Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2697 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.I., legale rappresentante della sas Sirena Beach Club di Isa Cellai & C. e titolare dello stabilimento balneare "Sirena" in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in epigrafe che, rigettandone l’appello, ha confermato il rigetto del ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento e liquidazione dell’ICI per l’anno 2001, relativa allo stabilimento balneare, emesso dal Comune di Carrara.

Il giudice d’appello, rigettate le eccezioni relative alla dedotta violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7, 10 e 11, ha infatti ritenuto che la norma contenuta nel nuovo testo dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1992, n. 504, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, giustificava l’imposizione tributaria.

La ricorrente affida il ricorso a cinque motivi fondati su violazione di legge e ad uno concernente vizio di motivazione. Il Comune di Carrara resiste con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

In data 3 settembre 2010 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso comunicato alla controparte.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 01-02-2011, n. 3642 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 29.3.2010 il G.E. del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, rigettava l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione emesso, con sentenza irrevocabile, nei confronti di L.M..

Ricorre per Cassazione il L., denunciando la violazione di legge in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 38, e D.L. n. 269 del 2003, art. 32, convertito nella L. n. 326 del 2003, per essere stata ritenuta irrilevante la pendenza di istanza di condono edilizio.

Denuncia, inoltre, la violazione di legge in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 31, avendo il G.E. ignorato che, ai fini della condonabilità delle opere, è sufficiente la mera ultimazione al rustico dell’edificio.

2) Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1) Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere la sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32, solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, (conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^ n. 35222 dell’11.4.2007). Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili quindi di sanatoria D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32, trattandosi di nuova costruzione realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a); (giurisprudenza pacifica di questa Corte; cfr. tra le decisioni più recenti Cass. pen. sez. 3^ n. 16741 del 17.2.2010 che richiama in motivazione la sentenza n. 6431 del 12.1.2007 nella quale vi è ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie).

Già questa Corte (cfr. Cass. pen. sez. 3^ n. 14990 del 5.12.2007) aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della predetta norma, rilevando che "…non esiste alcuna disparità di trattamento fra situazioni identiche (nella quale si risolverebbe la denunciata antinomia) ed appare tutt’altro che irragionevole che il legislatore abbia previsto la condonabilità condizionata di piccoli abusi pur se commessi in zone sottoposte a vincolo, escludendola invece nei casi di abusi di rilevanti dimensioni…"; conf. Cass. sez. 3^ n. 15946 del 5.4.2006). La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 150 del 4.5.2009, dopo aver, comunque, rilevato che "può restare in disparte sia il rilievo per cui l’interpretazione tracciata dalla Corte di cassazione, nelle molteplici sentenze in materia (e non solo nella sentenza considerata), appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata…", ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 26, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 61 Cost., art. 117 Cost., Comma 2, lett. a), e) ed l) e comma 3, e art. 119 Cost..

2.2) Stante la non condonabilità dell’opera per i motivi assorbenti sopra indicati, è irrilevante stabilire se essa fosse stata o meno completata nei termini richiesti.

2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-02-2011, n. 154

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 28.12.1998, tempestivamente depositato, il sig. F.S., in qualità di Direttore concessionario della Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "Sant’Agata di Prossedi" premette in punto di fatto: che con decreto 13.9.1984, la Giunta Regionale del Lazio rilasciava ai sensi della L. R. 14.9.1982, n. 10 alla A.F.V. una concessione faunistico venatoria; che con nota 10.12.1990, l’Assessorato Agricoltura e Foreste – Caccia e Pesca della Regione Lazio respingeva l’istanza di rinnovo della concessione stessa, in quanto presentata fuori dai prescritti termini; che detto diniego veniva annullato – a seguito di ricorso presentato dalla associazione deducente – dal T.a.r del Lazio, sul rilievo che il termine di cui all’art. 3 della L.R. 14 settembre 1982, n. 40 fosse da considerarisi ordinatorio; che tale norma prevedeva testualmente che "la presentazione, della domanda di rinnovo debba essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza della concessione".

