Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 31-05-2011, n. 12080 Procedimento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- IL 15 dicembre 2008 la Sezione Disciplinare del C.S.M. applicò ad P.U., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, la sanzione disciplinare della censura e ne dispose il trasferimento d’ufficio ad altra sede avendolo ritenuto responsabile dell’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 lett. A), per avere usato della sua posizione al fine di conseguire ingiusti vantaggi personali. Questa decisione venne confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 18374 del 2009. 2. – Il P. chiese la revisione della sentenza disciplinare adducendo di essere stato assolto in sede penale dai delitti di abuso d’ufficio e di falso per soppressione contestatigli per la medesima vicenda e assumendo che i fatti posti a fondamento della condanna disciplinare fossero incompatibili con quelli accertati in sede penale.

3. – Con ordinanza in data 24 settembre – 22 dicembre 2010 e notificata il 14 gennaio 2011, la Sezione Disciplinare del C.S.M. dichiarò l’istanza inammissibile.

4. – La Sezione Disciplinare osservava per quanto interessa: il concetto d’incompatibilità fra sentenze irrevocabili deve riguardare i fatti accertati e posti a fondamento delle diverse decisioni e non già la valutazione, differente nelle due sentenze, di fatti storici diversi; gli elementi posti a base della richiesta di revisione debbono essere idonei ad incidere su circostanze rilevanti e non marginali; i fatti oggetto del procedimento penale erano diversi da quelli censurati in sede disciplinare.

5. – Avverso la suddetta ordinanza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mediante il quale lamenta inidoneità della motivazione ed erronea applicazione di legge.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Si premette, in punto di fatto, che si tratta di procedimento disciplinare promosso successivamente al 19 giugno 2006. Ne consegue, in linea di diritto, che esso è soggetto alla disciplina prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24 secondo cui "l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", nonchè dall’art. 25, comma 8 dello stesso d.lgs., che stabilisce che "contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione". 2. -Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, comma 1, lett. a) consente la revisione della sentenza disciplinare quando i fatti posti a fondamento risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.

Il successivo comma 2 stabilisce che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio.

3. – Le Sezioni Unite (Sez. Un. 24.11.2010, n. 23778) hanno già stabilito che, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest’ultimo, cosicchè, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare.

In definitiva, l’elaborazione giurisprudenziale si è ormai consolidata sul principio seguente:

vi è contrasto tra giudicati non allorchè la contraddittorietà logica riguardi le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma solo ove sussista oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le medesime sentenze.

4. – L’ordinanza impugnata ha riconosciuto come vero che, sia il procedimento penale, sia il procedimento disciplinare, fossero connessi al sequestro preventivo dell’immobile di proprietà del ricorrente. Ma ha rilevato che, nel primo, al ricorrente era stato contestato: a) di avere omesso di astenersi dal chiedere al Corpo Forestale di Rieti informazioni sui sopralluoghi eseguiti e sul sequestro dell’immobile; b) di avere sollecitato al comandante del coordinamento provinciale la valutazione disciplinare del comportamento dei tre agenti che avevano proceduto al sequestro; c) di non essersi astenuto dall’assegnare a se stesso il fascicolo concernente atti relativi alla diffida dello studio legale V., relativo a fatti che lo riguardavano direttamente. Invece, nel secondo, era stato accertato che, per tutelare un suo interesse strettamente privato, il P., non solo si era avvalso dell’ufficio ricoperto per acquisire presso i Vigili del Fuoco e il responsabile dell’Ufficio edilizio del Comune di Rieti, elementi destinati a dimostrare, a suo esclusivo vantaggio, l’irregolarità e l’arbitrarietà del sequestro eseguito a seguito dei lavori di ristrutturazione da lui intrapresi nell’immobile di proprietà, ma per di più si era avvalso della sua posizione pubblica per contrastare le iniziative adottate dai condomini del confinante edificio e si era pure adoperato in modo da condizionare l’attività del suo Ufficio in ragione della migliore gestione del suo interesse personale.

La Sezione Disciplinare ha, altresì, evidenziato che anche le condotte rispettivamente esaminate erano diverse, quelle comuni ai due procedimenti essendo state oggetto di stralcio.

In definitiva, il procedimento penale ha trattato il profilo degli abusi imputati al P. per avere approfittato delle proprie funzioni, mentre il procedimento disciplinare ha esaminato il diverso profilo dei comportamenti posti in essere da privato.

5. – Il ricorrente lamenta inidoneità della motivazione ed erronea applicazione di legge.

Quest’ultima censura non è assistita da specifiche argomentazioni a sostegno e, al di là di riferimenti del tutto generici al D.Lgs. n. 106 del 2006, art. 25, comma 1, lett. a) e ai precedenti artt. 3, lett. a) e art. 20, comma 3, risulta priva persino della specifica indicazione delle norme che sarebbero state applicate erroneamente e, in ogni caso, si rivela del tutto indimostrata.

6. – Anche l’asserita inidoneità della motivazione prescinde dalla specificazione del vizio che si intende lamentare.

Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini, al suo interno, radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. In altri termini, non sussiste vizio di motivazione allorchè la lettura del provvedimento impugnato consenta di comprenderne la ratio decidendi e di identificare gli elementi che hanno indotto il giudice a scegliere quella soluzione preferendola alle altre possibili.

Esula, invece, dal vizio di motivazione, l’ipotesi in cui vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

7. – Gli argomenti addotti a sostegno della censura non dimostrano nessuno dei possibili vizi motivazionali sopra enunciati, ma tendono ad una diversa valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

Sotto il predetto profilo, appare del tutto irrilevante che la sentenza penale sia stata depositata dopo la decisione della Sezione Disciplinare, non foss’altro per la determinante ragione che di essa è stato tenuto conto in sede di revisione.

Le argomentazioni successive tendono a dimostrare un contrasto di giudicati che, invece, non è configurabile per la difformità – come sopra evidenziato – rilevata dalla Sezione Disciplinare dei fatti rispettivamente considerati, non essendo a tal fine sufficiente che esista tra loro un mero collegamento consistente nell’essere dipendenti dal medesimo fatto (il sequestro preventivo dell’immobile).

8. – Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-03-2011, n. 284 Commercio, industria e artigianato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento n. 326 del 2006 l’Amministrazione regionale ha concesso in via provvisoria alla società appellante un contributo a fondo perduto – a valere sulla misura 401 b1 del P.O.R. Sicilia – per la realizzazione di un centro logistico in Isola delle Femmine.

La società ha poi presentato richiesta, motivata in relazione ad esigenze di forza maggiore, di un differimento al 18.5.2008 del termine di realizzazione dell’intervento, originariamente fissato al 30.9.2007.

Per parte sua l’Assessorato, con decreto n. 1843 del 2008, ha postergato la data di ultimazione dei progetti di investimento di cui alla misura 401 b1 del P.O.R. al 31.1.2009.

Sulla base del provvedimento ora citato la Società con istanza del 19.12.2008 ha rappresentato di aver reperito in altro comune idoneo impianto per la realizzazione dell’iniziativa, impegnandosi a portarla effettivamente a buon fine nel termine prorogato.

Invece in data 15.6.2009 la società ha appreso che l’IRFIS, nella sua qualità di istituto concessionario gestore dell’iniziativa, aveva avviato l’iter per l’escussione della garanzia fideiussoria da essa originariamente prestata.

Dopo avere diffidato l’Amministrazione, la società ha allora proposto avanti al T.A.R. Palermo ricorso ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, onde veder accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di concessione del finanziamento e di proroga dei termini per la realizzazione dell’intervento.

Intanto con nota del 30.11.2009 l’Assessorato ha comunicato alla società l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del contributo originariamente concesso.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il gravame, osservando in sostanza che l’Amministrazione non è rimasta inerte, avendo avviato il procedimento per la revoca dell’agevolazione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo due motivi di impugnazione.

Si è costituito in resistenza l’Assessorato competente.

Si è costituito ed ha spiegato controricorso l’IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A. il quale nella qualità di concessionario gestore ha richiesto il rigetto dell’appello.

Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 117 del C.P.A.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e va pertanto respinto.

Con il primo motivo, rubricato alla violazione di legge ed al difetto di motivazione, l’appellante insiste nel sostenere che l’Amministrazione aveva l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, recante la concessione in via definitiva del finanziamento o la revoca dello stesso.

Non può infatti ritenersi, secondo l’appellante, che il mero avvio del procedimento di revoca faccia venire meno l’esigenza di un provvedimento formale da adottarsi, peraltro, anche alla luce delle argomentazioni istruttorie sulla scorta delle quali la società ha escluso ogni sua inadempienza.

Il mezzo non è fondato.

Dalla copiosa documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado emerge infatti che l’IRFIS a più riprese si è espresso negativamente sulle istanze di proroga e delocalizzazione dell’intervento avanzate dalla Warehousing Goods s.r.l., pervenendo infine a formulare all’Assessorato una richiesta di revoca del beneficio provvisoriamente concesso.

Per parte sua l’Assessorato ha aderito a tale richiesta, ritenendola fondata, ed ha quindi avviato il procedimento per la revoca, notiziandone la società interessata.

In tale contesto, come perspicuamente rilevato dal T.A.R., deve escludersi che l’Amministrazione sia rimasta inerte a fronte delle istanze avanzate dalla società beneficiaria del finanziamento provvisorio, avendo la Amministrazione stessa evidentemente provveduto in senso negativo con atti formali.

L’appellante non può quindi ragionevolmente allegare il suo diritto ad ottenere una risposta dell’Amministrazione sulla sua istanza di concessione definitiva del finanziamento, in quanto l’Amministrazione si è chiaramente pronunciata al riguardo in modo del tutto concludente ed inequivoco.

Nè, del resto, può ravvisarsi un reale interesse dell’appellante ad ottenere una sentenza che imponga all’Amministrazione di adottare un provvedimento finale negativo in ordine alle pretese della società.

Inammissibile è poi il secondo motivo col quale l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui dà conto della omessa impugnazione da parte di Warehousing Goods s.r.l. delle note dell’IRFIS e dell’Assessorato sopra richiamate.

