Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19700 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e rigetto.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 187/2/06, depositata l’8.1.07, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pesaro avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da B.F. – quale socio della Tonelli s.r.l. – nei confronti dell’avviso di accertamento, ai fini IRPEF per l’anno 1997. 1.1. L’atto impositivo conseguiva a processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza di Pesaro a seguito di verifiche effettuate presso società, ritenute "fantasma", che – ad avviso dei verbalizzanti – avevano emesso fatture per operazioni inesistenti, consentendo ad altre società, tra le quali la Tonelli s.r.l., di contabilizzare quali costi deducibili i relativi importi.

2. La Commissione, accogliendo il ricorso in appello dell’amministrazione finanziaria, riteneva che il B., quale socio della Tonelli, si fosse avvantaggiato di siffatte operazioni, in forza delle quali la società contribuente aveva detratto l’IVA e dedotto costi gestionali, sulla base di fatture emesse da società in realtà prive di locali, dipendenti e contabilità (c.d. società "cartiere").

3. Per la cassazione della sentenza n. 188/2/06 ha proposto ricorso B.F. affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il B. denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 1.1. Deduce, invero, il ricorrente che la CTR avrebbe, nel caso di specie, deciso la controversia con una motivazione del tutto apparente, e perciò sostanzialmente inesistente. Il giudice di appello avrebbe, invero, apoditticamente affermato che le false fatturazioni, poste a fondamento dell’atto impositivo, emergevano dagli accertamenti della Guardia di Finanza, senza in alcun modo valutare il materiale probatorio offerto dal ricorrente, del quale, peraltro, il B. non fornisce – in questa sede – alcuna ulteriore specifica indicazione, neppure con riferimento agli atti processuali nei quali tali mezzi di prova sarebbero stati articolati o dedotti.

Del tutto inconferente sarebbe, del resto, – a parere del B. – la deduzione dell’inesistenza delle fatture di sponsorizzazione esaminate dalla Guardia di Finanza, operata dall’Ufficio in via presuntiva, alla stregua di una presunzione dotata – secondo l’amministrazione – dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e fondata sull’assenza di una adeguata struttura aziendale in capo alla ditta emittente.

1.2. La censura suesposta, ad avviso della Corte, si palesa del tutto inammissibile, sotto un duplice profilo.

1.2.1. Il ricorrente ha, invero, anzitutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), a tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un "momento di sintesi" omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08).

Nel medesimo ordine di idee, questa Corte ha più volte – ed anche di recente – avuto modo di puntualizzare che il motivo di ricorso con il quale si denunci l’omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, deve indicare il fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente. Al riguardo si è, inoltre, precisato che per "fatto" deve intendersi, non una "questione" o un "punto" della sentenza (come prevedeva il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5), bensì un fatto vero e proprio, ossia un fatto principale ex art. 2697 c.c., che dia luogo alla costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante (fatto di per sè decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ovvero un fatto secondario, dedotto, cioè, in funzione di prova di un fatto principale, purchè sia – a sua volta – controverso e decisivo (cfr. Cass. 12990/09, 2805/11).

Per converso, nel caso concreto, il B. si è limitato ad esporre – in maniera assolutamente generica – una serie di ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dal denunciato vizio motivazionale, talune delle quale neppure aderenti al thema decidendum, ed altre palesemente attinenti – come di qui a poco si dirà – a questioni di merito, indeducibili in questa sede.

1.2.2. A quanto precede, va – di poi – soggiunto che la deduzione di un vizio di motivazione della decisione impugnata con ricorso per cassazione conferisce alla Corte, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di operare una verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo – dopo avere valutato l’attendibilità e la concludenza delle prove assunte – tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a comprovare i fatti in discussione (cfr., ex plurimis, Cass. 2272/07, 27162/09, 6694/09, 6288/11).

