Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 22-07-2011, n. 29587 Ammissibilità e inammissibilita

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata il 16.7.2010 il Tribunale di Roma dichiarava il cittadino vietnamita S.M.B. colpevole dei delitti, unificati dalla continuazione, di illecita detenzione per fini commerciali di più dosi di eroina, di resistenza plurima e di lesioni volontarie aggravate a pubblico ufficiale. Per l’effetto l’imputato, in concorso di generiche circostanze attenuanti stimate equivalenti alla contestata recidiva, era condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. Il Tribunale riservava per il deposito della motivazione un termine di 65 giorni (art. 544 c.p.p., comma 3). La motivazione della sentenza era depositata, come da annotazione di cancelleria in calce al provvedimento, in data 20.9.2010. 2. Con comunicazione resa il 21.7.2010 alla direzione della casa circondariale di Roma Regina Coeli, ove trovavasi detenuto, comunicazione annotata al registro mod. I/P1 dell’istituto penitenziario e prontamente trasmessa al Tribunale, l’imputato dichiarava di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale, riservando la redazione dei motivi di gravame al proprio difensore di fiducia.

3. Ricevuti gli atti processuali a norma dell’art. 590 c.p.p., la Corte di Appello di Roma con ordinanza resa il 15.12.2010 ha dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato, non avendo costui coniugato alla espressa volontà di impugnare la sentenza di primo grado l’indicazione degli specifici motivi di censura ("…non sono stati presentati nei termini i motivi a sostegno dell’impugnazione").

4. Con il ministero del difensore l’imputato ha impugnato per cassazione l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del suo appello, denunciandone violazione di legge in riferimento al disposto dell’art. 548 c.p., comma 2.

Erroneamente i giudici di appello (e prima la cancelleria del giudice a quo) hanno considerato esaurita la procedura di impugnazione con la sola dichiarazione impugnatoria, priva di motivi (perchè "riservati" al difensore), effettuata in carcere dall’imputato appena quattro giorni dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale e ben prima del deposito della relativa motivazione. Tale mera dichiarazione deve in concreto ritenersi tamquam non esset, poichè – essendo stata la motivazione della sentenza del Tribunale depositata oltre il termine (65 giorni) fissato a tal fine dallo stesso Tribunale ex art. 544 c.p.p., comma 3 – avrebbe dovuto essere notificato all’imputato l’avviso di deposito ai sensi dell’art. 548 c.p., comma 2. Soltanto dalla data di detto avviso decorre, infatti, il termine per impugnare, come sancisce l’art. 585 c.p.p., comma 2. Ma nessun avviso dell’intervenuto deposito della sentenza del Tribunale è stato mai notificato all’imputato o al suo difensore. Di conseguenza l’ordinanza della Corte di Appello ha vulnerato il diritto di difesa dell’imputato (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) ed è, quindi, nulla.

5. Il ricorso di S.M.B.è assistito da fondamento.

Se è indiscutibile che nell’attuale sistema processuale (a differenza che nel previgente regime) l’atto di impugnazione deve contenere i motivi di doglianza avverso la decisione impugnata (art. 581 c.p.p.), formando lo stesso un unitario negozio processuale che unifica una parte dichiarativa (volontà di impugnare) e una parte argomentativa (indicazione delle ragioni del gravame), è altrettanto pacifico che la sola dichiarazione di impugnazione priva dell’enunciazione dei motivi, che di per sè condurrebbe alla declaratoria della sua inammissibilità (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), non consuma l’esercizio del diritto di impugnazione, allorchè non siano ancora utilmente decorsi i termini per presentare una rituale impugnazione corredata dai corrispondenti motivi e, soprattutto e congiuntamente, allorchè la sola dichiarazione intervenga prima del deposito della (motivazione della) sentenza che si intende impugnare, senza che sia stata validamente esaurita la procedura incidentale afferente alle modalità formali e temporali dell’atto impugnatorio disciplinate dagli artt. 581, 582 e 585 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 6,19.3.1998 n. 991, Cambria, rv. 211786).

Nel caso di specie, in base all’esame degli atti processuali (conoscibili da questo giudice di legittimità, essendosi dedotto un error in procedendo), è agevole constatare che erroneamente il Tribunale e, in causale sequenza, la Corte di Appello hanno ritenuto completata tale procedura, pur essendosi tralasciato di disporre la notificazione all’imputato, avente diritto all’impugnazione, dell’avvenuto tardivo deposito della motivazione della sentenza.

Questa è stata, infatti, depositata il 20.9.2010, cioè oltre il termine di 65 giorni autodeterminato dal giudice per il deposito (ex art. 544 c.p.p., comma 3), decorrente dalla data della pronuncia (16.7.2010).

