T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 113 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone, in fatto, V.A., lavoratrice telefonica e socia dal 1958 della "Società cooperativa a r.l. C.. – Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici":

– di aver partecipato al bando INACASA n. 5100/8 del 2.12.1969 per l’assegnazione di case per i lavoratori e, con provvedimento della Commissione Provinciale Case per Lavoratori del 27.11.1976 di essere stata esclusa dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla suddetta Cooperativa che, unitamente ad altre Cooperative, aveva preso parte alla realizzazione in Napoli, località Ponticelli, nel comparto "F" del piano di zona di cui alla L. n. 167/62, c.d. "Parco Vesuvio";

– che, a seguito di ricorso proposto dai P., quali eredi di C.R., socio anch’egli della Cooperativa C.. il quale, dopo l’esclusione dalla graduatoria della V., le era subentrato avverso il predetto provvedimento di esclusione, quest’ultimo era stato annullato dal T.A.R. della Campania con la sentenza n. 639 del 10.11.1982, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 463 del 28.13.7.1986, (mentre con sentenza n. 172 del 23.3.1987 il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai medesimi eredi C. avverso la predetta decisione n. 463/86);

– che, essendo l’annullamento del provvedimento di esclusione passato in cosa giudicata, per effetto del rigetto da parte del Consiglio di Stato del gravame proposto contro la decisione di primo grado (C. di S., Sez. IV, sentt. nn. 463/1986 e n. 172/1987) e risultando oramai irretrattabile il suo diritto all’assegnazione dell’alloggio e l’illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria, la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, con provvedimento del 16.6.1987 ne aveva disposto la reintegrazione nella "posizione di fatto e di diritto" a lei spettante alla data del 15.11.1976 in seno alla Cooperativa C.., altresì intimando agli eredi C. di rilasciare gli immobili occupati al posto della V.;

– che, tuttavia, a seguito dell’impugnativa proposta avverso tali provvedimenti rispettivamente dai P. e dalla CELT, il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, con successiva sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, aveva annullato il provvedimento del 16.6.1987 emesso dalla predetta Commissione Provinciale di reintegrazione della V. e, nel fissare i limiti della esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 639 del 1982, con indicazione dei relativi criteri, aveva, a tal fine, stabilito il principio che "la restituito in integrum conseguente al giudicato non può operare in pregiudizio del terzo a suo tempo subentrato nell’alloggio", cioè gli eredi C., sentenza confermata dal Consiglio di Stato per perenzione del gravame con decisione del 30.3.1999, n. 474;

– che la successiva sentenza n. 1250 del 4.5.2000 di ottemperanza alla sentenza n. 31/1995 – a seguito di opposizione di terzo riqualificata come appello – era stata, tuttavia, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 101/2001 in quanto si era giudicato "senza che fosse stato integrato il contraddittorio nei confronti della Coop. C.. che fu parte nel giudizio definito con sent. n. 31/95 e che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio relativo all’ottemperanza ad essa", con rinvio al T.A.R. Campania, sede di Napoli;

– che tale Tribunale reinvestito del giudizio, con successiva sent. n. 4652 del 6.9.2002, aveva ordinata l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 31/95 sempre "secondo i criteri in essa analiticamente enunciati e, comunque, con pieno ed effettivo soddisfacimento della legittima pretesa della ricorrente al conseguimento dell’alloggio illegittimamente negatole" e nominato, altresì, per il caso di inadempimento, quale Commissario ad acta, il Presidente dell’I.A.C.P. di Napoli;

– che, prima che l’Amministrazione avesse posto in essere un qualsivoglia atto teso all’esecuzione, la Coop. C.. e gli eredi Cantone (soltanto venti giorni dal deposito della stessa sentenza n. 4652/2002) con ricorso notificato in data 27.9.2002, avevano proposto appello (r.g. 8058/02) avverso la citata sentenza n. 6673/2004 ed il Consiglio di Stato aveva riformata la sentenza, nella parte in cui, in parziale accoglimento dell’appello aveva disposto la nomina quale Commissario ad acta del Presidente dell’I.A.C.P. (in quanto controinteressato nei precedenti giudizi) e, conseguentemente, da un lato, ordinava alla Regione Campania "di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo regionale per la Campania n. 31 del 27 gennaio 1995 secondo le indicazioni nella stessa precisate", e, dall’altro, in caso di persistente inadempimento, aveva nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli per l’adozione dei necessari,ulteriori adempimenti…….";

– che, decorso il termine di 60 giorni, il Prefetto di Napoli, con decreto n. 26045 del 21.2.2005, nominava la dott. ssa Gabriella Camera, in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo, quale Commissario ad acta per dare esecuzione alla citata sentenza n. 6673/2004;

– che il Commissario ad acta designato, con nota del 10 maggio 2007, chiedeva al Consiglio di Stato di pronunciarsi, in alternativa, sull’opportunità di procedere all’ottemperanza al giudicato nella forma del risarcimento per equivalente e l’adito Consiglio di Stato, con decisione n. 2216 del 10.5.2007, l’aveva autorizzata "a proseguire per la strada del risarcimento per equivalente, fornendo a questa Sezione notizie dell’esito finale (………)", in considerazione della prospettata impossibilità di assegnare all’interessata un appartamento e "dell’altrettanto prospettato accordo tra le parti" ed aveva dichiarata cessata la materia del contendere;

– che, con deliberazione del 25.9.2007 il Commissario ad acta, dott. ssa Gabriella Camera determinava in euro 75.678,96 il "risarcimento per equivalente per compensare tutti gli aspetti lesivi dell’azione amministrativa e per realizzare l’ottemperanza";

