Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13230

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 novembre 2007, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con quattro motivi, articolati in otto censure, la cassazione della sentenza pubblicata il 16 novembre 2006, con la quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado relativamente all’accertamento della nullità della clausola collettiva di risoluzione automatica del contratto di lavoro di B.G. – e degli altri litisconsorti in epigrafe indicati (salvo Bi.Al.) – al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con la condanna della società a pagare a questi ultimi determinate somme a titolo di risarcimento danni in misura equivalente alla retribuzione perduta dalla data di notifica del ricorso introduttivo contenente l’offerta della prestazione lavorativa al compimento da parte di ciascuno dei lavoratori del 65 anno di età. In accoglimento dell’appello dei lavoratori, la Corte territoriale ha aggiunto rivalutazione e interesse agli importi liquidati in primo grado, mentre in accogliemmo dell’appello incidentale della società ha respinto, per quanto qui interessa le domande risarcitorie di Bi.Al., in ragione del fatto che al momento della notifica del relativo ricorso introduttivo, questi aveva già compiuto il 65 anno di età.

Gli intimati resistono alle domande con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale, con un unico articolato motivo.

La società ha notificato regolare controricorso per difendersi dal ricorso incidentale.

Infine, la società ha depositato una comparsa di costituzione di un nuovo difensore (Anna Teresa Laurora), alla quale ha peraltro rilasciato una procura speciale apposta a margine della comparsa medesima.

Senonchè, va in proposito rilevato che, prima della possibile applicazione della modifica all’art. 83 c.p.c., comma 3 introdotta con la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a) (e pertanto con riguardo ai giudizi istaurati dopo l’entrata in vigore di tale legge:

art. 58, comma 1 della stessa), nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 13537/06 o Cass. n. 23816/10).

Condividendo il collegio tale consolidato orientamento, non è pertanto possibile tenere conto della nomina del nuovo difensore.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto diretti nei confronti della medesima sentenza.

1 – Col primo motivo del ricorso principale la società lamenta la violazione dell’art. 1444 c.c. e dell’art. 1444 c.c., comma 2.

Al riguardo, sostiene che, poichè il recesso posto in essere sulla base della previsione contrattuale collettiva in questione non è nullo, ma annullabile e quindi convalidarle, nel caso di specie esso sarebbe stato tacitamente convalidato, in ragione del silenzio serbato dai lavoratori per molti anni dopo la cessazione del rapporto.

Il tema in parola non è stato esaminato dalla Corte territoriale, per cui la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale fase del giudizio di merito lo avrebbe posto all’attenzione del giudici. In mancanza della quale indicazione, il motivo è inammissibile per violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione.

In ogni caso, si rileva che la censura muove da un presupposto implicitamente ma chiaramente escluso dalla sentenza impugnata, vale a dire che la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione automatica dello stesso al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici massimi da parte del lavoratore debba essere qualificato come licenziamento.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto tale atto come comunicazione di una mera notizia, quella della ritenuta estinzione del rapporto per effetto della norma dell’accordo integrativo del contratto collettivo applicato al rapporto.

Il motivo è pertanto comunque inammissibile.

2 – Col secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 1372 c.c. e il vizio di motivazione in proposito, in quanto i lavoratori sarebbero rimasti silente per quasi tre anni senza mai esprimere una volontà contraria alla cessazione del rapporto.

Anche in questo caso, manca ogni indicazione che la questione sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito e ribadita nel grado di appello; le conseguenze sono quelle già indicate.

In ogni caso il quesito di diritto formulato in conclusione del motivo difetta di quel riferimento alla fattispecie concreta che la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario, mentre manca del tutto la sintesi dei fatti dai quali desumere il vizio di motivazione della sentenza (cfr, al riguardo, recentemente, Cass. S.U. 12 giugno 2012 n. 9513).

Il motivo appare pertanto inammissibile.

3 – Col terzo motivo di ricorso, la società deduce la violazione degli artt. 1223 e 1225 c.c. artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 79 del C.C.N.L. nonchè il vizio di motivazione.

