Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-09-2011, n. 19716 Contratto a termine

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imento dell’incidentale.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/6/02 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, nell’accogliere la domanda proposta da P.L. nei confronti delle Poste Italiane s.p.a, dichiarò la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra le parti e, per l’effetto, accertò che il rapporto di lavoro era da intendersi a tempo indeterminato a decorrere dal 7/2/98, condannando la società convenuta a ripristinarlo e a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni sin dalla messa in mora del 5/10/2000.

A seguito di impugnazione della società la Corte d’appello di Roma riformò parzialmente tale decisione con sentenza del 29/5 – 13/7/06, dichiarando che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 23/11/98, anzichè dal 7/2/98, mentre la confermò nel resto, compensando tra le stesse anche le spese del grado.

La Corte territoriale pervenne a tale decisione dopo aver ritenuto che era legittima l’apposizione del termine ai primi due contratti, stipulati rispettivamente per la ricorrenza delle esigenze eccezionali di cui all’art. 8 del ccnl del 26/11/94 (periodo 7/2 – 30/4/98, prorogato fino al 30/5/98) e per l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie (periodo 1/7 – 30/9/98), mentre era illegittima solo l’apposizione del termine al terzo contratto stipulato in relazione al periodo 23/11/98 – 30/1/99 per la medesima causale di cui al primo contratto.

Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione la società Poste italiane s.p.a. che affida l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso la P., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi di censura al cui accoglimento si oppone la società postale.

Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Col primo motivo del ricorso principale vengono denunziati i seguenti vizi della sentenza: " Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c., e segg.; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 425 c.p.c.;

insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla efficacia dell’accordo del 25/9/1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 1994.

La ricorrente ritiene, in particolare, che la questione relativa alla sussistenza o meno di un limite temporale dell’accordo sindacale del 25/9/97, vale a dire la data del 30/4/1998, non abbia ancora trovato una uniforme soluzione, nè tantomeno nel senso prospettato, a suo parere erroneamente, dalla Corte territoriale.

Ciò premesso la società Poste Italiane s.p.a chiede che questa Corte enunci i seguenti principi di diritto:

a) "L’accordo del 25 settembre 1997 non contiene, in sè, alcuna limitazione temporale, in quanto integrativo della disciplina dei CCNL, per cui ha efficacia per l’intera durata di questo". b) "Gli accordi ed i verbali intervenuti tra le parti successivamente al 25/9/1997 e sino al 18/1/2001, non avevano natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e della necessità di stipulare o meno ulteriori contratti a termine". c) "I termini individuati negli accordi successivi a quello del 25/9/1997 non si riferiscono alla scadenza dell’autorizzazione a stipulare contratti a termine ma alla durata delle assunzioni, una volta accertata la persistenza delle esigenze riorganizzative di cui all’accordo". d) "La posizione giuridica attiva affermata in giudizio meritevole di tutela può definirsi "diritto quesito" e quindi indisponibile da parte degli agenti contrattuali anche qualora l’accertamento preliminare della sua esistenza non sia stata ancora oggetto di verifica giudiziale per il tramite di sentenza passata in giudicato".

Il motivo è infondato.

Osserva, invero, il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che l’ultimo dei tre contratti intercorsi tra le parti è stato stipulato, per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione de progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane" – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, vale a dire il 20/11/98 per il periodo 23.11.98-30.1.99.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto "de quo".

Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 2841-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr., Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità dei termine apposto al contratto "de quo", risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

2. Col secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c.. In particolare, ci si lamenta del fatto che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto conto della possibilità che la lavoratrice abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 cod. civ., e segg.".

