Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 24-05-2013, n. 22431

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Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 20.11.2008 dal tribunale di Genova, concesse l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, rideterminò la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione e confermò nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato S. M. colpevole dei reati di cui: A) all’art. 612 c.p., comma 2, per avere minacciato S.P. (pensionato di 67 anni, sposato con due figli); B) per avere costretto il S. a subire atti sessuali, per avergli preso lo scroto ed averlo stretto con forza e poi per avergli afferrato la testa, averla avvicinata alla sua ed averlo baciato sulla guancia e quindi, dopo avergli infilato la mano nei pantaloni, avergli toccato le natiche, continuando a stringergli i testicoli.
L’imputato, a mezzo dell’avv. S. S., propone ricorso per cassazione deducendo:
1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Lamenta l’inverosimiglianza del racconto della persona offesa e l’irrilevanza di un certificato medico del tutto generico e rilasciato dopo ben tre anni. Il racconto dell’episodio del (OMISSIS) presenta numerose incongruenze e difformità fra quanto detto nella querela e quanto detto in dibattimento.
2) mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso si risolve in una serie di censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto la corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sui due punti contestati con il ricorso, e cioè sia sulla veridicità della aggressione raccontata e subita dalla persona offesa, sia sulla attribuibilità della stessa all’imputato.
Ed invero, quanto al riconoscimento dell’imputato, la corte d’appello ha conclusivamente osservato che esso è dimostrato dal gran numero di dettagli comuni fra il soggetto autore della aggressione del (OMISSIS) e il soggetto incontrato il 21 ottobre, tali da far ritenere impossibile uno scambio di persona. Ed invero, al pari di colui che compì l’aggressione, il S. era pizzaiolo e lavorava a (OMISSIS), aveva una macchina bianca targata (OMISSIS), aveva le stesse fattezze (sia il viso, sia la corporatura e l’età, già descritte in querela), spinto a terra dal S. nei pressi della stazione, si diede alla fuga, anzichè chiedere spiegazioni e tuttavia subito dopo si attivò per trovarlo al fine di "sistemarlo" chiedendo a terzi se lo conoscevano; inoltre fu riconosciuto a distanza di pochi giorni e fu sostanzialmente riconosciuto in dibattimento.
Quanto al fatto che vi era effettivamente stato l’episodio aggressivo denunciato, la corte d’appello ha rilevato che esso era rimasto provato dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, motivatamente ritenute pienamente attendibili; dal fatto che queste avevano trovato riscontro nel certificato medico attestante che nell’ottobre del 2003 gli era stata prescritta una cura ai genitali mediante farmaci antinfiammatori; che erano assolutamente assenti ragioni che avrebbero potuto determinare la parte lesa a denunciare un simile fatto se non accaduto, considerando che si trattava di un anonimo pensionato, che viveva con la famiglia, non conosceva l’imputato, non aveva quindi motivi di risentimento, vendetta o altro, non si era costituito parte civile e non aveva manifestato alcun interesse economico alla vicenda.
Gli elementi di presunta contraddittorietà e di dubbio sulla attendibilità della persona offesa riproposti anche in questa sede di legittimità dal ricorrente (frequentazione da parte del S. e famiglia della stessa pizzeria di (OMISSIS) 13 anni prima; numero di giorni passati dall’aggressione all’incontro nei pressi della stazione; orario preciso dell’incontro; data nella quale l’auto dell’imputato sarebbe stata guasta; accento napoletano dell’imputato;
modalità della caduta per terra dell’imputato) sono stati tutti esaminati, valutati e ritenuti irrilevanti dalla corte d’appello, con motivazione congrua ed adeguata, che è superfluo riportare qui, sia pure sommariamente.
La sospensione condizionale della pena è stata infine motivatamente negata in considerazione della presenza di un precedente che denota una personalità violenta e incline a commettere reati contro la persona e della assenza di qualsivoglia indicazione da parte della difesa di elementi sui quali basare una prognosi positiva.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-02-2011, n. 928

