T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-11-2011, n. 2771 Fondo sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 17 febbraio 2009 e depositato il 27 febbraio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Centrale "Fondo Sociale" del Comune di Milano del 10 dicembre 2008, notificato il 16 dicembre 2008, con il quale è stata respinta la domanda di riesame presentata dalla stessa ricorrente in data 10 dicembre 2007 in merito al provvedimento del 7 novembre 2007 di accoglimento parziale di domanda di erogazione del contributo "Fondo Sociale".

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 91 del 1983 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e carenza di motivazione e di istruttoria.

Indebitamente il Comune avrebbe rigettato parzialmente la richiesta di contributo fatta dalla ricorrente, fondandosi su un sopralluogo degli Agenti di Polizia Municipale che avrebbero equivocato la dichiarazione della stessa in ordine al guadagno della cifra di 500 Euro, che non sarebbe da riferire a tutti i mesi dell’anno, ma riguarderebbe un solo mese; del resto, da un corretto computo delle entrate della famiglia della ricorrente, emergerebbe il possesso di tutti i requisiti richiesti per ottenere il contributo in misura integrale.

Inoltre vengono dedotte le doglianze di violazione degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 31 della legge regionale n. 91 del 1983, dell’art. 7 della legge regionale n. 27 del 2007, dell’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008, dell’art. 1 dello Statuto del Comune di Milano, di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contraddittorietà dei provvedimenti.

Il mancato parziale riconoscimento del contributo a favore della ricorrente rappresenterebbe anche una contraddizione nell’atteggiamento del Comune, che, pur avendo preso atto delle condizioni di indigenza della ricorrente e della sua famiglia, avrebbe ritenuto di non estinguere il debito residuo, pur nella consapevolezza che lo stesso non si sarebbe potuto onorare, viste le condizioni della predetta famiglia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In data 22 dicembre 2009, la parte ricorrente ha depositato la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Con ordinanza n. 123/2010 è stata accolta la predetta domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato delle memorie a sostegno delle rispettive pretese; in particolare, il Comune di Milano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato sarebbe pienamente favorevole per la ricorrente.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune di Milano, secondo il quale ci si troverebbe al cospetto di un provvedimento favorevole alla ricorrente, essendo stato alla stessa concesso il contributo richiesto.

1.1. L’eccezione non è meritevole di accoglimento.

Dall’esame del provvedimento impugnato si evince con chiarezza che la domanda di contributo della ricorrente è stata accolta soltanto con riferimento all’estinzione del debito con il Gestore dell’alloggio – per la somma di Euro 4.404, 43 – e respinta invece la richiesta di pagamento di cambiali e spese – per la somma di Euro 15.224,56 (all. 1 e 4 della ricorrente). Pertanto, sussiste un interesse della ricorrente all’esame del presente ricorso, visto che, nel caso di accoglimento dello stesso, potrebbe ottenere anche il contributo relativo al pagamento delle cambiali.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.

3. Con la prima censura si assume l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto la situazione familiare della ricorrente, ove correttamente inquadrata, presenterebbe tutti i requisiti per l’ottenimento dei contributi che il Comune avrebbe parzialmente negato, valorizzando un dato inesatto in ordine alla percezione di un reddito mensile piuttosto che una tantum.

3.1. La censura è fondata.

Il diniego parziale di contributo si fonderebbe sulla circostanza che il nucleo familiare della ricorrente beneficia di un reddito mensile di 1.000 Euro, come dichiarato dalla stessa istante agli Agenti della Polizia Municipale nel corso di un sopralluogo. Tuttavia, tale dichiarazione appare frutto di un equivoco, atteso che la ricorrente avrebbe riferito che la somma di 500 Euro da lei guadagnata si riferiva soltanto a quello specifico mese e non a tutti i mesi dell’anno, come invece inteso dagli Agenti verbalizzanti.

Il provvedimento impugnato, pertanto, risulta viziato da difetto di motivazione e di istruttoria nel momento in cui, formulata l’istanza di riesame da parte della ricorrente, gli uffici comunali non hanno provveduto a verificare la veridicità della dichiarazione della ricorrente stessa.

Difatti, il Comune avrebbe dovuto, con un’approfondita istruttoria anche documentale, appurare l’effettiva situazione patrimoniale e reddituale della famiglia della ricorrente, non essendo sufficiente il tenore di una dichiarazione, potenzialmente erronea, resa in fase di sopralluogo e senza comprendere l’effettivo valore della stessa.

3.2. Non merita positivo scrutinio la circostanza, affermata dal Comune, che la ricorrente non avrebbe dovuto beneficiare nemmeno della parte di contributo cui sarebbe stata ammessa, atteso che tale elemento si pone alla stregua di una motivazione postuma rispetto all’atto impugnato con il presente ricorso; del resto, è pacifico che "la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo individuando con ciò il fondamento della illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nella esigenza di delimitazione del controllo giudiziario" (Consiglio di Stato, V, 15 novembre 2010, n. 8040; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 ottobre 2011, n. 2450).