1.2.3. Ebbene, nel caso di specie, la CTR ha esposto, in maniera congrua e chiara, sia pure sintetica, le ragioni per le quali appare attendibile l’assunto dell’Ufficio, in quanto fondato su consistenti elementi presuntivi, a loro volta desunti dall’assenza, nelle società emittenti le fatture considerate false (c.d. ditte "cartiere"), di una qualsivoglia struttura imprenditoriale, tale da indurre a ritenere certo il compimento delle operazioni commerciali sottese alla falsa fatturazione. A fronte di tali considerazioni – di contro – la generica critica mossa dal ricorrente al percorso decisionale seguito dal giudice di appello si traduce, in buona sostanza, in una richiesta di revisione del giudizio di fatto operato dalla CTR, del tutto inammissibile in questa sede, per le ragioni suesposte.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il B. deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2.1. Si duole, invero, il ricorrente del fatto che la CTR abbia apoditticamente affermato che le presunzioni, cui l’amministrazione ha fatto ricorso nell’atto impositivo de quo, siano fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, in violazione palese – a suo dire – del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c..

2.2. Senonchè, rileva la Corte che pur avendo l’amministrazione formulato il relativo quesito di diritto, questo si palesa del tutto inidoneo, in relazione allo scopo perseguito dalla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ed invero, va rilevato che il principio di diritto che la parte è tenuta a formulare a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, esposta in modo tale che dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U. 20360/07).

Ne deriva che non può ritenersi adeguato, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso, il quesito formulato – come nel caso concreto – in modo generico e limitatamente alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, senza alcun riferimento al concreto thema decidendum, poichè del tutto inidoneo ad assumere una qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo (Cass. S.U. 18759/08).

2.3. Nella specie, il B., nel proposto quesito ex art. 3666 c.p., si limita a chiedere "se nel corso del processo tributario il giudice che decide in base a presunzioni, debba o meno avvalersi di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ovvero gli stessi debbano o meno avere i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.".

Com’è del tutto evidente, pertanto, il proposto quesito si palesa del tutto generico e limitato alla riproduzione del contenuto della norma di cui all’art. 2729 c.c., per cui il medesimo è certamente insuscettibile di avere una l qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del relativo motivo di ricorso che, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo, il B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 654 c.p.p..

3.1. Deduce, invero, il ricorrente che – successivamente alla sentenza emessa in prime cure, ma prima della decisione di appello impugnata in questa sede – sarebbe intervenuta la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 655/04, passata in cosa giudicato, con la quale B.M. – nella sua qualità di legale rappresentante della società Tonelli s.r.l. – era stato assolto, con formula piena, in relazione alla medesima vicenda oggetto del processo tributario.

Tale decisione, a parere del ricorrente, avrebbe definitivamente accertato l’esistenza dei rapporti contrattuali sottesi alle fatture ritenute false dall’Ufficio, fornendo pertanto la prova concreta dei rapporti contrattuali con le ditte emittenti le suddette fatture;

sicchè la sua rilevanza sarebbe del tutto evidente nel presente giudizio di legittimità. 3.2. Il motivo di ricorso è inammissibile e va disatteso.

3.2.1. Osserva, invero, la Corte che il giudicato esterno può essere provato o rilevato d’ufficio anche in sede di legittimità, anche qualora risulti da atti non prodotti nel giudizio di merito, e che siano per la prima volta prodotti in cassazione, non operando, in tal caso, la preclusione di cui all’art. 372 c.p.c., il quale – riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito – non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato. E tuttavia, la deducibilità del giudicato esterno in cassazione, con produzione della relativa sentenza, postula pur sempre che il giudicato medesimo si sia formato dopo l’esaurimento dei gradi di merito, o dopo il deposito del ricorso per cassazione, si che la parte non abbia potuto farlo valere nei precedenti gradi del giudizio (la giurisprudenza di questa Corte sul punto appare consolidata in tal senso: cfr., tra le tante, Cass. 16376/023, S.U. 13916/06, 360/06, 11112/08, 26041/10).

3.2.2. Orbene, nel caso concreto, lo stesso ricorrente deduce che la sentenza penale n. 6555/04, passata in cosa giudicata, "non è stata prodotta nel giudizio di merito", ancorchè il giudicato si sia formato prima della decisione di appello impugnata in questa sede (p. 15 del ricorso).

