Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2706 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato (mercoledì) 19 aprile 2006 a N. P.M., a N.A.M., a N.M. L. e a N.L. (ricorso depositato il 9 maggio 2006), il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che con istanza del "24 giugno 1986" i predetti N. nonchè C.A. (poi deceduta) avevano chiesto "il rimborso dell’eccedenza di imposta INVIM" da loro versata (per la qualità di "venditori" di un immobile nel cui atto, registrato il 13 agosto 1985, era stato dichiarato "il prezzo convenuto fra le parti") ("eccedenza") "scaturente dall’applicazione del sistema di valutazione automatica previsto dal nuovo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, ciò in applicazione delle disposizioni di favore contenute al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79 e stante il rinvio alle norme in materia di registro previsto dal D.P.R. n. 643 del 1972, ‘art. 31", in forza di un solo motivo, chiedevano di cassare la sentenza n. 2000/13/05 della Commissione Tributaria Centrale (depositata il 4 marzo 2005) che aveva recepito il gravame proposto dai contribuenti avverso la decisione (690/13/1990) della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Roma la quale (in contrario avviso a quanto deciso dal giudice di primo grado) aveva respinto l’impugnazione del "silenzio rifiuto" formatosi su detta istanza.

Nel controricorso notificato il 26 maggio 2006 (depositato il 9 giugno 2006) gli intimati instavano per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, per il rigetto dell’avverso gravame.

Il 19 ottobre 2010 i contribuenti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disattesa l’"eccezione" di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dai contribuenti:

(a) il ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione Tributaria Centrale depositate (come quella qui impugnata) prima dell’entrata in vigore (2 marzo 2006) del testo dell’art. 360 c.p.c. modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 invero, non essendo espressamente previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 sul contenzioso tributario, è esperibile in virtù delle disposizioni dell’art. 111 Cost.: lo stesso, pertanto, in mancanza di una specifica disciplina, resta soggetto all’applicazione delle norme ordinarie del codice di procedura civile, con la conseguenza – costituzionalmente corretta – che esso non può essere proposto dopo la scadenza del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della decisione, effettuato mediante deposito nella segreteria ai sensi del citato D.P.R. n. 636 del 1972, art. 38, commi 1 e 2, indipendentemente dalla notificazione della decisione medesima (la quale, se successiva al decorso dell’anno, non è idonea a sanare una decadenza già verificatasi ed a riaprire i termini per la proposizione dell’impugnazione); tale termine come ripetutamente statuito da questa Corte (Cass., 1: 12 luglio 1983 n. 4736; 7 aprile 1983 n. 2446; 22 giugno 1982 n. 3782;

24 marzo 1982 nn. 1852-853; 10 febbraio 1982 n. 813, ex multis) – è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, secondo la previsione della L. 7 ottobre 1969, n. 742;

(b) il periodo complessivo di effettiva sospensione di "diritto" del decorso dei termini processuali nel periodo feriale, disposto dall’art. 1 detto, poi (Cass., trib., 1 luglio 2003 n. 10350, tra le recenti), si estende dal primo agosto al 15 settembre (compreso) di ciascun anno, cosicchè, diversamente da quanto operato nel caso dai controricorrenti, va calcolato in 46, e non in 45, giorni.

2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Centrale ha accolto l’impugnazione dei contribuenti affermando:

– "in tema di imposta di registro, come di INVIM, l’applicazione del criterio di salutazione automatica degli immobili, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, con preclusione del potere dell’Ufficio di effettuare l’accertamento in rettifica, è subordinata alle condizioni costituite dalla presentazione di un’esplicita istanza del contribuente di volersi avvalere di tale criterio, dalla circostanza che l’immobile sia dotato di rendita catastale e, se si tratta di terreno, non sia edificabile, nonchè dalla espressa indicazione di un valore del bene, alla data dell’atto, non inferiore a quello desunto dai valori parametrici catastali e dai coefficienti di riferimento";

