Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 22-03-2011, n. 11264

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. S.F. ricorre per cassazione contro la sentenza 19 maggio 2009 con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione 13 marzo 2008 del locale Giudice monocratico, Sezione distaccata di Bagheria, che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, addebitatogli per non aver corrisposto in favore del coniuge A.G. la somma di L. 500.000 mensili, imposta con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in (OMISSIS)).

Il ricorrente ha articolato quattro ordini di motivi.

Lamenta, anzitutto, violazione dell’art. 570 c.p., perchè l’omissione contestata non avrebbe fatto mancare alla A. i mezzi di sussistenza, avendo, oltre tutto, quest’ ultima dichiarato di percepire una pensione di Euro 400 mensili e di godere dell’aiuto fornitole dai cinque figli, che gesticono l’attività commerciale un tempo da lui diretta e che era stato costretto a dismettere, senza nulla percepire dei proventi dell’impresa, per un grave infortunio sul lavoro.

Deduce, ancora, carenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 570 c.p., mancando ogni volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa o comunque per causa a lui imputabile, agli obblighi di assistenza familiare. Infatti, le condizioni economiche dello S. erano repentinamente crollate a causa di un infortunio sul lavoro che gli aveva anche impedito di proseguire l’attività lavorativa, mentre l’assegno pensionistico derivante dall’infortunio gli era stato revocato, nonostante la necessità di far fronte a spese mediche ed all’acquisto periodico di farmaci.

Donde anche l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione verso l’ex coniuge, comprovata anche dal fatto di essere a totale carico dell’attuale compagna.

Lamenta, infine, l’ingiustificata omessa applicazione dell’indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241.

Il ricorso è privo di fondamento.

2. Occorre, anzi tutto rammentare che l’assenza dello stato di bisogno dell’avente diritto ai fini della ipotizzabilità del delitto di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, è argomento non pertinente. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nel senso che la norma adesso ricordata prevede una fattispecie delittuosa diversa da quella di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, diversa essendo la materialità del primo illecito rispetto a quella del secondo, in quanto, nel primo, la condotta è rappresentata dal solo inadempimento della obbligazione civile, costituito dal mancato versamento dell’assegno fissato dal giudice in sede di divorzio. In caso di mancato pagamento di tale assegno, quindi, la tutela penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto. La scelta sanzionatoria, in quanto affidata alla discrezionalità del giudice di merito, che nella specie appare essere stata esercitata con equilibrio in relazione a tutti i parametri di riferimento, non è censurabile sotto il profilo della legittimità (cfr., proprio in questi termini, Sez. 6, 5 novembre 2008, n. 3426).

Del tutto generica è la censura concernente la dedotta assenza dell’elemento soggettivo, peraltro surrettiziamente sovrapposta a quella della impossibilità di adempiere in un assetto che coinciderebbe con lo stato di necessità, doglianza, quest’ ultima, annoverabile tra i motivi non consentiti di cui all’art. 606 c.p.p., comma 2.

Ed infatti – pure trascurando la particolare natura del reato per cui è intervenuta condanna del ricorrente, che si traduce nel mero inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato – la Corte territoriale ha, con giudizio di fatto, incensurabile in questa sede perchè ampiamente e logicamente motivato, argomentato circa l’assoluta infondatezza dell’invocato stato di necessità, precisando come lo S. sia, almeno di fatto, tuttora titolare della impresa di traslochi e che, dunque, la redditività derivante dall’esercizio di tale impresa può pure prescindere dalla sua inabilità all’esercizio dell’attività lavorativa; tanto più che la pensione di invalidità a suo tempo conseguita gli è stata revocata perchè sorpreso dalla polizia giudiziaria alla guida di un mezzo della ditta di cui era titolare.

