Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 46

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 2445/06, passata in giudicato, il T.A.R. Catania accoglieva il ricorso n. 883/1997 proposto dal sig. Gi.Fr. avverso il decreto n. 333-D/7391 con cui il Capo della Polizia di Stato lo aveva destituito dal servizio con decorrenza dal 10.1.1997.

In data 6.4.2007, in esecuzione della superiore sentenza n. 2445/06, il Ministero dell’Interno notificava al suddetto Gi.Fr. il decreto n. 333-D/0160481 con il quale annullava il provvedimento impugnato ma confermava la destituzione nei suoi confronti.

Avverso quest’ultimo decreto, il Gi. proponeva nuovo ricorso giurisdizionale, che il medesimo T.A.R. adito respingeva con sentenza n. 713/09, avendo ritenuto che, a seguito dell’annullamento della prima destituzione disposto dall’Amministrazione in ottemperanza al contenuto della sentenza n. 2445/06, riprendeva naturalmente efficacia il secondo provvedimento di destituzione (19/10/1998), mai impugnato, per cui il ricorrente non veniva riammesso perché destituito per effetto della seconda destituzione. Con l’appello in epigrafe, l’odierno ricorrente ha eccepito l’erroneità della sentenza gravata in quanto il secondo provvedimento di destituzione n. 333-D/0160481, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione e ritenuto dal Primo Giudice, è stato dall’intressato impugnato con ricorso iscritto al n. 784/1999 R.G., pendente innanzi al T.A.R. Catania.

Tanto premesso, ritenuto fondato il motivo di impugnazione della sentenza appellata, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che il giudizio sia sospeso in attesa dell’esito della controversia pendente innanzi al T.A.R. Catania.

Rinvia al merito ogni decisione sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il motivo di impugnazione dell’appello in epigrafe e dispone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che il giudizio venga sospeso in attesa dell’esito della controversia pendente innanzi al T.A.R. Catania.

Rinvia al merito ogni decisione sulle spese. Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 27 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15222