– "la disposizione più favorevole si applica retroattivamente ai sensi dell’art. 79": "in tema di INVIM, la determinazione del valore dei beni D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 52 (T.U.) applicabile per effetto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31 … si applica anche retroattivamente in caso di pendenza di giudizio in forza dell’art. 79, comma 1, predetto T.U.". 3. Con il loro ricorso le amministrazioni pubbliche – considerato che "l’imposta di registro", "come … indicato … nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 1", si applica "assumendosi", in ipotesi di trasferimento di beni immobili, "come valore dei beni o del diritti quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza e se superiore, il corrispettivo pattuito" – censurano la decisione denunziando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51, 52 e 79" esponendo:

– "la disposizione di favore contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1" (la quale "consente, in determinate e specificate circostanze, l’applicazione del criterio di valutazione catastale retroattivamente") "ha soltanto inteso introdurre … una delimitazione al potere di accertamento proprio degli uffici" al "fine esclusivo di ridurre le controversie": "con la … norma", quindi, "si è inteso dar corso ad una semplice preclusione al potere di accertamento … qualora nell’atto venga indicato un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione automatico … ) contemplato nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4" per cui "il contribuente" che indichi "un valore superiore … non può pretendere poi che l’imposta venga commisurata al valore individuabile attraverso il summenzionato procedimento";

– "la disposizione transitoria di cui all’… art. 19 trova una limitata applicazione nei casi in cui o si è già dato corso ad un accertamento dell’Ufficio (non ancora), o al caso in cui non si è ancora dato corso all’accertamento in tal modo precludendone detto potere";

– "rimane estranea all’anzidetta applicazione … l’ipotesi in cui il valore dichiarato fosse superiore a quello cd. catastale non potendosi … dar corso ad un rimborso di quanto tassato in base al valore venale indicato dalla parte". 4. Dal canto loro i N. osservano:

– "la non applicabilità del "D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79 è "tesi ardita e non suffragata da alcun dato testuale": "esso", infatti, "fa riferimento a tutti "gli atti pubblici" e a tutte le "scritture privata autenticate" in nulla differenziando a seconda del tipo di imposta da prendere a riferimento";

– "nel caso" sono presenti "entrambe le condizioni" "che alla data di entrata in vigore del T.U. (1 luglio 1986) non sia decorso il termine di decadenza per l’azione della finanza" e "che alla predetta data" fosse "stata presentata … domanda di rimborso") per l’"applicazione retroattiva della disciplina di cui al D.P.R. n. 131 del … 1986" essendo stato l’atto "registrato il 13 agosto 1985" e l’istanza di "rimborso" presentata il 24 giugno 1986;

– detta "retroattività" non vale "solo per correggere eventuali dichiarazioni che indichino un prezzo inferiore a quello desumibile dal calcolo D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 4" in quanto "il dettato della norma è chiarissimo e indica la possibilità di agire nei due sensi: … sia in aumento che in diminuzione";

– "alla luce del raffronto" tra le norme "del D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972, art. 41" e "art. 43, comma 1, lett. a) del cit. T.U.";

"del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 1 e 2" "si può affermare che la base imponibile, in caso di atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, è rappresentata dal valore venale del bene, non dovendosi in alcun caso più fare riferimento al corrispettivo pattuito" (come, invece, dispongono l’art. 44 per l’ipotesi di "espropriazione forzata e trasferimenti coattivi" e l’art. 45 per il "caso … di atti di concessione e … con amministrazioni dello Stato", per i quali "il T.U. ha ritenuto che si dovesse fare riferimento a cifre determinate nell’atto …") per cui "si deve intendere che quanto previsto dall’art. 52, comma 4 costituisca … l’oggettivo criterio di determinazione del valore venale del bene";

– poichè "il D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 18" (istitutivo dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, breviter INVIM, poi "soppressa con la L. n. 448 del … 2001, art. 8") "fanno espresso riferimento al valore dell’immobile", "la modifica legislativa apportata con il T.U. n. 131 del 1986 ha prodotto i suoi effetti sulle disposizioni del D.P.R. n. 643 del 1972 che facevano riferimento all’importo dichiarato" ("dato che il sistema INVIM si basava sul raffronto tra il valore iniziale ed il valore finale") "è … del tutto conforme al sistema legislativo che ai fini dell’INVIM si prenda a riferimento il valore dell’immobile come determinato dal … citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4";

– "anche per ciò che riguarda l’imposta di registro (dovuta dall’acquirente), l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497 ha stabilito … che il valore dell’immobile (è) determinato ai sensi del… testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto". 5. Il ricorso della amministrazioni pubbliche deve essere accolto.

A. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone:

– all’art. 51 ("valore dei beni e dei diritti"):

(a) che "ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto" (comma 1);

(b) che "per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio" (comma 2); – all’art. 52 ("rettifica del valore degli immobili e delle aziende"):

(1) "l’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all’art. 51, commi 3 e 4 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento del maggior valore" (comma 1, nel testo originario, applicabile alla specie ratione temporis);

(2) "non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito …" (comma 4, sempre nel testo originario).

B. "Dalla lettura combinata delle norme su richiamate, con riferimento agli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, si ricavano i seguenti "condivisi e condivisibili "principi" (Cass., 1, 22 marzo 1999 n. 2645, da cui gli excerpta; cfr., anche, Cass., trib., 9 maggio 2003 n. 7111):

(1) "la base imponibile è costituita dal valore venale del bene";

(2) "se tale valore è superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito l’Ufficio ha il potere di procedere a rettifica mediante avviso di accertamento di maggior valore";

(3) "tale potere non può essere esercitato nella ipotesi in cui il valore dell’immobile sia stato dichiarato in misura non inferiore all’importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per i moltiplicatori indicati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4";

(4) "tale ultima disposizione non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere in ogni caso la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo sopra indicato (cfr. in tal senso Cass. n. 7504-96), atteso che la norma citata non ha inteso individuare per i beni immobili una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha inteso soltanto introdurre, alfine di ridurre le controversie tra amministrazione finanziaria e contribuenti, una mera preclusione al potere di accertamento, qualora nell’atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenìbile con il procedimento di valutazione automatica previsto dal citato art. 52, comma 4; ne consegue che, se il contribuente indica un valore superiore, non può pretendere poi che la imposta venga commisurata al valore individuale attraverso il procedimento summenzionato".

Di contro si rivela non corretta (e, pertanto, da abbandonare) la tesi esposta in precedenza da questa stessa Corte (sentenza 28 aprile 1997 n. 3657 della prima sezione civile) per la quale – poichè "l’art. 51, comma 1, cit. t.u. pur ponendo come regola generale il principio che, in materia di determinazione dell’imposta sui trasferimenti immobiliari, debba aversi riguardo al valore "effettivo", ossia a quello dichiarato dalle parti oppure al corrispettivo pattuito lascia salvo il disposto dei commi successivi e, tra questi il comma 3 il quale stabilisce che al valore di cui al comma 1 va fatto ricorso solo in occasione di un’eventuale rettifica" ed "l’art. 52, comma 4 a sua volta, però, esclude la possibilità di rettifica (e, quindi, di ricorso al valore "effettivo" dell’immobile), quando l’immobile è iscritto al catasto con attribuzione di rendita ed il valore dichiarato dalle parti non superi un certo multiplo del reddito risultante dal catasto" – "il principio generale contenuto nell’art. 51, comma 1 va interpretato anche alla luce del comma 3 della stessa norma e dell’art. 52, comma 4", con la conseguenza che "nel caso di rispondenza del valore dichiarato a quello convenzionale, il favore previsto dalla nuova normativa non consiste soltanto nel precludere alla Finanza l’esercizio del suo potere di rettifica, ma sta nel fissare un valore convenzionale dell’immobile, indipendente da quello dichiarato nell’atto o dal corrispettivo pattuito" perchè "la nuova normativa pone come valore convenzionale dell’immobile (sul quale calcolare l’imposta) al massimo quello corrispondente al suddetto multiplo".

La tesi (che rispecchia quella qui sostenuta dai controricorrenti) non può essere condivisa perchè:

(1) si fonda sulla erronea supposizione che "al valore di cui al comma 1 va fatto ricorso solo in occasione di un ‘ eventuale rettifica" mentre tal valore (come peraltro evidenziato anche in quella sentenza) costituisce una "regola generale", da considerare in ogni ipotesi di tassazione e, pertanto, valida a prescindere dall’esercizio del potere di rettifica da parte dell’Ufficio;

(2) non considera affatto lo stesso art. 51, comma 2 il quale "per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse" pone a regola generale che "per valore" deve intendersi "il valore venale in comune commercio";

(3) tralascia di considerare che la norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4;