Inammissibile è, infine, il motivo con cui si invoca l’applicazione dell’indulto, avendo la Corte territoriale, anche qui, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, rigorosamente motivato circa la protrazione della condotta omissiva oltre il 2 maggio 2006. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2011, n. 14283 Contratti collettivi

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto l’illegittimità del contratto a termine stipulato tra R.M.A. e la società Autostrade per l’Italia spa in relazione al periodo 16.10.1992-28.2.1993, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di quanto previsto dall’art. 2 punto 3 del c.c.n.l., con la seguente causale: "gestire temporaneamente il servizio al fine di verificare i riflessi sugli organici derivanti sia dall’assetto definitivo dei volumi di traffico nel nodo di Gallarate, sia dalle innovazioni tecnologiche in atto nell’esazione automatizzata dei pedaggi". A tale conclusione, il giudice d’appello è pervenuto osservando che, se pure poteva ritenersi dimostrato che la barriera di Gallarate era stata eliminata e sostituita da nuove stazioni presso le quali era stato utilizzato personale assunto a termine, non era stata tuttavia provata dal datore di lavoro l’esistenza di "un nesso numerico coerente tra la singola assunzione e la ragione che è stata posta a suo fondamento".

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Autostrade per l’Italia spa affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso la R..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del c.c.n.l. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 21 dicembre 1990 in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè all’art. 2697 c.c., formulando un quesito di diritto con cui si chiede se, ai fini della legittimità dell’assunzione a termine nell’ipotesi prevista dall’art. 2 del c.c.n.l. sia sufficiente la prova della sussistenza delle "revisioni tecnico-organizzative" dedotte nella causale del contratto individuale.

2.- Il ricorso è infondato. Il contratto in esame è stato stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, con riferimento all’ipotesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 21 dicembre 1990, art. 2, punto 3, che autorizza le aziende alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, tra l’altro, "in conseguenza dell’attuazione di programmi di interconnessioni o di revisioni tecnico- organizzative".

Sull’interpretazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, la giurisprudenza della Corte, a seguito dell’intervento delle Sezioni unite a composizione di contrasto di giurisprudenza (sentenza 2 marzo 2006, n. 4588), si è consolidata nel senso che le assunzioni disposte ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8317/2006). Nella specie, il contratto collettivo, secondo il contenuto della clausola sopra citata, autorizzava le aziende a fare ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato, oltre che per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze del personale per ferie, anche "in conseguenza dell’attuazione di programmi di interconnessioni o di revisioni tecnico-organizzative". Il contratto di lavoro in questione è stato stipulato, con espresso riferimento a quest’ultima ipotesi, per "gestire temporaneamente il servizio al fine di verificare i riflessi sugli organici derivanti sia dall’assetto definitivo dei volumi di traffico nel nodo di Gallarate, sia dalle innovazioni tecnologiche in atto nell’esazione automatizzata dei pedaggi". La Corte territoriale non ha dubitato della legittimità della clausola del contratto collettivo, ma ha ritenuto l’illegittimità del contratto a termine stipulato tra le parti sul rilievo che la società non avrebbe fornito la prova dell’esistenza di un nesso causale tra l’assunzione e la ragione che era stata posta a suo fondamento, ovvero del fatto che l’assunzione a tempo determinato fosse avvenuta per fare effettivamente fronte ai nuovi flussi di traffico determinati dalla chiusura della barriera di Gallarate. Tale statuizione, per essere perfettamente in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, anche nella vigenza della L. n. 56 del 1987, debba essere posto a carico del datore di lavoro l’onere della prova delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine (cfr. ex multis, Cass. 14877/2006), non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

