Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 22-07-2011, n. 29425

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 20/05/2010, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza pronunciata in data 4/04/2007 con la quale il g.u.p. del tribunale della medesima città aveva ritenuto S. S. responsabile dei reati di ricettazione aggravata di un certificato di proprietà in bianco provento di furto, di falso materiale del suddetto certificato, di soppressione o occultamento del certificato di proprietà,di falsità materiale e contraffazione ed uso di sigilli dello Stato.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere entrambi i giudici di merito affermato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di un dato probatorio non solo inesistente ma del tutto opposto a quello risultante dall’annotazione dell’attività di indagine della Polstrada. Infatti, entrambi i giudici di merito avevano ritenuto che il ricorrente fosse consapevole dei reati addebitatigli atteso che, all’atto del controllo effettuato dalla Polstrada, era stato il S. ad esibire agli agenti di Polizia la documentazione oggetto di ricettazione, ovvero il certificato di proprietà intestato a G.F., oltre alla carta di circolazione. Sennonchè, tale dato era smentito dall’annotazione della Polstrada dalla quale risultava che il conducente (ossia il coimputato N.) "esibiva la cartata di circolazione intestata a G.F. (…), certificato di proprietà (…) ed un atto notarile (…)".

La Corte, poi, non aveva preso in considerazione le dichiarazioni rese dal S. nell’immediatezza dei fatti.

La Corte, infine, aveva omesso di considerare l’invocata derubricazione – da ricettazione in incauto acquisto – al motivo sub 4 dei motivi di appello, ed aveva negato la concessione delle attenuanti generiche con un giudizio del tutto disancorato da dati obiettivi.

3. Il primo motivo è fondato.

In punto di fatto va rilevato che il primo giudice aveva desunto la responsabilità dell’imputato dal fatto che il medesimo, al momento del controllo della Polstrada, aveva il possesso della documentazione (cfr pag. 5 della sentenza del gup).

In sede di appello, il S., con uno specifico motivo, aveva censurato la suddetta decisione facendo rilevare che, dall’annotazione di servizio della Polstrada datata 7/04/2003, risultava l’esatto contrario ossia che era stato il coimputato N. ad avere il possesso dei suddetti documenti e che era stato costui ad esibirli alla Polstrada (cfr. pag. 2 atto di appello).

La Corte territoriale, ha respinto il gravame tacciando l’appello di "infondatezza ed apoditticità" essendo le doglianze "disancorate da ineludibili risultanze probatorie: invero, a sconfessare le asserzioni di estraneità ai fatti (…) sono sufficienti le annotazioni di carattere logico – deduttivo svolte dal primo decidente, laddove evidenzia correttamente che, all’atto del controllo su strada effettuato dalla Polizia Stradale di Imperia è stato il S. ad esibire agli agenti di Polizia – contrariamente a quanto dedotto dall’appellante – la documentazione.

Sennonchè, dalla mera lettura dell’annotazione della Polstrada (prodotta integralmente in questo grado di giudizio) datata 7/04/2003, risulta, in effetti, come lamentato dal ricorrente, l’esatto contrario: infatti, ad esibire i documenti in questione agli agenti di Polizia era stato il conducente ossia il N. e non il S., come peraltro si legge nella stessa sentenza del g.u.p. che, nel riportare le dichiarazioni dell’imputato, scrive che costui aveva riferito che "i documenti del veicolo: carta di circolazione, foglio complementare, atto notarile, certificato assicurativo li aveva il N.". Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il vizio di travisamento della prova può essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutimi con recuperi, in sede di legittimità, di elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell’iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice: il sindacato di legittimità, infatti, deve limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, sebbene ci si trovi di fronte ad una doppia conforme, si verta proprio nell’ipotesi eccezionale prevista dalla suddetta giurisprudenza in quanto la Corte di appello, lungi dal prendere in esame lo specifico motivo di gravame e motivare sul punto, previa l’analisi del documento indicato dall’appellante, si è limitata ad una tralaticia conferma della decisione del primo giudice. Di conseguenza, poichè la Corte (così come il primo giudice) hanno fondato la responsabilità del ricorrente sul solo fatto del possesso della documentazione e tale fatto risulta diverso, nella sua oggettività da quello effettivo, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-09-2011, n. 7280 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto la disposta acquisizione al patrimonio comunale sarebbe fondata su due atti presupposti, concernenti l’accertamento dell’abuso e l’ordine di demolizione, sospesi da questo Tribunale in sede cautelare in separati giudizi, e che il Comune controbatte la inammissibile genericità delle censure;

