Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 763 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14/1/2010, ha rigettato la istanza avanzata da P. G., tendente ad ottenere la sospensione o l’annullamento della ingiunzione a demolire le opere abusivamente edificate, resa dalla Procura Generale di Salerno in data 16/12/08, resa in dipendenza della sentenza della Corte di Appello di Salerno del 28/5/01. Propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:

– la motivazione adottata dal giudice dell’esecuzione è errata, in quanto frutto di una non attenta lettura delle disposizioni normative in materia, rilevato che secondo il dettato di cui all’art. 4 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 2699, del 7/12/05, sono considerate condonabili tutte le opere, ab origine prive di titolo abilitativo, residenziali e non. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il discorso giustificativo, svolto a sostegno della pronuncia di rigetto della istanza di sospensione o annullamento dell’ordine di demolizione, si palesa del tutto logica e corretta.

Il decidente ha evidenziato come dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalle informative pervenute dal Comune di Pagani, nonchè dalle sentenze acquisite, sia inequivocamente emerso che l’opera, abusivamente edificata, ha destinazione industriale, per cui non è condonabile.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in maniera continuativa ed uniforme, che in tema di condono edilizio, i procedimenti penali per violazioni edilizie relative alle nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza del termine per la presentazione del condono, alla sospensione prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 44, cui rinviano le disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, atteso che il citato Decreto n. 269, art. 32, limita l’applicazione del condono de quo alle sole costruzioni residenziali (ex plurimis Cass. 19/1/07, n. 8067; Cass. 18/11/03, n. 3358).

Inconferente, pertanto, si rivela la censura mossa in ricorso, visto che il disposto normativo non lascia adito a dubbi, nè può risultare modificato da una circolare ministeriale.

Tenuto conto, poi. della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il P. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 611 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo

Il Ministero della Giustizia ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. della Calabria ha accolto il ricorso del signor L.B., e per l’effetto ha ordinato la corresponsione allo stesso delle retribuzioni non percepite nel periodo del suo illegittimo licenziamento, come statuito dal T.A.R. del Lazio con sentenza nr. 252 del 21 febbraio 1994, oltre a quanto dovuto per interessi e rivalutazione monetaria, nonché la ricostruzione della carriera del ricorrente sotto l’aspetto giuridico, economico e previdenziale.

A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto l’erroneità della sentenza laddove ha presupposto l’esistenza di un rapporto di impiego illegittimamente interrotto dall’Amministrazione, mentre invece il ricorrente aveva in essere soltanto un corso di formazione in qualità di allievo agente di Polizia Penitenziaria; per queste ragioni, in via subordinata, ha chiesto limitarsi la condanna a quanto dovuto a titolo di paga giornaliera per il periodo di durata del predetto corso di formazione.

L’appellato, signor L.B., non si è costituito.

All’udienza del 17 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’odierno appellato, signor Livio Bezzon, nell’anno 1992 partecipava a un corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria, dal quale è stato escluso con provvedimento del 25 agosto 1992, poi annullato dal T.A.R. del Lazio con sentenza nr. 252 del 21 febbraio 1994.

Pertanto, con successivo ricorso egli ha chiesto la corresponsione della retribuzione dovuta per il periodo di illegittima interruzione del rapporto di impiego, oltre alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici e previdenziali.

Il T.A.R. della Calabria ha accolto il ricorso con la sentenza qui impugnata dal Ministero della Giustizia.

L’appello è infondato.

Infatti, costituisce jus receptum che laddove venga annullato in sede giurisdizionale l’atto con il quale l’Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l’integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. Pl., 12 dicembre 1991, nr. 10; Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, nr. 16; id., 26 novembre 2008, nr. 5822; id., 7 luglio 2008, nr. 3346; Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2007, nr. 4690; Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, nr. 5261).

A fronte di tale indirizzo, dal quale la Sezione non intende discostarsi, sono inconsistenti gli argomenti in contrario addotti dall’Amministrazione appellante, riassumibili nel rilievo che nella specie si tratterebbe non di vero e proprio rapporto di impiego, ma di un mero corso di formazione prodromico alla costituzione di un rapporto stabile (che, in ogni caso, era subordinata al superamento di un esame), nel corso del quale l’allievo militare percepisce non una retribuzione, ma una paga giornaliera.

Al riguardo, la Sezione ha di recente affermato che i principi giurisprudenziali innanzi richiamati valgono certamente anche per i militari che seguono i corsi di formazione, in quanto la paga giornaliera loro corrisposta ha certamente natura retributiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2010, nr. 8657).

Pertanto, va confermata integralmente la sentenza impugnata, essendo del tutto inconferenti le richieste formulate dall’Amministrazione in via subordinata: infatti, nella sentenza medesima il Ministero della Giustizia non è stato affatto condannato a corrispondere al ricorrente la retribuzione che gli sarebbe spettata in caso di superamento dell’esame finale, ma proprio e unicamente la paga giornaliera spettantegli per il periodo residuo del corso di formazione (dal 25 agosto 1992, data dell’illegittima esclusione, al 1 aprile 1994, data della conclusione del corso) indebitamente non svolto.

Tali essendo, con tutta evidenza, i limiti della pronuncia di primo grado, non v’è luogo a operare su di essa alcun "ridimensionamento", come vorrebbe parte appellante.

Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo neanche ad assumere alcuna determinazione in ordine alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7379 Avviso di accertamento

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Svolgimento del processo

La Corte, osserva quanto segue:

Con atto notificato il 4/10/2006, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L’intimato T.A. ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 4/2/2011.
Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso risulta pacificamente in fatto che il 24/8/1990 T.A. ha ceduto a L.T.A. le quote a lui intestate della sas Azienda Agricola La Torretta di Sandro Testa & C. in considerazione della mancata dichiarazione della plusvalenza conseguentemente realizzata, l’Ufficio II. DD. notificava un avviso di accertamento al T., che lo impugnava sostenendo di avere partecipato all’atto in qualità di mero prestanome della suocera C.R., che per sottrarsi alla possibile azione dei creditori l’aveva pregato d’intestarsi le sue quote e di trasferirle il ricavato subito dopo la loro cessione. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha rigettato il ricorso ed il contribuente si è gravato alla Commissione Regionale, che dopo aver preso atto della sua assoluzione da parte del Tribunale penale di Salerno, ha riformato la decisione di primo grado in quanto dalla documentazione acquisita si rilevava che il ruolo del T. era stato effettivamente quello di semplice soggetto interposto.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato l’anzidetta statuizione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 11414 c.c. e segg. e dei principi generali sulla simulazione, nonchè per omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punto decisivo della controversia, sostenendo che i giudici a quo avevano errato nel riconoscere efficacia vincolante alla sentenza di assoluzione del T. che, in ogni caso, non avrebbe potuto invocare la natura fittizia del suo intervento per sottrarsi all’adempimento degli obblighi tributar comunque assunti con la partecipazione all’atto di cessione delle quote. Così riassunte le doglianze della ricorrente, di cui l’intimato ha contestato la fondatezza, osserva il Collegio che pur avendo fatto menzione della pronuncia penale, la Commissione Regionale non si è limitata a conformarsi ad essa, in quanto ha proceduto ugualmente all’esame della documentazione in atti, pervenendo proprio in base ad essa al convincimento che il T. era rimasto sostanzialmente estraneo all’operazione di trasferimento della partecipazione societaria. Per questo motivo ha quindi accolto il gravame del contribuente senza, però, considerare che anche il soggetto interposto acquista comunque la disponibilità giuridica e, dunque, il possesso dei redditi derivanti dall’atto cui partecipa, sicchè può essere chiamato a risponderne dalla Amministrazione finanziaria che, tuttavia, per effetto del generale divieto della doppia imposizione, non può pretendere di il pagamento dell’imposta sia dall’interponente che dall’interposto cui, di conseguenza, spetta la possibilità, in fase di riscossione, di evitare il versamento o, successivamente, di richiedere il rimborso di quanto eventualmente già corrisposto per il medesimo titolo dall’interponente (v. in tal senso il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 che pur contenendo aggiunte introdotte in epoca posteriore a quella di cui si discute, rappresenta l’espressione di principi applicabili anche nella presente fattispecie perchè già presenti fin da prima nell’ordinamento).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata senza necessità di un rinvio degli atti al giudice di merito, perchè avendo ammesso lo stesso T. (a pag. 3 del controricorso) di aver lamentato soltanto "la nullità ed inefficacia dell’atto impositivo in quanto, in tutti gli atti relativi alla vicenda de qua, era stato presente solo quale interposto fittizio" della C., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 1.300,00 Euro per ciascun grado di merito ed in complessivi 3.200,00 Euro, più le spese prenotate a debito, per la presente fase di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria del T., che condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.300,00 Euro per ciascun grado di merito ed in complessivi 3.200,00 Euro, più le spese prenotate a debito, per la presente fase di legittimità.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 04-03-2011, n. 8810 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Ancona, con sentenza del 29/1/2010, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa a carico di B.E., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, con i seguenti motivi:

– il Tribunale ha errato nell’omettere l’ordine di espulsione dallo Stato, in dipendenza del disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, sussistendone, nella specie, i presupposti. Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte voglia disporre l’annullamento della impugnata sentenza, limitatamente alla omessa comminatoria del predetto ordine nei confronti del prevenuto straniero.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di Ancona.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osservasi che la sentenza impugnata ha omesso di provvedere in relazione alla misura di sicurezza, prevista obbligatoriamente dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, della espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 79, e art. 82, commi 2 e 3, misura applicabile, anche, con la sentenza ex art. 444 c.p.p., a norma dell’art. 445 c.p.p., trattandosi nel caso di specie di "patteggiamento allargato". Tale omissione integra, certamente, violazione di legge ex art. 606 c.p.p., commi 1, lett. b).

Rilevasi, altresì, che si ritiene necessario procedere alla valutazione della pericolosità sociale dell’imputato per la applicazione della misura di sicurezza (Corte Cost. sent. n. 58/95 = secondo cui il giudice deve accertare in concreto la pericolosità del soggetto), per cui la sentenza del Gip del Tribunale di Ancona va annullata, con rinvio, limitatamente alla mancata pronuncia in ordine alla applicazione della misura di sicurezza medesima (Cass. 3/2/2010 n. 7641).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza della espulsione, al Tribunale di Ancona per il relativo esame.

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