Tale quesito non riguarda il tema dell’aliunde perceptum e comunque, anche in ordine all’argomento della mora credendi risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2001 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza che la ricorrente indichi se e in che modo il punto stesso (per nulla trattato nell’impugnata sentenza) sia stato oggetto di specifico motivo di appello da parte della società (cfr. Cass. 15/2/2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336). Del pari, per quanto concerne l’aliunde perceptum (in relazione al quale manca del tutto il quesito) alcunchè di specifico viene poi indicato dalla ricorrente, laddove al riguardo era pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova (pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr., Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Così risultato inammissibile il motivo riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale è denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 2 e 3, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c., e segg., ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Si sostiene, in pratica, la nullità della proroga, operata fino al 31-5-1998, al primo contratto avente scadenza 30-4-1998, proroga che era stata determinata dalla rappresentata insorgenza di esigenze contingenti ed imprevedibili dovute alla trasformazione dell’ente Poste; al riguardo la lavoratrice ritiene che la società, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva dato prova della sussistenza di tali esigenze e che nella fattispecie era applicabile la L. n. 230 del 1962, art. 2, norma in base alla quale la proroga è possibile solo allorquando le esigenze contingenti ed imprevedibili si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, la tesi della lavoratrice, che è stata implicitamente respinta dalla Corte d’Appello (la quale ha affermato la legittimità di tale primo contratto – prorogato – ed ha dichiarato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si è costituito a far data dal terzo contratto, con termine illegittimo), è stata più volte disattesa da questa Corte in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 24/9/2007 n. 19696), sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (ritardi ai quali fa ampio riferimento la società nel controricorso al ricorso incidentale).

4. Col secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione dell’art. 8 del ccnl dei dipendenti dell’ente Poste Italiane del 26/11/1994 e dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè della L. n. 230 del 1962, artt. 1, 2 e 3 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Si ritiene, in relazione al secondo contratto intercorso tra le parti nel periodo 1/7 -30/9/98, che il solo dato del periodo temporale giugno-settembre era insufficiente a giustificare, in mancanza della prova della carenza di personale dovuta alla fruizione massiccia delle ferie da parte dei dipendenti in ruolo presso l’ufficio di destinazione della ricorrente, il ricorso alla tipologia del contratto a termine per la sostituzione di personale assente per ferie.

Anche tale censura è priva di fondamento atteso che non sussistono le violazioni denunciate con riferimento sia alla norma di legge che a quella contrattuale. Questa Corte intende, infatti, ribadire la propria giurisprudenza, formatasi nel vigore dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nella sua originaria formulazione (cfr., fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), la quale, con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali;

siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

La violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito aveva negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; è stato rilevato in proposito che siffatta pronuncia del giudice del merito si poneva in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588; in base al suddetto principio, infatti, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo possa contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza; inoltre, altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Atteso che la sentenza impugnata ha interpretato correttamente la normativa in esame, avendo fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere rigettato.

La reciproca soccombenza delle parti induce la Corte a ritenere compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 957 Abilitazione all’insegnamento

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nte e l’avvocato dello Stato Brunetti per il Ministero intimato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente – che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A019 "Discipline giuridiche ed economiche"per effetto dell’idoneità conseguita nel concorso ordinario, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, indetto con D.M. 23.3.90 – è inserito nella graduatoria provinciale permanente definitiva 1.9.2001 del Provveditorato agli Studi di Venezia, redatta ai sensi della legge 3.5.99 n. 124, per la classe di concorso A019 "Discipline giuridiche ed economiche" dove è collocato nella posizione quarta con punti 77.

Nonostante la posizione di graduatoria più che favorevole, il ricorrente non è stato destinatario della proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato perché il contingente provinciale dei posti vacanti e disponibili per le nomine a tempo indeterminato è risultato complessivamente insufficiente per le immissioni in ruolo, essendo stata la gran parte dei sopra citati posti destinata alla mobilità professionale del personale docente già di ruolo (recte: già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato).

Avverso i detti provvedimenti, ritenuti ingiusti ed illegittimi, il prof. Carlo Denora propone impugnazione, per i seguenti motivi:

1) violazione di legge (mancata applicazione dell’art. 399 del d.l.vo 16.4.94 n. 297, degli articoli 1 e segg. della legge 3.5.99 n. 124, del d.m. 27.3.2000 n. 123, del d.m. 18.5.2000 n. 146 e del d.m. 9.8.2001 n. 135). violazione di legge (mancata applicazione dell’O.M. 18.1.2001 n. 23).

2) violazione di legge (falsa applicazione dell’art. 6 del contratto collettivo decentrato 18.1.2001). eccesso di potere (sotto il profilo dell’errore e/o della falsità dei presupposti) in quanto, secondo i conteggi effettuati dal ricorrente sulla base dei contingenti di personale docente per i quali è stata autorizzata l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2001/2001, la disponibilità di diritto (posti vacanti) del Provveditorato agli Studi di Venezia era di 7 (sette) unità e non di 5 unità e quindi il numero dei posti da destinare alle nomine a tempo indeterminato per la classe di concorso AO 19 "Discipline giuridiche ed economiche" avrebbe dovuto essere di 4 (quattro) unità e non di 3 (tre): numero che avrebbe consentito la nomina in ruolo anche del ricorrente.