Con l’impugnata determinazione dirigenziale 28.10.1998, prot.. 34222, l’A.F.V. veniva dichiarata decaduta dalla vista licenza, alla stregua della sopravvenuta decisione del Consiglio di Stato 23.5.1997, n. 1471, espressamente richiamata nella determina stessa.

A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto: 1) incompetenza, tenuto conto che la Regione Lazio in qualità di controparte processuale non ha mai avviato nei confronti del ricorrente alcun procedimento di esecuzione né ha mai provveduto alla notifica della sentenza; 2) violazione di legge, in quanto il Responsabile del servizio finirebbe per far applicazione dei principi contenuti nella vista sentenza del Coniglio di Stato a normative non più in vigore; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione, tenuto conto che la sentenza posta a sostegno della delibera impugnata non è stata mai notificata al ricorrente.

L’amministrazione provinciale di Latina non si è costituita in giudizio.

In occasione della camera di consiglio del 14.1.1999, la Sezione disattendeva la proposta domanda incidentale.

Successivamente, all’udienza del 13.1.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

A norma dell’art. 3 L.R. Lazio 14 settembre 1982 n. 40, la domanda di rinnovo della concessione di azienda funisticovenatoria "deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza" della concessione (comma 4) ed "Il prowedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell’ultimo anno della concessione" (comma 5).

Come ha statuito il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 1471 del 09101997) con la decisione richiamata nell’atto impugnato: "nella Regione Lazio, il termine di sei mesi dalla scadenza della concessione di azienda faunisticovenatoria, previsto dall’art. 3 della legge regionale 14 settembre 1982 n. 40, per la presentazione della domanda di rinnovo della concessione stessa, ha carattere perentorio, tenuto conto della complessità del procedimento (nel quale intervengono la Provincia e i Comuni interessati) e della circostanza che il procedimento stesso, ove si concludesse dopo la scadenza della concessione in atto, non potrebbe che essere positivo, non essendo consentito all’Amministrazione di negare la rinnovazione, verificatasi nel frattempo in forza di legge.

Alla stregua delle disposizioni sopra trascritte, la perentorietà del termine per la presentazione della domanda di rinnovo risulta incontestabile.

Nel caso di specie la scadenza della concessione era fissata al 13 settembre 1990 pertanto, l’istanza di rinnovo, presentata in data 14 settembre 1990, non solo è stata prodotta oltre il termine di legge, ma addirittura dopo che la concessione era ormai scaduta.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, stante la natura perentoria del termine in questione..

Nulla per le spese non essendosi costituito in giudizio la Provincia intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9682 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso per ingiunzione Li. e B.F., premesso di essere eredi di Ba.Lo., esponevano che tra il loro dante causa, i fratelli E. e B.L. ed C. A. era intercorso nell’agosto 1986 un accordo divisionale in base al quale Ba.Lo. avrebbe dovuto ricevere, oltre a beni immobiliari e società, anche una differenza in contanti.

Aggiungevano che con successivo accordo, intercorso tra i soli fratelli, era stato convenuto che E. e B.L. avrebbero corrisposto l’importo di lire un miliardo seicentotrenta milioni più trecentomilioni relativi al primo pagamento e rimasti sospesi, oltre interessi; che, in seguito, era stata versata solo la somma di 450 milioni. Su istanza di Li. e B.F. il presidente del Tribunale di Brescia emetteva quindi decreto ingiuntivo con cui ordinava ad B.E. il pagamento della somma di L. 1.500.000.000 oltre interessi convenzionali e spese. Con citazione ritualmente (Ndr: testo originale non comprensibile) B.E. proponeva opposizione chiamando in causa il fratello L. al fine di spiegare l’eventuale azione di rivalsa.

