T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2026

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge

ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, eccepisce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

Con ordinanza datata 09.01.2009, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

All’udienza del 14.07.2001 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Tribunale osserva che le parti concordemente riconoscono che il provvedimento preteso dal ricorrente è stato rilasciato dall’amministrazione, sicché allo stato egli dispone della pretesa licenza di porto di fucile per uso caccia.

Ne deriva che il ricorrente non vanta più un interesse concreto ed attuale alla decisione dell’impugnazione proposta, anche considerando che egli non ha avanzato alcuna domanda restitutoria in dipendenza del ritardato conseguimento del bene della vita preteso e fermo restando che, come è noto, la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo non subordina la proposizione dell’azione risarcitoria alla previa caducazione, con effetti ex tunc, del provvedimento ritenuto lesivo.

In definitiva, il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le peculiarità della complessiva vicenda e la circostanza che la pretesa del ricorrente sia stata in concreto soddisfatta consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28851

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari, sulla domanda del sig. Z.D. ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 2.333,32, oltre interessi, in relazione a controversia pensionistica iniziata davanti alla Corte dei conti il 26 marzo 2003 e non ancora definita alla data della domanda di equa riparazione (23 maggio 2008).

Il sig. Z. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè tutti i suoi motivi, rubricati come denuncia di violazione di legge e di vizio di moltivazione, sono privi sia del quesito di diritto ai sensi del primo comma dell’art. 366 bis c.p.c., sia della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", di cui al secondo comma dello stesso articolo.

In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34290 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. C.L. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza specificata in epigrafe, che confermava il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per concorso nei reati previsti dagli artt. 319, 319 bis e 479 c.p..

Sopravvenuta la rimessione in libertà, l’indagato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione. p.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 03-10-2011, n. 35793 Falsità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.D. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza dell’8 giugno 2010, con cui il Tribunale Monocratico di Milano gli aveva applicato la pena concordata tra le parti per possesso e fabbricazione di documento di identificazione falso, contraffazione della patente di guida, falsa attestazione sulla propria identità personale e guida senza patente.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto concernente la falsità del proprio documento di identità, che il Tribunale a suo avviso aveva ritenuto apoditticamente, senza dar conto del suo convincimento.

Il ricorso è inammissibile atteso che, come ha correttamente osservato il P.G., la qualificazione giuridica del fatto era stata concordata tra le parti ed il giudice l’aveva ritenuta giuridicamente corretta, e non è consentito revocare in dubbio la manifestazione di volontà sfociata nel patteggiamento della pena.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.