(a) costituisce soltanto un limite al potere di rettifica dell’Ufficio, non già un criterio legale (ulteriore e/o diverso da quello "venale in comune commercio" indicato nell’art. 51, comma 2 di determinazione del "valore" di un bene immobile;

(b) fa riferimento (per gli "immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita") unicamente all’ipotesi di "valore o … corrispettivo … dichiarato in misura non inferiore", ovverosia ("misura non inferiore") a fattispecie che comprende anche il caso di "valore" o di "corrispettivo" dichiarati in misura "superiore", e;

(c) esclude, di necessità logica essendo comunque quello "dichiarato", salvo rettifica (ove possibile o ammissibile) in aumento, il valore del bene da considerare ai fini dell’imposizione, qualsiasi diritto di ripetizione dell’imposta eventualmente corrisposta in misura maggiore perchè correlata ad un "valore" o ad un "corrispettivo" dichiarato in misura eccedente quella "parametrica".

C. Nessun conforto alla tesi perorata dai contribuenti deriva, inoltre, dalla decisione 29 marzo 2004 n. 6245 di questa sezione – avente ad oggetto la richiesta Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 13610/06 – 14/20 – di "rimborso della somma … versata a titolo di imposta di registro proporzionale, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione al verbale di assemblea straordinaria del 6 maggio 1982" – in quanto ivi si controverteva sulla imponibilità di atto (delibera di riduzione di capitale) che (si sosteneva) in base alla nuova normativa del cit. TU non era più soggetto ad imposta, quindi si trattava di verificare l’applicabilità di "disposizioni più favorevoli ai contribuenti" prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1.

In questo caso, invece, il tema della decisione, come visto, è costituito dall’individuazione del rapporto normativo tra valore dichiarato nell’atto di alienazione della proprietà di un immobile ed il valore cd. "parametrico" del bene trasferito, ovverosia della regula juris ordinariamente applicabile agli atti soggetti a registrazione nel vigore del D.P.R. n. 131 del 1986.

D. La natura evidentemente ed univocamente innovativa ("in deroga alla" "indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto"; "le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito") della disposizione (peraltro finalizzata al "contrasto all’evasione fiscale" nel "settore delle vendite immobiliari", come specificato nel comma 495 e desumibile dalla riduzione "legale" dell’"onorario" dovuto al notaio rogante disposta dalla norma, oltre che dai benefici previsti nei successivi commi), infine, esclude qualsiasi rilevanza, anche a fini meramente interpretativi, alla norma dettata dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497 per la quale (testo modificato, da ultimo, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 309) "in deroga alla disciplina di cui all’art. 43 del cit. testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento".

E. Le specifiche disposizioni dettate dagli artt. 44 ("per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione …", comma 1; "per l’espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall’ammontare definitivo dell’indennizzo. In caso di trasferimento volontario all’espropriante nell’ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo", commi 2) e 45 ("per gli atti concernenti le concessioni di cui all’art. 5 della parte prima della tariffa, nonchè per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall’ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito") del D.P.R. n. 131 del 1986, invocate dai contribuenti, ancora ed infine, trovano una loro peculiare ratio (che esclude qualsivoglia valenza interpretativa favorevole ai contribuenti stessi) in "ragioni di pubblico affidamento" (Cass., trib., 6 giugno 2007 n. 13217, che qualifica quella dell’art. 44 una "deroga espressa alla regola generale prevista nel precedente art. 43, comma 1, lett. A"), garantite dalla procedura di determinazione del valore dei beni negli atti considerati.

In ordine a tali disposizioni questa sezione ha già avuto modo di chiarire che:

– la "forma pubblica" delle "vendite" nella "procedura fallimentare … è volta a perseguire interessi pubblicistici" e, pertanto, "le vendite all’incanto dei beni che attraverso di essa vengono effettuate, date anche le forme di pubblicità assicurate, sono tali da garantire il miglior prezzo di realizzo dei beni posti in vendita, considerato anche che, in caso di prezzo ritenuto basso dal giudice, quest’ultimo può sospendere la vendita, con facoltà per i terzi di aumentare di un sesto il prezzo di aggiudicazione (Cass. 14148/2003)" (Cass., trib., 8 marzo 2006 n. 4956);