Ribadito che il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione prevista per il periodo feriale (Cass. sez. 3, 12.7.2007 n. 35738, Belviso, rv 237501), è ben evidente che avrebbe dovuto notificarsi all’imputato, come impone l’art. 548 c.p.p., comma 2, l’avviso di deposito della sentenza, soltanto dalla data di notificazione di tale avviso decorrendo il termine (nel caso di specie pari a quarantacinque giorni), ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c e comma 2, lett. c) per proporre impugnazione avverso la depositata sentenza del tribunale.

Tale incombente, obbligatorio ex lege, non risulta espletato, poichè la cancelleria del Tribunale si è affrettata – appena avvenuto il deposito della sentenza – a trasmettere l’incarto processuale alla Corte di Appello con la sola dichiarazione di intento impugnatorio formulata dall’imputato. La Corte territoriale non ha rilevato tale omissione, adottando l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello, privo dei motivi (sola dichiarazione), del S.M. B..

Ma siffatta omissione, avendo impedito il regolare decorso del previsto termine di legge per appellare la sentenza di primo grado, è illegittima e va per tale causa annullata, poichè si è tradotta in una inemendabile lesione del diritto di difesa dell’imputato, vanificandone l’esercizio del diritto di proporre l’impugnazine della decisione del Tribunale.

All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza della Corte di Appello segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, giudice a quo, la ci cancelleria provvederà a dare esecuzione al dettato dell’art. 548 c.p.p., comma 3.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-09-2011, n. 7285 Spettacoli e trattenimenti pubblici

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Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 novembre 2010 e depositato il successivo 20 dicembre 2010, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale in data 23 settembre 2010 il Questore di Roma gli ha vietato per anni tre di accedere all’interno "degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati", oltre che agli spazi antistanti e comunque limitrofi "agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni", previa rappresentazione delle seguenti circostanze:

– "veniva fermato e controllato nel corso di servizi di prevenzione predisposti a tutela della sicurezza pubblica in virtù" di un imminente evento sportivo e, dunque, identificato "in lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo, unitamente ad altri pregiudicati. Nelle immediate vicinanze dei soggetti venivano rinvenuti, celati in alcuni cespugli, diversi bastoni lunghi sino anche ad un metro";

– il D.C. è un soggetto socialmente pericoloso in quanto inserito in un gruppo ultras laziale, già denunciato per favoreggiamento reale ed oltraggio nonché trovato in passato in possesso di materiale offensivo.

Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:

1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DELLA L. 401/89 ART. 6, atteso che – in ragione della condotta contestata – il provvedimento impugnato è totalmente avulso da quelli che sono i presupposti di fatto previsti dalla legge.

2) ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DI LEGGE E MANIFESTA INSUFFICIENZA, GENERICITA" DELLA MOTIVAZIONE. L’indicazione, peraltro non corretta, della personalità del ricorrente non è di per sé elemento idoneo e sufficiente per emettere il divieto di cui all’art. 6 della legge 401/89. In ogni caso, i luoghi oggetto del divieto non risultano specificamente indicati.

Con atto depositato in data 30 dicembre 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo – si è astenuto dal produrre memorie e/o documenti.

Con ordinanza n. 359 del 28 gennaio 2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2083 del 13 maggio 2011, anche sulla base della carenza di un danno grave ed irreparabile.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale, in data 23 settembre 2010, il Questore di Roma gli ha vietato per anni tre di accedere all’interno "degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati", oltre che agli spazi antistanti e comunque limitrofi "agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni".

A tale fine denuncia, tra l’altro, violazione di legge (in particolare, art. 6 della legge n. 401/89) ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto sostiene che il comportamento contestato – ossia, la di lui identificazione in "lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo, unitamente ad altri pregiudicati", con rinvenimento nelle immediate vicinanze di "diversi bastoni", celati in alcuni cespugli – non è riconducibile in alcuna delle ipotesi indicate nell’art. 6 in argomento.

Tale censura è meritevole di positiva valutazione.

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, "nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decretolegge 16 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’art. 6 bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6 ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive….".

Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, si tratta di un’ipotesi restrittiva della libertà personale che necessariamente presuppone una relazione con eventi sportivi, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico, ed esse sole è destinata a contrastare (cfr., tra le altre, TAR Campania, Sez. V, 13 settembre 2010, n. 17403).

In altri termini, il divieto di cui sopra presenta natura interdittiva atipica, nel senso che deve fondarsi su una situazione di pericolosità sociale specifica, ossia sulla pericolosità che deriva dal verificarsi di ben individuate condotte in occasione di manifestazioni sportive, generatrici di tumulto, allarme e/o di pericolo, in carenza delle quali il divieto non può essere disposto (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7552; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 11 marzo 2010, n. 567; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 2 dicembre 2009, n. 8303).