La clausola del contratto collettivo richiamata dalla ricorrente prevede che l’assunzione a tempo determinato possa avvenire "in conseguenza" dell’attuazione di programmi di interconnessioni o di revisioni tecnico-organizzative. Esattamente, dunque, l’onere probatorio a carico del datore di lavoro è stato riferito alla sussistenza, nella fattispecie concreta, del nesso causale tra l’assunzione e le esigenze aziendali dedotte dalla società a giustificazione dell’apposizione del termine. E proprio in relazione alla sussistenza del detto nesso causale la Corte territoriale ha rilevato una carenza di prova per l’assenza di dati relativi al numero dei dipendenti assunti a termine per le medesime causali e per l’assenza di dati numerici relativi all’organico necessario prima e dopo la disposta "revisione tecnico-organizzativa" (cfr. per identiche fattispecie, Cass. n. 14877/2006 cit., cui adde Cass. n. 381/2004, nonchè, più in generale sugli oneri probatori a carico del datore di lavoro, Cass, n. 8294/2006, Cass. n. 4862/2005). Il precedente al quale fa riferimento la società ricorrente nell’ultima parte del motivo di ricorso (Cass. n. 26678/2005) non è in termini e non è quindi in contrasto con i principi sopra menzionati, poichè riguarda la diversa fattispecie dell’assunzione a tempo determinato autorizzata dalla contrattazione collettiva per la necessità di espletamento del servizio "in concomitanza" di assenze per ferie in determinati periodi dell’anno, ovvero un’ipotesi nella quale il presupposto previsto per la giustificazione dell’apposizione del termine risiede nel fatto che l’assunzione avvenga per lo svolgimento del servizio in periodi nei quali normalmente i dipendenti fruiscono delle ferie (appunto "in Concomitanza" di assenze in quei periodi).

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

4.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15721 Impugnazione

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Svolgimento del processo

La A., in proprio e quale rappresentante della figlia minore C.N., citò in giudizio il Ministero dell’Interno per il risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. che sosteneva essere derivato dalla morte di C.C. (suo convivente e padre della minorenne), il quale era morto a causa di un’intossicazione da cocaina mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano, senza che gli agenti presenti intervenissero per evitare l’evento letale. Nel giudizio intervenne la D., madre del defunto.

Il Tribunale condannò il Ministero a risarcire soltanto la figlia e la madre del defunto.

La Corte d’appello di Milano ha invece assolto da responsabilità il Ministero.

Propongono ricorso per cassazione la A., la D. e la C. attraverso dodici motivi. Risponde con controricorso l’Avvocatura Generale dello Stato. Le ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Il primo motivo – che sostiene l’improcedibilità dell’appello – è infondato, siccome la sentenza impugnata s’è adeguata alla regola secondo cui il principio di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme ai principi costituzionalizzati del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti (tra le varie, cfr. Cass. n. 23220/05).

Il secondo motivo sostiene che sarebbe stato onere del Ministero il provare di aver posto in essere tutte le condotte idonee ad impedire l’evento lesivo verificatosi, mentre la sentenza avrebbe sostanzialmente invertito tale onere. Il terzo motivo censura la sentenza per carenza di motivazione nel punto in cui esonera da responsabilità il Ministero per non avere prestato tempestivo soccorso al C., così rifacendosi per relationem al parere dei periti, i quali, a loro volta, s’erano limitati a parafrasare il rapporto degli agenti.

Il quarto motivo, sempre sotto il profilo del vizio della motivazione, censura la sentenza per avere ritenuto assenti da colpa gli agenti che eseguirono la traduzione dell’arrestato C. in la Questura, senza riferire agli agenti in servizio presso la camera dei fermati dei pregressi atti di autolesionismo della vittima. Il quinto motivo sostiene il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di responsabilità degli agenti che sorvegliarono l’arrestato presso la Questura per non avere prestato la dovuta attenzione e vigilanza verso il medesimo e per essersi avveduti solo poco prima del decesso delle sue precarie condizioni di salute.

Nel sesto motivo le ricorrenti sostengono che non sarebbe adeguatamente motivato il punto della sentenza nel quale è affermato che prima dell’arresto il C. possedeva la sostanza stupefacente poi ingerita.

Il settimo motivo censura la motivazione della sentenza nel punto in cui afferma che la sostanza stupefacente era riposta nel corpo del C., in un posto inaccessibile se non mediante ispezione personale.

L’ottavo motivo sostiene la carenza di motivazione in ordine all’avvenuta perquisizione del C..

Il nono motivo riguarda il punto della sentenza nel quale si afferma che nel bagno il C. estrasse dal proprio corpo lo stupefacente, per poi ingerirlo in quella dose che gli fu letale.

Tutti questi motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, attraverso lo svolgimento di questioni di fatto, chiedono alla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della causa, così dimostrando di concepire il giudizio di legittimità come un terzo grado del giudizio di merito.