Se ne deve necessariamente inferire, dunque, a giudizio della Corte, l’inammissibilità della censura proposta al riguardo dal B..

4. Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 4.1. Il B. deduce, infatti, che la CTR avrebbe illegittimamente posto a suo carico – in via di presunzione ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non applicandosi alle società di capitali il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 – i maggiori utili accertati nei confronti della società (nella forma di corrispettivi non contabilizzati), sulla base di una mera illazione, costituita dal ristretta base partecipativa della Tonelli s.r.l., esclusa, invece, ad avviso del ricorrente dalla partecipazione alla società di soggetti estranei al nucleo familiare dei B..

A tal fine, il ricorrente, nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., chiede alla Corte di accertare "se è sufficiente il mero indizio a che possa l’Ufficio ritenere in capo ai soci di una società di capitali la distribuzione di utili, in conseguenza della scoperta di corrispettivi non contabilizzati". 4.2. Ebbene, anche con riferimento al motivo in esame, la Corte non può che rilevare la totale inidoneità del quesito ad assumere una qualsiasi rilevanza ai fini della decisione della relativa censura, atteso il carattere del tutto generico dello stesso – limitato alla richiesta di una declaratoria a carattere generale, senza alcuna inerenza specifica alla fattispecie concreta – e la conseguente sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla fattispecie concreta (cfr, ex plurimis, Cass.S.U. 26020/08, Cass. 4044/09, Cass. 80/11).

5. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso proposto da B.F. non può che essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 09-06-2011, n. 3040 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 23 gennaio 2009 e depositato il 20 febbraio 2009, i ricorrenti impugnano il provvedimento meglio specificato in epigrafe con cui il Comune di Marcianise ha respinto la domanda avanzata dal Sig. Pietro Pergola (dante causa degli istanti) di rilascio di condono edilizio ex L. 23 dicembre 1994 n. 724 per le opere abusive eseguite alla via E. Di Capua n. 4, consistenti in un primo piano (con superficie di mq. 64,26) e sottotetto (con superficie di mq. 33,72).

A sostegno dell’esperito gravame i deducenti rilevano i seguenti profili di illegittimità:

I) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, motivazione insufficiente ed incongrua, travisamento, sviamento, carenza di interesse pubblico, violazione della L. 724/94;

II) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Si è costituito in giudizio il Comune di Marcianise che replica alle censure di parte ricorrente e conclude per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 755 del 23 marzo 2009 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva non ravvisando l’attualità del danno ed il pregiudizio grave ed irreparabile per la concessione dell’invocata tutela cautelare.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il Collegio condivide il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Invero, quest’ultimo si fonda sulla seguente traiettoria argomentativa "(…) a seguito di verifica degli atti tecnici, allegati alla richiesta di che trattasi, è emerso che il fabbricato oggetto di condono è situato in zona omogenea B2 "Opere in contrasto con i verbali di P.M. è quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, legge 724/94 del 23.12.93" (…) il manufatto oggetto di richiesta di condono è relativa ad unità abitativa posta al piano primo a specifica destinazione residenziale e contrasta con le vigenti disposizioni urbanistiche".

Ebbene, non vi è chi non veda che detta motivazione si risolva in sostanza nella generica indicazione delle ragioni di diniego, in quanto non vengono specificati né i verbali di Polizia Municipale recanti accertamento delle violazioni riscontrate, né rispetto a quali prescrizioni urbanistiche collide l’opera abusiva.

Ne consegue che la mancata indicazione di tali elementi svuota di fatto la motivazione rendendola mera formula di stile inidonea a dare conto delle ragioni logico – giuridiche poste a fondamento dell’atto gravato, impedendo da un lato un efficace controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento di diniego e, dall’altro, non consentendo al privato ricorrente di comprendere le ragioni del diniego e di conformarsi alle prescrizioni urbanistiche vigenti per l’area interessata dall’edificazione.