Nonostante la rubrica, il motivo sviluppa una miscellanea di argomenti e formula un quesito di diritto unicamente dei seguenti termini, che ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. delimitano l’ambito della censura: "Voglia codesta… Corte… dire se sussiste il diritto al risarcimento del danno in presenza di una condotta del lavoratore incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni".

Il quesito allude al fatto (che non specifica come sia stato realizzato; da cui già si evidenzia una ragione di inammissibilità del motivo) che i ricorrenti incidentali non avrebbero mai posto le proprie energie a disposizione del datore di lavoro, per cui non sarebbe dovuto loro alcun risarcimento, alla stregua della disciplina del codice civile sulla mora credendi.

In ogni caso, la Corte territoriale ha valutato che i ricorsi originari contenessero implicitamente ma in maniera chiara, a norma dell’art. 1217 c.c., l’offerta della prestazione lavorativa e questa valutazione di fatto dei giudici di merito viene contestata dalla società unicamente in via di principio, senza specifico riferimento all’effettivo contenuto dei suddetti ricorsi.

4 – Con l’ultimo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 1363 c.c. in riferimento agli artt. 67 e 68 C.C.N.L. e il vizio di motivazione al riguardo, laddove la Corte territoriale ha incluso il premio di produttività e l’indennità di funzione nella retribuzione, su cui è parametrato il risarcimento danni.

Premesso che nel nostro Ordinamento non vige un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, per cui occorre verificare nelle discipline, legali o contrattuali, di ogni singolo istituto la sua attitudine ad essere ricondotto ad una tale nozione, la società afferma che gli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 1994 escluderebbero tale esito.

Quesito: "Voglia …affermare il principio di diritto con riferimento alla computabilità nelle somme dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, di emolumenti rientranti per volontà dei contraenti collettivi tra le voci di retribuzione variabile".

Anche tale motivo è inammissibile:

a) perchè, alla stregua delle regole più sopra enunciate (necessario riferimento del quesito di diritto al fatto da valutare e necessaria indicazione della sintesi dei fatti da cui emergerebbe il vizio di motivazione), il quesito di diritto è astratto e inoltre difetta una sintesi degli elementi di fatto da cui dovrebbe desumersi l’omissione, l’insufficienza o la contradditorietà della motivazione;

b) perchè, essendo il motivo fondato sul contratto collettivo, non indica se copia integrale dello stesso (Cass. S.U. n. 20075/10) sia stata prodotta in questa sede, anche attraverso la produzione dei fascicoli di parte, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

c) perchè contesta genericamente, senza neppure riprodurre il contenuto dell’art. 68 del C.C.N.L., l’accertamento dei giudici di merito, secondo cui l’indennità di funzione e il premio di produzione vanno incluse nella retribuzione su cui è commisurato il danno, trattandosi di elementi che i lavoratori avrebbero potuto percepire ove fossero stati mantenuti in servizio nelle mansioni loro proprie.

Col ricorso incidentale viene denunciata la violazione della L. n. 108 del 1990, art. 4 art. 2118 c.c. in connessione con art. 81 C.C.N.L. Poste del 1994 nonchè il vizio di motivazione. In proposito i ricorrenti incidentali sostengono che il risarcimento danno non andava limitato al compimento da parte loro del 65 anno di età, in quanto a ciò non consegue la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, per la cui realizzazione è necessario un atto di recesso, nella specie mancante.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti rilevato che "nessuno degli appellanti ha mai avanzato domanda di essere trattenuto in servizio oltre il 65 anno di età", desumendo anche da ciò l’infondatezza della domanda per il periodo successivo al compimento del 65 anno di età.

Tale autonoma ratio decidendi non viene in alcun modo investita dalle censure del ricorso incidentale, che pertanto va respinto.

Concludendo, riuniti i ricorsi, vanno entrambi respinti, con conseguente integrale compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2178

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.R. e C.C. ricorrono avverso la sentenza, in data 25 gennaio 2012, della Corte d’appello di Catania, con cui sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 485 c.p. e chiedendone l’annullamento, lamentano:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 192 c.p., n. 1 e 2. Violazione dell’art. 603 c.p.p., lett. d), art. 603 c.p.p., lett. e), art. 195 e 507 c.p.p..