– Rilevato che peraltro nessuna delle parti espone con precisione, nelle proprie difese, le vicende processuali ritenute rilevanti nella fattispecie in esame;

– Accertato da una verifica d’archivio, a seguito della pubblica udienza del 9.6.2011 ed ai fini della decisione nella camera di consiglio del 23.6.2011, che i due ricorsi in questione, R.G. n. 7930/88 assegnato alla Sezione II, e R.G. n. 1207/86 assegnato alla Sezione II Bis, risultano entrambi dichiarati estinti per perenzione, il primo con decreto n. 7031/2007 ed il secondo con decreto n. 9477/2011;

– Valutato che l’estinzione del giudizio determina la caducazione della sospensione cautelare interinale di efficacia del provvedimento impugnato, e che pertanto la ricorrente non potrebbe comunque ottenere alcun effetto favorevole dalla definizione del presente ricorso, essendo quello impugnato un atto dovuto fondato su provvedimenti non ulteriormente contestabili quanto alla loro legittimità;

– Ritenuto pertanto di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, sussistendo peraltro motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-01-2012, n. 936 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Genova ha respinto l’opposizione proposta da R.M. e da C. A. all’esecuzione promossa nei loro confronti mediante pignoramento immobiliare dal Condominio Savoia & Savoia, nella quale procedura è intervenuta la s.r.l. San Carlo Immobiliare.

L’esecuzione era stata promossa dal Condominio per ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza in precedenti controversie intercorse fra le parti, dalle quali gli opponenti sono usciti soccombenti.

Questi ultimi propongono sei motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la San Carlo Immobiliare con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 1193 c.c., ed omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia i ricorrenti assumono che il loro condebitore in solido, B.A., nell’effettuare il pagamento alla S. Carlo Immobiliare di Euro 10.393,64, ha specificamente imputato la somma di Euro 6.526,36 alle spese legali dovute in virtù della sentenza n. 1641/2005 – delle quali egli solo era debitore – e la somma di Euro 3.867,88 alla sentenza n. 1639/2005, di cui era condebitore in solido con il R.. Lamentano i ricorrenti che la S. Carlo Immobiliare ha invece imputato la somma di Euro 7.711,04 alla prima sentenza e la minor somma di Euro 2.682,00 alla seconda, ponendo così a loro carico la maggior somma di Euro 1.185,88.

L’imputazione sarebbe dimostrata dalla lettera 26 aprile 2004 del Bianchi, che i ricorrenti assumono prodotta in primo grado ed allegano in copia al ricorso, addebitando al Tribunale di non averla esaminata. Assumono altresì che il pagamento avrebbe dovuto essere imputato nello stesso modo anche a prescindere dalla volontà del B., poichè la seconda sentenza è più risalente nel tempo, sicchè il relativo debito avrebbe dovuto essere pagato in data anteriore, a norma dell’art. 1193 c.c..

1.1.- Va preliminarmente rilevato che la resistente eccepisce l’inammissibilità dei doc. n. 1 – 31 (fra i quali il citato doc. 27), che assume prodotti per la prima volta in questa sede e che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito.

L’eccezione è fondata.

I documenti vengono indicati in calce al ricorso come appartenenti ad un Elenco produzioni citazione in opposizione, in aggiunta ad atti e documenti prodotti nei tre giudizi di opposizione promossi dai ricorrenti di cui si parla nella parte espositiva del ricorso.

Non risulta, e non è chiarito dai ricorrenti, quale sia questo ulteriore giudizio di opposizione iniziato con citazione; in che data i documenti, ed in particolare il n. 27, siano stati prodotti in sede di merito, e come siano reperibili fra gli atti di causa.

Nella memoria illustrativa i ricorrenti si limitano a ribadire che il documento è stato prodotto, senza tuttavia indicare in che data, con quali atti ed in quale sede ciò sia avvenuto. La sentenza impugnata non menziona affatto il documento, sicchè neppure da essa può trarsi argomento a supporto della tesi attrice.

Il motivo è pertanto inammissibile, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 372 c.p.c., per la produzione del nuovo documento nel presente giudizio. Va peraltro soggiunto che il contenuto del suddetto documento appare smentito dal doc. 10 del fascicolo di primo grado del resistente – richiamato nel controricorso, p. 17 – che consiste in altra lettera del B. (in data 13.4.2006, anteriore a quella menzionata dai ricorrenti), con cui questi dichiara di avere versato Euro 2.282,00 a fronte della sentenza n. 1639, come indicato nell’atto di precetto.