In esito al giudizio il Tribunale di Brescia, a seguito del deposito di una scrittura transattiva intervenuta in data 1 aprile 2000, dichiarava cessata la materia del contendere tra B.E., da un lato, ed i ricorrenti dall’altra ed in accoglimento della domanda di regresso condannava B.L. a pagare al fratello E. la somma di Euro 726.609,47 oltre interessi.

Avverso tale decisione B.L. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui B.E. proponeva appello incidentale, la Corte di Appello di Brescia con sentenza depositata in data 22 gennaio 2009, rigettava entrambi i gravami compensando per un terzo le spese processuali e condannando l’appellante principale a rifondere gli altri due terzi.

Avverso la detta sentenza B.L. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso B.E. che ha proposto altresì ricorso incidentale ed ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame del ricorso principale, va osservato che con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione degli artt. 1362 e 1419 c.c., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale violato il canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c. qualificando, nell’ambito della divisione di un patrimonio, alcune somme di denaro, già presenti nella massa da dividere, quali conguagli a carico degli altri condividenti e non come assegni divisionali facenti carico alla massa, ad onta del senso letterale delle clausole contenute nelle scritture.

Inoltre, la Corte avrebbe sbagliato a non ritenere "colpita da nullità ex art. 1419 c.c. perchè priva di causa la seconda e successiva scrittura, intervenuta soltanto tra alcuni degli originar condividenti, con la quale questi abbiano convenuto che l’originario assegno divisionale sia posto a carico di alcuni degli originar comunisti, atteso il venir meno della comunione già per effetto della prima scrittura".

Il primo profilo della doglianza è con tutta evidenza infondato. Ed invero, se è esatto ritenere che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia – desumibile dal sistema delle stesse regole – in forza del quale, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, i canoni strettamente interpretativi ( artt. 1362 e 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi ( artt. 1366 e 1371 c.c.) e tra i primi risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, è altrettanto vero che nel caso di specie quest’ultimo canone non risulta in alcun modo violato giacchè in nessuna clausola risulta che le somme in contanti fossero da prelevarsi dal comune patrimonio. Nè il ricorrente ha saputo o potuto fornire alcuna indicazione utile al riguardo nel rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, essendosi limitato a proporre, immotivatamente, una diversa interpretazione delle clausole indicate, attribuendo loro un valore ed un significato differenti da quelli attribuitigli dalla Corte di merito.

Quanto al secondo profilo di doglianza, lo stesso deve ritenersi inammissibile. Ed invero, a parte ogni considerazione in ordine all’estraneità dell’asserita violazione dell’art. 1419 c.c. al vizio di cui all’art. 1362 c.c., deve sottolinearsi che, in questa sede, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse considerazioni già formulate in secondo grado senza contrapporre alcuna specifica ragione di censura alle ragioni poste dalla Corte territoriale a base della decisione e senza indicare gli errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza stessa. Il profilo di doglianza deve essere quindi dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

Passando all’esame della seconda censura, articolata sotto il profilo dell’omessa e/o insufficiente motivazione in punto di sussistenza della solidarietà tra i debitori, va osservato che, ad avviso del ricorrente, risultando in causa alcuni documenti con i quali Ba.Lo. ha mostrato costantemente di voler richiedere a ciascuno dei fratelli soltanto la metà del debito originariamente contratto, la Corte territoriale avrebbe trascurato che tale comportamento esprimeva l’intenzione di rinunciare alla solidarietà nei confronti di entrambi i fratelli ed avrebbe omesso di indagare sul punto ad onta dell’eccezione proposta dall’appellante.