Sono infondati laddove censurano il vizio della motivazione. Infatti, la sentenza congruamente e logicamente, riportandosi all’esito delle consulenze svolte, spiega le ragioni per le quali il convenuto Ministero non può essere ritenuto responsabile del decesso del C.. Ragioni che, in estrema sintesi, possono così riassumersi: C. portava su di sè la cocaina ingerita dopo il fermo di P.G.; il suo malore era inequivocabilmente riconducibile all’assunzione di sostanza stupefacente; egli (che ebbe una momentanea ripresa dopo un primo malore) non manifestava un quadro clinico da richiedere il pronto ricovero ospedaliero; il momento focale della vicenda è costituito dalla sua sosta nel servizio igienico, dove, per ragioni di riservatezza, rimase solo, benchè con la porta aperta; fu lì che assunse la seconda dose di cocaina, per evitare di esserne trovato in possesso; tale ultima assunzione non avvenne per difetto di sorveglianza del personale; neppure il personale può essere ritenuto responsabile per non avere effettuato l’ispezione personale sul C.; il suo decesso è eziologicamente collegabile all’assunzione di cocaina nel tempo immediatamente precedente alla morte, tuttavia trova "scaturigine nell’assunzione della medesima droga …ancora in stato di libertà … anche perchè trovò terreno fertile in un fisico già duramente provato dalla pregressa intossicazione da stupefacenti".

Si tratta di una ricostruzione dei fatti, fondata sugli e-lementi probatori emersi e sulla valutata impossibilità di individuare plausibili spiegazioni alternative, che non è soggetta a censura di legittimità.

Il decimo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, disquisisce intorno alla natura giuridica attribuita dalla sentenza all’ispezione corporale, sostenendo che essa non sarebbe solo un mezzo di ricerca della prova ma che la norma che la disciplina (l’art. 245 c.p.p.) sarebbe finalizzata anche a tutelare il diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Il motivo è inammissibile, in quanto, a prescindere dalle argomentazioni giuridiche intorno al mezzo di prova del quale si discute, la sentenza spiega che: la situazione non era tale da consigliare l’ispezione corporale (la perquisizione del C. aveva già avuto esito positivo); tale ispezione è un mezzo eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando debba ritenersi che il soggetto occulti sulla persona o all’interno del della stessa il corpo del reato. L’undicesimo motivo sostiene che la sentenza sarebbe nulla per avere disposto il giudice d’appello l’acquisizione di un certificato di carichi pendenti e di una informativa dei Carabinieri dopo la remissione in decisione della causa e dopo il deposito delle memorie difensive (atti allegati alla sentenza tra le pagg. 18 e 19).

Il motivo è infondato, in quanto, in primo luogo, le ricorrenti non specificano quale concreta lesione al diritto di difesa si sarebbe verificato in loro danno ed, in secondo luogo, il contenuto dei documenti in questione non è entrato a far parte del nucleo essenziale d’argomentazione sul quale fonda la motivazione.

Il dodicesimo motivo sostiene che sarebbe stata violata la disposizione civilistica in tema di presunzione, in quanto la sentenza "per mandare esente il Ministero da responsabilità… svolge ben 5 presunzioni vietate".

Il motivo è inammissibile, in quanto, con assoluta genericità, si risolve nella mera affermazione dell’illegittimità delle presunzioni in questione, senza considerare, per altro verso, che la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata si fonda su alcuni elementi certi emersi (in particolare dalle consulenze svolte) e sull’argomentata esclusione di ipotesi alternative.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il diverso esito dei giudizi di merito consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17716 prova penale

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 maggio 2010, il Tribunale di Cosenza, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede appellata da N.C., con la quale questi era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 581 e 635 c.p. in danno di V.I. e condannato alla pena di cinquecento Euro di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati equitativamente in duemila/00 Euro e alla rifusione delle spese di giudizio.

