Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-01-2011, n. 379

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata, considerata la manifesta improcedibilità del ricorso e la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Ritenuto, in particolare, che le dimissioni presentate dal professor P. rendono l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’Amministrazione, infatti, non ha più interesse a chiedere la riforma della sentenza di primo grado, in quanto gli effetti della sentenza (che consentivano il trattenimento in servizio dell’odierno appellato) sono ormai cessati per effetto delle citate dimissioni del professor P.;

Considerato che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 9552/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere


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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15254

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 161/2007 del 28/9/2007, depositata in data 27/11/2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 20, accoglieva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto, in data 14/2/2007, dal Comune di Roma, avverso la decisione n. 493/17/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente A. avverso due avvisi di accertamento notificatigli il 12/1/2004, relativamente alla maggiore imposta ICI dovuta, in rettifica di quanto autodichiarato dal contribuente, per gli anni 1999-2000 e per cinque immobili.

La Commissione Tributaria Regionale, dando atto degli "errori tecnici" commessi dal Comune in ordine alle "proprietà del contribuente", e della riduzione da parte dell’Ente delle imposte originariamente pretese in sede di autotutela, accoglieva il gravame del Comune, in quanto questi aveva depositato "i certificati catastali ufficiali" utilizzati "formalmente quale base per la sua pretesa fiscale ICI", ma, al contempo, in motivazione, "confermava la sentenza di primo grado" ed invitava il contribuente alla "verifica dei dati catastali" affinchè il Comune potesse provvedere "all’esatto calcolo preteso". Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione, con il c.d. momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., il contribuente A., deducendo tre motivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53 (avendo la C.T.R. contraddittoriamente motivato l’accoglimento dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado e non avendo la stessa compiutamente valutato la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello per sua genericità) ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 36 c.p.c. (non avendo l’Amministrazione correttamente formulato nelle forme di rito domanda riconvenzionale per far valere, in luogo degli avvisi impugnati, il proprio accertamento in autotutela).

Ha resistito l’Amministrazione comunale con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso. All’udienza pubblica del 12/07/2012 è comparso il solo ricorrente. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente A. lamenta anzitutto un vizio di contraddittorietà della motivazione espressa nella sentenza, laddove il giudice ha affermato, da un lato, di accogliere l’appello del Comune e, dall’altro, di confermare la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, invitando peraltro il contribuente a verificare i dati catastali al fine di consentire al Comune di provvedere "all’esatto calcolo preteso", così implicitamente riconoscendo gli errori da esso A. denunciati nella quantificazione dell’imposta, anche rettificata in sede di autotutela. Tuttavia, nella specie, si palesa piuttosto (come evidenziato anche dal "quesito di diritto" proposto dal ricorrente: "Nella gravata sentenza, palesemente contraddittoria nel decisum, è stato, o meno, rispettato il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 che impone al Giudice di esporre in sentenza le richieste delle parti ed i motivi di fatto e di diritto che lo hanno indotto alla decisione adottata?") la violazione di una norma processuale, integrante un vizio di legittimità, riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), atteso che il ricorrente impugna la decisione del Giudice di appello che ha confermato la sentenza di prime cure, pur accogliendo l’appello, in quanto priva del tutto di adeguato supporto motivazionale sul punto, con ciò intendendo denunciare il vizio di carenza assoluta o mera apparenza di motivazione previsto dall’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

L’erronea indicazione, nella rubrica del ricorso per cassazione, delle doglianze come vizio di motivazione, piuttosto che come violazione di legge, non determina "ex se" la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, bene potendo la Corte procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato, ove ciò risulti agevolmente riscontrabile, come nella specie, dalla esposizione delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte a sostegno della censura: la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha, infatti, contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. 2 sez. 7.4.2000 n. 4349; id. 2 sez. 18.3.2002 n. 3941;