E’, dunque, evidente che l’adozione di provvedimenti di tal genere, riconducibili al genus delle misure di prevenzione o di polizia e, quindi, comminabili "ante delictum", deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva (cfr., tra le altre, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I. 4 marzo 2011, n. 301).

Orbene, nel caso in esame la sussistenza di un tale comportamento risulta carente.

La disamina del provvedimento impugnato rivela, infatti, che:

– l’unica condotta ascrivibile all’interessato è quella relativa all’identificazione con "pregiudicati" "in lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo", la quale è palesemente priva di connotazioni "violente";

– per quanto attiene alla presenza di bastoni è evidente che nessuna correlazione viene effettivamente stabilita e riconosciuta tra la stessa ed il ricorrente, nel senso che la presenza de qua risulta sì rilevata ma la stessa Amministrazione si astiene dall’attribuirla a quest’ultimo;

– i fatti di rilevanza penale per il quale il ricorrente risulta denunciato riguardano ipotesi di reato non riconducibili nell’ambito dei casi elencati nell’art. 6, comma 1, in argomento.

In definitiva, l’esame delle condotte ascritte al ricorrente – per come descritte nel provvedimento impugnato – dimostra l’insussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l’operatività del disposto dell’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con consequenziale fondatezza della censura formulata.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi sollevati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter accoglie il ricorso n. 11720/2010 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-01-2012, n. 951 Pensione

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Lecce G.C. chiedeva l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’integrazione al minimo sulla pensione ottenuta in forza della convenzione italo Belga fin dalla sua originaria decorrenza del primo gennaio 1979, con condanna dell’Inps al pagamento della differenza dei relativi ratei, pur essendo titolare, quale ex minatore in Belgio, di una prestazione belga per malattia professionale; nel contraddittorio con l’Inps – che si opponeva alla domanda per la equiparazione legislativa, ad opera della legge finanziaria del 2001, di detta prestazione con le rendite Inail – il Tribunale accoglieva la domanda. L’Inps appellava, eccependo che l’assicurato aveva dolosamente omesso di riferire di essere titolare anche di altra pensione in pro rata dalla Svizzera dal dicembre 1994 e di avere goduto della integrazione al minimo sulla pensione italiana fino a quella data, allorquando l’integrazione era stata revocata. L’assicurato si costituiva eccependo di non accettare il contraddittorio su questa nuova eccezione e la locale Corte d’appello rigettava il gravame dell’Istituto, sul rilievo che la pensione svizzera è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, non valendo come reddito imponibile in Italia, non influisce ai fini dell’integrazione al minimo, per cui l’integrazione andava ripristinata dalla data della revoca.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo, mentre lo G. resiste con controricorso e ricorso incidentale con due motivi.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ..

Con il ricorso principale l’Inps denunzia violazione dell’art. 9 della convenzione italo svizzera ratificata con L. n. 1781 del 1973 e della L. n. 153 del 1969, art. 8, eccependo che, ai sensi della citata disposizione del 1969, l’integrazione al minimo, ove la prestazione sia frutto di totalizzazione, spetta solo ove il pro rata italiano sia inferiore al minimo, com’era accaduto nella specie, ma che poi la medesima integrazione va revocata quando l’interessato divenga titolare, del pro rata liquidato dall’ente previdenziale straniero, com’era avvenuto, nel caso di specie, nel 1994 con il pagamento della pensione svizzera.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione degli artt. 416 e 420 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale rilevato che l’Inps aveva dedotto una nuova eccezione in appello: la preclusione alla integrazione al minimo non era più costituita dalla prestazione belga, come dedotto in primo grado, ma dalla pensione erogata dall’ente assicuratore svizzero; nè l’Istituto poteva invocare il dolo da parte sua nel non avere riferito della pensione svizzera, non avendo offerto alcuna prova sul punto, di talchè la Corte d’appello non avrebbe potuto decidere nel merito della pretesa, ma rigettare l’impugnazione per divieto dello ius novorum.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, perchè la Corte non aveva espresso le ragioni che lo avevano indotto a rigettare la sua eccezione preliminare.

Il ricorso incidentale è fondato.

Invero la Corte territoriale ha deciso nel merito della causa, pur rigettando l’impugnazione dell’Inps, senza considerare che l’Istituto aveva dedotto in appello una questione di fatto nuova: la preclusione alla integrazione al minimo sul pro rata italiano non veniva più fondata sul trattamento per malattia professionale erogato dall’ente assicuratore del Belgio, ma veniva fondata su una circostanza del tutto diversa e cioè che lo G., dal 1994 percepiva una pensione in pro rata dalla Svizzera, di talchè, da quella data in poi, la integrazione al minimo sul pro rata italiano era stata, e doveva essere revocata. Non vi è dubbio che con questo motivo di impugnazione l’Istituto sia incorso nel divieto di nuove eccezioni in appello. Si trattava infatti, non già di una nuova argomentazione o prospettazione in diritto che sono consentite, ma di una circostanza di fatto, che doveva essere provata in causa, così allungandone i tempi di trattazione.

