Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 25-05-2011, n. 20847 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 aprile 2010, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza assolutoria in data 8 ottobre 2008 del Tribunale di Aosta, appellata dal Pubblico Ministero, condannava B.F. per il reato dì violenza sessuale in danno di R.B..

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

In particolare, deduceva il vizio di motivazione con riferimento ai seguenti diversi punti della decisione:

1. il giudizio positivo sulla capacità a testimoniare delle persona offesa sarebbe stato effettuato dalla Corte territoriale dopo aver dato atto di alcune divergenze di giudizio tra il consulente d’ufficio e quello della difesa, affermando di dover apprezzare le rispettive conclusioni alla luce delle risultanze processuali ma senza dare atto del procedimento logico che avrebbe portato a tale positiva valutazione e senza considerare il dato rilevante dell’assunzione, da parte della parte offesa, il giorno dell’evento, di psicofarmaci unitamente ad alcool;

2. vi sarebbe contraddizione tra la motivazione e le risultanze istruttorie con riferimento alla descrizione dell’aggressione subita da parte della persona offesa circa le modalità con le quali l’avrebbe trasportata in camera da letto.

Nella querela, infatti, la predetta afferma di essere stata "trasportata come una piuma", quindi in braccio (circostanza inverosimile dato il suo peso e la corporatura dell’indagato) mentre la Corte d’Appello avrebbe inteso tale espressione nel senso che la predetta sarebbe stata sollevata da terra e non in braccio;

3. la Corte territoriale avrebbe valutato la dinamica della violenza sessuale in modo contrastante con l’evidenza, in particolare con riferimento alla circostanza che la persona offesa, pur trovandosi stesa sul letto a pancia in giù con l’imputato sopra di lei, sarebbe comunque riuscita a voltarsi in posizione supina;

4. la Corte d’Appello non avrebbe indicato in base a quali elementi abbia tratto la convinzione che la violenza possa essere stata comunque consumata mentre la persona offesa si trovava con i collant abbassati sotto le ginocchia che le bloccavano le gambe ed avrebbe illogicamente giustificato tale situazione con l’atteggiamento remissivo che la persona offesa dichiara di aver assunto per evitare di farsi male durante il rapporto;

5. i giudici del gravame non avrebbero tenuto conto della circostanza, indicata dai consulenti tecnici, che le condizioni della persona offesa potevano comportare atteggiamenti ambigui da parte della stessa, tali da creare malintesi con eventuali interlocutori, non in grado di percepire il pensiero interiore della stessa diverso da quanto fatto apparire esteriormente, con la conseguenza che la medesima potrebbe non aver espresso in modo evidente il suo dissenso al rapporto sessuale;

6. la Corte d’Appello, nel ritenere la natura violenta del rapporto sessuale, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni dell’imputato, il quale ha sempre fornito una identica versione dei fatti, giungendo così a valutazioni contraddittorie rispetto alle risultanze processuali, in particolare nell’affermazione, del tutto illogica, che la mancanza di effusioni amorose precedenti all’atto sessuale fosse sintomatico di un rapporto non consenziente;

7. la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto veritiere le dichiarazioni della persona offesa circa il ritardo nella presentazione della querela.

8. la valutazione dei giudici del gravame circa la veridicità e buona fede che sorregge la querela della persona offesa sarebbe in contrasto con le conclusioni dei consulenti tecnici Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente osservare che lo stesso si basa, in sostanza, nella denuncia del vizio di motivazione con riferimento a singoli punti della decisione analiticamente indicati.

Il primo e fondamentale motivo di critica alla sentenza impugnata riguarda il giudizio sulla capacità a testimoniare della persona offesa e la valutazione dell’esito della perizia e della consulenza di parte che hanno evidenziato la presenza di un disturbo della personalità, una dipendenza alcoolica in fase di remissione e l’assunzione di psicofarmaci.

Tali dati fattuali e la divergenza tra le dichiarazioni del perito d’ufficio ed il consulente della difesa vengono assunti in ricorso come elementi che si pongono in evidente contraddizione con le conclusioni della Corte territoriale ed evidenziano la illogicità del percorso argomentativo sul quale si fonda il positivo giudizio cui la stessa perviene circa la capacità a testimoniare della persona offesa.

Ciò posto, occorre ricordare quali siano i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle risultanze peritali ed obbligo di motivazione del giudice di merito.