1.2.- Il motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., poichè il quesito di diritto è generico e astratto, mentre manca un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere viziata e l’indicazione delle ragioni per cui sarebbe insufficiente a giustificare la decisione. Il quesito di diritto è così formulato: "Vero che nel caso in cui il debitore…. imputi il pagamento…..ad uno specifico debito, tra i diversi che egli ha nei confronti del creditore, ai sensi dell’art. 1193 c.c., comma 1, l’imputazione è vincolante…ed il creditore non può imputare il pagamento al credito più risalente nel tempo".

Nella specie la questione controversa non è il principio di diritto di cui sopra, sul quale non vi è alcun dubbio nè contestazione, ma la sussistenza di fatto della dichiarazione di imputazione da parte del debitore, su cui la sentenza impugnata non ha pronunciato.

Il quesito avrebbe dovuto essere formulato, pertanto, come censura di omessa, o insufficiente od illogica motivazione, ed avrebbe dovuto essere indirizzato a dimostrare che, pur essendo stata acquisita agli atti la prova dell’imputazione del pagamento, il giudice non ne ha tenuto alcun conto. Si ricorda che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve essere formulato in termini tali da indicare con precisione quale sia la fattispecie oggetto di controversia e di esame; quale il principio che si assume erroneamente applicato dalla sentenza impugnata e quale quello diverso che si vorrebbe venisse applicato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Le doglianze di vizio di motivazione debbono poi contenere un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 91 e 474 c.p.c., e delle disposizioni in tema di imposta sul valore aggiunto, nonchè omessa od insufficiente motivazione, sul rilievo che erroneamente il Tribunale ha respinto l’opposizione all’esecuzione, quanto all’importo dell’IVA sulle somme dovute, richiesto dall’Immobiliare S.Carlo (Euro 2.742,78). Dai doc. 29-30- 31, da essa prodotti, risulterebbe infatti che la società svolge attività imprenditoriale di locazione di residenze turistico- alberghiere e ha diritto alla deduzione dell’IVA sugli acquisti e pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ha diritto al rimborso dell’IVA e ciò il debitore può eccepire in sede di opposizione all’esecuzione (Cass. 11877/2007 ed altre). In ogni caso ed in subordine, anche a condividere quanto ha ritenuto il Tribunale circa il fatto che il l’attività svolta era quella di mera locazione di appartamenti, in esenzione IVA, con esclusione del diritto al rimborso, tale diritto sussisterebbe quanto meno limitatamente ai locali affittati ad uso commerciale. Dai documenti prodotti (doc. 3-4-5) risulterebbe che la società ha beneficiato della deduzione dell’IVA nella misura dell’11%, ed in misura dell’8% negli anni 2005-2006-2007, per gli importi, rispettivamente, di Euro 300,00 ed Euro 230,00 (doc. prodotti all’udienza del 3.10.2008).

2.1.- Il motivo è inammissibile sotto svariati profili.

In primo luogo il Tribunale ha accertato che l’attività svolta dall’Immobiliare S.Carlo era fuori campo IVA e che solo negli ultimi anni (2005 – 2007) la società poteva avvalersi della detrazione dell’IVA sugli acquisti nella misura dell’8%.

Quanto al primo aspetto, si tratta di accertamento in fatto che, se effettivamente in contrasto con i documenti prodotti, avrebbe dovuto essere contestato con azione di revocazione della sentenza; non tramite la richiesta di ulteriori e diversi accertamenti in fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.

Quanto al secondo aspetto, il relativo accertamento è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., poichè non ha costituito oggetto di specifico quesito, contenente i lineamenti della fattispecie e l’indicazione delle norme che il Tribunale avrebbe dovuto applicare e non avrebbe applicato (cfr. giurisprudenza cit. supra, 1.2).

3.- Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 336 c.p.c., e vizi di motivazione, i ricorrenti assumono che la sentenza n. 4250/05 è stata riformata in appello, con sentenza n. 1005/08 – che assume di avere prodotto come doc. 33 – e che pertanto la condanna al pagamento delle spese processuali, costituente il titolo esecutivo sulla base del quale si è proceduto all’esecuzione, è da ritenere caducato; sicchè erroneamente la sentenza impugnata ha respinto l’opposizione sul punto.

3.1.- Il motivo è inammissibile sotto svariati profili.