La Corte territoriale quindi non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’impugnazione dell’Inps, ma rilevare che la questione era preclusa.

Ne consegue che il ricorso incidentale dello G. va accolto, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., u.c., perchè il processo non poteva proseguire in appello sula base del motivo d’impugnazione dedotto dell’Istituto, mente risulta assorbito quello principale.

Le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’Istituto al pagamento delle spese, liquidate per il grado d’appello in Euro duemilacinquanta (milleduecento onorari e ottocento diritti) e per il presente giudizio in Euro 30,00 per esborsi e duemila per onorari, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. per ciascuna liquidazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2824

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Svolgimento del processo

1. Il Comune di Foggia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Immobiliare 18 s.r.l., è stata riconosciuta a questa il diritto all’agevolazione dell’applicazione dell’aliquota ICI dello zero per mille, in relazione ad alloggi di sua proprietà costruiti in attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale previsto, per favorire la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni statali per necessità di lotta alla criminalità organizzata, dal D.L. n. 152 del 1991, art. 18, convertito nella L. n. 203 del 1991.

Il giudice d’appello ha ritenuto che i contratti di locazione stipulati dalla contribuente per detti alloggi sono assimilabili, per finalità, a quelli stipulati in base alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 3, (disciplina della quale quella della L. n. 203 del 1991 deve considerarsi una species), con conseguente applicazione del medesimo regime fiscale in materia di ICI. 2. La Immobiliare 18 s.r.l. resiste con controricorso.

3. Il Comune di Foggia ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. L’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso in quanto notificato presso il domicilio eletto in primo grado, anzichè alla parte personalmente, è chiaramente infondata, perchè – a prescindere dal fatto che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, alla luce della disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, l’elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio, con conseguente ritualità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado, e ciò anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado – nella specie il ricorso è stato notificato, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., presso i procuratori costituiti in appello.

2. Con il primo motivo, il Comune ricorrente, denunciando violazione della L. n. 431 del 1998, art. 2 e del D.L. n. 152 del 1991, art. 18 (convertito in L. n. 203 del 1991), censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, sopra riportata, sia per aver considerato quest’ultima normativa di carattere speciale rispetto alla prima, pur essendo ad essa anteriore, sia per aver ritenuto che i contratti di locazione stipulati ai sensi del citato art. 18 siano assimilabili ai contratti di locazione abitativi di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, in specie a quelli di cui al comma 3 della norma medesima (rispetto ai quali il successivo comma 4 prevede la facoltà dei comuni di deliberare aliquote dell’ICI più favorevoli).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, contestando l’interpretazione analogica o estensiva di una norma di natura eccezionale, quale è quella che prevede un’agevolazione fiscale.

2. Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente per stretta connessione, è fondato.

Va premesso che è astrattamente possibile, anche con riguardo alle disposizioni – aventi natura derogatoria e quindi eccezionale – che prevedono agevolazioni fiscali, il ricorso alla interpretazione estensiva (cfr. Cass. nn. 1540 del 1969, 1302 del 1973, 8361 del 2002, e, più recentemente, Cass., Sez. un., n. 21493 del 2010): ma tale interpretazione ha il fine di comprendere nella portata applicativa concreta della norma tutti i casi da essa non espressamente, ma comunque implicitamente, considerati, quali risultanti dalla lettera e dalla ratio della disposizione.

Nella fattispecie, deve escludersi che sussista il requisito della identità dì ratio. Lo stesso giudice di merito riconosce che le norme in questione (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, recante "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 18, recante "provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa", convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203) hanno scopi in parte diversi (in quanto la seconda persegue anche ulteriori obiettivi), ma ritiene che esse siano accomunate da una essenziale finalità, consistente nella "riduzione delle tensioni abitative", mediante la reimmissione sul mercato immobiliare di unità abitative sfitte.

Tale tesi non può essere condivisa, poichè la finalità del D.L. n. 152 del 1991, art. 18 è quella, espressamente dichiarata, di "favorire la mobilità" del personale dipendente delle Amministrazioni statali per necessità di lotta alla criminalità organizzata, scopo perseguito mediante l’avviamento di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento al personale suddetto, con priorità per quello trasferito per esigenze di servizio: appare evidente come la riduzione della tensione abitativa costituisca una finalità estranea alla legge, o, al massimo, una conseguenza di mero fatto della stessa.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Mentre sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione e dell’alternanza degli esiti dei giudizi di merito, per disporre la compensazione delle spese di detti gradi, la controricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.