertanto deve essere respinto.

15. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– dichiara inammissibili i ricorsi incidentali;

– respinge il ricorso principale;

– condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del Coni delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (=mille/00); spese compensate nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 04-11-2011, n. 39771

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.6.09, il tribunale di Milano ha confermato la sentenza del giudice di pace della stessa sede, con la quale L. F. è stato condannato alla pena di Euro 900 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di ingiuria e lesioni in danno di V.B..

Il L. ha presentato ricorso per vizio di motivazione: il giudice non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che le lesioni dell’imputato, certificate dal documento sanitario, non siano idonee a scalfire la ricostruzione dei fatti esposta dalla persona offesa e dagli altri testi.

Secondo il ricorrente, la certificazione medica è in grado di determinare un serio dubbio sull’esatta dinamica degli accadimenti, proprio in virtù del fatto che nessuno dei testi oculari riferisce di condotte lesive simultanee.

Il ricorso non merita accoglimento, per genericità delle censure formulate dall’imputato, il quale non da alcuna indicazione su come le asserite lesioni da lui subite, siano idonee a sminuire o a escludere la rilevanza penale dei propri comportamenti aggressivi in danno della persona offesa. Il giudice ha inoltre messo in rilievo la compattezza logico argomentativa della sentenza di primo grado, fondata su dichiarazioni accusatorie provenienti da fonti conoscitive, di cui ha sottolineato la piena forza persuasiva, in ordine ai contestati comportamenti illeciti,sulla cui sussistenza i testi sono stati esaminati nel corso del procedimento.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 22-11-2011, n. 43015 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GUP del Tribunale di Noia, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava, per la parte che qui rileva, C. M. alla pena complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, per il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina), in concorso con A.G. (giudicato separatamente).

A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d’Appello di Napoli confermava l’affermazione di colpevolezza, e, previa concessione delle attenuanti generiche, riduceva la pena. La Corte distrettuale motivava la propria decisione, in risposta alle deduzioni dell’appellante, ai fini della conferma dell’affermazione di colpevolezza, sottolineando che: a) l’acquirente della sostanza, P.E., aveva precisato che il marito della donna e suo abituale rifornitore di droga, A.G. (all’epoca dei fatti detenuto agli arresti domiciliari), gli aveva fornito il numero del telefono della C. impiegata quale corriere per la consegna della droga; b) la C. era stata arrestata nella flagranza del reato dopo che il P. era stata posto in contatto con lei mediante l’indicazione di un nuovo numero telefonico; c) la tesi difensiva – circa un adombrato stato di confusione mentale del P. – si risolveva in una mera congettura in mancanza di qualsiasi concreto elemento di riscontro. Sul piano sanzionatorio, la Corte territoriale evidenziava che la C. appariva meritevole delle attenuanti generiche, ma non del riconoscimento della speciale attenuante della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avuto riguardo al quantitativo della sostanza sequestrata, del principio attivo della stessa quale accertato con l’esame tossicologico disposto nel corso delle indagini preliminari, e delle modalità della condotta dell’imputata.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con censure che possono così riassumersi: a) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal P. posto che costui, essendosi disfatto della droga insieme ad altro soggetto alla vista dei Carabinieri, aveva palesato un atteggiamento quanto meno sospetto ed avrebbe dovuto dunque essere considerato indiziato di acquisto di droga a scopo non esclusivamente personale, anche perchè la C. era stata trovata in possesso di altra droga oltre a quella ceduta ai due giovani, e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere sentito con l’assistenza di un legale; b) vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, non avendo la Corte distrettuale fornito adeguata risposta alle doglianze della difesa laddove era stata prospettata l’inattendibilità delle dichiarazioni del P. perchè confuse e contraddittorie; c) vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 avuto riguardo, in particolare, al fatto che la C., stando alle stesse dichiarazioni del P., avrebbe ceduto droga a quest’ultimo solo in due occasioni ed avrebbe agito sostanzialmente quale "delegata" dal marito peraltro anch’egli assuntore di droga.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Manifestamente infondata è l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’acquirente della droga: dagli atti non si rilevano, invero, concreti elementi fattuali da cui inferire che a carico di detta persona già sussistessero indizi di reità al momento del rilascio delle dichiarazioni; da ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza pronunciata in data 22 febbraio 2007 (in proc. Morea), hanno precisato che il soggetto al quale è stata ceduta sostanza stupefacente deve essere sentito, dal P.M. o dalla P.G. nel corso delle indagini preliminari, come persona informata dei fatti. Questa Corte ha altresì avuto modo di affermare il seguente condivisibile principio; l’inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell’art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall’inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Ne consegue che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi" (Sez. 1,n. 8099 del 29/01/2002 Cc. – dep. 27/02/2002 – Rv. 221327, imp. Pascali). Mette conto sottolineare poi, "ad abundantiam", che la prova della colpevolezza risultava già da quanto percepito dai verbalizzanti per diretta percezione (arresto della C. in flagranza in occasione della cessione della droga al P. e ad altra persona).