In primo luogo il motivo è generico e non congruente con le ragioni della decisione del Tribunale.

A prescindere dalla circostanza che a pag. 5 del ricorso (15) i ricorrenti affermano che "l’appello promosso contro la sentenza n. 4250/05…risultava tardivo", sicchè non si comprende come esso possa essere stato accolto, i ricorrenti non precisano: a) in quale data la suddetta sentenza sia stata riformata in appello: se prima dell’inizio dell’esecuzione o nel corso del giudizio di opposizione;

se in termini per essere prodotta nel giudizio di opposizione e per essere esaminata dal Tribunale, o solo dopo la rimessione della causa in decisione; b) se la sentenza di appello abbia o meno pronunciato sulla condanna alle spese emessa in primo grado, privando così di efficacia il titolo esecutivo costituito da quest’ultima. Quanto al primo aspetto, la sentenza impugnata non fa alcun cenno alla questione, sicchè è da presumere che l’eccezione fatta valere in questa sede non sia stata proposta al giudice di appello.

Sarebbe stato onere dei ricorrenti indicare se e tramite quali atti la questione sia stata sollevata.

Quanto al secondo aspetto, lo stesso ricorrente afferma che la sentenza messa in esecuzione è stata riformata nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo.

E’ da ritenere quindi che il giudice di appello, dichiarando l’opposizione procedibile, abbia emesso sentenza non definitiva, rinviando al prosieguo del giudizio l’esame del merito, senza provvedere sulle spese.

In ogni caso, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado resta valido ed efficace fino a che la sentenza di appello non vi opponga altra disposizione immediatamente esecutiva, che ne riformi il contenuto o che risulti con esso incompatibile.

Era onere dei ricorrenti specificare tali circostanze, che condizionano l’ammissibilità e la rilevanza delle censure. Questa Corte ha specificato che "La sentenza non definitiva che pronunci solo su di una questione pregiudiziale (nella specie, procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo), non costituisce titolo idoneo allo scopo, poichè la ripartizione fra le parti delle spese di lite deve avvenire all’esito del giudizio, sulla base di una valutazione unitaria, che ne consideri il risultato complessivo" (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 11 giugno 2008 n. 15483; Idem, 23 agosto 2011 n. 17523).

La giurisprudenza citata dai ricorrenti non è significativa, poichè riguarda casi in cui la sentenza di appello era definitiva, ancorchè parziale, ed aveva espressamente pronunciato sulla ripartizione delle spese.

3.2.- Il motivo è infine inammissibile per la genericità ed incongruenza del quesito di diritto, che non specifica gli aspetti qualificanti della fattispecie, come sopra indicati.

Manca poi la sintesi delle censure di vizio di motivazione, nei termini di cui sopra (p.1.1).

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti assumono che i creditori non avevano diritto al rimborso delle spese processuali di cui alle sentenze di condanna, in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento delle spese stesse.

4.1.- Il motivo è inammissibile, poichè attiene al contenuto ed al merito delle decisioni costituenti il titolo esecutivo.

La condanna al pagamento delle spese è contenuta nelle sentenze che i creditori hanno posto a base dell’esecuzione. Le eventuali censure avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione delle sentenze medesime.

5.- Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla loro richiesta che venissero dichiarate illegittime le voci di spesa maturate successivamente alle sentenze di condanna poichè, essendo stata proposta impugnazione contro le sentenze, le suddette spese avrebbero dovuto essere liquidate in appello.

5.1.- Le censure sono inammissibili perchè generiche.

L’esecuzione risulta essere stata iniziata sulla base di quattro sentenze.

I ricorrenti non specificano quali di esse siano state validamente impugnate ed in relazione a quali di esse l’atto di precetto abbia esposto voci a suo avviso non ripetibili prima della definizione del giudizio di appello.

Neppure dimostra di avere prospettato compiutamente al Tribunale questa sua eccezione, dimostrandone i presupposti; nè deduce o dimostra in quale sede, tramite quali atti ed in quale data abbia a ciò provveduto. Non si può addebitare al giudice di merito l’omessa pronuncia su di un punto della controversia senza avere previamente dimostrato di avere prospettato specificamente al giudice stesso le questioni su cui si lamenta l’omessa decisione.

Parimenti generico risulta il quesito, che formula principi astratti, senza contenere alcun riferimento alle questioni che concretamente costituiscono oggetto di controversia.