L’amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, concludendo nel merito per la reiezione del medesimo in quanto infondato.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Infatti, nella specie si verte nell’ipotesi di preteso diritto all’assunzione sulla base di una graduatoria già formata e secondo il recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione a sezioni unite, "in materia di graduatorie permanenti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, le Sezioni Unite si sono pronunciate per l’appartenenza al giudice ordinario delle controversie in tema di collocamento ed utilizzazione delle graduatorie stesse ai fini dell’assunzione in ruolo" (cfr. Cass., sez. un. 8 maggio 2006 n. 10419 e, da ultimo, Cass. sez. un., 10620/2010).

In senso analogo si è già pronunciato anche questo Tribunale (cfr. TAR Veneto sez. Il n. 382/2005 e il giudice d’appello (cfr. C.d.S. sez. 6^ n. 2646/2006) chiarendo che le questioni relative all’inserimento nelle graduatorie definitive dei docenti danno luogo a posizioni di interesse legittimo appartenenti alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto precedono la fase di costituzione del rapporto di lavoro vero e proprio, mentre la giustizia civile subentra quando, sul presupposto della definitività della graduatoria permanente, si contesti l’utilizzazione della stessa denunciando circostanze successive all’esaurimento del concorso (e ad esso estranee), ritenute ostative alla nomina di altri aspiranti alla detta qualifica, nei cui confronti si rivendichi una posizione preferenziale (cfr. anche Cass. civ. sez. un. sent. 3 febbraio 2004 n. 1989).

Il Collegio, dunque, nel declinare la giurisdizione, indica nel giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro il giudice competente, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della l. 16 giugno 2009, n. 69.

Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice competente – innanzi al quale potrà essere riassunto il giudizio- il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro competente per territorio.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23.10.02 pronunciando sull’opposizione proposta dal Comune di Torrita Tiberina avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’impresa Maurizio De Rossi & C. s.a.s. gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 249.960.831, oltre accessori, in corrispettivo dei lavori di restauro del locale castello baronale che le erano stati appaltati – preso atto dell’avvenuta estinzione del debito per sorte capitale, condannò l’ente territoriale a corrispondere all’impresa Euro 24.627,67 a titolo di interessi moratori ed Euro 413,16 a rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per il rinnovo di polizze fideiussorie, oltre agli interessi legali su tali somme dalla data della domanda al saldo effettivo ed alle spese, anche del monitorio.

L’appello proposto dal Comune di Torrita Tiberina contro la decisione fu integralmente accolto dalla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza del 25.7.05, rigettò la residua domanda della s.a.s. De Rossi e la condannò al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. La Corte, a sostegno della decisione, rilevò che, secondo quanto risultava dal bando di gara e dal contratto, il Comune si era avvalso della normativa di cui al D.L. n. 55 del 1983, art. 13 secondo il quale non erano dovuti all’appaltatore gli interessi per ritardato pagamento relativi al periodo intercorso fra la proposizione della domanda di finanziamento alla Regione e l’effettiva erogazione del mutuo; che tale norma prevaleva su quella di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 4 e che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la relativa clausola contrattuale non poteva reputarsi nulla, nè bisognosa di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c.; che, inoltre, non v’era prova che il protrarsi delle polizze fideiussorie fosse stato determinato dal ritardo con il quale il Comune aveva provveduto a collaudare le opere.

La De Rossi s.a.s ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi.

Il Comune di Torrita Tiberina ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, la s.a.s. De Rossi denuncia violazione del D.L. n. 55 del 1983, art. 13 convertito con modificazioni dalla L. n. 131 del 1983, nonchè vizio di motivazione.