– per la mancanza di quelle garanzie "…il trasferimento di immobili disposto in esecuzione di concordato preventivo con cessione dei beni non può essere compreso, nè mediante interpretazìone estensiva, nè in via di applicazione analogica, tra le ipotesi (espropriazione forzata e trasferimenti coattivi) per le quali il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44 richiamato, per l’in.v.im., dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31 predetermina la base imponibile per V imposta di registro – con norma di natura eccezionale, sostanzialmente identica a quella di cui al previgente D.P.R. n. 634 del 1972, art. 42 nel prezzo di aggiudicazione o nell’ammontare dell’indennizzo, con la conseguenza che all’amministrazione finanziaria non è precluso l’accertamento di un valore del bene maggiore di quello dichiarato nell’atte di trasferimento": "nelle alienazioni adottate in regime di concordato preventivo con cessione di beni", infatti, "non si riscontra … nè la determinazione giudiziale del prezzo dell’immobile (data la natura negoziale del concordato e degli atti di cessione), nè la finalità di realizzare il maggior prezzo possibile (scopo dell’istituto essendo piuttosto quello di raggiungere la maggior convenienza economica dei creditori); e ciò rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 131 del 1986, citato art. 44 sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento delle alienazioni in esame rispetto a quelle rientranti nel suo ambito applicativo" (Cass., trib., 1 febbraio 2006 n. 2206, che richiama "Cass., 5, 3420/2002" e, "in senso analogo", "Cass., 5, 6403/2003, in materia di cessione di beni a trattativa privata in sede fallimentare e Cass., 5, 763/2001, riguardante trasferimenti in sede di concordato fallimentare");

– "con riguardo ad atti di cui sia parte un Comune, la tassazione di registro, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, è soggetta alle comuni regole, senza che possano essere invocate estensivamente, in difetto di espressa previsione, le peculiari disposizioni riferite alle amministrazioni dello stato (cfr. Cass. S.U. 8533/90 sia pure con riferimento al precedente regime dell’imposta di registro" (Cass., trib., 27 luglio 2007 n. 16703).

F. Dalle complessive considerazioni che precedono discende l’irrilevanza del richiamo alla norma intertemporale dettata dal medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79 atteso che dall’esame della stessa non si evince nessun trattamento fiscale particolare e diverso da quello degli atti rogati anteriormente rispetto a quelli conclusi successivamente all’entrata in vigore del dettato provvedimento legislativo.

G. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata perchè fondata su di un erronea interpretazione delle conferenti norme e la causa – in quanto non bisognevole di nessun accertamento di fatto -, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto del ricorso di primo grado dei contribuenti.

6. Le spese processuali dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado dei contribuenti; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 627 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR del Lazio, la dottoressa S.C.S., esponeva di essere ex dipendente della Federconsorzi, poi transitata nel ruolo del personale del Comune di Roma (in applicazione della legge n. 460/1992), dove era inizialmente inquadrata nella quinta qualifica funzionale. La ricorrente contestava gli atti della procedura relativa al suo successivo inquadramento nella VI qualifica, ed impugnava in particolare, chiedendone l’annullamento:

– il provvedimento del 15 marzo 1997, d’individuazione delle tabelle d’equiparazione in attuazione dell’articolo 5 della legge 20 dicembre 1996 n. 642;

– il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 aprile 1997, relativo alle prove d’idoneità nonché il decreto della medesima amministrazione, adottato in pari data relativo alla nomina delle commissioni d’esame e della prova d’esame oltre al risultato finale compresa la graduatoria finale e del provvedimento d’inquadramento nella qualifica del soggetto proclamato vincitore.