I ricorrenti deducono la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dei reati e degli elementi certi in ordine ai quali affermare la loro responsabilità, soprattutto se si fosse tenuto conto della loro posizione di parti offese nel processo collegato di Roma, dove hanno contribuito a far sgominare una associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle truffe.

Viene in particolare censurata la sottovalutazione degli episodi romani e il ruolo svolto dal F. (e dal C.) per rendere inoffensiva l’associazione, in particolare contribuendo all’arresto di tale R.V..

Contestano inoltre la ritenuta, da parte del giudice di secondo grado, consapevolezza della falsità delle fideiussioni, motivata erroneamente su prassi di finanziamento insolite, ma in realtà praticate in via ordinaria. In realtà lo stesso C. non poteva rendersi conto del meccanismo truffaldino ordito. Contestano poi la ritenuta sproporzione tra il pagamento di Euro 9000.00 a fronte di una fideiussione di 270.000. Inoltre la Corte avrebbe omesso di motivare in ordine al ruolo del F. per i9l 3 recupero de gli atti falsi:

b) Mancato accertamento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, per il capo a dell’imputazione.

L’aggravante del danno non sarebbe stata provata ne motivata dalla Corte.

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d) e lett. e) mancata e omessa motivazione per ciascuno dei capi di imputazione Mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati di cui all’art. 485 c.p..

d) Viene censurata l’ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

e) si eccepisce la mancanza di motivazione circa la nullità degli avvisi di conclusione indagini, della udienza preliminare, di fissazione del giudizio di primo grado e della notifica del decreto di citazione.

f) viene eccepita la prescrizione.

I ricorsi sono manifestamente infondati.

In apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta, in entrambi i ricorsi, sostanzialmente identici, una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare con il vaglio operato nei confronti delle false fideiussioni e della procura speciale del fantomatico Fa., finalizzate a concludere l’accordo tra la CONAD e la EURO IPER s.r.l. di cui si erano assunti l’intero debito il C., la moglie Q.M. e tale Z.D..

E pacifica altresì la conoscenza (e gli incontri intervenuti) tra C., F. e R. per avere le fideiussioni. Quest’ultimo entrò in contatto con Z.D. tramite il F., che poi, portò materialmente le fideiussioni da (OMISSIS), partecipando alla riunione presso la Conad. La consapevolezza della falsità delle fideiussioni da parte dei prevenuti viene poi ricostruita senza censure logico-giuridiche dai giudici di secondo grado (v. pagg. 6,7 e 8 della sentenza d’appello in maniera approfondita, con spirito critico ed in modo esaustivo, individuando logiche incongruenze anche nei comportamenti dei prevenuti.

Tutti gli altri motivi sono assolutamente generici, compresa la prescrizione, non decorsa come analiticamente dimostrato dalla sentenza d’appello al momento della sua pronuncia, e pertanto inammissibili anch’essi.

Alla luce delle suesposte considerazioni vanno dichiarata inammissibili le impugnazioni Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

A. ric. n. 1602/2006.

Il signor Ba., nato il (…), in servizio dal 1976, a seguito di un intervento chirurgico subito nel 2002, su richiesta del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento veniva sottoposto a visita dalla Commissione medico ospedaliera di Palermo che, con verbale 10 giugno 2003, n. 2441, lo riteneva idoneo al servizio d’istituto.

Il 15 marzo 2005 (verbale n. 509) la Commissione medica, a seguito di visita richiesta dall’interessato il 22 ottobre 2003 per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dichiarava il Ba. non idoneo al servizio di istituto ma idoneo al servizio amministrativo contabile.

Con ordine di servizio 22 aprile 2005, n. 125, l’interessato veniva trasferito dal 2 maggio 2005 al settore amministrativo dove permaneva fino all’interruzione del servizio (10 novembre 2005 per malattia).