Rileva che la disposizione, inserita nel bando e nel contratto, non era applicabile nel caso di specie, trattandosi di norma di carattere eccezionale, espressamente dettata per gli appalti di forniture e servizi finanziati dalla Cassa DD.PP. 2) Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 741 del 1981, art. 4 (oggi abrogato, ma in vigore alla data di stipulazione del contratto), oltre che vizio di motivazione, la ricorrente rimprovera alla Corte di merito di aver ignorato il contenuto precettivo della norma che assume violata, che sancisce la nullità di tutte le pattuizioni che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori.

3) Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1341 c.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia escluso la natura vessatoria della clausola contrattuale che escludeva la corresponsione degli interessi moratori sino alla data di erogazione del finanziamento.

4) Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 2697, 1218, 1224, 1282, 1284 c.c. e vizio di motivazione, la De Rossi s.a.s. assume che la Corte territoriale non ha dato conto, in sentenza, del processo logico-giuridico che l’ha condotta a discostarsi dalla decisione del primo giudice in ordine all’imputabilità al Comune del ritardo nello svolgimento delle operazioni di collaudo. Osserva a riguardo che spettava all’ente appaltante di provare che tale ritardo non derivava da suo fatto e colpa e che la scarna e tautologica statuizione del giudice d’appello sul punto è sorretta da motivazione inadeguata ed illogica.

5) Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, infine, violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 38 L. n. 741 del 1981, art. 5 artt. 2697, 1218 e 1224 c.c. e lamenta che il giudice dell’appello, sul presupposto dell’insussistenza del ritardo colpevole dell’amministrazione nell’effettuazione del collaudo, abbia respinto la domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti per il prolungamento delle polizze fideiussorie.

6) Il primo ed il secondo motivo di censura, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e meritano accoglimento.

6.1) Il contratto dedotto in giudizio, secondo quanto accertato nella sentenza di primo grado, coperta da giudicato sul punto, era disciplinato dal Capitolato generale delle opere pubbliche, di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962. 6.2) La norma di cui al D.L. n. 55 del 1983, art. 13, n. 3 e 2 nel testo modificato dalla Legge di Conversione n. 131 del 1983, secondo cui il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, è disposizione speciale, espressamente dettata per i contratti di forniture e servizi stipulati dagli enti locali e finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Questa Corte ha, per il vero chiarito che, poichè la L. n. 131 del 1983 è rivolta non a regolare l’appalto di servizi in particolare, bensì ad introdurre provvedimenti urgenti nel settore della finanza locale per il ripianamento dei bilanci deficitari delle province e dei comuni, l’espressione "fornitura" di beni e servizi va interpretata – secondo la sua accezione di uso generale, pur se non corretta tecnicamente – come comprensiva anche degli appalti di opere pubbliche. Tuttavia, affinchè la norma possa trovare applicazione, è pur sempre necessario che l’ente locale provveda al pagamento del corrispettivo attraverso il ricorso al mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, e che tale circostanza sia richiamata nel bando di gara (Cass. n. 13752/05).

Deve dunque escludersi che il Comune di Torrita Tiberina potesse avvalersi della norma in esame nella stipulazione di un contratto d’appalto che, come quello dedotto in giudizio, era finanziato da mutuo regionale.

6.2) La Corte territoriale, nell’affermare la prevalenza della predetta norma speciale rispetto alla norma generale di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 4, comma 3 che sancisce la nullità di tutti i patti che prevedano particolari modalità o termini dilatori per il pagamento degli interessi moratori spettanti all’appaltatore (dovendo tali interessi, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite riserve o domande, in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo), ha dunque omesso di considerare che i presupposti per l’applicazione della disciplina derogatoria non erano nella specie sussistenti e che, in conseguenza, la clausola negoziale che, recependo tale disciplina, sospendeva il pagamento degli interessi moratori sino alla data di effettiva erogazione del finanziamento, era affetta da nullità assoluta ed insanabile (cfr, in termini, Cass. nn. 16814/06,13125/04).

6.3) Il Comune ha dedotto nel controricorso che in ordine alla validità di tale clausola, mai contestata dall’Impresa De Rossi nei precedenti gradi del giudizio, si sarebbe formato il giudicato interno.

Sennonchè, a prescindere dal rilievo che si versa in tema di nullità rilevabile dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito, l’assunto del Comune trova smentita nella lettura della sentenza impugnata, nella quale la Corte d’Appello ha espressamente affrontato la questione, sia pur risolvendola in maniera errata. Resta assorbito l’esame del terzo motivo di censura, con il quale la ricorrente ha prospettato la nullità della medesima clausola sotto un diverso ed ulteriore profilo.

7) Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e meritano accoglimento.

7.1) Questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di appalto di opere pubbliche, il pagamento degli interessi dovuti alle scadenze previste dagli art. 35 e 36 del capitolato generale approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, non necessita di domanda alcuna da parte dell’appaltatore, essendo a carico dell’amministrazione appaltante, secondo le ordinarie regole di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., di dimostrare l’eventuale non imputabilità del ritardo (Cass. nn. 12451/08, 16814/06, 10692/05).

Il giudice dell’appello non si è attenuto a tale principio, laddove – nell’esaminare i motivi di gravame con il quale il Comune lamentava che il giudice di primo grado gli avesse imputato il ritardato pagamento del debito per sorte capitale, avvenuto solo in corso di causa, dopo l’effettuazione del collaudo – ha affermato che non "v’è prova alcuna della pretesa tardiva predisposizione degli atti relativi al collaudo", in tal modo facendo ricadere sull’impresa appaltatrice l’onere di provare l’imputabilità di tale ritardo al fatto del committente.

7.2) L’erroneità di tale affermazione non appare superata dal successivo rilievo secondo cui il collaudo venne effettuato "allorchè l’ente locale fu posto in grado di valutare l’effettivo completamento delle opere appaltate, sempre in seguito al ritardo nell’erogazione del finanziamento ed a seguito dell’omessa separazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori dal saldo finale", attraverso il quale la Corte territoriale sembrerebbe aver accertato, in concreto, l’insussistenza di un ritardo colposo del Comune nell’adempimento. L’accertamento si fonda, infatti, su circostanze prive di collegamento rispetto alla questione dibattuta, non essendo dato comprendere perchè il ritardo nell’erogazione del finanziamento e l’omessa separazione contabile dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori dal saldo finale avrebbero impedito al Comune di valutare l’effettivo completamento delle opere appaltate e di procedere all’effettuazione delle operazioni di collaudo. Ricorre pertanto, sul punto, il denunciato vizio di motivazione.

L’accoglimento dei motivi comporta la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 07-07-2011, n. 26676

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. in data 19 febbraio 2010 dal gup di Vicenza, nei confronti di F. A., rilevando che, nell’applicare la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza per alterazione da stupefacenti, commesso il 25.11.2008, non è stata disposta la confisca del veicolo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Occorre al riguardo brevemente ripercorrere alcune tappe relative alle modifiche normative intervenute in materia.

1.2 Con il D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, è stata introdotta la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche o di stupefacenti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

1.3 Con la legge n. 120 del 2010 la disciplina normativa al riguardo è stata parzialmente modificata, specie per quanto riguarda il potere di sequestro che è stato attribuito espressamente all’autorità amministrativa. Anche la natura della confisca ne è rimasta coinvolta e questa Corte ha di recente chiarito che la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 186 C.d.S. dalla L. n. 120 del 2010, natura di sanzione amministrativa accessoria (sez. 4^ 4.11.2010 n. 45023 rv. 248858).

1.4 Tale ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando – evidentemente – la natura penale dell’illecito), ed ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" dell’illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria della confisca , tanto evocando i principi stabiliti dall’art. 2 c.p., comma 4 e L. n. 689 del 1981, art. 1 (v.

Sez. Un. n. 7394 del 1994, rv. 197698).

La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all’apparato sanzionatorio tipico dell’art. 17 c.p.. In siffatto contesto, per il principio del favor rei, la nuova disciplina, amministrativa, di tale sanzione accessoria, è sicuramente applicabile anche ai fatti commessi in precedenza, il trattamento amministrativo essendo, per definizione, più favorevole per l’imputato di quello penale.

1.5 Per quelle fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la confisca sia stata erroneamente non disposta, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio affinchè si provveda al riguardo, previo controllo dei presupposti di appartenenza del veicolo dalla norma stabiliti. Infatti il legislatore con la richiamata novella, pur nel contesto sopra precisato, ha lasciato espressamente al giudice il potere di applicare obbligatoriamente la confisca delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone confisca con sentenza che, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato).

In definitiva il GIP oltre ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida dovrà anche applicare l’analoga sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo e per tale ragione va disposto l’annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Vicenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.