Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13214

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Svolgimento del processo
1. T.A. e D.L. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Firenze la s.p.a. B. chiedendo il risarcimento dei danni da loro patiti a causa di un incendio avvenuto nella loro abitazione e asseritamente causato dal cattivo funzionamento del regolatore della bombola di gas (prodotta dalla società convenuta) utilizzata per una stufa.
Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda.
2. Il T. e la D. proponevano appello avverso tale sentenza e la Corte d’appello di Firenze, con pronuncia in data 24 settembre 2007, rigettava l’appello, con condanna degli appellanti alle spese.
Osservava la Corte territoriale che le testimonianze assunte non avevano apportato utili elementi a sostegno della tesi degli appellanti secondo cui l’incendio si sarebbe sviluppato dalla bombola di gas della stufa. La c.t.u. aveva evidenziato che sussistevano elementi indizianti a favore degli appellanti (il fatto che il rivenditore locale delle bombole di quel tipo aveva ricevuto lamentele, che la guarnizione in questione era soggetta ad assottigliarsi con l’uso, tanto che il produttore l’aveva successivamente sostituita con una diversa), ma tali elementi consentivano solo di ritenere che il difetto della guarnizione della bombola era "al primo posto, secondo un ordine di probabilità decrescente, di un elenco di ben quattro possibili cause dell’incendio". Pertanto, secondo la Corte fiorentina, gli elementi indiziari assunti non potevano condurre a conclusioni univoche sulle origini dell’incendio.
3. Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso il T. e la D., con atto affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la B. s.p.a..
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo di ricorso si lamenta difetto ed erroneità della motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato il materiale probatorio esistente.
Rilevano in proposito i ricorrenti che le testimonianze assunte e i rilievi compiuti nel momento del fatto dai Carabinieri hanno evidenziato che le fiamme si erano sviluppate con una dinamica in tutto compatibile con l’esistenza di un difetto di funzionamento della guarnizione della bombola di gas della stufa; oltre a ciò, la relazione del c.t.u. aveva ritenuto di individuare nel suindicato difetto la causa "più probabile" dell’incendio, sicchè risultava evidente l’erroneità della motivazione della sentenza in ordine alle modalità di verificazione dell’evento.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), degli artt. 2043 e 2050 c.c., nonchè del D.P.R. n. 224 del 1988, artt. 1, 5, 6 e 8, in ordine alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Osservano i ricorrenti che, nell’ipotesi di responsabilità per danno da prodotti difettosi, "la prova assume un contenuto diverso in quanto il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno, ma ciò può avvenire per presunzioni e per valutazioni di probabilità in quanto il prodotto, di per sè, non deve causare danni". Nel corso del giudizio è stata adeguatamente provata l’esistenza di un difetto della bombola, perchè "è circostanza pacificamente acquisita agli atti" il fatto che la bombola avesse una guarnizione di tipo composito che avrebbe potuto comportare un’accidentale fuoriuscita di gas.
3. I motivi di ricorso sono fondati.
Occorre innanzitutto rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha in numerose circostanze affermato che l’attività di raccolta e distribuzione del gas, anche in bombole, è attività pericolosa e che tale pericolosità non viene meno nel momento in cui la bombola passa nella disponibilità dell’utente consumatore finale (v., tra le altre, le sentenze 19 gennaio 1995, n. 567, 4 giugno 1998, n. 5484, 17 luglio 2002, n. 10382, 30 agosto 2004, n. 17369). Ne consegue che le regole probatorie sono quelle contenute nell’art. 2050 c.c., con la precisazione – più volte compiuta da questa Corte – che la presunzione di colpa di cui alla citata norma presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l’esercizio dell’attività pericolosa e l’evento dannoso, rimanendo poi a carico del danneggiante l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass., 15 luglio 2008, n. 19449, e ord. 5 marzo 2012, n. 3424).
Per quanto concerne l’onere della prova riguardante il nesso di causalità – che, come si è detto, è a carico del danneggiato – la giurisprudenza di questa Corte ha r-insegnato che l’autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in ordine alle regole sulla prova; mentre nel processo penale, infatti, vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", ossia in termini che si avvicinano alla certezza, nel processo civile vige la diversa regola della preponderanza dell’evidenza, ovvero del "più probabile che non" (v., tra le altre, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576, nonchè Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, 5 maggio 2009, n. 10285, e 21 luglio 2011, n. 15991). A tali autorevoli precedenti questa pronuncia intende dare continuità.
4. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei menzionati criteri in tema di onere della prova del nesso di causalità.
Essa, infatti, in una prima parte ha evidenziato una serie di elementi indiziari a favore degli odierni ricorrenti, tratti dall’espletata c.t.u., senza peraltro farli oggetto di una valutazione propria; poi, sempre basandosi sulla c.t.u., ha osservato che l’eventualità che il danno oggetto di causa derivi dalla guarnizione della bombola è al primo posto secondo un ordine decrescente di quattro probabilità, una delle quali ritenuta poco probabile.
In tal modo, la sentenza impugnata ha chiaramente violato la menzionata regola del "più probabile che non", rigettando la domanda sulla base di un criterio di certezza oltre ogni ragionevole dubbio che è, come si è visto, del tutto estraneo al processo civile.
Sussiste, quindi, la violazione di legge di cui al secondo motivo di ricorso il quale, pertanto, deve essere accolto.
5. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale deciderà attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati; al giudice di rinvio è demandata anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50648