Quanto alla ritenuta colpevolezza della C., la Corte distrettuale, nella disamina delle doglianze devolute con i motivi di appello, ha indicato gli elementi costitutivi del coacervo probatorio d’accusa, con le considerazioni sopra sinteticamente ricordate nella parte narrativa (e da intendersi qui integralmente riportate per evitare superflue ripetizioni). Dette argomentazioni non risultano in alcun modo scalfite dalle censure dedotte dalla ricorrente, posto che le stesse, in quanto concernenti il merito delle valutazioni probatorie sulle quali la Corte territoriale ha fondato il convincimento espresso, si sottraggono al sindacato di legittimità.

Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o – a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 – da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", il che vuoi dire – quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità (cfr.

Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30). Di tal che, anche in proposito le dedotte censure si presentano prive di qualsiasi fondamento Manifestamente infondata è, infine, anche la censura relativa al diniego della attenuante della lieve entità del fatto. Ed invero, è sufficiente aggiungere, a quanto già argomentato dalla Corte distrettuale (e sopra richiamato), che le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che detta attenuante "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri" (Sez. Un., n. 17/2000, imp. Primavera ed altri, RV. 216668): l’impugnata decisione si pone perfettamente in sintonia con tale principio. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 13-12-2011, n. 46023 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 29 giugno 2010, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 10 novembre 2009 dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio in esito a giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a R.S.. ad UN anno, mesi QUATTRO di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa – già riconosciute all’imputato dal Primo Giudice le attenuanti generiche e la speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – confermando quindi la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato sub C di acquisto a fini si spaccio, in concorso con S.A.F., di gr. cinque di cocaina: fatto commesso in (OMISSIS).

La Corte distrettuale ha escluso potesse ravvisarsi la fattispecie non punibile del cd. uso di gruppo, una volta ammesso dal R. in sede di interrogatorio reso dinanzi al GIP ex art. 294 cod. proc. pen., dopo esser stato tratto in arresto in flagranza, di aver acquistato lo stupefacente previo concerto con lo S. al fine di consumarlo insieme in occasione del compleanno del correo.

Hanno invero osservato i Giudici d’appello che mancava la prova "rigorosa" che la droga fosse stata acquistata con il danaro di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla all’uso esclusivo dei medesimi, non omettendo peraltro di sottolineare che, in base ad un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, alla stregua della novellata formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, sfugge alla sanzione penale solo colui che sia trovato in possesso di un quantitativo minimo di stupefacente che appaia destinato ad un uso esclusivamente personale.

Ed ha altresì escluso il riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, non integrando rilevante aiuto alle forze di polizia l’aver indicato l’appartamento ove era stata acquistata la cocaina, giacchè la P.G., avendo pedinato l’imputato, aveva già individuato il luogo ove si era recato per l’acquisto della droga, di cui subito dopo era stato trovato in possesso.

Ricorre per cassazione il R. per tramite del difensore, articolando tre motivi.

Con la prima censura denunzia la difesa vizi motivazionali e di errata applicazione della legge penale.

La Corte d’appello di Milano avrebbe erroneamente e contraddittoriamente escluso la ricorrenza della scriminante non codificata del cd. uso di gruppo, nella condotta dell’imputato che si era limitato ad acquistare il modesto quantitativo di stupefacente da destinare all’uso di gruppo in occasione del compleanno del correo S. che cadeva il giorno successivo al fatto, non essendo richiesto che i due avessero prestabilito una somma di danaro comune da investire nell’acquisto di una dose ciascuno. Detto acquisto costituisce fatto penalmente irrilevante, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche successivamente alla novella introdotta con L. n. 49 del 2006. Nei medesimi vizi sarebbe incorsa la Corte d’appello di Milano, secondo il difensore che, con il secondo motivo di ricorso, lamenta il mancato riconoscimento all’imputato della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Ad avviso del ricorrente, la collaborazione dell’imputato non avrebbe potuto ritenersi se non decisiva e rilevante, essendo pacifico, come precisato nella informativa di reato redatta dai Carabinieri il 4 ottobre 2010, che solo grazie alle dichiarazioni del prevenuto era stato possibile procedere all’arresto degli spacciatori ed al sequestro dello stupefacente.