Il Tribunale, rigettata l’eccezione di nullità per essere stato il dibattimento di primo grado celebrato nonostante l’impedimento del difensore di fiducia, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze della stessa persona offesa e del di lei figlio. Esatta era la qualificazione giuridica.

La pena era stata quantificata in misura equa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – nullità assoluta del giudizio di primo grado e degli atti successivi per violazione del diritto di assistenza stante la natura dell’impedimento prontamente comunicato con mezzo idoneo; – a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè l’uomo col braccio alzato ritratto nella foto acquisita non è stata riconosciuto con certezza dai testi D.C.L. e D.C.T. e perchè tale foto non riproduce alcun porticato dal quale asseritamente l’imputato avrebbe scagliato le pietre che avrebbero colpito la persona offesa e danneggiato il lampadario. La circostanza per la quale l’imputato avrebbe lanciato dal portico le pietre precedentemente raccolte in giardino è frutto della fantasia del giudicante perchè da nessuno riferita.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di aver delibato in maniera assertiva sulla natura dell’impedimento, posto che il Tribunale (oltre ad aver affermato che la patologia segnalata non risultava tale da far apparire sussistente un impedimento assoluto a comparire) ha dato conto delle ragioni dell’impossibilità di procedere ad accertamento medico ulteriore, perchè la certificazione risultava trasmessa da una copisteria. E’ quindi conseguente arguire che, non essendo specificato ove la persona che denunciava l’impedimento si trovava, era reso impossibile disporre la visita medica di controllo.

Resta in conseguenza assorbito l’altro motivo di critica attinente il sistema di trasmissione dell’istanza e del certificato medico.

2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è dedotto in maniera inammissibile per la parte in cui, al fine di criticare l’assunto contenuto in sentenza secondo il quale la persona effigiata in fotografia è stata riconosciuta essere l’imputato anche dai testimoni D.C.L. e D.C. T., afferma al contrario che costoro non hanno espresso un giudizio di certezza ma hanno piuttosto rilevato la pessima qualità dell’immagine. In tal modo il ricorrente introduce un elemento di natura fattuale, come tale non accertabile in questa sede se non attraverso denuncia di cd. travisamento della prova, che tuttavia, stante il disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e) impone l’indicazione specifica dell’atto processuale dal quale la contraddizione con il dato probatorio risulti (cfr. Cass. Sez. 5, 22.1-26.3.2010 n. 11910; Cass. Sez. 2, 22.3-20.4.2006 n. 13994; Cass. Sez. 2, 21.1-7.2.2007 n. 5223);

2.2. è infondato per la parte in cui denuncia erroneità della motivazione per essersi la sentenza inventata che l’imputato avrebbe lanciato sassi dal portico, sassi precedentemente raccolti in giardino. Si tratta di argomento di ordine logico che il Tribunale spende per giustificare il convincimento della verosimiglianza del racconto della persona offesa, perchè confortato da quello del figlio sull’esistenza della lesione al sopracciglio e dalla rottura della lampada. Con l’appello si era infatti osservato che il primo giudice aveva fatto pieno affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa e non aveva tenuto conto che tre testimoni avevano riferito che al momento della discussione l’imputato si trovava non in giardino ma sotto il portico. Il ragionamento probatorio è stato quindi speso per dare risposta ai rilievi difensivi ed al contempo per esprimere il convincimento di complessiva attendibilità della persona offesa. In quanto si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche non possono essere oggetto di censura in questa sede.

3. Anche il motivo relativo alla conferma delle statuizioni civili ed in particolare alla quantificazione del danno è infondato, perchè il giudice ha proceduto alla sua liquidazione secondo quanto stabilito dall’art. 1226 cod. civ..

Va invero ribadito che "la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l’esigenza di ragionevole correlazione tra gravita effettiva del danno e ammontare dell’indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento" (Cass. Sez. 5, 22.10- 24.11.2006 n. 38948; v. anche Cass. Sez. 5, 2.3.2007 n. 9182) Il riferimento alla congruità della misura della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, in relazione alla vicenda considerata nel suo complessi, risponde alle caratteristiche di ragionevolezza indicate.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore della parte civile V. I. delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1500,00 oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

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