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Svolgimento del processo
Con ordinanza del 7.11.2012 il Giudice di pace di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da P.G. di dichiarare non esecutiva per nullità della notificazione la sentenza emessa il 18.3.2010 dal Giudice di pace di Roma, che lo aveva condannato alla multa di Euro 1.000 per il reato di ingiurie in danno di tre agenti della Polizia di Stato; rigettava la richiesta subordinata di rimessione in termine per interporre appello.
Avverso l’ordinanza P.G. propone personalmente ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) il difensore di fiducia presso il cui studio il ricorrente aveva eletto il domicilio non ha mai comunicato all’interessato l’avvenuta notificazione della sentenza contumaciale, con l’inevitabile spirare del termine per l’impugnazione; 2) dopo l’espletamento della procedura di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza (recante l’indicazione del nominativo dell’imputato Pa.Gi. in luogo del corretto nominativo P.G.) il giudice avrebbe dovuto procedere a nuova notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza riportante l’annotazione della avvenuta correzione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. L’esistenza di un rapporto di difesa di tipo fiduciario, con elezione di domicilio presso il medesimo difensore di fiducia, costituisce circostanza idonea a garantire la effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento conclusivo rappresentato dalla sentenza emessa in contumacia, con conseguente esclusione del diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2, (conforme Sez. 6^, n. 22247 del 04/02/2011, xxx, Rv. 250054).
La asserita negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel termine per l’impugnazione, (conformi da ultimo Sez. 4^, n. 31408 del 09/05/2013, xxx, Rv. 255952; Sez. 4^, n. 20655 del 14/03/2012, xxx, Rv. 254072).
2. Premesso che non si è verificato alcun errore di persona nella identificazione dell’imputato, ma un semplice errore di trascrizione, nella intestazione della sentenza, del nome proprio dell’imputato ( Gi. in luogo di G., ferme restando per il resto le generalità indicate), si rileva che il giudice ha legittimamente esperito la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 c.p.p., dando rituale avviso all’imputato ed al suo difensore di fiducia che hanno prestato acquiescenza all’ordinanza di correzione non impugnandola. (La legittimità della correzione delle generalità del condannato nelle forme previste dall’art. 130 c.p.p., è stata ritenuta da Sez. 1^, n. 13564 del 22/01/2009 – dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243435).
Nessuna disposizione prevede che, dopo l’annotazione della correzione dell’errore materiale sull’originale della sentenza contumaciale, occorra procedere ad una seconda notificazione dell’estratto della sentenza recante la correzione.
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, 05-07-2010, n. 4240 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I – Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, il signor Giovanni Albergo chiedeva l’annullamento del decreto del dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Polignano a Mare n. 32 del 18.10.2005, con il quale era stato annullato in autotutela il precedente decreto dirigenziale n. 19 del 18.11.2003, concernente l’avvio del procedimento espropriativo di area in comproprietà dei signori G.B.A. e L.D.B., facente parte di comparto del p.p.a. lottizzato per l’edificazione e di cui deteneva la porzione prevalente del lotto M; impugnava altresì gli atti connessi (ivi compresa la nota n. 822 U.T. del 31.3.2005, di comunicazione di avvio del procedimento di riesame); chiedeva infine il risarcimento dei danni.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 5522 del 2005, riteneva fondata la censura di violazione dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria; dichiarava altresì la inammissibilità del ricorso incidentale.