– che, con sentenza del Consiglio di Stato del 3.7.2008, n. 4106, con cui, respinta l’istanza della V., del 1011.1.2008, conclusivamente si era dichiarata "cessata la materia del contendere", disattendendo, comunque, il "rilievo" di quest’ultima secondo cui "il provvedimento del Commissario ad Acta è illegittimo nella parte in cui qualifica il disposto risarcimento come volto a compensare tutti i profili d’illegittimità dell’azione amministrativa", ritenendo in proposito "evidente che il provvedimento in questione costituisce esito in forma generica dell’esecuzione disposta con la decisione n. 6673 del 2004 e quindi non può ontologicamente riguardare (e pregiudicare) profili di danno diversi da quelli indicati nella relativa domanda di ottemperanza e, per quanto consta, finora nemmeno azionati dalla sig. ra V.";

– che, infine, in data 21.7.2009 era corrisposto dalla Regione l’importo di euro 75.678,96 di cui alla suddetta deliberazione del Commissario ad Acta del 25.9.2007.

Tanto premesso e preso atto che, allo stato, pur essendo stata dichiarata illegittima la sua esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla Coop. C.., costituenti l’odierno "Parco Vesuvio", in Napoli alla Via Mario Pomilio, n. 9, non aveva potuto conseguire la proprietà di alcun alloggio (essendo stati tutti assegnati ad altri soci, pur se in posizione successiva in graduatoria o, comunque, ripestati nella stessa) da parte della Cooperativa C. e – cosa ancor più grave – delle altre Amministrazioni pubbliche preposte ed, inoltre, che, pur all’esito dell’ottemperanza perseguita in via amministrativa, ha ricevuto unicamente la somma di euro 75.678,96, a mero (ed esclusivo) titolo di controvalore, per equivalente, della non conseguita proprietà dell’appartamento a cui aveva, invece, pieno diritto, V.A. – con ricorso notificato il 161718.9.2009 e depositato il giorno 29 successivo – ha adito questo Tribunale per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della illegittima esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi Coop. C. disposta con provvedimento della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Popolari del 27.11.1976, annullato con sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 639 del 10.11.1982 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 463 del 28.13.7.1986) e per la conseguente condanna delle controparti intimate, ciascuna in ragione delle propria responsabilità e legittimazione, ove del caso previa C.T.U., al pagamento in suo favore della somma – determinata eventualmente anche in via equitativa – di euro 11.279,28 annui di spettanza per il mancato godimento dell’immobile dal 27 luglio 1978 al 21 luglio 200 (data di pagamento del controvalore da parte della Regione Campania), della somma di euro 274.419,01 – salva ogni altra eventuale diversa – a titolo di maggior danno per la perdita del (più elevato) valore di mercato di un immobile del genere, per entrambe, con le maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dall’insorgenza del credito a saldo.

Al riguardo parte ricorrente lamenta che non può, tuttavia, ritenersi esaurito in tali termini il risarcimento del danno di spettanza alla vistolo, competendo alla stessa, senz’altro ed innanzi tutto, un risarcimento per il mancato godimento del cespite medio tempore e cioè nel lunghissimo lasso di tempo compreso tra il 27 luglio 1978 (data in cui l’alloggio, già di spettanza dell’esponente, era stato assegnato in godimento a R. C., figurante in graduatoria al posto successivo) e la data del 21.7.2009 in cui le è stata pagata la somma di controvalore di euro 75.678,96.

Conclude nel senso che tale posta risarcitoria, liquidabile in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., dovrebbe essere, di massima, apprezzata "dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene", nella specie individuato nella consulenza tecnica allegata in euro 11.297,28 annui, da liquidarsi con decorrenza dal 27.7.1978.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, sostenendone l’infondatezza, in fatto ed in diritto.

Si è costituita in giudizio anche la Cooperativa C.., preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il proprio difetto di legittimazione a resistere e, comunque, la prescrizione di ogni diritto, chiedendo, altresì, la condanna delle ricorrente alle spese per lite temeraria nei confronti della Cooperativa.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Pregiudizialmente deve prendersi atto che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la persistenza nella sua assistita dell’interesse alla definizione del presente giudizio.

2. Sempre pregiudizialmente, disattendendo l’eccezione sul punto sollevata dalla difesa della resistente Cooperativa sul presupposto dell’esistenza di una lite insorta tra soggetti privati (la ricorrente e la Cooperativa medesima), nella controversia in esame deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione amministrativa in sede esclusiva.

Come si andrà esponendo la controversia in esame non può ricondursi ad una mera lite fra privati, atteso che l’illecito prospettato da parte ricorrente ed in relazione al quale contende da lungo tempo per conseguire il risarcimento del danno è da ascrivere alla Commissione Provinciale Assegnazione Case Lavoratori, quale organo periferico del Ministero del Lavoro, a cui è da ricondursi la formulazione della originaria graduatoria da cui era stata illegittimamente esclusa la V..

Inoltre, conformandosi ai chiarimenti resi dalla Corte Costituzionale nelle importanti sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 e, di recente, ribaditi nella sentenza n. 35/2010, relativamente al necessario collegamento con l’esercizio del potere amministrativo che le controversie – come nella specie – relativi a diritti devono presentare per essere conoscibili dal giudice amministrativo in sede esclusiva, l’art. 7 comma 1, del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 prevede che: " Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni (……) ".

Ne deriva che, nella fattispecie, trovando la pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente il proprio titolo nell’illegittimo provvedimento del 27.11.1976 di esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla Coop. C.. (di cui la V. era socia) emanato dalla Commissione Provinciale Assegnazione Case per i Lavoratori, quale organo periferico del Ministero del Lavoro, si è in presenza di un danno prodotto da un’attività illecita della P.A. che è senz’altro riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo della P.A.