Si è in particolare affermato che tale valutazione costituisce giudizio di fatto e, come tale, incensurabile in sede di legittimità quando il giudice abbia dato compiutamente conto, in motivazione, delle ragioni per le quali abbia optato per la scelta ritenuta maggiormente condivisibile, del contenuto dell’opinione disattesa e delle eventuali deduzioni delle parti (Sez. 4 n. 45126,4 dicembre 2008; Sez. 4 n. 11235, 9 dicembre 1997).

Si è ulteriormente precisato che in caso di adesione alle conclusioni del perito d’ufficio rispetto a quelle, difformi, del consulente di parte, il giudice non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, essendogli solamente richiesto di dimostrare di avere comunque valutato le conclusioni del primo senza ignorare quelle del secondo, con la conseguenza che rileva il vizio di motivazione solo nel caso in cui le conclusioni del consulente di parte siano tali da dimostrare inconfutabilmente la fallacità di quelle del perito (Sez. 1 n. 25183, 17 giugno 2009;

Sez. 4 n. 34379, 11 agosto 2004; Sez. 1 n. 6528, 3 giugno 1998).

Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve osservarsi come la Corte territoriale abbia dato compiutamente conto tanto delle conclusioni del perito quanto di quelle del consulente di parte, ricavandone un quadro complessivo delle condizioni della persona offesa ed abbia affermato che di tali condizioni doveva tenersi conto nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, con l’ulteriore precisazione che dette condizioni vanno riferite al caso concreto, tenendo conto di tutte le risultanze di fatto e non utilizzate ai fini di un astratto ed aprioristico giudizio di inattendibilità.

Si tratta, contrariamente a quanto affermato in ricorso, di una valutazione completa e coerente che mette in condizione di ripercorrere l’iter logico seguito dai giudici nell’apprezzamento delle opinioni, peraltro solo in parte divergenti, dei due esperti.

Nel ricorso viene imputata alla Corte territoriale una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica sul punto attraverso l’esame di singoli brani estrapolati dagli elaborati peritali e dalle trascrizioni dell’esame dibattimentale ed inframmezzati da commenti.

Ciò posto, deve osservarsi che anche tale inaccettabile frammentazione del contenuto dei singoli atti richiamati non evidenzia censure che possano essere mosse alla valutazione in fatto come sopra operata dalla Corte del merito per pervenire al positivo giudizio di attendibilità della persona offesa.

Venendo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa vittima di abuso sessuale, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che alle stesse, quando la testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, va riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4 n. 30422, 10 agosto 2005; Sez. 4 n. 16860, 9 aprile 2004; Sez. 5 n. 6910,1 giugnol999).

Sulla attendibilità della stessa si sofferma il ricorso con le doglianze in precedenza riassunte ai nn. 2, 3 e 4, laddove pone in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in relazione alla ricostruzione della vicenda.

Si insiste, in particolare, su tre circostanze: le modalità con le quali la vittima sarebbe stata trasportata in camera da letto, il fatto che la stessa abbia potuto girarsi dalla posizione prona a quella supina pur avendo addosso il ricorrente e la materiale impossibilità di consumare il rapporto sessuale con le gambe bloccate dai collant.

Va detto che, anche in questo caso, le censure mosse in ricorso vengono illustrate anche attraverso una riproduzione parziale, del tutto inutile ai fini della decisione, di singoli brani dei verbali contenenti le dichiarazioni della persona offesa.

Va infatti ricordato che, con specifico riguardo al vizio di motivazione riferito alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, è stata ripetutamente evidenziata l’impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti (tranne nel caso in cui gli stessi siano allegati al ricorso o in esso integralmente riprodotti) e la delicatezza del controllo di legittimità, che impone al giudice "di verificare se il "senso o significato probatorio " dedotto dal ricorrente sia congruo al "complesso" della dichiarazione", operazione di stretto merito che "in genere presuppone non solo la conoscenza degli altri elementi di prova, ma appunto anche la stessa valutazione complessiva di tutte le prove: la Corte, in questa prospettiva, deve limitarsi alla "verifica di legittimità" della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo delle dichiarazione, che è verifica del tutto peculiare, che si caratterizza per il non sostituirsi al compito esclusivo del giudice di merito, limitandosi ad accertare l’eventuale sussistenza del vizio processuale dedotto, senza alcun vincolo "contenutistico" per il successivo apprezzamento del giudice di merito nel caso di annullamento con rinvio sul punto" (così Sez. F. n. 32362, 26 agosto 2010. Nello stesso senso, Sez. 6 n. 18491, 14 maggio 2010).