Avverso la pronuncia di primo grado propone ricorso in appello l’A., sostenendo che nessun affidamento si sarebbe nella specie consolidato in presenza di una erronea rappresentazione della realtà, comunque in spregio di sottostante regolamento convenzionale; ne discenderebbe, anche, la non necessarietà della pretesa motivazione, argomento, questo, ulteriormente ribadito in memoria illustrativa.

Viene altresì riproposto il ricorso incidentale disatteso in prime cure.

Resiste l’Albergo con diffuse memorie difensive; eccepisce la inammissibilità dell’appello incidentale; ripropone, ove occorra, con appello incidentale, gli ulteriori motivi di ricorso dedotti in primo grado e non esaminati dal giudice di prima istanza.

II – Il ricorso in appello risulta palesemente infondato.

Va invero condiviso l’assunto del Tribunale amministrativo in ordine alla violazione dell’articolo 21nonies della legge 241/90.

Tale disposizione stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, "sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Correttamente, pertanto, il primo giudice individua nella compresenza della considerazione dell’interesse pubblico, della ragionevolezza del termine nonché della valutazione comparata degli interessi dei privati su cui l’atto originario a vario titolo incide, i presupposti per l’applicazione della precitata disposizione.

Il che non è avvenuto nel caso che ne occupa, non recando il provvedimento impugnato in primo grado quanto meno alcuna annotazione circa l’interesse pubblico e la comparazione degli interessi dei privati incisi, come risulta all’evidenza dalla stessa lettura del testo del provvedimento medesimo.

Non può farsi questione, nella specie, di mancanza dell’elemento dell’affidamento in ragione di una pretesa erronea rappresentazione della realtà o di una asserita violazione del sottostante regolamento convenzionale.

L’illegittimità del provvedimento discende, invero, in via assorbente, dalla rilevata carenza dei presupposti per l’adozione dell’atto di autotutela, in violazione della disposizione di cui all’art. 21nonies; ogni altra questione – su cui si sofferma diffusamente la prospettazione dell’appellante – resta estranea al thema decidendum e, comunque, non appare preclusiva dell’obbligo che incombe sull’Amministrazione alla stregua del disposto normativo.

Parimenti prive di pregio appaiono le considerazioni di cui al paragrafo 17 del ricorso in appello, dichiaratamente reiterative del ricorso incidentale di prime cure, siccome inidonee, per quanto esposto, a supportare l’atto gravato da controparte in prima istanza.

III – Il ricorso in appello proposto dal signor A. deve essere, in conclusione, rigettato.

Perde quindi interesse la parte appellata a riproporre le ulteriori argomentazioni esposte in prime cure e non esaminate dal Tribunale amministrativo, peraltro richiamate nella odierna sede di giudizio solo "ove occorra".

IV – Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. III 24-01-2006 (21-12-2005), n. 2774 REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME – CONTRAVVENZIONI – MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, ha affermato la colpevolezza di N? S? in ordine al reato di cui all’art. 727 c.p., ascrittogli per avere maltrattato numerosi cani custoditi nel rifugio canile denominato "Lacky Animals" da lui gestito.