3.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni e previo assorbimento della restante censura, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

4. In ragione dell’andamento anche fattuale della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40068

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 21.2.11 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’istanza proposta da H.X.J. intesa ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti il 15.7.10 dal GUP del Tribunale di Milano.

Ricorre il difensore di H.X.J. contro detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento sostenendo che per propria incolpevole svista, a causa di una sbavatura dell’inchiostro del fax, la data riportata in calce alla notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza gli era apparsa come "18.11.10" anzichè come "11.11.10" (data reale della notifica medesima): in proposito la motivazione della Corte territoriale – che aveva notato che il fax risultava trasmesso il 12.11.10, sicchè in nessun caso la relata di notifica all’imputato poteva risalire al 18.11.10 – era carente perchè non rispondente alla ragione dell’invocata restituzione in termine, atteso che il difensore richiedente non negava di aver ricevuto il fax il 12.11.10, ma aveva spiegato che lo aveva inserito nel fascicolo personale del proprio assistito, dapprima disinteressandosene, salvo successivamente riesaminarlo e decidere di considerare tale termine perchè ritenuto più favorevole rispetto a quello della difesa. Inoltre, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, effettivamente la sbavatura era evidente e rendeva non leggibile la data.

Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria in cui ha insistito nella propria impugnazione, chiedendo di essere rimesso in termini per l’appello.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Infatti, il senso – logicamente corretto – della motivazione dell’impugnata ordinanza è che, ove pure, in via di ipotesi concessiva, la data della relata di notifica dell’avviso di deposito di sentenza all’imputato fosse risultata graficamente incerta come si sostiene in ricorso ("18.11.10" oppure "11.11.10"), ad ogni modo qualunque dubbio a riguardo sarebbe stato agevolmente superabile dall’ovvio rilievo che detto avviso trasmesso via fax – che, appunto, recava in calce la relata della già eseguita notifica all’imputato – era stato ricevuto dal difensore il 12.11.10 (come risultante dalla data riportata, come di consueto, sul bordo superiore del fax medesimo).

Pertanto, se l’avviso di deposito di sentenza era stato ricevuto via fax dal difensore il 12.11.10 (del che da atto lo stesso ricorso), evidentemente non poteva recare in calce una relata di notifica all’imputato avente data successiva (18.11.10, secondo la lettura fattane dal difensore medesimo).

Di conseguenza, la data della notifica dell’avviso di deposito all’imputato non poteva che essere quella dell’11.11.10.

Tale conclusione era evidente sia al momento di ricezione del fax sia in quelli successivi, restando in ogni caso sempre chiaramente leggibile la data del 12.11.10 riportata sul bordo superiore del fax, come sopra si è detto.

In conclusione, l’impugnata ordinanza ha correttamente motivato circa la non ravvisabilità del caso fortuito invocato ex art. 175 c.p.p., comma 1 dal ricorrente.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 22-11-2011, n. 43260

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-6-2010 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale in data 10-6-2005, nei confronti di T.R., condannato – previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante ed alla recidiva, nonchè tenuto conto della diminuente del rito abbreviato – alla pena di mesi dieci di reclusione e multa di Euro 200,00,quale responsabile del reato di furto aggravato -(per essersi impossessato di un portafogli che conteneva la somma di L. 200.000, ed altri effetti personali di R. A., sottraendolo alla stessa che lo deteneva).

A carico dell’imputato si era desunta la prova dal riconoscimento fotografico operato dal figlio della persona offesa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – Con il primo motivo,la erronea applicazione della legge penale,ex art. 606 c.p.p., lett. B), in riferimento all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4.

Sul punto evidenziava che nei confronti dell’imputato si era ritenuta l’esistenza di prova indiretta, atteso che il suddetto era stato individuato soltanto perchè aveva l’aspetto di tossicodipendente, dopo che la donna alla quale era stato sottratto il portafoglio era scesa dal mezzo, dopo che il figlio della predetta aveva asserito di aver notato l’individuo intento a guardare nella borsa della madre, che era distratta mentre parlava al telefono.

In base a tali elementi la difesa rilevava che non era stato notato alcun gesto idoneo a rendere evidente l’azione delittuosa, mentre – d’altra parte riteneva dovesse essere esclusa l’aggravante dell’aver commesso il fatto con destrezza.