Il giudizio deve pertanto essere effettuato entro tali precisi limiti, imposti come si è visto, dalla impossibilità per il giudice di legittimità di disporre del complesso dei dati fattuali acquisiti nel giudizio di merito e che, nell’ambito dello stesso, devono essere globalmente valutati.

L’individuazione completa dell’atto probatorio, peraltro, deve consentire l’immediata percezione del contrasto tra quanto in esso riportato e quanto affermato in sentenza, senza possibilità di interpretazione o di letture alternative.

Tali condizioni non risultano rispettate nella fattispecie, poichè anche dalla frammentaria riproduzione dei brani dell’interrogatorio della persona offesa non risultano evidenti contraddizioni con le argomentazioni prospettate dalla Corte territoriale, con la conseguenza che le deduzioni mosse in ricorso si risolvono, in sostanza, nella prospettazione di una differente soluzione interpretativa dei dati fattuali acquisiti.

Invero, la Corte del merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto verosimile il racconto della persona offesa nella parte in cui descrive le modalità con le quali era stata trasportata dal ricorrente in camera da letto, osservando come l’espressione "portata come una piuma" usata in querela poteva ritenersi riferita non tanto al fatto di essere trasportata in braccio, quanto, piuttosto, all’essere sollevata da terra come meglio riferito in sede dibattimentale, aggiungendo di essere stata sorpresa de fatto che il ricorrente, con la sua corporatura, disponesse di tale prestanza.

Tale spiegazione risulta del tutto logica e priva di contraddizioni, posto che la Corte ha chiaramente spiegato il senso attribuito all’espressione il cui contenuto, peraltro, non è in alcun modo indicativo di particolari modalità di trasporto di una persona quanto, piuttosto, della facilità con la quale questo può essere avvenuto.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto attiene alla circostanza che la parte offesa afferma di essersi riuscita a cambiare posizione, da prona a supina, nonostante il ricorrente incombesse su di lei.

La Corte del merito ha giustificato tale possibilità osservando come non potesse escludersi la possibilità che la donna sia riuscita a cambiare posizione, compiendo tale sforzo nel timore di essere violentata in quella posizione per poi assumere un atteggiamento remissivo dopo aver considerato che non sarebbe riuscita a sottrarsi alla violenza.

Anche in questo caso le considerazioni svolte dalla Corte territoriale non appaiono in palese contraddizione con la complessiva dinamica dei fatti, non apparendo illogica la considerazione che nella concitazione del momento e con il ricorrente certamente non immobile perchè in procinto di compiere la violenza sessuale, la persona offesa possa essere riuscita a cambiare posizione.

Altrettanto congrua ed immune da vizi logici appare la considerazione circa la attendibilità delle dichiarazioni della vittima allorquando dichiara di aver rinunciato a qualsiasi reazione verso il suo aggressore e la possibilità che tale atteggiamento remissivo abbia consentito al ricorrente di portare a compimento l’atto sessuale pur avendo la persona offesa i collant abbassati fino alle ginocchia.

Va peraltro osservato che, in ricorso, la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato riguardo alla credibilità della persona offesa sul punto viene posta in dubbio riferendosi astrattamente alla ritenuta impossibilità di consumare un rapporto sessuale con il collant abbassato alle ginocchia senza alcun riferimento diretto al contenuto delle dichiarazioni della predetta che, anche in questo caso, vengono solo parzialmente riportate.

La sentenza appare immune da censure anche nella parte in cui analizza la natura violenta e non consensuale del rapporto sessuale e della quale trattano i punti del ricorso sintetizzati in precedenza ai nn. 5 e 6.

Anche in questo caso viene compiutamente dato atto dell’iter logico seguito dai giudici del gravame i quali forniscono coerenti apprezzamenti sulla piena comprensione, da parte del ricorrente, del manifesto dissenso della persona offesa anche se seguito dall’atteggiamento remissivo di cui si è detto, procedendo anche ad una analisi non solo di quanto affermato dalla donna, ma anche delle dichiarazioni del ricorrente, il tutto tenendo ben presente le conclusioni del perito e del consulente di parte.

Nessuna contraddittorietà o manifesta illogicità è dato rilevare, infine, nella parte della sentenza in cui viene data ampia e dettagliata spiegazione delle ragioni per le quali risultava giustificato il ritardo nella presentazione della querela e nella ritenuta assenza di sentimenti di ostilità o intenti calunniosi da parte della querelante.