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Svolgimento del processo
Con sentenza 12.10.2009 n. 193 la Commissione tributaria della regione Sicilia sez. staccata di Siracusa in riforma della decisione impugnata dal Comune di Priolo riconosceva dovuta la somma di Euro 12.170,61 richiesta dal Comune, a titolo ICI per l’anno 2003, con avviso di liquidazione notificato in data 2.1.2006 a xxx s.r.L La CTR siciliana riteneva che il Comune si era avvalso legittimamente della forma di notifica prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato essendo state evidenziate le ragioni di fatto e diritto della pretesa e giustificata la differenza tra l’importo dovuto e quello versato.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente affidando la impugnazione a cinque mezzi.
Resiste con controricorso l’ente locale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La società censura la sentenza laddove ha inteso ravvisare nella disposizione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 (applicabile ratione temporis e successivamente abrogata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. d) che disciplina la forma di notificazione degli avvisi di accertamento, richiamata nel precedente comma 1 anche per la notifica degli avvisi di liquidazione, una autorizzazione alla notifica "diretta" da parte dell’ente locale, senza avvalersi dell’organo competente in via esclusiva ex lege ad eseguire le notificazioni (Ufficiale giudiziario). Non essendosi avvalso il Comune dell’organo notificatore, la notifica dell’avviso di liquidazione a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, doveva ritenersi inesistente.
Il motivo è infondato alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte, ed a cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come è stato rilevato da questa Corte, a fronte di un chiaro dettato legislativo, che prevede espressamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso operare un rinvio alle norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg., si pone al di fuori di qualsiasi corretta procedura di tipo ermeneutico. A tacere dell’indiscutibile significato letterale della disposizione, deve osservarsi che quando il legislatore, come nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ha previsto che la notificazione dovesse eseguirsi ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e segg., lo ha specificato in maniera chiara. D’altra parte, il riferimento esplicito all’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento non può intendersi come un richiamo alla disciplina dell’art. 149 c.p.c., che non avrebbe avuto senso, se, come si sostiene nel ricorso, la notifica avrebbe dovuto eseguirsi nei termini previsti dal codice di rito, che, per l’appunto, prevede, ma solo in via sussidiaria, tale facoltà…" (cfr. Corte cass. 5 sez. 15.10.2010 n. 21309, in motivazione).
Il testo letterale della disposizione normativa non lascia, peraltro, adito ad incertezze là dove dispone che l’avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente, intendendo consentire una opzione alternativa tra differenti forme di notificazione, e dunque non potendo riferirsi alla sola notifica nelle forme degli atti giudiziari. Consegue che, anche a volere seguire la impostazione difensiva secondo cui l’obbligo generale, secondo la ricorrente – di notifica degli atti disciplinate dal codice di rito può essere derogato in via eccezionale solo per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 14), deve ritenersi che la norma in questione, contemplando una facoltà di scelta tra le diverse modalità di notifica, integra a pieno titolo una deroga ex lege al predetto obbligo generale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione artt. 148 e 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1 nonchè vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4, 5.
La pronuncia delle CTR deve comunque essere censurata per on aver rilevato che l’avviso di liquidazione non era stato regolarmente notificato, essendo la notifica carente della relata dell’agente notificatore, con conseguente inesistenza giuridica dell’atto.
Il motivo è infondato.
L’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente della Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, esclude che la mancanza della relata di notifica comporti inesistenza od invalidità del procedimento notificatorio.
In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita, infatti, dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art6. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (cfr. Corte cass. 5 sez. 22.5.2006 n. 12010; id. 5 sez. 22.4.2009 n 9493; id. 5 sez. 14.10.2009 n. 21762; id. 5 sez. 26.2.2010 n. 4746).
3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè vizio di motivazione, in quanto i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuta tempestiva la notifica dell’avviso di liquidazione, quando invece era decorso il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1.
La ricorrente censura, tuttavia, un passo motivazionale ("la notifica dell’avviso di liquidazione è tempestiva in quanto il Comune ha consegnato l’atto all’ufficio postale in data 30.12.2005") che non risulta riportato nella sentenza n. 193/2009 della CTR della Sicilia depositata in copia conforme all’originale presso la Cancelleria della Corte.
Inoltre introduce una questione (decadenza dalla potestà impositiva) che, dalla lettura della sentenza di appello, non risulta abbia costituito oggetto del giudizio di secondo grado. La CTR, infatti, non ha affatto pronunciato su tale questione.
La argomentazione svolta a supporto del motivo non appare comunque pertinente al decisum, atteso che la critica avente ad oggetto la manata rilevazione della decadenza dalla potestà impositiva è scarsamente intelligibile in quanto si riferisce al tributo dell’anno 2001 (pag. 17 ricorso), mentre nel caso di specie trattasi dell’anno 2003, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (e dunque il biennio di cui al D.Lgs. n. 504, art. 11, comma 1 veniva a scadere il 31.12.2005, e non come affermato dalla ricorrente il 31.12.2003, e non si comprende, pertanto, l’assunto difensivo volto a ritenere inapplicabile la proroga dei termini di notifica disposta da D.L. n. 314 del 2004 conv. in L. n. 26 del 2005 con riferimento agli avvisi di liquidazione).
Difetta pertanto il requisito della chiara esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), rimanendo pregiudizialmente precluso l’accesso del motivo al sindacato di legittimità.
4. Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e art. 10 Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La ricorrente sostiene che la illegittimità della applicazione di sanzioni pecuniarie, interessi legali e spese di notifica, in quanto in palese contrasto con i principi di affidamento e buona fede codificati nelle norme indicate in rubrica.
Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., non recando la esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto a supporto della censura, e non individuando le parti della motivazione della sentenza che si intendono censurare.
5. Con il quinto motivo la ricorrente censura la applicazione dell’art. 91 c.p.c. avendo a sentenza "disposto in ordine alle spese e compensi dei giudizi di merito, che devono essere posti a carico del resistente".
La censura si palesa inammissibile in quanto non individua errori di diritto o di fatto della sentenza impugnato, ma si limita a chiedere alla Corte di adempiere ali"esito del giudizio al dovere di liquidazione delle spese di lite.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario della spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2010, n. 15832 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, V.D.A.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 5-03-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va precisato che il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.875,00 per un ritardo complessivo di circa anni sei e mesi 6, a fronte di un periodo di ragionevole durata, per il primo grado, dichiarato in anni 4, giustificato con la natura della controversia, le necessità istruttorie e il comportamento delle parti, in realtà determinato nei conteggi in tre anni e due mesi; per il secondo grado, in anni due; con durata del procedimento di primo grado di otto anni e 8 mesi, del secondo grado, considerato fino alla data del decreto, di 3 anni e dieci mesi (rispettivamente novembre 1993 – luglio 2002;