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso si chiede l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire al figlio dei ricorrenti, in relazione alla documentata situazione di handicap grave di cui il minore risulta affetto, un apporto completo di ore di insegnamento di sostegno con deroga massima in rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico di frequenza del minore;

Considerato che del provvedimento impugnato viene dedotta l’illegittimità per violazione di legge, sotto plurimi profili;

Considerato che la fattispecie dedotta nel presente giudizio presenta, in fatto e in diritto, elementi di sostanziale identità con altra già sottoposta all’esame della Sezione che ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010;

Visto il precitato art. 74 c.p.c. il quale dispone che la motivazione della sentenza in forma semplificata "può consistere…,se del caso, ad un precedente conforme";

Considerato che, in applicazione del disposto normativo che precede, può farsi rinvio alle motivazioni e alle statuizioni contenute nella precitata sentenza n. 3298/2010;

Considerato, in particolare, che nella richiamata sentenza la Sezione, facendo applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a. – il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio" – ha disposto che le amministrazioni scolastiche intimate "avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica";

Considerato pertanto di accogliere il ricorso limitatamente alla domanda principale intesa ad assicurare al minore il sostegno scolastico nella misura massima consentita;

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglie, riconoscendo il diritto del minore Simone Vetri al sostegno scolastico nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, ordinando alle amministrazioni soccombenti la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15733 ASSICURAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

S.C., avendo riportato lesioni in sinistro stradale in cui l’autovettura che la trasportava usciva di strada, conveniva in giudizio il guidatore e proprietario del veicolo (il marito A.N.) nonchè la spa Tirrena Assicurazioni, assicuratore r.c.a. del mezzo, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni.

L’adito tribunale di Taranto dichiarava la domanda improponibile ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22, siccome non preceduta dalla richiesta dei danni all’assicuratore.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame della soccombente, all’uopo osservando, in ordine ai motivi dell’impugnazione, che:

quella conclusa da A.N. e la società Tirrena Assicurazioni non era un contratto a favore di terzo, ma un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel quale l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere al danneggiato;

la esclusione della sussistenza del contratto a favore del terzo era da ravvisare anche nel fatto che la polizza non designava come beneficiarla essa appellante quale coniuge del contraente:

solo in virtù dell’assicurazione del veicolo ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, la danneggiata appellante era legittimata all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore;

la riassunzione della causa, quale atto di impulso di pregressa citazione, non aveva determinato la instaurazione di un processo nuovo, sicchè essa non poteva sanare i vizi dell’originario atto introduttivo del giudizio, rispetto al quale doveva essere verificata la preventiva proponibilità dell’azione secondo la L. n. 990 del 1969, art. 22.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S. C., che ha affidato l’impugnazione a tre mezzi di doglianza.

Ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria, la società Tirrena Assicurazioni, che ha proposto impugnazione condizionata sulla scorta di tre motivi.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 1411 cod. civ. – la ricorrente critica la sentenza di secondo grado perchè il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che, nella specie, la polizza prevedeva l’obbligo risarcitoria (scilicet: indennitario) a favore di essa ricorrente quale beneficiarla di un contratto di assicurazione stipulato dal marito ed avente ad oggetto il rischio da infortuni dei soggetti suoi familiari trasportati sull’autoveicolo di sua proprietà.

Sostanzialmente la tesi della ricorrente è nel senso che, trattandosi di contratto di assicurazione a favore del terzo, del quale essa istante sarebbe beneficiarla ed al quale si applica la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, sicchè, come tale, ella poteva rivolgersi direttamente all’assicuratore per ottenere la prestazione indennitaria, senza che all’esperibilità della sua azione fossero necessarie nè la condizione di proponibilità, di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, nè la dipendenza indispensabile della fondatezza della domanda dall’accertamento, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., della responsabilità da fatto illecito del guidatore del veicolo sul quale il trasporto era stato effettuato.