D’altronde il Tribunale Civile di Napoli con sentenza del 30.8.2004, n. 9071, già ha avuto modo di pronunciarsi sulla vertenza in esame dichiarando "il proprio difetto di giurisdizione per avere giurisdizione il T.A.R. Campania", sulle domande ex art. 2932 e risarcimento danni proposte dalla V. con citazione del 14.11.2002.

3. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato per la mancata prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari per integrare la fattispecie di illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., stante l’omessa corretta individuazione del soggetto cui imputare la responsabilità per l’illecito, per come prospettato da parte ricorrente.

4. Sul punto deve applicarsi al processo risarcitorio innanzi al giudice amministrativo il principio processualcivilistico secondo cui la legittimazione processuale spetta al soggetto che, secondo la prospettazione dell’attore/ricorrente, sarebbe chiamato a rispondere passivamente dell’illecito; al contrario l’individuazione del soggetto passivamente legittimato, sul piano sostanziale, nell’azione risarcitoria è questione attinente al merito della controversia, coma tale da ricondursi alla problematica dell’imputabilità del fatto al suo autore, quale elemento costitutivo dell’eventuale illecito commesso.

Quanto rilevato trova conferma in giurisprudenza per la quale: " Per la sussistenza della legittimazione processuale, che costituisce condizione per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto, è sufficiente l’attribuzione che l’attore faccia al convenuto della titolarità dell’obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda. Nel caso di azione di risarcimento del danno e salva la reiezione nel merito della domanda è legittimato passivamente il soggetto che l’attore assume essere per legge personalmente obbligato a risarcire il danno arrecatogli " (Cass. Civ., sez. III, 26 novembre 1998, n. 11981).

5. Nella fattispecie in esame, in punto di legittimazione passiva del o dei soggetti da individuare per chiamare a rispondere dell’illecito, ad avviso di parte ricorrente, la responsabilità di natura risarcitoria graverebbe, in solido fra loro, sui tre soggetti che, a vario titolo, avrebbero concorso nell’illecito:

– la C.. – Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici a r.l. "a cui si devono l’illegittimità di fondo, che ha dato inizio alla vertenza e cioè l’arbitraria esclusione della deducente dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi, sia quella successiva di avere – nonostante il giudicato favorevole alla V. di cui alle sentenze del T.A.R., Napoli, V Sezione, n. 639/1982 e del Consiglio di Stato n. 463/1986 – pervicacemente proceduto all’assegnazione/cessione in proprietà di "tutti" gli altri alloggi, senza lasciarne comunque uno, a scorrimento della graduatoria alla Vistolo ed, in tali sensi, senza eseguire – come pure affermato dal T.A.R. nella sentenza n. 31 del 27.1.1995 – il giudicato amministrativo favorevole alla stessa "nei confronti di uno degli assegnatari ripescati a seguito delle esclusioni";

– lo I.A.C.P. della Provincia di Napoli, il quale ha "serenamente" stipulato gli atti notarili di trasferimento della proprietà dei vari alloggi del Parco, dimenticando il giudicato favorevole alla V., nonostante esso fosse parte in causa nei procedimenti di cui alle sentenze del T.A.R. CampaniaNapoli del 10.11.1982, n. 639 e del Consiglio di Stato del 28.13.7.1986, n. 463 e del 23.3.1987, n. 172;

– la Regione Campania, infine, sia perché, in generale, preposta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036 alla vigilanza sulle Cooperative edilizie ed, in particolare, alla corretta attuazione dei relativi programmi e, pertanto, autrice del pagamento del controvalore "per equivalente" della non conseguita proprietà dell’appartamento, a cui, invece, l’esponente aveva pieno diritto, sia perché inadempiente anch’essa all’esecuzione della sentenza di cotesto T.A.R. n. 31/1995, come dal medesimo acclarato con decisione n. 4652/2002".

6. La prospettazione di parte ricorrente in ordine alla individuazione della rosa di soggetti passivamente legittimati a rispondere dell’illecito, sì come ad essi imputabile e per il quale chiede il risarcimento del danno, non è condivisibile, atteso che nessuno dei soggetti da lei evocati in giudizio può essere ritenuto responsabile dell’illecito per il quale ne chiede il risarcimento del danno.

7. Per una più agevole identificazione del soggetto passivamente legittimato all’azione risarcitoria in questa sede azionata necessita una breve integrazione e puntualizzazione, anche alla luce della normativa di riferimento, dei fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, anche tenendo conto delle allegazioni prodotte dalla Regione Campania e dalla controinteressata Coop. C..

La ricorrente che aveva partecipato al bando INACASA n. 5100/8 del 2.12.1969, pubblicato il 22.12.1969, in applicazione della normativa all’epoca vigente, racchiusa nella Legge 14.2.1963, n. 609, per l’assegnazione di alloggi INACASA a lotti di lavoratori, contende da oltre trenta anni per il riconoscimento del proprio diritto, atteso che la controversia all’esame del Collegio origina nel 1976, allorquando, con provvedimento della Commissione Provinciale Case per Lavoratori del 27.11.1976, era stata esclusa dalla graduatoria di assegnazione degli alloggi destinati alla Coop. C.. di cui era socia che, unitamente ad altre Cooperative, aveva preso parte alla realizzazione in Napoli, località Ponticelli, nel comparto "F" del piano di zona di cui alla L. n. 167/62, c.d. "Parco Vesuvio".

La suddetta legge prevedeva la concessione di mutui agevolati da parte del Ministero del Lavoro in favore di Cooperative in grado di realizzare edifici per i quali disponevano del suolo, non era previsto alcun concorso per essere inseriti in graduatoria e l’intervento ministeriale si realizzava a richiesta della Cooperativa, quando questa si era posta nella condizione di realizzare l’intervento.