6.- Il sesto motivo, con cui i ricorrenti lamentano ancora omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle domande da loro formulate al Punto C, n. 4 e 5, delle loro conclusioni, è inammissibile.

La sentenza impugnata non ha omesso di pronunciare sulle suddette domande, ma le ha prese in esame e le ha dichiarate inammissibili perchè tardivamente proposte solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Le censure dei ricorrenti non sono perciò congruenti con le ragioni della decisione, ed in quanto tali sono inammissibili (Cass. civ. 11 gennaio 2005 n. 359 e numerose altre, fra cui Cass. civ. S.U. 14 febbraio 2008 n. 3519).

Va soggiunto che il quesito di diritto è anch’esso inammissibile perchè formulato in termini generici e astratti. Esso si limita a riportare astratti principi di legge, senza specificare in che termini essi vengano in considerazione nel caso in esame e sotto quali aspetti la sentenza impugnata li avrebbe disattesi (cfr. Cass. civ. S.U. n. 3519/2008 cit.).

7.- Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2012, n. 2978 Servitù coattive di passaggio

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 13.2.96 C.A., proprietaria in (OMISSIS) di un appartamento sito al piano terra di un fabbricato e della metà del sottotetto, comune ed indiviso con G.U., proprietario del sovrastante appartamento, citò quest’ultimo al giudizio del locale tribunale al fine di sentir costituire ex art. 1051 c.c. una servitù di passaggio, previa determinazione dell’adeguata indennità, per accedere alla soffitta.

Deduceva l’attrice l’assoluta interclusione, in considerazione della situazione dei luoghi, tale da consentire l’accesso al sottotetto soltanto attraverso le rampe di scale interne, accorpate all’unità immobiliare del convenuto, ed all’appartamento del medesimo, tenuto conto che la possibilità, pur prevista nell’atto dell’assegnazione dei rispettivi alloggi in cooperativa, di realizzare una scala esternale era stata negata dal Comune, respingendo la relativa domanda di autorizzazione; la C. chiese, inoltre, il risarcimento dei danni, conseguenti al mancato uso del bene comune, in precedenza esercitato fino al 1977 e da tale anno impeditole dalla chiusura della scala interna da parte del convenuto.

Costituitosi quest’ultimo, contestò sotto vari profili (segnatamente per contrasto con l’art. 1051 c.c., comma 4, per abuso di diritto, per la prevista possibilità di costruzione di una scala esternarla domanda, chiedendone il conseguente rigetto.

All’esito della disposta consulenza tecnica, il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 9.5.02, accolse la domanda, ad eccezione del capo risarcitorio, prevedendo che la costituita servitù venisse esercitata con cadenze almeno quindicinali, senza diritto al possesso di chiavi, previo CONGRUO preavviso e preventivo accordo sul relativo orario, determinando l’indennità in Euro 4000,00 e compensando interamente le spese del giudizio.

A seguito dell’appello del G., resistito dalla C., con sentenza dell’8.9.09 la Corte di Ancona, accogliendo solo parzialmente il gravame, elevò l’indennità ad Euro 15.000,00, confermò nel resto la sentenza impugnata e compensò anche le spese del secondo grado. Tali le essenziali ragioni della suddetta decisione:

a) lo stato di interclusione assoluta era risultato provato dalla consulenza tecnica;

b) allo stesso non avrebbe potuto ovviarsi con la costruzione della scala esterna, essendo stato anche provato il relativo diniego di autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale;

c) l’esenzione di cui all’art. 1051 c.c., u.c. avendo carattere relativo, non poteva essere nella specie invocata, attese la natura assoluta dell’accertata interclusione e l’impossibilità di alternative soluzioni;

d) non erano configurabili gli estremi dell’abuso del diritto, nè poteva al riguardo rilevare la circostanza che l’attrice non avesse per anni esercitato lo stesso, essendo il relativo impedimento dipeso dal comportamento del convenuto;

e) il pregiudizio"enorme", in termini di disagi e conseguente deprezzamento dell’immobile servente, pur non potendosi ritenere incidente nella misura del 60% del valore, comportava tuttavia l’adeguato aumento dell’indennità all’importo di Euro 15.000,00.

Avverso tale sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione contenente otto motivi, ilustrati con successive memorie.

Ha resistito la C. con controricorso.