Detto ordine di servizio formava oggetto di tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento e, poi, di ricorso al Tribunale di Agrigento e, quindi, alla Corte di cassazione per regolamento di giurisdizione.

Con decreto ministeriale 13 marzo 2006, n. 340, il Ba. veniva collocato a riposo dal 15 marzo 2005 per inidoneità fisica (che era stata confermata dalla Commissione medica con nota 3 agosto 2005, non supportata secondo il ricorrente, da visita medica di pari data) e con nota 18 aprile 2006, n. 162381, veniva chiesta all’INPDAP la liquidazione della pensione provvisoria.

Il 9 maggio 2006, prima della notifica del decreto n. 340 intervenuta il 9 giugno, il Ba. comunicava al Comando di accettare, con riserva della definizione del giudizio pendente avanti al Tribunale di Agrigento, l’impiego presso gli uffici amministrativi. La richiesta veniva disattesa con nota ministeriale 1 giugno 2006, n. 58469, notificata il 13 dello stesso mese.

Con ricorso al TAR Sicilia l’interessato impugnava: a) la nota 3 agosto 2005 della Commissione medico ospedaliera di conferma del giudizio di inidoneità permanente ed assoluta; b) il decreto ministeriale 13 marzo 2006, n. 340 di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dello stesso mese; c) la nota ministeriale 1 giugno 2006, n. 58469, di rigetto della richiesta, con riserva, di reimpiego nel ruolo amministrativo.

Con nota 14 luglio 2006 (3 giorni prima della trattazione del ricorso), n. 2133/5601, l’Ufficio sanitario ministeriale del Dipartimento dei vigili del fuoco, richiesto l’11 luglio 2006 dall’interessato di un parere in ordine alla compatibilità degli esiti dell’intervento chirurgico di laminectomia L1-L2 con l’idoneità al servizio di istituto, affermava che "gli esiti dell’intervento non determinano alterazioni anatomo-funzionali significative e, dunque, sono da ritenersi compatibili con il servizio operativo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile nella parte in cui censurava la valutazione di inidoneità fisica disposta dalla Commissione medica il 15 marzo 2005 per tardività dell’impugnativa. Veniva respinto nella parte relativa alla risoluzione del rapporto perché dipendente da detta valutazione negativa censurata tardivamente.

La sentenza è appellata in questa sede per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, arbitrio e difetto di presupposto.

L’appellante deduce che col ricorso di primo grado avrebbe promosso un’azione di mero accertamento della sua idoneità alla permanenza in servizio, soggetta al termine di prescrizione; ciò gli avrebbe consentito di non impugnare nei 60 giorni dalla conoscenza il giudizio della Commissione.

Aggiunge che il giudizio della Commissione non avrebbe dato conto dei criteri adottati nell’espletamento dell’accertamento sanitario, occasionato da richiesta di accertamento di dipendenza di infermità da causa di servizio.

Sottolinea che la nota 3 agosto 2005 della Commissione di conferma del giudizio di inidoneità è stata formulata senza che fosse stata preceduta da una visita medica.

Deduce, infine, che l’erroneità del giudizio della Commissione sarebbe avvalorata da quanto espresso dall’Ufficio sanitario del Ministero che, in risposta ad una sua richiesta, ha dichiarato l’insussistenza di incompatibilità col servizio operativo.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in difetto di una richiesta di accertamento dell’idoneità al servizio.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. È mancato l’avviso di avvio del procedimento.

B. ric. 1362/2008.

L’1 febbraio 2007 il signor Ba. chiedeva la riammissione in servizio a norma dell’art. 135 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La richiesta veniva respinta con nota ministeriale 23 aprile 2008, n. 56019, del Dipartimento dei vigili del fuoco, Direzione generale per le risorse umane per ragioni di opportunità.

Detta nota veniva impugnata dal’interessato con ricorso al TAR, con richiesta di annullamento e di risarcimento danni, per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, per mancato preavviso dell’adozione di un provvedimento negativo.

2) Violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 135 del D.Lgs. n. 217 del 2005; b) dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; c) dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990; d) dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, economicità e di non aggravamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. L’idoneità sarebbe stata già verificata e non sarebbe comprensibile l’asserito ostacolo derivante dalla brevità del nuovo periodo di servizio.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione e del principio dell’affidamento derivante dal giudizio di idoneità espresso dall’Ufficio sanitario del Ministero.

Il ricorso veniva accolto dall’adito Tribunale per mancanza del preavviso di rigetto, per contraddittorietà col giudizio di idoneità espresso dall’Amministrazione l’11 luglio 2006 e per irrilevanza delle ragioni relative all’approssimarsi del tempo per il collocamento a riposo.

Detta sentenza è stata appellata in questa sede dal Ministero che ne chiede l’annullamento, col favore delle spese, per le seguenti ragioni:

1) il preavviso di rigetto era inutile perché il provvedimento di rigetto adottato non poteva avere diverso contenuto, con conseguente violazione della legge soltanto formale;

2) incongrua valutazione degli atti procedimentali dai quali risulterebbe l’inesistenza di valida certificazione di idoneità dell’interessato.

C. ric. 1223/2009.

Dopo il deposito di detta sentenza, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, con nota 19 novembre 2008, n. 66367, comunicava il preavviso di rigetto della richiesta di riammissione in servizio, rigetto che si concretizzava nel decreto ministeriale 8 gennaio 2009, n. 1.

Con ricorso al TAR l’interessato chiedeva l’annullamento, col favore delle spese, di detto decreto nonché il risarcimento danni, per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell’obbligo conformativo ed elusione del giudicato. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, difetto di presupposto e travisamento dei fatti. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità. Il provvedimento sarebbe nullo perché in elusione della detta sentenza del TAR.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 135 del D.Lgs. n. 217 del 2005, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di proporzionalità, economicità e di non aggravamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto di quanto accertato l’11 luglio 2006 dall’Ufficio sanitario.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio dell’affidamento, sempre con riferimento all’accertamento di cui sopra.

Con nota ministeriale 10 aprile 2009, n. 55260, il Dipartimento dei vigili del fuoco invitava il Comando provinciale di Agrigento di inviare a visita della Commissione medico ospedaliera il Ba. per verificarne l’idoneità; detto Comando disponeva l’invio con nota 20 aprile 2009, n. 0004166. Dette note venivano impugnate avanti al TAR per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, dell’obbligo conformativo ed elusione del giudicato e del principio di buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e dei presupposti e travisamento dei fatti.

Con sentenza 24 giugno 2009, n. 1115, il gravame veniva accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati tanto col ricorso quanto con i motivi aggiunti.

La sentenza viene appellata in questa sede dall’Amministrazione, con richiesta di annullamento col favore delle spese.

Deduce che: – il 3 agosto 2005 la Commissione medico ospedaliera di 2° grado confermava l’inidoneità espressa il 15 marzo 2005 dalla Commissione di primo grado;

– il giudizio espresso dall’Ufficio sanitario del Ministero sarebbe irrilevante perché non proviene da una Commissione medica ma da un singolo sanitario.

Resiste al ricorso, con due memorie, l’appellato deducendo:

– che la visita del 15 marzo 2005 è stata disposta in accoglimento della sua richiesta 22 ottobre 2003 intesa a verificare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità in relazione alla quale nell’ottobre 2002 era stato operato;

– che il 9 maggio 2006 aveva accettato l’impiego presso gli uffici amministrativi con riserva dell’esito del contenzioso; la richiesta veniva respinta con nota ministeriale 1 giugno 2006, n. 58469;

– che l’11 luglio 2006 veniva sottoposto a visita medica presso l’Ufficio sanitario ministeriale e ritenuto idoneo;

– che con nota ministeriale 19 novembre 2008, n. 66367, gli era stato inviato il preavviso di rigetto di richiesta di re immissione in servizio;

– che la sentenza n. 1887/2006 ha definito il giudizio "volto all’annullamento anche del parere reso in data 3 agosto 2005 e con il quale la Commissione Medico Ospedaliera di Palermo aveva espresso il giudizio di inidoneità".