Sul punto la sentenza impugnata fornisce convincenti ed esaustive giustificazioni, mentre il ricorso muove contestazioni del tutto genetiche o frutto di mere illazioni, con riferimenti altrettanto generici alla inattendibilità ritenuta dal giudice di prime cure o alla possibilità, alla luce delle più volte richiamate valutazioni peritali, che la parte offesa possa aver confuso un rapporto sessuale consensuale con una violenza.

In definitiva, la Corte territoriale ha doverosamente considerato le risultanze della perizia e della consulenza di parte circa le condizioni della persona offesa e la sua capacità a testimoniare, ha sottoposto le dichiarazioni della stessa a rigorosa verifica, valutando i dati probatori acquisiti nel loro complesso pervenendo ad un giudizio di affermazione della penale responsabilità del ricorrente attraverso un percorso argomentativo solido e privo di contraddizioni e che può ritenersi del tutto immune da censure così da passare indenne al vaglio di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 oltre ad accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20855 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

G.A. ha proposto ricorso avverso il decreto del 24 febbraio 2009 con il quale la corte d’appello di Bari, accogliendo la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento di un’equa riparazione con integrale compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della natura della causa e della relativa opinabilità delle difese dell’amministrazione convenuta.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si censura la motivazione della compensazione, delle spese è fondato.

Questa Corte ha costantemente affermato che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavìa, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.

Nella specie, da un lato, il generico richiamo alla natura della controversia non appare idoneo a giustificare la pronuncia di compensazione delle spese, dall’altro, il riferimento all’opinabilità delle difese dell’amministrazione è illogica o quanto meno equivoca, essendo evidente che a fronte della probabile infondatezza di dette contestazioni non sarebbe stata giustificata la compensazione. Non essendo necessario svolgere ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., liquidando le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione come in dispositivo.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, nella misura di Euro 806,00 (Euro 445 per onorar, Euro 311 per diritti) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 595,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24857

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del 25 settembre 2006, che aveva dichiarato A.G. colpevole del reato di cui agli artt. 582 e 585 cpv. c.p. per avere cagionato a C.V., sua convivente, colpendola con calci pugni nonchè con un cacciavite, lesioni personali consistite in "escoriazioni a livello del lobo articolare sx, tumefazione, piramide nasale, ferita l.c. alla coscia sx e tumefazione mono sx", giudicate guaribili in gg, 8 s.c.. Con l’aggravante d’aver agito con uso di cacciavite; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), sul rilievo che le risultanze di causa non erano idonee a sostenere la penale responsabilità dell’ A. in ordine alle lesioni denunciate dalla persona offesa, con la quale aveva avuto un animato diverbio, senza però alcuna intenzione di ferirla. Contesta, inoltre, l’aggravante dell’uso di arma impropria, considerato che il cacciavite era legittimamente usato dallo stesso imputato per effettuare riparazioni nel bagno di casa.

2. – La censura è inammissibile sotto un duplice profilo, in ragione di manifesta infondatezza e di prospettazione di improponibili profili di merito.

Non è affatto vero, in primo luogo, che il provvedimento impugnato sia privo di idonea motivazione, avendo, anzi, adeguatamente e compiutamente spiegato i motivi del ribadito giudizio di colpevolezza dell’imputato in esito a diligente rivisitazione del compendio probatorio in atti. Del tutto logica, poi, è la ricostruzione della dinamica dei fatti, che ha ragionevolmente escluso qualsivoglia possibilità di ipotizzare una mera casualità delle lesioni riportate dalla persona offesa.

Giuridicamente ineccepibile risulta, inoltre, la riconosciuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p., stante l’incontrovertibile natura di arma impropria del cacciavite per la possibilità che di esso si faccia uso per offendere la persona, indipendentemente dal fatto che, come nel caso di specie, di tale attrezzo di lavoro l’agente possa anche aver fatto uso secondo la sua naturale destinazione (cfr. Cass. sez. 5, 24.1.2008, n. 32966, rv.

241168; id. sez. 5, 5.10.2000, n. 11872, rv 218572, secondo cui sono da ritenere armi, sia pure improprie, della L. n. 110 del 1975, ex art. 4 gli strumenti, ancorchè non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l’offesa alla persona).

3. – Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25150 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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