Nella fattispecie in esame, la Coop. C.. – come riferito dalla sua difesa nella memoria di costituzione in giudizio, depositata l’8.10.2010 – avuta la disponibilità di un grosso appezzamento di terreno sul quale realizzare vari edifici, formò alcuni lotti di dodici soci ognuno ed in uno di tali lotti era stata inserita V.A., l’attuale ricorrente.

Tuttavia quest’ultima – socia della Cooperativa CELT, partecipante al bando GESCAL n. 5100/8 del 22.12.1969 per l’assegnazione di alloggi INACASA – era stata esclusa dalla predetta assegnazione (dai beneficiari del mutuo agevolato) avente ad oggetto un alloggio sito in Napoli, località Ponticelli di mq. 67,36, con provvedimento del 15.11.1976 della Commissione Provinciale Assegnazione Case Lavoratori, organo del Ministero del Lavoro, per avere il coniuge un appartamento con reddito superiore al massimo consentito. Orbene, a tenore della normativa citata, la conseguenza del provvedimento Ministeriale era l’obbligo per il richiedente (la Coop. C.. per conto dei propri soci) di sostituire il nominativo escluso dall’elenco, onde consentire al "lotto" di beneficiare del mutuo agevolato, concedibile anche solo a lotti completi.

Su richiesta del Ministero del Lavoro ed in doverosa esecuzione della normativa (art. 11 L. n. 60/1963: " Il potere di pronunciare la dichiarazione di decadenza dal diritto all’alloggio nei confronti degli assegnatari morosi, di cui all’art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è esercitato dall’I.A.C.P. (……..) ") la Coop. C.. provvedette, mediante scorrimento della graduatoria, alla copertura del posto nel lotto in questione, reso vacante dall’esclusione, assegnandolo ad altro socio (e, precisamente, gli eredi P./C.), già assegnatario in altro lotto di alloggio meno idoneo.

8. Per quanto attiene il rapporto fra la Cooperativa e la V., la difesa della prima ragguaglia ancora nel senso che, dopo l’esclusione, la Cooperativa provvedette a depennare il nominativo della V. anche dall’elenco dei soci (dal lotto era stata esclusa dal provvedimento ministeriale) ed a restituire sia la quota di iscrizione sia quanto versato in acconto (da conguagliare per l’acquisto del suolo), restituzione che fu accettata dalla V. che incassò i relativi importi, ponendo, così, in essere un comportamento concludente in ordine alla chiusura del rapporto con la controparte (racc. 9.12.19769 n. 3184 doc. in atti).

9. In epoca posteriore di ben sei anni all’accettazione della risoluzione del rapporto con la Cooperativa la V. coltivò, invece, l’azione contro il Ministero ed il provvedimento di esclusione fu annullato dal T.A.R. Napoli con la sentenza n. 639/1982 che passò in cosa giudicata, per effetto del rigetto da parte del Consiglio di Stato del gravame proposto contro la decisione di primo grado (C. di S., Sez. IV, sentt. nn. 463/1986 e n. 172/1987).

In esecuzione del suddetto giudicato il Ministero del Lavoro (Commissione Provinciale) con provvedimento 16.6.1987 dispose la reintegrazione della V., nella posizione di fatto e di diritto che le spettava al 15.11.1976, in particolare nella forma dell’assegnazione alla stessa del medesimo posto in graduatoria al quale, però, corrispondeva altro alloggio al momento in godimento a diverso socio (eredi C./P.), che era risultato in precedenza assegnatario di un altro alloggio meno idoneo; inoltre la medesima Commissione Provinciale, con provvedimento del 18.11.1989, disponeva che il Presidente della Cooperativa C.. desse esecuzione piena ed immediata al giudicato riguardante la V..

A seguito dell’impugnativa proposta avverso tali provvedimenti rispettivamente dalla P. e dalla C.., il T.A.R. Napoli, con successiva sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, annullava il provvedimento del 16.6.1987 emesso dalla Commissione di reintegrazione della V. e, nel fissare i limiti della esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del 1982, con indicazione dei relativi criteri, stabiliva che l’esecuzione medesima non poteva avvenire "in danno del terzo a suo tempo subentrato nell’alloggio" in questione (P.), in quanto oggetto della gara era soltanto l’attribuzione di un mutuo agevolato ed, in più, i C./P., che, nel caso di specie, erano subentrati nell’alloggio per effetto della esclusione, avevano già diritto all’alloggio (il subingresso al posto della V. era dovuto ad uno scorrimento della graduatoria). Infine sempre i P./C. avevano maturato – per il decorso del tempo un diritto proprio al mantenimento dell’alloggio assegnato. Sempre a tenore della suddetta sentenza andavano ricercati beneficiari (subentrati per effetto della esclusione) che non avessero acquisito per il decorso del tempo il titolo al mantenimento dell’assegnazione; in caso di impossibilità di operare l’inserimento, il danno avrebbe dovuto essere risarcito per equivalente.

Nella medesima sentenza il predetto Collegio, riconosciuta la qualità della C. di controinteressata nella esecuzione in questione, dichiarava inammissibile il ricorso da quest’ultima proposto per sopravvenuta carenza di interesse, giacché con la sentenza de qua veniva riconosciuto il diritto alla esecuzione vantato dalla V. sulla base di nuovi criteri enunciati nella medesima e cioè che l’alloggio da assegnare andava reperito fra quelli assegnati ex novo a seguito di avvenute esclusioni di coloro i quali non avevano titolo ad ottenere alloggi.

La ricostruzione offerta dalla difesa regionale prosegue nel senso che, successivamente, invano l’attuale ricorrente diffidava anche l’IACP e la CELT al risarcimento del danno, sia in quanto nel luglio del 1993 era stato stipulato il contratto definitivo con la P., pur nelle more del predetto giudizio, e sia perché la Cooperativa CELT aveva lasciato intendere che non vi erano altri alloggi disponibili.