id. 1 sez. 5.4.2006 n. 7882; id. 1 sez. 13.9.2006 n. 19661; id. 1 sez. 30.3.2007 n. 7981; 5 sez. n. 5848/2012). Il motivo, di carattere assorbente rispetto agli altri due, è fondato. Invero, emerge l’assoluta carenza motivazionale della pronuncia impugnata, avendo il giudice a quo omesso del tutto di esaminare i motivi di appello e di pronunciarsi su tutte le questioni controverse, limitandosi apoditticamente ad affermare che l’Ente appellante aveva depositato i "certificati catastali ufficiali" utilizzati quale base per il calcolo dell’imposta, con conseguente accoglibilità dell’appello (salvo poi, in maniera del tutto incomprensibile sotto il profilo logico, confermare la sentenza impugnata ed invitare il contribuente stesso a fornire all’Ente impositore documentazione ulteriore), così emanando una sentenza affetta da nullità per error in procedendo (cfr. Cass. 4550/1980: "Qualora l’accoglimento della domanda sia motivato con il semplice rilievo che questa appare fondata sulla base della copiosa documentazione esibità, senza alcun esame delle questioni e delle contestazioni sollevate, la motivazione della sentenza e solo apparente essendo idonea, per la sua estrema genericità, ad adottarsi a qualunque situazione – e, pertanto, non soddisfa il dovere del giudice d’indicare i motivi della decisione adottata, come stabilito dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n 4 e dall’art. 111 Cost., comma 1"; Cass. 12114/2004: "In mancanza di un’espressa comminatoria non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato in forma autografa dall’estensore, di sua difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti; qualora invece il provvedimento non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura pressochè incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all’esatta comprensione del testo, è integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 disp. att. cod. proc. civ., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati -, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, cod. proc. civ."; cfr. Cass. 11739/2010).

Quindi, per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata (perchè affetta da error in procedendo) e la causa va rinviata ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la decisione cassata, affinchè esamini nel merito l’appello del Comune di Roma e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15765 TRIBUTI LOCALI

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Svolgimento del processo

La controversia promossa da A.A. contro è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Sassari n. 51/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1999 – 2002.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non si sarebbe pronunciata su "un punto decisivo ai fini dell’accoglimento dell’appello".

La censura è inammissibile non avendo la ricorrente depositato l’atto di appello, atto su cui il motivo di censura si fonda, così come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. LA CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la "destinazione sostanziale del terreno ceda il passo rispetto a quella formale".

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Nè può sostenersi che il quesito di diritto possa essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.

La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezioni Unite Sentenza n. 138 del 2006 deposito del 10 gennaio 2006 AVVOCATO E PROCURATORE Procedimento e sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati preso il Tribunale di Caltagirone, ricevuto un esposto contro il proprio iscritto avvocato N. V., deliberò l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’avvocato V., al quale contestò la violazione dell’art. 5 comma primo e n. 2 del codice deontologicoforense (?), perché in data 18 settembre 1998 (?), rivolgendosi alla dott. C. P., inveniva contro la dott. C. R. intenta a farsi fare delle fotocopie privandola del titolo di dottoressa ed usando nei confronti della stessa le seguenti espressioni sconvenienti ed offensive: Chi è questa deficiente? (?) si deve mettere da parte per darmi la precedenza. Lei non sa chi sono io? Si informi! Certa gente che non sa nemmeno leggere e scrivere ed entra qui; qui è diventato un mercato. Lei non ha educazione, una volta ridiceva: prego avvocato si accomodi ed ora è diventato un mercato. Si giri dalla parte del muro che le fa più onore.

Compiuta l’istruttoria, all’avvocato V. è stata irrogata la sanzione disciplinare dell’avvertimento.

l’avvocato N. V. ha impugnato la decisione davanti al Consiglio nazionale forense, dolendosi dei seguenti fatti: l’esposto presentato contro di lui non gli era stato comunicato; la prima convocazione davanti al Consiglio dell’ordine non conteneva la sommaria enunciazione dei fatti; l’incolpazione contestata era difforme da quella deliberata; l’atto di citazione per il giudizio non indicava il nominativo del relatore; la contestazione non conteneva l’indicazione del codice deontologico; la relazione dei fatti nell’udienza in cui era stata deliberata la sanzione era stata svolta da un consigliere non delegato; alla deliberazione della sanzione avevano partecipato consiglieri già intervenuti nella fase predibattimentale; la decisione non era stata redatta dal consigliere relatore; i sottoscrittori della decisione (presidente e segretario) non si erano dichiarati estensori; negli atti non erano indicati i termini prescritti dall’art. 38 della legge professionale.

Il Consiglio Nazionale Forense, rilevato che alcuna delle censure costituiva violazione di norme procedimentali, con deliberazione del 21 marzo 2005, ha rigettato l’impugnazione.

l’avvocato N. V. ha proposto ricorso per cassazione ed ha depositato memoria.

Gli intimati, Consiglio dell’Ordine di Caltagirone, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, no hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso, articolato in cinque motivi, è rigettato in base alle considerazioni di seguito esposte.