Il 14 ottobre 2009 l’appellato ha prodotto copia della nota 8 ottobre 2009, n. 344, del Comando dei vigili del fuoco di Agrigento, di comunicazione della riassunzione del Ba. dal 6 ottobre 2009, con assegnazione alla Sezione C della sede centrale.

Motivi della decisione

A. In linea preliminare il Collegio ritiene che i ricorsi vadano riuniti per evidenti ragioni di connessione.

B. La vicenda relativa al contenzioso in esame si articola in due momenti.

1. Il primo momento è interessato dal primo ricorso e riguarda: la visita da parte della Commissione medico ospedaliera del 15 marzo 2005, il provvedimento col quale l’Amministrazione informa l’interessato che potrà continuare a prestare servizio nel ruolo tecnico amministrativo ed il provvedimento di collocamento a riposo.

a) L’interessato riconosce che il giudizio della detta Commissione è stato censurato dopo i 60 giorni dalla conoscenza ma deduce che tale circostanza non è determinante ben potendo egli, nel termine di prescrizione, chiedere l’accertamento della sua illegittimità.

La deduzione non può essere condivisa dal momento che il detto giudizio non concretizza un atto paritetico ma un atto autoritativo impugnabile nei termini di decadenza. La giurisprudenza costante, alla quale il Collegio aderisce, ha ritenuto infatti che il ripetuto giudizio delle commissioni mediche ha natura autoritativa, contenuto tecnico discrezionale ed effetti assolutamente vincolanti rispetto alla successiva determinazione formale adottata dall’amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 dicembre 2003, n. 9155, e Sezione VI, 4 luglio 1994, n. 1129, e questo Consiglio 31 maggio 2002, n. 274).

Resiste, pertanto, alla dedotta censura il capo di sentenza nel quale è stata dichiarata tardiva l’impugnativa del giudizio medico.

b) L’Amministrazione, considerato che l’interessato era stato ritenuto inidoneo al servizio di istituto ma idoneo al transito nel ruolo amministrativo contabile, ha offerto ripetutamente al Ba. la possibilità di passare a tale ruolo assegnandogli, però, un termine per l’accettazione. Detto termine non è stato rispettato e, quindi, correttamente lo stesso è stato ritenuto decaduto da tale possibilità. Anche il secondo capo di sentenza resiste, pertanto, alla dedotta censura.

c) L’interessato, con decreto ministeriale 13 marzo 2006, n. 340, è stato collocato a riposo con decorrenza 15 marzo 2005; ciò in considerazione: – del giudizio di inidoneità assoluta al servizio d’istituto dichiarata dalla Commissione medica ospedaliera il 15 marzo 2005 e confermata il 3 agosto 2005 su richiesta 25 maggio 2005 del Comando provinciale di Agrigento; – e della mancata tempestiva adesione al passaggio al ruolo tecnico amministrativo.

Poiché tanto la circostanza della inidoneità al servizio d’istituto quanto la mancata incondizionata adesione al passaggio di ruolo non sono contestabili, anche il capo della sentenza relativo al collocamento a riposo resiste alle dedotte censure.

2. Dalla nota 14 luglio 2006, n. 2133/5601, dell’Ufficio sanitario del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno, di riscontro a nota 6 luglio 2006, n. 60034 della Direzione centrale risorse umane, Sezione III bis, risulta quanto segue.

L’11 luglio 2006 si è presentato all’Ufficio sanitario il Ba., di propria iniziativa, richiedendo un parere in merito alla compatibilità degli esiti dell’intervento chirurgico di laminectomia L1-L2 con l’idoneità al servizio di istituto alla luce del giudizio di inidoneità formulato dalla C.M.O. di Palermo.

Il Dirigente superiore medico di detto Ufficio "ripercorrendo l’iter clinico e medico legale del nominato in oggetto, sulla base delle informazioni direttamente rese dall’interessato nonché della documentazione da questi esibita e dall’esame clinico effettuato dal Direttore medico Dott. Lucio Bertini, specialista di Medicina legale e delle Assicurazioni" confermava che l’interessato nell’ottobre del 2002 si era sottoposto al noto intervento chirurgico.