Tuttavia, prima che la P.A. potesse rinnovare qualsiasi adempimento e prima del passaggio in giudicato della sent. n. 31/95, la V., con ricorso R.G. n. 11990/98 adiva nuovamente il T.A.R. Campania per ottenere l’ottemperanza alla richiamata sentenza n. 31/95 e, nel corso del giudizio in tal modo instaurato, la Regione Campania produceva la documentazione in suo possesso (atteso che soltanto dal 1995 erano stati trasmessi alcuni atti alla Regione) e la C., sollecitata dalla ricorrente V., depositava una relazione nella quale asseriva, tra l’altro, non esservi alloggi disponibili, essendo gli stessi tutti assegnati, e che in ogni caso non vi erano soggetti subentrati ex novo a seguito delle esclusioni.

Nella successiva sentenza n. 1250 del 4.5.2000 resa all’esito del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 31/1995 era stata, tuttavia affermato, tra l’altro ed ancora una volta, il principio che "la restituito in integrum conseguente al giudicato non può operare in pregiudizio del terzo a suo tempo subentrato nell’alloggio" (e cioè gli eredi C.) per cui l’Autorità Giudiziaria "Deve darsi carico del problema consequenziale circa il modo di eseguire il giudicato, salvaguardando il diritto del terzo" che "Può, in determinati casi, addirittura essere immune dal pregiudizio dell’annullamento dell’atto presupposto", di tal ché "Il giudicato, dovendosi salvaguardare nei limiti del possibile le posizioni medio tempore acquisite dai terzi, andava eseguito nei confronti di uno degli assegnatari ripescati a seguito delle esclusioni. E ciò sempre che l’esecuzione non potesse avvenire assegnando altri alloggi nel frattempo realizzati o resi disponibili".

10. Da questo rapido excursus emergono due circostanze di rilievo: la prima che l’attività provvedimentale incidente sulla sfera giuridica della ricorrente è stata posta in essere sempre e soltanto dalla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, quale organo periferico del Ministero del Lavoro, la seconda che in tutte le sentenze che erano intervenute, sia in sede di cognizione che in quella di esecuzione, nella vicenda in esame era stato sempre riaffermato il principio che, pur in presenza della originaria esclusione della V. dalla graduatoria per l’assegnazione alloggi, conseguente ad una illegittimità ascrivibile unicamente alla predetta Commissione, dovendo l’esecuzione del giudicato avvenire con la salvaguardia dei diritti del terzo, la reintegrazione del diritto della ricorrente poteva avvenire solo nella forma del risarcimento per equivalente.

11. Ritornando alla questione di legittimazione, per quanto anzidetto rilevante unicamente sul piano sostanziale, quale elemento strutturale della fattispecie illecita ex art. 2043 cod. civ., i soggetti evocati in giudizio da parte ricorrente non possono considerarsi in nessun modo responsabili della mancata assegnazione dell’alloggio alla V. con la conseguente trasformazione della reintegrazione in forma specifica in risarcimento per equivalente.

12. Deve anzitutto escludersi la sussistenza di una legittimazione a rispondere dell’eventuale illecito in capo alla Coop. C.. la quale, anzi, con provvedimento del 16.6.1987. ne aveva doverosamente disposto la reintegrazione nella originaria graduatoria, nella "posizione di fatto e di diritto" a lei spettante alla data del 15.11.1976 in seno alla Cooperativa C.., altresì intimando agli eredi C. di rilasciare gli immobili occupati al posto della V., premurandosi, in tal modo di dare esecuzione al giudicati formatosi sulle sentente n. 463/1986 e n. 172/1987 del Consiglio di Stato, Sez. IV, con cui era stato rigettato l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Sez. V, n. 639 del 10.11.1982 con cui era stata annullata l’illegittima esclusione della V. dalla graduatoria redatta dalla Commissione Provinciale.

Tuttavia nessuna colpa può ascriversi alla Coop. C.. se, a seguito dell’impugnativa proposta avverso tali provvedimenti rispettivamente dai P. e dalla CELT, il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, con successiva sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, nell’annullare il predetto provvedimento del 16.6.1987 di reintegrazione della V., aveva legittimamente fissato limiti precisi alla esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 639 del 1982.

Inoltre il rapporto Cooperativa/V. si era risolto nel 1976 con il rimborso del totale (quota di iscrizione inclusa), ragion per cui spazio alcuno residua per coltivare una eventuale azione di indennizzo per ingiustificato arricchimento nei confronti della cooperativa.

13. Neanche può ritenersi responsabile dell’eventuale illecito l’I.A.C.P. della Provincia di Napoli che – come ammesso dalla medesima ricorrente – "si è limitato "serenamente" a stipulare gli atti notarili di trasferimento della proprietà dei vari alloggi del Parco", ponendo così in essere un’attività meramente esecutiva e formale.

14. Quanto alla Regione Campania deve prendersi atto della assoluta estraneità della stessa a tutti gli atti che sono alla base della controversia, con particolare riguardo, tanto all’illegittima esclusione della ricorrente, quanto agli illegittimi atti di esecuzione del giudicato di annullamento della stessa, imputabili esclusivamente alla Commissione Provinciale, quale organo periferico del Ministero del Lavoro.

Come rappresentato dalla Regione che resiste in giudizio nella memoria difensiva depositata in data 20.10.2010, solo nel corso dell’anno 1995 l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Napoli trasmise alla Regione Campania, copia della sentenza n. 31/1995 in considerazione del trasferimento in capo a quest’ultima dei compiti di vigilanza sulle Cooperative edilizie ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 1036/1972 e, conseguentemente il dirigente del Settore Edilizia Abitativa presso la Regione dava inizio all’esecuzione della sentenza con nota n. 81 del 23.5.1997 indirizzata all’I.A.C.P. ed alla C..