Con il primo motivo, l’avvocato V. si riferisce ai motivi di appello con i quali aveva denunciato; che alla deliberazione della sanzione avevano partecipato componenti del Consiglio dell’ordine già intervenuti nella fase predibattimentale; che l’incolpazione era stata più volte mutata nel tempo; che il Consiglio dell’ordine gli aveva comunicato con ritardo l’esposto presentato contro di lui.

Il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato: che non ricorreva alcuna incompatibilità nella fase decisionale per i consiglieri che avevano svolto attività nella fase preliminare del procedimento disciplinare.

Il ricorrente sostiene che la censura da lui sollevata è stata rigettata senza motivazione e che i mutamenti della contestazione gli avevano impedito di svolgere compiutamente le sue difese.

Il motivo non è fondato.

l’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 nov. 1933, n. 1578, come modificato dalla legge 15 nov. 1973 n. 304, consente l’impugnazione davanti alla Corte di cassazione a sezioni unite delle decisioni adottate in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Ne deriva, secondo consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite, che l’accertamento dei fatti, l’apprezzamento della loro rilevanza rispetto alle incolpazione formulate e la scelta della sanzione appartengono all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità.

Il vizio di motivazione, in particolare, ricorre soltanto quando la motivazione manchi o non possa essere logicamente ricostruibile o ancora sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata: sentenze, 11 mar. 2002 n. 3529 e 2 apr. 2003, n. 5075, tra le tante.

La giustificazione, che non sussiste alcuna incompatibilità nella fase decisionale per i consiglieri che hanno svolto attività nella fase preliminare del procedimento disciplinare, come si legge nella decisione impugnata, è motivazione sufficiente a sorreggere il giudizio di infondatezza dell’eccezione di incompatibilità, poiché la motivazione, implicitamente, sa nella mancanza di norme specifiche in contrario e non in una valutazione di fatti.

A queste considerazioni si aggiunga la natura amministrativa dei procedimenti che si svolgono davanti ai consigli dell’ordine degli avvocati, la quale non consente l’applicazione delle disposizioni proprie dei procedimenti che si svolgono davanti agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa in tema di incompatibilità.

Il denunciato mutamento delle contestazioni, che non avrebbero consentito all’interessato di svolgere le sue difese, in osservanza del principio di autosufficienza dell’atto di impugnazione, doveva essere specificato nel ricorso per cassazione nei termini nei quali si era realizzato, per consentire a questa Corte la verifica dell’avvenuta violazione del diritto di difesa.

Di queste specificazioni non v?è traccia nel ricorso.

Il Consiglio Nazionale Forense, infine, ha dato atto che all’avvocato V. fu data tempestiva comunicazione della presentazione dell’esposto contro di lui.

Con il secondo motivo l’avvocato V. si riferisce ai punti della decisione in cui il Consiglio Nazionale Forense ha ricostruito i fatti.

Con questo motivo può essere esaminata anche la censura contenuta nel quinto motivo, con il quale l’avvocato V. torna nuovamente sulla ricostruzione dei fatti.

Il ricorrente, in entrambi i casi, sostanzialmente, sostiene che questi non sono stati valutati correttamente.

La censura è inammissibile.

Esaminando il precedente terzo motivo sono stati già indicati i limiti entro i quali può essere denunciata la ricostruzione dei fatti.

Le considerazioni riportate possono essere utilizzate anche a proposito del secondo e del quinto motivo del ricorso, con la precisazione che in questa sede non può essere compiuta una ennesima ricostruzione dei fatti rispetto a quanto accertato dal Consiglio Nazionale Forense.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia che, nella contestazione dell’imputazione, il Consiglio dell’Ordine aveva fatto riferimento al codice deontologico, il quale non è norma giuridica, anziché all’art. 38 del r.d.l. 27 nov. 1933 n. 1578, che è la sola norma che regola la materia disciplinare.

La censura è inammissibile, perché nuova, come si ricava dall’esposizione dei motivi di appello contro la decisione del Consiglio dell’Ordine.

Nel giudizio che si è svolto davanti al Consiglio Nazionale Forense, infatti, la censura non ha formato oggetto di decisione, perché a questo non devoluta con l’atto di appello, il contenuto del quale è stato ricostruito nello svolgimento del processo.

Con il quarto motivo l’avvocato V. si duole della mancata riunione dei procedimenti.

Anche questa censura è nuova e vale il giudizio di inammissibilità già espresso a proposito del motivo precedente.

Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese di questo giudizio, essendo soccombente l’unica parte che vi ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di cassazione a sezioni unite, rigetta il ricorso.

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