Con il terzo motivo, denunzia vizi motivazionali e di violazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena che la Corte distrettuale, pur essendosi espressa in termini favorevoli quanto alla posizione personale ed alla condotta processuale del prevenuto, aveva tuttavia determinato la pena base in misura pari al triplo del minimo edittale di UN anno di reclusione. Conclusivamente insta il ricorrente per l’annullamento dell’impugnata sentenza in tutto od in parte.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve,per quanto di ragione, esser respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Quanto alla prima censura, osserva il Collegio che la Corte distrettuale con argomentazioni logiche, corrette e conformi a quell’orientamento interpretativo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, dopo la novella introdotta dalla L. n. 46 del 2006 (cfr. Sez. 3 n. 7971 /2011; Sez. 2 n. 23574/2009) che il Collegio condivide, ha escluso la ricorrenza, nella concreta fattispecie, del cd. uso di gruppo quale causa di non punibilità della condotta ascritta all’imputato al capo C della rubrica. Come già ricordato in parte narrativa, hanno rimarcato i Giudici d’appello che mancava la prova "rigorosa" del preventivo mandato ad acquistare la cocaina conferito da tutti coloro che l’avrebbero consumata "in gruppo" a ciò premessa la determinazione della quota di danaro con cui ciascuno avrebbe partecipato all’acquisto, benchè poi materialmente eseguito dal solo R. sì da potersi configurare ab initio la codetenzione – benchè solo animo – dell’intero quantitativo destinato appunto all’uso di gruppo; ciò in ossequio a quanto statuito con sentenza n. 7939/ 2009 della Sezione 4 in conformità all’insegnamento delle S.U. di questa Corte (cfr. S.U. n. 4/1997).

Del tutto ineccepibilmente ha peraltro argomentato la Corte distrettuale che tale prova non poteva dirsi di certo integrata dalle sole dichiarazioni del R., dettate da un ovvio quanto manifesto intento difensivo a fronte del contenuto, non perfettamente collimante con la tesi sostenuta dal ricorrente (se non con questa in contrasto) della conversazione telefonica intercettata tra il R. e lo S. alle ore (OMISSIS) in cui quest’ultimo invitava in termini "decisi" il coimputato a recarsi ad acquistare lo stupefacente, alla cui acquisizione lo stesso interlocutore era inequivoca mente interessato. Neppure favorevoli all’assunto difensivo dell’imputato potevano ritenersi le ulteriori dichiarazioni rese dallo S. nell’interrogatorio di garanzia dell’11 novembre 2008, allorchè ebbe a qualificare il R. come proprio "fornitore".

Il quantitativo sequestrato al R., come del pari ineccepibilmente rilevato dai Giudici d’appello, era ex se idoneo al soddisfacimento delle esigenze di più di due consumatori essendo quindi assai verosimile che parte della stessa sostanza stupefacente sarebbe stata ceduta, anche gratuitamente a terzi nel corso della festa di compleanno dello S..

Del pari infondata va giudicata la seconda doglianza. Anche per motivare il diniego della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, i Giudici d’appello hanno seguito un iter argomentativo logico, congruo ed in linea con la consolidata e prevalente interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis: Sez. 4 n. 46435/2008), come testè riferito. Difetta, nel caso di specie, la sussistenza di un’attività collaborativa di "particolare rilevanza" ai fini della neutralizzazione dell’attività criminosa per essersi il R. unicamente limitato a rivelare ai Carabinieri il luogo ove aveva perfezionato l’acquisto dello stupefacente. Quanto al terzo motivo di ricorso, va sottolineato che comunque la Corte d’appello, in sintonia con il positivo riconoscimento del "buon comportamento processuale" dell’imputato, ha proceduto alla riduzione della pena base sì da giungere poi alla conseguente riduzione della pena finale. E’ quindi da escludere ogni censura di illogicità della motivazione per la mancata riduzione al minimo edittale della pena base, attesi i margini di discrezionalità riconosciuti al giudice del merito dall’art. 133 cod. pen..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.