maggio 2003 – marzo 2007). Va pertanto rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 3932 del 2006 deposito del 01 febbraio 2006 TESTIMONI IN MATERIA PENALE

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.6.2004, il Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina affermava la penale responsabilità di D? L? R? in ordine ai reati di cui: – all’art. 59, 2° comma, D.Lgs. n. 152/1999 (per avere, in qualità di proprietario e responsabile della struttura turistica ricettiva denominata "Camping Ain El Gazala", effettuato scarichi esistenti di acque reflue senza adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento – acc. in Fondi, il 27.8.2001); – all’art. 51, 3° comma, D.Lgs. n. 22/1997 (per avere realizzato una discarica di rifiuti speciali, consistenti in particolare in materiali ferrosi, bombole del gas, lamiere, brande in disuso, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione – acc. in Fondi, il 25.9.2001); – all’art. 59, 1° comma, D.Lgs. n. 152/1999 (per avere, nella qualità anzidetta, effettuato scarichi di acque reflue senza essere in possesso della prescritta autorizzazione – acc. in Fondi, il 25.9.2001) e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo condannava alla pena complessiva di curo 12.911,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il D? L?, il quale ha eccepito: – la nullità della stessa per la mancata trascrizione, nell’epigrafe, dei capi di imputazione del riunito procedimento n. 521/03, richiamati nel dispositivo e per i quali era intervenuta condanna; – l’insussistenza del reato di cui all’art. 59, 2° comma, D.Lgs. n. 152/1999, in quanto: a) la tipologia dello scarico non sarebbe riconducibile alla nozione di "acque reflue industrialì, per le "evidenti caratteristiche di tipo residenziale e da servizi" e per la loro prevalente derivazione dal metabolismo umano e da attività domestiche"; b) non sussisterebbe "alcun elemento di riscontro sulla inosservanza dei limiti di accettabilità prescritti dalla previgente normativa"; – l’insussistenza del reato di cui all’art. 51, 3° comma, D.Lgs. n. 22/1997, non ravvisandosi gli elementi costitutivi di una "discarica abusiva" e mancando qualsiasi accertamento circa la riconducibilità alla propria attività gestoria dell’accumulo dei materiali rinvenuti in prossimità del campeggio; – l’insussistenza del reato di cui all’art. 59, 1° comma, D.Lgs. n. 152/1999, perché lo scarico era stato autorizzato dal Comune di Fondi a decorrere dal 3.8.1989.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché nell’epigrafe della sentenza impugnata risultano trascritti i tre capi di imputazione per i quali è intervenuta condanna.