La censura non può essere accolta per la evidente considerazione che – essendo del tutto distinta l’azione di cui alla L. n. 990 del 1969 da quella derivante da contratto di assicurazione contro i danni da infortunio a favore del terzo (la prima avente ad oggetto l’assicurazione della responsabilità civile da circolazione del veicolo o del natante, l’altra, invece, essendo riferita all’assicurazione di un danno) – non poteva essere consentito a S.C., che aveva proposto la sua domanda esattamente ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 (siccome la sentenza d’appello esattamente precisa e come, del resto, la stessa ricorrente non ha mai contestato) far valer poi la diversa causa petendi di un preteso diverso contratto di assicurazione stipulato a suo favore per i danni da infortunio.

Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all’art. 345 cod. proc. civ., comma 1, previsto a tutela del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico e la sua violazione va rilevata d’ufficio in questa sede di legittimità.

Il rilievo officioso dell’inammissibilità della domanda nuova esime questa Corte dal considerare che, non avendo la ricorrente riprodotto in ricorso gli estremi del preteso contratto a favore del terzo, anche per tale ragione la censura sarebbe stata inammissibile.

Con secondo motivo – deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, nonchè il vizio di motivazione sul punto – la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere verificata la situazione di proponibilità dell’azione diretta ex art. 18 della predetta legge, giacchè la richiesta di danni all’istituto assicuratore, sebbene non formulata prima della instaurazione del giudizio con la originaria citazione, era stata successivamente indirizzata alla compagnia di assicurazione ed aveva tenuto conto del rispetto del tempus deliberandi previsto per legge in quanto l’atto di riassunzione del processo, intanto interrotto, era intervenuto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta medesima.

Sostiene, poi, che vi sarebbe stata, comunque, denuncia da parte dell’assicurato A.N. alla compagnia di assicurazione che la moglie aveva subito lesioni nel sinistra stradale, sicchè l’assicuratore era a conoscenza del fatto.

Anche questa seconda censura non può essere accolta.

La notificazione della citazione determina la pendenza della lite ed è a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se sussista o meno il presupposto della proponibilità della domanda.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, questa Corte ha da tempo stabilito, con risalente indirizzo (Cass., n. 6782/81; Cass., n. 255/81; Cass., n. 2941/80; Cass., n. 2133/80;

Cass., n. 5601/78), che l’onere imposto al danneggiato dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento del danno all’assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria – sebbene non rigidamente vincolato alla forma prevista della lettera raccomandata – non può essere adempiuto con la stessa citazione introduttiva del giudizio risarcitorio, neppure subordinando la vocatio in ius all’inutile decorso del termine suindicato e fissando l’udienza di comparizione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, ciò sia perchè la norma in questione esige, implicitamente ma chiaramente, che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l’azione; sia perchè la citazione determina comunque la pendenza della lite in concomitanza con la sua notifica, con la conseguenza che,essendo la richiesta un presupposto processuale, essa deve preesistere alla domanda, dato che, diversamente, verrebbero in gran parte frustrate le finalità della disposizione, diretta a favorire la liquidazione stragiudiziale dell’indennizzo, a prevenire la lite, ad evitare spese improduttive ed a limitare il contenzioso in materia.

Di tutta evidenza, poi, è che la denuncia del sinistro all’assicuratore assolutamente non può costituire valido equipollente della richiesta di danni da parte del danneggiato.

Infondato, infine, è anche il terzo mezzo di doglianza, con il quale si deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendosi che il giudice del merito non aveva dato alcuna motivazione circa l’improponibilità della domanda nei confronti del marito A.N..

La mancanza del presupposto processuale della preventiva richiesta di risarcimento del danno costituisce causa di improponibilità dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo dell’azione diretta contro l’assicuratore (L. n. 990 del 1969, ex art. 18, ma anche dell’azione risarcitoria contro l’autore e il responsabile civile del fatto illecito (ex plurimis: Cass., n. 18644/03; Cass., n. 2655/03; Cass., n. 6026/01) pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro, per cui, in caso di richiesta solidale di condanna di entrambi, la rilevata improponibilità soddisfa l’onere di motivazione in ordine alle due domande.

