Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 22-03-2011, n. 11507 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 17 luglio del 2008, confermava quella resa con il rito abbreviato il 25 novembre del 2003 dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Pescara, con cui R.C. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche e di quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, del delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Con istanza del 6 maggio del 2010, il condannato, assumendo di avere avuto conoscenza della condanna solo quattro giorni prima allorchè i carabinieri gli avevano notificato l’ordine di esecuzione, ha chiesto di essere rimesso nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass n. 24707 del 2010; n. 19127 del 2006; n. 11701 del 2007) la notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere, salva la prova del contrario, che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna Pertanto non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione.
P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 14483 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha rigettato il ricorso della dante causa con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alfa Corte dei Conti dal 22 febbraio 1971 al 29 giugno 2005.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto fa redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto sussistente in capo alla parte nel giudizio presupposto la piena consapevolezza dell’infondatezza della sua pretesa sulla base di elementi presuntivi e senza che sul punto l’Amministrazione avesse dedotto specifiche eccezioni.

La censura è infondata in quanto la Corte ha già stabilito che l’Amministrazione non è tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; conseguentemente, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare (Cassazione civile, sez. 1, 9/04/2010, n. 8513).

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza, in capo alla parte, della manifesta infondatezza della sua pretesa nell’ambito del giudizio presupposto.

La censura è fondata in quanto la motivazione addotta dal giudice del merito che ha evidenziato la mancanza della benchè minima indicazione circa la natura della infermità e gli elementi di prova, l’assenza di ogni specifica contestazione del provvedimento amministrativo di diniego o di esibizione di una qualche documentazione non è sufficiente a provare il deliberato abuso dello strumento processuale finalizzato a lucrare un qualche vantaggio dalla pendenza del giudizio.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nei merito e pertanto, tenuto conto della giurisprudenza dalla Corte (ex aliis: sentenza n. 14753/2010) secondo cui l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile protrattisi per lungo tempo può essere liquidato in via forfettaria nonchè delle decisioni assunte ex art. 384 c.p.c., comma 2, l’Amministrazione deve essere condannata alla rifusione in favore dei ricorrenti pro quota ereditaria della somma di Euro 16.000, oltre interessi di legge, con la precisazione che il periodo utile ai fini del calcolo della durata è solo quello posteriore al 1 agosto 1973 (Cassazione civile, sez. 1, 20/06/2006, n. 14286).

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti pro quota ereditaria della somma di Euro 16.000, oltre interessi di legge dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese che liquida, quanto alla fase di merito, in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 490 per onorari e Euro 600 per diritti, e, quanto alla fase di legittimità, in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dell’Avv. Vito Passalacqua antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2011, n. 15831

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 febbraio 2003 il Tribunale di Perugia – adito da T.E. e in via riconvenzionale da O.G., l’uno committente e l’altro esecutore della fornitura e posa in opera di infissi in legno – condannò l’attore a pagare al convenuto la somma di 3.038,66 Euro, con interessi e rivalutazione monetaria, calcolando in tale importo la differenza tra i rispettivi crediti delle parti.

Impugnata da T.E., la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Perugia, che con sentenza del 20 dicembre 2004 ha condannato O.G. a pagare all’altra parte la somma di 17.182,79 Euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. O., in base a due motivi. Si è costituita con controricorso P.M., quale erede di T.E.. O.G. ha presentato una memoria.
Motivi della decisione

La resistente ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso, deducendo e documentando che l’atto è stato rivolto a T.E., il quale era deceduto il (OMISSIS), ed è stato notificato il 27 ottobre 2005 presso il suo difensore nel giudizio a quo, anzichè ai successori del defunto, pur se la morte di costui era nota a O.G., poichè il 18 aprile 2005 gli eredi gli avevano notificato un atto di precetto per ottenere il pagamento cui era stato condannato ed egli aveva corrisposto la somma dovuta con un assegno intestato alla vedova del de cuius.

Il ricorrente, nella sua memoria, ha replicato che l’impugnazione è stata proposta tempestivamente, entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., e che comunque la costituzione in giudizio di P.M. ha sanato ogni eventuale nullità, sicchè occorre semmai disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di T.E..

L’assunto va disatteso, poichè si basa sul presupposto che la sentenza di secondo grado non fosse stata notificata: presupposto smentito da quanto si legge nell’intestazione dello stesso ricorso, che è stato proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, n. 408/2004 del 11.11-20.12.2004, notificata il 13 luglio 2005. Nè si può condividere la tesi prospettata nella memoria di O.G., secondo cui tale notificazione dovrebbe essere ritenuta tamquam non esset, sia perchè era stata effettuata nel domicilio da lui eletto soltanto ai fini di un procedimento di correzione di errore materiale di quella stessa sentenza, sia perchè era stata richiesta dal difensore di T.E. dopo l’estinzione del mandato difensivo, conseguente alla morte della parte. Si tratta di circostanze inidonee a escludere che da quella notificazione fosse derivata la piena conoscenza della decisione di secondo grado, che infatti O.G. ha impugnato nel merito nel rispetto del termine "breve" (notificando però il ricorso al defunto T. E., pur avendo avuto notizia del suo decesso).