Il giudice di merito ha escluso che i cani fossero stati sottoposti a strazi o sevizie o non venissero nutriti adeguatamente, ma ha ravvisato gli estremi della fattispecie contravvenzionale ascritta allo imputato in conseguenza del fatto che gli animali in questione venivano tenuti in condizioni di eccessivo sovraffollamento in ciascun box. La sentenza ha altresì condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore dell’Ente Nazionale Protezione Animali, costituitosi parte civile.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia con vari motivi di gravame.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputato per essere stata depositata la sentenza dopo la scadenza del relativo termine. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per violazione di legge, deducendosi che è stata inflitta all’imputato la pena pecuniaria di ? 2.000,00 senza alcuna specificazione in ordine alla natura della predetta sanzione.

Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

Si osserva che il giudice di merito ha illogicamente affermato la sussistenza del reato ascritto all’imputato, pur avendo escluso che i cani di cui alla contestazione fossero stati vittima di azioni violente o fossero malnutriti.

Si deduce in particolare che la fattispecie del maltrattamento verso gli animali non può essere ravvisata quale conseguenza del generico sovraffollamento dei box in cui erano rinchiusi i cani, in quanto la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve necessariamente implicare l’inflizione di sofferenze, intese come lesioni della integrità fisica degli stessi, perché si configuri la violazione di cui all’art. 727 c.p.; che, altrimenti, il reato di cui alla contestazione potrebbe essere ravvisato in ogni ipotesi di privazione della libertà dell’animale, in quanto in contrasto con la natura dello stesso; che nella specie non vi è stato alcun accertamento in ordine alla conseguenze nocive che sarebbero derivate ai cani dal cosiddetto sovraffollamento dei box in cui erano custoditi. Si rileva anche che la struttura era stata autorizzata ad ospitare un numero di cani di molto superiore a quello riscontrato in sede di sequestro.

Con l’ultimo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per violazione di legge, deducendo che la legge della Regione Toscana n. 43/95, che contiene indicazioni in ordine alle misure e caratteristiche dei box e delle strutture in cui devono essere custoditi gli animali risulta applicabile ai soli Canili Municipali ed ai Canili Rifugio dati in gestione ad associazioni protezionistiche, ma non anche ai canili privati.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto (fino al 31.3.2002) è interamente decorso il termine di cui agli art. 157 n. 6) e 160 c.p., pur tenendosi conto del rinvio del dibattimento su richiesta dell’imputato dal 17.9.2004 all’8.10.2004, per il periodo di giorni 21, sicché in data 21.4.2005 si è verificata la prescrizione del reato.

La pronuncia di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore in favore della parte civile, rende, però, necessario l’esame dei motivi di ricorso, ai fini della conferma delle corrispondenti statuizioni ex art. 578 c.p.p.

Orbene osserva la Corte che i primi due motivi di gravarne sono inammissibili.

Secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione successiva alla pronuncia della sentenza non può costituire motivo di censura avverso il provvedimento, mentre la mancata indicazione della natura della pena pecuniaria inflitta costituisce un evidente errore materiale, correggibile con il relativo procedimento.

Il terzo motivo di ricorso è, invece, infondato.

E’ stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in ordine alla fattispecie contravvenzionale del maltrattamento di animali nella formulazione dell’art. 727 c.p. precedente alla riforma di cui all’art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, che integra il reato previsto dalla disposizione citata il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso dì tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un’auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di infierire sull’animale (sez. In, 200424330, Brao, riv. 229429), né che si cagioni una lesione dell’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833).

La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica.

Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella.

Orbene, alla luce degli enunciati principi di diritto il giudice di merito ha correttamente ritenuto che il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p., avendo, peraltro, rilevato che il N? usufruiva di consistenti contributi da parte dell’Ente locale, sicché anche sotto tale profilo è stata ritenuta ingiustificata dal giudice di merito la custodia degli animali nelle condizioni di cui all’accertamento di fatto.

E’, altresì, infondato l’ultimo motivo di ricorso.

Il giudice di merito ha ritenuto che i cani venivano custoditi in condizioni di sovraffollamento tale da integrare un’ipotesi di maltrattamento degli animali, a prescindere dalla questione circa la applicabilità dei parametri previsti dalla legge della Regione Toscana n. 43/95 anche ai canili privati.

Dalla rilevata infondatezza dei motivi di ricorso consegue la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

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