Il ricorso domandava altresì l’accertamento del diritto alla VII qualifica (a tutti gli effetti) dalla data di trasferimento alla nuova amministrazione (o a decorrere dall’1.1.1994), deducendo a sostegno i seguenti ordini di motivi:

– Violazione dell’articolo 1 della legge n. 460 del 1992 e dell’articolo 5 della legge n. 642 del 1996. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, contraddittorietà e illogicità. Violazione dell’articolo3 della legge n. 241 del 1990. Le norme richiamate in rubrica hanno disposto che l’inquadramento dei dipendenti provenienti dall’Ente Federconsorzi avvenisse attraverso l’equiparazione tra le professionalità possedute dai dipendenti nell’Ente di provenienza e le qualifiche ed i profili professionali delle Amministrazioni di destinazione. Ciò a difesa delle professionalità acquisite. Nel caso della ricorrente tale criterio sarebbe stato violato;

– Violazione dell’articolo 202 del T.U. n. 3 del 1957 e dell’articolo 12 del dPR n. 1079 del 1970 nonché degli articoli 1, 2 e 18 del DPCM 16 settembre 1994 n. 716. Violazione dei principi generali in tema di mobilità. Eccesso di potere sotto vari profili;

– Eccezione d’incostituzionalità della legge n. 642 del 1996, articolo 5, comma 6, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, sulla base di una ricostruzione normativa (già compiuta da precedenti giurisprudenziali) che, in sintesi, muove dal rilievo come l’operazione normativa abbia previsto la risoluzione del precedente rapporto di lavoro e l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro senza quindi una continuatività giuridica tra le due posizioni.

La dott.ssa Santoro ha tuttavia impugnato innanzi a questo Consiglio la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si sono costituiti nel giudizio i Ministeri ed il Comune di Roma, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1.- L’appello controverte di inquadramento di ex dipendente della Federconsorzi transitata in amministrazione comunale ai sensi ed in applicazione della legge n.460/1992 e della successiva legge n.642/1996.

1.1.- A suo sostegno la ricorrente pone tre ordini di censure, i quali contestano altrettanti punti decisi dal TAR:

– mancata esplicitazione della legittimità dell’inquadramento e dell’anzianità attribuiti (nella VI qualifica funzionale) dall’Amministrazione in luogo di quelli richiesti dall’azione di accertamento (VII qualifica), avendo il primo giudice fatto riferimento al solo intento legislativo di procedere al salvataggio occupazionale, anzicchè di correttamente applicare la normativa di legge in materia, come sarebbe invece avvenuto per altri dipendenti, sulla base delle professionalità effettivamente possedute;

– illogicità della decisione ove i primi giudici hanno confermato la decorrenza dell’inquadramento nella sesta qualifica dal 30.4.1997 (data del decreto relativo alle prove di idoneità) e non dal giugno 1994, data di trasferimento nel ruolo della nuova amministrazione, sia in quanto non sussisteva soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro, sia perché così operando si sarebbe dato luogo, in illogica applicazione delle due leggi citate, ad un doppio inquadramento il primo nel 1994 (V qualifica funzionale) il secondo il 30 aprile 1997 (VI qualifica funzionale) sulla base delle stesse professionalità possedute;

– penalizzazione della posizione della ricorrente, atteso che il possesso del diploma di laurea avrebbe dovuto determinare la sua collocazione nella VII qualifica funzionale;

– omessa trattazione della censura di difetto di motivazione che inficerebbe gli atti impugnati, anche tenendo conto del fatto che il trattamento contestato sarebbe diverso da quelle riservato al personale transitato in altre pubbliche amministrazioni.

2. L’appello è infondato, per le ragioni che seguono.

2.1- Va anzitutto confutata l’asserzione secondo cui la sentenza gravata abbia motivato il proprio orientamento esclusivamente riferendosi all’intento legislativo di procedere al salvataggio occupazionale; al contrario i primi giudici, previa ricostruzione del quadro normativo, hanno illustrato le ragioni giuridiche per le quali l’interpretazione della ricorrente, tendente a far valere il livello di professionalità acquisito presso la precedente amministrazione, non ha potuto trovare accoglimento.

In particolare il TAR ha rammentato che la natura privatistica della Federconsorzi (questione pacifica; vedansi Cons. di Stato, sez. VI, n.1451 e n.1706/1999 e sez. IV, n.1324/2009), non permette l’ applicazione dei principi di mobilità orizzontale, valevoli in caso di passaggio di un dipendente da un’amministrazione pubblica ad un’altra.

Ha poi, precisato che la legge n. 460/1992, non modificata dalla successiva n.642/1996, non reca garanzia di una piena difesa del livello di professionalità acquisita, potendo legittimamente derogare al principio generale del pubblico impiego della conservazione del trattamento pregresso, senza peraltro contrastare con alcuna norma costituzionale, questione già ritenuta manifestamente infondata da questo Consesso, attesa l’ampia discrezionalità legislativa in materia (v. Cons. di Stato, sez. VI, n.846/1999).