Appare quanto mai evidente come, nel caso della Regione Campania, non sia configurabile in capo alla stessa alcuno dei presupposti tipici della tutela risarcitoria quali, l’imputabilità del fatto illecito, oltre che il nesso di causalità tra l’illecito ed il danno (laddove accertato) e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa; e ciò in quanto l’illegittima esclusione della V. è stata disposta non dalla Regione resistente, ma dalla Commissione Provinciale Assegnazione Case ai Lavoratori, organo periferico del Ministero del Lavoro.

La Regione Campania è subentrata solo nelle competenze di vigilanza sulle Cooperative edilizie prima spettanti alla predetta Commissione, senza tuttavia che tale trasferimento avesse mai comportato una successione dell’Ente nelle eventuali posizioni "debitorie" della stessa.

Infatti è da escludere che, insieme al trasferimento delle competenze ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 1036/1972, si siano trasferite in capo alla Regione predetta anche le responsabilità per l’eventuale attività illecita posta in essere dall’organo in precedenza investito della medesima competenza successivamente trasferita in via esclusiva alla Regione ed il materiale pagamento operato da quest’ultima del controvalore "per equivalente" della non conseguita proprietà dell’appartamento rappresenta nient’altro che una incombenza meramente esecutiva, in relazione al pagamento di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi relativamente a contenziosi che avevano impegnato l’organo in precedenza competente.

15. Ne deriva che alcuna responsabilità può addebitarsi alla Regione e l’illecito lamentato dalla ricorrente, se c’è stato, risulta imputabile unicamente al Ministero del Lavoro, ma quest’ultimo non risulta essere stato evocato in giudizio dalla ricorrente.

16. In punto di diritto sarà bene sottolineare che il D.P.R. 11.10.1963, n. 1471, all’art. 60, prevede che: " La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria e in locazione, nonché quelle per la concessione dei prestiti sono fatte da una Commissione provinciale istituita con decreto del Prefetto.

La Commissione provinciale provvede altresì ad effettuare i sorteggi di cui al precedente art. 53, lettera b) nonché a compiere ogni operazione conseguente all’espletamento degli speciali bandi indicati dall’art. 55 delle presenti norme.

La commissione provinciale è composta (……….) ".

17. Conclusivamente, disattesa ogni altra ragione o eccezione, il ricorso infondato e, pertanto, deve essere respinto, a cagione dell’omessa sua notifica al Ministero del Lavoro, quale unico soggetto responsabile a cui imputare la responsabilità per l’eventuale illecito commesso.

18. Infine, disattendendo la domanda di condanna per lite temeraria in tal senso avanzata sia dalla Regione Campania che dalla Coop. C.. sul presupposto dell’esistenza di precedenti giudicati e della violazione del principio del divieto del ne bis in idem, è da escludere che la lite intentata dalla ricorrente possa assumere i connotati della temerarietà.

In proposito basterà rilevare che la V. era stata illegittimamente ed ingiustamente esclusa dalla graduatoria e, non certo per sua colpa, anche se, in forza di una corretta applicazione della normativa di riferimento operata in sede giudiziaria, fu costretta a rinunciare alla reintegrazione in forma specifica con l’assegnazione dell’alloggio e dovette accontentarsi del risarcimento del danno per equivalente.

19. Le spese giudiziali, ricorrendone i presupposti, possono essere compensate tra le parti..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compenate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-03-2011, n. 5136 Opposizione all’esecuzione; Società in nome collettivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.3.2003 il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta da F. G. nei confronti di T.R. – che aveva notificato al F. precetto per il pagamento di un credito da lei vantato nei confronti della Effegi Assicurazioni snc, di cui il F. era socio – e ha dichiarato l’invalidità del precetto e di tutti gli atti successivi, sul rilievo che l’opposta non aveva dimostrato di avere preventivamente escusso il patrimonio sociale, ex art. 2034 c.c..

Avverso detta sentenza ha proposto appello T.R. lamentando di aver vanamente tentato di escutere il debitore principale mediante pignoramento presso terzi e proposizione di ricorso per fallimento nei confronti della stessa società.

L’appello è stato respinto dalla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza del 22.12.2006 ha ritenuto l’inidoneità delle circostanze indicate dalla ricorrente a dimostrare l’insufficienza del patrimonio sociale, così da giustificare l’esecuzione nei confronti del socio.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione T.R. affidandosi a un unico motivo cui resiste con controricorso F. G..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2304 c.c., nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, allorquando il lavoratore sia costretto ad agire nei confronti del singolo socio di una società in nome collettivo, sua datrice di lavoro, per il recupero di crediti di lavoro, l’onere della preventiva escussione del patrimonio sociale stabilito dall’art. 2304 c.c. sarebbe soddisfatto con la dimostrazione, da parte del lavoratore, dell’esito negativo del pignoramento presso terzi effettuato dal creditore nei confronti della società in nome collettivo.

2.- Il ricorso è infondato. Ai sensi dell’art. 2304 c.c., il creditore sociale non può pretendere il pagamento del socio di una società in nome collettivo se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. La possibilità di aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, alla infruttuosità dell’esecuzione esperita sui beni della società in nome collettivo.

La ricorrente sostiene che, nella specie, la prova dell’incapacità del patrimonio sociale a soddisfare la propria pretesa creditoria dovrebbe desumersi dall’infruttuoso tentativo di eseguire un pignoramento presso terzi e dalla proposizione, da parte della stessa ricorrente, di un’istanza di fallimento, che, peraltro, sarebbe stata respinta dal Tribunale fallimentare.