Il ricorso principale, pertanto, è rigettato, restando così assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato della società, a favore della quale S.C. è condannata a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale a pagare le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. III 24-03-2006 (14-12-2005), n. 10330 EDILIZIA – COSTRUZIONE EDILIZIA – Costruzione abusiva – Sequestro preventivo – Riferibilità ai soli beni in correlazione necessaria e duratura con l’illecito

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Fatto e diritto

Con ordinanza del 23/03/2005 il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto nell’interesse di R? C?, ex art. 322 bis c.p.p., avverso il provvedimento 04/02/2005 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva respinto l’istanza di dissequestro di due escavatrici, assoggettate a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e art. 349 cod. pen. (edificazione abusiva e violazione dei sigilli apposti al cantiere). Rilevava il Tribunale che "certamente d si trova di fronte a cosa pertinente al reato, in quanto il manufatto serve per commettere i reati contestati, pertinenza non occasionale ma duratura"; ravvisava, altresì, la sussistenza del periculum in mora, "in quanto l’eventuale restituzione del manufatto comporterebbe il pericolo di reiterazione dei reati".

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il R?, il quale – sotto il profilo della violazione di legge – ha eccepito l’assenza di qualsiasi argomentazione "relativa al nesso di pertinenzialità tra gli automezzi (escavatrici) ed il reato edilizio commesso". Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo alcune decisioni di questa Corte Suprema, per "cose pertinenti al reato", sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che (come sarebbe specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale) risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all’agevolazione della commissione di altri (Cass., Sez. 3^, cam. Cons.: 13/10/1998, n. 2586; 03/04/1998, n. 1172, P.M in proc. Matera; 03/05/1996, n. 2048; 02/02/1996, n. 490, Morandi; 24/02/1993, Guerrieri; Sez. 6^, cam. cons. 07/04/1997, n. 1506, Iannini; Sez. 5^, 28/06/1991, De Amicis).

Tale orientamento, però, non appare condivisibile allorché sia riferito a cose solo occasionalmente "legate" al reato per cui si procede, in quanto una sua applicazione tanto generalizzata comporta il rischio di una indiscriminata estensione della sequestrabilità preventiva, il che certamente non corrisponde alla ratio dell’istituto, che è rivolto per la sua stessa natura alla tutela delle esigenze cautelari, ma non può prescindere (tenuto conto dei suoi indubbi profili di afflittività) da una ragionevole considerazione dei diritti degli interessati, per evitarne una indiscriminata compressione.

La Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, del resto: – chiarisce che uno degli obiettivi, in relazione ai quali è stata elaborata la disciplina della misura cautelare, è quello di "evitare che la pluralità dei fini in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose protrazioni dell’indisponibilità della cosa a danno dell’avente diritto"; – non "specifica" affatto che il sequestro preventivo abbia a riguardare anche cose che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, ma si limita ad escludere la necessità di una strumentalità necessaria tra sequestro e confisca e ad evidenziare che il testo dell’art. 321 c.p.p. "è stato formulato in modo da costruire una fattispecie nella quale non figura il presupposto della confiscabilità della cosa, e si pone invece l’accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere", riconoscendo altresì che "la formula pertinente al reato assume un significato scarsamente delimitativo".

In detta prospettiva, più conforme alla ratio legis appare l’indirizzo giurisprudenziale specifica predisposizione della cosa stessa all’attività criminosa.

Il bene oggetto del sequestro, cioè, deve trovarsi in necessaria correlazione con la commissione del reato – tanto duratura da indurre a ritenere sicura la reiterazione della condotta vietata in caso di libera disponibilità del medesimo – e non è sufficiente che esso sia stato solo occasionalmente utilizzato per porre in essere il fatto illecito.

Nella fattispecie in esame il Tribunale non ha svolto alcuna argomentazione in proposito ed ha incongruamente motivato il provvedimento di rigetto in relazione al manufatto abusivo e non ai mezzi meccanici utilizzati per l’illecita edificazione. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame in punto di correlazione delle due escavatrici sequestrate con i reati contestati, nel rispetto dei principi di diritto dianzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.