Sul punto, la Sezione non può che confermare l’orientamento affermato dal TAR, peraltro già espresso in analoghe fattispecie, ribadendo come l’art. 202 del TU n. 3/1957 rechi una salvaguardia del trattamento giuridicoeconomico pregresso nei passaggi tra enti pubblici e non tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni (Cons. di Stato, sez. IV, n.1324/2009).

In questo quadro interpretativo il riferimento al "salvataggio occupazionale" costituisce un mero riferimento alla "ratio politica" delle norme varate e che, pur aiutando ad interpretare il sistema, non influisce quindi sulla corretta applicazione delle norme operata dalla sentenza in esame.

Assolutamente rilevante sul piano giuridico, ai fini della legittimità del livello retributivo e della decorrenza attribuiti, è invece il fatto che il passaggio tra le due Amministrazione sia stato regolato attraverso la risoluzione del precedente rapporto di lavoro ed una nuova assunzione presso lo Stato, con instaurazione di una nuova e distinta relazione lavorativa, senza una successione tra le due posizioni.

2.2 – Ciò premesso, con specifico riguardo al contestato inquadramento non può essere accolta la riproposta tesi della erronea collocazione della ricorrente nella VI qualifica, sia sotto il profilo della sua decorrenza che del contenuto professionale.

Quanto al primo aspetto l’appellante ritiene illogico l’aver proceduto ad un duplice inquadramento il primo con decorrenza giugno 1994 (nella V qualifica funzionale) ed il secondo dal 30 aprile 1997, nonostante le stesse professionalità possedute nelle due fasi. Anche qui il primo giudice ha spiegato che "la prima delle due disposizioni applicate ha inteso provvedere alle esigenze indifferibili ed urgenti del personale in cassa integrazione, dettando le regole della sua assunzione, pienamente e definitivamente realizzata dalla seconda, secondo quanto risulta nelle premesse del decreto legge n. 552 del 1996, ove si precisa che esso intende "provvedere alla definitiva sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla Federconsorzi".

A conferma della esattezza della tesi svolta, va osservato che nella citata normazione non si rinvengono disposizioni che possano permettere il riconoscimento, nella VI qualifica, di un’anzianità anteriore alla data dell’inquadramento nella qualifica stessa, profilo anche questo già evidenziato dalla Sezione in altro analogo contenzioso (v. Cons. di Stato, sez. IV, n.1324/2009).

Quanto alla esatta individuazione sostanziale della qualifica funzionale spettante, il TAR ha affermato che le posizioni di lavoro più qualificate (dalla VII in poi), in ossequio al principio di buon andamento, sono normalmente assegnate in conformità ad una selezione concorsuale anziché in conformità ad una procedura di mobilità orizzontale. Ma anche prescindendo da questo principio, ostano alla tesi dell’appellante ragioni inerenti al contenuto specifico delle norme, cui pure si è richiamato il TAR. Ed in effetti la "ratio" della legge, emergente dai lavori preparatori sul disegno di legge (ed evidenziata del resto dalla stessa parte appellante), non risulta quella di tenere necessariamente conto, nel passaggio, dei periodi di servizio anteriormente svolti presso l’amministrazione di provenienza, bensì di procedere a valutazioni comparative dei contenuti di professionalità in essa presenti. ricercando le relative corrispondenze nell’assetto della nuova Amministrazione.

Al riguardo la tabella di equiparazione (recata dall’impugnato DM 15.3.1997) appare aver correttamente proceduto a collocare la posizione della ricorrente nella sesta qualifica funzionale, e non nella settima, poiché alla qualifica di appartenenza (quinta) ed al profilo di collaboratore professionale, si aggiungeva il possesso del diploma di laurea; quest’ultimo, quindi non solo non è stato trascurato ai fini della collocazione della dott.ssa Santoro, ma ha determinato il suo inquadramento in posizione superiore a quella corrispondente alla sola qualifica funzionale di provenienza.

E del resto questo tipo di valutazioni trova esplicita previsione nel sistema e nei criteri previsti dalla legge n. 312/1980, regolante le qualifiche funzionale delle amministrazioni statali.