Sul punto, la Corte di merito, dopo aver rilevato che neppure la circostanza che una società sia stata posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita implica ex se che il patrimonio sociale sia insufficiente a garantire il credito azionato, ha osservato, con argomentazione logica e coerente, che neanche il pignoramento presso terzi tentato dalla T. poteva ritenersi idoneo "a far ritenere certa l’incapienza del patrimonio societario", ben potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (e ciò al di là della considerazione che, secondo quanto dedotto dall’appellato e non contestato dalla T., la procedura esecutiva si sarebbe, estinta per inerzia del creditore).

3.- Nella sentenza impugnata non è dato, dunque, rilevare alcuna violazione dell’art. 2304 c.c. che anzi la pronuncia, quanto all’affermazione della inidoneità finanche della dichiarazione di fallimento a dimostrare, per sè, l’insufficienza del patrimonio sociale, si pone in perfetta aderenza ad un orientamento ormai consolidato della S.C. (cfr. Cass. 11291/90, Cass. 2647/87, Cass. 4752/84), laddove tutte le restanti argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si risolvono in una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè la ricorrente non riporta in ricorso il contenuto degli atti dai quali dovrebbe desumersi l’esito negativo del pignoramento o l’inesistenza di altri beni nel patrimonio della società – solo genericamente affermata alla pag. 10 del ricorso per cassazione – sicchè le censure espresse rimangono confinate ad una mera contrapposizione rispetto a tale valutazione di merito operata dalla Corte d’appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima.

4.- Il ricorso va quindi rigettato.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 13,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 18-02-2011, n. 6204 Falsità ideologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M., nella sua qualità di presidente della 4^ circoscrizione del comune di (OMISSIS), e V.A., venivano condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in entrambi i gradi di merito – sentenze emesse dal tribunale di Cosenza in data 8 ottobre 2007 e dalla Corte di appello di Catanzaro il 4 dicembre 2009 – per il delitto di falso in atto pubblico perchè il C., con l’aiuto del V., attestava contrariamente al vero che Ca.Ga., parte lesa costituita parte civile, aveva sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sua presenza, sottoscrizione che, invece, risultava essere stata apposta da altra persona.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito era accaduto che la Ca. aveva denunciato lo smarrimento di alcuni titoli di credito e che la dichiarazione sostitutiva in discussione costituiva una specie di ritrattazione di quanto denunciato, nel senso che con tale atto la Ca. affermava di essersi sbagliata con riferimento ad alcuni assegni denunciati come smarriti.

In effetti si trattava di assegni in possesso del V. con il quale la parte offesa aveva intrattenuto rapporti di affari e del quale si fidava, tanto che gli aveva consegnato degli assegni firmati in bianco ed una copia della carta di identità. Bisogna anche ricordare che la Ca. era stata tratta a giudizio per il delitto di calunnia in danno di tale G.F. per essere stato accertato che uno dei titoli denunciati come smarriti era stato dalla Ca. consegnato proprio al G..

Da tale reato, però, la Ca. veniva assolta perchè il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento soggettivo.

La condanna dei due imputati era fondata sulle dichiarazioni della parte lesa, oltre che sulle risultanze del procedimento penale per calunnia del quale si è detto, sull’esito di una consulenza grafica del Pubblico Ministero che aveva accertato non essere della Ca. la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva, e sulla accertata autenticazione da parte del C. di altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio del V. nella stessa data del 5 dicembre 2002.

Con due ricorsi per Cassazione dai motivi sostanzialmente identici C.M. e V.A. deducevano:

1) la violazione di norme processuali perchè Ca.Ga. non era stata escussa ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., essendo stata imputata in un processo penale collegato/connesso ex art. 12 c.p.p. – connessione oggettiva ed interprobatoria – concluso con sentenza assolutoria perchè il fatto non costituisce reato. Del resto era stata la stessa parte civile che aveva chiesto l’acquisizione della sentenza resa nell’indicato processo;

2) la violazione ed erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione perchè la mancata applicazione dell’art. 197 bis c.p.p. aveva prodotto il completo travisamento della prova, dal momento che l’attendibilità della Ca. si sarebbe dovuta valutare ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3;

3) la violazione di legge in relazione alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 10, non necessitando più la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di autenticazione a seguito della abrogazione della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 2;

4) la mancanza e contraddittorietà della motivazione sia perchè la Corte non aveva spiegato in che cosa fosse consistito il potenziamento della efficacia probatoria dell’atto con la autenticazione, sia perchè aveva fatto riferimento a dichiarazioni del C., che non era mai stato esaminato, sia per il mancato accertamento di circostanze rilevanti ai fini della decisione.

Il V. non deduceva il terzo motivo di impugnazione e segnalava ulteriori elementi di contraddizione della motivazione della sentenza impugnata.

I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da C.M. e V.A. non sono fondati.

Infondato è il primo motivo di impugnazione perchè la parte lesa Ca. non doveva essere assunta come testimone ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p. perchè non era stata imputata, poi assolta perchè il fatto non costituisce reato, in un procedimento connesso e/o collegato.

In effetti i ricorrenti hanno dedotto tale vizio, che non avevano, peraltro, dedotto in grado di appello, ed hanno affermato la esistenza di connessione tra i due procedimenti, ma non hanno poi precisato di quale ipotesi di connessione e/o collegamento si trattasse e in che cosa consistesse la connessione/collegamento.

La Ca., come si è già osservato, aveva denunciato lo smarrimento di alcuni moduli di assegno e tra di essi vi era anche un assegno che, invece, era stato dato legittimamente a tale G..