La doglianza è innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente si è limitato a dedurre che i giudici di seconde cure avrebbero "ignorato l’eccezione proposta dall’appellante in merito alla sussistenza di una rinuncia alla solidarietà operata anche nei confronti del sig. L., siccome derivante dal materiale probatorio sopra indicato" senza però specificare in quale atto avrebbe formulato l’eccezione o comunque (rectius) svolto la sua difesa. Ed invero, qualora sia denunciato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’omessa e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine ad un’eccezione o comunque una difesa riguardante un punto asseritamente decisivo della controversia, è necessario, che il ricorrente indichi puntualmente in quale atto abbia sollevato la questione ed in quali termini, provvedendone, all’occorrenza, all’integrale trascrizione nel ricorso, al fine di consentire al giudice di legittimità il relativo controllo.

Inoltre, la doglianza è infondata. Ed invero, in ipotesi di responsabilità solidale, il fatto che il creditore richieda, in via stragiudiziale ed informale, a ciascuno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, corrispondente alle quote interne su loro gravanti, non è sufficiente ad integrare gli estremi della rinuncia alla solidarietà, trattandosi solo di una misura volta a favorire una più rapida ed agevole riscossione del proprio credito, a ragione del minor peso gravante sul singolo condebitore, la quale, di per sè sola, non esprime in alcun modo la volontà del creditore di rinunziare al vantaggio della solidarietà. Del resto, se quest’ultima può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, in tal caso, è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi della solidarietà nei confronti di quello tra i condebitori che, essendo solvibile, potrebbe soddisfare l’intero credito.

Passando infine all’esame della terza censura, articolata anch’essa sotto il profilo dell’omessa e/o contraddittoria motivazione circa l’estinzione del debito e conseguente diritto al regresso di B.E. nei confronti del fratello L., va osservato che la doglianza si fonda sulla premessa che la Corte d’appello ha ritenuto effettivamente pagate per il debito della divisione alcune somme ed ha ritenuto che il coobbligato solidale, B.L., non avrebbe interesse a conoscere le modalità di estinzione ma solo il fatto dell’estinzione in sè del debito comune. In tal modo, la Corte avrebbe però dimenticato del tutto "che l’ammontare esatto del debito non sia mai stato comprovato in causa, che lo stesso atto di transazione espone confusamente una serie di voci che vorrebbero rappresentare una estinzione parziale e frazionata del debito ma che in realtà nulla hanno a che fare con lo stesso, essendo oggettivamente rivolte alla soddisfazione di diversi rapporti obbligatori e/o intrattenuti con soggetti diversi" (cfr pag. 20 del ricorso).

Anche quest’ultima censura è inammissibile. A riguardo, giova premettere che il preteso vizio di motivazione, dedotto nella specie sotto il profilo della omessione e/o contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabile d’ufficio oppure quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, o ancora manchi tra le premesse e la conclusione poi adottata dal giudice il necessario rapporto di consequenzialità logica, che deve essere a base del corretto procedimento sillogistico.

Nella vicenda in esame, deve essere invece esclusa con assoluta certezza la ricorrenza dei presupposti del vizio motivazionale dedotto, alla luce del rilievo che i rilievi del ricorrente non denunciano effettivi vizi motivazionali ma sono volti inammissibilmente a sollecitare a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto nella misura in cui contestano la valutazione degli elementi probatori raccolti, fatta dai giudici di merito sia ai fini dell’esatta determinazione dell’ammontare del debito complessivo sia ai fini della corretta individuazione delle voci volte a comprovare l’estinzione del debito medesimo.

Ciò posto, premesso che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge nonchè un vizio di motivazione, avanza, in realtà, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, (cfr Cass. n. 9233/06). E ciò, in quanto è preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, il ricorso principale deve essere pertanto rigettato.

Passando all’esame del ricorso incidentale, va osservato che con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della norma contenuta nell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè per erronea applicazione delle norme contenute nell’artt. 1299 c.c., art. 1203 c.c., n. 3, artt. 1252, 1197, 1372, 1218, 1404 e 2697 c.c. lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato quando ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l’appello incidentale proposto da B. E. non meritasse di essere accolto perchè le ulteriori poste che pretendeva non erano state dimostrate. Ed invero, la Corte avrebbe dovuto tener presente che l’appellante incidentale, pagando l’intero debito, era subentrato nella posizione che l’originario creditore aveva nel contratto con conseguente esonero da ogni onere probatorio in ordine alla qualità e quantità dei pagamenti effettuati.