Infatti ogni considerazione in ordine alla lesivisità ed immediata impugnabilità di dette note esula dai confini del presente giudizio, nel quale si controverte unicamente dell’eventuale comportamento omissivo dell’Amministrazione e nel quale l’appellante non può quindi pretendere di introdurre questioni che riguardano la natura degli atti in questione e la loro sostanziale legittimità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori in favore di ciascuna delle Amministrazioni appellate per complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 15 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 19-04-2011, n. 334 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente della Regione Calabria, è stata immessa in ruolo con concorso interno riservato sensi della l.r. n. 8/1980 e prestava servizio, prima dell’immissione in ruolo, presso la Regione Calabria con rapporto di impiego a tempo determinato e, successivamente, con rapporto di impiego a tempo indeterminato.

Ha richiesto con diffida alla Regione Calabria di provvedere al riconoscimento in suo favore degli effetti giuridici ed economici del servizio prestato prima dell’immissione in ruolo e, non avendo ottenuto alcuna risposta dall’Amministrazione, ha proposto il presente gravame in sede giurisdizionale, notificato il 29 ottobre 1998, evidenziando che ai sensi della l.r. n. 9/1975 (art. 75) al personale inquadrato nei ruolo regionali deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’immissione nei ruoli della Regione, con attribuzione dello stipendio iniziale previsto dalla legge in relazione alla qualifica di inquadramento, aumentato di scatti e classi di stipendio secondo le modalità fissate dalla disposizione indicata fino alla copertura dell’anzianità di servizio maturata negli enti di provenienza.

La Regione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto diretto alla revisione del precedente inquadramento in ruolo disposto con il DPGR n. 1450 del 7 agosto 1981 o, comunque, rigettato perché infondato.

Nella pubblica udienza del 10 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.

È fondata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’amministrazione resistente.

La mancata impugnazione nei termini di decadenza del provvedimento autoritativo con il quale l’Amministrazione ha determinato lo stato giuridico ed economico di un dipendente rende inammissibile qualsiasi successiva richiesta di accertamento del diritto ad un diverso stato o alla corresponsione di emolumenti che siano in contrasto con il predetto inquadramento (cfr., da ultimo, Tar Salerno, II, 16 dicembre 2009 n. 7920).

La materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota, infatti, per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumano illegittimamente incidenti su tali posizioni (cfr., tra le più recenti, Cons. St., V, 26 ottobre 2006 n. 6307; Tar Catania, III, 17 marzo 2003 n. 480).

La mancata impugnazione del DPGR n. 1450 del 7 agosto 1981 rende, pertanto, inammissibile la domanda, che, peraltro, questo Tar ha già in altre occasioni esaminato nel merito, rigettandola (cfr. sentt. n. 647 e 449 del 1996).

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-08-2011, n. 17794 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione in data 10.5.2007, T.G. e C.D., premesso che B.L. aveva assoggettato a pignoramento un immobile di loro proprietà in (OMISSIS), proponevano opposizione a detta esecuzione immobiliare, chiedendo che fosse accertato che i beni immobili oggetto dell’azionato pignoramento non potevano essere espropriati in quanto costituiti in fondo patrimoniale ed in quanto i crediti oggetto della procedura esecutiva riguardavano bisogni estranei a quelli familiari; l’adito Giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 8.3.2007, sospendeva il processo esecutivo, fissando termine per il giudizio di merito.

Costituitisi il B. (che deduceva di avere prestato agli opponenti ingenti somme di danaro e che gli opponenti avevano acquistato con lui un appezzamento di terreno in (OMISSIS)), P. M. quale terza aggiudicataria del bene e la Banca Popolare Commercio e Industria, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, con la decisione in esame depositata in data 13.11.2008, in accoglimento dell’opposizione, così statuiva: "dichiara l’impignorabilità assoluta dell’immobile identificato tavolarmente quale p.m. 3 della p.ed. 466/6 in C.C. Lavarone relativamente ai crediti azionati da B.L. e dalla B.P.C.I.; condanna B.L. e la B.P.C.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a P.M. il danno dalla stessa subito liquidato in complessivi Euro 10.388,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo".

Ricorre per cassazione il B. con cinque motivi e resiste con controricorso la T..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine ai crediti azionati nei confronti dei coniugi T. e C..

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 167, 169 e 170 c.c. in ordine alla ritenuta impignorabilità del bene.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 183 e 189 c.p.c. in ordine alla legittimità dell’azione esecutiva proposta nei confronti del fondo patrimoniale.

Con il quarto motivo si deduce ancora difetto di motivazione.

Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 1230, 1326, 1346, 1362 e 1363 c.c..

In controricorso si deduce l’inammissibilità del ricorso da un punto di vista del rimedio impugnatorio.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile in quanto notificato a mezzo posta ma privo della produzione fino all’odierna udienza della relativa "cartolina di ritorno" in originale.

In proposito deve ribadirsi quanto già statuito da questa Corte a S.U. (n. 627/2008) secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.