Di conseguenza venne tratta a giudizio per rispondere di una calunnia implicita in danno del G., fatto dal quale venne assolta con la formula ricordata. Il presente procedimento a carico di V. e C. ha un oggetto del tutto differente perchè l’accusa concerne il fatto che V. avrebbe predisposto una dichiarazione sostitutiva con firma non autentica della Ca., con la quale la stessa contraddiceva la denuncia di smarrimento; il C. avrebbe, poi, attestato la avvenuta sottoscrizione del documento in sua presenza, cosa non veritiera. Tra i due procedimenti palesemente non esiste nessuna connessione ex art. 12 c.p.p. nè alcuna ipotesi di collegamento prevista dall’art. 371 c.p.p.; inoltre se tra il V. e la Ca. è certamente ipotizzarle la esistenza di un rapporto di affari preesistente – consegna di tre moduli di assegni in bianco -, tra il C. e la Ca. non è mai esistito alcun rapporto se non di semplice conoscenza.

Nemmeno è ravvisabile la così detta connessione interprobatoria, nel senso che la prova di un reato possa influire sull’altro, soltanto enunciata dai ricorrenti, ma non dimostrata.

Il fatto che la parte civile Ca. abbia richiesto nel presente procedimento l’acquisizione della sentenza emessa nel procedimento per calunnia non muta evidentemente i termini della questione, dovendo le ipotesi di connessione risultare in modo oggettivo, cosa che non è ravvisabile nel caso di specie. E’ appena il caso di osservare che anche se la sentenza impugnata sostiene che tra gli elementi a carico vi è anche la sentenza di assoluzione per calunnia della Ca., va detto che nella motivazione non è dato apprezzare alcun riferimento specifico a tale documento.

La infondatezza del primo motivo di impugnazione comporta la non fondatezza anche del secondo motivo perchè non può trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti di una valutazione delle dichiarazioni della Ca. ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3, prevista per i testimoni ascoltati ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p..

La Ca. è un testimone del tutto normale, essendo, però, anche parte lesa costituita parte civile.

Nulla vi è da osservare sulla valutazione di attendibilità della parte lesa compiuta con il necessario rigore dai giudici di merito.

D’altra parte i ricorrenti si sono limitati a richiedere una valutazione rigorosa sul punto, ma non hanno precisato in che cosa fosse manchevole quella operata dai primi giudici.

E’ poi appena il caso di osservare che la prova del reato commesso non è data soltanto dalle dichiarazioni della Ca., ma anche dalla consulenza grafica che ha accertato che la firma in calce alla dichiarazione sostitutiva in discussione non era stata apposta dalla Ca., dal fatto che il V. era in possesso della carta di identità della Ca. e dal fatto che in quella giornata il C. aveva firmato anche altra dichiarazione sostitutiva del V..

Infine la Corte di merito ha messo in evidenza che l’unico che poteva avere dei vantaggi dalla dichiarazione in discussione era proprio il V. che avrebbe potuto in tal modo fare apparire legittima la negoziazione dei titoli da parte del ricorrente.

Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione del C. perchè la Corte condivide l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di falsità in atti, l’abrogazione delle disposizioni contenute nella L. 4 gennaio 1968, n. 15, attuata in via generale, da ultimo, dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 77, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta la inutilità del falso eventualmente compiuto mediante l’autenticazione, in quanto quest’ultima, ancorchè non più richiesta, può potenziare l’efficacia probatoria di cui l’atto è dotato (Cass. 6 luglio 2005, Sacchini e Cass., 11 aprile 2006, Perna).

Infondato è, infine, anche l’ultimo motivo di impugnazione, che è anzi ai limiti della ammissibilità perchè i ricorrenti, anche se hanno eccepito il vizio di motivazione, hanno in realtà censurato la valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito.

Il potenziamento della efficacia probatoria dell’atto è prodotto proprio dal fatto che un pubblico ufficiale attesti che quell’atto proviene da chi lo ha sottoscritto;

non vi è dubbio che con siffatta attestazione il documento acquisti un maggior credito presso i cittadini con danno per la fede pubblica, che è il bene protetto dalla norma contestata.

Corretta appare poi la valutazione degli esiti della consulenza grafica essendo la motivazione che sorregge le conclusioni dei giudici immune da manifeste illogicità.

Quanto agli altri elementi di prova se ne è già parlato a proposito del secondo motivo di impugnazione ed a quelle considerazioni si rinvia.

Infine è vero che la Corte di merito ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, cosa, peraltro, legittima, ma è pure vero che ha esibito una propria e specifica motivazione per confutare tutte le argomentazioni degli appellanti.

Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1884 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in data 7/9/09 il Sig. A.G. ha presentato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 a favore del cittadino extracomunitario ricorrente;

Visto il ricorso avverso il silenzio rifiuto proposto dal cittadino extracomunitario beneficiario della domanda di emersione, nel quale viene dedotta la censura di violazione dell’art. 2 della L. 241/90, in quanto l’Amministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione;

Vista la memoria dell’Avvocatura erariale, nella quale viene dedotta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del cittadino straniero, configurandosi la procedura di emersione come procedimento attivabile solo ad istanza del datore di lavoro, nel quale il cittadino extracomunitario non sarebbe titolare di alcun interesse procedimentale, ma del solo interesse sostanziale alla regolarizzazione;

Visto l’art. 1 ter comma 1 della L. 102/09;

Ritenuta fondata l’eccezione, in quanto la procedura di emersione risulta effettivamente attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

Ritenuto, pertanto, che l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

Ritenuto, quindi, che sussiste la legittimazione ad impugnare il silenzio rifiuto soltanto per il datore di lavoro;

Ritenuto comunque, per mera completezza d’esame, che nel caso di specie non si ravvisa neppure la colpevole inerzia dell’Amministrazione, essendo in corso accertamenti di polizia giudiziaria in merito alla domanda di emersione in questione, che hanno determinato la sospensione del procedimento amministrativo, sussistendo dubbi sulla regolarità della domanda medesima (cfr. relazione dell’Amministrazione versata in atti dall’Avvocatura erariale);

Ritenuto, pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.