Detto Dirigente poi, premesso che avverso il giudizio di inidoneità espresso il 15 marzo 2005 "l’interessato richiede a questo Ufficio un parere … in relazione a quanto è stato possibile accertare medico-legalmente sulla base degli elementi disponibili" dichiarava che "gli esiti dell’intervento non determinano alterazioni anatomo-funzionali significative e, dunque, sono da ritenersi compatibili con il servizio operativo".

Sul presupposto che detta nota contenesse un giudizio di idoneità di valore superiore a quello di inidoneità delle Commissioni mediche, l’interessato richiedeva all’amministrazione la riammissione in servizio a norma dell’art. 135 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

La richiesta è stata disattesa con nota ministeriale 23 aprile 2008, n. 56019, impugnata col secondo ricorso ed annullata nella considerazione che l’Amministrazione non aveva mandato all’interessato il preavviso di rigetto.

In adesione a detto rilievo, il Ministero, con nota 19 novembre 2008, n. 66367, riscontrata dall’interessato con memoria 11 dicembre 2008, comunicava il preavviso di rigetto; ciò comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse dell’appello contro la sentenza n. 1254 del 2008.

Ricevute le osservazioni con riferimento a detto preavviso, con decreto ministeriale n. 1 del 2009 veniva respinta la richiesta di riassunzione per inidoneità. Il rigetto è motivato con la considerazione che l’avviso dell’Ufficio sanitario di cui alla nota 14 luglio 2006 non è idoneo a superare il giudizio di inidoneità delle Commissioni mediche ospedaliere.

La detta motivazione non è stata condivisa nella sentenza appellata che, però, non resiste alle censure dedotte dall’appellante.

L’Ufficio sanitario, anzitutto, si è occupato dell’argomento senza esservi legittimato. Il Collegio non rinviene alcuna norma che legittimi detto Ufficio ad esprimere pareri su richiesta di privati nè l’appellato ha indicato la fonte della legittimazione.

Il nostro sistema affida la competenza ad esprimere giudizi di idoneità ad organi collegiali (le Commissioni mediche) e giammai ad organi monocratici. Nella fattispecie il parere è stato espresso dal solo Dirigente dell’Ufficio sanitario.

I giudizi sull’idoneità presuppongono delle visite che l’Ufficio sanitario non ha effettuato né collegialmente né individualmente. Il Dirigente del ripetuto Ufficio non dichiara di avere sottoposto a visita l’interessato e l’esame clinico che sarebbe stato effettuato dal dott. Bertini, a prescindere dalla sua natura individuale, ha verificato solo la effettuazione nell’ottobre del 2002 dell’intervento chirurgico. Egli ha espresso un parere sulla scorta delle informazioni e della documentazione fornite dall’interessato.

In conclusione, l’opinione espressa dal ripetuto Dirigente è assolutamente ininfluente per le ragioni esposte e correttamente l’Amministrazione ha respinto la richiesta di riassunzione per irrilevanza del detto parere di idoneità.

L’appello è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata.

C. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale:

– riunisce i ricorsi indicati in epigrafe;

– respinge il primo (n.1602/2006)

– dichiara improcedibile il secondo (n. 1362/2008);

– accoglie il terzo (n. 1223/2009) e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 2 febbraio 2010, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Paolo D’Angelo, estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione II Sentenza n. 7595 del 2006 deposito del 02 marzo 2006 INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Con ordinanza in data 12 novembre 2005, il Tribunale di Bologna confermava la misura della custodia cautelare nei confronti dell?indagato per violazione dell?articolo 12 della legge 197/91. In particolare il Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti che avevano portato all?arresto dell?indagato, con particolare riferimento al sequestro di numerose carte di credito, carte banco‑posta ed altri mezzi di pagamento, anche intestati ad altre persone, rigettava la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sollevata per l?omesso deposito dei decreti autorizzativi e, nel merito, rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di custodia cautelare in considerazione dei contenuti delle disposte intercettazioni telefoniche e del sequestro delle carte di credito rinvenute nella disponibilità dell?indagato.