Motivi della decisione

Con i primi quattro motivi di ricorso, strettamente connessi e pertanto da esaminare congiuntamente, vengono dedotte omessa pronunzia (in violazione dell’art. 112 in rel. Art. 360 c.p.c., n. 4) su fatto controverso e decisivo, costituito dall’intervenuta modifica del P.R.G. del Comune di Pesaro, le cui nuove disposizioni avrebbero consentito la realizzazione della scala esterna, in subordine ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su tale circostanza dedotta dall’appellante, omessa valutazione del documento, costituito dalla copia delle "norme tecniche di attuazione del PRG. 2000, al riguardo depositato ed "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" in ordine alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, dall’appellante proposta allo specifico fine di accertare la sopravvenuta possibilità di costruzione.

Le censure, pur infondate nella parte deducente il vizio di omessa pronunzia dacchè una risposta, seppur non appagante, alla richiesta dell’appellante vi è stata da parte della corte di merito, vanno invece accolte nel resto.

Premesso che la sentenza di primo grado era stata pronunziata nel maggio del 2002, ritenendo che in base alle norme edilizie vigenti non fosse possibile alcun intervento al fine di realizzare la pur prevista scala esterna, per accedere alla soffitta ineterclusa e che le nuove norme tecniche di attuazione invocate dall’appellante a sostegno del rinnovo dell’indagine tecnica, pur attenendo ad uno strumento urbanistico approvato nel 2000, erano tuttavia intervenute, secondo tale deduzione, nel 2004, la richiesta era ammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto allegante un fatto nuovo, sopravvenuto alla decisione di primo grado, potenzialmente idoneo a determinare la cessazione dello stato di interclusione che, ai sensi dell’art. 1051 c.c. esige non solo la sussistenza di uno stato di fatto tale che non consenta al proprietario di un fondo di accedere all’altro, ma anche l’impossibilità di procuraselo senza eccessivo dispendio o disagio.

Essendo stato nella specie dedotto che tale impossibilità dipendeva essenzialmente da motivi legali, sarebbe stato compito da parte del giudice di appello, a fronte della precisa deduzione di un sopravvenuto mutamento del quadro normativo, rilevante ai fini dell’essenziale sopra indicata condizione dell’azione (che deve sussistere e persistere all’atto della decisione finale di merito), accertare se ed in quali limiti, alla luce delle nuove norme tecniche di attuazione dei PRG fossero possibili interventi edilizi additivi atti realizzare l’accesso in questione. Ma a tal riguardo la risposta della corte di merito risulta del tutto insoddisfacente, limitandosi ad una laconica affermazione, secondo cui una "nota a firma dell’ing. P." (vale a dire del consulente di parte appellata) sarebbe stata "del tutto coerente con l’ordinanza del 6.3.07" e che pertanto non sussistevano "motivi per disporre l’espletamento di nuova C.T.U., stanti le chiare risultanze degli accertamenti tecnici svolti e l’inutilità di ulteriori indagini tecniche". Detta motivazione, già di per sè censurabile perchè si limita all’adesione acritica ad uno scritto defensionale di parte, lo è ancor più perchè non esplicita, in concreto, le specifiche ragioni, di ordine tecnico o normativo, contenute nello scritto richiamato, asseritamente ostative alla richiesta di controparte.

Nè può valere, a colmare l’evidenziata lacuna argomentativa, il richiamo per relationem alla propria ordinanza interlocutoria citata che, come risulta dalla narrativa esposta dalla stessa corte (v. pag.

7 u.p.), non aveva motivatamente respinto l’istanza di rinnovo dell’indagine tecnica, bensì ritenuto di riservarne l’esame insieme alla "decisione di merito", lasciando così "impregiudicata la decisione sulla richiesta di C.T.U.".

Altrettanto inadeguato a dar conto delle ragioni della reiezione in questione risulta il successivo richiamo alle risultanze degli accertamenti tecnici già in atti, atteso che questi si erano svolti in primo grado, tenendo conto delle norme regolamentari locali all’epoca in vigore. Il ricorso va pertanto accolto nei termini sopra esposti, con conseguente assorbimento dei rimanenti e subordinati motivi (ribadenti censure connesse alla concreta applicabilità alla fattispecie dell’art. 1051 c.c., all’abuso di diritto ed ipotizzanti profili di incostituzionalità della norma, ove ritenuta applicabile).

La sentenza impugnata va conclusivamente cassata con rinvio, per nuova indagine in ordine alla praticabilità, legale e tecnica, dell’intervento in questione, atto ad eliminare lo stato d’interclusione, alla luce delle vigenti norme edilizie locali, ad altra Corte d’Appello, che si designa in quella di Bologna, cui va rimesso anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Bologna.

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