Infatti, evidenziava che il portafoglio era custodito nella borsa della persona offesa senza particolari cautele,e che la donna aveva il controllo della borsa.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente deduceva il vizio della motivazione inerente alla valutazione degli elementi di prova, con riferimento alla individuazione compiuta dal figlio della persona offesa che aveva reso sommarie informazioni alla PS. Evidenziava infine che mancava la prova certa che il soggetto che viaggiava a bordo dell’autobus fosse proprio l’imputato. Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero le doglianze della difesa concernenti la erronea applicazione dell’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4 si rivelano prive di fondamento al cospetto della adeguata motivazione della sentenza, che esaminando le risultanze processuali in riferimento alle censure articolate dalla difesa dell’imputatogliene corretto il giudizio di penale responsabilità formulato dal primo giudice, per la pluralità di elementi desunti dalle dichiarazioni che la persona offesa dal reato aveva reso ai CC. e dalla individuazione fotografica effettuata dal figlio della donna, ritenuta attendibile, avendo il bambino riconosciuto in foto l’individuo a lui noto.

Orbene, si rivelano infondati i rilievi difensivi concernenti la inesistenza di elementi di prova, avendo il giudice valutato nel loro complesso le risultanze richiamate anche per l’attendibilità delle dichiarazioni provenienti dal soggetto che aveva individuato l’imputato.

Nè può essere censurata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, dovendosi peraltro ritenere ininifluente la circostanza che la stessa non avesse percepito direttamente il verificarsi della condotta delittuosa, avendo al riguardo la Corte reso adeguata e logica motivazione, che rende conto sul punto della univocità delle fonti probatorie.

Va menzionata al riguardo la sentenza di questa Corte, Sez. 2, del 26- 6-1998, n.7530 – secondo la quale "Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici perchè,nell’ambito dei poteri discrezionali che l’ordinamento gli riconoscerò attribuire concreto valore indiziante o probatorio all’identificazione dell’autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento".

La Corte,ritiene altresì adeguata la motivazione della sentenza in riferimento all’inquadramento normativo del reato,escludendo l’erronea applicazione dell’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4.

Va infatti evidenziato che l’azione furtiva,evidentemente realizzata mentre la vittima si trovava a bordo del mezzo di trasporto pubblico,alla stregua delle risultanze indicate dai giudici di merito,si qualifica come furto aggravato dalla destrezza, essendo sufficiente ad integrare l’aggravante anche la condotta di colui che abbia approfittato di una qualsivoglia situazione soggettiva od oggettiva, favorevole per eludere la normale vigilanza dell’uomo medio – (v. in tal senso Cass. Sez.1 – sentenza del 26 gennaio 1995, n.919,Gaeta – ed altre conforme tra cui Cass. Sez. 5, 2.12.2005, n.44018 – Fazio).

Devono ritenersi infine inammissibili gli ulteriori rilievi difensivi tendenti a negare l’esistenza di prove del fatto contestato,secondo la prospettazione di diversa interpretazione delle risultanze che la Corte territoriale ha analizzato compiutamente valutando ogni aspetto delle deduzioni dell’appellante con logica ed esauriente motivazione.

Per tali motivi la corte deve rigettare il ricorso ed il ricorrente va condannato come per legge al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2011) 14-12-2011, n. 46297

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Svolgimento del processo

Con istanza in data 9.12.2010 indirizzata alla Corte di appello di Ancona, A.G. (condannato con sentenza della Corte di appello di Ancona del 6.2.2006, irrevocabile alla pena di un anno un mese di reclusione ed Euro 600 di multa in ordine ai delitti di truffa, appropriazione indebita e falsificazione di assegni bancari commessi in (OMISSIS) fra l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS)) ha chiesto di disporre la sospensione dell’esecuzione e la rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale, in quanto effettuata presso la residenza mentre si trovava detenuto presso il penitenziario di Civitavecchia.

La Corte territoriale, rilevato che si trattava di richiesta di restituzione nel termine per impugnare, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Motivi della decisione

Premesso che correttamente la Corte territoriale ha qualificato la richiesta come di restituzione nel termine, posto che l’imputato, contumace, lamenta di non aver avuto effettiva conoscenza dell’estratto della sentenza sebbene la stessa fosse stata regolarmente notificata presso la sua residenza (stante la sua assenza si è lasciato avviso e si è proceduto al deposito presso la casa comunale e all’invio della successiva raccomandata), si osserva che la richiesta è stata proposta senza il rispetto del termine di 30 gg. dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis.

Dagli atti risulta che con ordinanza del 4.6.2010 la Corte di appello di Ancona ha già respinto, quale giudice dell’esecuzione, l’istanza di sospensione dell’esecuzione e di rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale, ordinanza divenuta irrevocabile il 6.8.2010.

Successiva istanza di sospensione e di remissione in termini per impugnare è stata rigettata dalla medesima Corte di appello in data 18.4.2011 al rilievo che già si era proceduto in sede esecutiva e che comunque l’istanza era tardiva perchè proposta oltre il termine di trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento. Ne consegue che la rinnovata istanza va dichiarata inammissibile per tardività, perchè proposta oltre il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della sentenza di condanna, risalente al 15.6.2009 allorchè all’ A. è stato notificato provvedimento di cumulo datato 3.9.08 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Camerino.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma di mille/00 Euro a favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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