2. Infondata è pure la seconda doglianza.

2.1 L’art. 2 della Direttiva 91/271/CEE distingue: – "acque reflue domestiche", provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; – "acque reflue industriali", scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Il D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (che ha espressamente abrogato le leggi n. 319/1976, n. 690/1976 e n. 172/1995) ha sostituito la distinzione tra insediamenti produttivi e civili (che presupponeva una diversa qualità delle acque di scarico in relazione alla provenienza) con quella tra: – "acque reflue industriali", nozione ricomprendente "qualsiasi tipo di scarico di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"; – ed "acque reflue domestiche o di reti fognarie" (per le quali è stata esclusa la sanzione penale in mancanza dell’autorizzazione), intendendosi per "acque reflue domestiche" quelle "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" e per "reti fognarie" ogni "sistema di condotta per la raccolta ed il coinvolgimento delle acque reflue urbane".

Nella fattispecie in esame i reflui di cui all’imputazione formulata al capo A) della rubrica devono considerarsi "acque reflue industriali", poiché scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali ed anche diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

2.2 Lo scarico, nella specie, era già esistente ed autorizzato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999 ed è stata accertata l’omessa adozione delle misure necessarie ad evitare il verificarsi di un aumento del grado di inquinamento.

Detto aumento – pur non dando conto la sentenza impugnata dell’effettuazione di misurazioni riferite ai valori-limite di emissione – risulta razionalmente correlato al "mancato funzionamento dell’impianto di depurazione, disattivato perché rumoroso", sicuramente comportante un’alterazione in peius (vedi Cass.: Sez. Unite, 19.12.2001, Turina; Sez. III, 5.12.2003, Marziano).

3. Anche le eccezioni riferite al ravvisato reato di discarica abusiva sono prive di pregio.

L’art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 sanziona penalmente "chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata" e la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha evidenziato che: a) la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività: – anzitutto, il vero e proprio allestimento a discarica di un’area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc. (vedi Cass.: Sez. Unite 28.12.2004, Zaccarelli e, più di recente, Sez. III, 30.4.2002, Francese);

– ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (vedi Cass., Sez. III: 10.1.2002, Garzia; 24.9.2001, Bistolfi; 11.10.2000, Cimini).

Secondo un’interpretazione giurisprudenziale, potrebbe integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass., Sez. III, 4.11.1994, Zagni);

b) la gestione di una discarica si identifica in una attività autonoma, successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di quest’ultima o da altri soggetti, e che consiste nell’attivazione di un’organizzazione, articolata o rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima (vedi Cass.: Sez. III, 11.4.1997, Vasco; Sez. Unite 28.12.2004, Zaccarelli).

Nella fattispecie in esame il Tribunale ha appunto accertato, in fatto – e ne ha dato conto con motivazione razionale ed esauriente – la realizzazione di una discarica attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di materiali oggettivamente destinati all’abbandono, con trasformazione del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti, e tale accertamento è, altresì, assolutamente compatibile con la definizione di "discarica" introdotta dall’art. 2, lett. g), del D.Lgs. 13.1.2003, n. 31.

La natura e le caratteristiche dei materiali in questione escludono sia l’occasionalità dell’accumulo sia la loro riutilizzazione certa ed oggettiva.

Il D? L? risulta, inoltre, gestore dell’insediamento commerciale quanto meno dall’anno 1989 e non sussiste alcun dubbio circa la riferibilità degli oggetti e materiali abbandonati (in relazione alla loro oggettiva natura) all’esercizio dell’insediamento medesimo.

4. Fondato deve ritenersi, invece, il terzo motivo di ricorso.

Lo scarico (non contenente sostanze pericolose) invero, all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999 (13 giugno 1999), doveva considerarsi autorizzato, cioè fisicamente e giuridicamente esistente, ed era perciò applicabile la moratoria prevista dal comma 11 dell’art. 62 dello stesso testo normativo.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 59, 1° comma, della legge n. 152/1999, perché il fatto non sussiste, e deve essere conseguentemente eliminata la pena di euro 2.000,00 di ammenda, inflitta per la continuazione.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C) della rubrica (art. 59, 1° comma, legge n. 152/1999), perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di euro 2.000,00 di ammenda.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.