Sul punto, questo Tribunale ha osservato che il diniego del titolo edilizio, comportando una contrazione dello "ius aedificandi", necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto del progetto presentato con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate, e deve quindi indicare compiutamente ed in modo intelligibile le ragioni per le quali sussiste la ritenuta difformità urbanistica (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 22 novembre 2004, n. 16925).

A ciò si aggiunga che dalla lettura dell’atto non si comprende la ragione ostativa consistente nell’asserito contrasto tra la natura residenziale dell’immobile de quo e la destinazione urbanistica della zona interessata B2 (residenziale di completamento) che, anzi, parrebbe coerente con l’intervento edilizio.

Peraltro non possono supplire al rilevato difetto motivazionale le ragioni fornite dall’amministrazione nella propria memoria difensiva nella quale vengono specificati profili di non assentibilità dell’opera non espressamente indicati nel provvedimento impugnato (eccedenza dei limiti di volumetria, completamento del manufatto oltre la data del 31 dicembre 1993 in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 39 della L. 724/94).

Sul punto, è sufficiente rammentare che l’integrazione della motivazione in giudizio è ritenuta inammissibile dalla giurisprudenza nettamente maggioritaria, tanto più se tale integrazione non è adottata con un provvedimento, ma in una memoria difensiva (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 15 luglio 2010 n. 16814).

L’accoglimento dello scrutinato motivo di ricorso conduce, con assorbimento delle ulteriori doglianze (concernenti la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 e l’omessa notifica dell’atto agli odierni ricorrenti, siccome indirizzato esclusivamente al Sig. Pergola Pietro, dante causa degli istanti), all’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in considerazione dell’annullamento dell’atto impugnato esclusivamente per un vizio di natura procedimentale.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di 1.000,00 euro, da suddividersi fra loro in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-11-2011, n. 22895 Malattia, infortuni, gravidanza e puerperio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30 marzo 2007, l’INPS chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata il 28 settembre 2006 e notificata il successivo 1 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di P.C. di ricostruzione della pensione di vecchiaia in godimento dal 1 dicembre 1992, quale lavoratrice domestica, in forza dell’accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di astensione obbligatoria per maternità caduti tra il 1961 e il 1967, fuori dal rapporto di lavoro, in anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria per le lavoratrici domestiche, di cui alla L. n. 1204 del 1971. Con la conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione degli arretrati di pensione.

In proposito, i giudici hanno osservato che il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4 nello stabilire che i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro di cui alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4 e 5 e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono oggetto di accredito figurativo, richiede solo che il soggetto richiedente: a) sia iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti o a forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O. e b) che possa far valere, al momento della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; senza viceversa attribuire alcun rilievo al fatto che all’epoca della maternità sussistesse o meno la relativa tutela in favore delle lavoratrici domestiche e di quelle a domicilio.

L’INPS al contrario sostiene col ricorso (con cui deduce la violazione dell’art. 2114 c.c., alla L. n. 1204 del 1971, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9 e D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25) che presupposto imprescindibile per il riconoscimento del beneficio dei contributi figurativi in esame è costituito dalla vigenza dell’assicurazione obbligatoria per la categoria cui appartiene l’interessata nel periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità.

Resiste alle domande P.C. con controricorso, depositando altresì una memoria.

Motivi della decisione

La tesi sostenuta dall’INPS non ha fondamento nella disciplina legale dell’istituto.

Secondo, infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. nn. 23037/10, 17517/10 e 15081/08) il principio di cui al D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2, comma 4 che consente che i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro siano oggetto di accredito figurativo nell’ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti o di forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., si applica anche in favore della lavoratrice domestica e di quella a domicilio, sebbene all’epoca della maternità non esistesse ancora la tutela previdenziale in favore di tali categorie di lavoratrici.

Tuttavia devesi rilevare, d’ufficio, che la pretesa della originaria dipendente è infondata, per cui il ricorso va accolto.