Pur prendendo atto delle deduzioni della difesa, riteneva infatti il Tribunale che almeno con riferimento alla carta di credito della Bank New Zeland, potesse ritenersi integrata la condotta ipotizzata.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l?indagato personalmente deducendo:

‑ con un primo motivo, l?erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili le intercettazioni acquisite m procedimento diverso in palese violazione dell?articolo 270 Cpp, che espressamente consente tale utilizzazione solo nell?ipotesi in cui si proceda per un reato per il quale è obbligatorio l?arresto in flagrante: ipotesi non sussistente nella specie in esame;

‑ con un secondo motivo, l?erronea applicazione di norme penali (recte processuali), con riferimento all?articolo 273 Cpp, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto contraffatti tutti i titoli di pagamento rinvenuti mentre l?unica carta di credito in ordine alla quale potevano, eventualmente, nutrirsi dubbi, era quella emessa dalla Bank New Zeland.

All?udienza, in camera di consiglio del 3 febbraio 2006, il Procuratore generale presso questa Corte, chiedeva il rigetto del ricorso mentre il difensore ne chiedeva l?accoglimento.

Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo, va rilevato che la relativa censura, sollevata per la prima volta in questa sede, muove da un presupposto (diversità dei procedimenti) che richiede un accertamento di fatto, incompatibile con i limiti del sindacato di legittimità consentito a questa Corte. Va, in ogni caso, rilevato come dalla motivazione dell?ordinanza del Tribunale e dallo stesso ricorso, non è dato dedurre se le intercettazioni telefoniche utilizzate nel procedimento in esame siano effettivamente sorte in un procedimento ?diverso?: viceversa, attesa l?unitarietà del fatto (l?arresto venne eseguito mi provincia di Bologna, presso l?abitazione dell?indagato, a seguito di indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma e a seguito di decreto di perquisizione e sequestro, disposto dalla stessa Procura di Roma, nel confronti del P., e proprio in relazione al reato di cui all?articolo 12 del Dl 143/91, convertito dalla legge 197/91), sembra doversi affermare che, nella specie, si tratta dello stesso procedimento che è proseguito, per competenza, m quel di Bologna.

Ad ogni buon conto, quindi, non appare sussistente la ?diversità? del procedimento che, ai sensi del comma 1, dell?articolo 270 Cpp, impedisce l?utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche (salvo che risultino indispensabili per l?accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l?arresto in flagranza): e ciò, anche alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte che ha affermato la natura ?sostanziale del concetto di diversità del procedimento? che, in quanto tale, non può ricollegarsi a un dato puramente formale, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma deve essere riferito al contenuto della medesima notizia, vale a dire al fatto‑reato in relazione al quale sono in corso le indagini necessarie per l?esercizio dell?azione penale. E, ancora, che, per gli stessi motivi, che ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall?articolo 270, comma 1, Cpp, nel concetto di ?diverso procedimento? non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto (cfr., ex plurimis, Sezione prima, sentenza 46075/04, Rv. 230505; Cassazione, Sezione seconda, sentenza 9579/04; Cassazione 16.5.1997, Rv. 210044; Cassazione 14.8.1998, Rv. 213587).

Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare che le relative censure, presentate sotto il profilo della violazione di legge, si risolvono in argomentazioni di fatto, che prospettano soluzioni alternative, rispetto a quella, priva di vizi logici, alla quale è pervenuto il giudice di merito: l?iter argomentativo che ha portato a ritenere integrata la fattispecie ipotizzata appare non censurabile, perché condotto attraverso una esauriente analisi degli elementi acquisiti nel corso delle indagini.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 186/00, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in curo 600,00 (seicento).

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimissione in libertà dell?indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell?articolo 94, comma 1ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, trasmetta copia del presente provvedimento al direttore dell?istituto penitenziario nel quale il ricorrente è detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende con una somma di euro 600,00 (seicento); dispone che la cancelleria, ai sensi dell?articolo 94, comma 1ter, delle norme di attuazione del Cpp, trasmetta copia del presente provvedimento al direttore dell?istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.