Inoltre – il rilevo sostanzia la seconda doglianza, per violazione della norma contenuta nell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per vizio motivazionale nonchè per erronea applicazione delle norme contenute negli artt. 1282, 1283, 1298 e 1299 c.c., art. 1203 c.c., n. 3, artt. 1252, 1197, 1372, 1218, 1404 e 2697 c.c., – la Corte avrebbe altresì errato nel ritenere applicabili sulle somme in regresso gli interessi a tasso legale e non quello convenzionale dovuto in forza del debito principale solidale, trascurando che il diritto al regresso partecipa della stessa natura del debito assunto in solido.

Sia che l’uno che l’altro motivo sono inammissibili per svariate ragioni.

Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07). Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c.. n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ciò premesso, va osservato che il ricorrente, innanzitutto, ha omesso il prescritto momento di sintesi pur avendo lamentato, stando all’intestazione adottata, il profilo dell’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione; inoltre, sempre con riguardo ad entrambi i motivi, si è limitato ad avanzare una generica elencazione di domande chiedendo se determinate circostanze di fatto e di diritto fossero vere o esatte e si è ben guardato dal formulare i quesiti in maniera compiuta ed autosufficiente indicando come e perchè si fossero concretate le asserite violazioni e/o le false applicazioni di ognuna delle numerosissime norme di legge richiamate.

Ora, premesso che la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08), deve altresì sottolinearsi che il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo nè nell’invito alla S.C. perchè si pronunzi sulla veridicità di talune circostanze di fatto e di diritto, senza neppure relazionarsi in maniera specifica alle norme di diritto che sarebbero state violate, così come è avvenuto nella specie. Occorre invece che il ricorrente nella redazione del quesito proceda all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, indicandone l’errore o gli errori compiuti e specificando la regola da applicare" (cfr S.U. n. 3519/2008, Cass. n. 19769/08, Sez. Un. 16092/09).

Ne deriva l’inammissibilità delle censure in esame. Ciò, senza considerare un’ulteriore ragione di inammissibilità, afferente in modo particolare la prima doglianza, costituita dalla considerazione che, come la Corte di merito ha sottolineato, il diritto di regresso azionato da B.E. si basava sul pagamento di svariate voci debitorie contenute in un atto di transazione intervenuto tra lui da una parte ed i nipoti Li. e B.F. dall’altra in data 1 aprile 2000. Ciò posto, le ragioni che hanno determinato la Corte di merito a rigettare l’appello incidentale proposto dal B., come risulta dalla motivazione della sentenza, si fondano essenzialmente sul rilievo che alcune delle poste pretese non sono state provate avendo formato oggetto di controversie giudiziarie per le quali manca ogni certezza in ordine alla loro quantificazione.

Ed invero – così scrivono i giudici di seconde cure – "sfuggendo a qualsiasi controllo in relazione alla loro esistenza, entità, titolarità ed imputabilità, resta impossibile per il giudice di valutare l’effettività del pagamento e quindi l’estinzione del debito".

Pertanto, la ratio decidendi della decisione impugnata si basa sul difetto di prova – costituente in effetti una questio facti – riguardo alla circostanza che le poste pretese da B.E. rientrassero o meno nell’ambito dell’obbligazione assunta in solido con il fratello L.. Ed è appena il caso di sottolineare l’assoluto difetto di correlazione delle ragioni dell’impugnazione con le ragioni poste dalla Corte di merito a base della decisione, onde l’ulteriore ragione di inammissibilità della censura".

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere perciò rigettato anche il ricorso incidentale. Atteso il tenore dell’adottata decisione, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.