Premesso che la P. fruisce di pensione di vecchiaia con decorrenza dal dicembre 1992 (come dalla stessa dichiarato nel controricorso e accertato nella sentenza della Corte d’appello di Torino), la sua situazione pensionistica, per quanto riguarda il tema oggetto del giudizio, era retta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 593, art. 14, comma 3 il quale riconosceva l’accredito contributivo figurativo per i periodi di astensione obbligatoria per maternità ricadenti fuori del rapporto di lavoro, purchè verificatisi successivamente al 1 gennaio 1994.

Quest’ultima limitazione temporale non figurava più nella successiva norma di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4 il quale peraltro limitava il beneficio a coloro che fossero iscritti al Fondo pensioni e quindi in attività alla data della nuova disciplina, con esclusione pertanto dei soggetti già pensionati a tale data (nel medesimo senso con riguardo all’interpretazione dell’analogo D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, comma 2 oggetto altresì di interpretazione autentica ad opera della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504 successivamente dichiarato costituzionalmente corretto, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost., da Corte cost. 22 febbraio 2010 n. 71, cfr., ad es., Cass. 12 novembre 2010 n. 23037 e 16 dicembre 2010 n. 25460).

Incidentalmente si rileva infine che ambedue le norme citate sono state poi abrogate dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 86, comma 2 dalla data di entrata in vigore dello stesso, in quanto sostituiti dal citato art. 25, comma 2 di quest’ultimo.

Consegue a quanto rilevato sul piano della disciplina legislativa delegata che, essendo la P. già pensionata dal dicembre 1992, non le spettava il richiesto accredito contributivo figurativo.

Per i motivi indicati, il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può infine essere decisa nel merito, col rigetto della originaria domanda di P.C..

Essendo la decisione fondata unicamente sul rilievo d’ufficio della disciplina di legge relativa all’istituto esaminato, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria di C. P.; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 07-07-2011, n. 26673 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 18/6/2010 il GIP del Tribunale di Ravenna rigettava l’istanza di revoca del sequestro dell’auto BMW 320 tg. (OMISSIS) intestata a P.V. arrestata unitamente al fidanzato M.E. per traffico di droga.

Con ordinanza del 13/7/2010, il Tribunale del riesame di Ravenna, in sede di appello cautelare, confermava l’ordinanza.

Osservava il tribunale che:

– l’auto era stata acquistata formalmente dalla P. per il prezzo di 8.400, pagato in parte con la permuta di altra auto e per l’altra parte del prezzo, con il versamento in contanti di 4.400=;

– le trattative per l’acquisto erano state condotte dal fidanzato convivente M.; mentre le trattative per l’assicurazione erano state svolte da entrambi;

– i due indagati non svolgevano alcuna attività lavorativa e non risultavano attestazioni di percezione di redditi.

Riteneva il Tribunale che su tali basi, corretta era stata l’adozione della misura cautelare, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagata, lamentando il difetto di motivazione laddove il tribunale non aveva tenuto conto che l’auto non aveva avuto alcun legame con la attività delittuosa svolta e che insussistente era il "periculum" in quanto attualmente gli indagati erano in stato di detenzione.

Motivi della decisione

3. Va premesso che il sequestro per cui si procede è stato disposto non per la ritenuta strumentalità del bene alla realizzazione dei reati, bensì ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, finalizzato alla confisca.

Tale disposizione prevede che nei casi di condanna per taluni gravi reati, tra cui il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Ciò premesso, questa Corte, con consolidato orientamento, ha statuito che "La confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, dall’art. 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19516 del 01/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010), Barilari, Rv. 247205). Orbene, con motivazione esente da vizi logici, quanto al "fumus", il giudice di merito ha evidenziato come a carico degli imputati si proceda per il delitto di cui all’art. 73 e per il quale si trovano in stato di custodia cautelare.

Quanto al "periculum" ha evidenziato come l’assenza di redditi leciti dichiarati dai due imputati rendesse ingiustificato il possesso di un’autovettura di grossa cilindrata e rilevante valore, quale quella sequestrata.

La coerenza e logicità della motivazione rende quindi insindacabile in questa sede di legittimità il provvedimento impugnato.

La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.