2.3.- Nessun fondamento ha infine la censura di disparità di trattamento rispetto ad inquadramenti avvenuti presso altre amministrazioni; gli atti amministrativi di inquadramento sono espressione di un potere vincolato alle norme di cui costituiscono applicazione, mentre il vizio ipotizzato (fattispecie di eccesso di potere) presuppone esercizio di poteri di natura discrezionale (v. ex multis, Cons. di Stato, sez IV, n.3035/2003).

3. – Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

4. – Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio,
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7396 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letti i ricorsi concernenti l’impugnazione di avvisi di accertamento per maggior reddito di partecipazione a seguito di maggiori ricavi accertati a carico della società di persone Hotel Robert s.n.c.;

preso atto che il contribuente non si è costituito;

considerata preliminarmente l’opportunità di disporre la riunione al presente ricorso, del ricorso R.G. n. 30489/06, chiamato anch’esso per l’odierna udienza, trattandosi di una controversia rispetto alla quale si realizza una fattispecie di litisconsorzio necessario tra società e soci, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 2008;

rilevato che i ricorsi sono supportati da due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, con i quali si lamenta, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non imputabile D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5 il maggior reddito accertato all’intimato e non rilevanti gli accertamenti bancari compiuti;

considerato che nei confronti del contribuente questa Corte ha già deciso, con sentenza n. 13921 del 2009, analoga controversia per diversa annualità, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al primo giudice in ragione della mancata attuazione del contraddittorio tra soci e società, secondo il già ricordato principio enunciato dalla Sezioni Unite;

ritenuto che la soluzione dei ricorsi in esame non possa essere diversa e che, pertanto, pronunciando sugli stessi, le sentenze impugnate debbano essere cassate con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì;

Ritenuto che in ragione della novità del principio enunciato debba disporsi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi R.G. nn. 30374/06 e 30489/06 e pronunciando sui medesimi, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 03-03-2011, n. 8447 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 26 maggio 2009 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 4 ottobre 2007 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con la quale D. F.D. era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un assegno bancario, commesso in (OMISSIS) in epoca antecedente e prossima al marzo 2003, ed era stato condannato, con la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 6 ritenuta equivalente alla recidiva, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’art. 648 c.p.p., commi 1 e 2, con riferimento all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata nonostante il modesto importo del titolo;

2) la violazione e l’erronea applicazione della legge in relazione all’art. 62 c.p., n. 4, attenuante compatibile con quella prevista dall’art. 648 c.p., comma 2;

3) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto del comportamento successivo al fatto (riparazione del danno causato alla persona offesa).

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata si evidenzia che l’imputato era stato certamente in possesso dell’assegno bancario di provenienza furtiva, da lui consegnato in pagamento di merce al teste C., e non aveva inoltre giustificato in alcun modo la disponibilità del titolo di origine illecita. La Corte territoriale si è quindi adeguata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sez. 2^ 11 giugno 2008 n. 25756, Nardino; sez. 2^ 27 febbraio 1997 n. 2436, Savie). Nella sentenza impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione dell’assegno si pone, pertanto, come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.

Quanto alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, la doglianza è del tutto generica e il riconoscimento della stessa, che non costituiva peraltro oggetto dei motivi di appello, era stato comunque implicitamente escluso nella sentenza di primo grado attraverso il riferimento all’"ingente importo" del titolo (L.10.000.000), secondo una valutazione di fatto evidentemente condivisa dal giudice di appello e insindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto riguarda una pretesa violazione di legge, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, che non era stata dedotta in primo grado. Peraltro la Corte territoriale, richiamando il "rilevante importo" dell’assegno, aveva implicitamente escluso la sussistenza della predetta attenuante.

Il terzo motivo è manifestamente infondato poichè nella sentenza impugnata si è dato adeguato conto, con motivazione proporzionata alla genericità della richiesta contenuta nei motivi di appello, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento alla gravità della condotta ("m considerazione delle modalità della condotta e del rilevante importo dell’assegno"). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62- bis c.p. è, del resto, oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez. 6^ 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi; sez. 6^ 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6^ 28 maggio 1999 n. 8668, Milenkovic).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario, inoltre, che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. 6^ 16 giugno 2010 n. 34364, Giovane).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.