Quanto poi alla costituzione in giudizio di P.M. non può essere riconosciuta l’efficacia sanante che O.G. le attribuisce. A norma dell’art. 164 c.p.c., sia nel testo originario applicabile in questo giudizio ratione temporis, sia in quello attualmente vigente, un atto di impugnazione viziato nella editio actionis, come è quello destinato a una persona deceduta, viene bensì convalidato in seguito alla costituzione in giudizio degli eredi, ma soltanto ex nunc, poichè restano salvi i diritti anteriormente quesiti, tra i quali in particolare quelli derivanti dall’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza (cfr., tra le altre, Cass. 4 febbraio 2009 n. 2683): passaggio in giudicato che nella specie si era già verificato prima del 13 dicembre 2005, quando il controricorso è stato depositato in cancelleria, poichè erano decorsi più di sessanta giorni dalla notificazione del 13 luglio 2005, che come si è detto – indipendentemente dai vizi da cui in ipotesi potesse essere inficiata – aveva raggiunto lo scopo di portare il destinatario a conoscenza della sentenza di appello.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 600,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 600,00 Euro per onorari, con gli accessori di letgge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-08-2011, n. 17773 responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1. P.S.A. convenne in giudizio, dinanzi al pretore di Cagliari, il chirurgo estetico M.G. chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un intervento di lifting temporale bilaterale.

1.1. Il giudice di primo grado, alla luce delle risultanze di una duplice CTU, accolse la domanda.

2. L’impugnazione proposta dal convenuto fu rigettata dalla corte di appello di Cagliari, che osservò, da un canto, come, nella specie, mancasse qualunque elemento di prova sul fatto che il sanitario avesse effettivamente rappresentato alla paziente un quadro completo delle possibile conseguenze post-operatorie dell’intervento (minimizzandone, anzi, la reale portata), dall’altro, che, dalle risultanze della relazione peritale disposta in primo grado ("ampia, basata su dati di fatto oggettivi ed esente da vizi logici", come si esprime testualmente il giudice di appello a f. 9 della sentenza oggi impugnata) emergesse la incongruità dei risultati raggiunti con l’intervento rispetto ai parametri normali, onde l’insoddisfazione dell’appellata non poteva ritenersi soltanto una sensazione soggettiva, trovando viceversa fondato riscontro nella realtà oggettiva del processo, con specifico riguardo agli esiti cicatriziali al capo, più estesi del normale e caratterizzati da indubbia rilevanza estetica, correttamente apprezzata come danno biologico.

2.1 Tali conseguenze dell’intervento, eseguito – nel peculiare campo della chirurgia estetica – in violazione del dovere di informazione da parte del sanitario, non potevano, pertanto – conclude la corte territoriale -, non ritenersi idonee ad integrare gli estremi dell’alterazione anatomo-patologico dell’organismo dell’appellata.

3. La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resiste con controricorso P.S..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è privo di pregio.

La complessa ed articolata doglianza – volta a denunciare pretesi quanto inesistenti vizi motivazionali della sentenza impugnata – il cui fondamento sostanziale ruota attorno ad un preteso difetto di nesso etiologico tra l’intervento di lifting compiuto dal M. e le sue conseguenze lesive, si dipana, dì fatto, seguendo i medesimi percorsi argomentativi già pedissequamente svolti in sede di appello, ed è irredimibilmente destinato ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dalla corte territoriale nella parte in cui, con motivazione ampia, logica ed esaustiva, che questa corte interamente condivide, ha ritenuto prive di rilievo probatorio le circostanze e gli ulteriori mezzi di prova dedotti dall’odierno ricorrente a sostegno della propria declamata incolpevolezza, senza, peraltro (come erroneamente sostenuto al foglio 20 del ricorso), fondare il proprio convincimento circa la responsabilità del M. sulla sola relazione causale "intervento/violazione dell’obbligo di informazione acconsentita", come emerge dalla lettura, in parte qua, della pronuncia oggi impugnata (supra, in narrativa, sub 2, 2.1).

Il motivo, pur lamentando, formalmente, un decisivo difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5,non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove ed. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizìa trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 184, 153, 112, 115 e 116 c.p.c. e all’ordinanza del Giudice in data 29 gennaio 1999; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo è infondato.

Le ulteriori censure mosse alla sentenza di appello (a tacere della patente inammissibilità della "impugnazione" proposta, in questa sede, con riguardo al provvedimento ordinatorio reso dal giudice di merito nel gennaio del 1999) nella parte in cui, con essa, si è riconosciuto e predicato la assoluta irrilevanza di tutte le circostanze addotte dalla difesa del M. in sede di merito, specie con riferimento all’omessa prova della legittima acquisizione di un sufficientemente informato consenso all’intervento e al successivo intervento "riparatore" cui si dovette sottoporre la P., sono inammissibili in rito nella parte in cui si denuncia la pretesa falsità di alcuni documenti prodotti dalla resistente (attesa l’evidente inidoneità e intempestività, sotto il profilo giuridico e temporale, del mezzo di impugnazione prescelto), ed infondate nel merito nella misura in cui, al pari delle doglianze svolte con il primo motivo, tendono, nella sostanza, ad una rivisitazione del merito della controversia in una dimensione impugnatoria del tutto estranea, ormai, al giudizio di legittimità, come si è avuto già modo di specificare in sede di analisi della prima doglianza rappresentata a questa corte.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2200, di cui Euro 200 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.